REDDITEST Le novità in materia di Redditest e Iva per cassa Villa Cagnola - 17 Dicembre 2012 Le novità in materia di IVA PER CASSA Via Dandolo, 5 – 21100 Varese – tel 0332 2875998 – fax 0332 234520 – www.brogginiassociati.it Studio Dott. Riccardo Broggini – DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
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REDDITEST
Le novità in materia di Redditest e Iva per cassa
Villa Cagnola - 17 Dicembre 2012
Le novità in materia di
REDDITEST
IVA PER CASSA
Via Dandolo, 5 – 21100 Varese – tel 0332 2875998 – fax 0332 234520 – www.brogginiassociati.it
Studio Dott. Riccardo Broggini – DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Gli strumenti accertativi del reddito a disposizione dell’Agenzia
Strumenti accertativi a disposizione dell’Agenzia
Villa Cagnola - 17 Dicembre 2012
il nuovo redditometro e lo spesometroStrumenti ed informazioni a disposizione dell’Amministrazione FinanziariaStrumenti ed informazioni a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria
i conti correnti e le indagini finanziarieAccesso alle informazioni finanziarieVersamenti e prelevamenti non giustificati
Strumenti accertativi a disposizione dell’Agenzia
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Nuova formulazione Art. 38 DPR 600/1973
Due tipologie di accertamento
Accertamento sintetico c.d.
Spesometro RedditometroL’accertamento sintetico in sensostretto (o puro), consiste nellapossibilità per il Fisco di accertareil reddito della persona fisica inbase a spese di qualunque genere,sostenute nel periodo d’imposta(co. 4 dell’art. 38)
Il nuovo redditometro è unostrumento basato sull’analisi dicampioni rappresentativi, chetiene conto dei redditi/spesedell’intero nucleo familiare e delcontesto territoriale (co, 5 dell’art.38).
Strumenti accertativi a disposizione dell’Agenzia
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Accertamento sintetico «cd spesometro»
SPESE anno N <= REDDITO anno N
Meccanismo di accertamento del maggior reddito
SPESE anno N <= REDDITO anno N
Per tale motivo lo strumento in questione è statosoprannominato anche "spesometro"(da non confondersi con l'obbligo di comunicazione delle operazioni superiori ad e3.000/3.600 ex art. 21, D.L. 78/2010, di cui tratta tra l'altro la C.M. 30.5.2011, n. 24/E,al quale parte della dottrina ha dato identico nome, probabilmente perché, all'attopratico, i risultati di tale comunicazione verranno utilizzati anche ai fini della raccolta didati di spesa, alla base dell'accertamento sintetico in commento).
Strumenti accertativi a disposizione dell’Agenzia
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SERPICO (SERvizi Per Il COntribuente)
•DICHIARAZIONI DEI REDDITI
•RATE DI MUTUO•UTENZE
DOMESTICHE•SPESE DI RECUPERO
EDILIZIO
LE FONTI DI INFORMAZIONE SERVER ELABORANO I DATI RACCOLTI
EDILIZIO•POSSESSO DI
CAVALLI DA CORSA• IMMATRICOLAZIONI
DI AEROMOBILI, AUTOCARAVAN E MOTOCICLI
ANALISI DI RISCHIO
CONTROLLO
SERPICO
Strumenti accertativi a disposizione dell’Agenzia
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Nuovo «redditometro»
Meccanismo di accertamento del reddito per nucleo famigliare, in un determinato contesto territoriale
studio di settore per famiglie
determinato contesto territorialeattraverso indicatori di capacità
L’art. 32-bis del Decreto Sviluppo 22 giugno 2012 n. 83(c.d. «Decreto Crescita») ha introdotto il nuovo regimeopzionale della liquidazione dell’IVA «per cassa».
Il nuovo regime
FINALITA’: evitare che un operatore debba anticiparel’IVA all’Erario senza aver incassato la necessariaprovvista.
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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• A partire dal 1 dicembre 2012
• L’opzione per il regime si desume dalcomportamento concludente del contribuente
Decorrenza ed esercizio dell’opzione
• Viene comunicata «nella prima dichiarazione IVAsuccessiva all’esercizio dell’opzione, da intendersi,ordinariamente come quella relativa all’anno in cui èesercitata l’opzione mediante comportamentoconcludente», ovvero:
adozione dal 1 dicembre 2012 mod. IVA 2013adozione dal 1 gennaio 2013 mod. IVA 2014
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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A seguito dell’opzione, le fatture emesse dovrannoriportare l’indicazione degli estremi normativi delladisciplina applicata:
Decorrenza ed esercizio dell’opzione
disciplina applicata:
«Operazione con Iva per cassa ex Art. 32-bis del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83»
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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• A decorrere dall’01/01 dell’anno in cui la stessa vieneesercitata
• In caso di inizio di attività in corso d’anno dalla data diinizio della stessa
Effetto dell’opzione
inizio della stessa
• Vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo ilsuperamento del limite del volume d’affari (€ 2.000.000)
• Decorso il triennio l’opzione «resta valida per ciascunanno successivo» salvo la possibilità di revoca esercitatacon le stesse modalità dell’opzione.
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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• Nel caso di superamento della soglia del volumed’affari (€ 2.000.000) il regime dell’Iva «per cassa»cessa con riferimento alle operazioni (sia attive chepassive) effettuate a partire dal mese o trimestresuccessivo a quello di superamento
Decadenza e revoca dell’opzione
successivo a quello di superamento
• In tal caso, ed anche in caso di revoca, il contribuentedovrà computare a debito nella liquidazioneperiodica relativa all’ultimo periodo di applicazionedell’Iva «per cassa» l’ammontare dell’Iva relativa alleoperazioni effettuate i cui corrispettivi non sono statiancora incassati e sarà possibile detrarre l’Iva acredito relativa agli acquisti non ancora pagati.
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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Possono optare:• Lavoratori autonomi, società di persone, società di
capitali che effettuano nei confronti di soggettipassivi IVA cessioni di beni/prestazioni di serviziimponibili nel territorio dello Stato che nell’anno
Soggetti interessati
imponibili nel territorio dello Stato che nell’annoprecedente hanno realizzato ovvero in caso di iniziodell’attività prevedono di realizzare un volumed’affari NON superiore a € 2.000.000;
• In caso di inizio attività in corso d’anno l’importoNON deve essere ragguagliato all’anno.
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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• Anche enti non commerciali solo per attivitàcommerciale svolta;
• Adozione del regime opzionale vincola intera attivitàdel contribuente: sia operazioni attive (Iva a debito)
Soggetti interessati
del contribuente: sia operazioni attive (Iva a debito)che operazioni passive (Iva a credito)
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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Operazioni attive per le quali non è applicabile il regime:• Soggetti che si avvalgono di REGIMI SPECIALI DI DETERMINAZIONE
DELL’IVA:ü Regime «Monofase» (art. 74, c.1, DPR 633/72): editoria, sale e tabacchi,
fiammiferi, ecc…ü Regime per l’agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34bis DPR 633/72);ü Regime del margine dei beni usati (art. 36 DL 41/1995);
Regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74ter DPR 633/72);
Casi di NON applicabilità
ü Regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74ter DPR 633/72);ü Regime dell’agriturismo (art. 5, c.2, Legge 413/1991)
• Operazioni con «IVA ad esigibilità differita» ai sensi del comma 5dell’art. 6 DPR 633/72, ossia:
ü Cessione prodotti farmaceuticiü Cessione di beni / prestazioni di servizi a soci, associati o partecipantiü Cessioni / prestazioni effettuate nei confronti dello Stato, Enti pubblici,
CCIAA, Università, ASL, Enti ospedalieri, ecc…
• Acquirente/Committente assolve imposta mediante meccanismodel «Reverse Charge»
• Cessioni Intra UE / Esportazioni ex artt. 8, 8bis e 9 DPR 633/72
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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Operazioni passive per le quali non è applicabile ilregime:• Acquisti di beni / servizi soggetti al «Reverse
Charge»;
Casi di NON applicabilità
Charge»;• Acquisti Intra UE di beni;• Importazioni di beni;• Estrazioni di beni da depositi IVA.
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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• L’Iva relativa a cessioni di beni / prestazioni di servizidiviene esigibile nel momento di pagamento deirelativi corrispettivi
• Decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione
Differimento dell’esigibilità dell’IVA a debito
• Decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazionel’Iva diviene comunque esigibile a meno chel’acquirente / committente, prima di tale terminenon venga assoggettato a procedure concorsuali(fallimento, concordato preventivo, ecc.)
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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Alcuni chiarimenti Agenzia dell’Entrate (Circolare n. 44/E):• In caso di fatturazione differita rileva comunque, quale
momento di effettuazione dell’operazione, la consegnao la spedizione dei beni a prescindere dalla data difatturazione dell’operazione
Differimento dell’esigibilità dell’IVA a debito
fatturazione dell’operazione
• La procedura concorsuale, che deve iniziare prima deldecorso di 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, siconsidera avviata alla data di emissione delprovvedimento di apertura della procedura stessa (ades. per il fallimento dalla data della sentenza)
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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• L’Iva relativa agli acquisti è detraibile nel momento dipagamento dei relativi corrispettivi e comunquedecorso un anno dal momento in cui l’operazione siconsidera effettuata;
Differimento della detrazione dell’IVA a credito
• La detrazione dell’Iva a credito può essere esercitataai sensi dell’art. 19 DPR 633/72 al più tardi con ladichiarazione Iva relativa al secondo anno successivoin cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui èdecorso un anno dall’effettuazione dell’acquisto. Inmerito l’Agenzia delle Entrate propone due esempi:
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
Villa Cagnola - 17 Dicembre 2012
• Esempio 1:Operatore, che adotta regime Iva per cassa, effettua unacquisto a gennaio 2013 con pagamento giugno 2013.Detrazione Iva, relativa al corrispettivo pagato, può essereeffettuata al più tardi con mod. Iva 2016 relativo al 2015
Differimento della detrazione dell’IVA a credito
effettuata al più tardi con mod. Iva 2016 relativo al 2015
• Esempio 2:Operatore, che adotta regime Iva per cassa, effettua unacquisto a gennaio 2013, il relativo corrispettivo nonviene pagato entro gennaio 2014. In tal caso la detrazionepuò essere effettuata al più tardi con mod. Iva 2017relativo al 2016
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
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L’acquirente, nel caso in cui non abbia optato per ilregime dell’Iva per cassa, potrà detrarre l’Iva acredito nel momento di effettuazione dell’operazionea prescindere dal fatto che il pagamento non siaancora stato eseguito
Detrazione dell’IVA da parte dell’acquirente
ancora stato eseguito
Si tratta di una deroga al criterio ordinario in base alquale il diritto alla detrazione dell’Iva in capoall’acquirente è correlato al momento in cuil’imposta diviene esigibile per il cedente prestatore.
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
Villa Cagnola - 17 Dicembre 2012
Il contribuente che intende optare per il regime dovrà:
• Annotare le fatture emesse con specificicodici/codifiche al fine di sospendere l’Iva a debitorelativa fino all’incasso delle stesse
Adempimenti contabili
relativa fino all’incasso delle stesse
• Provvedere alla detrazione dell’Iva a credito sugliacquisti soltanto nei periodi in cui la fattura relativa èstata pagata; anche in tal caso l’annotazione suiregistri avverrà con codici/codifiche specifiche persospendere la detrazione sino al pagamento (sipotrebbe pensare di annotare sui registri degliacquisti nel periodo del relativo pagamento, maattenzione al rispetto del principio di competenza)
Il nuovo regime Iva «per Cassa»
Villa Cagnola - 17 Dicembre 2012
Le diapositive proiettate sono scaricabili
Grazie per la partecipazione
Le diapositive proiettate sono scaricabili nell’area dedicata al convegno all’indirizzo web
www.brogginiassociati.it
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