1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Ricorso Per - il COMUNE DI ACQUI TERME (p. iva 00430560060), con sede in Acqui Terme (AL), piazza Levi 12, in persona del Sindaco in carica, dott. Enrico Silvio Bertero, elettivamente domiciliato in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120, presso il prof. avv. Vittorio Barosio (c.f. BRS VTR 39C08 L219D - pec: [email protected]– fax 011.50.12.53), che lo rappresenta e lo difende, sia congiuntamente sia disgiuntamente, con l’avv. Mariagrazia Cirio (c.f. CRIMGR74H44A052R, pec: [email protected], fax: 0144.57.627) e con l’avv. Serena Dentico (c.f. DNTSRN84P46L219A, pec: [email protected], fax: 011.50.12.53) per delega in calce al presente atto, in base alla delibera di incarico che si produce come all. A; nonchè per - il COMUNE DI ALICE BEL COLLE (p. iva 00971610068), con sede in Alice Bel Colle (AL), piazza Guacchione 1 , in persona del Sindaco in carica, sig. Franco Garrone; - il COMUNE DI BISTAGNO (p. iva 00469220065), con sede in Bistagno (AL), via Saracco 31, in persona del Sindaco in carica, sig.ra Celeste Malerba;
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Ricorso
Per
- il COMUNE DI ACQUI TERME (p. iva 00430560060), con sede in
Acqui Terme (AL), piazza Levi 12, in persona del Sindaco in carica, dott.
Enrico Silvio Bertero, elettivamente domiciliato in Torino, corso Galileo
Ferraris n. 120, presso il prof. avv. Vittorio Barosio (c.f. BRS VTR 39C08
all’Ordine degli Avvocati a norma della legge n. 2/2009),
contro
- la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica;
- il MINISTERO della SALUTE , in persona del Ministro in carica;
- il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE , in persona del
Ministro in carica;
- il MINISTERO degli AFFARI REGIONALI, in persona del Ministro in
carica;
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- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri in carica;
- la CONFERENZA PERMANENTE per i Rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in persona del
legale rappresentante in carica;
- e (ove occorra) l’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL AL, in persona
del legale rappresentante in carica;
per l’annullamento
-I ) della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
19.11.2014, n. 1-600 (doc. 2), recante “Adeguamento della rete ospedaliera
agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la salute 2014/2016 e
linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale” , e relativi allegati;
-II ) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto,
consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento:
-a) alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4.8.2014,
n. 46-233 (doc. 11), recante “Sospensione, revoca e disapplicazione di atti
relativi alla revisione della rete ospedaliera, appropriatezza, attribuzione di
incarichi di struttura nelle ASR, regolamentazione dei rapporti con gli
erogatori privati”, e relativi allegati;
-b) all’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 5.8.2014,
n. 98/ CSR (doc. 1);
-c) (ove occorra): al verbale di riunione congiunta del Tavolo tecnico e
del Comitato permanente LEA del 29.7.2014; ai pareri resi dal Ministero
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dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute, tra cui quelli n.
PIEMONTE-DGPROG-20/06/2014-0000120-P, n. PIEMONTE-DGPROG-
20/06/2014-0000119-P, n. PIEMONTE-010-13/01/2014-0000008-A, n.
PIEMONTE-DGPROG-16/01/2014-0000009-P, citati nella d.G.R. n. 46-
233/2014 e nella d.G.R. n. 1-600/2014.
- Con le spese di giudizio.
- - -
Esposizione dei fatti
1. In data 5.8.2014 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha “sancito
intesa sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante
‘Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera” (in realtà, come si vedrà meglio oltre,
questa intesa sullo schema di regolamento non parrebbe affatto essere stata
raggiunta) (doc. 1).
2. Lo scorso 27.11.2014 è stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte la
d.G.R. 19.11.2014, n. 1-600 (d’ora in avanti “d.G.R. 1-600”), recante
“Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e
del Patto per la salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della
rete territoriale” (doc. 2).
Con questa delibera la Giunta regionale – in attuazione del sopra
citato schema di regolamento (asseritamente) approvato dalla Conferenza
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Stato-Regioni, e con l’obiettivo di conseguire una riduzione della spesa
sanitaria regionale – ha deciso:
- “di approvare il programma di adeguamento della rete ospedaliera
regionale piemontese e le linee di indirizzo per lo sviluppo della rete
territoriale descritti negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento”;
- e “di revocare la d.G.R. n. 28-7588 del 12.5.2014 [ossia la delibera
con cui era stata in precedenza ridefinita la rete ospedaliera piemontese per
periodo 2013-2015: doc. 3], disponendo altresì che le previsioni contenute
in ulteriori provvedimenti regionali inerenti l’individuazione della
quantificazione e tipologia dei posti letto e del fabbisogno di strutture
organizzative della rete ospedaliera siano disapplicate in quanto
incompatibili con le disposizioni della presente deliberazione”.
3. La nuova organizzazione della rete ospedaliera, così come risultante
dagli allegati alla d.G.R. 1-600, prevede (in sintesi):
- “ la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del servizio sanitario regionale” (doc. 2, pag. 1);
- e “la classificazione delle strutture piemontesi in tre livelli a
complessità crescente (presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza
compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, prevedendo il mantenimento di
presidi con funzioni ridotte di pronto soccorso per zone particolarmente
disagiate ovvero distanti più di 90 minuti dai centri hub o spoke di
riferimento o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso; presidi ospedalieri
di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti;
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presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000
e 1.200.000 abitanti)” (doc. 2, pag. 3).
Nell’ambito di questa nuova classificazione della rete ospedaliera,
all’ospedale “Mons. Giovanni Galliano” di Acqui Terme è stata attribuita la
qualifica di “ospedale di base con pronto soccorso” (v. l’allegato A alla
medesima d.G.R., pag. 26). Ciò significa che:
-a) mentre sino ad oggi l’ospedale di Acqui Terme ha potuto garantire
l’erogazione delle prestazioni sanitarie relative alle numerose (24) discipline
elencate nel doc. 3-bis (ivi comprese in particolare Cardiologia, Urologia,
ORL, Oculistica);
-b) a partire dal triennio 2014-2016, secondo quanto stabilito dalla
d.G.R. 1-600, lo stesso ospedale potrà garantire soltanto più le discipline di
Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ortopedia, Terapia Intensiva e
Radiologia. Le prestazioni relative alle altre specialità sino ad oggi presenti
presso l’ospedale di Acqui (e sopra elencate alla lettera a) non verranno
invece più erogate (v., dall’allegato B al doc. 2, la tabella riportata
nell’ultima pagina).
4. La suddetta d.G.R. n. 1-600/2014, unitamente agli altri atti e
provvedimenti complessivamente indicati in epigrafe, nella misura in cui
prevedono di privare l’ospedale di Acqui Terme della maggior parte delle
discipline mediche corrispondenti ai servizi sanitari dallo stesso sino ad ora
erogati, sono fortemente lesivi dell’interesse dei cittadini residenti nei
Comuni compresi nel bacino di utenza dell’ospedale medesimo a vedersi
12
garantita una pianificazione (ed un’assistenza) sanitaria completa, efficiente
e adeguata alle specificità del loro territorio.
I Comuni elencati in epigrafe (nella loro qualità di enti esponenziali
delle comunità locali incise dai provvedimenti di ri-organizzazione della
rete ospedaliera regionale) hanno quindi interesse a far accertare
l’illegittimità di questi provvedimenti, che essi impugnano per i seguenti
motivi
Premessa.
Per comodità di lettura si anticipa quello che sarà lo schema del
ricorso.
- Al paragrafo “A” saranno esposte le censure relative ai vizi del
procedimento di adozione della d.G.R. 1-600, e in particolare al vizio di
incompetenza relativa.
- Al paragrafo “B” saranno esposte le censure relative allo schema di
regolamento oggetto della (asserita) intesa Stato-Regioni, la cui illegittimità
si riverbera sulla d.G.R. 1-600 impugnata (della quale lo stesso schema di
regolamento costituisce atto presupposto).
- Al paragrafo “C” saranno esposte le censure relative ai vizi che
inficiano in via diretta la d.G.R. 1-600.
- A –
Vizi del procedimento di adozione della d.G.R. 1-600.
Incompetenza relativa.
-I -
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Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 2 del d.lgs.
502/1992, all’art. 108 della l.r. 44/2000, agli artt. 1-3-4-7-8-9-10-11-12-13
della l.r. 18/2007, nonché ai principi di correttezza, trasparenza e buon
andamento dell’azione amministrativa, anche a norma dell’art. 97 Cost.
Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per difetto dei presupposti, per
erronea valutazione e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.
Incompetenza. Sviamento di potere.
1. Con la d.G.R. n. 1-600 impugnata la Regione Piemonte ha
proceduto alla “rivalutazione dei fabbisogni assistenziali regionali e alla
conseguente rideterminazione delle strutture organizzative e dei relativi
posti letto, definendo un nuovo programma della rete ospedaliera
regionale” (doc. 2, pag. 3). In sostanza si tratta – com’è del resto evidente
anche dal contenuto dell’allegato A alla delibera in questione, avente per
oggetto, tra l’altro, la disciplina del percorso di “Adeguamento della rete
ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute
2014-2016” – di un vero e proprio atto di programmazione socio-sanitaria
regionale.
2. L’attività di programmazione socio-sanitaria regionale piemontese
è disciplinata dalla l.r. 18/2007, che – per quanto qui interessa – così
stabilisce (gli articoli che seguono non sono riportati nell’ordine numerico,
ma secondo l’ordine che agevola il ragionamento):
- art . 1 comma 3: “La programmazione socio-sanitaria regionale è
basata sui seguenti principi: ... -c) ruolo primario dei soggetti individuali e
collettivi del territorio nell'identificazione dei bisogni di salute e delle
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azioni finalizzate al raggiungimento e mantenimento del benessere sociale;
... -e) partecipazione degli enti locali, dei cittadini e degli operatori pubblici
e privati del servizio socio-sanitario regionale, attraverso le loro
rappresentanze, alla definizione delle linee programmatiche”;
- art. 10 comma 1: “La Regione prevede, nella fase di elaborazione
degli atti di programmazione, la partecipazione degli utenti, delle
organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle
associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e
degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-
sanitaria in ambito regionale e locale, avvalendosi del contributo tecnico
degli operatori, delle associazioni professionali e delle società scientifiche
accreditate”;
- art . 3: “1. Il Consiglio regionale approva con deliberazione il
piano socio-sanitario regionale, di cui definisce la durata e gli
aggiornamenti. 2. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo
tecnico-amministrativo e di coordinamento delle attività delle aziende
sanitarie, in conformità alle disposizioni del piano socio-sanitario
regionale. 3. La Giunta regionale esercita attività di controllo, vigilanza,
promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie”;
- art. 11: “1. Il piano socio-sanitario regionale è lo strumento di
programmazione con il quale la Regione, nell'ambito del piano regionale di
sviluppo e delle relative politiche economico-finanziarie, definisce gli
obiettivi di salute e di politica sanitaria regionale ed adegua
l'organizzazione dei servizi socio-sanitari in relazione ai bisogni
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assistenziali della popolazione, rilevati attraverso gli strumenti di cui
all'articolo 2 nonché attraverso idonei indicatori dello stato di salute della
popolazione medesima. 2. Il piano socio-sanitario regionale è approvato
dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere
della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria,
nell'anno di inizio del periodo al quale si riferisce la programmazione” [v.
al riguardo anche l’art. 2 comma 2-ter del d.lgs. 502/1992, il quale prevede
che: “Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza
di cui al comma 2- bis (ossia, appunto, alla Conferenza permanente per la
programmazione socio-sanitaria: nota nostra) ed è approvato previo esame
delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza” ];
- art. 12 comma 1: “1. Il piano socio-sanitario regionale individua
gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la
programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di governo dei
servizi socio-sanitari regionali, definendo in particolare: ... a) lo stato di
salute della popolazione piemontese e i principali problemi cui attribuire
priorità nella programmazione; b) le eventuali criticità presenti nel sistema;
c) i criteri per il dimensionamento ottimale, per la distribuzione territoriale
e per l'articolazione in rete dei servizi, ivi compresi quelli sovrazonali; ... e)
i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e delle aziende sanitarie
regionali ...”;
- art. 13 comma 4: “Il Consiglio regionale ... formula indirizzi alla
Giunta regionale anche per adeguare gli strumenti di programmazione
socio-sanitaria, da approvarsi da parte del Consiglio medesimo”.
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3. Dall’esame della normativa appena riportata è possibile delineare
la disciplina dell’attività di programmazione socio-sanitaria regionale
piemontese nei seguenti termini:
- l’attività stessa è basata sulla partecipazione e sul coinvolgimento
degli enti esponenziali locali, delle associazioni di categoria e, più in
generale, di tutti i soggetti che vengono “incisi” dalla programmazione
sanitaria, e il cui contributo - proprio perciò – deve essere acquisito nel
corso dell’istruttoria preordinata all’adozione dell’atto di programmazione
(artt. 1 e 10 comma 3 della l.r. 18/2007);
- tutti gli atti di programmazione socio-sanitaria regionale (ivi
compreso il piano socio sanitario regionale) sono approvati dal Consiglio
regionale (artt. 3, 11 e 13 della l.r. 18/2007); la Giunta regionale esercita al
riguardo solo funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo, vigilanza e
promozione;
- e, in particolare, il piano socio-sanitario regionale (che ha per
oggetto le strategie di sviluppo, le linee di governo dei servizi socio-sanitari
regionali e l’organizzazione dei servizi stessi) è approvato dal Consiglio
regionale previo parere della Conferenza permanente per la
programmazione socio-sanitaria (ossia dell’organo attraverso cui gli enti
locali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali
in materia sanitaria e socio sanitaria1) (artt. 11 e 12 della l.r. 18/2007).
1 Riportiamo il testo integrale dell’art. 108 della l.r. 44/2000 (rubricato “La Conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria”):
“1. La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 2-bis del d. lgs. 502/1992, è l'organo attraverso cui gli enti locali
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4. Alla luce delle norme che regolano la materia è possibile
affermare che la d.G.R. 1-600 impugnata (la quale, come si è visto sopra,
“ ridetermina le strutture organizzative e i relativi posti letto, definendo un
nuovo programma della rete ospedaliera regionale” ) reca un atto di
programmazione sanitaria dal contenuto corrispondente a quello di un piano
socio-sanitario regionale (e comunque esprime le “politiche regionali in
materia sanitaria e socio-sanitaria” nei termini di cui all’art. 108 della l.r.
44/2000). Ciò posto, la d.G.R. 1-600 in questione appare illegittima sotto
più profili.
territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.
2. La Conferenza esprime parere, entro sessanta giorni dalla richiesta: a) sulla proposta di piano socio-sanitario regionale; b) sulla proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi sociali; c) sulla relazione socio-sanitaria regionale. 3. La Conferenza può formulare proposte sui documenti di cui al comma 2, lettere
a) e b). 4. La Conferenza valuta lo stato dell'organizzazione e l'efficacia dei servizi; a
questo fine, la Giunta regionale trasmette alla Conferenza i documenti di verifica sullo stato di attuazione della programmazione regionale.
5. La Conferenza, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dal medesimo o da suo delegato ed è così composta:
a) dal sindaco della città di Torino, o un suo delegato, nella sua qualità di Presidente delle conferenze dei presidenti di circoscrizione di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali);
b) dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle ASL; c) dai presidenti delle province piemontesi; d) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani; e) da due rappresentanti della Lega delle autonomie locali; f) da un rappresentante della Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia; g) da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani; h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente
rappresentative a livello regionale; i) da un rappresentante del terzo settore. 6. I componenti di cui al comma 5, lettere d), e), f), g), h) e i) sono designati dalle
rispettive organizzazioni di appartenenza. 7. Le modalità di funzionamento della Conferenza e delle sue eventuali
articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente. Il medesimo provvedimento definisce altresì le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 20
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-a) Intanto, perché esso, in quanto atto di programmazione sanitaria,
avrebbe dovuto essere adottato (non già dalla Giunta, bensì) dal Consiglio
regionale. La d.G.R. n. 1-600/2014 impugnata è quindi illegittima per
incompetenza, oltre che per violazione degli articoli 3 e 4 della l.r. 18/2007.
-b) Inoltre la stessa d.G.R. n. 1-600/2014, nella misura in cui reca un
contenuto corrispondente a quello di un piano socio-sanitario regionale e
comunque interviene in materia disciplinata dall’art. 108 della l.r. 44/2000,
avrebbe dovuto essere preceduta dal parere della Conferenza permanente
per la programmazione socio-sanitaria, ossia dell’organo esponenziale delle
istanze e delle esigenze delle realtà locali (così come stabilito dal sopra
riportato art. 11 della l.r. 18/2007 e dall’art. 108 della l.r. 44/2000, riportato
nella nota “ ¹ ”). Per contro, nel caso di specie nessun parere è stato
acquisito. Il che è particolarmente grave, se si considera che con il
provvedimento impugnato la Regione Piemonte ha interamente
riconfigurato la rete ospedaliera regionale, sopprimendo – tra l’altro –
numerosi reparti negli ospedali più periferici, e ha previsto una consistente
riduzione del numero dei posti letto assegnati alle strutture sanitarie
pubbliche e a quelle private e ai Presidi equiparati, a scapito dei cittadini
residenti nei rispettivi ambiti territoriali e degli enti locali esponenziali dei
cittadini stessi (che quindi certamente avrebbero avuto interesse a
partecipare al procedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera,
unitamente alle strutture sanitarie private e alle rispettive Associazioni di
categoria). Per questa ragione la d.G.R. impugnata è viziata non solo da
novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e
19
violazione dell’art. 2 del d.lgs. 502/1992, dell’art. 108 della l.r. 44/2000 e
dell’art. 11 della l.r. 18/2007, ma anche da violazione dei principi di
trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, oltre che da eccesso di
potere per difetto di istruttoria.
-c) Infine, la suddetta d.G.R. n. 1-600/2014 è stata adottata dalla
Giunta senza il previo coinvolgimento di tutti quei soggetti che la l.r.
18/2007 prevede abbiano un ruolo nella definizione della programmazione
socio sanitaria, quali:
- gli utenti, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di
volontariato e tutti gli altri soggetti individuati dall’art. 10 comma 1 della l.r.
18/2007;
- il CORESA (Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza), il quale
“partecipa al processo di programmazione socio sanitaria con funzioni di
parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale e della Conferenza
permanente per la programmazione socio sanitaria” ed è “sentito
obbligatoriamente in ordine ... alla formazione del piano socio sanitario
regionale e relativi aggiornamenti” (art. 4 della l.r. 18/2007);
- la Conferenza dei sindaci di ASL e le Conferenze dei presidenti di
circoscrizione per la Città di Torino (le quali – a norma dell’art. 7 della l.r.
18/2007 – “concorrono alla definizione degli indirizzi generali di
programmazione socio sanitaria”);
degli enti locali)".
20
- il Comitato dei sindaci di distretto (ossia “l’organo di
partecipazione alla programmazione socio sanitaria a livello distrettuale”:
art. 8 della l.r. 18/2007);
- e gli Atenei piemontesi (art. 9 della l.r. 18/2007).
Tuttavia, nessuno di questi soggetti è stato coinvolto nel
procedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera avviato dalla
Regione Piemonte. E, pure in questo caso, non si può fare a meno di
sottolineare la gravità della pretermissione di tali soggetti, il cui contributo
istruttorio era (ed è) fondamentale al fine di attuare una riorganizzazione
della rete ospedaliera realmente “tarata” sui fabbisogni locali e sulle
peculiarità di ciascun territorio e di ciascuna comunità di cittadini. Ne deriva
la violazione anche degli articoli 4, 7, 9 e 10 della l.r. 18/2007, nonchè
(anche qui) dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione
amministrativa, oltre al vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
5. Inoltre, il fatto che la Regione Piemonte abbia stabilito di procedere
alla riorganizzazione della rete ospedaliera senza seguire il procedimento
all’uopo fissato dalla normativa di riferimento (e abbia cioè adottato il
provvedimento di programmazione con un atto della Giunta, anziché del
Consiglio, senza alcuna discussione in assemblea e senza la previa
acquisizione dei pareri espressi dai soggetti sopra citati) induce a ritenere
che essa abbia posto in essere tale violazione procedurale appositamente: e,
cioè, proprio allo scopo di evitare il “passaggio” in Consiglio e,
conseguentemente, di scongiurare il rischio del parere negativo dei soggetti
coinvolti nell’istruttoria (e in particolare degli enti locali interessati: v.
21
quanto detto sopra al punto 4). Da ciò il vizio di sviamento di potere
lamentato in rubrica.
6. Ancora un’osservazione. Come si è già visto, la d.G.R. 1-600 e gli
altri atti qui impugnati revocano / disapplicano le delibere di
programmazione sanitaria regionale assunte dalla precedente Giunta
Regionale in applicazione ed attuazione della delibera C.R. n. 167-
14087/2012 (ossia in applicazione del Piano Socio Sanitario Regionale
2012-2015). Cosicchè i medesimi atti impugnati appaiono illegittimi anche
perché incidono su questo Piano Socio Sanitario, modificandolo senza il
previo coinvolgimento dell’organo titolare del relativo potere di
programmazione sanitaria, ossia - appunto - il Consiglio regionale che, solo,
potrebbe modificare i propri indirizzi. Di qui i vizi (e, in particolare,
l’incompetenza) di cui in rubrica.
-II-
Violazione di legge, con riferimento all’art. 7 della legge n. 241/1990, agli
artt. 21-quater e 21-quinquies della legge 241/1990, ai principi di
correttezza, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa,
nonché ai principi di efficienza e tipicità dei provvedimenti amministrativi.
Difetto di motivazione. Sviamento di potere. Incompetenza relativa.
Con la d.G.R. n. 1-600 la Regione Piemonte ha (tra l’altro) revocato
/disapplicato una serie di provvedimenti inerenti all’organizzazione della
rete ospedaliera e alla quantificazione dei posti letto a carico del servizio
sanitario regionale per il periodo 2014-2015. Precisamente:
22
- è stata revocata la d.G.R. 12.5.2014, n. 28-7588 (doc. 3), relativa
alla quantificazione dei posti letto da assegnare a ciascuna struttura sanitaria
per il periodo 2013-2015;
- e sono stati disapplicati i provvedimenti relativi “all’individuazione
della quantificazione e tipologia dei posti letto e del fabbisogno di strutture
organizzative della rete ospedaliera” (doc. 2, pag. 5).
1. La revoca della d.G.R. 28-7588 determina (come si è già detto in
narrativa e come si vedrà meglio in prosieguo) un grave pregiudizio per le
comunità locali di cui sono esponenti gli odierni ricorrenti, in quanto esse –
proprio in conseguenza della riduzione dei posti letto e della soppressione di
numerosi reparti dell’ospedale di Acqui Terme – vedranno drasticamente
diminuire le prestazioni sanitarie ad esse erogate in condizioni di prossimità.
Ciò detto, e considerato altresì che le comunità locali di cui sono
esponenti gli odierni ricorrenti erano facilmente individuabili dalla Regione
quali soggetti destinatari della (e lesi dalla) revoca di cui alla d.G.R. 1-600,
se ne deve concludere che la stessa Regione avesse l’obbligo di comunicare
ai medesimi enti esponenziali l’avvio del relativo procedimento, a norma
dell’art. 7 della legge 241/1990. La partecipazione al procedimento degli
enti locali ricorrenti avrebbe infatti consentito a questi ultimi di fornire sin
da subito il loro contributo nell’ambito dell’attività di programmazione del
servizio sanitario regionale. E ciò esponendo all’Amministrazione quelle
motivazioni, di cui si dirà nei successivi motivi di ricorso, da cui risulta che
la nuova definizione della rete ospedaliera non tiene conto delle peculiarità,
delle esigenze e del fabbisogno di ciascun territorio, ed è avvenuta a seguito
23
di un percorso istruttorio superficiale e non in linea con le previsioni
normative di riferimento. Peraltro, la suddetta comunicazione di avvio del
procedimento di revoca non è stata trasmessa ad alcuno degli odierni
ricorrenti.
I provvedimenti qui impugnati sono dunque viziati da violazione
dell’art. 7 della legge 241/1990, nonché dei principi di correttezza,
trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
2. Quanto alla disapplicazione dei provvedimenti relativi
“all’individuazione della quantificazione e tipologia dei posti letto e del
fabbisogno di strutture organizzative della rete ospedaliera” (doc. 2, pag.
5), resta da aggiungere e precisare:
- che la P.A. non ha alcun potere di “disapplicare” i propri
provvedimenti (v., per quanto mai possa occorrere, T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. II, 4.12.2012, n. 2893); di qui la violazione di legge, con
riferimento ai principi di efficienza, di buon andamento e, soprattutto, di
tipicità dei provvedimenti amministrativi;
- che comunque tale “disapplicazione” è del tutto generica e
indeterminata, non essendo dato di sapere quali siano gli specifici
provvedimenti regionali oggetto di disapplicazione;
- e, infine, che la Giunta regionale, laddove - con la d.G.R. n. 1-600
impugnata – pretende di disapplicare tutti “i provvedimenti regionali”
relativi alla quantificazione dei posti letto e alla definizione della rete
ospedaliera, incide anche su provvedimenti che essa non ha emanato, e sui
quali essa non ha alcun potere di intervenire in secondo grado (tanto meno
24
mediante “disapplicazione” degli stessi. Anche da ciò deriva il vizio di
incompetenza lamentato in rubrica.
- B -
Censure relative allo schema di regolamento oggetto dell’intesa Stato-
Regioni del 5.8.2014 (presupposto alla d.G.R. 1-600 impugnata).
-III -
Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 17 della legge n.
400/1988, all’art. 1 comma 169 della legge n. 311/2004, all’art. 15 comma
13 del d.l. n. 95/2012, all’art. 1 comma 796 della legge n. 296/2006, all’art.
2 comma 95 della legge 191/2009, nonché ai principi di correttezza,
trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, anche a norma
dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto
d’istruttoria, per erronea valutazione e per travisamento dei fatti, per
irrazionalità.
1. La d.G.R. n. 1-600 afferma di aver voluto dar seguito “alla
rivalutazione dei fabbisogni assistenziali regionali e alla conseguente
rideterminazione delle strutture organizzative e dei relativi posti letto
definendo un nuovo programma di revisione della rete ospedaliera
regionale”; e ciò “in coerenza con il quadro normativo nazionale e
regionale” (doc. 2, pag. 3). In particolare, la medesima d.G.R. 1-600
dichiara di voler fare applicazione dei criteri previsti dallo schema di
decreto interministeriale, recante il regolamento per la “Definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”, su cui sarebbe stata sancita l’intesa della
25
Conferenza Stato-Regioni (per brevità, “ C.S.R.”) nella seduta del 5.8.2014,
n. 98 (doc. 1).
Peraltro, il suddetto schema di regolamento (che la d.G.R. impugnata
richiama espressamente quale atto presupposto) ad oggi non risulta
approvato secondo i termini previsti dall’art. 17 della legge n. 400/1988, e il
relativo procedimento - per il vero - non si è neppure perfezionato a livello
di intesa con la C.S.R. (Conferenza Stato-Regioni). Infatti, richiesto del
proprio parere sul suddetto schema di regolamento, il Consiglio di Stato,
sez. cons. atti norm., nell’Adunanza del 23.10.2014 (v., per tutto ciò, il
parere del medesimo Cons. Stato, 6.11.2014, n. 3453, al doc. 4):
- per un verso, ha espresso “il dubbio sul fatto che l’Intesa con la
Conferenza Stato-Regioni – prevista come obbligatoria – sia stata
raggiunta. Infatti, nel corso della seduta del 5.8.2014, nella quale è stata
adottata la deliberazione n. 98/CSR, le Regioni hanno consegnato un
documento, classificato allegato B, cui la deliberazione stessa fa specifico
riferimento e contenente proposte emendative alla bozza di regolamento
presentato dal Governo. Tali proposte, alcune delle quali espressamente
indicate come ‘irrinunciabili’, o non risultavano accolte (emendamenti 2, 3,
5, 6, 8, 9, 11, 12) o non è chiaro se lo siano state (4, 7 e 10). In tale
situazione, la Sezione non può che invitare l’Amministrazione a chiarire la
sussistenza o no dell’Intesa e subordinare a tale sussistenza il proprio
parere favorevole”;
- per altro verso, non ha comunque espresso parere favorevole, in
quanto ha ravvisato nel medesimo suddetto schema di regolamento
26
interministeriale non solo una generale scarsa perspicuità (e dunque la non
chiarezza e l’inintelligibilità di gran parte dei suoi enunciati), ma anche vere
e proprie illegittimità. E ciò, segnatamente, in relazione:
- all’art. 1 comma 1, che richiama quale propria “parte integrante”
l’Allegato 1 (ossia la relazione istruttoria concernente l’individuazione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera) e che così “tende a trasformare in cogenti una
serie di disposizioni, che spesso non hanno un contenuto prescrittivo, ma si
risolvono in mere motivazioni di scelte adottate o da adottare, in
manifestazioni di intenti, in richiami alla letteratura scientifica, in meri
programmi, in disquisizioni socio-sanitarie, in digressioni sui percorsi più
opportuni, in veri e propri consigli”;
- all’art. 1 comma 2 e all’art. 1 comma 3, lett. b), n. 4, che
impongono alle Regioni di adattarsi “nel corso del triennio 2014-2106” agli
standard posti dal medesimo schema di regolamento per raggiungere la
dotazione standard di posti letto previsti dall’art. 15 comma 13 lett. c) del
d.l. 95/2012 2, mentre “si dovrebbe tenere conto che, del triennio 2014-
2016, il primo anno è ormai interamente trascorso, sicchè, se si vuole
concedere alle Regioni un triennio per attuare il programma di riduzione
della dotazione di posti letto, il triennio stesso dovrebbe essere quello 2015-
2 Come si vedrà tra breve, il suddetto art. 15 comma 13 lett c) del d.l. 95/2012 prevede la “ riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie”.
27
2017 (anche per questa eventuale modifica dovrebbe tener conto della
durata 2014-2016 del Patto della salute)”;
- e al punto 1.4 secondo comma dell’Allegato 1, in quanto vi è “una
sostanziale attribuzione di poteri normativi (vincolanti, fra l’altro, i soggetti
che dovranno adottare i criteri) ad un tavolo tecnico: il che non appare
conforme al sistema delle fonti del nostro ordinamento” (identiche censure
sono mosse dal Consiglio di Stato anche in relazione al punto 5.2.
dell’Allegato 1, che del pari illegittimamente “demanda ad un tavolo
tecnico l’elaborazione di un atto di indirizzo avente contenuto normativo”).
2. In ragione di ciò la d.G.R. 1-600 (di cui il regolamento in esame
-a) per violazione di legge, in relazione all’art. 15 comma 13, lett. c),
del d.l. 95/2012, secondo cui i provvedimenti di riduzione dello standard dei
posti letto ospedalieri a carico del servizio sanitario regionale devono essere
adottati dalla Regione “sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera
fissati … con regolamento approvato … previa intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano”. Per contro, nella nostra fattispecie, la Regione
Piemonte ha adottato la d.G.R. 1-600 (che prevede, appunto, la suddetta
riduzione dello standard dei posti letto a carico del servizio sanitario
regionale) senza che vi fosse (e senza che vi sia a tutt’oggi) il suddetto
regolamento interministeriale (non approvato secondo l’art. 17 della legge n.
400/1988); e, anzi, senza che neppure sia stata raggiunta l’Intesa (prescritta
28
dal medesimo d.l. 95/2012, nonché dall’art. 1 comma 169 della legge n.
311/20143, parimenti violato) sullo schema del suddetto medesimo
regolamento;
-b) per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto dei presupposti,
nonché del difetto d’istruttoria, dell’erronea valutazione e del travisamento
dei fatti. E ciò perché la medesima d.G.R. 1-600 ha applicato
pedissequamente le (pur non definitive, e anzi ancora in fieri) prescrizioni
contenute nel suddetto schema di regolamento interministeriale, ancorchè
tali prescrizioni non abbiano ottenuto il parere favorevole del Consiglio di
Stato, sez. cons. atti norm., 23.10.2014-6.11.2014, n. 3453. E tutto questo
senza che la Regione Piemonte si sia premurata di indicare le ragioni per cui
essa ha ritenuto di poter ignorare i rilievi del Consiglio di Stato, donde
anche il difetto di motivazione della stessa d.G.R. 1-600.
3 Si riporta il testo dell’art. 1 comma 169 della legge 311/2004: “Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005”. La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 2006, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», anziche'
29
- IV –
Violazione di legge, con riferimento ai principi di efficienza e buon
andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria. Difetto di motivazione (violazione dell’art. 3 della legge
241/1990).
Fermo quanto sopra (circa il fatto che il regolamento su cui si basa la
d.G.R. impugnata non è nemmeno ancora venuto ad esistenza), va
comunque sin d’ora osservato che taluni criteri individuati dallo schema di
regolamento ai fini dell’individuazione degli standard relativi all’assistenza
ospedaliera sembrerebbero essere stati adottati senza una specifica e
puntuale istruttoria in ordine al concreto fabbisogno di prestazioni sanitarie
della popolazione.
1. All’art. 1 comma 3, lett. b, n. 3, non si comprende perché nel
calcolo della dotazione dei posti letto siano stati introdotti coefficienti di
riduzione “di 0,80 … ridotto a 0,65 a decorrere dall’anno 2016” (doc. 1,
pag. 3). Si tratta di un criterio che sembra derivare soltanto dall’esigenza di
“taglio” della spesa e che non è motivato – come pur dovrebbe essere – da
dirette ad assicurare, nell’ulteriore processo di riassetto delle reti
ospedaliere, il raggiungimento di 3,7 posti letto per mille abitanti in
ciascuna regione, fermo restando il rispetto di tale parametro a livello
nazionale”; - e all’Allegato 1, punto 10, penultimo comma, chiarisce che
“le Regioni, al fine di agevolare il processo di definizione della rete
ospedaliera, devono procedere contestualmente al riassetto dell’assistenza
primaria, dell’assistenza domiciliare e di quella residenziale, in coerenza
con quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia di livelli
46
essenziali di assistenza e con gli obiettivi economico finanziari nazionali
fissati per il Servizio sanitario nazionale”.
In conclusione, nella d.G.R. n. 1-600 manca qualsivoglia
approfondimento sotto ciascuno dei profili sopra indicati e, in assenza dei
regolamenti, delle Intese e degli atti in indirizzo previsti dalla normativa
sopra indicata, manca altresì la programmazione in una visione integrata e
complessiva del servizio sanitario regionale. Di qui l’illegittimità degli atti
impugnati, sia per violazione di legge (con riferimento all’art. 15 comma 13
lett. c, del d.l. 95/2012, all’art. 1 comma 169 della legge n. 311/2004, all’art.
3 del Patto per la Salute 2014-2016); sia per eccesso di potere (sotto il
profilo del difetto d’istruttoria, dell’erronea valutazione e del travisamento
dei fatti); sia, infine, per difetto di motivazione.
-VI-
Violazione di legge, con riferimento all’art. 27 del d.lgs. 68/2011 (nonché
all’art. 1 comma 3 lett. a, dell’Intesa C.S.R. n. 98/2014), al P.S.S.R. 2012-
2015, nonché ai principi di correttezza, trasparenza e buon andamento
dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per
difetto dei presupposti, per erronea valutazione e travisamento dei fatti, per
contraddittorietà rispetto agli atti presupposti (tra cui la d.G.R. n. 25-
6992/2013 e la d.G.R. n. 23-6990/2013). Difetto di motivazione.
1. La d.G.R. n. 1-600 afferma di aver voluto adeguare la disciplina
regionale (quanto alla “rimodulazione della rete ospedaliera con
riferimento al numero dei posti letto e all’articolazione delle discipline
ospedaliere e relative strutture complesse”) all’evoluzione del contesto
47
normativo nazionale “in corso di perfezionamento”, anche al fine di
“aggiornare i fabbisogni assistenziali regionali, accogliendo le
sollecitazioni provenienti in tal senso dai competenti tavoli ministeriali” (v.
dal doc. 18, pag. 3, e Allegato “A”, pag. 4).
In particolare, dalla medesima d.G.R. n. 1-600 apprendiamo:
-a) che i Ministeri dell’Economia e della Salute avrebbero contestato
la correttezza della metodologia di ridefinizione della rete ospedaliera
adottata nelle precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 6-
5519/2013 e n. 28-7588/2014 in relazione al calcolo dei posti letto, che fa
riferimento agli abitanti “pesati”, invece che al criterio (che sarebbe stato
stabilito dai Comitati LEA) della popolazione residente (v. doc. 2, pag. 2);
-b) e che il Tavolo tecnico e il Comitato permanente LEA avrebbero
criticato la d.G.R. 28-7588/2014, perché essa: - da un lato, non evidenzia
quali modifiche del fabbisogno assistenziale abbiano originato la modifica
da essa attuata rispetto alla precedente articolazione della rete ospedaliera
disegnata con la d.G.R. n. 6-5519/2013; - e, dall’altro lato, sembra aver
voluto unicamente recepire le modifiche delle dotazioni di posti letto
conseguenti agli Accordi conclusi con le strutture private e con le rispettive
Associazioni di categoria, senza però dar conto di avere approfondito tutte
le tematiche sottese alla suddetta d.G.R. n. 6-5519/2013 e, in particolare,
quelle riguardanti la ri-articolazione della rete ospedaliera pubblica quanto
al “ruolo dei singoli presidi nelle reti assistenziali e nella rete
dell’emergenza-urgenza” e al “numero di unità operative previste a regime
48
nei presidi ospedalieri pubblici” nel rispetto degli standard stabiliti dal
Comitato LEA (v. sempre dal doc. 2, pag. 2).
La Regione Piemonte, con la d.G.R. n. 1-600 per cui è causa,
afferma di avere voluto superare le suddette “criticità”, ridisegnando la rete
ospedaliera regionale in asserita maggiore coerenza con il quadro normativo
nazionale e regionale.
Queste argomentazioni non sembrano condivisibili.
2. E’ vero che la d.G.R. n. 28-7588/2014 (d’ora in avanti “d.G.R. 28-
7588”) ha determinato l’articolazione dei posti letti della rete ospedaliera
regionale con riferimento agli abitanti “pesati”. Ma è altresì vero che questo
criterio non solo è del tutto razionale (perché consente di cogliere con
maggiore precisione e puntualità i fabbisogni assistenziali in relazione alla
concreta composizione della popolazione residente nel territorio regionale),
ma è altresì imposto (e recepito) dalla stessa normativa nazionale (ossia
dall’art. 27 del d.lgs. 68/2011, oltre che dallo stesso schema di regolamento
di cui si è detto al precedente motivo V). Ed è fondamentale evidenziare
che, applicando il parametro della popolazione “pesata”, “il numero dei
posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale … corrisponde a 17.102 unità (pari a 3,63 posti letto
per mille abitanti pesati), ovvero ad un livello non superiore a 3,7 posti letto
per mille abitanti pesati, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti
pesati per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie, … così come
previsto dall’art. 15, comma 13, lett. c., del d.l. 6.7.2012, n. 95, conv. nella
legge 7.8.2012, n. 135” (v. il testo della d.G.R. 28-7588: doc. 3, pag. 5).
49
Ne deriva l’illegittimità della d.G.R. n. 1-600 e degli altri atti qui
impugnati (e meglio precisati in epigrafe): - sia per violazione di legge, con
riferimento all’art. 27 del d.lgs. n. 68/2011 e allo schema di regolamento
oggetto dell’Intesa Stato-Regioni n. 98/2014; - sia per eccesso di potere,
sotto il profilo del difetto d’istruttoria, del difetto dei presupposti,
dell’erronea valutazione e del travisamento dei fatti.
3. Non appare fondata neppure l’ulteriore obbiezione che si rinviene
negli atti qui impugnati, secondo cui la d.G.R. n. 28-7588 farebbe seguito ad
un’istruttoria carente su taluno dei profili rilevanti per la definizione della
complessiva rete ospedaliera regionale, quali definiti dalla d.G.R. n. 6-
5519/2013.
A confutazione di ciò osserviamo che la suddetta d.G.R. n. 28-7588
fa parte di un disegno complessivo tradottosi nell’emanazione di una
pluralità di atti, che devono essere esaminati congiuntamente e dai quali
emerge che la Regione Piemonte, con gli atti oggi censurati dalla d.G.R. n.
1-600, ha in effetti affrontato tutte le tematiche poste dalla d.G.R n. 6-
5519/2013, così come successivamente aggiornata e modificata in funzione
degli effettivi fabbisogni del territorio.
4. Invero, la lettura del testo integrale della d.G.R 12.5.2014 n. 28-
7588, e degli atti prodromici richiamati (tra cui le dd.G.R. n. 14-7070/2014
e n. 44-7346/2014, ai docc. 6 e 7), dimostra che essa non è viziata sotto
alcuno dei profili (apoditticamente) ipotizzati dall’Amministrazione con gli
atti qui impugnati. E ciò perché la medesima d.G.R 12.5.2014 n. 28-7588,
come abbiamo già detto, si basa su un’attenta e puntuale istruttoria del
50
fabbisogno reale di prestazioni sanitarie nelle diverse aree territoriali e, in
particolare, tiene conto (v. dal doc. 3):
-a) delle modifiche dei fabbisogni di prestazioni sanitarie derivanti
dalla soppressione delle Aree Sovrazonali (prese in considerazione dalla
d.G.R. n. 6-5519/2013) e dalla loro sostituzione con le Aree Interaziendali
di Coordinamento - A.I.C. (di cui alla sopravvenuta d.G.R. 9.12.2013, n. 43-
6861);
-b) della riconversione di una parte dei posti letto di post-acuzie in
posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria - “c.a.v.s.”,
programmata con molteplici provvedimenti attuativi della d.G.R. n. 6-
5519/2013 (tra cui, in particolare, la d.G.R. 4.2.2014, n. 14-7070 e la d.G.R.
31.3.2014, n. 44-7346, richiamate espressamente dalla d.G.R 12.5.2014 n.
28-7588) 4, al cui avvio – previsto fin dal 1°.7.2014 – le strutture sanitarie
hanno dovuto prepararsi (con i necessari mutamenti organizzativi e
funzionali);
4 La d.G.R. 4.2.2014, n. 14-7070 e la d.G.R. 31.3.2014, n. 44-7346, citate supra nel testo, sono particolarmente importanti perché dimostrano che l’individuazione della dotazione di posti letto delle strutture sanitarie pubbliche, equiparate al pubblico e private, per i profili ora in rilievo, è avvenuta sulla base delle reali, effettive esigenze del territorio. Segnatamente, nella d.G.R. n. 14-7070/2014 si legge: - che ciascuna Azienda Sanitaria Locale “ha formulato specifiche proposte (relative sia alla distribuzione dei posti letto, ordinari e a ciclo diurno, per presidio e per disciplina, sia all’individuazione, per presidio delle Strutture complesse e delle Strutture semplici) che sono state esaminate dall’Assessorato per le necessarie valutazioni di coerenza … e rispetto ai valori standard Lea” ; - e che, proprio “al fine di continuare a garantire alla popolazione piemontese i livelli essenziali di assistenza, si rende necessario allineare la riconversione dei posti letto di post acuzie al fabbisogno di posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria segnalato dalle singole ASL” (v. dal doc. 6, pagg. 2-3).
51
-c) del raccordo tra le suddette prestazioni e i posti letto
convenzionati ex art. 26 della legge 833/1878 o le prestazioni delle strutture
RSA (v. sempre dalla citata d.G.R. 4.2.2014, n. 14-7070, al doc. 6);
-d) dei “Programmi Operativi per il triennio 2013-2015 …
approvati [con la d.G.R. n. 25-6992/2013, al nostro doc. 8, n.d.r.] in esito
alle valutazioni emerse in sede di tavolo ministeriale sull’attuazione del
Piano di rientro 2010-2012 ” , la cui esecuzione “costituisce condizione
necessaria per non compromettere l’attribuzione, in via definitiva, delle
risorse finanziarie … condizionate alla piena attuazione dello stesso PRR”
(v. la stessa d.G.R. 28-7588, al doc. 3, pag. 4).
E, tutto ciò, sulla base delle esigenze manifestate dalle Aziende
Sanitarie Locali di riferimento, anche al fine di realizzare l’organizzazione
delle aree ospedaliere per intensità di cura ed assistenza come previsto dal
punto 5.3.2. del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 [cfr., al riguardo,
in particolare la già citata d.G.R. n. 44-7346/2014, richiamata espressamente
dalla d.G.R n. 28-7558, dove si legge che, successivamente ai primi
provvedimenti attuativi della d.G.R. n. 6-5519/2013, “in occasione di una
serie di incontri con le ASL finalizzati a condividere azioni e interventi su
particolari aree tematiche in attuazione dei Programmi operativi per il
triennio 2013-2015 approvati con d.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013 è
emersa una modifica dell’Allegato A al provvedimento regionale n. 14-
7070/2014” (v. dal doc. 7, pag. 1). In esito a ciò, la Regione ha condiviso
con le AA.SS.LL. un documento sulla programmazione dei posti di c.a.v.s.,
effettuando “di concerto con le ASL … ulteriori approfondimenti che hanno
52
visto una particolare analisi delle attività degenziali assicurate dagli
ospedali cittadini, al fine di rilevare più puntualmente il fabbisogno di posti
letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria necessarie per gli
assistiti” delle medesime AA.SS.LL.: v. sempre dal doc. 7)].
5.1. In ragione di (e in esito a) tutto quanto precede, la d.G.R
12.5.2014 n. 28-7588 per cui è causa aggiorna dunque il sistema delineato
dalla precedente d.G.R. n. 6-5519/2013, che essa provvede a modificare e
integrare, superando altresì quanto disposto provvisoriamente con le
determine del Direttore regionale alla sanità 4.7.2013, n. 532 e 29.8.2013, n.
651. 5 E quindi, a differenza di quanto si legge (sia pure dubitativamente)
nella dGR n. 1-600/2014 qui impugnata (v. doc. 2, pag. 2), la suddetta d.G.R
n. 28-7588 non può, in radice, essere afflitta dai medesimi vizi che, in
ipotesi, inficiassero la precedente d.G.R. n. 6-5519/2013.
5.2. Inoltre, il peculiare percorso (ricordato al precedente punto 4)
che ha condotto all’emanazione della medesima suddetta d.G.R n. 28-7588
consente di confutare anche le ulteriori (mere e generiche) affermazioni
contenute nella d.G.R. n. 1-600 circa ipotetici vizi istruttori della stessa
d.G.R. n. 28-7588.
Invero, dal complesso degli atti sopra ricordati (nel cui contesto si
colloca anche, ma non solo, la d.G.R. n. 28-7588) risulta che la
programmazione della rete ospedaliera è avvenuta: - con il coinvolgimento
delle AA.S.S.LL., che hanno rappresentato le esigenze attuali del territorio
5 A conferma di ciò, le suddette determine direttoriali (provvisorie) n. 532/2013 e n. 651/2013 sono state anche espressamente revocate dalla successiva determina direttoriale19.5.2014, n. 479 (al doc. 9).
53
(v., ad es., quanto si è detto supra in relazione alla d.G.R. 4.2.2014, n. 14-
7070 e alla d.G.R. 31.3.2014, n. 44-7346, richiamate espressamente dalla
d.G.R 12.5.2014 n. 28-7588 e ad essa prodromiche); - e in coerenza con le
indicazioni sia del P.S.S.R. 2012-2015, sia dei Programmi Operativi
approvati con la d.G.R. 30.12.2013. n. 25/6992 e condivisi dai Ministeri,
perché in linea con le prescrizioni del Piano di rientro (cfr. ancora il testo
della medesima d.G.R. n. 28-7588, al doc. 3, pag. 3).
Da ciò l’eccesso di potere della d.G.R. n. 1-600 e degli altri atti qui
impugnati (e meglio specificati in epigrafe), per difetto dei presupposti,
difetto d’istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti, con
particolare riferimento a quelle specifiche circostanze (“tutti gli elementi
trattati dall’Allegato B della d.G.R. n. 6-5519/2013 … indicazioni sul
numero di unità operative … al fine di dare evidenza al rispetto degli
standard”: v. dal doc. 2, pag. 2), che la d.G.R. n. 1-600 assume
(apoditticamente) essere poco chiare.
- VII –
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione,
travisamento dei fatti e contraddittorietà. Sviamento di potere.
1. La d.G.R. n. 1-600 porta a compimento le conclusioni assunte
nella prima seduta della nuova Giunta regionale del 20.6.2014, nel corso
della quale: - si era già decisa la sospensione della d.G.R. 28-7588 “relativa
alla revisione della rete ospedaliera, che non ha ancora avuto pratica
attuazione in modo da verificare, anche attraverso un confronto con le
aziende sanitarie, se le disposizioni adottate dalla Giunta precedente siano
54
coerenti con gli obiettivi imposti dai Programmi Operativi 2013-2015” ; - e
si era dichiarato di voler analizzare le “reali ricadute dei provvedimenti
relativi ai rapporti con gli erogatori privati” (v. dal doc. 11, pag. 8), quasi
che queste “ricadute” non emergessero già dal rispetto dei limiti di spesa
fissati come obiettivi programmatici dell’Amministrazione nella d.G.R. 25-
6992.
2. Questi “intenti programmatici” subito dichiarati, all’atto del suo
insediamento, dalla Giunta regionale confermano i vizi della d.G.R. n. 1-600
e degli altri atti qui impugnati. In sostanza, nella sua prima seduta, appena
insediatasi, la nuova Giunta ha deciso di sospendere i provvedimenti di
revisione della rete ospedaliera adottati dalla precedente Giunta, prima
ancora di conoscerne il merito, senza neppure avere approfondito
l’istruttoria (pluriennale) che ne è alla base, e ipotizzando che essi non
avessero avuto ancora pratica attuazione. Per contro, come abbiamo visto
nei precedenti motivi di ricorso, tali provvedimenti sono stati, in effetti,
attuati:
- sia con riferimento alle modifiche organizzative e strutturali
necessarie alla riconversione dei posti letto di post acuzie in posti letto di
c.a.v.s., che ha richiesto un processo di adeguamento delle strutture - in
corso fin dal luglio 2013 - a nuovi, peculiari requisiti strutturali e
organizzativi;
- sia con riferimento alla produzione realizzata sulla dotazione di
posti letto, che forma oggetto di Accordi sottoscritti dall’Assessorato alla
sanità fin dal gennaio 2014).
55
La suddetta decisione di sospensione è stata assunta, il 20.6.2014,
dalla nuova Giunta regionale al fine di valutare l’eventuale non conformità
degli atti adottati dalla precedente Amministrazione con i Programmi
operativi approvati con la d.G.R. 25-6992, senza neppure precisare però
quali (e se vi) fossero “sospetti” o elementi sintomatici di un’ipotetica non
conformità.
Con la d.G.R. 46-233, poi, è stata disposta in concreto la sospensione
della d.G.R. 28-7588 e la “disapplicazione” di altri atti e provvedimenti,
ancora una volta senza precisare quali fossero le loro eventuali difformità
rispetto ai Programmi Operativi approvati con la d.G.R. 25-6992 (e, anzi,
sussistendo - come si è detto sopra - la conformità degli atti della precedente
Giunta rispetto a tale d.G.R.), ma accennando ad una ancora più generica
“esigenza di verificare eventuali … difformità rispetto alla normativa di
riferimento”.
Infine, con la d.G.R. n. 1-600 è stata definitivamente revocata la
d.G.R. n. 28-7588, con disapplicazione degli altri provvedimenti regionali
aventi consimile contenuto. E ciò senza avere attivato alcun “confronto con
le aziende sanitarie” (come invece era stato dichiarato nella seduta del
20.6.2014) e sebbene i suddetti provvedimenti della precedente Giunta
regionale, come si è già dimostrato nei precedenti motivi di ricorso, siano
perfettamente coerenti con la normativa nazionale, con il P.S.S.R. 2012-
2015, con il Piano di rientro, con i Programmi operativi 2012-2015, con le
linee di indirizzo nazionali e regionali, con il Patto per la salute.
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3. Da quanto esposto deriva la conferma del difetto di motivazione e
dell’eccesso di potere della d.G.R. 1-600 e degli altri atti qui impugnati (ivi
compresi, occorrendo, i provvedimenti e le conclusioni assunte nella prima
seduta della nuova Giunta regionale del 20.6.2014):
- sia sotto il profilo del difetto d’istruttoria, dell’erronea valutazione
e del travisamento dei fatti, nonché della contraddittorietà tra atti;
- sia sotto il profilo dello sviamento, in quanto la Giunta regionale
pare avere esercitato i propri poteri non già per provvedere agli effettivi
fabbisogni sanitari della collettività, bensì al fine di superare in ogni caso gli
atti della precedente Amministrazione e, con la d.G.R. 1-600, ha infine
deciso di revocare / disapplicare tali atti, pur avendone verificato (o
potendone verificare, se l’istruttoria fosse stata davvero analitica) la piena
legittimità.
- VIII –
Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 comma 796 della legge n.
296/2006 e dell’art. 2 comma 95 della legge 191/2009. Eccesso di potere
per difetto dei presupposti, erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Da ultimo, non sembra condivisibile l’affermazione della d.G.R. n 1-
600 secondo cui gli interventi da essa previsti sarebbero adottati “in
attuazione del Piano di rientro e dei Programmi operativi 2012-2015” e
dunque si imporrebbero “coattivamente”, giusta la particolare tutela prevista
al riguardo dall’art. 1 comma 796 della legge n. 296/2006 e dall’art. 2
comma 95 della legge n. 191/2009.
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E’ vero che le suddette norme prevedono che “gli interventi
individuati nei programmi operativi” e “nel Piano di rientro sono
vincolanti per la Regione”, che è obbligata ad apportare le conseguenti
variazioni (anche mediante rimozione) di provvedimenti normativi ed
amministrativi già adottati e in contrasto con essi. Ma è altresì vero che, a
parte la mera affermazione apodittica che si rinviene nella stessa d.G.R. n.
1-600, non è dimostrato e non risulta che questa stessa d.G.R. costituisca
davvero un “intervento individuato” dal Piano di rientro o dai Programmi
operativi, e neppure che essa sia attuativa di essi, laddove l’effetto
“vincolante” previsto dalla suddetta normativa riguarda solo gli interventi
effettivamente “individuati” , nel senso che la Regione è obbligata ad
eliminare i provvedimenti che fossero in contrasto con singoli, specifici
interventi precisamente e analiticamente individuati dai Programmi
operativi e dal Piano di rientro. Al riguardo, non ci risulta che il contenuto
della d.G.R. 1-600 e degli altri atti ad essa connessi e qui impugnati sia
precisamente, analiticamente individuato dal Piano di rientro o dai
Programmi operativi 2012-2105. Per contro, il Piano di rientro e i
Programmi operativi individuano solo degli obiettivi, senza vincolare il
raggiungimento di essi ad una particolare modalità operativa (e,
segnatamente, a quelle particolari modalità operative concretate dalla d.G.R.
n. 1-600). E infatti la d.G.R. n. 28-7578/2014, la d.G.R. n. 83-7673/2014 e
gli altri provvedimenti ad esse connessi adottati dalla precedente Giunta
regionale danno atto e dimostrano di essere perfettamente coerenti con gli
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obiettivi posti dal suddetto Piano di rientro e dai Programmi operativi 2012-
2015.
Lungi dall’essere attuativa del Piano di rientro o dei Programmi
operativi, con i quali invece è in contrasto, la d.G.R. 1-600 – come si è visto
– vìola pure la normativa nazionale (e lo stesso Patto per la Salute 2014-
2016). In ogni caso, quand’anche (in ipotesi) fosse coerente con il Piano di
rientro e con i Programmi operativi, la d.G.R. 1-600 non si potrebbe
comunque, per ciò solo, sottrarre al rispetto delle norme che presiedono alla
legittimità dell’azione amministrativa e, quindi, al presente sindacato
giurisdizionale.
Di qui l’illegittimità della d.G.R. 1-600 e degli altri atti indicati in
epigrafe e qui impugnati, anche per violazione ed erronea applicazione
dell’art. 1 comma 796 della legge n. 296/2006 e dell’art. 2 comma 95 della
legge 191/2009, nonché per eccesso di potere (per difetto dei presupposti,
erronea valutazione e travisamento dei fatti) anche sotto i profili ora in
esame, oltre che per quelli indicati in rubrica e in tutti i motivi del presente
ricorso.
- - -
P.Q.M.
si chiede l’accoglimento del presente ricorso.
Con il favore delle spese.
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- - -
A norma del d.P.R. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato
dovuto è di Euro 650,00.
- - -
Si producono i seguenti documenti:
1. verbale C.S.R. n. 98 del 5.8.2014;
2. deliberazione G.R. Piemonte 19.11.2014, n. 1-600;
3. deliberazione G.R. Piemonte 12.5.2014, n. 28-7588;
3-bis. pagina web dell’Ospedale di Acqui Terme;
4. Cons. Stato, Sez. cons. atti norm., parere 23.10.2014-6.11.2014, n.
3453;
5. relazione del Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di
Acqui Terme in data 22.1.2015;
6. deliberazione G.R. 4.2.2014, n. 14-7070;
7. deliberazione G.R. 31.3.2014, n. 44-7346;
8. delibera GR Piemonte 25-6992/2013 (stralcio);
9. determina direttore Sanità Regione Piemonte 19.5.2014, n. 479;
10. Patto per la Salute 2014-2016;
11. deliberazione G.R. Piemonte 4.8.2014, n. 46-233.
- - -
Torino, 26 gennaio 2015
prof. avv. Vittorio Barosio
avv. Mariagrazia Cirio
avv. Serena Dentico
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Relata di notifica
Addì gennaio 2015, su istanza dei Comuni di Acqui Terme,
Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassinasco, Cassine, Castel Boglione,
Castel Rocchero, Castelletto D’Erro, Castelletto Molina, Castelnuovo