UNICO 2004 UNICO 2004
UNICO 2004UNICO 2004
NORME DEL TUIRNORME DEL TUIR
Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR , si intendono riferire, ove non relative al TUIR , si intendono riferire, ove non
diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n.917, sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n.917,
nella formulazione vigente anteriormente alla data di nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre
2003 , n.3442003 , n.344
PRIMO MODULO DELLA RIFORMAPRIMO MODULO DELLA RIFORMA Legge 27 dicembre 2002 , n.289 articolo 2Legge 27 dicembre 2002 , n.289 articolo 2
Le nuove modalità di determinazione dell’IRPEFLe nuove modalità di determinazione dell’IRPEF•La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal reddito
•Le nuove aliquote IRPEFLe nuove aliquote IRPEF
•Le detrazioni per lavoro dipendente e pensioneLe detrazioni per lavoro dipendente e pensione
•La clausola di salvaguardiaLa clausola di salvaguardia
•Il prospetto di liquidazioneIl prospetto di liquidazione
La nuova Deduzione dal reddito La nuova Deduzione dal reddito
deduzione base a prescindere dalla tipologia di reddito deduzione base a prescindere dalla tipologia di reddito (euro 3.000) (euro 3.000)
Ulteriore deduzione per i redditi di lavoro dipendente Ulteriore deduzione per i redditi di lavoro dipendente da rapportare al periodo di lavoro (euro 4.500)da rapportare al periodo di lavoro (euro 4.500)
Ulteriore deduzione per i redditi di pensione da Ulteriore deduzione per i redditi di pensione da rapportare al periodo di pensione (euro 4.000)rapportare al periodo di pensione (euro 4.000)
Ulteriore deduzione per i redditi di lavoro autonomo o Ulteriore deduzione per i redditi di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata (euro 1.500)di impresa in contabilità semplificata (euro 1.500)
Le deduzioni per lavoro dipendente e pensione non sono Le deduzioni per lavoro dipendente e pensione non sono tra loro cumulabili tra loro cumulabili
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal redditoArt. 10 bis TUIRArt. 10 bis TUIR
nel caso in cui siano stati nel caso in cui siano stati percepiti per lo stesso percepiti per lo stesso periodo dell’annoperiodo dell’anno sia redditi di lavoro dipendente che di sia redditi di lavoro dipendente che di pensione, si applicherà la deduzione per lavoro pensione, si applicherà la deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevoledipendente in quanto più favorevole
Nel caso tali redditi siano stati Nel caso tali redditi siano stati percepiti in periodi percepiti in periodi diversidiversi, spetterà sia la deduzione per redditi di lavoro , spetterà sia la deduzione per redditi di lavoro dipendente che la deduzione per redditi di pensione dipendente che la deduzione per redditi di pensione ciascuna rapportata al relativo periodociascuna rapportata al relativo periodo
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal redditoArt. 10 bis TUIRArt. 10 bis TUIR
DEDUZIONE TEORICADEDUZIONE TEORICA
Deduzione Base + deduzione Lav. Dip. + deduzione Pens.Deduzione Base + deduzione Lav. Dip. + deduzione Pens.
3.000 + 4.500 x 3.000 + 4.500 x giorni lav .dipgiorni lav .dip. + 4.000 x . + 4.000 x giorni pensionegiorni pensione 365365 365 365
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal redditoArt. 10 bis TUIRArt. 10 bis TUIR
COEFFICIENTE DI DEDUCIBILITA’COEFFICIENTE DI DEDUCIBILITA’
26.000 + deduz. teorica + oneri – reddito – crediti d’imp.26.000 + deduz. teorica + oneri – reddito – crediti d’imp.________________________________________________________________________________________________
26.00026.000
minore o uguale a zero minore o uguale a zero deduzione spettante uguale deduzione spettante uguale a zero a zero maggiore di zero e inferiore a 1 maggiore di zero e inferiore a 1 deduz. Teorica X deduz. Teorica X coefficiente di deducibilitàcoefficiente di deducibilità maggiore di 1 maggiore di 1 la deduzione spettante è uguale alla la deduzione spettante è uguale alla deduzione teoricadeduzione teoricaSi computano, per troncamento, solo le prime 4 cifre decimali.Si computano, per troncamento, solo le prime 4 cifre decimali.
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal redditoArt. 10 bis TUIRArt. 10 bis TUIR
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal redditoArt. 10 bis TUIRArt. 10 bis TUIR
Deduzione in presenza di redditi di lavoro dipendente
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1002.0003.9005.8007.7009.600
11.50013.40015.30017.20019.10021.00022.90024.80026.70028.60030.50032.400Reddito di lavoro dipendente
deduzione
A partire da un reddito di euro 7.500 la deduzione si riduce A partire da un reddito di euro 7.500 la deduzione si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito di euro fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito di euro 33.50033.500
L'introduzione delle nuove deduzioni dal reddito L'introduzione delle nuove deduzioni dal reddito complessivo di cui all'art. 10 bis, prevedendo distinte complessivo di cui all'art. 10 bis, prevedendo distinte deduzioni per redditi di lavoro dipendente e pensione, deduzioni per redditi di lavoro dipendente e pensione, entrambe da rapportare rispettivamente al relativo entrambe da rapportare rispettivamente al relativo numero di giorni, ha reso necessario distinguere il numero di giorni, ha reso necessario distinguere il numero di giorni per i quali spettano le deduzioni per numero di giorni per i quali spettano le deduzioni per lavoro dipendente dal numero di giorni per i quali lavoro dipendente dal numero di giorni per i quali spettano le deduzioni per pensione.spettano le deduzioni per pensione.
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal reddito
Distinzione nel quadro C del numero di giorni di Distinzione nel quadro C del numero di giorni di lavoro dipendente e pensione.lavoro dipendente e pensione.
Se sono stati percepiti, con riferimento a periodi Se sono stati percepiti, con riferimento a periodi contemporanei, sia redditi di lavoro dipendente e contemporanei, sia redditi di lavoro dipendente e pensione, l’ammontare complessivo dei giorni dovrà pensione, l’ammontare complessivo dei giorni dovrà essere ricondotto a 365 diminuendo il numero di giorni essere ricondotto a 365 diminuendo il numero di giorni di pensione con riferimento al periodo nel quale sono di pensione con riferimento al periodo nel quale sono stati percepiti entrambe i redditi.stati percepiti entrambe i redditi.
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal reddito
ESEMPIO:ESEMPIO:
•Numero giorni di lav. Dip. 300Numero giorni di lav. Dip. 300
•Numero giorni di pensione 100Numero giorni di pensione 100
•Numero di giorni nei quali sono stati percepiti Numero di giorni nei quali sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lav. Dip. che di contemporaneamente sia redditi di lav. Dip. che di pensione 60pensione 60
Num. giorni di lav. Dip. da indicare nel mod. 730: 300Num. giorni di lav. Dip. da indicare nel mod. 730: 300
Num. giorni di pensione da indicare nel mod. 730: 40Num. giorni di pensione da indicare nel mod. 730: 40
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal reddito
Nel CUD 2004 è prevista la distinta esposizione del Nel CUD 2004 è prevista la distinta esposizione del numero di giorni di lavoro dipendente e di pensione.numero di giorni di lavoro dipendente e di pensione.
Inoltre è previsto che nelle annotazioni sia riportato il Inoltre è previsto che nelle annotazioni sia riportato il periodo di lavoro espresso come data inizio e data fine.periodo di lavoro espresso come data inizio e data fine.
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal reddito
la deduzione 10 bis non rileva ai fini della la deduzione 10 bis non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali determinazione della base imponibile delle addizionali regionale e comunaleregionale e comunale
Base imponibile addizionali all’IRPEFBase imponibile addizionali all’IRPEF
Reddito complessivo – abitaz. Principale – oneri deducib.Reddito complessivo – abitaz. Principale – oneri deducib.
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal redditoAddizianli all’IRPEFAddizianli all’IRPEF
La nuova deduzione dal redditoLa nuova deduzione dal redditoAddizianli all’IRPEFAddizianli all’IRPEF
L’addizionale regionale e l’addizionale comunale all’IRPEF è comunque dovuta solo se l'imposta lorda diminuita delle:
- detrazioni per carichi di famiglia - detrazioni per lavoro dipendente o pensione - detrazioni per oneri crediti d'imposta sui dividendi e sui redditi pagati all'estero
risulti maggiore di euro 10.
Le nuove aliquote IRPEF Le nuove aliquote IRPEF
Le nuove aliquote IRPEFLe nuove aliquote IRPEF
Aliquota
fino a euro 15.000,00 23
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 29 3.450,00 + 29 % parte eccedente 15.000,00oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 31 7.510,00 + 31 % parte eccedente 29.000,00
oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 39 8.626,00 + 39 % parte eccedente 32.600,00oltre euro 70.000,00 45 23.212,00 + 45 % parte eccedente 70.000,00
TABELLA CALCOLO DELL'IRPEF IN VIGORE DAL 1/1/2003
REDDITO (per scaglioni)Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi
negli scaglioni
Le nuove aliquote IRPEFLe nuove aliquote IRPEF
Modalità di determinazione dell’imposta lorda per i Modalità di determinazione dell’imposta lorda per i redditi di pensioneredditi di pensione
L’imposta lorda è pari a zero se al reddito complessivo L’imposta lorda è pari a zero se al reddito complessivo concorrono esclusivamente:concorrono esclusivamente:
Redditi di pensione non superiore a euro 7.500Redditi di pensione non superiore a euro 7.500Redditi derivanti da abitazione principale e pertinenzeRedditi derivanti da abitazione principale e pertinenzeRedditi di terreni non superiori a euro 186Redditi di terreni non superiori a euro 186
Le nuove aliquote IRPEFLe nuove aliquote IRPEF
Modalità di determinazione dell’imposta netta per i Modalità di determinazione dell’imposta netta per i redditi di pensioneredditi di pensione
Se al reddito complessivo concorrono esclusivamente:Se al reddito complessivo concorrono esclusivamente:
Redditi di pensione superiore a 7.500 ma non a 7.800Redditi di pensione superiore a 7.500 ma non a 7.800Redditi derivanti da abitazione principale e pertinenzeRedditi derivanti da abitazione principale e pertinenzeRedditi di terreni non superiori a euro 186Redditi di terreni non superiori a euro 186
Non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente Non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo ed eccedente la differenza tra il reddito complessivo ed euro 7.500euro 7.500
Le nuove aliquote IRPEFLe nuove aliquote IRPEF
EsempioEsempio
ISituazione
IISituazione
IIISituazione
Reddito di pensione 7.500 7.600 7.600Reddito abitazione principale 500 500 --------Reddito complessivo 8.000 8.100 7.600Onere deduc. Art. 10 bis 6.865 6.838 6.838Imponibile 634 762 762Imposta netta -------- 175 175Limite (Redd. Complessivo - 7.500) -------- 600 100Imposta netta dovuta -------- 175 100
Le detrazioni per lavoroLe detrazioni per lavorodipendente e pensione dipendente e pensione
Il riconoscimento delle nuove detrazioni per redditi di Il riconoscimento delle nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente e pensione è finalizzato al lavoro dipendente e pensione è finalizzato al mantenimento della progressività dell’imposizionemantenimento della progressività dell’imposizione
Sono commisurate al reddito complessivoSono commisurate al reddito complessivo
Non si rapportano al periodo di lavoro o pensione Non si rapportano al periodo di lavoro o pensione nell’annonell’anno
Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione non sono Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione non sono cumulabili tra lorocumulabili tra loro
Le detrazioni per lavoro dipendente e Le detrazioni per lavoro dipendente e pensionepensione
Le detrazioni assumono un andamento variabile con Le detrazioni assumono un andamento variabile con riferimento alle diverse fasce di reddito.riferimento alle diverse fasce di reddito.
Le detrazioni per lavoro dipendente e Le detrazioni per lavoro dipendente e pensionepensione
oltre euro 27.000,00 fino a euro 29.500,00 euro 130oltre euro 29.500,00 fino a euro 36.500,00 euro 235oltre euro 36.500,00 fino a euro 41.500,00 euro 180oltre euro 41.500,00 fino a euro 46.700,00 euro 130oltre euro 46.700,00 fino a euro 52.000,00 euro 25
TABELLA DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
REDDITO COMPLESSIVO al netto della deduzione per abitazione
principale e relative pertinenzeDETRAZIONI
Le detrazioni per lavoro dipendente e Le detrazioni per lavoro dipendente e pensionepensione
Detrazione per redditi di lavoro dipendente
050
100150200250
270002850029501310003250034000355003650138000395004100042000435004500046701490005050052000Reddito complessivo
Detrazione
Le detrazioni per lavoro dipendente e Le detrazioni per lavoro dipendente e pensionepensione
oltre euro 24.500,00 fino a euro 27.000,00 euro 70oltre euro 27.000,00 fino a euro 29.000,00 euro 170oltre euro 29.000,00 fino a euro 31.000,00 euro 290oltre euro 31.000,00 fino a euro 36.500,00 euro 230oltre euro 36.500,00 fino a euro 41.500,00 euro 180oltre euro 41.500,00 fino a euro 46.700,00 euro 130oltre euro 46.700,00 fino a euro 52.000,00 euro 25
REDDITO COMPLESSIVO al netto della deduzione per abitazione
principale e relative pertinenze DETRAZIONI
TABELLA DETRAZIONE PER REDDITI DA PENSIONE
Le detrazioni per lavoro dipendente e Le detrazioni per lavoro dipendente e pensionepensione
Detrazione per redditi di pensione
0,00
50,00
100,00
150,00200,00
250,00
300,00
350,00
24500265002800029500310013300035000365013850040500420004400046000475004950051500
Reddito complessivo
Detrazioni
Le seguenti detrazioni non sono più previste dalla vigente Le seguenti detrazioni non sono più previste dalla vigente normativa (ex commi 2, 2 ter e 2 quater art. 13 TUIR):normativa (ex commi 2, 2 ter e 2 quater art. 13 TUIR):
l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno;all’anno;
l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno e per assegni periodici del coniuge;all’anno e per assegni periodici del coniuge;
l’ulteriore detrazione per redditi di pensione.l’ulteriore detrazione per redditi di pensione.
Le detrazioni per lavoro dipendente e Le detrazioni per lavoro dipendente e pensionepensione
Esonero dichiarazione redditiEsonero dichiarazione redditiA seguito dell’introduzione della no-tax area, la cui entità è differenziata per tipologie di reddito posseduto, sono state modificate alcune ipotesi di ESONERO DELLA DICHIARAZIONE.
Sono esonerati dalla DICHIARAZIONE coloro che possiedono:Sono esonerati dalla DICHIARAZIONE coloro che possiedono: redditi di qualsiasi tipo per un importo <= a Eur 3.000redditi di qualsiasi tipo per un importo <= a Eur 3.000 redditi da lavoro dipendente e assimilato per un importo redditi da lavoro dipendente e assimilato per un importo <= a Eur 7.500, se il periodo di lavoro è 1 anno e non sono <= a Eur 7.500, se il periodo di lavoro è 1 anno e non sono state operate ritenutestate operate ritenute solo redditi di pensione <= a Euro 7.500 e redditi di terreni solo redditi di pensione <= a Euro 7.500 e redditi di terreni <= a Euro 185,92 e dell’abitazione principale<= a Euro 185,92 e dell’abitazione principale
In ogni caso l’esonero spetta se in relazione al reddito In ogni caso l’esonero spetta se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per ab. principale e da complessivo, al netto della deduzione per ab. principale e da
art. 10-bis, art. 10-bis, l’imposta lordal’imposta lorda, dopo le detrazioni da lavoro , dopo le detrazioni da lavoro dipendente, per carichi di famiglia e ritenute dipendente, per carichi di famiglia e ritenute è <= Eur 10,33è <= Eur 10,33
La clausola di salvaguardiaLa clausola di salvaguardia
La clausola di salvaguardiaLa clausola di salvaguardia
L’art. 2 della legge finanziaria 2003 prevede la L’art. 2 della legge finanziaria 2003 prevede la possibilità per il contribuente, in sede di dichiarazione possibilità per il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare le disposizioni del TUIR in dei redditi, di applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31/12/2002 se più favorevoli.vigore al 31/12/2002 se più favorevoli.
Chi presta l’assistenza fiscale dovrà riconoscere Chi presta l’assistenza fiscale dovrà riconoscere automaticamente, al contribuente, il trattamento fiscale automaticamente, al contribuente, il trattamento fiscale più favorevole tra quello risultante dall’applicazione più favorevole tra quello risultante dall’applicazione delle disposizioni vigenti e quello risultante delle disposizioni vigenti e quello risultante dall’applicazione delle disposizione in vigore al dall’applicazione delle disposizione in vigore al 31/12/2002.31/12/2002.
Nel caso di modello 730 congiunto, la verifica della Nel caso di modello 730 congiunto, la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole dovrà essere effettuata della disciplina più favorevole dovrà essere effettuata separatamente sia per il dichiarante che per il coniuge.separatamente sia per il dichiarante che per il coniuge.
Se chi presta l’assistenza fiscale ha applicato le Se chi presta l’assistenza fiscale ha applicato le disposizioni in vigore al 31/12/2002 in quanto più disposizioni in vigore al 31/12/2002 in quanto più favorevoli, dovrà :favorevoli, dovrà : barrare la relativa casella presente nel mod. 730-3;barrare la relativa casella presente nel mod. 730-3; comunicare nelle annotazioni l’applicazione della comunicare nelle annotazioni l’applicazione della normativa più favorevole.normativa più favorevole.
La clausola di salvaguardiaLa clausola di salvaguardia
Le disposizioni del TUIR rilevanti al fine della verifica Le disposizioni del TUIR rilevanti al fine della verifica della clausola di salvaguardia sono:della clausola di salvaguardia sono:
1)1)La nuova deduzione dal reddito di cui all’art. 10 bis.La nuova deduzione dal reddito di cui all’art. 10 bis.
2)2)La nuova tabella delle aliquote e le disposizioni relative La nuova tabella delle aliquote e le disposizioni relative alla determinazione dell’imposta lorda e dell’imposta alla determinazione dell’imposta lorda e dell’imposta netta per i contribuenti con solo redditi di pensione non netta per i contribuenti con solo redditi di pensione non superiori a 7.800, abitazione principale e terreni non superiori a 7.800, abitazione principale e terreni non superiori a euro 186 (art. 11 del TUIR).superiori a euro 186 (art. 11 del TUIR).
3)3)Le nuove modalità di determinazione delle detrazioni Le nuove modalità di determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e pensione (art. 13 del per redditi di lavoro dipendente e pensione (art. 13 del TUIR).TUIR).
La clausola di salvaguardiaLa clausola di salvaguardia
Al fine dell’individuazione del trattamento più Al fine dell’individuazione del trattamento più favorevole si deve fare riferimento all’favorevole si deve fare riferimento all’imposta nettaimposta netta..
Pertanto il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve Pertanto il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve determinare l’imposta netta con riferimento sia alla determinare l’imposta netta con riferimento sia alla normativa vigente che con riferimento alla normativa in normativa vigente che con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002 e in relazione a tale confronto vigore al 31/12/2002 e in relazione a tale confronto applicare il trattamento più favorevole.applicare il trattamento più favorevole.
Il prospetto di liquidazione da rilasciare al contribuente e Il prospetto di liquidazione da rilasciare al contribuente e da trasmettere in via telematica sarà unico e sarà riferito da trasmettere in via telematica sarà unico e sarà riferito esclusivamente alla disciplina risultata più favorevole.esclusivamente alla disciplina risultata più favorevole.
La clausola di salvaguardiaLa clausola di salvaguardia
La clausola di salvaguardiaLa clausola di salvaguardia
Nella circolare di liquidazione sono evidenziati Nella circolare di liquidazione sono evidenziati i singoli i singoli righi del mod. 730-3righi del mod. 730-3 per i quali si rende necessario per i quali si rende necessario determinate l’importo con riferimento sia all’attuale determinate l’importo con riferimento sia all’attuale normativa che alla precedente normativa.normativa che alla precedente normativa.
Ciascuno dei Ciascuno dei righi interessati dalla doppia righi interessati dalla doppia determinazionedeterminazione sarà seguito dalla lettera “A” se sarà seguito dalla lettera “A” se determinato con riferimento alla vigente normativa e determinato con riferimento alla vigente normativa e dalla lettera “B” se determinato con riferimento alla dalla lettera “B” se determinato con riferimento alla precedente normativaprecedente normativa
La clausola di salvaguardiaLa clausola di salvaguardia
Nel modello UNICO 2004 la verifica della clausola di Nel modello UNICO 2004 la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole è invece rimessa al dichiarante disciplina più favorevole è invece rimessa al dichiarante che dovrà verificarne la sussistenza in sede di che dovrà verificarne la sussistenza in sede di redazione del quadro riepilogativo RN raffrontando redazione del quadro riepilogativo RN raffrontando l’importo di rigo RN20 a quello rilevato nello schema l’importo di rigo RN20 a quello rilevato nello schema di calcolo apposto nel paragrafo “ Guida alla clausola di calcolo apposto nel paragrafo “ Guida alla clausola di salvaguardia” apposto in calce alle istruzionidi salvaguardia” apposto in calce alle istruzioni
Raffrontare:Raffrontare:
Rigo RN 20 IMPOSTA NETTARigo RN 20 IMPOSTA NETTA
Rigo RN21 IMPOSTA DETERMINATA IN BASE Rigo RN21 IMPOSTA DETERMINATA IN BASE ALLA NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2002ALLA NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2002
Il prospetto di liquidazioneIl prospetto di liquidazione
Il prospetto di liquidazioneIl prospetto di liquidazione
Casella “Applicazione clausola di salvaguardia”.Casella “Applicazione clausola di salvaguardia”.
Rigo 1 – redditi dominicaliRigo 1 – redditi dominicaliRigo 2 – redditi agrariRigo 2 – redditi agrariRigo 3 – redditi dei fabbricatiRigo 3 – redditi dei fabbricatiRigo 4 – redditi di lavoro dipendente e assimilatiRigo 4 – redditi di lavoro dipendente e assimilatiRigo 5 – altri redditiRigo 5 – altri redditiRigo 6 – reddito complessivoRigo 6 – reddito complessivoRigo 7 – credito d’imposta sui dividendiRigo 7 – credito d’imposta sui dividendi
Rigo 8 – deduzione per abitazione principaleRigo 8 – deduzione per abitazione principaleRigo 9 – oneri deducibiliRigo 9 – oneri deducibili
Il prospetto di liquidazioneIl prospetto di liquidazione
Rigo 10 - deduzione art. 10 bisRigo 10 - deduzione art. 10 bisRigo 11 – reddito imponibileRigo 11 – reddito imponibileRigo 12 – compensi att. sport. dilett. ritenuta d’imposta Rigo 12 – compensi att. sport. dilett. ritenuta d’imposta Rigo 13 – imposta lordaRigo 13 – imposta lordaRigo 14 – detrazione per coniuge a caricoRigo 14 – detrazione per coniuge a caricoRigo 15 – detrazione per familiari a caricoRigo 15 – detrazione per familiari a caricoRigo 16 – detrazione per lavoro dipendente e pensioneRigo 16 – detrazione per lavoro dipendente e pensioneRigo 17 – ulteriore detrazione redd. Lav. Dip e pensioneRigo 17 – ulteriore detrazione redd. Lav. Dip e pensioneRigo 18 – detrazione per oneri sez. I e III quadro ERigo 18 – detrazione per oneri sez. I e III quadro ERigo 19 – altre detrazioni di cui alla sez. IV del quadro ERigo 19 – altre detrazioni di cui alla sez. IV del quadro ERigo 20 – credito d’imposta per il riacquisto prima casaRigo 20 – credito d’imposta per il riacquisto prima casaRigo 21 – credito d’imposta nuove assunzioniRigo 21 – credito d’imposta nuove assunzioniRigo 22 – totale detrazioni e credito d’impostaRigo 22 – totale detrazioni e credito d’impostaRigo 23 – imposta nettaRigo 23 – imposta nettaRighi 31 e 32 Residui di cui ai righi 20 e 21Righi 31 e 32 Residui di cui ai righi 20 e 21
Rigo RN21Rigo RN21 Clausola di salvaguardiaClausola di salvaguardia
– Nel rigo Nel rigo RN21RN21 vanno indicati sinteticamente i vanno indicati sinteticamente i dati relativi alla liquidazione dell’imposta in caso dati relativi alla liquidazione dell’imposta in caso di applicazione della clausola di salvaguardia. In di applicazione della clausola di salvaguardia. In particolare a: particolare a:
– col.1 col.1 L’IMPONIBILEL’IMPONIBILE– col.2col.2 L’IMPOSTA LORDAL’IMPOSTA LORDA– col.3 col.3 LE DETRAZIONILE DETRAZIONI– col.4col.4 L’IMPOSTA NETTAL’IMPOSTA NETTA
CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVOcompilazione RN1-RN6 - compilazione RN1-RN6 -
Esempio 2 Esempio 2
CONCORDATO BIENNALE CONCORDATO BIENNALE PREVENTIVOPREVENTIVO
Decreto legge 30 settembre 2003 n.Decreto legge 30 settembre 2003 n.269 convertito in legge 24 novembre 269 convertito in legge 24 novembre
2003 n.3262003 n.326
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
SOGGETTI AMMESSI•Titolare di reddito d’impresa•Esercenti arti e professioni•Società di persone•Società di capitale•Enti non commerciali
SOGGETTI ESCLUSI•Chi non era in attività al 31 dicembre 2000•Chi ha dichiarato ricavi o compensi per un ammontare superiore a 5.164.569 euro•Chi è in regime forfetario di cui all’art.3 commi da 171 a 183 della legge 662/96•Chi per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 o 1° gennaio 2003 è nei regimi agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
Periodi di riferimentoPeriodi di riferimento
PERIODI DI IMPOSTA 2003 E 2004PERIODI DI IMPOSTA 2003 E 2004
PER LE SOCIETA’ CON PERIODO D’IMPOSTA PER LE SOCIETA’ CON PERIODO D’IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE IL NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE IL RIFERIMENTO E’ AL PERIODO D’IMPOSTA IN RIFERIMENTO E’ AL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 1° GENNAIO 2003 ED AL SUCCESSIVO.CORSO AL 1° GENNAIO 2003 ED AL SUCCESSIVO.
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
Fasce di ricavi e redditi da sottoporre a tassazioneFasce di ricavi e redditi da sottoporre a tassazione
Primo periodo (2003)Primo periodo (2003)Incremento dei ricavi o compensi almeno del 8%Incremento dei ricavi o compensi almeno del 8%Incremento del reddito almeno del 7%Incremento del reddito almeno del 7% Anno base di riferimento 2001Anno base di riferimento 2001
Secondo periodo (2004)Secondo periodo (2004)Incremento dei ricavi o compensi almeno del 5%Incremento dei ricavi o compensi almeno del 5%Incremento del reddito almeno del 3,5%Incremento del reddito almeno del 3,5%
Anno base di riferimento 2003Anno base di riferimento 2003
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
BENEFICI DELL’ADESIONE AL CONCORDATOBENEFICI DELL’ADESIONE AL CONCORDATO
Determinazione agevolata delle imposte sul redditoDeterminazione agevolata delle imposte sul reddito
Contribuzione previdenziale esclusa in determinate Contribuzione previdenziale esclusa in determinate ipotesiipotesi
Sospensione di alcuni obblighi tributariSospensione di alcuni obblighi tributari
Limitazioni ai poteri di accertamento dell’Amm. Limitazioni ai poteri di accertamento dell’Amm. FinanziariaFinanziaria
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ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE
Anno 2003 adeguamento senza limiti
Anno 2004 adeguamento limitato per un importo non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili
Gratuità dell’adeguamento senza corresponsione di interessi e sanzioni per il periodo d’imposta 2003
Adeguamento con sanzione del 5% per il periodod’imposta 2004
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Contribuzione PrevidenzialeContribuzione Previdenziale
SUL REDDITO CHE ECCEDE IL SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE NON DOVUTI CONTRIBUTI MINIMALE NON DOVUTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALIPREVIDENZIALI
FACOLTA’ PER IL CONTRIBUENTE FACOLTA’ PER IL CONTRIBUENTE DI VERSARE I CONTRIBUTI SULLA DI VERSARE I CONTRIBUTI SULLA PARTEPARTE
ECCEDENTE IL MINIMALE ECCEDENTE IL MINIMALE REDDITUALE REDDITUALE
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
Sospensione di alcuni obblighi Sospensione di alcuni obblighi tributaritributari
Sospensione dell’obbligo di emissione dello Sospensione dell’obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, salvo che scontrino e della ricevuta fiscale, salvo che non venga richiesta dal cliente per le non venga richiesta dal cliente per le operazioni poste in essere dopo la data di operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesionepresentazione della comunicazione di adesione
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Sanzione
AUMENTO DELLA SANZIONE PREVISTA PER IL MANCATO RILASCIO DELLO SCONTRINO O DELLA RICEVUTA FISCALE ELEVATA DAL 100% AL 150% DELL’IMPORTO CORRISPONDENTE ALL’IMPORTO NON DOCUMENTATO. (ART. 6, COMMA 3, PRIMO PERIODO D. LGS 18 DICEMBRE 1997, n.. 471)
SOPPRESSIONE DELLA SANZIONE PREVISTA A CARICO DEL DESTINATARIO DELLO SCONTRINO FISCALE E DELLA RICEVUTA FISCALE. (ART.11, COMMA 6, D. LGS 18 DICEMBRE 1997, n. 471
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
DECADENZA DAI BENEFICIDECADENZA DAI BENEFICI
LA DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUE NELLE IPOTESI IN CUI LA DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUE NELLE IPOTESI IN CUI NON SIANO CONSEGUITI I RICAVI ED I REDDITI DICHIARATINON SIANO CONSEGUITI I RICAVI ED I REDDITI DICHIARATI
CONSEGUENZE :CONSEGUENZE :
DECADENZA DALLA FRUIZIONE DELL’ALIQUOTA DECADENZA DALLA FRUIZIONE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA AGEVOLATA PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA (23%- 33%) (23%- 33%)
DECADENZA DALL’ESONERO DI RILASCIO DELLO SCONTRINO DECADENZA DALL’ESONERO DI RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE E DELLA RICEVUTA FISCALE (RIPRESA DELL’OBBLIGO FISCALE E DELLA RICEVUTA FISCALE (RIPRESA DELL’OBBLIGO DI RILASCIO DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA DI RILASCIO DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN CUI E’ STATA DATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN CUI E’ STATA DATA O AVREBBE DOVUTO ESSERE DATA COMUNICAZIONE)O AVREBBE DOVUTO ESSERE DATA COMUNICAZIONE)
RECUPERO A TASSAZIONE SULLA BASE DEI RICAVI COMPENSI RECUPERO A TASSAZIONE SULLA BASE DEI RICAVI COMPENSI ORIGINARIAMENTE CONCORDATI ORIGINARIAMENTE CONCORDATI
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
POTERI DI ACCERTAMENTOPOTERI DI ACCERTAMENTO
ARTICOLO 39, PRIMO COMMA LETTERE a), b),c), e d), ARTICOLO 39, PRIMO COMMA LETTERE a), b),c), e d), PRIMO PERIODO E SECONDO COMMA LETTERA c). PRIMO PERIODO E SECONDO COMMA LETTERA c). DPR 29/9/1973 n. 600DPR 29/9/1973 n. 600
ARTICOLO 40 DPR 29/9/73 n. 600ARTICOLO 40 DPR 29/9/73 n. 600
ARTICOLO 41 BIS DPR 29/9/73 n.600ARTICOLO 41 BIS DPR 29/9/73 n.600
ARTICOLO 54 , COMMI SECONDO, PRIMO PERIODO, ARTICOLO 54 , COMMI SECONDO, PRIMO PERIODO, TERZO QUARTO E QUINTO DPR n 26/10/1972, n. 633 TERZO QUARTO E QUINTO DPR n 26/10/1972, n. 633
REGOLAMENTO DI CUI AL DPR 10/11/1997, n. 441.REGOLAMENTO DI CUI AL DPR 10/11/1997, n. 441.
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
TERMINITERMINI
ADESIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE RESA TRA IL 1° ADESIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE RESA TRA IL 1° GENNAIO ED IL 16 MARZO 2004.GENNAIO ED IL 16 MARZO 2004.
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE ALLE ORDINARIE LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE ALLE ORDINARIE SCADENZE: SCADENZE:
PER LE IMPOSTE DIRETTE ENTRO I TERMINI PER LE IMPOSTE DIRETTE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER IL VERSAMENTO E LA PRESENTAZIONE PREVISTI PER IL VERSAMENTO E LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITIDELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
PER l’IVA ENTRO IL PIU’ AMPIO TERMINE PER l’IVA ENTRO IL PIU’ AMPIO TERMINE PREVISTO PREVISTO
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
CONTINUITA’ SOGGETTIVACONTINUITA’ SOGGETTIVA Soggetti in attività al 31 dicembre 2001Soggetti in attività al 31 dicembre 2001Successioni aperte nel 2001Successioni aperte nel 2001Successioni aperte nel 2003Successioni aperte nel 2003Successioni aperte nel 2004Successioni aperte nel 2004Trasformazioni societarieTrasformazioni societarie - trasformazioni omogenee - trasformazioni eterogene- trasformazioni omogenee - trasformazioni eterogeneCONTINUITA’ OGGETTIVACONTINUITA’ OGGETTIVA
-Durata del periodoDurata del periodo
-Natura dell’attivitàNatura dell’attività
-DimensioniDimensioni
-Cessazione o cessione dell’attivitàCessazione o cessione dell’attività
Quadro CP -Quadro CP - Concordato preventivoConcordato preventivoDATA DI PRESENTAZIONE ADESIONE rigo CP1
IMPORTI DI RIFERIMENTO 2001rigo CP5-CP15
RICAVI/COMPENSI E REDDITO
DATI GENERALI DEL 2001 rigo CP2-CP4
DATI IVA ANNO 2001 rigo CP16-CP18
DATI IVA ANNO 2003 rigo CP19
PROSPETTO ALIQUOTA AGEVOLATA rigo CP20-CP23
DA APPLICARE ALL’EXTRA-REDDITO
Concordato e quadri RE-RG-Concordato e quadri RE-RG-RFRF
COMPENSI/RICAVI 2001 rigo RE26/RG39/RF55 col. 1
COMPENSI/RICAVI MINIMI 2003 rigo RE26/RG39/RF55 col. 2
REDDITO 2001 rigo RE27/RG40/RF56 col. 1
REDDITO MINIMO 2003 rigo RE27/RG40/RF56 col. 2
MANCATO ADEGUAMENTO:
CASELLA rigo RE28/RG41/RF57
Quadro RNQuadro RN
Le col. 1 e 2 sono riservate a coloro che Le col. 1 e 2 sono riservate a coloro che hanno aderito al concordato preventivohanno aderito al concordato preventivo in col. 1in col. 1 va indicato il reddito di riferimento va indicato il reddito di riferimento qualora sia inferiore o uguale a Eur 100.000 qualora sia inferiore o uguale a Eur 100.000 in col. 2in col. 2 va indicato il reddito di riferimento va indicato il reddito di riferimento qualora sia superiore a Eur 100.000 qualora sia superiore a Eur 100.000
CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVOcompilazione RN1-RN6 - compilazione RN1-RN6 -
Esempio 1 Esempio 1
CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVOcompilazione RN1-RN6 - compilazione RN1-RN6 -
Esempio 2 Esempio 2
Quadro RNQuadro RNIl reddito di riferimento, in caso di adesione per Il reddito di riferimento, in caso di adesione per il reddito d’impresa si ricava da:il reddito d’impresa si ricava da: rigo CP23 col. 1 rigo CP23 col. 1 rigo RH26 col. 1 se conseguito redditi da rigo RH26 col. 1 se conseguito redditi da partecipazione in società che hanno aderito al partecipazione in società che hanno aderito al concordatoconcordato
Il reddito di riferimento, in caso di adesione per il Il reddito di riferimento, in caso di adesione per il reddito di lavoro autonomo si ricava da:reddito di lavoro autonomo si ricava da: rigo CP23 col. 2rigo CP23 col. 2 rigo RH26 col 2 se conseguito redditi da rigo RH26 col 2 se conseguito redditi da partecipazione in società che hanno aderito al partecipazione in società che hanno aderito al concordatoconcordato
Concordato preventivo biennaleConcordato preventivo biennale
Criteri di determinazione delle aliquote applicabili (23% o 33%) al singolo socio
Determinazione della quota parte di reddito 2001 in funzione delle quote di partecipazione detenute nel 2003 e 2004
ESEMPIO:
ANNO REDDITO SOCIO A SOCIO B250.000 50% 50%
125.000 125.000300.000 35% 65%
(35% di 250.000) 87.500 (65% di 150.000) 162.500
2001
2003
Non applicabilità della clausola di salvaguardia Non applicabilità della clausola di salvaguardia in presenza di Concordato preventivoin presenza di Concordato preventivo
Reddito complessivo 7.000 - di cui aliquota agevolata 3.000 - di cui tassazione ordinaria 4.000
NORMATIVA VIGENTEdeduzione art. 10 bis 4.154deduzione abitazione principale 500Reddito imponibile (7.000 - 4.154 - 500) 2.346
- di cui aliquota agevolata 23% 2.346- di cui a tassazione ordinaria 0
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIAReddito imponibile (7.000 - 500) 6.500
- di cui aliquota agevolata 23% 3.000- di cui a tassazione ordinaria 3.500