Usura e anatocismo: novità legislative e consulenze tecniche nel contenzioso bancario Milano,15 maggio 2014 I principi di matematica finanziaria per un corretto inquadramento di usura e anatocismo Prof. Mario Comana Prof. Mario Comana Ordinario di Economia degli Intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, Roma Ordinario di Economia degli Intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, Roma [email protected][email protected]Simmetrix Srl, Bergamo Simmetrix Srl, Bergamo [email protected][email protected]
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Usura e anatocismo: novità legislative e consulenze ... · L’anatocismo: un falso problema? o Capitalizzazione e attualizzazione o Capitalizzazione semplice o Capitalizzazione
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Usura e anatocismo: novità legislative e consulenze tecniche nel contenzioso bancarioMilano,15 maggio 2014
I principi di matematica finanziaria per un corretto inquadramento di usura e anatocismo
Prof. Mario ComanaProf. Mario ComanaOrdinario di Economia degli Intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, RomaOrdinario di Economia degli Intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, [email protected]@luiss.it
Banca d’Italia, Provvedimento in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 20 giugno 2012
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“Tasso che rende uguali, su base annua, i valoriattualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi espese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra ilfinanziatore e il consumatore”
TAEGTasso Annuo
Effettivo Globale (i)
Indicatore che esprime il costo totale del credito a carico del locatario e il rendimento per il locatore
Fonti normative (principali e secondarie):1. Legge 108/96 recante “Disposizioni in materia di usura”2. Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze di rilevazione dei tassi trimestrali3. Banca d’Italia, Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge sull’usura, edizioni varie (disposizioni vigenti emanate nell’agosto 2009)
“Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rilevatrimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, diremunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferitoad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (…)
TEGMtasso effettivo globale medio
Definizione del TEG
“per le aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti esconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving):”
Banca d’Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura del 30 settembre 1996 - aggiornamento agosto 2009
Legge 108/96 recante “Disposizioni in materia di usura”, articolo 2.
Include EscludeInteressi e spese, compresi eventuali compensi di intermediari del credito, commissioni, imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Spese notarili;
Eventuali penali per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora.
Banca d’Italia, Provvedimento in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza dellerelazioni tra intermediari e clienti, 20 giugno 2012
Include EscludeInteressi e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
Imposte e tasse;
Spese notarili;
Interessi di mora e oneri assimilabili;
Con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessoridi tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento;
Costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo (a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento).
Banca d’Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura del 30 settembre 1996 -aggiornamento agosto 2009
TEG
TAEG vs. TEG
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Le imposte sono incluse nel TAEG ed escluse dal TEG
Il tempo d’impiego viene suddiviso in sottoperiodi e, al termine di ciascuno di essi,gli interessi maturati vengono sommati al capitale generando un nuovo capitalefruttifero
tiCM )1(*
1)1(*)1( iCM 2)1(*)1(*)1( iCiMM
22
2
)1()1(**2*
iM
iiMiMMSMVAC
tiMC
)1( =
Capitalizzazione composta
Capitalizzazione Attualizzazione
Dove: C= capitale I= interesse M= montante VA= valore attuale S= sconto i= tasso d’interesse t= tempo
Regime di interesse composto Periodo di capitalizzazione è 1/m-esimo di anno (in ogni anno vengono effettuate m capitalizzazioni)
Dati i = tasso annuo e im= tasso relativo a 1/m-esimo di anno si ottiene:
1)1( mmii 1)1( /1 m
m ii
Due tassi di interesse i e im si dicono equivalenti se in corrispondenza dello stessointervallo temporale, per esempio un anno, generano il medesimo interesse
Capitalizzazione e anatocismo: un (falso) problema
Anatocismo
“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrreinteressi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto diconvenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti diinteressi dovuti almeno per sei mesi”
Art. 1283 del Codice Civile
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Soluzione la modalità di espressione del fattore di montante
Tassi equivalenti
È un falso problema poiché:
• le modalità di calcolo dell’interesse possono essere svariate, basate o no sulla capitalizzazione;
• vi è libertà contrattuale;• nella logica finanziaria si considera il momento di disponibilità dei flussi
Nell’ambito di operazioni di finanziamento come le aperture di credito in conto corrente, il processo di capitalizzazione comporta il calcolo di interessi
su interessi.
si tratta di interessi calcolati su interessi in corso di formazione, non suinteressi scaduti.
non si verifica alcuna violazione di quanto disposto dall’art. 1283 del c.c.
Capitalizzazione e anatocismo: un (falso) problema
In matematica finanziaria possiamo distinguere tra:
1) Nessuna capitalizzazione
2) Capitalizzazione periodica
3) Capitalizzazione continua
La modalità di espressione di un tasso di interesse non può mai, di persé, generare un effetto anatocistico. Il solo tasso d’interesse corretto dal puntodi vista della matematica finanziaria è quello coerente con la periodicità dellerate.
Capitalizzazione e anatocismo: un (falso) problema
Anatocismo
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La capitalizzazione dell’interesse avviene istantaneamente :
M = C*e i*t
La capitalizzazione dell’interesse avviene a scadenze periodiche (es. annuale, semestrale):
Ma nei contratti di mutuo si utilizza prevalentemente l’ammortamento francese…
Tipologie di ammortamento
Ammortamento a rate decrescenti, composte da quote capitale costanti e quoteinteressi decrescenti, pagate in via posticipata
Ammortamento italiano
Quando le quote di capitale sono pagate posticipatamente ma gli interessi sonoanticipati si parla di ammortamento tedesco
È anche chiamato “a 2 tassi” poiché in questo piano di ammortamento si utilizzanodue tassi differenti, uno per il finanziamento e uno per una forma di investimento.Il creditore concede un prestito (C) al tasso i che sarà restituito alla scadenza ericeve periodicamente il pagamento dei soli interessi. Il debitore “costruisce” ilcapitale da rimborsare a scadenza mediante versamenti regolari e d’importocostante verso un ente a un tasso j
Ammortamento a rata costante e a quota interessi decrescente
iiRaRiRC
n
in
n
k
k
)1(1**)1(*
|1
Dove:
C = somma che in t=0 passa dal creditore al debitoreR = rata costante posticipatan = numero ratei = tasso d’interesse espresso in funzione della periodicità della rata
inaCR
|
L’ ammortamento francese si configura come una rendita a rate costanti posticipate del capitale mutuato
• Il piano di ammortamento alla francese non può essere classificato come“anatocistico” poiché non prevede il calcolo di interessi sugli interessicapitalizzati, ossia non prevede che gli interessi maturati vengano sommati alcapitale su cui si computano i nuovi interessi e dunque non viola il dispostodell’art. 1283 C.C. Infatti, gli interessi sono calcolati mese per mese sul capitaleresiduo e per il tempo mancante fino alla rata successiva.
La Legge 108/96 recante “Disposizioni in materia di usura”, modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Limite o Tasso soglia =
im
%)8%;441( mmm iiiMin
“il limite «oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso mediorisultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi delcomma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito ècompreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattropunti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può esseresuperiore a otto punti percentuali”
• Tasso fisso tasso, determinato al momento della stipula del contrattodi finanziamento, che rimane costante per tutta la durata dello stesso.
• Tasso variabile tasso composto da un parametro di riferimento e dauna componente fissa. Il parametro di riferimento è assunto come base erappresenta l'elemento variabile (es. Euribor 3M).
Nell’ambito di un’operazione di finanziamento, con piano diammortamento predefinito (es. mutuo), un contratto stipulato a condizionilegali (ossia con TEG inferiore al tasso soglia vigente a quella data) puòsuccessivamente diventare usuraio se il TEG viene a superare il tasso sogliadesunto dalle rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia
Data stipula: gennaio 2010 Durata: 3 anniTEG contratto: 9%
4
6
8
10
12
14
16
Tass
o (%
)
Tasso soglia
TEG contratto
Per evitare di incorrere nell’usura sopravvenutala banca dovrebbe astrattamente abbassare iltasso contrattuale, diminuendo quindi ilrendimento dell’impiego, a fronte di un costodella raccolta costante…
L’usura sopravvenuta
…ma le condizioni di provvista della banca non cambiano nel breve periodo
(Basilea 3 impone di correlare la durata della raccolta e quella dell’impiego)
*Il D.L. n. 70/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011) ha modificato la formula per il calcolo del tasso soglia
Il limite superiore dell’area è il TEG applicabile
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Se c’è usura:Originaria nessun interesse
Sopravvenuta tasso soglia del trimestre*
*”L’intermediario dovrà, di conseguenza, provvedere alla sterilizzazione degli interessi eccedenti tale limite, con sostituzioneautomatica del tasso soglia ai tassi divenuti usurari.” (ABF, Decisione N. 1796 del 3 aprile 2013 )
Quale fondamento giuridico?
Esempio mutuo a tasso fisso:
Data stipula: gennaio 2010 Durata: 3 anniTEG contratto: 9%
* Il D.L. n. 70/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011) ha modificato la formula per il calcolo del tasso soglia
Per i contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007:
• l’estinzione anticipata non è più condizionata all’applicazione di penali, ossia al pagamento di unasomma di denaro aggiuntiva rispetto al capitale che si intende restituire;
• esiste il divieto di inserire nel contratto di mutuo clausole che pongono a carico del debitore unaqualsiasi prestazione a favore della banca e, qualora previste, tali clausole devono sempreconsiderarsi nulle.
Per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007:
• le penali di estinzione già previste contrattualmente sono ridotte; la misura della riduzione è stabilitada un accordo tra l’ABI e le organizzazioni dei consumatori, siglato il 2 maggio 2007:
per i contratti di mutuo a tasso variabile e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1°gennaio 2001: nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; 0,20 puntipercentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,50 punti percentuali nei restanticasi;
per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000: 1,90 puntipercentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 punti percentualinella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimoanno del periodo di ammortamento del mutuo; nessuna penale negli ultimi due anni diammortamento del mutuo.
Tornando all’esempio del piano di ammortamento alla francese…
%9563,21%)61( 2/12 i
Tasso semestrale equivalente:
Importo rata costante:
))1(1/(2
2
iiCR
n
78,677.2)%9563,2
%)9563,21(1/(000.4020
R €
34Prof. Mario Comana - [email protected] Leasing Forum ASSILEA – Milano, 6 novembre 2013
L’estinzione anticipata nel contratto di mutuo
Penale di estinzione a carico del Cliente Numero rata
Importo rata
Quota Interessi
Quota Capitale
Debito residuo
1 € 2.677,78 € 1.182,52 € 1.495,26 € 38.504,74
2 € 2.677,78 € 1.138,32 € 1.539,46 € 36.965,28
3 € 2.677,78 € 1.092,81 € 1.584,97 € 35.380,31
4 € 2.677,78 € 1.045,95 € 1.631,83 € 33.748,48
5 € 2.677,78 € 997,71 € 1.680,07 € 32.068,41
6 € 2.677,78 € 948,04 € 1.729,74 € 30.338,67
7 € 2.677,78 € 896,90 € 1.780,88 € 28.557,80
8 € 2.677,78 € 844,25 € 1.833,52 € 26.724,27
9 € 2.677,78 € 790,05 € 1.887,73 € 24.836,55
10 € 2.677,78 € 734,24 € 1.943,53 € 22.893,01
11 € 2.677,78 € 676,79 € 2.000,99 € 20.892,02
12 € 2.677,78 € 617,63 € 2.060,15 € 18.831,87
13 € 2.677,78 € 556,73 € 2.121,05 € 16.710,82
14 € 2.677,78 € 494,02 € 2.183,76 € 14.527,07
15 € 2.677,78 € 429,46 € 2.248,31 € 12.278,75
16 € 2.677,78 € 363,00 € 2.314,78 € 9.963,97
17 € 2.677,78 € 294,57 € 2.383,21 € 7.580,76
18 € 2.677,78 € 224,11 € 2.453,67 € 5.127,09
19 € 2.677,78 € 151,57 € 2.526,21 € 2.600,89
20 € 2.677,78 € 76,89 € 2.600,89 € 0,00
TOTALE € 53.555,55 € 13.555,55€ 40.000,00
Hp: Contratto di mutuo a tasso fisso stipulato dopo il 31 dicembre 2000
35Prof. Mario Comana - [email protected] Leasing Forum ASSILEA – Milano, 6 novembre 2013
L’estinzione anticipata nel contratto di mutuo
05,2907,527.14*%20,0 P
Nessuna penale se l’estinzione avviene negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
€
0P
Ultima rata pagata prima dell’estinzione
9
10
14
16€
89,47155,836.24*%90,1 P €
€40,34301,893.22*%50,1 P
36Prof. Mario Comana - [email protected] Leasing Forum ASSILEA – Milano, 6 novembre 2013
L’estinzione anticipata nel contratto di mutuo
• Le penali addebitate al cliente per l’estinzione anticipata, in tutte le noveedizioni delle Istruzioni* di Banca d’Italia, sono escluse dal calcolo del TEG.
• Qualora, a titolo puramente dimostrativo, si volesse includere tale voce di costonel TEG, l’effetto ottenuto sull’onere a carico del cliente sarebbe il seguente:
* Banca d’Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura del 30 settembre 1996 (aggiornamenti vari)
Ritornando all’esempio contenuto nella slide precedente…
• Cass. 11.1.2013, n. 602 e n. 603: “al di sopra dei tassi soglia gli interessicorrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurai”
Gli interessi di mora sono dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito
Non rientrano nel calcolo del TEG (in quanto non rappresentano uncompenso dovuto dal momento dell’erogazione ma solo in seguito a uneventuale inadempimento del cliente)
La Banca d’Italia, in assenza di una previsione legislativa, aumenta di 2,1 puntipercentuali i TEG medi pubblicati per poi calcolare la soglia in presenza diinteressi moratori su tale importo
Leasing strumentale (importo>25.000 euro)
Tasso soglia di mora: %]8%)1,2(%;4%)1,2(*41%)1,2[( mmm iiiMin
“La banca, che è impegnata a pareggiare il rischio della totale utilizzazione dei fidiconcessi, può richiedere un compenso per tale impegno. Detto corrispettivo di fattosi configura presso le nostre aziende di credito nella commissione di massimoscoperto” (Bianchi T., “I fidi bancari”, VI edizione, UTET, 1977)
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La commissione di massimo scoperto
La CMS ha una chiara giustificazione economica:
a) remunera l’onere sostenuto dalla banca per mantenere risorse finanziarieliquide per far fronte alle esigenze di liquidità della propria clientela;
b) remunera un servizio effettivamente fruito dal cliente, che consiste nel poterdisporre di risorse finanziarie che non possiede, messe a disposizione dallaBanca.
La liquidità che la banca deve tenere a disposizione dei propri affidati vienedeterminata sulla base della serie storica dei “picchi di utilizzo” (massimo saldodebitore raggiunto nel periodo di riferimento da ciascun affidato). Per questo laCMS viene calcolata sul massimo saldo debitore del cliente, nonostante sia unacommissione concepita per remunerare l’affidamento.
Legge del 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione d.l. 29 novembre 2008, n. 185
Legge del 3 agosto 2009, n.102di conversione d.l. 1 luglio 2009, n. 78
Legge del 22 dicembre 2011, n.214 di conversione del d.l. 201/2011 – introduzione art. 117 bis TUB
CMS applicata solo in presenza di fido e solo se ilsaldo del cliente risulti a debito per un periodocontinuativo superiore a trenta giorni.Introduzione commissione messa a disposizionefondi (CMD).
Fissato un tetto massimo per la CMD (non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente)
L’unica commissione ammessa è quella per lamessa a disposizione fondi che si configura comecommissione omnicomprensiva (0,5%, pertrimestre, della somma messa a disposizione delcliente)
Prima della sua abolizione la CMS non rientrava nel calcolo del TEG ed era rilevataseparatamente. La misura media rilevata, espressa in termini percentuali, venivariportata in calce nelle tabelle dei Tassi Effettivi Globali Medi pubblicatitrimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale.
La verifica ai fini usura si basava sul confronto tra l'ammontare percentuale dallaCMS praticata dalla banca e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMSsoglia), determinata aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicatanelle predette tabelle.
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La commissione di massimo scoperto
Banca d’Italia, NOTA DEL 2 DICEMBRE 2005: Commissioni di Massimo Scoperto
PERIODO DI RIFERIMENTO CMS_MEDIA01/04/2005 30/06/2005 0,7601/07/2005 30/09/2005 0,8401/10/2005 31/12/2005 0,7901/01/2006 31/03/2006 0,8201/04/2006 30/06/2006 0,80
L’ultima versione delle Istruzioni Banca d’Italia (“Istruzioni per la rilevazione deitassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura - agosto 2009 -” ), oggi invigore, include tra gli oneri che rientrano nel calcolo del TEG anche:
• “gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nelcaso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conticorrenti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimoscoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;”
TEG
''
1'
'
1')1()1(
mK
Kt
kimK
Kt
kkk i
Ai
A
Accordatoannua base su Oneri
debitori NumeriInteressii 100*500.36*
*Per le aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving**Per le altre categorie di operazioni