INCA PIEMONTE - 2010 1 Testo Unico Legge n. 1124 del 1965 Testo Unico Legge n. 1124 del 1965 Decreto Legislativo n. 38 del 2000 Decreto Legislativo n. 38 del 2000
INCA PIEMONTE - 2010 1
Testo Unico Legge n. 1124 del 1965Testo Unico Legge n. 1124 del 1965Decreto Legislativo n. 38 del 2000Decreto Legislativo n. 38 del 2000
INCA PIEMONTE - 2010 2
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
LA CAUSA VIOLENTA - L’OCCASIONE DI LAVORO
L’INFORTUNIO IN ITINERE
LE INDENNITA’ IN CASO DI INFORTUNIO
QUANDO L’INAIL NON RICONOSCE L’INFORTUNIO
QUANDO L’INAIL NON RICONOSCE POSTUMI
I TERMINI PER I RICORSI
GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE
L’ASSICURAZIONE INAIL
L’AGGRAVAMENTO DELL’INFORTUNIO
LA CERTIFICAZIONE DURANTE L’INFORTUNIO
LA DIFFERENZA FRA L’INFORTUNIO E LA M.P.
LA LA RIAPERTURA DELL’INFORTUNIO
PERCORSO DI UN INFORTUNIO
LA CONTINUAZIONE DELL’INFORTUNIO
LA CHIUSURA DELL’INFORTUNIO
IL RAPPORTO CON L’INAIL
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E’ disciplinata per legge dal DPR n° 1124 del 30 giugno 1965.
E’ disciplinata per legge dal DPR n° 1124 del 30 giugno 1965.
E’ obbligatoria (art. 1 del T.U.)
A totale carico del datore di lavoro (art. 27 del T.U.)
E’ di carattere sociale ed ha quale finalità il garantire al Lavoratore, colpito da infortunio o da malattia professionale, l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche necessarie.
E’ obbligatoria (art. 1 del T.U.)
A totale carico del datore di lavoro (art. 27 del T.U.)
E’ di carattere sociale ed ha quale finalità il garantire al Lavoratore, colpito da infortunio o da malattia professionale, l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche necessarie.
L’AssicurazioneInfortuni e Malattie Professionali
L’AssicurazioneInfortuni e Malattie Professionali
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Salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
Salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
Esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti.
Esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti.
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Ai Lavoratori Dipendenti
Ai Lavoratori Autonomi
Ai Lavoratori italiani all’estero
Alle casalinghe
Ai Lavoratori dell’area dirigenziale
Agli sportivi professionisti
Ai Lavoratori parasubordinati
Ai Lavoratori Dipendenti
Ai Lavoratori Autonomi
Ai Lavoratori italiani all’estero
Alle casalinghe
Ai Lavoratori dell’area dirigenziale
Agli sportivi professionisti
Ai Lavoratori parasubordinati
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• Un incidente occorso in occasione d lavoro.
• La cui natura è determinata da causa violenta.
• Un incidente occorso in occasione d lavoro.
• La cui natura è determinata da causa violenta.
E’ definito infortunio e per questo indennizzabile da parte dell’INAIL:
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Si intende l’evento causato da :
• Energia meccanica
• Energia elettrica
• Energia atomica o nucleare
• Energia termica
• Sforzo muscolare.
• Microrganismi, virus, parassiti.
• Stress
Ogni aggressione, quindi, chedall’esterno danneggia l’integritàpsicofisica del Lavoratore.
Ogni aggressione, quindi, chedall’esterno danneggia l’integritàpsicofisica del Lavoratore.
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E’ il nesso (anche indiretto) fra l’attività lavorativa prestata dall’infortunato e l’incidente.
E’ il nesso (anche indiretto) fra l’attività lavorativa prestata dall’infortunato e l’incidente.
Le pause, anche brevi (per fattore fisiologico, per lavori disagiati, ecc.) rimangono all’interno del nesso attività prestata e infortunio.
Le pause, anche brevi (per fattore fisiologico, per lavori disagiati, ecc.) rimangono all’interno del nesso attività prestata e infortunio.
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Questo tipo di infortunio è un evento ricorrente, vista la moltitudine di Lavoratori, che per recarsi sul posto di lavoro utilizzano un proprio mezzo di trasporto .
E’ quell’evento nel quale incorre in modo accidentale il Lavoratore, durante il percorso dalla sua abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
INCA PIEMONTE - 2010 10
D. Lgs 38/2000
In origine non era compresa nella vecchia normativa del Testo Unico.
La nuova normativa, definisce la
tutela dell’Infortunio
in Itinere
Ma era stata oggetto di vari e
ripetuti interventi della magistratura
Che aveva ampliato la
tutela
INCA PIEMONTE - 2010 11
D. Lgs 38/2000
L’Infortunio in Itinere, è quello occorso al Lavoratore :
Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, nel caso il Lavoratore abbia più rapporti di lavoro.
Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, nel caso in cui non sia presente la mensa aziendale.
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Le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio al Lavoratore.
Gli orari dei mezzi pubblici non siano accettabili rispetto all’orario di lavoro del dipendente.
I mezzi pubblici non coprano l’intero percorso che lega l’abitazione con il luogo di lavoro.
NEL CASO IN CUI :
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D. Lgs 38/2000
Le interruzioni o le deviazioni dal percorso normale non dipendenti dal lavoro, sono escluse dalla tutela.
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D. Lgs 38/2000
Si intendono necessitate le interruzioni dovute a :
Causa di forza maggiore
Esigenze essenziali ed improrogabili
Adempimento obblighi penalmente rilevanti
L’uso del mezzo proprio è coperto, purché
necessitato
Sul concetto di necessitato, la giurisprudenza dovrà fare
sicuramente ulteriore chiarezza
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Deve essere sempre segnalato al proprio
diretto responsabile o al datore di lavoro.
Qualunque tipo di infortunio,
anche di lieve entità
che può anche non comportare l’abbandono dal posto di lavoro,
INCA PIEMONTE - 2010 16
Perché il T.U. prevede che il Lavoratore avvisi immediatamente il responsabile o il datore di lavoro
Perché eventi ritenuti di poca importanza, possono, nei giorni successivi, rivelarsi più gravi di quello che si pensava.
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In questo caso potrebbero esserci problemi per il riconoscimento dell’infortunio
Perché l’aziendapotrebbe rifiutarsi di fare la denuncia poiché non avvisata tempestivamente.
Perché l’INAILpotrebbe non ritenere il danno accusato riconducibile all’evento iniziale
INCA PIEMONTE - 2010 18
• A quanto si dichiara all’azienda
• A quanto viene riportato sul documento redatto dall’azienda per l’invio del Lavoratore al pronto soccorso
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INFORTUNIOINFORTUNIO
Se comporta l’assenza dal lavoro per almeno un giorno deve essere obbligatoriamente:
• registrato nel libro infortuni preventivamente vidimato dall’ ASL.
• Comunicato all’INAIL per la raccolta di dati statistici (secondo il Dl 81/2008
Se comporta l’assenza dal lavoro per almeno un giorno deve essere obbligatoriamente:
• registrato nel libro infortuni preventivamente vidimato dall’ ASL.
• Comunicato all’INAIL per la raccolta di dati statistici (secondo il Dl 81/2008
Primo certificato medicoPrimo certificato medico
Prognosifino a 3 giorni
Prognosifino a 3 giorni
Prognosi Superiore a 3 giorni
Prognosi Superiore a 3 giorni
Morte o pericolo di morte
Morte o pericolo di morte
Nessuna denunciaNessuna denuncia
Se l’assenza, con succesivo certificato medico, si protrae oltre 3 giorni
Se l’assenza, con succesivo certificato medico, si protrae oltre 3 giorni
Entro 2 giorni:
- Denuncia all’INAIL- Denuncia all’Autorità
di Pubblica Sicurezza
Entro 2 giorni:
- Denuncia all’INAIL- Denuncia all’Autorità
di Pubblica Sicurezza
Entro 24 ore:- Denuncia
all’INAIL
Entro 2 giorni:- Denuncia
all’Autoritàdi Pubblica Sicurezza
Entro 24 ore:- Denuncia
all’INAIL
Entro 2 giorni:- Denuncia
all’Autoritàdi Pubblica Sicurezza
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Si determina in un preciso momento
In occasione di lavoro
In presenza di causa violenta
Si determina nel tempo
In occasione di lavoro
In presenza di esposizione al rischio lavorativo
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Se al termine del periodo di prognosi definito dall’ospedale o dall’INAIL, il Lavoratore non fosse ancora in condizione di riprendere il lavoro, potrà recarsi in una di queste strutture:
Dal proprio Medico di Famiglia
All’INAIL
All’Ospedale
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Copia da conservare a cura dell’infortunato.
Se si recherà dal proprio Medico di Famiglia
Questi, definirà la continuazione dell’infortuniocon i relativi giorni per la guarigione.
Stilerà un certificato in triplice copia:
Copia da consegnare alla sede INAIL di propria competenza.
Copia da consegnare all’Azienda presso il proprio luogo di lavoro.
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Il Lavoratore, per poter riprendere il lavoro, dovrà recarsi da una di queste strutture per farsi rilasciare il certificato di
“CHIUSURA DELL’INFORTUNIO”.
A guarigione avvenuta e/o alla scadenza dei giorni concessi:
• dall’ INAIL• dall’ Ospedale• dal proprio medico di famiglia
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Una Copia
Una Copia
Immediatamente il suo rientro in
azienda.
• In infermeria (se presente in azienda)
• Al proprio diretto responsabile
• Al datore di lavoro
Se stilata: • dall’Ospedale• dal Medico di
Famiglia
All’INAIL di propria
competenza
Verrà compilata una dichiarazione, di avvenuta guarigione
Che dovrà essere consegnata a cura
del Lavoratore
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Se la scadenza dell’infortunio cade in un giorno prefestivo ed il proprio medico non fa servizio, la chiusura potrà essere fatta
Senza tale documento non gli sarà consentita la ripresa del lavoro.
- dalla Guardia Medica
- dal Pronto Soccorso
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Dopo la ripresa lavoro l’infortunato sta male e torna al Pronto Soccorso.
Dopo la ripresa lavoro l’infortunato segnala al datore di lavoro che non è in grado di continuare a lavorare ed il datore deve fare richiesta di visita medica all’Inail.
Il lavoratore deve sottoporsi ad intervento chirurgico a causa dell’infortunio o a terapie specifiche
Ecc. ecc.
Un’infortunio non è mai chiuso per sempre …
Possono sopraggiungere nuove situazione per cui è necessario riaprire il caso :
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Certificato di apertura
dell’infortunio
Certificato di apertura
dell’infortunio
Certificato di continuazionedell’infortunio
Certificato di continuazionedell’infortunio
Certificato di chiusura
dell’infortunio
Certificato di chiusura
dell’infortunio
• A cura dell’Ospedale• A cura dell’Ospedale
In alternativa a cura:
• dell’Ospedale
• dell’INAIL
• del Medico Curante
In alternativa a cura:
• dell’Ospedale
• dell’INAIL
• del Medico Curante
In alternativa a cura:
• dell’Ospedale
• dell’INAIL
• del Medico Curante
• della Guardia Medica
In alternativa a cura:
• dell’Ospedale
• dell’INAIL
• del Medico Curante
• della Guardia Medica
NB le procedure per la consegna dei certificati medici, seguonoquelli per la malattia.
Si consiglia però di inviare la certificazione in tempi celeri.
NB le procedure per la consegna dei certificati medici, seguonoquelli per la malattia.
Si consiglia però di inviare la certificazione in tempi celeri.
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Durante il periodo di infortunio il Lavoratore non
ha nessun obbligo di rispettare fasce orarie per
eventuali controlli.
L’INAIL può disporre una convocazione dell’infortunato, presso una propria sede, per la valutazione:
- Dello stato della guarigione. - Dell’ eventuale danno
permanente.
INCA PIEMONTE - 2010 29
Se non fosse in grado di svolgere le attività a lui assegnate, dovrà tornare in infermeria o dal datore di lavoro e chiedere la RIAPERTURA DELL’INFORTUNIO
L’INAIL può chiudere in quella sede, l’infortunio e disporre il rientro in azienda.
Il Lavoratore a quel punto DEVE riprendere il lavoro
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Indennità temporanea per assenza dal lavoro
Indennizzo per il riconoscimento di postumi invalidanti
INCA PIEMONTE - 2010 31
Il Lavoratore infortunato, ha diritto ad una indennità economica, che gli è corrisposta, fino a guarigione clinica avvenuta.
(DPR 1124 del 30/06/1965).
INCA PIEMONTE - 2010 32
Integrazione economica, al trattamento corrisposto dall'INAIL, per raggiungere il 100 % della intera retribuzione, dal quarto giorno in poi.
(art. 66 DPR 1124 del 30/06/1965).
Integrazione economica, al trattamento corrisposto dall'INAIL, per raggiungere il 100 % della intera retribuzione, dal quarto giorno in poi.
(art. 66 DPR 1124 del 30/06/1965).
Dal datore di lavoro
L’intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l’infortunio.
L’intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l’infortunio.
Il 100 % per i tre giorni successivi l’infortunio (cosiddetti giorni di carenza), così come dispone il Contratto Nazionale di Lavoro.
Il 100 % per i tre giorni successivi l’infortunio (cosiddetti giorni di carenza), così come dispone il Contratto Nazionale di Lavoro.
A seconda di quando previsto dai vari Contratti.
A seconda di quando previsto dai vari Contratti.
INCA PIEMONTE - 2010 33
Dall’ INAIL
Il Lavoratore infortunato ha diritto ad un’indennità giornaliera a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio e sino a guarigione clinica avvenuta.
Il Lavoratore infortunato ha diritto ad un’indennità giornaliera a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio e sino a guarigione clinica avvenuta.
Pari a : 60 %della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità.
60 %della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità.
75 %della stessa retribuzione dal 91° giorno in poi.
75 %della stessa retribuzione dal 91° giorno in poi.
INCA PIEMONTE - 2010 34
Su questa base, l’INAIL calcola l’indennità giornaliera a suo carico in base alle % definite.
L’Azienda trasmette all’INAIL il corrispettivo della retribuzione complessiva dei 15 giorno antecedenti l’infortunio :
Retribuzione ordinariaQuote orarie di - 13ª
- 14ª- Ferie.
Retribuzione ordinariaQuote orarie di - 13ª
- 14ª- Ferie.
INCA PIEMONTE - 2010 35
Un infortunio, può avere una guarigione totale, ma a volte può lasciare delle conseguenze permanenti.
Postumi invalidanti
INCA PIEMONTE - 2010 36
Possono dare diritto ad un’ indennizzo da parte dell’INAIL
più Infortuni
più Malattie Professionali
più % di invalidità,
anche se di lieve entità
Che si sommano tra loro
INCA PIEMONTE - 2010 37
D. Lgs38/2000
Fino al 5% non è prevista dall’INAIL alcun risarcimento
Dal 6% al 15% è prevista una erogazione per Danno Biologico – in capitale -
Dal 16% al 100%è prevista la costituzione di una rendita mensile.
INCA PIEMONTE - 2010 38
Il Danno Biologico dal 25/07/2000 è erogata direttamente dall’INAIL
AREDDITUALE
Non tiene conto del reddito percepito
CRESCENTE
Alla maggiore della gravità della menomazione
VARIABILE
in funzione dell’età (decresce al crescere dell’età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità delle donne)
UGUALE
per i settori lavorativi (industria e agricoltura)
D. Lgs38/2000
Prima di tale data veniva richiesto direttamente all’azienda, aprendo un contenzioso legale
INCA PIEMONTE - 2010 39
D. Lgs38/2000
Viene costituta quando la menomazione è pari o superiori al 16%.
E’ formata dal una quota di :
Danno Biologico - Areddituale
Danno Patrimoniale - Reddituale
Può subire variazioni :
Per l’aggravarsi delle menomazioni
Per incremento dovuto all’indice ISTAT
INCA PIEMONTE - 2010 40
Parecchi sono gli infortuni non riconosciuti dall'INAIL e tramutati di conseguenza in malattia.
In che modo l’INAIL contesta l’infortunio?
Inviando una lettera al Lavoratore infortunato, in cui:
Fa riferimento al periodo in cui si è verificato l’evento
Motiva la respinta della sua competenza
Comunica al Lavoratore l’invio della pratica all’INPS per le competenze retributive
INCA PIEMONTE - 2010 41
Si esclude la possibilità di avere un riconoscimento economico per postumi invalidanti
Rendita mensile
Danno Biologico
Si esclude la possibilità di avere un riconoscimento economico per postumi invalidanti
Rendita mensile
Danno Biologico
Si rischia di avere conseguenze a causa delle assenze per malattia, per eventuale superamento del periodo di comporto.
Si rischia di avere conseguenze a causa delle assenze per malattia, per eventuale superamento del periodo di comporto.
INCA PIEMONTE - 2010 42
E’ importante assumere subito il patrocinio INCA per la tutela dell’infortunato.
Raccogliere tutti gli elementi della dinamica dell’infortunio (non sempre le aziende denunciano i fatti in modo corretto).
Compilazione del
questionario informativo
in modo preciso nelle
sue varie parti
Compilazione e Firma
Delega INCA
INCA PIEMONTE - 2010 43
In caso di non riconoscimento dell’infortunio:
Convocherà il Lavoratore a visita dal Medico del Patronato, il quale darà un parere sulla competenza.
Convocherà il Lavoratore a visita dal Medico del Patronato, il quale darà un parere sulla competenza.
Assumerà il Patrocinio.Assumerà il Patrocinio.
Avvierà nei confronti dell’INAIL un’opposizione medico - legale con richiesta di collegiale medica
Avvierà nei confronti dell’INAIL un’opposizione medico - legale con richiesta di collegiale medica
Nei confronti dell’INPS chiederà di riesaminare con l’INAIL la competenza del caso.
Nei confronti dell’INPS chiederà di riesaminare con l’INAIL la competenza del caso.
INCA PIEMONTE - 2010 44
E’ possibile aprire una pratica per il riconoscimento di una percentuale di invalidità sul lavoro a causa dell’infortunio.
Solo alla chiusura dell’infortunio, l’INAIL definisce se l’evento ha lasciato conseguenze permanenti:
• non riconoscendo alcun grado di invalidità
• riconoscendo una invalidità con un grado dall’1% al 100%.
Che fare allora?
INCA PIEMONTE - 2010 45
In caso di non adeguato riconoscimento del grado di invalidità :
Convocherà il Lavoratore a visita dal Medico del Patronato, il quale valuterà il grado di invalidità
Convocherà il Lavoratore a visita dal Medico del Patronato, il quale valuterà il grado di invalidità
Assumerà il Patrocinio.Assumerà il Patrocinio.
Avvierà nei confronti dell’INAIL un’opposizione medico - legale, con richiesta di collegiale medica
Avvierà nei confronti dell’INAIL un’opposizione medico - legale, con richiesta di collegiale medica
INCA PIEMONTE - 2010 46
E’ consigliabile, che al ricevimento della lettera dell’INAIL con la contestazione dell’infortunio, il Lavoratore si rechi in tempi brevi all’ INCA per l’avvio del ricorso.
1 anno
dall’infortunio
(tempistiche assunte dall’INPS per liquidare i suoi sospesi economici).
3 anni e 150 giorni
dall’infortunio.
INCA PIEMONTE - 2010 47
Nel tempo le condizioni fisiche, a causa dell’infortunio, possono peggiorare.
E’ prevista la possibilità di presentare all’INAIL, domanda per richiedere un grado di invalidità maggiore.
E’ prevista la possibilità di presentare all’INAIL, domanda per richiedere un grado di invalidità maggiore.
INCA PIEMONTE - 2010 48
Modifica le modalità per la richiesta di aggravamento dei postumi all’INAIL.
Per gli infortuni avvenuti dal 25 luglio 2000 in poi.
D. Lgs 38/2000
INCA PIEMONTE - 2010 49
Bisognerà tenere conto quindi di un doppio binario
Vecchio sistema
Legge n. 1124
del 30/6/1965
Nuovo sistema
D. L. n. 38
del 23/2/2000
Per infortunio occorsi fino al
24/7/2000
Per infortunio occorsi fino al
24/7/2000
Per infortunio occorsi dal 25/7/2000
Per infortunio occorsi dal 25/7/2000
INCA PIEMONTE - 2010 50
A decorrere dalla data
• dell’Infortunio
• dalla costituzione della rendita
Nei primi 4 anni una volta all’anno
Al 7° anno
Al 10° anno
INCA PIEMONTE - 2010 51
Gli assicurati dichiarati guariti
Senza postumi
Con Postumi inferiori al 6%
Con postumi dal 6% al 15%
D. Lgs 38/2000
Possono richiedere l’aggravamento
1 sola volta per il danno biologico (entro i dieci anni) dopo l’indennizzo in capitale.
INCA PIEMONTE - 2010 52
D. Lgs 38/2000
L’INAIL non preclude la possibilità da parte dell’assicurato di richiedere revisioni per aggravamento dell’invalidità.
Ma solo esclusivamente al fine di ottenere la rendita (dal 16%) e sempre nei termini previsti dal T.U.
INCA PIEMONTE - 2010 53
D. Lgs 38/2000
Le preesistenze ricadenti nel vecchio e nel nuovo regime
Non possono essere unificate
Ognuna seguirà un suo percorso separato e terrà conto delle due normative T.U e D.Lgs 38/2000.
Ognuna seguirà un suo percorso separato e terrà conto delle due normative T.U e D.Lgs 38/2000.