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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE
132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)
CODICE VIGENTE AL 26 GIUGNO 2015 NORME INTRODOTTE DAL D.L.
83/2015 MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 132/2015
Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste
nell'intimazione di adempie-re l'obbligo risultante dal titolo
esecutivo entroun termine non minore di dieci giorni, salva
l'au-torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti-mento che,
in mancanza, si procederà a esecu-zione forzata. Il precetto deve
contenere a pena di nullità l'indi-cazione delle parti, della data
di notificazio- nedel titolo esecutivo, se questa è fatta
separata-mente, o la trascrizione integrale del titolo stes-so,
quando è richiesta dalla legge. In quest'ulti-mo caso l'ufficiale
giudiziario, prima della rela-zione di notificazione, deve
certificare di avereriscontrato che la trascrizione corrisponde
esat-tamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio-
Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste
nell'intimazione di adempie-re l'obbligo risultante dal titolo
esecutivo entroun termine non minore di dieci giorni, salva
l'au-torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti-mento che,
in mancanza, si procederà a esecuzio-ne forzata. Il precetto deve
contenere a pena di nullità l'indi-cazione delle parti, della data
di notificazio- nedel titolo esecutivo, se questa è fatta
separata-mente, o la trascrizione integrale del titolo stes-so,
quando è richiesta dalla legge. In quest'ulti-mo caso l'ufficiale
giudiziario, prima della rela-zione di notificazione, deve
certificare di avereriscontrato che la trascrizione corrisponde
esat-tamente al titolo originale. Il precetto deve al-tresi'
contenere l'avvertimento che il debitorepuo', con l'ausilio di un
organismo di compo-sizione della crisi o di un professionista
no-minato dal giudice, porre rimedio alla situa-zione di
sovraindebitamento concludendocon i creditori un accordo di
composizionedella crisi o proponendo agli stessi un pianodel
consumatore.»Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio-ne
di residenza o l'elezione di domicilio della
UGUALE
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ne di residenza o l'elezione di domicilio dellaparte istante nel
comune in cui ha sede il giudicecompetente per l'esecuzione. In
mancanza le op-posizioni al precetto si propongono davanti
algiudice del luogo in cui è stato notificato, e lenotificazioni
alla parte istante si fanno presso lacancelleria del giudice
stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma del-l'articolo
125 e notificato alla parte personal-mente a norma degli articoli
137 e seguenti.
parte istante nel comune in cui ha sede il giudicecompetente per
l'esecuzione. In mancanza le op-posizioni al precetto si propongono
davanti algiudice del luogo in cui è stato notificato, e
lenotificazioni alla parte istante si fanno presso lacancelleria
del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma
del-l'articolo 125 e notificato alla parte personal-mente a norma
degli articoli 137 e seguenti. Vigenza: dall'entrata in vigore
della legge di con-versione: art. 23, comma 7
Art. 490. (Pubblicità degli avvisi) Quando la legge dispone che
di un atto esecutivosia data pubblica notizia [534, 570, 576 n. 4,
5842, 591], un avviso contenente tutti i dati, chepossono
interessare il pubblico, deve essere af-fisso per tre giorni
continui nell'albo dell'ufficiogiudiziario davanti al quale si
svolge il procedi-mento esecutivo [disp. Att. 173].
In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un
valore superiore a 25.000 euro e di
Art. 490. (Pubblicità degli avvisi) Quando la legge dispone che
di un atto esecu-tivo sia data pubblica notizia, un avviso
conte-nente tutti i dati, che possono interessare ilpubblico, deve
essere inserito sul portale delMinistero della giustizia in un'area
pubblicadenominata "portale delle vendite pubbli-che"..Vigenza:
decorsi trenta giorni dalla pubblica-zione in Gazzetta Ufficiale
delle specifiche tec-niche previste dall'articolo 161-quater delle
di-sposizioni per l'attuazione del codice di procedu-ra civile
In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un
valore superiore a 25.000 euro e di beni
Art. 490. (Pubblicità degli avvisi) Quando la legge dispone che
di un atto esecutivosia data pubblica notizia, un avviso
contenentetutti i dati, che possono interessare il pubblico,deve
essere inserito sul portale del Ministerodella giustizia in un'area
pubblica denominata"portale delle vendite pubbliche"..
Vigenza: decorsi trenta giorni dalla pubblica-zione in Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tec-niche previste dall'articolo
161-quater delle di-sposizioni per l'attuazione del codice
diprocedura civile
In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un
valore superiore a 25.000 euro e di beni
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beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a co-pia
dell'ordinanza del giudice e della relazione distima redatta ai
sensi dell'articolo 173-bis delledisposizioni di attuazione del
presente codice, e'altresi' inserito in appositi siti internet
almenoquarantacinque giorni prima del termine per lapresentazione
delle offerte o della data dell'in-canto.Il giudice dispone inoltre
che l'avviso sia inseritoalmeno quarantacinque giorni prima del
termineper la presentazione delle offerte o della datadell'incanto,
una o più volte sui quotidiani di in-formazione locali aventi
maggiore diffusionenella zona interessata o, quando opportuno,
suiquotidiani di informazione nazionali e, quandooccorre, che sia
divulgato con le forme dellapubblicità commerciale. La divulgazione
degliavvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani diinformazione
deve intendersi complementare enon alternativa (1).Sono equiparati
ai quotidiani,i giornali di informazione locale, multisettimana-li
o settimanali editi da soggetti iscritti al Regi-stro operatori
della comunicazione (ROC) eaventi caratteristiche editoriali
analoghe a quelledei quotidiani che garantiscono la maggior
diffu-sione nella zona interessata. Nell'avviso e' omes-sa
l'indicazione del debitore(2).
immobili, lo stesso avviso, unitamente a copiadell'ordinanza del
giudice e della relazione di sti-ma redatta ai sensi dell'articolo
173-bis delle di-sposizioni di attuazione del presente codice, e'
al-tresi' inserito in appositi siti internet almeno qua-rantacinque
giorni prima del termine per la pre-sentazione delle offerte o
della data dell'incanto.
Su istanza del creditore procedente o dei cre-ditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo ilgiudice puo' disporre inoltre che
l'avviso siainserito almeno quarantacinque giorni primadel termine
per la presentazione delle offerteuna o piu' volte sui quotidiani
di informazionelocali aventi maggiore diffusione nella zona
in-teressata o, quando opportuno, sui quotidianidi informazione
nazionali o che sia divulgatocon le forme della pubblicita'
commerciale.Sono equiparati ai quotidiani, i giornali
diinformazione locale, multisettimanali o setti-manali editi da
soggetti iscritti al Registrooperatori della comunicazione (ROC)
eaventi caratteristiche editoriali analoghe aquelle dei quotidiani
che garantiscono lamaggior diffusione nella zona
interessata.Nell'avviso e' omessa l'indicazione
deldebitore.Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata
in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la
vendita, la stessa ha comun-
immobili, lo stesso avviso, unitamente a copiadell'ordinanza del
giudice e della relazione di sti-ma redatta ai sensi dell'articolo
173-bis delle di-sposizioni di attuazione del presente codice, e'
al-tresi' inserito in appositi siti internet almeno qua-rantacinque
giorni prima del termine per la pre-sentazione delle offerte o
della data dell'incanto.Anche su istanza del creditore procedente o
deicreditori intervenuti muniti di titolo esecutivo ilgiudice puo'
disporre inoltre che l'avviso siainserito almeno quarantacinque
giorni prima deltermine per la presentazione delle offerte una
opiu' volte sui quotidiani di informazione localiaventi maggiore
diffusione nella zona interessatao, quando opportuno, sui
quotidiani di informa-zione nazionali o che sia divulgato con le
for-me della pubblicita' commerciale. Sono equi-parati ai
quotidiani, i giornali di informazio-ne locale, multisettimanali o
settimanali editi dasoggetti iscritti al Registro operatori della
co-municazione (ROC) e aventi caratteristicheeditoriali analoghe a
quelle dei quotidiani chegarantiscono la maggior diffusione nella
zonainteressata. Nell'avviso e' omessa l'indicazionedel
debitore.
Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore
del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la
stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-
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luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le
disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il
giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL
dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto
si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita.
Art. 492-bis(Ricerca con modalità telematiche dei beni da
pi-gnorare) Su istanza del creditore procedente, il presidentedel
tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il
domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte
istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con
mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve
contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica
ordinaria ed il numero di faxdel difensore nonché, ai fini
dell'articolo 547,dell'indirizzo di posta elettronica
certificata.
Art. 492-bis(Ricerca con modalità telematiche dei beni da
pi-gnorare) Su istanza del creditore procedente, il presidentedel
tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il
domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte
istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con
mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve
contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica
ordinaria ed il numero di fax deldifensore nonché, ai fini
dell'articolo 547, dell'in-dirizzo di posta elettronica
certificata. L'istanzanon puo' essere proposta prima che sia
de-corso il termine di cui all'articolo 482. Se vie' pericolo nel
ritardo, il presidente del tri-bunale autorizza la ricerca
telematica dei benida pignorare prima della notificazione
delprecetto.Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata
in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la
vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme
precedentemente in vigore e le
Art. 492-bis(Ricerca con modalità telematiche dei beni da
pi-gnorare) Su istanza del creditore procedente, il presidentedel
tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il
domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte
istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con
mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve
contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica
ordinaria ed il numero di fax deldifensore nonché, ai fini
dell'articolo 547, dell'in-dirizzo di posta elettronica
certificata. L'istanzanon puo' essere proposta prima che sia
decor-so il termine di cui all'articolo 482. Se vi e' pe-ricolo nel
ritardo, il presidente del tribunale au-torizza la ricerca
telematica dei beni da pignorareprima della notificazione del
precetto.
Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore
del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la
stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme
prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui al
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Fermo quanto previsto dalle disposizioni in ma-teria di accesso
ai dati e alle informazioni degliarchivi automatizzati del Centro
elaborazionedati istituito presso il Ministero dell'interno aisensi
dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, con
l'autorizzazione di cui al primo commail presidente del tribunale o
un giudice da lui de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario
accedamediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti
nelle banche dati delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le
stesse possono acce-dere e, in particolare, nell'anagrafe
tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico
registro automobilistico e in quelle de-gli enti previdenziali, per
l'acquisizione di tuttele informazioni rilevanti per
l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad esecuzione,
com-prese quelle relative ai rapporti intrattenuti daldebitore con
istituti di credito e datori di lavoro ocommittenti. Terminate le
operazioni l'ufficialegiudiziario redige un unico processo verbale
nelquale indica tutte le banche dati interrogate e lerelative
risultanze.
disposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il
giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DLFermo quanto
previsto dalle disposizioni in ma-teria di accesso ai dati e alle
informazioni degliarchivi automatizzati del Centro elaborazionedati
istituito presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8
della legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al
primo commail presidente del tribunale o un giudice da lui
de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante
collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati
delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono
acce-dere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso
l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico registro
automobilistico e in quelle de-gli enti previdenziali, per
l'acquisizione di tutte leinformazioni rilevanti per
l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad
esecuzione,comprese quelle relative ai rapporti intrattenutidal
debitore con istituti di credito e datori dilavoro o committenti.
Terminate le operazionil'ufficiale giudiziario redige un unico
processoverbale nel quale indica tutte le banche datiinterrogate e
le relative risultanze.L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramen-to munito del titolo esecutivo e del precetto,anche
acquisendone copia dal fascicolo in-formatico. Nel caso di cui al
primo comma,quarto periodo il precetto e' consegnato o
presente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova
vendita. Art. 23, comma 9 DLFermo quanto previsto dalle
disposizioni in ma-teria di accesso ai dati e alle informazioni
degliarchivi automatizzati del Centro elaborazionedati istituito
presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al primo
commail presidente del tribunale o un giudice da lui de-legato
dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante collegamento
telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle
pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono ac-cedere
e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei
rapporti finanziari, nelpubblico registro automobilistico e in
quelledegli enti previdenziali, per l'acquisizione di tuttele
informazioni rilevanti per l'individuazione dicose e crediti da
sottoporre ad esecuzione,comprese quelle relative ai rapporti
intrattenutidal debitore con istituti di credito e datori dilavoro
o committenti. Terminate le operazionil'ufficiale giudiziario
redige un unico processoverbale nel quale indica tutte le banche
datiinterrogate e le relative risultanze.L'ufficiale giudiziario
procede a pignoramen-to munito del titolo esecutivo e del
precetto,anche acquisendone copia dal fascicolo in-formatico. Nel
caso di cui al primo comma,quarto periodo il precetto e' consegnato
otrasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
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Se l'accesso ha consentito di individuare coseche si trovano in
luoghi appartenenti al debitorecompresi nel territorio di
competenza dell'uffi-ciale giudiziario, quest'ultimo accede agli
stessiper provvedere d'ufficio agli adempimenti di cuiagli articoli
517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel territorio di
competenza di cui alperiodo precedente, copia autentica del verbale
èrilasciata al creditore che, entro quindici giornidal rilascio a
pena d'inefficacia della richiesta, lapresenta, unitamente
all'istanza per gli adempi-menti di cui agli articoli 517, 518 e
520, all'uffi-ciale giudiziario territorialmente
competente.L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene unacosa
individuata mediante l'accesso nelle banchedati di cui al secondo
comma, intima al debitoredi indicare entro quindici giorni il luogo
in cui si
trasmesso all'ufficiale giudiziario prima chesi proceda al
pignoramento.
Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore
del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita,
lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme
precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente
decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita.
Art. 23, comma 9 DLSe l'accesso ha consentito di individuare cose
chesi trovano in luoghi appartenenti al debitore com-presi nel
territorio di competenza dell'ufficialegiudiziario, quest'ultimo
accede agli stessi perprovvedere d'ufficio agli adempimenti di cui
agliarticoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel
territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia
autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici
giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta,
lapresenta, unitamente all'istanza per gliadempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520,all'ufficiale giudiziario
territorialmentecompetente.L'ufficiale giudiziario, quando non
rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di
cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici
giorni il luogo in cui sitrova, avvertendolo che l'omessa o la
falsa comu-
si proceda al pignoramento.
Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore
del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita,
lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme
precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente
decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita.
Art. 23, comma 9 DLSe l'accesso ha consentito di individuare cose
chesi trovano in luoghi appartenenti al debitorecompresi nel
territorio di competenza dell'uffi-ciale giudiziario, quest'ultimo
accede agli stessiper provvedere d'ufficio agli adempimenti di
cuiagli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel
territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia
autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici
giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta,
lapresenta, unitamente all'istanza per gli adempi-menti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'uffi-ciale giudiziario
territorialmente competente.L'ufficiale giudiziario, quando non
rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di
cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici
giorni il luogo in cui sitrova, avvertendolo che l'omessa o la
falsa comu-nicazione è punita a norma dell'articolo 388, se-
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trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa co-municazione è
punita a norma dell'articolo 388,sesto comma, del codice penale.Se
l'accesso ha consentito di individuare creditidel debitore o cose
di quest'ultimo che sono nelladisponibilità di terzi, l'ufficiale
giudiziario notifi-ca d'ufficio, ove possibile a norma
dell'articolo149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzoil
verbale, che dovrà anche contenere l'indicazio-ne del credito per
cui si procede, del titolo esecu-tivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettro-nica certificata di cui al primo
comma, del luogoin cui il creditore ha eletto domicilio o ha
dichia-rato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'in-vito e
dell'avvertimento al debitore di cui all'arti-colo 492, primo,
secondo e terzo comma, nonchél'intimazione al terzo di non disporre
delle cose odelle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo546.
Il verbale di cui al presente comma è notifi-cato al terzo per
estratto, contenente esclusiva-mente i dati a quest'ultimo
riferibili.Quando l'accesso ha consentito di individuarepiù crediti
del debitore o più cose di quest'ultimoche sono nella disponibilità
di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone ad esecuzione i beni
sceltidal creditore.Quando l'accesso ha consentito di individuare
siacose di cui al terzo comma che crediti o cose dicui al quinto
comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad esecuzione i beni
scelti dal creditore.
nicazione è punita a norma dell'articolo 388, se-sto comma, del
codice penale.Se l'accesso ha consentito di individuare creditidel
debitore o cose di quest'ultimo che sono nelladisponibilità di
terzi, l'ufficiale giudiziario notifi-ca d'ufficio, ove possibile a
norma dell'articolo149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al
terzo ilverbale, che dovrà anche contenere l'indicazionedel credito
per cui si procede, del titolo esecutivoe del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronicacertificata di cui al primo
comma, del luogo incui il creditore ha eletto domicilio o ha
dichiaratodi essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito
edell'avvertimento al debitore di cui all'articolo492, primo,
secondo e terzo comma, nonchél'intimazione al terzo di non disporre
delle cose odelle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo546.
Il verbale di cui al presente comma ènotificato al terzo per
estratto, contenenteesclusivamente i dati a quest'ultimo
riferibili.Quando l'accesso ha consentito di individuarepiù crediti
del debitore o più cose di quest'ultimoche sono nella disponibilità
di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone ad esecuzione i beni
sceltidal creditore.Quando l'accesso ha consentito di individuare
siacose di cui al terzo comma che crediti o cose dicui al quinto
comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad esecuzione i beni
scelti dal creditore.
sto comma, del codice penale.Se l'accesso ha consentito di
individuare creditidel debitore o cose di quest'ultimo che sono
nelladisponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifi-ca
d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo149-bis o a mezzo
telefax, al debitore e al terzo ilverbale, che dovrà anche
contenere l'indicazionedel credito per cui si procede, del titolo
esecutivoe del precetto, dell'indirizzo di posta
elettronicacertificata di cui al primo comma, del luogo incui il
creditore ha eletto domicilio o ha dichiaratodi essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito edell'avvertimento al debitore di cui
all'articolo492, primo, secondo e terzo comma, nonchél'intimazione
al terzo di non disporre delle cose odelle somme dovute, nei limiti
di cui all'articolo546. Il verbale di cui al presente comma
ènotificato al terzo per estratto, contenenteesclusivamente i dati
a quest'ultimo riferibili.Quando l'accesso ha consentito di
individuarepiù crediti del debitore o più cose di quest'ultimoche
sono nella disponibilità di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone
ad esecuzione i beni sceltidal creditore.Quando l'accesso ha
consentito di individuare siacose di cui al terzo comma che crediti
o cose dicui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad
esecuzione i beni scelti dal creditore.
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Art. 495. (Conversione del pignoramento) Prima che sia disposta
la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569,
(2) ildebitore può chiedere di sostituire alle cose o aicrediti
pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione,
all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori
intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena
di inammissibilità, una som-ma non inferiore ad un quinto
dell'importo delcredito per cui è stato eseguito il pignoramento
edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi
atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve
essere data prova documenta-le. La somma è depositata dal
cancelliere pres-so un istituto di credito indicato dal giudice. La
somma da sostituire al bene pignorato è de-terminata con ordinanza
dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre
trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.Qualora le
cose pignorate siano costituite da beniimmobili, il giudice con la
stessa ordinanza puòdisporre, se ricorrono giustificati motivi,
che ildebitore versi con rateizzazioni mensili entro iltermine
massimo di diciotto mesi (3) la som- madeterminata a norma del
terzo comma, mag- gio-
Art. 495. (Conversione del pignoramento) Prima che sia disposta
la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569,
(2) ildebitore può chiedere di sostituire alle cose o aicrediti
pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione,
all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori
intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena
di inammissibilità, una som-ma non inferiore ad un quinto
dell'importo delcredito per cui è stato eseguito il pignoramento
edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi
atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve
essere data prova documenta-le. La somma è depositata dal
cancelliere pres-so un istituto di credito indicato dal giudice. La
somma da sostituire al bene pignorato è de-terminata con ordinanza
dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre
trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.Quando le
cose pignorate siano costituite dabeni immobili o cose mobili, il
giudice conla stessa ordinanza puo' disporre, se ricor-rono
giustificati motivi, che il debitoreversi con rateizzazioni mensili
entro il termi-ne massimo di trentasei mesi la somma de-
Art. 495. (Conversione del pignoramento) Prima che sia disposta
la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569,
(2) ildebitore può chiedere di sostituire alle cose o aicrediti
pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione,
all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori
intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena
di inammissibilità, una som-ma non inferiore ad un quinto
dell'importo delcredito per cui è stato eseguito il pignoramento
edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi
atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve
essere data prova documenta-le. La somma è depositata dal
cancelliere pres-so un istituto di credito indicato dal giudice. La
somma da sostituire al bene pignorato è de-terminata con ordinanza
dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre
trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.Quando le
cose pignorate siano costituite da beniimmobili o cose mobili, il
giudice con lastessa ordinanza puo' disporre, se
ricorronogiustificati motivi, che il debitore versicon
rateizzazioni mensili entro il termine massi-mo di trentasei mesi
la somma determinata a
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rata degli interessi scalari al tasso convenzionalepattuito
ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto
determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o
ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle
rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei
beni pignorati. Il giudice dell'esecuzio-ne, su richiesta del
creditore proce- dente o cre-ditore intervenuto munito di titolo
esecutivo, di-spone senza indugio la vendita di questi ultimi. Con
l'ordinanza che ammette la sostituzione, ilgiudice dispone che le
cose pignorate siano libe-rate dal pignoramento e che la somma
versata visia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono
terminata a norma del terzo comma, maggio-rata degli interessi
scalari al tasso convenzio-nale pattuito ovvero, in difetto, al
tasso legale.Ogni sei mesi il giudice provvede, a
normadell'articolo 510, al pagamento al creditorepignorante o alla
distribuzione tra icreditori delle somme versate dal
debitore.Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in
vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la
vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme
precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente
decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita.
Art. 23, comma 9 DL
Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto
determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o
ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle
rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei
beni pignorati. Il giudice dell'esecuzio-ne, su richiesta del
creditore proce- dente o credi-tore intervenuto munito di titolo
esecutivo, di-spone senza indugio la vendita di questi ultimi. Con
l'ordinanza che ammette la sostituzione, ilgiudice dispone che le
cose pignorate siano libe-rate dal pignoramento e che la somma
versata vi
norma del terzo comma, maggiorata degli inte-ressi scalari al
tasso convenzionale pattuito ovve-ro, in difetto, al tasso legale.
Ogni sei mesi ilgiudice provvede, a norma dell'articolo 510,
alpagamento al creditore pignorante o alla distri-buzione tra i
creditori delle somme versate daldebitore.
Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore
del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la
stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme
prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente
decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita.
Art. 23, comma 9 DL
Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto
determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o
ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle
rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei
beni pignorati. Il giudice dell'esecuzio-ne, su richiesta del
creditore proce- dente ocreditore intervenuto munito di titolo
esecutivo,dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.Con
l'ordinanza che ammette la sostituzione,il giudice, quando le cose
pignorate siano co-stituite da beni immobili o cose mobili, di-
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liberati dal pignoramento con il versamento del-l'intera somma.
L'istanza può essere avanzata una sola volta apena di
inammissibilità
sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sonoliberati dal
pignoramento con il versamento del-l'intera somma. L'istanza può
essere avanzata una sola volta apena di inammissibilità
spone che le cose pignorate siano liberate dalpignoramento con
il versamento dell'interasomma". L'istanza può essere avanzata una
sola volta apena di inammissibilità
Art. 497 c.p.c. (Cessazione dell'efficacia del pignoramento) Il
pignoramento perde efficacia quando dal suocompimento sono
trascorsi novanta giorni senzache sia stata richiesta
l'assegnazione o la vendita.
Art. 497 c.p.c. (Cessazione dell'efficacia del pignoramento) Il
pignoramento perde efficacia quando dal suocompimento sono
trascorsi quarantacinquegiorni senza che sia stata richiesta
l'assegnazioneo la vendita.Vigenza: alle procedure esecutive
iniziate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore
delpresente decreto.
UGUALE
Art.521-bisPignoramento e custodia di autoveicoli, moto-veicoli
e rimorchi I. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli erimorchi
si esegue mediante notificazione al de-bitore e successiva
trascrizione di un atto nelquale si indicano esattamente, con gli
estremi ri-chiesti dalla legge speciale per la loro iscrizionenei
pubblici registri, i beni e i diritti che si inten-dono sottoporre
ad esecuzione, e gli si fa l’in-giunzione prevista nell’articolo
492. Il pignora-
Art.521-bisPignoramento e custodia di autoveicoli, moto-veicoli
e rimorchi I. Oltre che con le forme previste dall'articolo518, il
pignoramento di autoveicoli, motovei-coli e rimorchi puo' essere
eseguito anche me-diante notificazione al debitore e successiva
tra-scrizione di un atto nel quale si indicano esatta-mente, con
gli estremi richiesti dalla leggespeciale per la loro iscrizione
nei pubblici regi-stri, i beni e i diritti che si intendono
sottoporre
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mento contiene altresì l’intimazione a consegna-re entro dieci
giorni i beni pignorati, nonché i ti-toli e i documenti relativi
alla proprietà e all’usodei medesimi, all’istituto vendite
giudiziarie au-torizzato ad operare nel territorio del
circondarionel quale è compreso il luogo in cui il debitoreha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
II. Col pignoramento il debitore è costituito cu-stode dei beni
pignorati e di tutti gli accessoricomprese le pertinenze e i
frutti, senza diritto acompenso. III. Al momento della consegna
l’istituto venditegiudiziarie assume la custodia del bene
pignora-to e ne dà immediata comunicazione al creditorepignorante,
a mezzo posta elettronica certificataove possibile. IV. Decorso il
termine di cui al primo comma,gli organi di polizia che accertano
la circolazionedei beni pignorati procedono al ritiro della cartadi
circolazione nonché, ove possibile, dei titoli edei documenti
relativi alla proprietà e all’uso deibeni pignorati e consegnano il
bene pignorato al-l’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad
ope-rare nel territorio del circondario nel quale ècompreso il
luogo in cui il bene pignorato è statorinvenuto. Si applica il
terzo comma. V. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale
ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione previstanell’articolo
492. Il pignoramento contiene altre-sì l’intimazione a consegnare
entro dieci giorni ibeni pignorati, nonché i titoli e i documenti
rela-tivi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’isti-tuto
vendite giudiziarie autorizzato ad operarenel territorio del
circondario nel quale è compre-so il luogo in cui il debitore ha la
residenza, ildomicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, aquello
piu' vicino
II. Col pignoramento il debitore è costituito cu-stode dei beni
pignorati e di tutti gli accessoricomprese le pertinenze e i
frutti, senza diritto acompenso. III. Al momento della consegna
l’istituto venditegiudiziarie assume la custodia del bene
pignoratoe ne dà immediata comunicazione al creditore pi-gnorante,
a mezzo posta elettronica certificataove possibile. IV. Decorso il
termine di cui al primo comma, gliorgani di polizia che accertano
la circolazionedei beni pignorati o comunque li rinvengonoprocedono
al ritiro della carta di circolazionenonché, ove possibile, dei
titoli e dei documentirelativi alla proprietà e all’uso dei beni
pignoratie consegnano il bene pignorato all’istituto vendi-te
giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il benepignorato è stato
rinvenuto. Si applica il terzo
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giudiziario consegna senza ritardo al creditorel’atto di
pignoramento perché proceda alla tra-scrizione nei pubblici
registri. Entro trenta giornidalla comunicazione di cui al terzo
comma, ilcreditore deve depositare nella cancelleria deltribunale
competente per l’esecuzione la nota diiscrizione a ruolo, con copie
conformi del titoloesecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramentoe della nota di trascrizione. La conformità di
talicopie è attestata dall’avvocato del creditore aisoli fini del
presente articolo. VI. Il cancelliere forma il fascicolo
dell’esecu-zione. Il pignoramento perde efficacia quando lanota di
iscrizione a ruolo e le copie dell’atto dipignoramento, del titolo
esecutivo e del precettosono depositate oltre il termine di cui al
quintocomma.
comma. V. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale
giu-diziario consegna senza ritardo al creditore l’attodi
pignoramento perché proceda alla trascrizionenei pubblici registri.
Entro trenta giorni dalla co-municazione di cui al terzo comma, il
creditoredeve depositare nella cancelleria del tribunalecompetente
per l’esecuzione la nota di iscrizionea ruolo, con copie conformi
del titolo esecutivo,del precetto, dell’atto di pignoramento e
dellanota di trascrizione. La conformità di tali copie èattestata
dall’avvocato del creditore ai soli finidel presente articolo. VI.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecu-zione. Il pignoramento
perde efficacia quando lanota di iscrizione a ruolo e le copie
dell’atto dipignoramento, del titolo esecutivo e del precettosono
depositate oltre il termine di cui al quintocomma. In deroga a
quanto previsto dall'articolo497, l'istanza di assegnazione o
l'istanza divendita deve essere depositata entro qua-rantacinque
giorni dal deposito da parte delcreditore della nota di iscrizione
a norma delpresente articolo ovvero dal deposito daparte di
quest'ultimo delle copie conformidegli atti, a norma dell'articolo
159-ter del-le disposizioni per l'attuazione del
presentecodice"
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VII. Si applicano in quanto compatibili le dispo-sizioni del
presente capo.
VII. Si applicano in quanto compatibili le dispo-sizioni del
presente capo.
Art. 530.(Provvedimento per l'assegnazione o per
l'au-torizzazione della vendita)Sull'istanza di cui all'articolo
precedente il giudi-ce dell'esecuzione fissa l'udienza per
l'audizionedelle parti.All'udienza le parti possono fare
osservazionicirca l'assegnazione e circa il tempo e le modali-ta'
della vendita, e debbono proporre, a pena didecadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, senon sono gia' decadute dal
diritto di proporle.Se non vi sono opposizioni o se su di esse si
rag-giunge l'accordo delle parti comparse, il
giudicedell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegna-zione o la
vendita.Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzionele decide
con sentenza e dispone con ordinanzal'assegnazione o la
vendita.Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondocomma
dell'articolo 525, e non siano intervenuticreditori fino alla
presentazione del ricorso, ilgiudice dell'esecuzione provvederà con
decretoper l'assegnazione o la vendita; altrimenti prov-
Art. 530.(Provvedimento per l'assegnazione o per
l'au-torizzazione della vendita)Sull'istanza di cui all'articolo
precedente il giudi-ce dell'esecuzione fissa l'udienza per
l'audizionedelle parti.All'udienza le parti possono fare
osservazionicirca l'assegnazione e circa il tempo e le modali-ta'
della vendita, e debbono proporre, a pena didecadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, senon sono gia' decadute dal
diritto di proporle.Se non vi sono opposizioni o se su di esse si
rag-giunge l'accordo delle parti comparse, il
giudicedell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegna-zione o la
vendita.Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzionele decide
con sentenza e dispone con ordinanzal'assegnazione o la
vendita.Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondocomma
dell'articolo 525, e non siano intervenuticreditori fino alla
presentazione del ricorso, ilgiudice dell'esecuzione provvederà con
decretoper l'assegnazione o la vendita; altrimenti prov-
UGUALE
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vederà a norma dei commi precedenti, ma saran-no sentiti
soltanto i creditori intervenuti nel ter-mine previsto dal secondo
comma dell'articolo525.Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il
versa-mento della cauzione, la presentazione delle of-ferte, lo
svolgimento della gara tra gli offerenti,ai sensi dell'articolo
532, nonché il pagamentodel prezzo, siano effettuati con modalità
telema-tiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoliper gli
interessi dei creditori o per il sollecitosvolgimento della
procedura. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può di-sporre
che sia effettuata la pubblicità previstadall'articolo 490, secondo
comma, almeno diecigiorni prima della scadenza del termine per
lapresentazione delle offerte o della data dell'in-canto.
vederà a norma dei commi precedenti, ma saran-no sentiti
soltanto i creditori intervenuti nel ter-mine previsto dal secondo
comma dell'articolo525.Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il
versa-mento della cauzione, la presentazione delle of-ferte, lo
svolgimento della gara tra gli offerenti,ai sensi dell'articolo
532, nonché il pagamentodel prezzo, siano effettuati con modalità
telema-tiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoliper gli
interessi dei creditori o per il sollecitosvolgimento della
procedura. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può di-sporre
che sia effettuata la pubblicità previstadall'articolo 490, secondo
comma, almeno diecigiorni prima della scadenza del termine per
lapresentazione delle offerte o della data dell'in-canto. Il
giudice dispone che sia sempreeffettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo490, primo comma, nel rispetto del termine dicui al
periodo precedente.Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo com-ma
dell'articolo 525, il giudice dell'esecu-zione puo' disporre che il
versamento delprezzo abbia luogo ratealmente ed entro untermine non
superiore a dodici mesi; si appli-cano, in quanto compatibili, le
disposizionidi cui agli articoli 569, terzo comma, terzoperiodo,
574, primo comma, secondo perio-do, e 587, primo comma, secondo
periodo.
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132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)Vigenza:
ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente
decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha
comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in
vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano
quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL
Art. 532(Vendita a mezzo di commissionario)Il giudice
dell'esecuzione può disporre la venditasenza incanto o tramite
commissionario dei benipignorati. Le cose pignorate devono essere
affi-date all'istituto vendite giudiziarie, ovvero,
conprovvedimento motivato, ad altro soggetto spe-cializzato nel
settore di competenza, affinchéproceda alla vendita in qualità di
commissiona-rio.
Nello stesso provvedimento di cui al primo com-ma il giudice,
dopo avere sentito, se necessario,uno stimatore dotato di specifica
preparazionetecnica e commerciale in relazione alla peculiari-tà
del bene stesso, fissa il prezzo minimo della
Art. 532(Vendita a mezzo di commissionario)Il giudice
dell'esecuzione dispone la vendita sen-za incanto o tramite
commissionario dei beni pi-gnorati. Le cose pignorate devono essere
affidateall'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con
prov-vedimento motivato, ad altro soggetto specializ-zato nel
settore di competenza, iscritto nell'e-lenco di cui all'articolo
169-sexies delle di-sposizioni per l'attuazione del presente
codiceaffinché proceda alla vendita in qualità di com-missionario.
Vigenza: dall'entrata in vigore della legge di con-versione: art.
23, comma 7
Nello stesso provvedimento di cui al primo com-ma il giudice,
dopo avere sentito, se necessario,uno stimatore dotato di specifica
preparazionetecnica e commerciale in relazione alla peculiari-tà
del bene stesso, fissa il prezzo minimo della
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vendita e l'importo globale fino al raggiungimen-to del quale la
vendita deve essere eseguita, epuò imporre al commissionario una
cauzione.
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsao di
mercato, la vendita non può essere fatta aprezzo inferiore al
minimo ivi segnato.
vendita e l'importo globale fino al raggiungimen-to del quale la
vendita deve essere eseguita, epuò imporre al commissionario una
cauzione. Ilgiudice fissa altresi' il numero complessivo,non
inferiore a tre, degli esperimenti di ven-dita, i criteri per
determinare i relativi ribassi,le modalita' di deposito della somma
ricavatadalla vendita e il termine finale non inferiore asei mesi e
non superiore a un anno alla cui sca-denza il soggetto incaricato
della vendita deverestituire gli atti in cancelleria. Quando gli
attisono restituiti a norma del periodo precedente, ilgiudice, se
non vi sono istanze a normadell'articolo 540-bis, dispone la
chiusuraanticipata del processo esecutivo, anchequando non
sussistono i presupposti di cuiall'articolo 164-bis delle
disposizioni di attua-zione del presente codice.Vigenza: alle
vendite disposte successivamen-te alla data di entrata in vigore
del presente de-creto, anche nelle procedure esecutive pendentialla
medesima data Se il valore delle cose risulta dal listino di borsao
di mercato, la vendita non può essere fatta aprezzo inferiore al
minimo ivi segnato.
Art. 533. Art. 533. Art. 533.
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132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)
(Obblighi del commissionario)Il commissionario assicura agli
interessati lapossibilità di esaminare, anche con modalità
te-lematiche, le cose poste in vendita almeno tregiorni prima della
data fissata per l'esperimentodi vendita e non può consegnare la
cosa all'ac-quirente prima del pagamento integrale del prez-zo.
Egli è tenuto in ogni caso a documentare leoperazioni di vendita
mediante certificato, fattu-ra o fissato bollato in doppio
esemplare, uno deiquali deve essere consegnato al cancelliere
colprezzo ricavato dalla vendita, nel terminestabilito dal giudice
dell'esecuzione nel suoprovvedimento. (1)Qualora la vendita senza
incanto non avvenganel termine di un mese dal provvedimento di
au-torizzazione, il commissionario, salvo che il ter-mine sia
prorogato su istanza di tutti i creditoriintervenuti, deve
riconsegnare i beni, affinchésiano venduti all'incanto.
Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice
dell'esecuzione (2) con decreto.
(Obblighi del commissionario)Il commissionario assicura agli
interessati la pos-sibilità di esaminare, anche con modalità
telema-tiche, le cose poste in vendita almeno tre giorniprima della
data fissata per l'esperimento di ven-dita e non può consegnare la
cosa all'acquirenteprima del pagamento integrale del prezzo. Egli
ètenuto in ogni caso a documentare le operazionidi vendita mediante
certificato, fattura o fissatobollato in doppio esemplare, uno dei
quali deveessere consegnato al cancelliere col prezzoricavato dalla
vendita, nel termine stabilito dalgiudice dell'esecuzione nel suo
provvedimento.(1)Qualora la vendita non avvenga nel termi-ne
fissato a norma dell'articolo 532, secondocomma, il commissionario
restituisce gli attiin cancelleria e fornisce prova
dell'attivita'specificamente svolta in relazione alla tipolo-gia
del bene per reperire potenziali acquiren-ti, oltre alla
pubblicita' disposta dal giudice..Vigenza: alle vendite disposte
successiva-mente alla data di entrata in vigore del pre-sente
decreto, anche nelle procedure esecutivependenti alla medesima data
Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice
dell'esecuzione (2) con decreto
(Obblighi del commissionario)Il commissionario assicura agli
interessati la pos-sibilità di esaminare, anche con modalità
telema-tiche, le cose poste in vendita almeno tre giorniprima della
data fissata per l'esperimento di ven-dita e non può consegnare la
cosa all'acquirenteprima del pagamento integrale del prezzo. Egli
ètenuto in ogni caso a documentare le operazionidi vendita mediante
certificato, fattura o fissatobollato in doppio esemplare, uno dei
quali deveessere consegnato al cancelliere col prezzoricavato dalla
vendita, nel termine stabilito dalgiudice dell'esecuzione nel suo
provvedimento.(1)Qualora la vendita non avvenga nel terminefissato
a norma dell'articolo 532, secondo com-ma, il commissionario
restituisce gli atti in can-celleria e fornisce prova
dell'attivita' specifica-mente svolta in relazione alla tipologia
del beneper reperire potenziali acquirenti, In ogni casofornisce
prova di avere effettuato la pubblici-tà' disposta dal
giudice..Vigenza: alle vendite disposte successiva-mente alla data
di entrata in vigore del pre-sente decreto, anche nelle procedure
esecutivependenti alla medesima data Il compenso al commissionario
è stabilito dalgiudice dell'esecuzione (2) con decreto
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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE
132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)
Art. 534-bis.(Delega delle operazioni di vendita)Il giudice, con
il provvedimento di cui all'artico-lo 530, può, sentiti gli
interessati, delegare all'i-stituto di cui al primo comma
dell'articolo 534,ovvero in mancanza a un notaio avente sede
pre-feribilmente nel circondano o a un avvocato o aun
commercialista, iscritti nei relativi elenchi dicui all'articolo
179-ter delle disposizioni di attua-zione del presente codice, il
compimento delleoperazioni di vendita con incanto ovvero
senzaincanto di beni mobili iscritti nei pubblici regi-stri. La
delega e gli atti conseguenti sono regolatidalle disposizioni di
cui all'articolo 591-bis, inquanto compatibili con le previsioni
della pre-sente sezione.
Art. 534-bis.(Delega delle operazioni di vendita)Il giudice, con
il provvedimento di cui all'artico-lo 530, delega all'istituto di
cui al primo commadell'articolo 534, ovvero in mancanza a un
notaioavente sede preferibilmente nel circondano o aun avvocato o a
un commercialista, iscritti nei re-lativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle di-sposizioni di attuazione del presente
codice, ilcompimento delle operazioni di vendita con in-canto
ovvero senza incanto di beni mobili iscrittinei pubblici registri.
La delega e gli atti conse-guenti sono regolati dalle disposizioni
di cui al-l'articolo 591-bis, in quanto compatibili con
leprevisioni della presente sezione.Vigenza: ai procedimenti
pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando
e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con
l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni
di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone
una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL
UGUALE
Art. 534-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione)Quando, nel
corso delle operazioni di vendita,insorgono difficolta il
professionista delegatopuò rivolgersi al giudice dell'esecuzione,
il qualeprovvede con decreto.
Art. 534-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione)Quando, nel
corso delle operazioni di vendita, in-sorgono difficolta il
professionista delegato o ilcommissionario possono rivolgersi al
giudice
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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE
132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)
Le parti e gli interessati possono proporre recla-mo avverso il
predetto decreto ed avverso gli attidel professionista con ricorso
allo stesso giudice,il quale provvede con ordinanza; il ricorso
nonsospende le operazioni di vendita salvo che ilgiudice,
concorrendo gravi motivi, disponga lasospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo617.
dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.Le parti e gli
interessati possono proporre recla-mo avverso il predetto decreto
ed avverso gli attidel professionista o del commissionario con
ri-corso allo stesso giudice, il quale provvede conordinanza; il
ricorso non sospende le operazionidi vendita salvo che il giudice,
concorrendo gravimotivi, disponga la sospensione.
Contro il provvedimento del giudice e' am-messo il reclamo ai
sensi dell'articolo 669-terdecies.Vigenza: ai procedimenti pendenti
alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia'
stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con
l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni
di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone
una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL
UGUALE
Art. 545(Crediti impignorabili)Non possono essere pignorati i
crediti alimentari,tranne che per causa di alimenti, e sempre
conl'autorizzazione del tribunale o di un giudice da
Art. 545(Crediti impignorabili)Non possono essere pignorati i
crediti alimen-tari, tranne che per causa di alimenti, e sem-pre
con l'autorizzazione del tribunale o di un
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lui delegato e per la parte dal medesimo determi-nata mediante
decreto.Non possono essere pignorati crediti aventi peroggetto
sussidi di grazia o di sostentamento apersone comprese nell'elenco
dei poveri, oppuresussidi dovuti per maternità, malattie o
funeralida casse di assicurazione, da enti di assistenza oda
istituti di beneficenza.Le somme dovute dai privati a titolo di
stipen-dio, di salario o di altra indennità relative al rap-porto
di lavoro o di impiego, comprese quelledovute a causa di
licenziamento, possono esserepignorate per crediti alimentari nella
misura au-torizzata dal tribunale o da un giudice da lui
de-legato.Tali somme possono essere pignorate nella misu-ra di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alleprovince e ai comuni,
ed in eguale misura perogni altro credito.Il pignoramento per il
simultaneo concorso dellecause indicate precedentemente non può
esten-dersi oltre la meta' dell'ammontare delle
sommepredette.Restano in ogni caso ferme le altre
limitazionicontenute in speciali disposizioni di legge.
giudice da lui delegato e per la parte dal me-desimo determinata
mediante decreto.Non possono essere pignorati crediti aventiper
oggetto sussidi di grazia o di sostentamen-to a persone comprese
nell'elenco dei poveri,oppure sussidi dovuti per maternità,
malattieo funerali da casse di assicurazione, da enti diassistenza
o da istituti di beneficenza.Le somme dovute dai privati a titolo
di stipen-dio, di salario o di altra indennità relative alrapporto
di lavoro o di impiego, compresequelle dovute a causa di
licenziamento, posso-no essere pignorate per crediti alimentari
nel-la misura autorizzata dal tribunale o da ungiudice da lui
delegato.Tali somme possono essere pignorate nella mi-sura di un
quinto per i tributi dovuti allo Sta-to, alle province e ai comuni,
ed in eguale mi-sura per ogni altro credito.Il pignoramento per il
simultaneo concorsodelle cause indicate precedentemente non
puòestendersi oltre la meta' dell'ammontare dellesomme
predette.Restano in ogni caso ferme le altre limitazionicontenute
in speciali disposizioni di legge.Le somme da chiunque dovute a
titolo di pen-sione, di indennita' che tengono luogo di pen-sione o
di altri assegni di quiescenza, nonpos-sono essere pignorate per un
ammontare cor-
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50)rispondente alla misura massima mensile del-l'assegno sociale,
aumentato della meta'. Laparte eccedente tale ammontare e'
pignora-bile nei limiti previsti dal terzo, quarto equinto comma
nonche' dalle speciali disposi-zioni di legge. Le somme dovute a
titolo di stipendio, sala-rio, altre indennita' relative al
rapporto di la-voro o di impiego, comprese quelle dovute acausa di
licenziamento, nonche' a titolo dipensione, di indennita' che
tengono luogo dipensione, o di assegni di quiescenza, nel casodi
accredito su conto bancario o postale in-testato al debitore,
possono essere pignora-te, per l'importo eccedente il triplo
del-l'assegno sociale, quando l'accredito ha luogoin data anteriore
al pignoramento; quandol'accredito ha luogo alla data del
pignora-mento o successivamente, le predette sommepossono essere
pignorate nei limiti previstidal terzo, quarto, quinto e settimo
comma,nonche' dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento
eseguito sulle somme di cuial presente articolo in violazione dei
divieti eoltre i limiti previsti dallo stesso e dalle specia-li
disposizioni di legge e' parzialmenteinefficace.L'inefficacia e'
rilevata dal giudice anche d'uf-ficio.Vigenza: alle procedure
esecutive iniziate suc-
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50)cessivamente alla data di entrata in vigore delpresente
decreto.
Art. 546. (Obblighi del terzo)Dal giorno in cui gli è notificato
l'atto previstonell'art. 543, il terzo è soggetto,
relativamentealle cose e alle somme da lui dovute e nei
limitidell'importo del credito precettato aumentatodella metà, agli
obblighi che la legge impone alcustode.
Art. 546. (Obblighi del terzo)Dal giorno in cui gli è notificato
l'atto previstonell'art. 543, il terzo è soggetto,
relativamentealle cose e alle somme da lui dovute e nei
limitidell'importo del credito precettato aumentato del-la metà,
agli obblighi che la legge impone al cu-stode.Nel caso di accredito
su conto bancario opostale intestato al debitore di somme a
titolodi stipendio, salario, altre indennita' relativeal rapporto
di lavoro o di impiego, compre-se quelle dovute a causa di
licenziamento,nonche' a titolo di pensione, di indennita'
chetengono luogo di pensione, o di assegni diquiescenza, gli
obblighi del terzo pignoratonon operano, quando l'accredito ha
luogo indata anteriore al pignoramento, per un im-porto pari al
triplo dell'assegno sociale; quan-do l'accredito ha luogo alla data
del pignora-mento o successivamente, gli obblighi del ter-zo
pignorato operano nei limiti previsti dal-l'articolo 545 e dalle
speciali disposizioni dilegge.Vigenza: alle procedure esecutive
iniziate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore
delpresente decreto.
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Nel caso di pignoramento eseguito presso piùterzi, il debitore
può chiedere la riduzione pro-porzionale dei singoli pignoramenti a
norma del-l'articolo 496 ovvero la dichiarazione di ineffica-cia di
taluno di essi; il giudice dell'esecuzione,convocate le parti,
provvede con ordinanza nonoltre venti giorni dall'istanza.
Nel caso di pignoramento eseguito presso piùterzi, il debitore
può chiedere la riduzione pro-porzionale dei singoli pignoramenti a
norma del-l'articolo 496 ovvero la dichiarazione di ineffica-cia di
taluno di essi; il giudice dell'esecuzione,convocate le parti,
provvede con ordinanza nonoltre venti giorni dall'istanza.
Art.548Mancata dichiarazione del terzo1.Quando all'udienza il
creditore dichiara di nonaver ricevuto la dichiarazione, il
giudice, con or-dinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanzae'
notificata al terzo almeno dieci giorni primadella nuova udienza.
Se questi non compare allanuova udienza o, comparendo, rifiuta di
fare ladichiarazione, il credito pignorato o il possessodel bene di
appartenenza del debitore, nei termi-ni indicati dal creditore, si
considera non conte-stato ai fini del procedimento in corso
edell'esecuzione fondata sul provvedimento di as-segnazione e il
giudice provvede a norma degliarticoli 552 o 553.
II. Il terzo può impugnare nelle forme e nei ter-
Art.548Mancata dichiarazione del terzoI. Quando all'udienza il
creditore dichiara di nonaver ricevuto la dichiarazione, il
giudice, con or-dinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanzae'
notificata al terzo almeno dieci giorni primadella nuova udienza.
Se questi non compare allanuova udienza o, comparendo, rifiuta di
fare ladichiarazione, il credito pignorato o il possessodel bene di
appartenenza del debitore, nei terminiindicati dal creditore, si
considera non contestatoai fini del procedimento in corso
edell'esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione se
l'allegazione del creditoreconsente l'identificazione del credito o
deibeni di appartenenza del debitore in possessodel terzo e il
giudice provvede a norma degli ar-ticoli 552 o 553. II. Il terzo
può impugnare nelle forme e nei ter-
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mini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordi-nanza di
assegnazione di crediti adottata a normadel presente articolo, se
prova di non averne avu-to tempestiva conoscenza per irregolarità
dellanotificazione o per caso fortuito o forza maggio-re.
mini di cui all'articolo 617, primo comma, l'or-dinanza di
assegnazione di crediti adottata a nor-ma del presente articolo, se
prova di non averneavuto tempestiva conoscenza per irregolarità
del-la notificazione o per caso fortuito o forza mag-giore.
Art.549Contestata dichiarazione del terzo (1)
I. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, ilgiudice
dell'esecuzione le risolve, compiuti i ne-cessari accertamenti, con
ordinanza. L'ordinanzaproduce effetti ai fini del procedimento in
corsoe dell'esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione ed
è impugnabile nelle forme e neitermini di cui all'articolo 617.
Art.549Contestata dichiarazione del terzo (1)
I. Se sulla dichiarazione sorgono contesta-zioni o se a seguito
della mancata dichiara-zione del terzo non e' possibile
l'esattaidentificazione del credito o dei beni del de-bitore in
possesso del terzo, il giudice dell'ese-cuzione, su istanza di
parte, provvede conordinanza, compiuti i necessari accertam-enti
nel contraddittorio tra le parti e con ilterzo. . L'ordinanza
produce effetti ai fini delprocedimento in corso e dell'esecuzione
fondatasul provvedimento di assegnazione ed è impu-gnabile nelle
forme e nei termini di cui all'artico-lo 617.
Art. 567. (Istanza di vendita)Decorso il termine di cui
all'articolo 501, il cre-
Art. 567. (Istanza di vendita)Decorso il termine di cui
all'articolo 501, il credi-
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ditore pignorante e ognuno dei creditori interve-nuti muniti di
titolo esecutivo possono chiederela vendita dell'immobile
pignorato.Il creditore che richiede la vendita deve provve-dere,
entro centoventi giorni dal deposito del ri-corso, ad allegare allo
stesso l'estratto del cata-sto, nonché i certificati delle
iscrizioni e trascri-zioni relative all'immobile pignorato
effettuatenei venti anni anteriori alla trascrizione del
pi-gnoramento; tale documentazione può essere so-stituita da un
certificato notarile attestante le ri-sultanze delle visure
catastali e dei registri im-mobiliari.Il termine di cui al secondo
comma può essereprorogato una sola volta su istanza dei creditorio
dell'esecutato, per giusti motivi e per una dura-ta non superiore
ad ulteriori centoventi giorni.Un termine di centoventi giorni è
inoltre asse-gnato al creditore dal giudice, quando lo
stessoritiene che la documentazione da questi deposi-tata debba
essere completata. Se la proroga non èrichiesta o non è concessa,
oppure se la docu-mentazione non è integrata nel termine assegna-to
ai sensi di quanto previsto nel periodo prece-dente, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio,dichiara l'inefficacia del
pignoramento relativa-mente all'immobile per il quale non è stata
depo-sitata la prescritta documentazione. L'inefficaciaè dichiarata
con ordinanza, sentite le parti. Il giu-dice, con l'ordinanza,
dispone la cancellazionedella trascrizione del pignoramento. Si
applica
tore pignorante e ognuno dei creditori intervenutimuniti di
titolo esecutivo possono chiedere lavendita dell'immobile
pignorato.Il creditore che richiede la vendita deve provve-dere,
entro sessanta giorni dal deposito del ricor-so, ad allegare allo
stesso l'estratto del catasto,nonché i certificati delle iscrizioni
e trascrizionirelative all'immobile pignorato effettuate neiventi
anni anteriori alla trascrizione del pignora-mento; tale
documentazione può essere sostituitada un certificato notarile
attestante le risultanzedelle visure catastali e dei registri
immobiliari.Il termine di cui al secondo comma può essereprorogato
una sola volta su istanza dei creditori odell'esecutato, per giusti
motivi e per una duratanon superiore ad ulteriori sessanta giorni.
Untermine di sessanta giorni è inoltre assegnato alcreditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene chela documentazione da questi
depositata debba es-sere completata. Se la proroga non è richiesta
onon è concessa, oppure se la documentazionenon è integrata nel
termine assegnato ai sensi diquanto previsto nel periodo
precedente, il giudicedell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara
l'ineffi-cacia del pignoramento relativamente all'immo-bile per il
quale non è stata depositata la prescrit-ta documentazione.
L'inefficacia è dichiarata conordinanza, sentite le parti. Il
giudice, con l'ordi-nanza, dispone la cancellazione della
trascrizionedel pignoramento. Si applica l'articolo 562, se-condo
comma. Il giudice dichiara altresì l'estin-
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l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichia-ra altresì
l'estinzione del processo esecutivo senon vi sono altri beni
pignorati.
zione del processo esecutivo se non vi sono altribeni
pignorati.Vigenza: alle procedure esecutive iniziate
suc-cessivamente alla data di entrata in vigore delpresente
decreto.
Art. 568.(Determinazione del valore dell'immobile)Agli effetti
dell'espropriazione il valore dell'im-mobile si determina a norma
dell'articolo 15 pri-mo comma.Per il diritto del direttario, il
valore, agli effettiindicati, si determina in base agli otto decimi
diquello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimocomma.Se il bene
non è soggetto a tributo diretto versolo Stato o se per qualsiasi
ragione il giudice ritie-ne che il valore determinato a norma delle
dispo-sizioni precedenti sia manifestamente inadegua-to, il valore
è determinato dal giudice stesso sul-la base degli elementi forniti
dalle parti e diquelli che gli può fornire un esperto da lui
nomi-nato.
Art. 568.(Determinazione del valore dell'immobile)Agli effetti
dell'espropriazione il valore del-l'immobile e' determinato dal
giudice avutoriguardo al valore di mercato sulla base deglielementi
forniti dalle parti e dall'esperto no-minato ai sensi dell'articolo
569, primo com-ma. Nella determinazione del valore di
mercatol'esperto procede al calcolo della superficiedell'immobile,
specificando quella commer-ciale, del valore per metro quadro e del
valo-re complessivo, esponendo analiticamente gliadeguamenti e le
correzioni della stima, ivicompresa la riduzione del valore di
merca-to praticata per l'assenza della garanzia pervizi del bene
venduto, e precisando tali ade-guamenti in maniera distinta per gli
oneri diregolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso edi
manutenzione, lo stato di possesso, i vincolie gli oneri giuridici
non eliminabili nelcorso del procedimento esecutivo, nonche'per le
eventuali spese condominiali insolu-te.»;
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132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)Vigenza:
ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente
decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha
comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in
vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano
quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL
Art. 569. (Provvedimento per l'autorizzazione dellavendita)A
seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 ilgiudice
dell'esecuzione, entro trenta giorni daldeposito della
documentazione di cui al secondocomma dell'articolo 567, nomina
l'esperto con-vocandolo davanti a sé per prestare il giuramentoe
fissa l'udienza per la comparizione delle parti edei creditori di
cui all'articolo 498 che non sianointervenuti. Tra la data del
provvedimento e ladata fissata per l'udienza non possono
decorrerepiù di centoventi giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazionicirca il tempo e
le modalità della vendita, e deb-bono proporre, a pena di
decadenza, le opposi-zioni agli atti esecutivi, se non sono già
decadutedal diritto di proporle.Se non vi sono opposizioni o se su
di esse si rag-
Art. 569. (Provvedimento per l'autorizzazione dellavendita)A
seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 ilgiudice
dell'esecuzione, entro quindici giorni daldeposito della
documentazione di cui al secondocomma dell'articolo 567, nomina
l'esperto chepresta giuramento in cancelleria mediante
sot-toscrizione del verbale di accettazione e fissal'udienza per la
comparizione delle parti e deicreditori di cui all'articolo 498 che
non siano in-tervenuti. Tra la data del provvedimento e la
datafissata per l'udienza non possono decorrere più dinovanta
giorni.All'udienza le parti possono fare osservazionicirca il tempo
e le modalità della vendita, e deb-bono proporre, a pena di
decadenza, le opposi-zioni agli atti esecutivi, se non sono già
decadutedal diritto di proporle.Nel caso in cui il giudice disponga
con ordi-nanza la vendita forzata, fissa un termine
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giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedispone con
ordinanza la vendita, fissando untermine non inferiore a novanta
giorni, e non su-periore a centoventi, entro il quale possono
esse-re proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'artico-lo 571. Il
giudice con la medesima ordinanza sta-bilisce le modalità con cui
deve essere prestata lacauzione e fissa, al giorno successivo alla
sca-denza del termine, l'udienza per la deliberazionesull'offerta e
per la gara tra gli offerenti di cui al-l'articolo 573. Il giudice
provvede ai sensi del-l'articolo 576 solo quando ritiene probabile
chela vendita con tale modalità possa aver luogo adun prezzo
superiore della metà rispetto al valoredel bene, determinato a
norma dell'articolo 568.(2)
Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilireche il
versamento della cauzione, la presentazio-ne delle offerte, lo
svolgimento della gara tra gliofferenti e, nei casi previsti,
l'incanto, nonché ilpagamento del prezzo, siano effettuati con
mo-
non inferiore a novanta giorni, e non superio-re a centoventi,
entro il quale possono essereproposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'arti-colo 571. Il giudice con la medesima ordinan-za
stabilisce le modalita' con cui deve essereprestata la cauzione, se
la vendita e' fatta inuno o piu' lotti, il prezzo base determinatoa
norma dell'articolo 568, il termine, non su-periore a centoventi
giorni dall'aggiudicaz-ione, entro il quale il prezzo dev'essere
depo-sitato, con le modalita' del deposito e fissa, algiorno
successivo alla scadenza del termine,l'udienza per la deliberazione
sull'offerta eper la gara tra gli offerenti di cuiall'articolo 573.
Quando ricorrono giu-stificati motivi, il giudice
dell'esecuzionepuo' disporre che il versamento del prezzoabbia
luogo ratealmente ed entro un terminenon superiore a dodici mesi.
Il giudice provve-de ai sensi dell'articolo 576 solo quando
ritie-ne probabile che la vendita con tale modalita'possa aver
luogo ad un prezzo superioredella meta' rispetto al valore del
bene, deter-minato a norma dell'articolo 568.Con la stessa
ordinanza, il giudice può stabilireche il versamento della
cauzione, la presentazio-ne delle offerte, lo svolgimento della
gara tra gliofferenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché
ilpagamento del prezzo, siano effettuati con moda-lità
telematiche.Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
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dalità telematiche.Se vi sono opposizioni il tribunale le decide
consentenza e quindi il giudice dell'esecuzione di-spone la vendita
con ordinanza.Con la medesima ordinanza il giudice fissa il
ter-mine entro il quale essa deve essere notificata, acura del
creditore che ha chiesto la vendita o diun altro autorizzato, ai
creditori di cui all'articolo498 che non sono comparsi.
sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione di-spone la vendita
con ordinanza.Con la medesima ordinanza il giudice fissa il
ter-mine entro il quale essa deve essere notificata, acura del
creditore che ha chiesto la vendita o diun altro autorizzato, ai
creditori di cui all'articolo498 che non sono comparsi.Vigenza: ai
procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente
decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha
comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in
vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano
quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL
Art. 571. (Offerte d'acquisto)Ognuno, tranne il debitore, è
ammesso a offrireper l'acquisto dell'immobile pignorato
personal-mente o a mezzo di procuratore legale anche anorma
dell'articolo 579, ultimo comma. L'offe-rente deve presentare nella
cancelleria dichiara-zione contenente l'indicazione del prezzo,
deltempo e modo del pagamento e ogni altro ele-mento utile alla
valutazione dell'offerta.L'offerta non è efficace se perviene oltre
il termi-ne stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo com-ma, se
è inferiore al prezzo determinato a normadell'articolo 568 o se
l'offerente non presta cau-
Art. 571. (Offerte d'acquisto)Ognuno, tranne il debitore, è
ammesso a offrireper l'acquisto dell'immobile pignorato
personal-mente o a mezzo di procuratore legale anche anorma
dell'articolo 579, ultimo comma. L'offe-rente deve presentare nella
cancelleria dichiara-zione contenente l'indicazione del prezzo,
deltempo e modo del pagamento e ogni altro ele-mento utile alla
valutazione dell'offerta.L'offerta non è efficace se perviene oltre
il termi-ne stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo com-ma, se
è inferiore di oltre un quarto al prezzostabilito nell'ordinanza o
se l'offerente non pre-
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zione, con le modalità stabilite nell'ordinanza divendita, in
misura non inferiore al decimo delprezzo da lui proposto.L'offerta
è irrevocabile, salvo che:(...) 2) il giudice ordini l'incanto;3)
siano decorsi centoventi giorni dalla sua pre-sentazione ed essa
non sia stata accolta.L'offerta deve essere depositata in busta
chiusaall'esterno della quale sono annotati, a cura delcancelliere
ricevente, il nome, previa identifica-zione, di chi materialmente
provvede al deposi-to, il nome del giudice dell'esecuzione o del
pro-fessionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bise la data
dell'udienza fissata per l'esame delle of-ferte. Se è stabilito che
la cauzione è da versaremediante assegno circolare, lo stesso deve
essereinserito nella busta. Le buste sono aperte all'u-dienza
fissata per l'esame delle offerte alla pre-senza degli
offerenti.
sta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordi-nanza di
vendita, in misura non inferiore al deci-mo del prezzo da lui
proposto.L'offerta è irrevocabile, salvo che:(...) 2) il giudice
ordini l'incanto;3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua
pre-sentazione ed essa non sia stata accolta.L'offerta deve essere
depositata in busta chiusaall'esterno della quale sono annotati, a
cura delcancelliere ricevente, il nome, previa identifica-zione, di
chi materialmente provvede al deposito,il nome del giudice
dell'esecuzione o del profes-sionista delegato ai sensi
dell'articolo 591-bis e ladata dell'udienza fissata per l'esame
delle offerte.Se è stabilito che la cauzione è da versare me-diante
assegno circolare, lo stesso deve essere in-serito nella busta. Le
buste sono aperte all'udien-za fissata per l'esame delle offerte
alla presenzadegli offerenti.
Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore
del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita,
lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme
precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente
decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuova
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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE
132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)vendita.
Art. 23, comma 9 DL
Art. 572. (Deliberazione sull'offerta)Sull'offerta il giudice
dell'esecuzione sente leparti e i creditori iscritti non
intervenuti.Se l'offerta è superiore al valore
dell'immobiledeterminato a norma dell'articolo 568, aumentatodi un
quinto, la stessa è senz'altro accolta.Se l'offerta è inferiore a
tale valore il giudice nonpuò far luogo alla vendita quando ritiene
proba-bile che la vendita con il sistema dell'incantopossa aver
luogo ad un prezzo superiore dellametà rispetto al valore del bene
determinato anorma dell'articolo 568. In tali casi lo stesso
hasenz'altro luogo alle condizioni e con i terminifissati con
l'ordinanza pronunciata ai sensi del-l'articolo 569. (2)In tali
casi lo stesso ha senz'altro luogo alle con-dizioni e con i termini
fissati con l'ordinanzapronunciata ai sensi dell'articolo 569.Si
applicano le disposizioni degli articoli 573,574 e 577
Art. 572. (Deliberazione sull'offerta)Sull'offerta il giudice
dell'esecuzione sente leparti e i creditori iscritti non
intervenuti.Se l'offerta e' pari o superiore al valoredell'immobile
stabilito nell'ordinanza divendita, la stessa e' senz'altro
accolta.
Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto alprezzo stabilito
nell'ordinanza di vendita inmisura non superiore ad un quarto, il
giudi-ce puo' far luogo alla vendita quando ritieneche non vi sia
seria possibilita' di conseguireun prezzo superiore con una nuova
vendita enon sono state presentate istanze di assegna-zione ai
sensi dell'articolo 588.
In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle con-dizioni e
con i termini fissati con l'ordinanza pro-nunciata ai sensi
dell'articolo 569.Si applicano le disposizioni degli articoli
573,574 e 577
Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore
del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita,
lastessa ha comunque luogo con l'osservanza
UGUALE
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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE
132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)delle
norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente
decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita.
Art. 23, comma 9 DL
Art. 573. (Gara tra gli offerenti)Se vi sono più offerte, il
giudice dell'esecuzioneinvita gli offerenti a una gara sull'offerta
più alta.
Se la gara non può aver luogo per mancanza diadesione degli
offerenti, il giudice può disporrela vendita a favore del maggiore
offerente oppu-re ordinare l'incanto.
Art. 573. (Gara tra gli offerenti)Se vi sono più offerte, il
giudice dell'esecuzioneinvita in ogni caso gli offerenti a una gara
sul-l'offerta più alta.
Se la gara non puo' avere luogo per mancan-za di adesioni degli
offerenti, il giudice,quando ritiene che non vi sia seria
possi-bilita' di conseguire un prezzo superiore conuna nuova
vendita, dispone la vendita a fa-vore del migliore offerente
oppure, nel casodi piu' offerte dello stesso valore, dispone
lavendita a favore di colui che ha presentatol'offerta per
primo.
Art. 573. (Gara tra gli offerenti)Se vi sono più offerte, il
giudice dell'esecuzioneinvita in ogni caso gli offerenti a una gara
sull'of-ferta più alta.
"Se sono state presentate istanze di assegna-zione a norma
dell'articolo 588 e il prezzo in-dicato nella migliore offerta o
nell'offertapresentata per prima e' inferiore al valo-re
dell'immobile stabilitonell'ordinanza di vendita, il giudice non
faluogo alla vendita e procede all'assegnazio-ne.
Ai fini dell'individuazione della migliore of-ferta, il giudice
tiene conto dell'entita' delprezzo, delle cauzioni prestate, delle
forme,dei modi e dei tempi del pagamento nonche' diogni altro
elemento utile indicato nell'offertastessa.
Ai fini dell'individuazione della migliore offer-ta, il giudice
tiene conto dell'entita' del prezzo,delle cauzioni prestate, delle
forme, dei modi edei tempi del pagamento nonche' di ogni
altroelemento utile indicato nell'offerta stessa.Se il prezzo
offerto all'esito della gara di cui alprimo comma e' inferiore al
valore dell'im-mobile stabilito nell'ordinanza di vendita,
ilgiudice non fa luogo alla vendita quando
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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE
132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)
Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore
del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita,
lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme
precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente
decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita.
Art. 23, comma 9 DL
sono state presentate istanze di assegnazioneai sensi
dell'articolo 588
Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore
del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la
stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme
prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente
decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita.
Art. 23, comma 9 DL
Art. 574.(Provvedimenti relativi alla vendita)Il giudice
dell'esecuzione, quando fa luogo allavendita, dispone con decreto
il m