SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO “T. TASSO” Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 80024690655- C.M.SAMM181002 Email – [email protected]– P.E.C. : [email protected]Sito web: www.scuolatasso-sa.gov.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 Codice Univoco IPA: UFAFXC 1 VADEMECUM Alunni B.E.S. ( Disabili -DSA) SINTESI B.E.S. ( Decreti Legislativi nn.62 e66 13 aprile 2017 – C.M. n.1865 del 10.10.2017 – D.M.n.741/2017 ) I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono svariati e racchiudono, oltre alla disabilità e ai disturbi specifici d'apprendimento (DSA), anche difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana. Non sono ormai rari i casi in cui i consigli di classe sono chiamati ad affrontare casi di alunni con BES e redigere, qualora ne ricorrano le condizioni, un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Disabili e DSA beneficiavano, ancor prima delle direttiva sui BES, e beneficiano tuttora rispettivamente del sostegno e di misure dispensative/compensative e interventi di personalizzazione della didattica (legge n. 104/92 e legge n. 170/2010). Con la direttiva sui BES del 27/12//2012 anche gli alunni con difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o perché stranieri, possono essere oggetto di interventi di personalizzazione, formalizzati nel PDP. La normativa di riferimento è costituita dalla suddetta direttiva sui BES del 27/12/2012, dalla CM n. 8/2013 e dalla CM n. 2563/2013. La direttiva prevede (paragrafo 1.5) la possibilità di adottare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, I consigli di classe, inoltre, sulla base della documentazione clinica prodotta dai genitori e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono far ricorso, per tutti gli alunni con BES, agli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge n. 170/2010 per gli allievi con DSA. La circolare del MIUR n.8/2013 ha per oggetto proprio la direttiva del 2012 e di essa evidenzia la portata innovativa perché estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge n. 53/2003. La circolare ribadisce l'obbligo, per gli alunni disabili e quelli con DSA, di presentare la certificazione in modo da usufruire dei benefici previsti dalla legge, e chiarisce che i consigli di classe o team di docenti (per la scuola primaria) hanno il dovere di indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative. Si evidenzia, inoltre, che la presa in carico degli alunni con BES deve essere frutto di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia. L'avvio di un percorso di individualizzazione e personalizzazione deve essere deliberato dal consiglio di classe (o team di docenti per la scuola primaria), per poi procedere alla redazione di un PDP firmato dal dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Qualora si proceda alla stesura di un PDP, in assenza di certificazione clinica, il consiglio di classe o team di docenti deve motivare, verbalizzandole, le motivazioni che hanno determinato la personalizzazione dell'apprendimento, sulla base di considerazioni di carattere pedagogico- didattiche. Nel caso di alunni con DSA, che abbiano una certificazione rilasciata da una struttura privata, la circolare raccomanda di adottare, in attesa della certificazione rilasciata da una struttura pubblica, le misure previste dalla legge n. 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team di docenti ravvisino
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VADEMECUM Alunni B.E.S. · 2019. 3. 23. · VADEMECUM Alunni B.E.S. ( Disabili -DSA) ... (legge n. 104/92 e legge n. 170/2010). Con la direttiva sui BES del 27/12//2012 anche gli
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SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO “T. TASSO”
Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 80024690655- C.M.SAMM181002
e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze riconducibili al
disturbo.
La CM n. 2563/13 chiarisce che, nel caso di richieste di genitori corredate da diagnosi che non
hanno dato diritto a certificazione di disabilità o di DSA, il consiglio di classe (o team di docenti) è
pienamente autonomo nel decidere se procedere alla redazione o meno del PDP, verbalizzando,
nell'uno o nell'altro caso, le motivazioni della decisione.
Nel caso di alunni stranieri, leggiamo ancora nella circolare, essi necessitano principalmente
interventi volti all'apprendimento della lingua italiana e solo eccezionalmente si può far ricorso a un
PDP.
In conclusione, possiamo affermare che il consiglio di classe è obbligato a redigere un PDP in
presenza di richiesta dei genitori corredata da certificazione di disabilità o DSA; negli altri
casi è "peculiare facoltà" del consiglio o team di docenti individuare casi specifici per i quali
sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, formalizzati nel PDP, che
rimane valido per un solo anno scolastico.
Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va redatto annualmente un documento di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato per ciascun alunno. Come è noto, questo documento prende il nome di PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico Personalizzato) per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES. Ecco le principali caratteristiche dei tre documenti di programmazione
Il PEI per gli alunni con disabilità È obbligatorio? È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94.
Chi lo redige? È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno.
Quali vincoli? Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale.
Che ruolo ha la famiglia? La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94).
La normativa vigente ne definisce i contenuti? I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali. Un’articolazione dettagliata può essere concordata a livello locale, di solito negli Accordi di programma.
Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione? La scelta di modelli o altri strumenti per la compilazione del PEI è di competenza dei due soggetti (scuola e Servizi) che detengono congiuntamente la responsabilità della sua redazione. Si definiscono a livello territoriale negli Accordi di programma.
Il PDP per gli alunni con DSA È obbligatorio? L’obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione «PDP».
Chi lo redige? È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.
Quali vincoli? Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola.
Che ruolo ha la famiglia? Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011).
La normativa vigente ne definisce i contenuti? I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011.
Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione? La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.
Il PDP per gli alunni con altri BES È obbligatorio? La stesura del PDP è contestuale all’individuazione dell’alunno con BES. Non si può parlare strettamente di obbligo perché è conseguente a un atto di discrezionalità della scuola.
Chi lo redige? È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.
Quali vincoli? Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola.
Che ruolo ha la famiglia? Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM n. 8 6/3/2013).
La normativa vigente ne definisce i contenuti? Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi.
Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione? La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci. PER ALUNNI CON ADHD (non certificati secondo la Legge 104/1992) – La nota Miur con oggetto “Piano Didattico Personalizzato per alunni con ADHD”, di seguito alla circolare n° 4089 del 15 giugno 2010, fornisce puntuali indicazioni riguardo alla integrazione scolastica degli alunni affetti da ADHD (Disturbo da deficit di attenzione/iperattività) e richiama l’opportunità che ciascuna istituzione scolastica interessata rediga un Documento Personalizzato anche per gli alunni affetti da tale disturbo così come previsto per i soggetti con disturbi specifici
presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è
frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà per
cui hanno solo bisogno di essere adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni
alle loro caratteristiche.
Disturbi depressivi. La depressione clinica non è un calo d’umore passeggero: chi ne soffre ha un umore
depresso per tutta la giornata, per più giorni di seguito e non riesce a trovare piacere/ interesse nelle attività
che lo facevano star bene. L’isolamento è cercato, sofferto e spesso inevitabile. La depressione è spesso
ricorrente e cronica(cioè tende a dare recidive e durare per molto tempo) . Un adolescente depresso che non
riesce a studiare ed avere relazioni, non riesce a studiare per costruire il proprio futuro
ALUNNI CON BES PER MOTIVI SOCIO-ECONOMICI, LINGUISTICI E CULTURALI In questa categoria rientrano tutti quei ragazzi che per diversi motivi si trovino a vivere, in modo momentaneo o permanente, situazioni di deficit culturale, linguistico, sociale o economico. In questi casi è solo l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che fa sospettare con fondatezza il prevalere dei vissuti personali dei ragazzi o dei fattori dell'ambiente di vita quali elementi ostativi all’apprendimento. Per tali alunni non è prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato visto che non hanno effettiva necessità di strumenti compensativi o dispensativi. È necessario, tuttavia, che il Consiglio di Classe sia informato e si faccia carico della particolare situazione dell'alunno che si trova in difficoltà tali da inficiare la regolare frequenza e partecipazione alle attività scolastiche. In riferimento a questi alunni, il Consiglio di Classe è tenuto a segnalare il caso tramite la compilazione dell’apposito modulo (modulo di segnalazione alunni con BES socio-economico). All’interno dell’Istituto, onde evitare discrepanze di giudizio e forte disomogeneità tra le varie classi e sezioni, vengono dichiarati facenti parte di questa categoria soltanto gli studenti seguiti, singolarmente o insieme alla propria famiglia, dagli assistenti sociali o segnalati alla scuola dal Tribunale per i minori. Per gli alunni stranieri si faccia riferimento al Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri adottato dalla scuola.
NUOVE SEGNALAZIONI
In merito all’area della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola può trovarsi in una situazione in
cui tali patologie sono già state certificate da parte di professionisti dell'ambito clinico, oppure nella
condizione in cui è l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello
studente che fa sospettare l'esistenza di limitazioni funzionali a causa di probabili disturbi. L'individuazione
della presenza di alunni in situazione di BES, e la scelta di un intervento didattico specifico, non può quindi
avvenire se non dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà nelle attività scolastiche, a cui segue
un'osservazione sistematica per raccogliere dati oggettivi e stabili, vagliata attraverso un confronto tra
adulti ed integrata con una valutazione degli elementi contestuali che possono essere concausa delle
difficoltà. Il ruolo dei docenti del Consiglio di Classe nella scuola secondaria assume una rilevanza ancora
più marcata per effetto della C.M. 8 del 2013 in quanto si ribadisce la funzione di individuare i casi
riconducibili ad una definizione di BES e di adottare le conseguenti strategie didattiche.
La procedura da seguire nel caso che un docente individui in un alunno della propria classe con difficoltà,
non ancora certificate, che rientrino nell’ambito dei bisogni educativi speciali è la seguente:
Avvertire il coordinatore e il tutor della classe delle osservazioni rilevate riguardo all’alunno e verificare il
bisogno di un intervento didattico personalizzato;
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 - Prot. 561 Roma, 6 marzo 2013 Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.
«Il 27 dicembre scorso è stata firmata dall'On.le Ministro l'unita Direttiva recante
Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale
per l'inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al
fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in
situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio
all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di
intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni
Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.La Direttiva estende
pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento,
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Fermo restando
l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle
situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei
docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione
di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano
Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare –
secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso
come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso
è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-
educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi
alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti
programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere
squisitamente didattico-strumentale.
La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro
dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.
È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno
con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole
primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente
scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.
Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di
includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.
A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR saranno pubblicati alcuni modelli di PDP (Cfr.