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Titolo IV - Artt. 88-100 pag.1/22 TITOLO IV-artt. 88-100 Cantieri temporanei e mobili Ing. Luigi Di Francesco via De Falco 26 - 81100Caserta tel. 082344 42 45 – 347 3204199 Nel seguito sono riportati in sintesi gli articoli del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, con un breve commento più o meno esteso in rapporto alla rilevanza dell’argomento trattato. Sommario Art.88 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI .......................................................................................................... 2 Art.89 DEFINIZIONI ............................................................................................................................................ 3 Articolo 90 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI ......................................... 4 ARTICOLO 91 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP) ............................................... 5 ARTICOLO 92 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI .............................................. 7 ARTICOLO 93 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI ................................... 9 ARTICOLO 94 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI................................................................................. 10 ARTICOLO 95 - MISURE GENERALI DI TUTELA ................................................................................................. 11 ARTICOLO 96 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI ........................................ 14 ARTICOLO 97 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA .......................................... 16 ARTICOLO 98 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ............................................................................................ 17 ARTICOLO 99 - NOTIFICA PRELIMINARE .......................................................................................................... 18 ARTICOLO 100 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO....................................................................... 19
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Titolo IV Parte 1

Aug 09, 2015

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Page 1: Titolo IV Parte 1

Titolo IV - Artt. 88-100 pag.1/22

TITOLO IV-artt. 88-100

Cantieri temporanei e mobili

Ing. Luigi Di Francesco via De Falco 26 - 81100Caserta tel. 082344 42 45 – 347 3204199

Nel seguito sono riportati in sintesi gli articoli del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, con un breve

commento più o meno esteso in rapporto alla rilevanza dell’argomento trattato.

Sommario

Art.88 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI .......................................................................................................... 2

Art.89 DEFINIZIONI ............................................................................................................................................ 3

Articolo 90 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI ......................................... 4

ARTICOLO 91 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP) ............................................... 5

ARTICOLO 92 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI .............................................. 7

ARTICOLO 93 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI ................................... 9

ARTICOLO 94 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI ................................................................................. 10

ARTICOLO 95 - MISURE GENERALI DI TUTELA ................................................................................................. 11

ARTICOLO 96 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI ........................................ 14

ARTICOLO 97 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA .......................................... 16

ARTICOLO 98 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, DEL

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ............................................................................................ 17

ARTICOLO 99 - NOTIFICA PRELIMINARE .......................................................................................................... 18

ARTICOLO 100 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO....................................................................... 19

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Titolo IV - Artt. 88-100 pag.2/22

TITOLO – IV -

Art.88 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

SINTESI COMMENTO Il titolo si applica ai cantieri temporanei e mobili che l’art. 89 definisce come segue: Definizione: cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ allegato X. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi delle concessioni o delle autorizzazioni di ricerca,

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: 1

d) ai lavori di cava2

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,

3

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,

condizionamento e riscaldamento,4

g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272,56

g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272,. 78

Dall’analisi delle attività incluse nell’allegato IX e nell’elenco delle opere cui il D.lgs. non si applica possiamo stabilire, che in buona sostanza le attività cui applicare il decreto sono :

• opere edili

• demolizioni

• opere di movimento terra

• fondazioni speciali ed opere geotecniche

• costruzioni stradali

• gallerie

• ponti e viadotti

• opere idrauliche

• prefabbricazione

• altre opere di ingegneria civile connesse alle attività escluse.

ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’a rticolo 89, comma 1,lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee

elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

1 gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati

alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

2 frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

3 4 5 purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile

6 Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 : Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

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Titolo IV - Artt. 88-100 pag.3/22

Art.89 DEFINIZIONI

SINTESI

Si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ allegato X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali

frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

9, e successive modificazioni, il

responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera,: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

9 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

G..U n. 100 del 02/ 05/ 2006 - Supplemento Ordinario n. 107

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Titolo IV - Artt. 88-100 pag.4/22

Articolo 90 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

SINTESI 1. Il committente o il responsabile dei lavori, (per i lav.pubblici il responsabile del procedimento) nelle fasi di

progettazione, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

2. Prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente:

• designa il coordinatore per la progettazione.

• prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

10

La disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.

11

4. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

5. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

6. Nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi in con le modalità di cui all’allegato XVII.

12.

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’ INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa

al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire copia della notifica e DURC In assenza del PSC o del POS o del FASCICOLO DELL’OPERA oppure in assenza di notifica quando previsti, oppure del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo..

IN BREVE Il committente o il responsabile dei lavori

si attengono alle misure generali di tutela consistenti nella programmazione della prevenzione, nell’eliminazione e/o riduzione dei rischi etc; mettono in atto la formazione ed informazione dei lavoratori (in particolare vedi art. 37 del D.lgs. 81/08 e del CCNL costruzioni secondo cui dal primo gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore edile dovrà, prima dell'assunzione in impresa, ricevere una formazione di mestiere e attenta alla sicurezza di 16 ore presso la più vicina Scuola Edile.,

• designano i coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione, • verificano l’idoneità dell’impresa e dei lavoratori autonomi attraverso Certificato Camerale e DURC • trasmettono DURC e copia della notifica preliminare al Comune che ha rilasciato il permesso di

costruire o ricevuto la SCIA, in mancanza di tale adempimento il titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori decade.

10

Anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese 11

In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori 12

13

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI Il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del Certificato di Iscrizione alla Camera

di commercio, e del D.U.R.C.

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Titolo IV - Artt. 88-100 pag.5/22

ARTICOLO 91 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP)

SINTESI COMMENTO 1. Il coordinatore per la

progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di

coordinamento i cui contenuti sono specificati nell’ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo

dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO

XVI, , tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il documento è utilizzato per predisporre le misure di sicurezza all’atto di eventuali lavori successivi

14

b-bis) coordina l’applicazione

delle disposizioni di cui

all’articolo 90, comma 1 (vale a

dire applica al PSC le norme

generali e specifiche di legge, e le

opportune norme tecniche o di

buona prassi a tutela della

sicurezza dei lavoratori).

2-bis. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è

eseguita dal coordinatore

per la progettazione. Che si avvale di impresa specializzata ex articolo 104, comma 4-bis

15.

L’attività di bonifica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, nonché mediante misure di sorveglianza

Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore per la progettazione deve redigere o far redigere (nella fase della progettazione dell'opera, e in ogni caso prima della richiesta di presentazione delle offerte) tre documenti di importanza fondamentale per la gestione della sicurezza nel cantiere:

1 Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), che deve contenere:

• l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi;

• le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi;

• la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;

• i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della progettazione.

Il CSP deve porre particolare cura nel predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), perché in caso diverso potrebbe subire una condanna in caso di infortunio. E’ necessario che il PSC entri nel merito delle lavorazioni e che il documento predisposto non sia una mera collazione di pagine prodotte da software specialistici, i quali possono fungere da guida e non toccano le specifiche problematiche del cantiere (vedi Cass. Pen. Sez. III –sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008).

Nel PSC deve essere assolutamente presente la stima dei costi (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici) necessari per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori.

2- Il Fascicolo dell’opera”, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi, utili affinché sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione dell’opera..

Il fascicolo costituisce una sorta di "manuale di uso e manutenzione" del fabbricato nel quale sono riportati:

• la programmazione delle manutenzioni

• le indicazioni degli interventi realizzati in fase costruttiva per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori successivi di riparazione, manutenzione etc. [vedi Cassazione Penale, Sez. III, 26 maggio 2008, n. 21002].

3. ll cronoprogramma che definisce la scansione temporale dei lavori attraverso, il documento è necessario a coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, come previsto dalla lettera c dell'art. 91, e risulterà utile al fine di evitare o ridurre

le interferenze tra le diverse lavorazioni e tra gli operatori di diverse imprese..

14

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria 15

Art.104 c.4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali.

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Titolo IV - Artt. 88-100 pag.6/22

Cass. Pen. Sez. III –sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008

Secondo la Corte: "il piano deve tra l'altro contenere:

a) la stima dei costi relativi alla sicurezza dei lavoratori;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi alla presenza in cantiere, simultanea o

successiva, di più imprese;

c) una relazione tecnica con la indicazione delle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera ed alle

eventuali fasi critiche del processo di costruzione."

Nel caso in esame " L'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle

indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, secondo l'espressione dell'impugnata sentenza, "al mero

assemblaggio informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e

quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni" aggiungendo ulteriormente, la sentenza, che la

relazione tecnica de qua è solo "un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale

agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto".

Il piano di sicurezza e coordinamento deve essere allegato al contratto di appalto ed invece nella specie la

stima dei costi della prevenzione - parte rilevante del piano medesimo - era stata redatta solo dopo la visita in

cantiere dei funzionari della ASL e quindi artatamente retrodatata

All'imputato, nella veste di coordinatore per la progettazione è stata contestata la mancata

predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui

sono esposti i lavoratori.

Questo fascicolo è documento distinto e separato dal piano di sicurezza e coordinamento come è bene

evidenziato dalla circostanza che il contenuto del primo trova la sua specifica disciplina nel D.Lgs. n. 494 del

1996, art. 4, lett. b) mentre il secondo è distintamente disciplinato nel successivo art. 12.

Il ricorrente non nega di avere omesso di redigere tale fascicolo ma assume, svolgendo un discorso che

vuole essere di equipollenza, che le informazioni di che trattasi (quelle che devono integrare il fascicolo) erano

contenute nelle "appendici" del piano per la sicurezza. L'impugnata sentenza tuttavia respinge motivatamente

l'obiezione osservando che queste informazioni nella specie si risolvono in realtà nella elencazione di 21 rischi

generici e di 287 prescrizioni di prevenzione, che "coprono pressoché tutto l'ambito dei lavori edili" ed in tal

modo, procedendo ad una valutazione di merito insindacabile in questa sede, la sentenza esclude che le

informazioni medesime abbiano nella specie assolto alla importante funzione che la legge assegna loro.

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Titolo IV - Artt. 88-100 pag.7/22

ARTICOLO 92 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

SINTESI COMMENTO

1. IL COORDINATORE per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, (piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento), assicurandone la coerenza con quest’ultimo,

c) ove opportuno, adegua il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il

Fascicolo dell’Opera in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, e che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza la cooperazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti

sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94

16, 95

17, 96

18 e 97

19,

comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 10020

,

f) ove previsto, propone la sospensione dei lavori,

l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun

provvedimento in merito alla segnalazione, il coordinatore per

l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità

Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

g) sospende le singole lavorazioni, in caso di pericolo grave e imminente.

2. Se dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa se ne preveda l’intervento di altre o si superi il limite di 200 uomini giorni o negli altri casi in cui è necessario il PSC, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra, redige il piano di sicurezza e di

coordinamento e predispone il fascicolo dell’opera.

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento) la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente. Il Coordinatore non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”. La norma precisa che “le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”. Il CSE ha il potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose. In considerazione di tale potere la Cass. Pen. Sez. IV 26 maggio 2004, ha confermato la condanna di un coordinatore per l’esecuzione ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con la violazione degli obblighi in esame per essere venuto meno “all’obbligo di modificare il piano di sicurezza in conseguenza della modifica dell'iter dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l’imminenza del pericolo del crollo, l’operazione di scanalatura che il deceduto stava effettuando sul muro privo di

qualsiasi puntellatura o ancoraggio”.

Sanzioni per il coordinatore per l’esecuzione • Art. 92, co. 1, lett. a), b), c), e), f), e 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 158, co. 2, lett. a)] • Art. 92, co. 1, lett. d): arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 158, co. 2, lett. b)]

16 Obblighi dei lavoratori autonomi 17

Misure generali di tutela 18

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 19

Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 20

Piano di sicurezza e di coordinamento

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Titolo IV - Artt. 88-100 pag.8/22

Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 6219 del 12 febbraio 2009.

Tratta di CSE condannato per il delitto di lesioni personali colpose ai danni di un lavoratore caduto dal tetto di un edificio.

Il CSE si era recato in cantiere il giorno stesso dell’infortunio prima che l’evento si verificasse, ed aveva consentito che i

lavori in elevazione fossero svolti “senza che venisse adottata alcuna opera provvisionale protettiva e senza che i lavoratori

avessero a disposizione agganci di sicurezza”: “poiché la situazione del cantiere era palesemente in contrasto con le regole di

prevenzione”, al CSE fu attribuita la colpa “in relazione alla violazione dei suoi obblighi perché "verificare" significa, appunto,

controllare l'opera altrui e, nel caso di specie, la norma obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazioni delle

misure di prevenzione”.

Non ha esonerato il coordinatore da responsabilità neppure la mancata conoscenza, da parte sua, di una ripresa dei

lavori sospesi da tempo, di cui non era stato avvertito, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne

fosse informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore all’adempimento di oneri di

informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, avrebbe

svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul coordinatore stesso.

Sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 sentenza del 3 ottobre 2008,

La sentenza stabilisce che “i compiti del coordinatore” richiedono “che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei

soggetti interessati sia verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso

di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e

non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori” e che la responsabilità del coordinatore va individuata "nella duplice violazione

della mancata verifica circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera

delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento

delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto”.

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Titolo IV - Artt. 88-100 pag.9/22

ARTICOLO 93 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI

SINTESI COMMENTO

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori21.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

Il Committente, o il Responsabile dei Lavori22 (se il primo si affida per i suoi obblighi ad un responsabile), deve

• vigilare sull’esecuzione del PSC e del Fascicolo dell’Opera.

• vigilare affinché il CSE ottemperi ai suoi compiti nel rispetto della legge.

Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori • Art. 93, co. 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 157, co. 1, lett. b)]

Obbligo di verifica dell’idoneità tecnica dell’appaltatore.

La Cass. Sez. IV Sentenza 22/09/2009, n. 36869 rammenta che “ll D.Lgs. 494/1996, all'art. 3” ora art. 90,

comma 9, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008 , prevede che il committente, all'atto dell'affidamento dell'incarico, verifichi la idoneità tecnica dell'appaltatore, richiedendo l'esibizione di documenti attestanti l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato”.

Precisando in merito che “lo scopo della disposizione è quello di evitare che l'esecuzione dei lavori sia affidata a soggetti tecnicamente inadeguati al compito da svolgere, con conseguente rischio di pericolosità dei lavori”, che, “in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati”, e che “la violazione di tale disposizione configura a carico del committente un'ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo".

Nel caso di specie, “i lavori edili erano stati affidati ad un'impresa non iscritta alla camera di commercio e priva di partita IVA, per cui dubbia era la sua affidabilità tecnica; le gravi ed evidenti violazioni, delle misure di sicurezza (operai al lavoro sul tetto senza ponteggi), erano cadute sotto la percezione visiva del committente, abitante nello stesso immobile ove venivano effettuati i lavori e che non era intervenuto per porre riparo alle violazioni”.

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 20.02.2008 n° 7714

Al Committente ed al Responsabile dei lavori, “il legislatore non richiede il possesso di titoli specifici ed affida loro soltanto il compito di designare le figure necessarie che devono operare nel cantiere, di comunicare agli enti preposti al controllo la verifica della redazione dei piani di sicurezza, di verificare che il tecnico, vale a dire il coordinatore, effettivamente svolga le sue funzioni di controllo dell'operato delle imprese esecutrici”.

“Il responsabile dei lavori, non essendo un tecnico, non diventa affatto, controllore anch'esso delle imprese esecutrici, né deve occuparsi, al pari del coordinatore, di verificare il rispetto nel cantiere della normativa antinfortunistica, sovrapponendosi all'operato ed alle competenze dello stesso coordinatore ed infatti, se così fosse stato, il legislatore avrebbe richiesto anche in capo al responsabile dei lavori il possesso delle qualifiche professionali del coordinatore, non potendosi razionalmente riconoscere un profilo di colpa in capo ad un soggetto non qualificato tecnicamente”

21

Responsabile dei Lavori può essere chiunque, a patto di ricevere un incarico specifico 22

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento

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ARTICOLO 94 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI

SINTESI COMMENTO

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al Decreto Legislativo 81/2008, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Il lavoratore autonomo è, secondo la definizione che ne fornisce l'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”. Non è un'impresa, e perciò non è soggetto all'obbligo di elaborare il POS.

Ma tanto il PSC che il POS delle imprese esecutrici che si avvalgono degli autonomi devono includere la loro attività

I lavoratori autonomi devono (art. 21): a) utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III del b) munirsi di DPI e utilizzarli conformemente alle disposizioni del Titolo III c) munirsi di tessera di riconoscimento. Hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria b) partecipare a corsi di formazione . La richiesta di sorveglianza sanitaria è facoltativa per il lavoratore autonomo, però

i committenti sono obbligati a consentire l'accesso in cantiere solo a lavoratori autonomi che abbiano effettuato la sorveglianza sanitaria.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, i lavoratori autonomi dovranno esibire al

committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere

provvisionali utilizzate; c) elenco dei DPI in dotazione; d) attestati di formazione e) idoneità sanitaria f) DURC. I lavoratori autonomi dovranno conoscere le caratteristiche, le misure di sicurezza e le

modalità d’uso degli impianti, delle opere provvisionali, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature eventualmente messe a loro disposizione.

Dopo la pubblicazione e l’entrata in vigore del D. lgs. n. 106/09, da un esame sistematico delle

nuove disposizioni deriva che fermo restando che sussistono in ogni caso a carico dei lavoratori autonomi gli obblighi relativi all’uso di attrezzature conformi alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. n. 81/2008, all’uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti per lo svolgimento specifico della propria attività nonché all’uso di apposita tessera di riconoscimento quando effettuino la loro prestazione lavorativa in regime di appalto e subappalto, per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria e la formazione, gli stessi hanno la facoltà di effettuarle nel caso che lavorino per conto proprio ma dovranno invece farle nel caso in cui si rechino, nell’ambito di un appalto, a prestare la propria attività lavorativa per conto di un committente e ciò perché è da questi richiesto in quanto lo stesso è tenuto per legge, con obbligo sanzionato penalmente, a verificare la loro idoneità tecnico professionale.

Sanzioni per i lavoratori autonomi • Art. 94: arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro [Art. 160, co. 1, lett. b)]

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ARTICOLO 95 - MISURE GENERALI DI TUTELA

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, in particolare:

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

• la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro, le vie o zone di spostamento o di circolazione; la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose

• le condizioni di movimentazione dei materiali;

• la manutenzione e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi

• la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

• le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

Delimitazione dell’area di cantiere E’ necessario recintare l'area di cantiere la stessa lungo tutto il perimetro e disporre richiami di divieto e pericolo. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei nelle aree a rischio. Segnalazione dell’area di lavoro E’ necessario sistemare una idonea cartellonistica ed opportuni sbarramenti ben visibili e controllati ad ogni inizio del turno lavorativo, nelle zone in cui verranno intrapresi i lavori stradali.

Tabella informativa Il cartello di cantiere deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere e deve contenere fra l’altro l’indicazione dell’impresa e dei coordinatori. Inquinamento acustico - Rumore Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del rispetto del D.P.C.M. del 1 marzo 1991, relativo all’inquinamento acustico. Nel caso di superamento dei valori diurni e notturni massimi ammissibili, è fatta concessione di richiedere deroga al Sindaco.

Accessi al cantiere Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. Percorsi interni Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si può ricorrere a sbarramenti, convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, semafori, indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale. Uffici Vanno ubicati in modo razionale per il normale utilizzo del personale. E' buona norma, tenerli lontani dalle zone operative più intense. Depositi di materiali Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo da evitare crolli o cedimenti pericolosi, all’interno di aree di ben delimitate possibilmente in zone appartate del cantiere.

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Servizi igienico assistenziali-Docce e lavabi-Spogl iatoi L'entità dei servizi è funzione delle dimensioni del cantiere e del numero degli addetti. Poiché l'attività edile è esposta al contatto con materie insudicianti e si svolge in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienico-assistenziali (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi, refettorio, locale di riposo, eventuali dormitori) sono indispensabili. Essi debbono essere ricavati in baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione fredda. Docce, lavabi e spogliatoi sufficienti devono essere messi a disposizione dei lavoratori per poter essere utilizzati appena terminato l'orario di lavoro. Per quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio orientativo è di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno. Almeno una latrina è sempre d'obbligo e, comunque, una ogni 30 persone occupate per turno. Gli spogliatoi devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata agli indumenti da lavoro, l’altra per quelli privati

Refettorio e locale ricovero Deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità, arredato con sedili e tavoli. E’ vietato l’uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche, salvo l’assunzione di modiche quantità di vino e birra in refettorio durante l’orario dei pasti. Il locale refettorio può anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo.

Acqua Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi, osservando le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento. L’acqua da bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri. Impianto elettrico Il progetto degli impianti elettrici di cantiere non è obbligatorio, ma L'installatore a completamento dell'impianto elettrico, deve rilasciare la "Dichiarazione di conformità" ai sensi della vigente normativa in materia. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto. Presidi sanitari Se il cantiere è lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di medicazione. Essa risulta obbligatoria quando l'impresa occupi più di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche. Negli altri casi è sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono occupati più di 50 addetti; in quelli di modesta entità basta il pacchetto di meditazione. Cassetta e pacchetto di medicazione devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma. Pulizia Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.

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Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

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ARTICOLO 96 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

SINTESI COMMENTO

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII23

;

b) predispongono l’accesso e la recinzione

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie;

g) redigono il POS – (non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature per cui

si utilizza il DUVRI)

2. L'accettazione del PSC, nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al

singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni relative al DVR.

Vedi quanto già esposto relativamente all’art. 95.

Sanzioni per i datori di lavoro • Art. 96, co. 1, lett. g): - arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 159, co. 1] - se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro [Art. 159, co. 1] - se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV: ammenda da 2.000 a 4.000 euro [Art. 159, co. 1] Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 96, co. 1, lett. a), b), c), d), e) ed f): arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 2, lett. c)] – Vedere nota a piè pagina LETTERE CIRCOLARI Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328 - Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere. Si riporta l’art. 159 comma 3: La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

23 Allegato XIII prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, per i posti di lavoro nei cantieri.

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Consigli minimi per la predisposizione delle attività di cantiere.

-1- mettiamo in sicurezza le aperture nel vuoto a partire da un’altezza di caduta di 2 m; -2- mettiamo in sicurezza le aperture nel pavimento con coperture resistenti alla rottura. E bene anche ricordare di “usare assi da ponte, non pannelli da casseratura; il legno non deve presentare danni visibili come fessure o buchi”; non bisogna “creare dei nuovi punti d’inciampo”; -3- manovriamo le gru secondo le regole e imbrachiamo i carichi in modo sicuro. Si possono “verificare infortuni gravi non solo al momento dell’ imbracatura del carico, ma anche nella fase di sganciamento”. È dunque importante istruire i dipendenti sui seguenti punti: “prima dello sganciamento verificare che il carico sia sicuro e non possa ribaltarsi; prima del sollevamento verificare che gli accessori di imbracatura siano liberi e non siano incastrati”. -4-: a partire da un’altezza di caduta di 3 m montiamo il ponteggio per facciate. I lavoratori “non devono assolutamente eseguire modifiche sui ponteggi per facciate” (questi interventi “competono esclusivamente agli addetti specificati nel PIMUS”), e conoscere le regole specifiche che riguardano la tipologia di impalcatura utilizzata (ponteggi mobili su ruote, ponteggi a cavalletto, …). -5-: controlliamo i ponteggi ogni giorno. Nel PIMUS si indicano le caratteristiche che deve presentare ogni tipo di ponteggio: “fondazione resistente; accessi sicuri ad ogni livello del ponteggio; piani di calpestio integri (no ai pannelli da casseratura); piani di calpestio ben fissati per evitare lo spostamento; tavole fermapiede, parapetti e correnti intermedi presenti; distanza dalle facciate inferiore a 30 cm; stabilità del ponteggio (ben ancorato, resistente alla trazione e alla compressione)”. -6-: realizziamo accessi sicuri a tutti i posti di lavoro. Secondo il documento i requisiti di un accesso sicuro sono: “larghezza minima 60 cm per le vie di passaggio; privo di ostacoli, nessun punto d’inciampo; protezione laterale a tre elementi su entrambi i lati a partire da un’altezza di caduta di 2 m; in caso di pericolo di scivolamento rendere più sicuri i percorsi”. -7-: utilizziamo i dispositivi di protezione individuale DPI. -8- mettiamo in sicurezza gli scavi a partire da una profondità minima di 1,5 m.

Questi, per concludere, gli “aspetti importanti da considerare per la garantire la sicurezza negli scavi:

1 gli scavi a partire da una profondità di 1,5 m devono essere messi in sicurezza o eseguiti a scarpata; 2 a partire da una profondità di 1 m la larghezza dello spazio di lavoro deve essere come minimo di 60 cm; 3 a partire da una profondità di 1 m l’accesso deve avvenire tramite scale a gradini o, se ciò non fosse possibile,

tramite una scala a pioli; 4 i bordi degli scavi devono essere tenuti liberi in modo che non possa cadere del materiale all’interno dello

scavo; 5 se si lavora nelle immediate vicinanze di uno scavo o se si deposita del materiale di costruzione, i bordi aperti

devono essere messi in sicurezza: (lungo lo scavo con scarpata mettere un corrimano; lungo lo scavo

verticale mettere una protezione laterale a tre elementi)”.

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ARTICOLO 97 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

SINTESI COMMENTO

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di

sicurezza dei lavori affidati e

l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. 2. Deve possedere l’idoneità tecnico professionale secondo quanto previsto dall’ALLEGATO XVII. 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 [ misure generali di tutela] e 96 [obblighi di dirigenti e preposti]; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 3-bis. In relazione ai lavori affidati in

subappalto, ove gli apprestamenti, gli

impianti e le altre attività di cui al

punto 4 dell’allegato XV [stima dei

costi della sicurezza] siano effettuati

dalle imprese esecutrici, l’impresa

affidataria corrisponde ad esse senza

alcun ribasso i relativi oneri.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività

di cui al presente articolo, il datore di

lavoro dell’impresa affidataria, i

dirigenti e i preposti devono essere in

possesso di adeguata formazione.

Costi della sicurezza

Nei costi della sicurezza secondo l’all.XIV vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Abbiamo già ricordato che il D.lgs.o 81/2008, stabilisce diverse misure per la programmazione della sicurezza riguardo ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione: tra queste l’indicazione del costo della sicurezza

Il CTP, Comitato Paritetico Territoriale, di Roma ha pubblicato un manuale contenente utili indicazioni su come calcolare i costi della sicurezza e con il Prezzario della Sicurezza aggiornato al 2012, con informazioni su:

• apprestamenti previsti nel PSC

• misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

• mezzi e servizi di protezione collettiva

• procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

• eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

• misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

• modalità per il computo dei costi della sicurezza

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 97, co. 1: arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 159, co. 2, lett. a)] • Art. 97, co. 3 e 3-ter: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 2, lett. c)]

ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al

precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

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ARTICOLO 98 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

SINTESI COMMENTO

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-

35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al DM dell’Università e della ricerca in data 16/03/2007,, ovvero laurea nelle classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al DM dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28/11/2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del DM dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 05/05/2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto Decreto Ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto

2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

245 del 19 ottobre 2000, nonché c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o

agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. Possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, dall’ISPESL, o dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 3 I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIV.

4 L’attestato di formazione non è richiesto per chi, abbia svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblico ufficiale o in possesso di certificato universitario attestante il superamento di un esame o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ALLEGATO XIV, o per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

LM-4 - 4/S architettura e ingegneria edile-architettura LM-20 - 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 - 26/S ingegneria biomedica LM-22 - 27/S ingegneria chimica LM-23 - 28/S ingegneria civile LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi LM-25 ingegneria dell'automazione LM-26 - 29/S ingegneria della sicurezza LM-27 - 30/S ingegneria delle telecomunicazioni LM-28 - 31/S ingegneria elettrica LM-29 - 32/S ingegneria elettronica LM-30 - 33/S ingegneria energetica e nucleare LM-31 - 34/S ingegneria gestionale LM-32 - 35/S ingegneria informatica LM-33 - 36/S ingegneria meccanica LM-34 - 37/S i ngegneria navale LM-35 -38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-69 -77/S scienze e tecnologie agrarie LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali 74/S scienze e gestione delle risorse rurali e forestali LM-74 scienze e tecnologie geologiche - 86/S scienze geologiche

LAUREA (TRIENNALE) conseguita nelle seguenti classi: - L- 7 ingegneria civile e ambientale - L- 8 ingegneria dell’informazione - L- 9 ingegneria industriale - L-17 scienze dell’architettura - L-23 scienze e tecniche dell’edilizia

- 4 scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile - 8 ingegneria civile e ambientale - 9 ingegneria dell'informazione - 10 ingegneria industriale

E’ necessaria l’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni per le lauree magistrali ; 3 per i diplomi di geometra o perito tecnico

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ARTICOLO 99 - NOTIFICA PRELIMINARE

SINTESI COMMENTO

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3

24;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadano successivamente nella categoria di cui sopra per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini giorno.

1. Copia della notifica deve essere

presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Quali elementi deve contenere? Deve essere elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs.81/08. (vedasi modello allegato , predisposto da SPSAL Azienda USL Ravenna). Tutti gli elementi previsti devono essere tassativamente indicati.

A chi deve essere inviata? All’Azienda USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. Ai sensi dell’art.90 comma 9 lettera c. del D.Lgs.81/08, copia della NOTIFICA PRELIMINARE deve essere inviata anche all’amministrazione concedente il titolo abilitativo.

Chi ha l’obbligo dell’invio? Il committente (soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata) o il Responsabile dei lavori (se espressamente incaricato dal committente).

Quando deve essere inviata? Prima dell’inizio dei lavori - cantieri di cui al punto a) e c).

Prima dell’inizio dei lavori previsti a seguito di varianti in corso d’opera - cantieri di cui al punto b).

Eventuali aggiornamenti devono essere trasmessi agli enti territorialmente competenti? Ogni qual volta un elemento della NOTIFICA PRELIMINARE sia oggetto di cambiamento o aggiornamento, comprese le indicazioni delle imprese incaricate dei lavori successivamente a quelle già selezionate, deve essere inviato l’aggiornamento all’Azienda USL e alla DPL territorialmente competenti.

Dove deve essere tenuta? Deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Quali sanzioni sono previste? In assenza di NOTIFICA PRELIMINARE è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

24 Nei cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici.

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ARTICOLO 100 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

SINTESI Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed

alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio

COMMENTO

Definizione

Il piano è lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Chi lo predispone

Nei cantieri per lavori pubblici e nei cantieri privati soggetti a permesso di costruire viene predisposto dal Coordinatore per la Progettazione dell'opera.

Nel caso, dopo l'affidamento, dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidata ad un'altra o più imprese, oppure nei cantieri privati non soggetti a permesso di costruire, deve essere nominato il CSE. Il CSE quindi provvede alla redazione del PSC.

Chi lo aggiorna

Il compito di aggiornamento e modifica è demandato al CSE Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il CSE integra anche il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Quando è previsto

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).

Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra previsto.

Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

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Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

• l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

o l'indirizzo del cantiere;

o la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;

o una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

• l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

• una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

• le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

o all'area di cantiere,

o all'organizzazione del cantiere,

o alle lavorazioni;

• le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

• le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

• le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

• l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi;

• la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

• la stima dei costi della sicurezza.

In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilità, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di materiali dall'alto) in relazione:

• alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

• all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

o a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

o al rischio di annegamento;

• agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

• le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

• i servizi igienico-assistenziali;

• la viabilità principale di cantiere;

• gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

• gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

• le disposizioni per dare attuazione a quanto disposto dal CSE;

• le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto per i lavori sotto tensione per tensioni nominali superiori a 1000 V in

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corrente alternata e 1500 V in corrente continua;

• le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

• la dislocazione degli impianti di cantiere;

• la dislocazione delle zone di carico e scarico;

• le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

• le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

• al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

• al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

• al rischio di caduta dall'alto;

• al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;

• al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

• ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

• ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

• ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

• al rischio di elettrocuzione;

• al rischio rumore;

• al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Interferenze tra le lavorazioni ed loro coordinamento

Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Obblighi del datore di lavoro e del committente

• Per gli appalti interni e per quelli extra-aziendali il datore di lavoro deve:

• verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori che andranno a svolgere attraverso CCIAA e Atto Sostitutivo di Notorietà (art. 47- DPR 445/00);

• fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza.

Idoneità tecnico professionale

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

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Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

• iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

• documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

• documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

• iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

• specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

• elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

• attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;

• documento unico di regolarità contributiva.

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra indicati.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui

all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista

oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa

l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.