Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir 1 O.D.C.E.C. TORINO - GRUPPO DI LAVORO “FISCALITA' IMMOBILIARE” Sottogruppo “Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir” Referente Dott. Stefano SPINA Membri Dott.ssa Cristina ALLORA Dott. Andrea MALABAILA Ing. Lorenzo TESIO Dott. Giorgio VILLA TABELLE SU DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA INDICE DELLE TABELLE: CRONOLOGIA DELLE NORME Pg. 2 AMBITO SOGGETTIVO Pg. 3 INTERVENTI AGEVOLABILI Pg. 8 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Pg. 15 IMMOBILI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE Pg. 22 ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE Pg. 26 DETRAZIONE PER IMMOBILI RISTRUTTURATI Pg. 32 CUMULABILITA' CON LA DETRAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pg. 33
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TABELLE SU DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA · Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir 3 AMBITO SOGGETTIVO Aggiornato
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Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
1
O.D.C.E.C. TORINO - GRUPPO DI LAVORO “FISCALITA' IMMOBILIARE”
Sottogruppo “Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art.
16-bis del Tuir”
Referente Dott. Stefano SPINA
Membri Dott.ssa Cristina ALLORA
Dott. Andrea MALABAILA
Ing. Lorenzo TESIO
Dott. Giorgio VILLA
TABELLE SU DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
INDICE DELLE TABELLE:
CRONOLOGIA DELLE NORME Pg. 2
AMBITO SOGGETTIVO Pg. 3
INTERVENTI AGEVOLABILI Pg. 8
MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Pg. 15
IMMOBILI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE Pg. 22
ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE Pg. 26
DETRAZIONE PER IMMOBILI RISTRUTTURATI Pg. 32
CUMULABILITA' CON LA DETRAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI Pg. 33
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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CRONOLOGIA DELLE NORME
Aggiornato al 05.03.2016
Arco temporale Percen-
tuale Limite spesa (in
euro) Normativa di riferimento
1998 e 1999 41% 77.468,53 Art. 1 della L. 27.12.97 n. 449
2000 36% 77.468,53 Art. 6 co. 15 L. 23.12.99 n. 488
2001 36% 77.468,53 Art. 2 co. 2 lett. b) L. 23.12.2000 n. 388
2002 36% 77.468,53 Art. 9 co. 1 L. 28.12.2001 n. 448
1.1.2003 - 30.9.2003 36% 48.000,00 Art. 2 co. 5 L. 27.12.2002 n. 289
1.10.2003 - 31.12.2003 36% 48.000,00 Art. 1-bis del DL 24.6.2003 n. 147,
conv. L. 1.8.2003 n. 200
2004 e 2005 36% 48.000,00
Art. 23-bis co. 1 lett. a) del DL
24.12.2003 n. 355, conv. L. 27.2.2004 n.
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1.1.2006 - 30.9.2006 41% 48.000,00 Art. 1 co. 121 L. 23.12.2005 n. 266
Manutenzione Ordinaria Finiture interne Controsoffittature leggere ed isolanti
termoacustici - posa o sostituzione Manutenzione Ordinaria Impianti, reti e
volumi tecnici
Impianti tecnologici, realizz./rifacim. in
locali già destinati senza modificare sup. e
aperture
Manutenzione Ordinaria Impianti, reti e
volumi tecnici
Installazione deposito di gas di petrolio
liquefatto di capacità complessiva non
superiore a 13 mc
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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Manutenzione Ordinaria Barriere
architettoniche
Eliminazione barriere architettoniche senza
rampe o ascensori esterni o manufatti che
alterano sagoma edificio
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
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IMMOBILI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE
Aggiornato al 05.03.2016
Immobili oggetto
dell'agevolazione
Parti comuni di edifici
residenziali:
interventi relativi alla
manutenzione ordinaria,
straordinaria, interventi di
restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione.
Art. 16 bis c.1 lett. a TUIR
La detrazione è riconosciuta per
interventi effettuati su tutte le
parti comuni dell'edificio
residenziale, come definite
dall'art. 1117 nn. 1, 2 e 3 del C.C.
Ris. Agenzia Entrate 12.2.2010
n.7
Per parti comuni si intendono:
-tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;
-le aree destinate a parcheggio
nonché i locali per i servizi
comuni;
-le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere
destinati all'uso comune.
Art. 1117 Codice Civile
Per edificio residenziale si
intende che “la superficie
complessiva delle unita'
immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell'edificio sia
superiore al 50 per cento”. In
questo caso, la detrazione spetta
anche al proprietario di unità
immobiliare non residenziale
purché soggetto passivo
dell'irpef.
C.M. 24.02.1998 n.57 (§ 3.2)
Per usufruire della detrazione
sulle "parti comuni di edificio
residenziale":
non è necessario che sia
civilisticamente configurabile un
condominio, cioè che vi siano più
unità immobiliari possedute da
soggetti diversi;
è sufficiente che vi siano più
unità immobiliari abitative
distintamente accatastate, anche
se possedute dallo stesso
soggetto;
non è invece sufficiente che vi sia
un'unica unità immobiliare
C.M. 11.5.98 n.121/E (§2,6) e Ris.
Agenzia delle Entrate 12.7.2007
n.167
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
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abitativa (es. casetta
unifamiliare), anche in presenza
di pertinenze distintamente
accatastate
In caso di interventi finalizzati al
cambio di destinazione,
l’agevolazione spetta anche
quando la destinazione d’uso
abitativa non sia attuale, bensì
futura, giacché si realizzerà a
seguito e per effetto dell’inter-
vento di ristrutturazione, purché
nel provvedimento
amministrativo che autorizza i
lavori si evinca chiaramente che
gli stessi comportino il cambio di
destinazione d’uso
Ris. Agenzia delle Entrate
8.2.2005 n.14
Immobili ad uso promiscuo Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
Art. 16 bis co.5 TUIR
Immobili residenziali:
interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione,
restauro conservativo,
risanamento effettuati su singole
unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale,
anche rurali e sulle loro
pertinenze.
Art. 16 bis c.1 lettera b T.U.I.R.
917/1986
La detrazione è estesa anche alle
pertinenze delle unita'
immobiliari residenziali e
compete anche se gli interventi
sono realizzati soltanto sulle
pertinenze senza alcun limite
numerico.
Circ. Ministero Finanze
24.02.1998 n.57 (§ 3.3) e CM
11.5.1998 n.121/E (§3)
Ai fini del limite su cui calcolare
la detrazione spettante, l'unità
abitativa e le relative pertinenze
devono essere considerate
unitariamente.
Ris. Agenzia delle Entrate
4.6.2007 n. 124
In caso di immobili di pertinenza
di più unità agevolabili l’importo
deducibile viene riferito all’unità
immobiliare servita dalle
pertinenze stesse
Circ. Agenzia delle Entrate
2.3.2016 n.3 (1.4)
Sono agevolati anche gli
interventi di trasformazione di
Ris. Agenzia delle Entrate
8.2.2005 n.14
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
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fabbricati strumentali in abitativi,
a condizione che nel
provvedimento amministrativo
che assente,i lavori risulti
chiaramente che gli stessi
comportano il cambio di
destinazione d’uso del fabbricato.
Realizzazione di autorimesse e
posti auto pertinenziali anche a
proprietà comune
La detrazione spetta
limitatamente alle spese sostenute
per la realizzazione del manufatto
che siano attestate dal venditore;
sono quindi esclusi il costo del
terreno, le spese generali e il
profitto dell'impresa di
costruzione.
Art. 16 bis c.1 lettera d T.U.I.R.
917/1986
Per beneficiare della detrazione è
previsto anche l'obbligo di
pertinenzialità ad una unità
immobiliare abitativa, anche non
abitazione principale.
La detrazione spetta anche se gli
immobili non siano stati ancora
ultimati e se si tratti di
costruzione in economia, a
condizione che il vincolo
pertinenziale risulti dalla
concessione edilizia.
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.2)
La detrazione non spetta se il
contribuente paga le spese
relative alla realizzazione del box
auto prima dell'atto notarile e in
assenza di un preliminare di
vendita registrato; questo perché
non è possibile verificare, al
momento del pagamento,
l'effettiva sussistenza del vincolo
pertinenziale.
Ris. Agenzia delle Entrate
8.2.2008 n. 38
Se il bonifico viene effettuato in
data coincidente con quella
dell'atto, ma in orario antecedente
alla stipula, è possibile
beneficiare della detrazione anche
in assenza di preliminare
d'acquisto registrato a condizione
che la destinazione pertinenziale
sia attribuita nell'arco della
medesima giornata mediante la
stipula del rogito.
Ris. Agenzia delle Entrate
13.1.2011 n. 7
Interventi necessari alla
ricostruzione o ripristino
dell'immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, a
condizione che sia stato
Possono riguardare anche
immobili non residenziali e anche
tipologie di interventi diversi
dalla manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione e
restauro e risanamento
Art. 16 bis c. 1 lettera c T.U.I.R.
917/1986
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
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dichiarato lo stato di emergenza conservativo; deve sempre
trattarsi di immobili di persone
fisiche non nell'esercizio di
attività d'impresa.
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
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ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE
Aggiornato al 05.03.2016
Acquisizione della documentazione edilizia/amministrativa richiesta per porre in essere
l’intervento (generalmente Scia o concessione edilizia, comunicazione alla ASL, ecc) Documentazione edilizia Per i lavori di recupero edilizio è
necessario richiedere al Comune
la documentazione tecnica
abilitativa,che varia in base alla
normativa locale.
Nel caso in cui la normativa
comunale non preveda alcun
titolo abilitativo per la
realizzazione dell’intervento, il
contribuente è tenuto a redigere
una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante:
la data di inizio lavori;
che gli interventi edilizi
realizzati sono compresi tra
quelli agevolabili.
Provv. Agenzia delle Entrate
2.11.2011 n.149646
Circ. Agenzia delle Entrate
01.06.2012 n.19 §1.5
Comunicazione alla Asl Occorre inviare, quando prevista,
raccomandata A.R. all’Azienda
sanitaria locale competente per
territorio indicando:
- l’ubicazione dei lavori da
effettuare;
- i dati del committente;
- la natura delle opere
oggetto dell’intervento;
- il nominativo
dell’impresa esecutrice
delle opere;
- la data di inizio lavori.
L’obbligo di comunicazione alla
Asl sussiste nei seguenti casi:
cantieri in cui operano più
imprese, anche non
contemporaneamente;
cantieri che inizialmente non
risultavano soggetti a notifica
ma che, per effetto di
modifiche intervenute in
corso d’opera, rientrano nel
caso sopra richiamato;
cantieri in cui operi una sola
impresa, per lavori di durata
superiore a 200 giorni/uomo.
D.Lgs. 9.4.2008 n.81 (Testo unico
sulla sicurezza)
C.M. 11.5.98 n.12/E
Pagamento tramite bonifico bancario/postale delle spese sostenute Elementi da indicare nel
bonifico Per potere fruire della detrazione
le spese sostenute devono essere
pagate mediante bonifico
bancario (o postale) dal quale
risultino:
6. causale del versamento,
con riferimento alla
norma (articolo 16-bis
del Dpr 917/1986);
7. codice fiscale del
beneficiario della
Il mancato/errato riporto della
norma di riferimento comporta
la decadenza dall’agevolazione se
a seguito di tale omissione/errore
la banca o le poste non abbiano
potuto operare la ritenuta
d’acconto (8% dal 1.1.2015).
Circ. Agenzia delle Entrate
21.05.2014 n.11 punto 4.5
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
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detrazione;
8. codice fiscale o partita
Iva del soggetto a favore
del quale il bonifico è
effettuato.
In caso di errata o non completa
compilazione del bonifico, per
poter beneficiare della detrazione
è necessario procedere alla
ripetizione del pagamento in
maniera corretta.
Ris. Agenzia delle Entrate del
07.06.2012 n.55
In presenza di spese sostenute da
più soggetti (comproprietari,
detentori,familiari conviventi
degli stessi) la detrazione spetta a
ciascun interessato in base alla
spesa effettivamente sostenuta,
anche se fatture e/o bonifici sono
intestati ad un solo soggetto, a
condizione che nelle fatture
venga annotata la percentuale di
spesa sostenuta da ciascuno,fin
dal primo anno di fruizione
della detrazione. L'indicazione
della percentuale non è
modificabile nei periodi di
imposta successivi.
Circ. Agenzia delle Entrate
13.05.2011 n.20 punto 2.1
Circ. Agenzia delle Entrate
21.05.2014 n.11 punto 4.1
In caso in cui l’ordinante del
bonifico sia un soggetto diverso
dal beneficiario della
detrazione, non si perde il diritto
al bonus fiscale purché nel
bonifico stesso sia indicato il
codice fiscale del beneficiario
della detrazione.
Circ. Agenzia delle Entrate
24.04.2015 n.17 punto 3.1
Il pagamento mediante bonifico
non è richiesto:
nel caso di acquisto di
immobili ristrutturati;
per le spese relative ai tributi
connessi con l’esecuzione dei
lavori ovvero:
oneri di urbanizzazione,
diritti pagati per le
concessioni,autorizzazioni e
denunce di inizio lavori,
ritenute fiscali sugli onorari
dei professionisti,
imposte di bollo
tassa per occupazione suolo
pubblico.
R.M. 15.4.99 n. 69270
ris. Agenzia delle Entrate
18.8.2009 n. 229
Ritenuta d’acconto sui bonifici Al momento del pagamento del
bonifico, Banche e Poste Spa
Con riferimento alle spese
sostenute in favore dei Comuni,
se il contribuente paga con
Provv. Direttore Agenzia delle
Entrate 30.06.2010 n.94288
Ris. Agenzia delle Entrate
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
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devono operare una ritenuta a
titolo di acconto dell’imposta sul
reddito, dovuta dall’impresa che
effettua i lavori. Dal 1.1.2015 la
ritenuta è pari all’8%.
La predetta ritenuta deve essere
operata sui pagamenti effettuati
mediante bonifico relativi a:
spese di recupero del
patrimonio edilizio per
cui è prevista detrazione
del 36% ;
spese per interventi
finalizzati al risparmio
energetico per cui è
prevista detrazione del
55%.
bonifico, pur non essendo tenuto
a tale forma di versamento, deve
indicare il Comune come
soggetto beneficiario e la causale
del versamento (per esempio
oneri di urbanizzazione Tosap
eccetera). In questo modo la
banca o le Poste non codificano il
versamento come importo
soggetto a ritenuta.
04.01.2011 n.3
In caso di spese sostenute su
parti condominiali, va riportato
il codice fiscale
dell’amministratore di
condominio o di uno qualunque
dei condomini che provvede al
pagamento.
Ris. Agenzia delle Entrate
27.08.2015 n.74
Per i condomini minimi (non
superiore ad 8 condomini) privi
di codice fiscale, i condomini
possono effettuare le spese
utilizzando il proprio codice
fiscale.
Ris. Agenzia delle Entrate
2.3.2016 n.3 (§ 1.7).
Se il pagamento viene effettuato
da una società finanziaria che ha
concesso un finanziamento al
contribuente, quest’ultimo può
fruire della detrazione a
condizione che la finanziaria
effettui il bonifico al fornitore
con l’indicazione degli estremi
della norma agevolativa, del
codice fiscale per conto del quale
viene fatto il bonifico e del
numero di partita IVA/codice
fiscale del beneficiario e che la il
contribuente abbia copia dle
bonifico.
Circ. Agenzia delle Entrate
21.5.2014 n.11 § 4.4.
Indicazione in dichiarazione dei redditi Le indicazioni da fornire nella
dichiarazione dei redditi nel
quadro RP (mod. Unico PF) o,nel
quadro E (mod. 730) sono le
seguenti:
dati catastali identificativi
Nella sez. III A va compilato un
rigo distinto per:
anno, intervento e singola
unità immobiliare oggetto di
interventi di recupero del
patrimonio edilizio;
Istruzioni UNICO quadro RP
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
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dell’immobile;
estremi di registrazione
dell’atto che ne costituisce
titolo, se i lavori sono
effettuati dal detentore.
Viceversa per le spese sostenute
dalle società di persone occorrerà
indicare nel quadro RP:
il codice fiscale del
condominio in caso di
interventi su parti comuni
oppure per le spese attribuite
per trasparenza il codice
fiscale del soggetto che ha
trasferito tali spese
l’ammontare delle spese.
gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio effettuati
sulle parti comuni di edifici
residenziali. In tali casi è
sempre necessario indicare il
codice fiscale del
condominio.
Nella sez. III B nel primo anno
di fruizione vanno riportati a
pena di decadenza:
gli estremi catastali e
l’ubicazione degli
immobili. In caso di
lavori sulle parti comuni
condominiali (per cui
bisogna barrare casella
2),tali dati sono
comunicati
dall’amministratore di
condominio nel quadro
AC. Nel caso di mini
condominio in cui non
sia stato nominato un
amministratore, non deve
essere compilato il
quadro AC: i dati
catastali del condominio
vanno indicati nella
comunicazione, unica per
tutti i condòmini,da
inviare in carta libera
all’Ufficio dell’Agenzia.
gli estremi di
registrazione del
contratto di
locazione/comodato, in
caso di lavori eseguiti dal
conduttore/comodatario,
e i dati relativi alla
domanda di
accatastamento (nel caso
di immobili non ancora
censiti).
Ris.Agenzia delle Entrate
27.08.2015 n.74
Conservazione ed esibizione dei documenti su richiesta degli uffici I contribuenti che intendono
avvalersi della detrazione sono
tenuti a conservare ed esibire a
richiesta dell’Agenzia delle
Entrate, i seguenti documenti:
abilitazioni amministrative
richieste dalla vigente
legislazione edilizia in
relazione alla tipologia dei
lavori da realizzare o
La documentazione inerente
l’intervento agevolato deve essere
conservata fino al termine per
l'accertamento relativo alla
dichiarazione dell'ultimo anno in
cui le spese sono state inserite.
Tuttavia la giurisprudenza (C.T.
Prov. Reggio Emilia6.2.2013 n.
36/3, C.T.Reg. Milano 11.6.2015
n.2597/49/15) ritiene che il
Provv. Agenzia delle Entrate
02.11.2011 n. 149646
Sentenza CTR Lombardia n.2597
11.06.2015
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
30
autocertificazione nel caso in
cui la normativa edilizia non
preveda alcun titolo
abilitativo (vedi punto 1);
domanda di accatastamento,
se l’immobile non è ancora
censito;
18. ricevute di pagamento
dell’imposta comunale
(Ici-Imu), se dovuta;
19. delibera assembleare di
approvazione
dell’esecuzione dei lavori
e tabella millesimale di
ripartizione delle spese
(per gli interventi su
parti comuni di edifici
residenziali);
20. dichiarazione di consenso
del possessore
all’esecuzione dei lavori,
per gli interventi
effettuati dal detentore
dell’immobile, se diverso
dai familiari conviventi;
(1) comunicazione alla Asl,se
dovuta;
(2) fatture e ricevute fiscali
comprovanti le spese
effettivamente sostenute;
(3) le ricevute dei bonifici di
pagamento.
termine di accertamento, riferito
al momento in cui i costi sono
stati sostenti, nonvenga meno
quando l’onere detraibile indicato
in dichiarazione venga rateizzato
in più anni.
Adempimenti per spese su parti comuni condominiali nel mini condominio Mini Condominio Qualora il condominio sia
composto da un numero non
superiore a 8 condòmini, si
applicano le disposizioni del
codice civile in materia di
condominio tranne l’obbligo:
di nomina
dell’amministratore nonché
di apertura del c/c da parte di
quest’ultimo;
di dotarsi di un regolamento
condominiale (obbligatorio se
i condomini sono più di 10).
Se non è stato nominato
l'amministratore, non è necessario
dotarsi di Codice Fiscale del
Condominio Minimo; in questa
ipotesi, il pagamento della spesa
può essere fatto da un condòmino
utilizzando l'apposito bonifico
bancario o postale e gli altri
condòmini possono inserire nei
modelli di dichiarazione le spese
sostenute utilizzando il codice
fiscale del condòmino che ha
effettuato il relativo bonifico.
In sede di controllo occorre
disporre, oltre alla
documentazione ordinariamente
richiesta, anche di una
autocertificazione che attesti la
nautra dei lavori effettuati e
indichi i dati catastali delle unità
immobiliari facenti parte del
Circ. Agenzia delle Entrate
02.03.2016 n. 3 (§ 1.7)
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del
Tuir
31
condominio.
Tutti gli adempimenti previsti per
la detrazione sono effettuati a
nome del condominio e pertanto
le fatture devono essere intestate
al condominio.
Ciascun proprietario deve
conservare copia della
documentazione predisposta dal
condominio e attestare in caso di
richiesta,
la quota delle spese sostenute
sulla base dei millesimi di
proprietà o di altri criteri
applicabili.
Nel condominio ordinario
l’amministratore certifica al
singolo condomino le spese
riferite alla quota che questi ha
pagato entro il termine della
dichiarazione dei redditi. Nel
mini condominio, in mancanza
della certificazione rilasciata
dall’amministratore, i condòmini
possono beneficiare della
detrazione esclusivamente
nell’anno in cui le spese sono
state pagate dal condominio.
Ris. Agenzia delle Entrate
27.8.2015 n.74.
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
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DETRAZIONE PER IMMOBILI RISTRUTTURATI
Aggiornato al 05.03.2016
Unità abitative facenti parte di
fabbricati su cui l'impresa di
costruzione o ristrutturazione
edilizia ha eseguito interventi di
restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione
L'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare ha dritto
alla detrazione calcolata sul
prezzo dell'unità ed entro certi
limiti a condizione che la
cessione avvenga entro 18 mesi
(6 mesi fino al 31.12.2014) dalla
fine lavori.
Art. 16 bis c. 3 T.U.I.R. 917/1986
L’agevolazione si applica agli edifici interamente recuperati tramite un intervento di:
restauro o risanamento conservativo (art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 6.6.2001 n. 380),
ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 6.6.2001 n. 380).
Tale detrazione si applica solo per
l'acquisto di unità residenziali;
per quanto riguarda le pertinenze,
non sono agevolabili se
acquistate in via autonoma
mentre rientrano nel computo
della detrazione se acquistate
contestualmente all'unità
abitativa.
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.3)
In caso di acquisto in
comproprietà dell'immobile
agevolato, il limite su cui
calcolare la detrazione è riferito
alla spesa sostenuta da ciascun
contribuente e per ogni unità
immobiliare.
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.4)
Se due soggetti acquistano uno la
nuda proprietà e l'altro l'usufrutto
la detrazione deve essere ripartita
in ragione del costo d'acquisto
sostenuto.
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.5)
Nel costo su cui calcolare la
detrazione rientra anche l'IVA
Circ. Agenzia delle Entrate
10.6.2004 n.24 (§ 1.6)
Detrazione Irpef per gli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del Tuir
33
CUMULABILITA' CON LA DETRAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI