1 di 25 CIRCOLARE N. 08 DEL 06/02/2020 LE NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MOD. F24 Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” sono state estese ai crediti IRPEF/IRES/IRAP risultanti dalle relative dichiarazioni le regole di compensazione già previste ai fini IVA. Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 di tali crediti per importi superiori a € 5.000 annui richiede la preventiva presentazione della dichiarazione (fermo restando l’obbligo di apposizione del visto di conformità, salvo l’esonero previsto dal regime premiale ISA). Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del mod. F24 contenente compensazioni (anche non “a zero”) per i soggetti privi di partita IVA (“privati”) e per i sostituti d’imposta. In merito a tali novità l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito i primi chiarimenti, individuando i codici tributo per i quali sussistono i predetti obblighi.
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CIRCOLARE N. 08 DEL 06/02/2020
LE NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE
DEI CREDITI NEL MOD. F24
Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” sono state estese ai crediti IRPEF/IRES/IRAP risultanti dalle relative dichiarazioni le regole di compensazione già previste ai fini IVA. Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 di tali crediti per importi superiori a € 5.000 annui richiede la preventiva presentazione della dichiarazione (fermo restando l’obbligo di apposizione del visto di conformità, salvo l’esonero previsto dal regime premiale ISA). Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del mod. F24 contenente compensazioni (anche non “a zero”) per i soggetti privi di partita IVA (“privati”) e per i sostituti d’imposta. In merito a tali novità l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito i primi chiarimenti, individuando i codici tributo per i quali sussistono i predetti obblighi.
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Nell’ambito del DL n. 124/2019, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, è stata disposta la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto già previsto per la compensazione del credito IVA (trimestrale/annuale). In particolare, ora, la compensazione dei predetti crediti, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata soltanto successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale. È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con conseguente aggravio in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario. Il citato Decreto ha inoltre esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del mod. F24 contenente compensazioni di crediti d’imposta. Recentemente, “allo scopo di agevolare l’applicazione delle [nuove] disposizioni”, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 31.12.2019, n. 110/E ha fornito i primi chiarimenti in merito e individuato i codici tributo utilizzabili nel mod. F24, evidenziando quelli riferiti a crediti per i quali sussiste l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e quelli per i quali il mod. F24 va presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF/IRES/IRAP
Come accennato, l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal citato DL n. 124/2019, prevede ora che “la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”. Di conseguenza, per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi a imposte dirette/imposte sostitutive/IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito. La limitazione non è riferita all’ammontare del credito risultante dal mod. REDDITI/IRAP bensì all’importo del credito utilizzato. Così, ad esempio, se il credito IRPEF è pari a € 8.000, la limitazione non opera qualora lo stesso sia utilizzato in compensazione orizzontale fino a € 5.000. Raggiunto tale limite, le
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compensazioni successive sono consentite dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per la verifica del limite di € 5.000 va fatto riferimento, come evidenziato nella citata Risoluzione n. 110/E, ai chiarimenti forniti dall’Agenzia nelle Circolari 15.1.2010, n. 1/E e 3.6.2010, n. 29/E. In particolare “sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24”. Pertanto, la limitazione in esame non opera per la compensazione c.d. “verticale” /“interna”, ossia tra crediti e debiti riferiti alla medesima imposta, relativi a periodi d’imposta successivi a quello di maturazione dei crediti stessi, ancorché esposta nel mod. F24. In merito l’Agenzia propone la seguente esemplificazione. ESEMPIO N. 1 La Alfa srl dispone di un credito IRES (codice tributo “2003”) pari a € 6.000. Lo stesso è utilizzato in compensazione degli acconti IRES per il periodo d’imposta successivo (codici tributo “2001” e “2002”), pari complessivamente a € 7.000. Ancorché il credito utilizzato risulti superiore a € 5.000, ai fini della compensazione non è necessaria la preventiva presentazione del mod. REDDITI SC. Al fine di individuare:
• le compensazioni interne, non interessate dal nuovo obbligo, nella Tabella allegata (di seguito riportata) alla citata Risoluzione n. 110/E, alla colonna “compensazione interna”, sono evidenziati i codici tributo riferiti ai debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti relativi alla stessa imposta senza che la compensazione concorra al limite di € 5.000;
• le compensazioni per le quali sussiste l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, è necessario avere riguardo ai codici tributo appartenenti ad una delle seguenti categorie riportate nella predetta Tabella: – IRPEF/IRES e relative addizionali; – imposte sostitutive; – IRAP; – IVA.
Resta fermo che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti tributari (IVA /IRAP/IRPEF/IRES) per un importo superiore a € 5.000 annui richiede la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità (salvo per i soggetti ISA con punteggio almeno pari a “8”, per i quali è previsto l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti tributari di importo non superiore a € 20.000 / € 50.000 per l’IVA).
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Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (DRE Lombardia) nel corso del recente incontro di inizio anno, al fine di consentire al contribuente di “anticipare” la presentazione della dichiarazione il software di compilazione/controllo sarà reso disponibile nel mese di maggio. La stessa Agenzia ha precisato che per la compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta non sussiste l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione (mod. 770). DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Come previsto dal citato DL n. 124/2019, le nuove regole sono applicabili “con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019” ossia, ai crediti che scaturiscono dal mod. REDDITI/IRAP 2020. ESEMPIO N. 2 La Beta & Delta sas dispone di un credito IRAP 2019, scaturente dal mod. IRAP 2020, pari a € 8.000. La società: – fino a € 5.000 può utilizzare il credito “liberamente”, dall’1.1.2020; – per l’utilizzo, in compensazione orizzontale, degli ulteriori € 3.000 deve preventivamente presentare il mod. IRAP 2020. Ipotizzando che lo stesso sia presentato il 30.9.2020, l’utilizzo in compensazione di tale ammontare potrà essere effettuato dal 10.10.2020.
Residuo credito 2018
Come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 110/E in esame, l’utilizzo in compensazione, anche per importi superiori a € 5.000 annui, dei crediti IRPEF/ IRES e relative addizionali, imposte sostitutive e IRAP 2018 può essere effettuato fino al termine di presentazione della dichiarazione del 2019 (mod. REDDITI/IRAP 2020). Nel momento in cui i residui crediti 2018 confluiscono in tale dichiarazione si “rigenerano” divenendo crediti 2019, con conseguente assoggettamento alla limitazione. ESEMPIO N. 3 La ditta individuale Pietro Omega dispone di un credito IRPEF 2018, scaturente dal mod. REDDITI 2019 PF, pari a € 7.200.
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Il contribuente può continuare ad utilizzare il credito “liberamente” anche nel corso del 2020 fino alla presentazione del mod. REDDITI 2020 PF. Da tale momento l’eventuale residuo credito IRPEF 2018 non utilizzato in compensazione si “rigenera” quale credito 2019, con conseguente assoggettamento alle nuove regole.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI
DELL’AGENZIA
Come accennato, a seguito della modifica del comma 49-bis dell’art. 37, DL n. 223/2006 ad opera del DL n. 124/2019, l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del mod. F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, è esteso:
• ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta. Di conseguenza, ora, è necessario l’utilizzo dei predetti servizi per il recupero, tramite compensazione, oltre che delle eccedenze di versamento delle ritenute, anche dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).
Come rammentato dall’Agenzia il recupero da parte del sostituto d’imposta delle eccedenze di versamento di ritenute/somme rimborsare ai dipendenti deve necessariamente transitare nel mod. F24; non è infatti possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi versamenti di ritenute;
• ai soggetti “privati” (non titolari di partita IVA). Di fatto, ora, i servizi telematici dell’Agenzia devono essere utilizzati per la presentazione dei mod. F24 contenenti compensazioni a prescindere dal possesso o meno della partita IVA.
L’obbligo in esame sussiste indipendentemente dall’importo utilizzato in compensazione. Al fine di meglio definire l’ambito applicativo della suddetta novità, l’Agenzia, nella citata Risoluzione n. 110/E, ha precisato che l’obbligo riguarda le compensazioni di crediti identificati dai codici tributo riportati nella Tabella allegata, relativi a:
• IRPEF/IRES e relative addizionali; • imposte sostitutive; • IRAP; • IVA; • agevolazioni/crediti riportati nel quadro RU del mod. REDDITI; • sostituti d’imposta (ad esempio, crediti da conguaglio di fine anno/di fine
rapporto, crediti da conguaglio assistenza fiscale, Bonus Renzi € 80, crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, crediti da mod. 770).
Restano esclusi dalla previsione gli “altri crediti” (ad esempio, relativi ai contributi previdenziali).
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Va inoltre evidenziato che l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici “non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24”.
È pertanto confermato che l’utilizzo dei servizi telematici non risulta obbligatorio in presenza di una compensazione “verticale”. Con riferimento all’esempio 1 (utilizzo del credito IRES, codice tributo “2003”, pari a € 6.000 in compensazione degli acconti IRES per il periodo d’imposta successivo, codici tributo “2001” e “2002”, pari complessivamente a € 7.000), non sussiste l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il mod. F24 può essere presentato anche tramite i servizi di pagamento di banche /Poste/altri prestatori di servizi di pagamento. A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, il mod. F24 “a zero” va presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia. Le modalità di presentazione del mod. F24, collegate alla qualifica del contribuente (titolare di partita IVA/privato) e alla presenza o meno di compensazione, possono quindi essere così sintetizzate (nella tabella non viene considerato il sostituto d’imposta).
Fisconline) ovvero servizi bancari (remote / home banking)
Titolare
partita IVA
Servizi telematici delle Entrate (Entratel /
Fisconline)
ovvero servizi bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con saldo “a zero”
Privato Titolare
partita IVA
Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 “a debito” con compensazione
Privato
Servizi telematici delle Entrate (Entratel
/ Fisconline)
ovvero
servizi bancari (remote / home
banking)
Servizi telematici delle Entrate
(Entratel / Fisconline)
Mod. F24 “a debito”
con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES,
IRAP, addizionali, imposte
sostitutive, crediti da quadro RU
Titolare
partita IVA
Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 “a debito”
con compensazione di “altri” crediti (ad esempio,
contributi previdenziali)
Servizi telematici delle Entrate (Entratel /
Fisconline)
ovvero
servizi bancari (remote / home banking)
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Come disposto dal citato DL n. 124/2019, le nuove regole sono applicabili “con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”.
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Di conseguenza, per i crediti maturati nel 2018 restano ferme le precedenti modalità e pertanto il soggetto privato può presentare il mod. F24 contenente compensazioni (sempreché non “a zero”) utilizzando i servizi telematici delle banche/Poste. ESEMPIO N. 5 Il sig. Pietro Tau dispone di un credito IRPEF 2018, scaturente dal mod. REDDITI 2019 PF, pari a € 3.500. Il contribuente può utilizzare il credito nel 2020 utilizzando i servizi telematici di banche/Poste (salvo il caso di F24 “a zero”) fino alla presentazione del mod. REDDITI 2020 PF. Da tale momento l’eventuale residuo credito IRPEF 2018 non utilizzato in compensazione si rigenera quale credito 2019, con conseguente assoggettamento alle nuove regole.
Va evidenziato che per i sostituti d’imposta si è posta la questione dell’operatività delle nuove regole con riferimento ai crediti “maturati” nel 2019, tra i quali il rimborso da mod. 730 e il Bonus Renzi € 80. Infatti, considerato che il DL n. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, le stesse dovevano risultare applicabili già da tale data. Tuttavia, tenendo conto del termine di 60 giorni di operatività di nuovi adempimenti previsto dall’art. 3, comma 2, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), si potrebbe ritenere che l’obbligo in esame decorra dal 27.12.2019, con la conseguenza che ai fini dell’utilizzo in compensazione da parte del sostituto d’imposta dei predetti crediti sia necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia dai mod. F24 presentati dal 16.1.2020. In caso di utilizzo di un canale telematico diverso da quello richiesto (bancario/ postale o di altro soggetto in luogo di quello dell’Agenzia delle Entrate) non è prevista una specifica sanzione. In tal caso si ritiene applicabile la sanzione (residuale) da € 250 a € 2.000 ex art. 11, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 471/97.
CONTROLLI DELL’AGENZIA SULLE COMPENSAZIONI “A RISCHIO”
Per effetto di quanto disposto dall’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo. Qualora a seguito di tale attività di controllo i crediti indicati nel mod. F24 risultino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, il nuovo comma 49-quater del citato art. 37, introdotto dal DL n. 124/2019, prevede che:
• l’Agenzia comunichi entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso il mod. F24;
• è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell’art. 15, D. Lgs. n. 471/97, pari a: – 5% dell’importo, per importi fino a € 5.000; – € 250 per importi superiori a € 5.000;
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per ciascuna delega non eseguita (va evidenziato che nella versione originaria del Decreto la sanzione era pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito). Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97. Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati/valutati erroneamente dalla stessa. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24. Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.
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Classificazione dei codici da indicare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta
Codice
tributo Descrizione
Compensazione
interna
3887 Credito d’imposta incentivi fiscali per il commercio
6604 Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche
6606 Credito d’imposta per compensi in natura
6700 Credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese
6701 Credito d’imposta incentivi per la ricerca scientifica
6705 Credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese
6708 Credito d’imposta mancata attuazione del programma di metanizzazione della
Sardegna
6709 Credito d’imposta autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto
6710 Credito d’imposta rottamazione di ciclomotori e motoveicoli
6711 Incentivi rottamazione macchine e attrezzature agricole
6712 Credito d’imposta rottamazione autovetture e autoveicoli
6715 Credito d’imposta titolari di licenza servizio taxi e di noleggio con conducente
6867 Credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza
complementare - art. 1, commi 91 e 92, Legge n. 190/2014
6868 Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocinio - art.
1, commi da 778 a 780, Legge n. 208/2015
6869 Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno art. 1, commi 98- 108,
Legge n. 208/2015
6870 Credito d’imposta derivante dall’abolizione dell’imposta di fabbricazione sui
fiammiferi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.g), D.Lgs. n. 188/2014
6871 Tax credit sale cinematografiche storiche art. 6, comma 2-bis, DL n. 83/2014
6872
Credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore del fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile art. 1 comma 394, Legge n. 208/2015
6874 Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazione di
sistemi di videosorveglianza - art. 1, comma 982, Legge n. 208/2015
6875 Credito d’imposta - incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione,
degli autocaravan - art. 1, commi 85 e 86, Legge n. 208/2015
6876
Utilizzo in compensazione credito d’imposta ceduto relativo alla detrazione
spese di riqualificazione energetica di parti condominiali - art. 1, comma 74, Legge
n. 208/2015
Z100 Agevolazioni versamenti a favore delle piccole e micro-imprese ZFU Carbonia-
Iglesias - art. 37, comma 4 bis, DL n. 179/2012
Z101 Regione Campania - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
della ZFU di Aversa- art. 37 - DL n. 179/2012
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Z102 Regione Campania - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Benevento - art. 37, DL n. 179/2012
Z103 Regione Campania - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Casoria - art. 37, DL n. 179/2012
Z104 Regione Campania - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole
imprese ZFU Mondragone - art. 37, DL n. 179/2012
Z105 Regione Campania - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Napoli - art. 37, DL n. 179/2012
Z106 Regione Campania - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Portici (centro storico) - art. 37, DL n. 179/2012
Z107 Regione Campania - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Portici (zona costiera) - art. 37, DL n. 179/2012
Z108 Regione Campania - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU S. Giuseppe Vesuviano - art. 37, DL n. 179/2012
Z109 Regione Campania - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Torre Annunziata - art. 37, DL n. 179/2012
Z110 Regione Calabria - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Corigliano Calabro - art. 37, DL n. 179/2012
Z111 Regione Calabria - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Cosenza - art. 37, DL n. 179/2012
Z112 Regione Calabria - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Crotone - art. 37, DL n. 179/2012
Z113 Regione Calabria - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Lamezia Terme - art. 37, DL n. 179/2012
Z114 Regione Calabria - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Reggio Calabria - art. 37, DL n. 179/2012
Z115 Regione Calabria - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Rossano - art. 37, DL n. 179/2012
Z116 Regione Calabria - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Vibo Valentia - art. 37, DL n. 179/2012
Z117 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Aci Catena - art. 37, DL n. 179/2012
Z118 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Acireale - art. 37, DL n. 179/2012
Z119 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Bagheria - art. 37, DL n. 179/2012
Z120 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Barcellona Pozzo di Gotto - art. 37, DL n. 179/2012
Z121 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Castelvetrano - art. 37, DL n. 179/2012
Z122 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Catania - art. 37, DL n. 179/2012
Z123 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Enna - art. 37, DL n. 179/2012
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Z124 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Erice - art. 37, DL n. 179/2012
Z125 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Gela - art. 37, DL n. 179/2012
Z126 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Giarre - art. 37, DL n. 179/2012
Z127 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Lampedusa e Linosa - art. 37, DL n. 179/2012
Z128 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Messina - art. 37, DL n. 179/2012
Z129 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Palermo (Brancaccio) - art. 37, DL n. 179/2012
Z130 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Palermo (Porto) - art. 37, DL n. 179/2012
Z131 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Sciacca - art. 37, DL n. 179/2012
Z132
Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Termini Imerese (inclusa area industriale) - art. 37, DL n. 179/2012
Z133 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese ZFU Trapani - art. 37, DL n. 179/2012
Z134 Regione Siciliana - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Vittoria - art. 37 - DL n. 179/2012
Z135 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Andria - art. 37, DL n. 179/2012
Z136 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Barletta - art. 37, DL n. 179/2012
Z137 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Foggia - art. 37, DL n. 179/2012
Z138 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Lecce - art. 37, DL n. 179/2012
Z139 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Lucera - art. 37, DL n. 179/2012
Z140 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Manduria - art. 37, DL n. 179/2012
Z141 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Manfredonia - art. 37, DL n. 179/2012
Z142 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU Molfetta - art. 37, DL n. 179/2012
Z143 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese
ZFU San Severo - art. 37, DL n. 179/2012
Z144 Regione Puglia - agevolazioni dei versamenti a favore delle micro e piccole
imprese ZFU Santeramo in Colle - art. 37, DL n. 179/2012
Z145 Regione Puglia - agevolazioni versamenti a favore delle micro e piccole imprese