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Barza di Ispra 17 giugno 2016 Il Trust: una soluzione per il “ Dopo di Noi” 1. Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee 2. La tassazione del trasferimento del fondo ai beneficiari 3. Il disegno legge: opportunità e fiscalità di Massimo Piscetta
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Trust per i disabili, aspetti fiscali

Apr 16, 2017

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Page 1: Trust per i disabili, aspetti fiscali

Barza di Ispra 17 giugno 2016

Il Trust:

una soluzione per il “ Dopo di Noi”

1. Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

2. La tassazione del trasferimento del fondo ai beneficiari

3. Il disegno legge: opportunità e fiscalità

di Massimo Piscetta

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Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

� l’imposizione indiretta relativa al trasferimento di

posizioni soggettive al trustee o alla costituzione del

vincolo richiede l’esistenza di un atto da sottoporre

obbligatoriamente a registrazione

� principio dell’alternatività fra imposta di registro e di

successione e donazione

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Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

� il trasferimento al trustee di un trust liberale è unatto a titolo gratuito, ma non evidenzia capacitàcontributiva in capo al trustee né alcun intentoliberale

� il disponente di un trust liberale intende arricchire ibeneficiari del fondo

� la criticità fondamentale è riferibile al momentoimpositivo

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Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

� posizione dell’Agenzia delle entrate è quella secondo

la quale l’imposizione debba essere valutata nel

momento di imposizione del vincolo a favore del

beneficiario essendo espressione dell’unico disegno

rivolto a consentire la realizzazione dell’attribuzione

liberale (Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007)

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Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

� le argomentazioni in merito all’applicabilità

dell’imposta sulle successioni e donazione

rimangono le stesse anche nel caso di trust auto

dichiarato in quanto l’imposta colpisce non il

trasferimento al trustee, ma l’arricchimento dei

beneficiari del fondo

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Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

� Il momento nel quale il beneficiario è investito del

diritto a ricevere il fondo in trust o parte di esso (e

quindi quello in cui si concretizza l’arricchimento) può

essere:

� il momento di istituzione del trust

� un momento successivo

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Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

Casistiche di arricchimento successive

� i beneficiari sono solo alcuni appartenenti ad una categoria

aperta e determinati solo quando questa si chiude

� i beneficiari vengono scelti (da un soggetto specificato:

trustee, guardiano, disponente) da una categoria o da un

elenco

� il trustee esercita il potere di anticipazione

� l’atto istitutivo indica quali beneficiari gli appartenenti ad una

categoria in misura uguale fra loro, ma la categoria è aperta

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Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

Il recente orientamento della

Corte di Cassazione …

� ordinanza n. 3735 del 24 febbraio 2015

� ordinanza n. 3737 del 24 febbraio 2015

� ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015

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Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

… e quello ancora più recente …

� sentenza n. 25478 del 18 dicembre 2015

� sentenza n. 25479 del 18 dicembre 2015

� sentenza n. 25480 del 18 dicembre 2015

� sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016

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Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

… e la successiva giurisprudenza di merito

� Comm. Trib. Provinciale Latina 14/05/15

� Comm. Trib. Provinciale Treviso 26/5/15

� Comm. Trib. Provinciale Milano 20/7/15

� Comm. Trib. Provinciale Lodi 18/6/15

� Comm. Trib. Regionale Napoli 28/5/15

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L’imposta di registro sui trasferimenti al trustee

Applicabilità dell’imposta di registro

� in tutti i casi in cui non sia ipotizzabile una

liberalità

�imposta fissa: trust con finalità di

garanzia

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La tassazione del trasferimento del fondo aibeneficiari

� secondo l’Agenzia delle entrate si ha irrilevanza della

devoluzione dei beni vincolati in trust ai beneficiari (circolare

n. 48/E 2007)

� tale posizione discende dal considerare momento

imponibile per le imposte di successione e

donazione il momento di arricchimento (facendolo

coincidere, fra l’altro, con quello di dotazione e segregazione)

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La tassazione del trasferimento del fondo aibeneficiari

� se l’arricchimento avvenisse al termine della durata

del trust, tuttavia, sarebbe quello il momento

generatore di imponibilità relativo all’arricchimento

stesso

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La tassazione del trasferimento del fondo aibeneficiari

� nei casi in cui non si concretizzano liberalità all’atto

della dotazione, ovviamente non si realizzeranno

arricchimenti né in tale momento né

successivamente

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Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Il ruolo degli enti pubblici

� catalizzatore di informazioni e volano diformazione,

� unità specializzata per l’assunzione di uno o piùruoli di un trust?

� per i Comuni ruolo attivo, nel contesto deldisegno legge, in ambito fiscale per laconcessione di agevolazioni in materia di IMU

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Barza di Ispra 17 giugno 2016

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Il ruolo degli enti non profit

� assunzione del ruolo di trustee o di guardiano,

� qualificazione come «beneficiario del residuo»

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Barza di Ispra 17 giugno 2016

Il Parere del Ministero del Lavoro del 2 ottobre 2012

� ammette la possibilità che una Onlus assuma l’ufficiodi Trustee nel caso in cui i trust abbiano scopicompatibili e strumentali alle finalità di solidarietà socialeche l’ente si prefigge nel proprio settore istituzionale,

� è ritenuto che l’attività di trustee in questo casocostituisca una tipologia di “attività accessoria” di cui all’art.10 comma 5 del D.l.gs. n. 460/97

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

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Barza di Ispra 17 giugno 2016

Il trust Onlus: l’atto di indirizzo:

� ammette la configurabilità di un trust avente la qualificadi Onlus, comprendendo i trust fra “gli altri enti dicarattere privato” di cui all’art. 10 comma 1 del D.lgs. n.460/97,

� persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale,

� nel proprio atto istitutivo contenga la “clausola diirrevocabilità”,

� nel proprio atto istitutivo siano presenti le clausolerichieste dall’art. 10 comma 1 del D.lgs. n. 460/97 adeccezione della lettera h) (democraticità della struttura)perché non rilevante e applicabile alla circostanza.

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La Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011

� esclude la possibilità di un Trust Onlus “trasparente”,

� ammette la possibilità di un Trust Onlus “opaco”,

� è in linea con l’atto di indirizzo con riferimento alle

necessità formali dell’atto istitutivo,

� subordina l’ottenimento e il mantenimento della

qualifica di Onlus alla compatibilità delle clausole dell’atto

istitutivo con la legge regolatrice del trust.

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

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Barza di Ispra 17 giugno 2016

Art. 1 co. 3 (testo approvato dalla Camera)

La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggettiprivata, la stipula di polizze assicurazione e la costituzione di trust, di vincolidi destinazione di cui all’art. 2645-ter del codice civile e di fondispeciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione edisciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore diorganizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10,comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciutecome persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore dellabeneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 10 deldecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo lemodalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

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Barza di Ispra 17 giugno 2016

Le agevolazioni fiscali (1)

� esenzione da imposte di successione edonazione

� applicazione in misura fissa di imposte diregistro ed ipo – catastali per i trasferimentiimmobiliari a favore del trust

� esenzione imposta di bollo

� possibilità per i comuni di disporre agevolazioniin materia IMU

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

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Barza di Ispra 17 giugno 2016

Le agevolazioni fiscali (2)

� applicazione della normativa «piùdai meno versi» con potenziamento

� deduzione nei limiti del 20%del reddito complessivo con max€ 100 mila

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