UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA D.Lgs. 626/94 Sicurezza e Salute dei Lavoratori sul Luogo di Lavoro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
D.Lgs. 626/94
Sicurezza e Salute dei Lavoratori
sul Luogo di Lavoro
Normativa in materia di sicurezza
• D.Lgs. 626/94 e s.m.i. – attuazione delle direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. • D.M. 363/98 – Regolamento recante norme per
l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
• Normativa riguardo argomenti specifici
In applicazione del D.Lgs. 626/94 e del D.M. 363/98 l’Università ha emanato il “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro”
D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
D.Lgs. 626/94
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
D.M 363/98
• Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro……Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
• Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore….Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione….
• Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda.
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
D.Lgs. 626/94
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
D.M 363/98
• Medico Competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
• - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate con decreto ministeriale;
• - docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
• - autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91.
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
D.Lgs. 626/94
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di determinate capacità e requisiti professionali.
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
• Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
D.Lgs. 626/94
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
• Unità Produttiva: struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
Individuazione delle figure definite dal D.Lgs. 626/94 e dal D.M. 363/98 all’interno dell’Università
Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori
Prevenzione e Protezione
DATORE DI LAVORO
(RETTORE)
Rilevazione e Monitoraggio
dei rischi
Sorveglianza Sanitaria
Medici Competenti
Servizio di Fisica Sanitaria
Strutture Amministrative
Esperti Qualificati
Lavoratori
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio
Compiti e obblighi delle figure individuate
D.Lgs. 626/94
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
D.M 363/98
• Lavoratori - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza
- utilizzare in modo appropriato e mantenere in efficienza i dispositivi di protezione
- segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi, in caso di urgenza, ad eliminarle
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o segnalazione o di controllo
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
Compiti e obblighi delle figure individuate
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Lavoratori
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
- contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
Compiti e obblighi delle figure individuate
D.Lgs. 626/94
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Studenti (equiparati ai lavoratori)
- non accedono ai laboratori senza autorizzazione del responsabile delle attività
- fanno riferimento al responsabile per una corretta prevenzione e protezione
- sono informati e formati sui rischi e sulle procedure di protezione dal responsabile
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
Compiti e obblighi delle figure individuate
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Datore di lavoro
- valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- elabora il documento di valutazione dei rischi, individua le misure di prevenzione e di protezione, i dispositivi di protezione individuale ed elabora il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- in generale adotta tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
Compiti e obblighi delle figure individuate
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Servizio di Prevenzione e Protezione
- individua e valuta i rischi e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- elabora le procedure di sicurezza
- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- fornire ai lavoratori le informazioni riguardo i rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, le disposizioni aziendali in materia e le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
Compiti e obblighi delle figure individuate
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Sorveglianza Sanitaria
- è effettuata dal Medico Competente
- è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente
- comprende sia accertamenti preventivi per constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica sia accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
- gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal Medico Competente
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
Compiti e obblighi delle figure individuate
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Medico Competente
- collabora col Datore di Lavoro e col Servizio di Prevenzione e Protezione alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori
- effettua gli accertamenti sanitari
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
- istituisce e aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio
- fornisce informazioni ai lavoratori riguardo gli accertamenti sanitari
- congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione visita gli ambienti di lavoro almeno 2 volte all’anno
Titolo I - campo di applicazione, definizioni delle figure previste e disposizioni generali
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Obblighi del datore di lavoro
• le vie di circolazione e le uscite di emergenza siano sgombre
Titolo II – Luoghi di lavoro
• I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Inoltre vengono date indicazioni riguardo:
• Vie e uscite di emergenza
• Porte e portoni
• Vie di circolazione, pavimenti e passaggi
• Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
• Illuminazione dei luoghi di lavoro
• Spogliatoi e bagni
Titolo II – Luoghi di lavoro
D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Attrezzatura di lavoro• Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro
• Obblighi del datore di lavoro e disposizioni riguardo:
• I fattori da considerare per la scelta delle attrezzature• L’installazione ed il loro corretto uso• Adozione di misure organizzative al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi al loro uso• Utilizzo di attrezzature per lavori in quota, scale a
pioli, ponteggi e funi
Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro
D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
• Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi
• Proteggono la testa, gli occhi e/o viso, l’udito, le vie respiratorie, gli arti superiori, il corpo, gli arti inferiori e le cadute dall’alto
• Devono essere conformi alla normativa vigente e devono avere marcatura CE
• Devono essere adeguati ai rischi, alle condizioni di lavoro e tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
• Ben conservati e sempre efficaci
Titolo IV – Uso dei dispositivi di protezione individuale
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Movimentazione manuale dei carichi
• Operazioni di trasporto o sostegno di un carico che per le loro caratteristiche o per le condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di lesioni dorso-lombari
• Il datore di lavoro adotta le misure organizzative per evitare o ridurre i rischi di lesioni dorso-lombari
• Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti a tali attività
Titolo V – Movimentazione manuale dei carichi
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Lavoratore
• Colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste (almeno 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa)
• I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
• La periodicità delle visite di controllo è normalmente 5 anni, mentre è pari a 2 anni per i lavoratori idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni
Titolo VI – Uso di attrezzature munite di videoterminali
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Agente cancerogeno/mutageno
• Sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene/mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e s.m.i.
• Preparato contenente una o più sostanze di cui al punto precedente quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene/mutagene 1 o 2
• Sostanza, preparato o processo di cui all’Allegato VIII nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto all’Allegato VIII
Titolo VII – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Obblighi del Datore di Lavoro • Effettua la valutazione dell’esposizione a tali agenti
tenendo conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo
• Evita o riduce l’utilizzo di un agente cancerogeno o mutageno con una sostanza o un preparato meno pericoloso
• Provvede affinchè la produzione o l’utilizzo di sostanze cancerogene/mutagene avvenga in un sistema chiuso
• Limita al minor possibile il numero dei lavoratori esposti anche isolando in aree le lavorazioni
• I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e vengono iscritti in un registro di esposizione
Titolo VII – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Agenti chimici
• Elementi o composti chimici, da soli o in miscugli, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi attività lavorativa
• Agenti chimici pericolosi
• Agenti chimici classificati come sostanze o preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 52/97 o D.Lgs. 285/98 o che comunque possono comportare un rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori
Titolo VII-bis – Protezione da agenti chimici
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Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
D.M 363/98
• Vengono date indicazioni riguardo:
• La valutazione dei rischi
• Misure specifiche di protezione e prevenzione
• Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
• Sorveglianza sanitaria: per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi che sono classificati molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo a meno che il risultato della valutazione dei rischi abbia individuato un rischio moderato.
Titolo VII-bis – Protezione da agenti chimici
D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
D.Lgs. 626/94
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
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• Agente biologico: • Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni
• Agenti biologici di classe 1, 2, 3 e 4
• L’Allegato XI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4
• Per l’utilizzo di agenti biologici di classe 2 o 3 va data comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori
• Per l’utilizzo di agenti biologici di classe 4 va richiesta autorizzazione al Ministero della Sanità
Titolo VIII – Protezione da agenti biologici
Decreto 363/98
D.Lgs. 626/94
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VII-bis
Titolo VIII
Titolo VIII-bis
Titolo IX
Titolo X
Allegati
D.M 363/98
• Vengono individuate e definite le figure previste dal D.Lgs. 626/94 all’interno delle università e degli istituti di istruzione universitaria
• Oltre agli obblighi e attribuzioni del Rettore vengono individuati gli obblighi e le attribuzioni del Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio:
• - collabora col Servizio di Prevenzione e Protezione e col Medico Competente per la valutazione dei rischi
• - identifica i soggetti esposti a rischio
• - deve attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi
• -………….
Fattori di rischio per la Salute• Agenti chimici
• Agenti cancerogeni, R45 e 49, e mutageni, R46
• Agenti Biologici
• Microclima ed illuminazione
• Rumore e vibrazioni
• Videoterminali
• Radiazioni ionizzanti
• Radiazioni non ionizzanti
• Ventilazione e climatizzazione locali
• Carico di lavoro fisico e/o mentale
Fattori di rischio per la Sicurezza
• Aree di transito e spazi di lavoro• Scale• Macchine• Attrezzi manuali• Manipolazione di oggetti o animali• Immagazzinamento oggetti• Apparecchi di sollevamento• Mezzi di trasporto• Impianti elettrici• Apparecchi a pressione• Gas compressi e liquefatti• Rischi di incendio e esplosione• Presenza di esplosivi• Rischi chimici