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N. 1400/12 R.G.N.R. D.D.A. N. 491/12 R. G.I.P. N. 69/12 O.C.C
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE DEL GIUDICE PER LE
INDAGINI PRELIMINARI -
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
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====================~AR~TT~.~2~72~E~S~EG~G~.~,2~9~2~c~.~p~.P~.======================~
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Il giudice per le indagini preliminari, dotto VINCENZO
PEDONE,
Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe,
iscritto a carico di: l. MAMMOLITI Saverio, nato a Oppido Mamertina
il 13.01.1942; 2. ANASTASI Caterina, nata a Oppido Mamertina il
16.03.1966, ivi residente in
Via Provinciale n. 19; 3. CARPINELLI Danilo, nato a Oppido
Mamertina il 05.10.1984, ivi residente in
Via Provinciale n. 19; 4. FRISINA Francesco, nato a Palmi il
11.09.1950, ivi residente in Contrada San
Filippo n. 30; 5. CIPRI Maria, nata a Palmi il 30.09.1959, ivi
residente in Contrada San Filippo n.
30; 6. MAMMOLITI Antonino, nato a Taurianova il 24.08.1989, reso
a Oppido
Mamertina Fraz. Castellace, via Buzzano nr.45; 7. AUDDINO
Marcello nato a Polistena (RC) il 28/07/1960 ivi residente Via
Immacolata 59;
INDAGATI
MAMMOLITI Saverio, ANASTASI Caterina, CARPINELLI Danilo, FRISINA
Francesco e CIPRI Maria
A) reato p e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2- 629 comma 2,
423 c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere - in concorso tra loro e con
altri soggetti allo stato non identificati, al fine di procurarsi
un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone offese -
costretto SCARCELLA Rosa Concetta e FIORlLLO Giancarlo. a
sottoscrivere, prima, in data 22 gennaio 2010, una scrittura
privata, poi, in data 21 aprile 2011, un verbale di conciliazione
di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria (rep.
122 cron n. 1314, reg. a Reggio Calabria il 28 giugno 2011 e
trascritto presso la Conservatoria di Reggio Calabria il 12 agosto
2011 al n. 11063), con i coniugi FRISINA Francesco e CIPRI Maria,
atti con cui a questi ultimi - in realt prestanome di MAMMOLITI
Saverio ed ANASTASI Caterina, i quali, a loro volta, divenivano
formali proprietari dei terreni in data 18 ottobre 20 II - veniva
riconosciuto il diritto di propriet dei fondi, siti in contrada
Pietro sa del Comune di Palmi, contrassegnati dalle particelle
19,20,21, 27, 29 e 159, dietro il corrispettivo di 22.000,00, somma
del tutto incongrua rispetto al reale valore dei terreni. estesi su
una superficie di mq 28500 circa; invero, il predetto verbale di
conciliazione riguardava la causa civile pendente in grado di
appello proposto dai coniugi FRlSINA/CIPRl
.. t? "' il
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UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palmi, in data
11.09.2006, aveva riconosciuto la propriet delle suddette
particelle a FIORILLO Giorgio. padre del FIORILLO Giancarlo e
marito di SCARCELLA Rosa Concetta, che divenivano, a loro volta,
proprietari dei terreni, a seguito della morte del FIORILLO Giorgio
avvenuta il lO aprile 2008; il tutto con le condotte di seguito
descritte, poste in essere, la prima, quella del giugno 2009, dal
CARPINELLI Danilo - figlio di primo letto di ANAST ASI Caterina,
moglie del MAMMOLITI dal 27 aprile 2009 - le altre da persone non
identificate, su richiesta degli indagati e, comunque, in accordo
con gli stessi:
- in data 22.06.2009, veniva appiccato il fuoco su uno dei
terreni contrassegnati dalle particelle sopra indicate;
- in data 28.10.2009, veniva incendiata l'autovettura Citroen C3
targata CX681HH di propriet di SCARCELLA Rosa Concetta, madre di
FIORILLO Giancarlo;
- in data 2.11.2009, FIORILLO Giancarlo riceveva due telefonate
minatorie in cui l'ignoto interlocutore riferiva testualmente:
"vedi di tornare a Palmi e dammi quello che mi devi dare,
altrimenti ilprossimo sei tu";
- in data 16.12.2009, durante la notte, ignoti si introducevano
nell'abitazione di FIORILLO Giancarlo sita in contrada Pietrosa di
Palmi, provocando un incendio che ne distruggeva il piano
rialzato;
- nei giorni immediatamente antecedenti il 4.01.2010, veniva
dato alle tiamme il piano-terra dell'abitazione di cui al punto che
precede e, sulla recinzione dell'immobile, veniva posto un cartello
con la scritta "VENDESI";
Condotte pluriaggravate, quelle di incendio, perch commesse al
fine di eseguire l'estorsione, nonch tutte, perch poste in essere
con metodo mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del
MAMMOLITI Saverio, soggetto condannato quale capo di organizzazione
di stampo mafioso operante in Oppido Mamertina ed in collegamento
con gli altri sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi
delitti anche di omicidio.
Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITI Saverio.
Condotta avuta inizio in Palmi il 22 giugno 2009 e consumatasi
in Reggio Calabria il 21 aprile 20 Il, data del verbale di
conciliazione davanti alla Corte d'Appello.
MAMMOLITI Saverio, FRISINA Francesco e CIPRI Maria:
B) reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12 quinquies L. 7 Agosto
1992 n. 306, perch MAMMOLITI Saverio attribuiva fittiziamente ai
coniugi FRISINA - CIPRI la titolarit dei fondi contrassegnati dalle
particelle, 17 e 18, e 19, 20, 21, 27. 29, 159 del foglio di mappa
26 NCT del Comune di Palmi, al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di prevenzione patrimoniale.
Condotta aggravata perch posta in essere al fine di agevolare le
attivit del sodalizio di tipo matioso, operante in Oppido
Mamertina, capeggiato dal MAMMOLITI.
Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITI Saverio.
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVERIO ED
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UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
In Palmi, cDndotta, quanto alle particelle 17-18, iniziata il
7.02.1995 e protrattasi sino al 15.07.2009 (data in cui venivano
intestate ad ANASTASI Caterina), quanto alle particelle
19,20,21,27,29 e 159, dal 7.02.1995 all'I 1.09.2006, nonch dal 21
aprile al18 novembre 2011.
MAMMOLITI Saverio, MAMMOLITI Antonino e AUDDINO Marcello
C) reato p e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2, 56-629 comma 2
c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere -in concorso tra loro, al fine di
procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per le
persone offese - posto in essere atti idonei e diretti in modo non
equivoco a costringere i soci della Cooperativa "Valle del Marro -
Libera Terra" a non accettare l'assegnazione, da parte dello Stato,
in comodato d'uso gratuito di fondi siti in loc. Don Fedele, nella
frazione di Castellace di Oppido Mamertina, confiscati alla
famiglia MAMMa LITI con decreto nr. 333/92 RGMP e nr. 126/08 Mod.
Patr. datato 22.09.2010 del Tribunale di Reggio Calabria,
garantendosi, in tal modo, l'effettivo possesso e godimento dei
fondi medesimi, su cui alla suddetta Cooperativa era gi stata
riconosciuta la possibilit di passaggio per poter accedere ad altro
fondo confiscato a loro gi assegnato; in particolare, AUDDINO
Marcello, previo accordo con MAMMOLITI Saverio ed il figlio
MAMMOLITI Antonino, mandava dipendenti della ditta di cui era
titolare, tra i quali Lengyel Adalbert, Aron Viorel Cosmin e Boncut
Vasice Felician, cittadini rumeni, sui terreni suddetti, fornendoli
delle necessarie motoseghe, con l'incarico, dagli stessi eseguito,
di effettuare il taglio di complessivi oltre 600 alberi secolari di
ulivo, nonch la successiva asportazione del legname ricavatone,
cosa, quest'ultima, riuscita solo in parte per l'intervento dei
carabinieri che, avvisati, si portavano sul terreno e rinvenivano
buona parte del legname accatastato, pronto per essere portato
VIa.
Condotte pluriaggravate perch poste in essere con metodo
mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del MAMMa LITI
Saverio, soggetto condannato quale capo di organizzazione di stampo
matioso operante in Oppido Mamertina ed in collegamento con gli
altri sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi delitti
anche di omicidio.
Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITI Saverio.
In Oppido Mamertina, tra il29 ed il31 gennaio 2012
MAMMOLITI Saverio, MAMMOLITI Antonino e AUDDINO Marcello
D) reato p e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2, 56-629 comma 2
c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere -in concorso tra loro, al fine di
procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per le
persone otfese - posto in essere atti idonei e diretti in modo non
equivoco a costringere GERMANO' Maria Rosa a cedere loro il fondo
di cui alla particella 126 di mappa, sito in loc. Don Fedele, nella
frazione di Castellace di Oppido Mamertina; in particolare, AUDDINO
Marcello, previo accordo con MAMMOLITI Saverio ed il figlio
MAMMOLITI Antonino, mandava dipendenti della ditta di cui era
titolare, tra cui Lengyel Adalbert, Aron Viorel Cosmin e Boncut
Vasi ce Felician, cittadini rumeni, sui terreni suddetti,
fornendoli della necessarie motoseghe, con l'incarico, dagli stessi
eseguito, di effettuare il taglio di complessivi oltre 600 alberi
secolari di ulivo, circa 500 di cui presenti sui fondi di propriet
della GERMANO', nonch la successiva asportazione del legname
ricavatone, cosa, quest'ultima, che riuscita solo in parte per
l'intervento dei carabinieri che, avvisati, si portavano sul
terreno e rinvenivano buona parte del legname accatastato, pronto
per essere portato via; successivamente, MAMMOLITI Saverio, previo
accordo con il figlio MAMMa LITI Antonino, mandava una lettera alla
GERMANO' Maria Rosa, con cui la sollecitava a cedere la propriet
del terreno alla sua famiglia, a seguito della ricezione della
quale, il MAMMa LITI
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOI.ITI SA VERIO W
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UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Antonino provvedeva a contattare personalmente la GERMANO' per
comprendere se la stessa avesse compreso il messaggio e si fosse
convinta a cedere il terreno; evento non ancora verificatisi per
cause indipendenti dalla volont dei correi.
Condotte pluriaggravate perch poste in essere con metodo
mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del MAMMOLITI Saverio,
soggetto condannato quale capo di organizzazione di stampo mafioso
operante in Oppido Mamertina ed in collegamento con gli altri
sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi delitti anche
di omicidio.
Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITl Saverio.
In Oppido Mamertina dal 29 gennaio al2 marzo 2012 (data di invio
della missiva)
MAMMOLITI Saverio, MAMMOLITI Antonino e AUDDINO Marcello
E) reato p e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2, 624, 625 nn.2,
5 e 7, perch, in concorso tra loro, al fine di trame profitto, con
le condotte descritte ai capo C) e D) della rubrica, si
impossessavano di (parte di) oltre 600 alberi secolari di ulivo,
sottraendoli ai detentori, da individuarsi in GERMANO' Maria Rosa e
nello Stato.
Condotte pluriaggravate, entrambe, perch poste in essere al fine
di eseguire le estorsioni di cui ai capi Cl e D) della rubrica
nonch con metodo mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del
MAMMOLITI Saverio, soggetto condannato quale capo di organizzazione
di stampo mafioso operante in Oppido Mamertina ed in collegamento
con gli altri sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi
delitti anche di omicidio; quella di furto, altres, perch commessa
con violenza sulle cose, da tre o pi persone e su cose sequestrate
e destinate a pubblica utilit, nonch, quella di danneggiamento,
perch commessa su boschi.
Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITl Saverio.
In Oppido Mamertina, tra il29 ed il 31 gennaio 2012
MAMMOLITI Saverio, MAMMOLITI Antonino e AUDDINO Marcello
F) reato p e p. dagli art!. 110-81 cpv., 61 n. 2, 635 commi l e
2 n.5, 7 L. n.203/1991, perch, in concorso tra loro, con le
condotte descritte ai capo C) e D) della rubrica, impossessandosi
di oltre 600 alberi secolari di ulivo che sottraevano ai detentori,
da individuarsi in GERMANO' Maria Rosa e nello Stato, distruggevano
i rispettivi fondi boschivi.
Condotte pluriaggravate, entrambe, perch poste in essere al fine
di eseguire le estorsioni di cui ai capi Cl e D) della rubrica
nonch con metodo mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del
MAMMOLITI Saverio, soggetto condannato quale capo di organizzazione
di stampo mafioso operante in Oppido Mamertina ed in collegamento
con gli altri sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi
delitti anche di omicidio; quella di furto, altres, perch commessa
con violenza sulle cose, da tre o pi persone e su cose sequestrate
e destinate a pubblica utilit, nonch, quella di danneggiamento,
perch commessa su boschi.
Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITI Saverio.
In Oppido Mamertina, tra il29 ed il31 gennaio 2012
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69112 - MAMMOLlTl SA VERIO ED
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I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Con riferimento alla posizione degli indagati MAMMOLITI SAVERlO,
CARPINELLI DANILO, MAMMOLITI ANTONINO e AUDDINO MARCELLO nei cui
confronti stata richiesta dall'Ufficio di Procura Distrettuale
l'applicazione della misura cautelare di massimo rigore in
relazione ai reati meglio descritti nella rubrica imputativa, di
seguito si riporteranno gli elementi d'accusa' - evidenziati nella
richiesta custodiale versata in atti e che qui si richiama per
relationem2 - alla stregua dei quali questo giudice tenuto ad
esprimere, a mente dell'art. 273 c.p.p., il giudizio di gravit
indiziaria che costituisce, in relazione agli addebiti cautelari in
esame, il primo dei presupposti necessari per l'applicazione di una
misura coercitiva di carattere personale, in costanza delle
esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p ..
*
Orbene, con la richiesta cautelare in esame si segnala, in
relazione ai capi A) e B) della provvisoria imputazione, quanto
segue:
Le risultanze procedimentali comprovano pienamente le condotte
delittuose contestate, riconducibili - seppur in concorso con altri
soggetti, non tutti allo stato identiicati, tra i quali il figlio
MAMMOLITI Antonino ed il figliastro (figlio della seconda moglie)
CARPINELLI Danilo - a MAMMOLITI Saverio, condannato per diversi
omicidi, gi reggente della cosca di 'ndrangheta MAMMOLITI-RUGOLO
operante a Castellace di Oppido Mamertina (Re) ed in tutta la piana
di Gioia Tauro (Re), il quale, bench divenuto collaboratore di
giustizia, ha continuato ad agire con lo stesso modus operandi che
lo aveva contraddistinto ai tempi in cui reggeva la cosca suddetta,
finalizzato a garantirsi l'effettivo, seppur non formale, possesso
di fondi, intimidendone i relativi proprietari, fondi che, nel
procedimento de qua, sono siti, non solo in Oppido Mamertina, ma
anche in Palmi. Prima di esaminare le vicende che formano specifico
oggetto del presente procedimento, necessario soffermarsi sulla
figura criminale del citato MAMMOLITI Saverio. La pi recente tra le
sentenze divenute definitive, sul punto, la n.1I07, emessa dalla
Corte d'Assise di Palmi in data 21 febbraio 2007, con cui il
MAMMOLITI Saverio stato ritenuto responsabile del reato di cui
all'art. 416 bis c.p., condotta iniziata nel 1986 e protrattasi
sino
Ilo materia di misure cautelari, non nulla per difetto assoluto
di motivazione l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva in
cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del
P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del
contenuto delle ragioni dell'atto incorporato, ritenendo le
coerenti alla sua decisione. (Sez. 2, Sentenza n. 13385 del
16/02/20 Il, Soldano; Sez. I, Sentenza n. 14830 del 28/0312012)
2 La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale
da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro
atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto
all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di
destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso
cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di
riferimento ritenendo le coerenti con la sua decisione; c) l'atto
di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui
ostensibile. (Sez. 4, Sentenzan. 4181 del 14/11/2007,
Benincasa).
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVERIO ED
ALTRI
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all'aprile 1992, di concorso, quale mandante, in rapine aventi
ad oggetto fucili, commesse tra il 90 ed il 92, nonch del duplice
omicidio IEROANNINIZZA e dell'omicidio di FANTUZZI Antonio,
commessi, rispettivamente, il3 ed il14 giugno 1990 (vedi sentenza
in atti).
Trattasi di sentenza che ha riguardato parte della sanguinosa
faida di Oppido Mamertina tra famiglie rivali e che ha avuto nel
MAMMOLITI Saverio un protagonista di primo piano, quale capo dell'
omonima consorteria nata nella frazione Castellace di Oppido, ma
sostanzialmente egemone in tutto il territorio.
Lo stesso era gi divenuto collaboratore di giustizia e, come
tale, stato sentito anche nel suddetto processo, ove ha ripercorso
la sua carriera criminale.
La parte pi significativa della sentenza - ai fini che qui
maggiormente interessano - quella relativa al suo ruolo di
capo-cosca, che si estrinsecava soprattutto nella compravendita dei
terreni" .... "nel senso che gli esponenti delle famiglie mafiose
della zona imponevano ai vellditori. nOli solo gli acquirenti. ma
allclle il prezzo .. :" ulla propriet. se la vuole lui 1I0n se la
compra un altro" (cfr. pagg. 142 e 143 sento cit.).
Quest'ultima affermazione fotografa plasticamente quanto
accadeva: era Saro MAMMOLITI a decidere se un terreno andava
venduto, chi doveva o poteva comprarlo ed a quale prezzo.
Addirittura l'omicidio FANTUZZI ha una causale di tale tipologia
(il passo dell'ordinanza cautelare):
Il 14/06/1990, in localit Mazzanova di Oppido lvfamertina,
venivano esplosi numerosi culpi d'arma dafuoco al! 'indirizzo di
FANTUZZI Antonio classe 1937, che ne pruvocavano la murte. Il
mandallte di tale omicidio da ritenersi il MAMMOL1TI Saverio, che
avrebbe telltato. invano, di farsi svendere dal F ANTUZZI i
lussureggianti uliveti e agrumeti di cui quest'ultimo era
proprietario in localit Mazzanova di Oppido Mamertina, gli stessi
sui quali il FANTUZZI veniva ucciso. E' noto altres che il FANTUZZI
Antonio, negli anni precedenti, era stato costretto a cedere ai
RUGOLO, parenti del MAMMOLITI Saverio, l'avviatissimo ristorante
denominato "GATTO NERO", sito in localit Pie/renere di Palmi.
Le vicende oggetto del presente procedimento disvelano un
MAMMOLITI che, bench sottoposto a programma di protezione, ha
continuato e continua a mantenere condotte del tutto analoghe,
impossessamento di fondi avvalendosi di quella caratura
delinquenziale che gli deriva dalle azioni delittuose eseguite -
per come detto anche diversi omicidi - e dal ruolo storicamente
mantenuto nel contesto della ndranglleta.
Iniziamo con le condotte di cui ai capi A) e B) della rubrica,
aventi ad oggetto vicende relative ad un vasto fondo, di oltre
28.500 mq, sito in Palmi alla Contrada Pietrosa, con vista sul mare
e sulle isole Eolie, individuabile con le particelle n. 17, 18,
19,20,21,27,29 e 159 del foglio di mappa 26 N.C.T. (all,l inf. CC
Palmi).
E' opportuno prendere le mosse dai dati formali che riguardano
le particelle suddette:
a. le particelle n, 17 e 18:
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69112 - MAMMOLITI SAVERIO ED
ALTRI I / ~ v
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UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINl PRELIMINARI
fino al 14.04.1973 sono state di propriet di GENTILUOMO
Domenico); - dal 14.04.1973 al 25.03.1993 sono state di propriet di
Societ Investimenti turistici
Santa Tecla S.p.A.4; dal 25.03.1993 al 07.02.1995 sono state di
propriet per l/l di GENTILUOMO Domenico che ne ha acquistato la
propriet per risoluzione vendita per risarcimento danni; dal
07.02.1995 al 15.07.2009 risultano intestate a FRISINA Francesco,
che ne ha fonnalmente acquistato la propriet per compravendita; il
15.07.2009 i terreni venivano acquistati daANASTASI Cat~rina
coniugata in seconde nozze, avvenute in data 27.04.2009, con
MAMMOLITI Saverio, nonch madre convivente di CARPINELLI Danilo.
,~--
b. le particelle n.19, 20, 21, 27, 29 e 159, hanno, sino all' Il
settembre 2006, un percorso identico alle precedenti:
- fino al 14.04.1973 sono state di propriet di GENTILUOMO
Domenico>; - dal 14.04.1973 al 25.03.1993 sono state di propriet
di Societ Investimenti turistici
Santa Tecla S.p.A.6; dal 25.03.1993 al 07.02.1995 sono state di
propriet per l/l di GENTILUOMO Domenico che ne ha acquistato la
propriet per risoluzione vendita per risarcimento danni;
- dal 07.02.1995 al 11.09.2006 sono state intestate a FRISINA
Francesco che ne ha fonnalmente acquistata la propriet per
compravendita;
- dall'I1.09.2006 sino al 22.01.2007 sono state di propriet di
FIORILLO Giorgio7, a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di
Palmi l' 11 settembre 2006, che ne riconosceva l'avvenuta
usucapione in suo favore ed in danno, evidentemente, del
FRISINA;
- il lO aprile 2008, alla morte di FIORILLO Giorgio,
subentravano nel diritto di propriet, quali eredi, il figlio
FIORILLO Giancarlo e la moglie SCARCELLA Rosa;
- il 12 agosto 20 Il i cOlliugi FRISINA - CIPRI ridiventavano
proprietari dei terreni, a seguito della trascrizione, presso la
Conservatoria di Reggio Calabria, del verbale di conciliazione
redatto, in data 21 aprile 2011, davanti alla Corte d'Appello di
Reggio Calabria, con cui il FIORILLO e la SCARCELLA rinunciavano a
resistere rispetto all'impugnazione proposta dai FRISINA avverso la
sentenza di primo grado che, per come detto, aveva riconosciuto la
propriet al FIORILLO;
- il 18 ottobre 20 Il i terreni venivano venduti dai coniugi
FRISINA - CIPRI ad ANAST ASI Caterina, moglie, per come detto, di
MAMMOLITI Saverio, atto che, per cos dire, chiudeva il cerchio.
3 GENTILUOMO Domenico, nato a Rizziconi il 25.04.1930. 4 S.
Tecla S.p.A. avente sede legale a Milano in Via Fiori Scuri n. 9,
costituita il 23.08.196Ied avente come oggetto
sociale il compimento di operazioni immobiliari in genere.
L'Amministratore unico si individuava in ZIBETTI Ottorino, nato a
Cremona il 27.04.J896.
5 GENTILUOMO Domenico, nato a Rizziconi il 25.04.1930. 6 S.
Tecla S.p.A. avente sede legale a Milano in Via Fiori Scuri n. 9,
costituita il 23.08.J96Ied avente come oggetto
sociale il compimento di operazioni immobiliari in genere.
L'Amministratore unico si individuava in ZIBETTI Ottorino, nato a
Cremona il 27.04.1896.
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLlTI SAVERIO ED
ALTRI
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UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dunque, il 7 febbraio 1995, FRiSINA Francesco acquistava
formalmente la propriet dei fondi contrassegnati dalle particelle,
17 e 18, e 19,20,21, 27, 29,159 del foglio di mappa 26 NCT del
Comune di Palmi, ma lo stesso era solo un prestanome di MAMMOLITI
Saverio, il quale, in quel momento, era perfettamente conscio del
fatto che tutti i beni a lui intestati sarebbero, verosimilmente,
stati sottoposti a sequestro (posizione di mafioso).
Passato del tempo, il MAMMOLITI, nel frattempo accreditatosi
come collaboratore di giustizia, avrebbe, anche formalmente,
intestato i beni a s o, comunque, ad un proprio stretto
congiunto.
Infatti, oltre 15 anni dopo, il 15.07.2009, i terreni di cui
alle particelle 17 e 18 venivano acquistate da ANAST ASI Caterina,
madre convivente di CARPINELLI Danilo, divenuta, da circa 3 mesi,
la moglie di MAMMOLITI Saverio.
Sul punto della fittiziet dell 'intestazione si avr, comunque,
modo di ritornare, trattandosi di condotta che forma oggetto di uno
specifico capo d'imputazione.
Il progetto del MAMMOLITI veniva, per, disturbato dalla famiglia
FIORILLO, che intentava -vincendola in primo grado - una causa
volta ad ottenere l'acquisto per usucapione dei fondi
contrassegnati dalle particelle n.19, 20, 21, 27, 29 e 159, dunque
la parte di gran lunga pi consistente della propriet.
La famiglia FIORILLO andava, dunque, costretta a cedere i
terreni al MAMMOLITI, obiettivo che veniva raggiunto tra l'aprile
ed il novembre 2011, con l'utilizzo della minaccia e della
violenza.
Invero, la gravit e la pluralit delle intimidazioni patite dai
FIORILLO, analiticamente descritte in rubrica, parla da s, ma sul
punto si torner da qui ad un momento.
Che il FRiSINA Francesco sia sempre stato solo formalmente
proprietario dei fondi di cui in rubrica, su cui, al pi, ha
lavorato per conto del MAMMOLITI e della sua famiglia, comprovato
da una serie di risultanze, che andremo di seguito ad
esaminare:
a) missiva inviata da MAMMOLITI Saverio alla Corte d'Appello di
Reggio Calabria;
b) dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio da SPERANZA
Giovanni;
c) costante presenza sui terreni di contrada Pietrosa, di
CARPINELLI Danilo, figliastro del MAMMOLITI in quanto figlio della
sua seconda moglie;
d) condizioni economiche della famiglia FRISINA nel 1995 e negli
anni precedenti.
Missiva inviata da MAMMOLITI Saverio alla Corte d'Appello di
Reggio Calabria.
MAMMOLITI Saverio, con lettera scritta di suo pugno in data
06.05.2008 ed indirizzata al Presidente della Corte d'Appello di
Reggio Calabria, chiedeva di essere sentito come parte lesa nella
causa civile relativa alla propriet del terreno che era della Santa
Teela (riferimento indiscutibile ai terreni della Contrada Pietro
sa, atteso che gli stessi, per come visto, sono stati
effettivamente nella propriet della societ Santa Tecla).
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69112 - MAMMOLITI SAVERIO ED
ALTRI
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Dunque, in tale miSSiva, il MAMMOLITI affenna di essere parte
lesa nel procedimento , linguaggio certamente poco tecnico, ma dal
significato inequivoco, in ordine al fatto che, pur non avendo mai
avuto la formale titolarit delle particelle, ne stato l'effettivo
proprietario dal momento in cui le stesse risultavano, formalmente,
ai coniugi Frisina.
II MAMMOLITI continua, definendo il FRISINA un uomo che ha
vissuto di solo lavoro e niente altro, soccombente davanti
all'arroganza di un certo avvocato che tentava di appropriarsi
illegittimamente del terreno; ribadiva, invero, che ci che vuole
dimostrare l'avvocato non pu corrispondere a verit poich, se c' una
persona che ha coltivato il terreno questi tale SPERANZA che "!ta
messo Il/i per sila richiesta negli anni novanta". (AlI. 9 inf. 28
giugno 2011)
Tale frase emblematica: il controllo di quel territorio era in
mano sua gi negli anni novanta e FRISINA era solo ed esclusivamente
un suo prestanome.
Il riferimento temporale agli anni novanta importante, in
quanto, per come visto, il 17 febbraio 1995 che FRISINA Francesco e
CIPRI Maria acquistano, fonnalmente, la propriet di tutte le
particelle che contraddistinguono ilfondo Pietrosa.
Trattasi, pertanto, di dichiarazioni di elevatissima portata
probatoria rispetto ai fatti-reato di cui ai capi a) e b), peraltro
pienamente convergenti con le dichiarazioni di quel tale SPERANZA
menzionato dal MAMMOLITL
Dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio da SPERANZA
Giovanni.
SPERANZA Giovanni , invero, il soggetto che ha, per molti anni,
lavorato sui fondi suddetti, circostanza, questa, provata, sia nel
processo civile tra le parti FRISINAICIPRA-FIORILLO, che nel
processo penale, pendente davanti al Tribunale di Palmi, che lo
vede imputato del reato di tentata estorsione per avere tentato di
indurre FIORILLO Giancarlo a cedergli un immobile, nel rispetto di
un accordo che sarebbe intervenuto con il di lui padre deceduto, in
forza del quale la cessione sarebbe stata il corrispettivo della
dichiarazione, resa nel procedimento civile, secondo cui lo
SPERANZA avrebbe sempre coltivato il fondo nell'interesse della
famiglia FIORILLO; in caso di mancato rispetto di tale accordo, lo
SPERANZA minacciava il FIORILLO - da cui la contestazione di
tentata estorsione - con il fatto che avrebbe, davanti alla Corte
d'Appello, riferito di aver dichiarato il falso nel processo di
primo grado quanto alla circostanza che il padre aveva avuto il
possesso del fondo, cosa effettivamente avvenuta.
Lo Speranza Giovanni, nel verbale di interrogatorio reso il
09.11.2009 davanti al G.i.p. del Tribunale di Palmi nel
procedimento n. 3726/09 R.g.n.r, dichiarava:
"[ ... ] sono stato avvicinato dal padre del Frisina che mi
disse che il terreno era di Saverio Mammoliti di Castel/ace. Il
Frisina mi disse che era amministratore delegato di tulfo il fndo.
lo gli dissi di chiedere (/[ Mammoliti se potevo coltivare. Dopo un
po' il Frisina torn e mi disse che il Mammoliti mi f(/ceva
coltivare ma voleva che gli firmassi IIna carta e cos feci. [ ... ]
A fne Agosto il Frisina ha venduto il terreno alla moglie di
Mammoliti (particelle 17 e 18). Da allora non sono pi sceso alla
Pietrosa perch sapevo chi erano i Mammoliti. [ ... ] Veniva sul
fondo un certo "D(/nilo" che era il figlio della moglie di
Mammoliti. Fu lui che mi avvert di un incendio. Danilo il figlio
della seconda moglie di }I/ammoliti Saverio e mi diceva di essere
amico intimo di Frisina. ".
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLlTl SAVERIO ED
ALTRI
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Tali dichiarazioni - rese da soggetto imputato in procedimento
connesso/collegato e come tali, valutabili ex art. 192 comma 3
c.p.p. - sono elementi pienamente convergenti con le risultanze di
altra natura esaminate nel presente capitolo della richiesta e, in
particolare, con quanto affermato dallo stesso MAMMOLITI nella
missiva suddetta.
Interessanti le dichiarazioni dello SPERANZA anche con
riferimento alla "stabile presenza sul fondo "di un certo DANILO,
figlio della seconda moglie del MAMMOLIT/", vale a dire il
CARPINELLI Danilo odierno indagato, il quale, guarda caso, lo aveva
avvertito di un incendio.
Costante presenza sui terreni di contrada Pietrosa, di
CARPINELLI Danilo, figliastro del MAMMOLITI in quanto figlio della
sua seconda moglie;
Il dato, riferito dallo SPERANZA, della presenza costante del
CARPINELLI sul fondo di localit Pietrosa o nelle immediate
vicinanze, trova conferma nella annotazioni allegate alle
informative in atti (vedi nota n. 8/83-11-2009 datata 25.04.2012
dei Carabinieri di Palmi), da cui si evince che, fermato, riferiva
ai carabinieri che si stava recando su quei terreni per coltivare i
terreni di FRISINA.
Sul punto, va evidenziato anche quanto riferito da FERRARO Mario
in un verbale s.i.t del 17 tebbraio 20 lO, circa la stabile
presenza, sui terreni del FRISINA, del CARPINELLI, un ragazzo che a
lui si era presentato come "MAMMOLITI DI CASTELLACE'.
Trattasi di dichiarazioni importanti, non solo perch
ulteriormente confermative di un fatto - la stabile presenza, sui
terreni del FRISINA, del CARPINELLI - significativo del controllo
esercitato dallo stesso, per conto del MAMMOLITI, sul fondo, ma
anche sotto altro protlo; invero, il suddetto CARPINELLI avverte
l'esigenza, al fine di far capire a tutti chi sia il vero
proprietario e di evitare ogni problema, di presentarsi con il nome
del patrigno, ben conosciuto da tutte le persone del luogo, quale
esponente storico di primo piano di una importante cosca
matosa.
Particolarmente significativo , poi, il fatto che, in data
23.06.2009, i militari della Stazione di Palmi, intervenuti in
contrada Pietrosa dove vi era stato un incendio, notavano la
presenza di CARPINELLI Danilo e tale CERCEA 10an Flavius.
Con riguardo a tale incendio - da individuarsi come il primo
degli atti intimidatori relativi all'azione estorsiva di cui al
capo al della rubrica - il suddetto SPERANZA ha cos riferito in
sede di interrogatorio:
"A Danilo avevo dato il mio numero di telefonico, su sua
richiesta. Fu lui ad avvertirmi dell'incendio; bruciarono 20000
metri di rete. Secondo me sono stati loro, Danilo ed un
extracomunitario ad appiccare l'incendio perch erano l a pulire
delle erbacce ed da l che part il fuoco, come mi confermarono i
Vigili del Fuoco. [. . .] Danilo mi disse che le reti me le avrebbe
pagate il Fiorillo. Il fuoco era stato appiccato sul terreno del
Frisina, nel posto dove stavamo parlando. Lui probabilmente non
voleva bruciare le reti, ma essendo inesperto e soffiando un (orte
vento, non riuscito a controllare il fwco".
SPERANZA Giovanni, da un lato, dunque, attribuisce l'incendio
che ha danneggiato soprattutto i terreni dell'avv. FIORILLO, al
CARPINELLI, dall'altro cerca di salvarlo, ipotizzando la natura col
posa del gesto.
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVERIO ED
ALTRI r ,
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In realt, la sola presenza del CARPINELLI Danilo al momento e
sul luogo del fatto, dato che -valutato nell'unitario complesso
probatorio - da considerarsi come significativo della
riconducibilit allo stesso, ed al MAMMOLITI come mandante,
dell'incendio, che sar solo il primo di una IUllga serie di atti
illtimidatori subiti dall'avv. FIORlLLO e da sua madre nell'arco di
appena sei mesi e che porteranno gli stessi a cedere i terreni agli
odierni indagati.
Fermo restando che sulla condotta estorsiva si torner da qui ad
un momento, per ora, va sottolineato come il dato della presenza
costante del CARPINELLI sul fondo di localit Pietrosa o nelle
immediate vicinanze, sia ulteriormente confermativo del fatto che i
terreni intestati ai coniugi FRlSINA fossero, da sempre, nella
effettiva disponibilit del MAMMOLITI Saverio.
Condizioni economiche della famiglia FRISINA nel 1995 e negli
anni precedenti.
Ultimo, non certo per ordine di importanza, elemento
probatoriamente significativo della jittiziet dell'illtestaziolle
in capo ai coniugi FRISINA-CIPRI, quello relativa alla loro
situazione economica negli anni precedenti all'acquisto di tutte le
particelle, avvenuta nel febbraio 2005.
Invero, per come evincesi dagli accertamenti compiuti dalla
Guardia di Finanza, il reddito annuale del FRISINA stato di poco pi
di 5000 euro negli anni 1994 e 1996, e pari a zero nel 1995; la
CIPRI negli stessi anni non ha avuto alcun reddito (cfr. nota
Compagnia G.d.F. Palmi del 21 giugno 2012, allegata a nota CC Palmi
del 22 giugno 2012).
Dunque, una situazione economica del tutto incompatibile con
l'acquisto dei fondi nel febbraio 1995, avvenuto con l'utilizzo del
denaro del MAMMOLITI, a quell'epoca nel piello dell'attivit
criminosa riconducibile al sodalizio dallo stesso capeggiato.
Dunque, le risultanze procedimentali non lasciano dubbi circa la
configurabilit del reato di cui al capo b) della rubrica.
Quanto alla condotta estorsiva di cui al capo a), va, in primo
luogo, evidenziato come la conclusione appena riportata, dispieghi
la sua effIcacia probatoria anche riguardo al tale fattispecie
criminosa, perch consente di individuare nel MAMMOLITI Saverio il
soggetto realmente interessato a riavere i fondi.
Circa le modalit con cui tale obiettivo stato perseguito,
suciente analizzare il mero succedersi degli accadimenti:
- in data 22.06.2009, veniva appiccato il fuoco sui terreni la
cui propriet era passata, per effetto della sentenza del Tribunale
di Palmi, alla famiglia FIORILLO;
- in data 28.10.2009, veniva incendiata l'autovettura Citroen C3
targata CX681HH di propriet di SCARCELLA Rosa Concetta, madre di
FIORILLO Giancarlo, comproprietaria del fondo;
- in data 2.11.2009, FIORILLO Giancarlo, trasferitosi a Roma,
riceveva due telefonate minatorie in cui l'ignoto interlocutore
riferiva testualmente: "vedi di tornare a Palmi e dammi quello che
mi devi dare, altrimenti il prossimo sei tu";
,1 I, .1
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ALTRI ;J
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- in data 16.12.2009, durante la notte, ignoti si introducevano
nell'abitazione di FIORILLO Giancarlo sita in contrada Pietro sa di
Palmi, provocando un incendio che ne distruggeva il piano
rialzato;-
- nei giorni immediatamente antecedenti il 4.01.2010, veniva
dato alle fiamme il piano-terra dell' abitazione di cui al punto
che precede e, sulla recinzione dell' immobile, veniva posto un
cartello con la scritta "VENDESI".
Le due ultime azioni criminose tolgono ai FIORILLO ogni,
possibile, residuo dubbio: piano terra e piano rialzato dell
'abitazione sita sui fondi di contrada Pie/rosa vengono dati alle
fiamme e viene anche indicata l'unica strada da percorrere per
evitare cose ancora pi gravi: vendere quei terreni!!!! !
Il messaggio viene compreso benissimo dall'avv. FIORILLO, il
quale, appena 15 giorni dopo, in data 22 gennaio 2010, ha gi
sottoscritto una scrittura privata di cessione delle particelle
contese, ai coniugi FRISINA , i quali, regolarizzata la procedura
anche davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria - in data 21
aprile 2011, sottoscrivendo un verbale di conciliazione di giudizio
(rep. 122 crono n. 1314, reg. a Reggio Calabria il 28 giugno 2011)
- e presso la Conservatoria di Reggio Calabria (trascrizione i112
agosto 2011 al n. 11063), cedono, a loro volta, per come visto, il
fondo-contrassegnato dalle particelle 19, 20, 21, 27, 29 e 159 - a
MAMMOLITI Saverio, dal 1995 il reale proprietario.
Dunque, terreni, per cui la famiglia FIORILLO affronta e vince
una causa civile durata diversi anni in primo grado, vengono, in
pratica, ceduti, con rinuncia a proseguire la causa stessa in
appello, dietro il corrispettivo di 22.000,00, somma sulla cui
palese incongruit superfluo soffermarsi, trattandosi di fondo
esteso su una superficie di mq 28500 circa, con vista sul mar
Tirreno, non a caso acquistata, negli anni 70, dalla Societ
Investimenti turistici Santa TecIa S.p.A.
Nell'informativa la p.g. ha evidenziato che, da una stima
analitica fatta sul posto, sulla base di informazioni fornite da
soggetti che possiedono appezzamenti nella stessa zona. si avuto
modo di apprendere che il valore di quelle terre si aggira intorno
ai 20 - 25 e a mq; inoltre la presenza di un fabbricato allo stato
rustico e la collocazione del terreno che. sebbene di natura
agricola. ha una posizione geografca particolarmente interessante
soprattutto per la costruzione di strutture di carattere ricettivo
- ricreativo (era questo il progetto della Santa Tec/a che poi non
si realizzato per la mancata approvazione del progetto), fanno s
che il valore sia superiore a quello con cui si conclusa la
transazione tra le due parti.. ".
In buona sostanza, quel fondo, per posizione, consistenza e per
la presenza di un fabbricato, vale, a dir poco, il quadruplo dei
22.000 euro ricevuti - almeno formalmente - dal FIORILLO e da sua
madre.
Privo di valenza sarebbe l'argomento che, potenzialmente, la
Corte d'Appello, ribaltando la sentenza di primo grado. avrebbe
potuto riconoscere la titolarit dei fondi in capo ai FRISINA;
l'unico fallO nuovo era costituito dalle dichiarazioni di un
soggetto - SPERANZA Giuseppe - il quale, nel premettere di aver
detto cose non vere davanti al Tribunale di Palmi, veniva ad
accusarsi, subito, della commissione di un reato!!!
Il cerchio si chiudeva in data 18 ottobre 20 Il, data in CUI - a
distanza di pochi mesi dalla trascrizione del suddetto verbale di
conciliazione - I coniugi MAMMOLITI Saverio ed
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ANAST ASI Caterina divengono formali proprietari dei terreni,
perch ceduti gli dai coniugi FRISINA.
L'avv. FIORILLO - da tempo a Roma, ritornato ad occuparsi dei
terreni di famiglia solo dopo la morte del padre - fino a quando ha
creduto di avere a che fare solo con i FRISINA e con lo SPERANZA,
ha resistito, sia davanti al giudice civile, che denunciando
penalmente le condotta dello SPERANZA.
Resosi conto - ,aseguito delle pesanti intimidazioni suddette -
di chi fosse realmente interessato al fondo, ha co;;preso che non
aveva altra scelta: non poteva permettersi di contrastare il boss
MAMMOLITI Saverio.
Vi un altro dato significativo dell'estorsione patita daIl'avv.
FIORILLO e da sua madre.
Invero, in data 16.02.2010, nel rendere dichiarazioni dinnanzi
al Pubblico Ministero, il FIORILLO Giancarlo affermava di non aver
pi avuto contatti con il FRISINA dal settembre 2009, guarda caso,
data antecedente l'intensificarsi delle intimidazioni; ugualmente
la madre SCARCELLA Rosa Concetta, in data 17.02.20 I O, riferiva di
non aver avuto rapporti con il FRISINA; trattasi, all'evidenza, di
dichiarazione smentite dalla scrittura privata del 22.01.2010 di
cui si detto.
evidente che il FIORILLO e la SCARCELLA, solo da poco avevano
capito che dietro i FRISINA c'era il MAMMOLlTI, soggetto realmente
interessato ai terreni, il quale aveva dato ampia prova di tale
interesse, danneggiando gravemente i beni delle parti lese e
facendo loro, al contempo, comprendere, che sarebbe presto passato
alla loro incolumit.
Trattasi di emergenze che, complessivamente valutate, non
lasciano dubbi circa la contigurabilit dei reati di cui ai capi A)
e B) della rubrica e delle relative responsabilit, a diverso
titolo, di MAMMOLlTI Saverio. ANASTASI Caterina, CARPINELLl Danilo,
FRISINA Francesco e CIPRI Maria.
LA VALUTAZIONE DEL G.I.P.
Alla stregua delle suindicate emergenze probatorie, deve
convenirsi con la pubblica Accusa che sussistono a carico degli
indagati Mammoliti Saverio, Anastasi Caterina, Carpinelli Danilo,
Frisina Francesco e Cipri Maria gravi indizi di colpevolezza in
relazione ai reati ai medesimi ascritti ai capi A) e B) della
rubrica imputativa; indizi che, a mente dell'art. 273 c.p.p.,
giustificano l'emissione di titolo custodiale nei confronti di
Mammoliti Saverio e Carpinelli Danilo, unici soggetti indagati per
i quali stata richiesta l'applicazione della misura cautelare di
massimo rigore.
Ed invero, con la test richiamata richiesta cautelare sono stati
puntualmente scanditi le modalit e !'iter attraverso cui i vasti
terreni di contrada Pietrosa di Palmi sono stati, da ultimo,
trasferiti ad Anastasi Caterina dai fittizi proprietari, cio dai
coniugi Frisina-Cipri che, in realt, erano dei meri prestanome di
Mammoliti Saverio, marito della prima;
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ORDINANZA DI CUSTDDlA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVEI\IO ED
ALTRI I , .
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inoltre, stata ampiamente delineata la propedeutica attivit
minatoria subta da Scarcella Rosa Concetta e Fiorillo Giancarlo, i
quali, per tale ragione, si sono disfatti dei terreni ricadenti in
detta contrada, ereditati dal rispettivo marito e padre, cedendoli,
per un irrisorio prezzo, ai predetti prestanome del Mammoliti.
I requirenti hanno altres messo in rilievo il ruolo giocato
nella vicenda estorsiva, descritta al capo A) della rubrica, da
Carpanelli Danilo, quale esponente in loco del patrigno e diretto
interessato, per evidenti ragioni parentali, essendo figlio di
primo letto dell'Anastasi, attuale moglie di Mammoliti Saverio,
all'acquisizione con qualsiasi mezzo, lecito e/o illecito, dei
predetti terreni appartenuti in passato alla societ Santa Tecla, e
poi, in buona parte, usucapiti dal defunto aw. Giorgio Fiorillo. Al
Carpinelli, infatti, era affidato il compito di controllare i
terreni sui cui, da tempo, il patrigno esercitava per il tramite
dei coniugi Frisina-Cipri, fittizi intestatari, il reale
controllo.
Le indagini svolte (di cui danno ampio conto le informative di
reato in data 28.6.2011 e 2542012 dei Carabinieri della Compagnia
di Palmi) hanno registrato, attraverso le acquisite fonti di prova
di natura dichiarativa e documentale, l'immanente e risalente
presenza sui terreni, appartenuti in origine alla societ Santa
Tecla, di Mammoliti Saverio che, sin dal lontano 1995, ne era il
reale dominus attraverso la fattiva opera di affidabili prestanome:
nella specie, Frisina Francesco (e la di lui moglie, Cipri Maria)
il quale, in data 7 febbraio 1995, aveva acquistato, in regime di
comunione legale, da Gentiluomo Domenico i terreni di contrada
Pietrosa, e cio le particelle n. 17, 18, 19,20,21,27, 29 e 159 del
foglio di mappa 26 del N.C.T. del Comune di Palmi (cfr. il relativo
rogito a fol. 35 dell'informativa del 25-4.2102 dei Carabinieri di
Palmi). Peraltro, emerso che il Frisina aveva permesso, con il
consenso e l'approvazione del Mammoliti, che Speranza Giovanni
coltivasse il suddetto fondo, per come si evince dalle sinergiche
emergenze probatorie esaminate in precedenza: nella specie, le
dichiarazioni rese al G.i.p. del Tribunale di Palmi dallo Speranza,
che era stato tratto in arresto, in data 6 novembre 2011, per i
delitti di tentata estorsione in danno dell'aw. Giancarlo Fiorillo
(cfr. fol. 126 e segg. dell'informativa del 28.6.2011 dei
Carabinieri di Palmi); la missiva autografa, redatta in data 6
maggio 2008 da Mammoliti Saverio (cfr. ibidem, fol. 150 e segg.) ed
inviata al Sig. Presidente della Corte di Appello di Reggio
Calabria al fine di essere esaminato nel giudizio civile per
usucapione, instaurato dai coniugi Frisina-Cipri e da Speranza
Giovanni contro gli eredi dell'aw. Giorgio Fiorillo (cfr.
informative di reato dei Carabinieri della Compagnia di Palmi in
data 28.6.2011 e 30.5.2012); la costante presenza sui terreni in
questione di Carpinelli
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Danilo; le modeste condizioni economiche dei coniugi Frisina, da
sempre fittizi intestatari dei terreni di contrada Pietrosa.
pur vero che nell'intricata vicenda dei terreni di contrada
Pietrosa, appartenuti alla fallita societ Santa Tecla, si sono
registrati diversi e distinti interessi che si sono intersecati con
gli ambigui rapporti che hanno visto come protagonisti il defunto
avv. Giorgio Fiorillo e Speranza Giovanni, inquisito per i reati di
tentata estorsione e danneggiamento (cfr. O.C.C. emessa in data 3
novembre 2009 dal G.i.p. del Tribunale di Palmi); tuttavia, la
coesistenza di divergenti, quanto concomitanti, illeciti appetiti
(di cui d ampio conto l'informativa di reato in data 28.6.2011 dei
Carabinieri di Palmi, fol. 83 e segg.) su quella cospicua parte di
terreni usucapiti dal defunto avv. Giorgio Fiorillo ha visto, da
ultimo, prevalere gli interessi dei coniugi Mammoliti-Anastasi e
l'abbandono del campo da parte degli altri protagonisti della
vicenda: ci si riferisce, in particolare, a Scarcella Rosa Concetta
e Fiorillo Giancarlo, eredi dell'avv. Fiorillo, i quali hanno
ceduto la loro cospicua porzione di terreno (nella specie le
particelle 19, 20, 21, 27, 29, 159, giacch le altre, cio la 17 e 18
erano gi state acquisite dall'Anastasi, sin dal 15 luglio 2009 con
apposito rogito; cfr. fol. 43 dell'informativa del 25.4.2012 dei
Carabinieri di Palmi) ai coniugi Frisina-Cipri, entrambi prestanome
di Mammoliti Saverio che, all'evidenza, ha fatto valere il proprio
peso specifico di boss mafioso, riconosciutogli anche dal
sottomesso Speranza Giovanni.
La tambureggiante azione minatoria subta dagli eredi Fiorillo,
proprietari di circa 28.550 mq. di terreno, avvenuta sotto la
vigile e interessata presenza del Carpinelli, che stazionava sui
fondi di contrada Pietrosa, spacciandosi, tra l'altro, come un
"Mammo/iti di Castellace", per rivendicarne il diretto controllo,
attraverso le condotte delittuose descritte al capo A) della
rubrica, ha consentito di ottenere da parte degli indagati lo scopo
prefissatosi; scopo raggiunto, da ultimo, con la stipulazione del
rogito (cfr. !'informativa di reato in data 2504.2012 dei
Carabinieri di Palmi, fol. 51) con cui, in data 18 ottobre 2011,
l'Anastasi, moglie del Mammoliti, diveniva formale proprietaria,
ovviamente anche per conto e nell'interesse di quest'ultimo, dei
suddetti cespiti, acquistandoli dai coniugi Frisina-Cipri, fittizi
intestatari, ai quali erano pervenuti dagli eredi Fiorillo. Tale
criminoso disegno si realizzato attraverso la studiata sinergia di
strumenti legali e metodi intimidatori che riconducono
indubbiamente, secondo massime di comune esperienza e criteri
logici (tra cui il sempre valido criterio del "cui prodest", che
nel caso di specie supportato da altri elementi di fatto di sicuro
valore indiziante), ai predetti indagati. Alcun rilievo assume poi
nella vicenda la circostanza che una rilevante quota dei
danneggiamenti e minacce, perpetrati nei confronti degli eredi
Fiorillo, sia stata addebitata
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in passato al solo Speranza, il quale, per come gi detto, era
stato tratto in arresto per i delitti di tentata estorsione, a
seguito di O.C.C. emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data
3 novembre 2009 (cfr. !'informativa di reato in data 28.6.2011 dei
Carabinieri di Palmi, foI. 126 e segg.), giacch non solo il
predetto soggetto si era installato sul fondo di contrada Pietrosa
per "gentile concessione" di Mammoliti Saverio, che ne ha
rivendicato la decisione, alla stregua della citata missiva inviata
al Sig. Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, ma il
susseguirsi delle ulteriori condotte minatorie - puntualmente
descritte al capo A) della rubrica - in danno degli eredi Fiorillo
ha conseguito il fine ultimo di "ammorbidirli" e indurli ad
abbandonare definitivamente il campo a favore dei coniugi
Frisina-Cipri, entrambi prestanome del Mammoliti, ai quali la
Scarcella e il Fiorillo vendevano, per un prezzo vile, la suddetta
cospicua porzione di terreni, loro pervenuti dal defunto marito e
padre che li aveva a sua volta acquisiti per usucapione.
Non va poi sottaciuto che la relativa vicenda giudiziaria,
attinente all'usucapione delle particelle 19, 20, 21, 27, 29 e 159,
che all'epoca era ancora sub iudice (cfr. informativa di reato in
data 28.6.2011 dei Carabinieri della Compagnia di Palmi; foI. 83 e
segg.), venne definita tra le parti con le singolari modalit
transattive, meglio descritte al capo A) della provvisoria
imputazione.
quindi di tutta evidenza che gli incendi e le ulteriori condotte
minatorie, attuate nei confronti di Scarcella Rosa Concetta e
Fiorillo Giancarlo (le cui reticenti dichiarazioni, rese in data 16
e 17 febbraio 2010 innanzi al P.m. di Palmi, in relazione ai
contatti avuti con il Frisina, sono oggettivamente sintomatiche
delle pressioni subte), hanno avuto l'evidente finalit di renderli
arrendevoli - si fa per dire - alle richieste dei soggetti
realmente interessati a impossessarsi, attraverso la descritta
metodologia mafiosa, dei fondi siti in contrada Pietrosa del Comune
di Palmi; terreni che da sempre erano stati nella sostanziale
disponibilit di Mammoliti Saverio che, con la citata missiva
inviata al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, li
aveva rivendicati per il tramite dei coniugi Frisina-Cipri,
formali, quanto fittizi, proprietari, contestando altres la
condotta poco ortodossa di un "avvocato", cio dell'avv. Giorgio
Fiorillo, che, a suo dire, si era appropriato "di cose non sue",
ovverossia di una rilevante quota dei suddetti terreni, la cui
estensione era pari a circa mq. 28.550.
Tale condotta integra il delitto di estorsione aggravata,
ascritto agli indagati al capo A) della rubrica imputativa, giacch
"nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto
passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura
patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento
dell'ingiusto profitto con altrui danno implicito
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVERIO ED
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UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al
rapporto in violazione della propria autonomia negoziale,
impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e
nelle forme ritenute pi confacenti ed opportune." (Sez. 6, Sentenza
n. 46058 del 14/11/2008, Russo).
*
Per come si osservato in precedenza, i terreni di contrada
Pietrosa di Palmi, in realt, erano stati da sempre nell'esclusiva
disponibilit di Mammoliti Saverio, noto boss mafioso, asseritamente
pentitosi e divenuto collaboratore di Giustizia. Il Mammoliti,
infatti, sin dal 1995 ne aveva attribuita fittiziamente la
titolarit a Frisina Francesco, che li aveva acquistati, in regime
di comunione legale col coniuge Cipri Maria, da Gentiluomo
Domenico, all'evidente fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Tale condotta riconducibile all'ipotesi criminosa8, prevista e
punita dall'art. 12 quinquies, D.L. n. 306/1992, che stata
contestata al capo B) della rubrica a Mammoliti Saverio, Frisina
Francesco e Cipri Maria.
Il reato in esame si caratterizza come una fattispecie a forma
libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto
risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarit o
della disponibilit di denaro o altre utilit, al fine di eludere,
tra le altre, le norme in materia di misure di prevenzione
patrimoniali cui il Mammoliti era ed stato passibile, per come
documentato dal significativo certificato penale in atti.
A tal proposito, stato chiarito che, sebbene la dizione
letterale della rubrica, "trasferimento fraudolento di valori",
faccia pensare a un "passaggio" di titolarit di beni da un soggetto
ad un altro con modalit fittizie o simulatorie, di modo che
sembrerebbe necessario accertare in primo luogo se tale passaggio
vi sia stato, e, in secondo luogo, se esso rivesta carattere
fittizio, la fattispecie di reato in esame va esattamente
individuata attraverso il contenuto precettivo della disposizione
normativa e alla luce della sua ratio, che consiste nell'intento di
impedire l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di
contrabbando ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione,
riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. Pertanto,
!'impiego dei termini "disponibilit" e "titolarit", inidonei a
caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del
proprietario,
8 Il delitto di trasferimento fraudolento di valori un reato
istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui
viene realizzata l'attribuzione tittizia, senza che possa assumere
rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente
alla condotta criminosa. (Sez. 2. Sentenza n. 23197
deI20/0412012)
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SA VERIO ED
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risponde all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione
normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo
precisi schemi civilistici, nelle quali il soggetto viene a
trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; inoltre, il
termine "attribuzione" prescinde da un trasferimento in senso
tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano
essere le modalit della fittizia attribuzione, rimandando, non a
negozi giuridici tipicamente definiti, ovvero a precise forme
negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica,
individuabile soltanto attraverso l'accertamento che denaro, beni
od altre utilit, che appaiono nella "titolarit o disponibilit" di
un soggetto, in realt siano riconducibili ad un soggetto diverso.
(Cass. Peno Sez. 2, 4 ottobre 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo
ed altri). Il fatto-reato nella sua struttura consiste, quindi, in
una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarit o
disponibilit del bene, difforme dalla realt, e nel realizzare
consapevolmente e volontariamente tale situazione (Cass. Pen., sez.
3, 15.7.1993 - 23.9.1993, n. 1665, Lai). Il disvalore della
condotta pertanto dato dalle finalit che costituiscono il profilo
soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa a
eludere misure di prevenzione patrimoniali: sul punto la Suprema
Corte ha precisato che il delitto previsto dall'art. 12 quinquies,
comma primo, D.L. 306/1992 possa essere commesso anche da chi non
sia sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il
relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la
configurabilit del dolo specifico previsto dalla citata norma, che
!'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio (Cass. Sez. 1,
n. 19537 del 27-4.2004 rv. 227969 ric. Ciarlante e altri). A tale
modalit di interposizione fittizia, penalmente rilevante, vanno
ricondotte, a parere di questo giudice, le condotte indicate al
capo B) della provvisoria imputazione. Difatti, gli elementi
probatori emersi dalle indagini preliminari consentono di ritenere
che i coniugi Frisina-Cipri [soggetti assolutamente incapienti dal
punto di vista economico in quanto privi di adeguate fonti di
reddito proprie, per come le indagini patrimoniali hanno ampiamente
evidenziato; cfr. in tal senso !'informativa dei Carabinieri della
Compagnia di Palmi in data 25.6.2012 e allegata nota della G.d.F.
di Palmi] siano stati il consapevole strumento attraverso cui
Mammoliti Saverio [nel timore di poter essere oggetto di
provvedimenti ablativi del patrimonio accumulato illecitamente, a
causa delle vicende giudiziarie, connesse al suo ruolo di spicco
nell'ambito dell'omonima consorteria mafiosa operante in Castellace
di Oppido Mamertina, che lo hanno visto nel tempo inquisito e
condannato] si sia avvalso, nel passato e di recente, al fine di
eludere le conseguenze nascenti in suo danno dall'esito di
un'eventuale procedura di prevenzione, rammentando,
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 MAMMOLITI SAVERIO ED
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altres, che, "ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, non occorre
la prova della appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose. ,
infatti, sufficiente - in base al disposto dell'art. 1 della stessa
legge - la sussistenza di semplici indizi di tale appartenenza. Gli
indizi possono essere costituiti dai precedenti penali e
giudiziari, dal tenore di vita, dal tipo di amicizia e, in
generale, dalle informazioni fornite dagli organi di polizia sulla
base degli accertamenti esperiti, che non risultino contraddetti o
smentiti dagli elementi di convincimento forniti dal proposto"
(Cass., Sez. l, n. 1056 del 17.5.1982, Cimino). Non ignora questo
giudice che il delitto di trasferimento fraudolento di vlori un
reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento
in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa
assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica
conseguente alla condotta criminosa. La consumazione del delitto,
infatti, coincide unicamente con l'attribuzione fittizia del
denaro, dei beni o di altre utilit, cio con il conferimento di
un'apprezzabile signoria sulla l'es, sicch il "permanere della
situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa
posta in essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un
postfatto non punibile" (cfr. Sez. Un., 24 maggio 2001, n. 8,
Ferrarese). Ne consegue, pertanto, che !'intestazione fittizia dei
terreni acquistati, nel lontano febbraio del 1995, da Frisina
Francesco (in regime di comunione legale con la moglie Cipri
Maria), per conto e nell'interesse di Mammoliti Saverio, condotta
delittuosa ormai priva di rilievo penale, trattandosi di reato
estinto per prescrizione, a mente del novellato art. 157 c. p., da
applicarsi in ossequio al principio del favor rei; e ci in linea
con la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il
delitto previsto dall'art. 12 quinquies, L. n. 356 del 1992,
integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si
consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione
fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della
situazione giuridica conseguente alla condotta criminosa.
Sulla base degli indicati criteri ermeneutici, deve altres
escludersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a
quelle situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni,
che consistono in condotte meramente passive, finalizzate cio al
semplice mantenimento dell'illecito status quo, inteso come un
passivo godimento degli effetti permanenti del delitto. Tuttavia,
qualora a una prima condotta fittizia di attribuzione di beni o di
utilit seguano - come nel caso di specie - operazioni dirette ad
attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilit agli stessi o a
diversi soggetti, deve escludersi che si sia in presenza di un
"postfatto" non punibile, specialmente se tali operazioni sono
dirette al medesimo scopo di
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVERIO ED
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eludere le disposizioni normative cui si riferisce l'art. 12
quinquies della L. n. 356 del 1992. Diversamente opinando, proprio
le condotte elusive pi insidiose, collegate a operazioni di
ripetute fittizie intestazioni, resterebbero fuori dalla portata
della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente
aggirata.
A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato che, qualora la
condotta criminosa si articoli in una pluralit di attribuzioni
fittizie, il delitto in esame si consuma nel momento in cui viene
realizzata l'ultima di esse (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23266 del
28/05/2010; Martiradonna; Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011;
Ciancimino), sicch da escludersi, per le intestazioni fittizie
successive all'anno 1995, !'improcedibilit dell'azione penale, in
quanto tali condotte addebitate ai coniugi Frisina-Cipri, oltre che
a Mammoliti Saverio, non sono coperte da prescrizione.
Orbene, in tale situazione versano i predetti indagati, con
riferimento alle successive cessioni dei terreni di contrada
Pietrosa che hanno visto come protagonisti negoziali, da un lato, i
citati coniugi Frisina-Cipri, e, da ultimo, Anastasi Caterina,
moglie di Mammoliti Saverio. Si tratta, in particolare, della
cessione delle particelle 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29 e 159 che, in
data 7 febbraio 1995, erano state acquistate Frisina Francesco e
dalla di lui moglie Cipri Maria, con formale atto di compravendita,
stipulato dal procuratore speciale di Gentiluomo Domenico (cfr.
informativa dei Carabinieri di Palmi in data 25-4.2012, follo 35 e
segg.). Mentre le particelle 17 e 18, con apposito rogito stipulato
in data 15 luglio 2009, sono state cedute dai fittizi intestatari
[che le possedevano senza soluzione di continuit sin dal 1995,
sicch la relativa condotta coperta da prescrizione, in quanto
trattasi di un "postfatto non punibile"] ad Anastasi Caterina,
soggetto rimasto estraneo all'addebito di cui al capo B) della
rubrica (cfr. informativa dei Carabinieri di Palmi in data
25-4.2012, fol. 43 e segg.), le residue particelle (19, 20, 21, 27,
29 e 159), invece, hanno subito una diversa sorte in quanto, i
predetti coniugi Frisina-Cipri ne avevano, medio tempore, perso la
formale propriet [acquisita nel febbraio del 1995 dal Frisina e
dalla di lui moglie] a favore dell'avv. Giorgio Fiorillo, per poi
riacquistarla e cederla alla predetta Anastasi, a seguito delle
vicende descritte al capo A) della rubrica imputativa. In
particolare, le particelle 19, 20, 21, 27, 29 e 159,
dal 7 febbraio 1995 all'n settembre 2006 permanevano in propriet
di Frisina Francesco e Cipri Maria che le aveva formalmente
acquistate nel 1995, sicch la relativa condotta d'intestazione
fittizia, ascritta agli indagati al capo B) della rubrica,
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVERIO ED
ALTRI I . r"...
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da ritenersi ampiamente prescritta, in conformit con la
richiamata giurisprudenza di legittimit;
dall'll settembre 2006 sino al 22 gennaio 2007, le particelle in
questione venivano acquisite per usucapione dall'avv. Giorgio
Fiorillo, e, poi, trasmesse ai suoi eredi, Scarcella Rosa Concetta
e Fiorillo Giancarlo;
in data 28 giugno 2011, tali beni venivano acquisiti in
propriet, con le modalit sopra riferite, dai coniugi Frisina-Cipri,
per conto e nell'interesse di Mammoliti Saverio di cui erano e sono
stati la longa manus; il che integra, per le ragioni espresse in
precedenza, la condotta delittuosa in esame;
i coniugi Frisina-Cipri, con apposito rogito stipulato !il data
18 ottobre 2011, cedevano i suddetti cespiti alla solita Anastasi
Caterina, moglie del Mammoliti, che anche in questo caso rimasta
estranea alla contestazione di cui al capo B) della rubrica
(ibidem, fol. 51 e segg.).
Si , quindi, in presenza, con riferimento ai suddetti cespiti,
appartenuti medio tempore agli eredi Fiorillo, di ulteriori
trasferimenti, successivi al 1995, che hanno visto l'Anastasi quale
definitiva proprietaria dei terreni di contrada Pietrosa,
fittiziamente intestati ai coniugi Frisina-Cipri da parte del
regista e dominus dell'intera vicenda, cio Mammoliti Saverio.
Le condotte in esame, per le su esposte ragioni, integrano sia
il delitto di estorsione aggravata, ascritto al capo A) della
rubrica a Mammoliti Saverio, Anastasi Caterina, Carpinelli Danilo,
Frisina Francesco e Cipri Maria, ancorch il trasferimento dei
terreni in questione abbia assunto delle forme apparentemente
legali9 (scrittura privata e verbale di conciliazione), sia il
delitto di cui all'art. 12 quinquies, D.L. n. 306/1992, meglio
descritto al capo B) della rubrica imputativa, ascritto a Mammoliti
Saverio, Frisina Francesco e Cipri Maria.
I reati in questione risultano all'evidenza posti in essere con
modalit tipicamente mafiose, e, quindi, riconducibili alla
previsione normativa di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, per
come ampiamente evidenziato dai requirenti con la richiesta
cautelare alla quale sul punto si fa espresso (cfr. pago 44 e
segg.).
9 Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la condotta
minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria
da andare al di l di ogni ragionevole intento di far valere un
preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione de!l'altrui
volont assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi
in una condotta estorsiva. (Sez. 6, Sentenza n. 41365 del
28/10/2010, Stratce)
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVERIO ED
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Tale norma richiede che i delitti punibili con pena diversa
dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attivit di
associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte,
quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o
gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati
associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere una
condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione
psicologica - non necessariamente su una o pi persone determinate,
ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone,
conculcate nella loro libert e tranquillit - con i caratteri propri
dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della
specie considerata. In tal caso non necessario che l'associazione
mafiosa, costituente il logico presupposto della pi grave condotta
dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entit
ontologicamente presente nella realt fenomenica; essa pu essere
anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa,
per le modalit che la distinguono, sia gi di per s tale da evocare
nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi
amplificatori della valenza criminale del reato commesso.
La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7,
postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare
l'attivit di un'associazione di tipo mafioso, invece, implica
necessariamente l'esistenza reale, e non pi semplicemente supposta,
di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un
aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio
semplicemente evocato (Sez. 1, 18 marzo 1994, n. 1327).
L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui pu
atteggiarsi, applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne
realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un
sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei
(Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Sez. 1, 23 maggio 2006, n.
20228). Non va, poi, sottaciuto al riguardo che "la circostanza
aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito nella L. n. 203 del 1991, ha natura oggettiva,
riguardando una modalit dell'azione rivolta ad agevolare
un'associazione di tipo mafioso, e si trasmette a tutti i
concorrenti nel reato, ivi compreso il soggetto affiliato
all'organizzazione criminale, che risulti essere stato favorito
dalla condotta agevolatrice. (Sez. 6, Sentenza n. 19802 del
22/01/2009, Napolitano) Alla stregua delle considerazioni che
precedono, va emessa, in costanza delle esigenze cautelari di cui
all'art. 274 c.p.p., la misura custodiale di massimo rigore
richiesta dalla pubblica Accusa nei confronti di MAMMOLITI SAVERIO
e CARPINELLI DANILO, sussistendo a loro carico i gravi indizi di
colpevolezza, in relazione ai reati di cui ai
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLiTI SAVERIO ED
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capi A) e B) della rubrica imputativa, tenuto, altresi, conto
che "la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del
1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, pu trovare applicazione
anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di
valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n.
356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attivit
imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri,
implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando
un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il
controllo di un 'attivit economica." (Sez. 6, Sentenza n. 9185 del
25/01/2012; Biondo).
LA RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO
La pubblica Accusa, alla stregua delle indicate emergenze
probatorie, che hanno consentito di ritenere sussistente un grave
quadro indiziario a carico degli indagati, in relazione ai capi A)
e B) della rubrica imputativa, ha richiesto il sequestro preventivo
dei fondi di contrada Pietrosa contrassegnati dalle particelle 17,
18, 19, 20, 21, 27, 29, 159 del foglio di mappa 26 N.C.T. del
Comune di Palmi.
A tal proposito, stato evidenziato dai requirenti che "trattasi
di terreni attualmente anche formalmente nella propriet del
Mammoliti Saverio e della sua seconda moglie Anastasi Caterina,
acquistati nel 1995. allorch il primo era uno degli esponenti di
maggiore livello della ndrangheta reggina, unica fonte di reddito
della sua famiglia; trattasi di fondi che, per le ragioni sopra
esposte, sono stati formalmente intestati ai coniugi Frisina-Cipri
proprio per eludere l'applicazione delle misure di prevenzione.
A ci va aggiunto che le particelle 19. 20. 21. 27. 29. 159. sono
anche state oggetto dell'estorsione di cui al capo A) della
rubrica."
*
Tanto premesso e ritenuto, osserva il decidente che, ai sensi
dell'articolo 321, comma 1, c.p.p., il giudice pu disporre il
sequestro delle cose pertinenti al reato per cui si procede qualora
accerti l'esistenza di una possibile situazione di pericolo
(aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero
agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera
disponibilit delle cose medesime. Tra le condizioni legittimanti
l'adozione della misura cautelare reale, non prevista la
sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che
l'articolo 273, comma 1, c.p.p. disposizione che concerne le sole
misure cautelari personali, bens il fumus commissi de/icti e il
periculum in mora. Pertanto, l'ordinanza che dispone il sequestro
preventivo
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69112 - MAMMOLITI SAVERIO ED
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non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di
colpevolezza, ma sull'ipotizzabilit in astratto della sussistenza
del reato, rilevabile attraverso la pendenza del procedimento
penale e la sussistenza di una preliminare imputazione, senza
alcuna possibilit d'apprezzamento in ordine alla fondatezza
dell'accusa e alla possibilit di una pronuncia sfavorevole per
!'indagato (cfr. Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 4). In altre parole,
requisito indispensabile per l'ammissione del provvedimento la sola
"astratta configurabilit del reato", espressione riferentesi a una
fattispecie tipica, ipotizzabile non soltanto in base ad un
eventuale successivo sviluppo delle indagini, ma a una teorica
possibilit, pur sempre collegata con elementi processuali gi
acquisiti in atti (cfr. Sez. 3, 14 dicembre 1991, Graziuso). A
identica conclusione interpretativa pervenuta la Corte
Costituzionale, con la sentenza del 17 febbraio 1994, n. 48 con la
quale ha dichiarato infondata una questione di legittimit
costituzionale degli articoli 321 e 324 c.p.p., sollevata proprio
traendo spunto dall'anzidetto orientamento giurisprudenziale della
Corte di Cassazione.
Orbene, le emergenze probatorie sopra riportate consentono di
affermare, senza tema di smentita, che gli indagati Mammoliti
Saverio, Frisina Francesco e Cipri Maria si sono resi responsabili,
nei termini precisati, delle condotte delittuose in esame.
Difatti, i fondi contrassegnati dalle particelle. 17 e 18. nonch
quelli concernenti le particelle 19. 20. 21. 27. 29 e 159 del
foglio di mappa 26 N.C.T. del Comune di Palmi, sono attualmente e
formalmente nella esclusiva propriet di Anastasi Caterina, moglie
di Mammoliti Saverio. Trattasi di fondi che, per le ragioni sopra
esposte, erano stati, nel lontano febbraio 1995, formalmente
intestati a Frisina Francesco e alla di lui moglie proprio per
consentire a Mammoliti Saverio di eludere l'applicazione delle
misure di prevenzione. Tuttavia, la condotta concernente la
fittizia intestazione delle particelle. 17 e 18 in capo ai coniugi
Frisina-Cipri, per come gi rilevato, coperta da prescrizione, per
cui i beni in questione non possono essere sottoposti al richiesto
provvedimento ablativo, e ci in ossequio al principio, secondo cui
" illegittimo il sequestro preventivo di un bene, anche se
finalizzato alla confisca, in caso di intervenuta prescrizione del
reato ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, rilevando tale
aspetto, sotto il profilo della mancanza delfumus del reato, anche
in sede di riesame." (Sez. 3, Sentenza n. 24162 del 06/04/2011,
Vitale). A diversa conclusione conduce, invece, la vicenda
attinente alle particelle 19, 20. 21, 27. 29 U5.9. poich le stesse
sono state sia provento dell'estorsione di cui al capo A) della
rubrica,
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ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 6911 2 - MAMMOLlTI SAVERIO ED
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sia oggetto d'intestazione fittizia, a far data da! 22 gennaio
2010, in capo ai coniugi Frisina-Cipri, i quali, a loro volta, le
hanno trasferite alla predetta Anastasi Caterina.
di tutta evidenza che Mammoliti Saverio, attinto da gravi indizi
di colpevolezza in relazione a! delitto indicato in epigrafe al
capo A) della rubrica, ha potuto attuare tale illecita condotta
perch si avvalso di affidabili prestanome che strumentalmente gli
hanno consentito di disporre dei terreni in parola, con le modalit
ampiamente descritte dai requirenti con la richiesta cautelare.
Nel caso di specie, oltre aljmus commissi delicti, in relazione
ai reati meglio descritti ai capi A) e B) della rubrica, comunque
ravvisabile il periculum in mora che, ai sensi dell'art. 321
c.p.p., legittima il richiesto provvedimento ablativo.
A ci si aggiunga che legittimo il sequestro preventivoto dei
beni indicati nell'art. 12 quinquies, comma secondo, della legge 7
agosto 1992 n. 356, allorch si proceda per il reato previsto in
detta norma, sia perch la libera disponibilit di cose pertinenti al
reato pu aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare
la commissione di altri reati, sia perch di quei beni obbligatoria
la confisca.
Pertanto, va accolta la richiesta di provvedimento ablativo, nei
termini indicati in dispositivo, atteso che la nozione di cosa
pertinente al reato, che delinea l'ambito operativo del sequestro
preventivo, comprende anche il corpo del reato, mentre le cose che
soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite
in nessun caso all'interessato, a mente dell'art. 324, comma 7,
c.p.p ..
Capi C), D), E) ed F) della rubrica
ESTORSIONE TENTATA IN DANNO DELLA COOPERATIVA VALLE DEL MARRO
ESTORSIONE TENTATA IN DANNO DI GERMAN ROSA, CL. 29
In relazione a,i residui capi d'impufazione, si legge nella
richiesta cautelare quanto segue:
Passiamo ora alla seconda vicenda, descritta nei capi C) e D)
della rubrica.
IO Poich ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod prac. peno
il giudice pu disporre il sequestro delle cose di cui consentita la
confisca, il sequestro preventivo dei beni nei confronti di persona
indagata per il reato di cui all'art. 12 -"quinquies" della legge
n. 356 del 1992 (modificato dalla legge n. 501 del 1994) deve
ritenersi pienamente legittimo. qualora si accerti che detti beni
siano intestati all'indagato o comunque, rientrino nella sua
disponibilit e che lo stesso non sia in grado di giustificarne la
provenienza o che il loro valore sia 'sproporzionato rispetto al
reddito dichiarato dall'indagato o rispetto all'attivit di lavoro
svolta dallo stesso. (Sez. I, Sentenza n. 4704 del 29/0911995,
Flachi)
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Il 30/01/2012, il rappresentante della Cooperativa Valle del
Marra Libera Terra, ZAPPIA Giacomo, avvisava telefonicamente la
Stazione Carabinieri di Castellace di Oppido Mamertina che in un
terreno confiscato, ed a loro in uso, sito in loc. Don Fedele,
nella Frazione di Castellace di Oppido Mamertina, ignoti avevano
tagliato ed asportato il relativo legname di numerosi alberi
d'ulivo; nel tardo, pomeriggio dello stesso giorno, militari di
quel Comando, unitarnente al denunciante, si recavano presso la
citata localit; ivi giunti, gli agenti operanti potevano quindi
constatare la veridicit dell'accaduto, nonch la presenza di
legname, ancora a terra, tagliato e pronto per essere portato
via.
Veniva, pertanto, predisposto apposito serv1Zlo di osservazione
volto all'individuazione dei responsabili del taglio e del
trasporto della legna. Il mattino successivo, alle ore 08.10 circa,
gli operanti, giunti nuovamente sul fondo in oggetto, accertavano
la presenza di tre persone di sesso maschile impegnate nel taglio,
mediante motoseghe, di alberi di ulivo secolari presenti sul fondo
confiscato.
I tre soggetti venivano successivamente identificati (nei loro
confronti si proceduto separatamente nel! 'ambito del p.p.
329/12).
Gli stessi dichiaravano di lavorare per conto della ditta di
legnami "Auddillo Marcello ". Appena un'ora dopo, si presentava
presso la Stazione Carabinieri di Castellace Mammoliti Antonino,
figlio del Mammoliti Saverio, il quale spontaneamente dichiarava di
avere lui stesso contattato la ditta di Auddino Marcello e
incaricato i tre rumeni, accompagnandoli sul posto. di effettuare,
in quella data e nei giorni addietro, il taglio delle piante
d'ulivo secolari insistenti sul fondo in questione, precisando di
averlo fatto poich riteneva che gli alberi ricadessero nella
propriet della signora German Maria Rosa, dalla quale aveva avuto
l'autorizzazione al taglio, circostanza che, tuttavia, stata del
tutto smentita dalla GERMANO', ma sul punto si avr modo di
ritornare (cfr. verbale s.i.!. ali. 1 inf. CC Palmi 30 maggio
2012).
La condotta del MAMMOLITI Antonino va, da subito, intesa nel
giusto verso: sa benissimo che sar indicato dai tre operai rumeni -
tratti in arresto in flagranza del reato di furto pluriaggravato
-come colui che li ha accompagnati sui terreni, dicendo loro quali
e quanti alberi tagliare; dunque, meglio anticipare e far finta di
essere in buona fede.
Nel corso degli accertamenti urgenti svolti sul luogo del reato
si constatava il taglio complessivo -avvenuto anche nei giorni
precedenti - di circa 300 piante d'ulivo di tipo secolare.
Da un primo controllo effettuato dalla p.g. operante e da un
tecnico comunale (cfr. all.2 inf. ci!.), le piante sembravano
essere state tagliate tutte nei terreni ricadenti nelle particelle
141 e 142 foglio 9 di mappa del Comune di Oppido Mamertina,
(particelle) che unitamente, ad altre, erano state confiscate con
decreto del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di
Prevenzione nr. 333/92 RGMP datato 09.12.1992.
Peraltro, tale decreto stato integrato da un successivo
provvedimento dello stesso Tribunale - il n. 126/08 del 22
settembre 2010 - con cui stato chiarito definitivamente come
oggetto della confisca sia il terreno (di complessivi ha 12.62.00,
compresi i fabbricati) di cui al foglio 9 particelle nn.
139.140-141-142-146-147-148 - 51-52 e 99 (vedi alI. ALLEGATO N. 8
inf. ci!.).
E' stato inoltre possibile constatare che le particelle 141 e
142 erano state richieste in assegnazione dalla predetta
cooperativa che, nelle more della decisione finale, aveva
altres
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richiesto l'autorizzazione al passaggio attraverso le citate
particelle, indispensabile per raggiungerne un'altra (la numero 51)
gi nella loro disponibilit. Tale richiesta veniva condivisa ed
avallata dal Comune di Oppido Mamertina che nell'attesa di
risolvere alcuni problemi di carattere catastale, si esprimeva,
altres, in senso favorevole per l'assegnazione del fondo alla
cooperativa, nonch affinch alla stessa fosse, nelle more,
riconosciuta, dall' Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, la
possibilit di usarlo come passaggio e di occuparsi della relativa
manutenzione (cfr. al!. n. 3 inf. cit.)
Ad integrazione della comunicazione telefonica intercorsa nella
serata 30/01/2012, il signor ZAPPIA veniva invitato a presentarsi
presso i locali della Stazione Carabinieri di Oppido Mamertina per
formalizzare la denuncia di reato. I! predetto, nel confermare
quanto gi esposto, dichiarava:
" .... ieri mattina, mi sono recato in localit "Don Fedele ",
sila in agro del Comune di Oppido Mamertina, frazione Castellace,
dove insistono alcuni terreni confIScati affidati in gestione a
"Valle del Marro - Libera terra" societ cooperativa sociale di cui
sono illegale rappresentante e, appena giunto nella parte pi
interna dell 'appezzamento mi sono accorto della presenza di un
enorme spazio vuoto, creato dal taglio di svariate piante di ulivo
secolare. Quindi ho contattato telefonicamente la Stazione CC di
Castellace di O.M e successivamente, nel tardo pomeriggio, mi sono
recato nuovamente sul posto in compagnia dei vostri colleghi, con i
quali constatavamo che le piante tagliate erano circa 300. Notavamo
altres che la legna prodotta dal taglio degli ulivi era stata
asportata quasi totalmente, nel contempo notavamo alcuni alberi di
ulivo secolari tagliati alla base ma ancora presenti sul terreno ed
altri tagliati in parti pi piccole ed atte a farne uso per legna da
ardere. Ultimate tali operazioni, alle quali assistevo, venivo
invitato a sporgere l'odierna denuncia. L 'area in questione
rientra in una pi ampia particella di terreni confiscati, ali
'interno della quale sono presenti dei frazionamenti che nel corso
degli anni hanno dato origine ad altre particelle. Tale propriet ci
stata consegnata in comodato d'uso gratuito dal Comune di Oppido
Mamertina che, a sua volta, la possiede quale patrimonio
indisponibile a seguito di confisca definitiva. Su tale area, al
momento della consegna, si proposta una problematica dovuta ali
'esatta individuazione delle particelle, tanto che sul verbale di
consegna si riportava che l'accesso alla particella 51 era
garantito dal solo percorso che attraversava le particelle 125,
141, 142 e 99, per le quali il Comune di Oppido Mamertina, si
riservava di chiedere l'autorizzazione ali 'Agenzia Nazionale per i
beni sequestrati e confiscati, in merito alla pulizia e
manutenzione della particella interessata nonch al transito di
personale e mezzi. In attesa di ricevere una comunicazione
ufficiale, in seguito alla nostra richiesta datata 22/09/2010,
l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati ci
autorizzava, per le vie brevi, alla manutenzione e pulizia, nonch
al transito sulle particelle 125,141,142 e 99. Il danno, che non
coperto da alcuna assicurazione, ammonta a circa 40.000 euro salvo
quantificare esattamente il numero degli alberi tagliati. Mi
riservo la costituzione di parte civile nell 'instaurando
procedimento penale. Copia del presente verbale viene consegnata
ali 'interessato per gli usi consentiti. Per quanto precede .\porgo
formale querela nei confronti dei re.\ponsabili dei reati che si
possono ravvisare nei fatti e5posti. L',,!i riservo la costituzione
di parte civile per il riconoscimento del danno. A norma dell'Art.
107 delle norme di alluazione del c.P.P. - D. L. G. 28.07.1989,
11.271, si rilascia copia della presente per gli usi consentiti
dalla legge. Non ho altro da aggiungere n da modificare .......
".
Alla luce di quanto sopra esposto si procedeva all'arresto dei
cittadini rumeni nonch alla denuncia in stato di libert di
MAMMOLITI Antonino, per i reati previsti e puniti dagli articoli
110-624-625 n. 7 e 635 comma 2 n. 5.
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In data 01.02.2012 i tre arrestati comparivano presso la sede
distaccata del Tribunale di Palmi sita in Cinquefrondi ove veniva
convalidato l'arresto e veniva applicata agli interessati la misura
cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
(ALLEGATO N. 4). Successivamente, in data 21.03.2012, i predetti
venivano assolti per mancanza di prova in ordine ali' elemento
psicologico del reato, non avendo, il giudice, ravvisato elementi
significativi della consapevolezza, da parte degli stessi, dell'
altruit della cosa (ALLEGATO N. 5).
Le successive indagini consentivano di comprendere il pi grave e
generale contesto delinquenziale in cui andava a collocarsi la
condotta dei tre rumeni, effettivamente ad esso (contesto)
estranei, esiti investigativi sulla base dei quali veniva
ravvisata, dalla Procura di Palmi, l'aggravante mafiosa,
valutazione cui conseguiva la trasmissione del fascicolo alla
D.D.A. di Reggio Calabria.
E', comunque, necessario tornare ai dati di generica.
Il completamento dell'attivit di sopralluogo - durata alcuni
giorni sia per le avverse condizioni climatiche che per
l'elevatissimo numero di alberi - ha consentito di constatare che
nella zona interessata - loc. "Don Fedele" di Castellace - erano
stati abbattuti, in totale, mediante taglio c.d. "rasoterra", ben
640 olivi secolari (ALLEGATO N. 6).
Ci ha reso necessaria una nuova verifica catastale, volta
all'individuazione di tutte le particelle interessate nonch degli
intestatari delle stesse; tale controllo veniva svolto, su
richiesta della p.g., dall'ufficio tecnico del comune di Oppido
Mamertina, che, a parziale modifica di quanto comunicato nella
mattinata del 31.01.2012, accertava che il taglio in questione
riguardava le sottoelencate particelle (ALLEGATO N. 7), intestate
alle persone/enti a fianco di ciascuna indicato:
particella n. 141, numero di piante abbattute: L(intestata ai
fratelli VOCISANO, di fatto sottoposta a confisca come da decreto
n. 333/92 R.G. M.P. e n. 126/08 Mod. Patr. Tribunale di Reggio
Calabria del 22/09/20 l O, gi sopra indicato - ALLEGATO N. 8);
particella n. 147, numero di piante abbattute: 138 (intestata a
FiNANZE DELLO STATO, anch'essa sottoposta a confisca come da
decreto n. 333/92 R.G. M.P. e n. 126/08 Mod. Patr. Del Tribunale di
Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione del 22/09/2010
-ALLEGATO N. 9); particella n. 126, numero di piante abbattute: 500
(intestata a GERMANO' Rosa, nata a Taurianova il 15.02.1929
(ALLEGATO N.10).
La GERMANO' riferiva di non aver mai dato incarico ad alcuno di
effettuare il taglio di ulivi nei propri terreni, prec