-
1
Strutture ricettive e accessibilità (a cura di Eugenia
Monzeglio)
Le normative tecniche per l’accessibilità nel settore della
ricettività
L’ampio e articolato settore della ricettività e quello della
ristorazione e della somministrazione al pubblico di generi di
conforto e servizi (esempio bar, caffetterie etc.) sono presi in
considerazioni nelle disposizioni normative che regolano il
superamento delle barriere architettoniche e l’accessibilità in
relazione a edifici e spazi privati aperti al pubblico.
Nozione di edifici e spazi privati aperti al pubblico
Merita un breve approfondimento il concetto di edificio o luogo
privato aperto al pubblico, sia perché normativamente non è
chiaramente definito, sia a causa delle differenti e spesso
contrastanti interpretazioni, tendenti ad ampliare o restringere il
campo di intervento delle prescrizioni per l’accessibilità.
La Corte di Cassazione (Sez. I Penale -Sentenza 15 luglio 2009,
n.28853) ha fissato il principio di diritto secondo il quale si
intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in
determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una
categoria di persone che abbia determinati requisiti.
Pertanto, con la dizione edificio privato aperto al pubblico si
intende quel luogo che (pur non essendo definibile come pubblico in
senso proprio perché estraneo alla disponibilità o al godimento di
una pubblica istituzione) contempla lo svolgimento di funzioni
interessanti la generalità dei soggetti o parte di essa. l’edificio
privato aperto al pubblico è quello in cui è permesso a chiunque di
entrare nei momenti stabiliti (es.: negli orari di apertura di una
struttura ricettiva o ristorativa, nelle ore di spettacolo) e
soddisfacendo a determinate condizioni (es.: pagando una tariffa,
dimostrando il possesso di un requisito etc.). Carattere
fondamentale dell’edificio privato aperto al pubblico è l’accesso
generalizzato, nel senso che non è permesso al titolare della
disponibilità o dell’uso dell’edificio, decidere a suo piacere e
discrezionalmente se consentire o meno l’accesso. Al titolare è
però permesso rifiutare l’accesso solo
quando ricorrono condizione “oggettive” generali giustificanti
la negazione (es.: il raggiungimento della saturazione della
struttura ricettiva, che per motivi di sicurezza e di fruibilità
può contenere solo un numero determinato di persone) o “soggettive”
rilevanti (l’ubriachezza, l’atteggiamento minaccioso o molesto, la
presenza di armi). E’ evidente che ricettività, ristorazione e
luoghi di somministrazione di bevande e alimenti rientrano a pieno
titolo nella dizione di luoghi privati aperti al pubblico e, come
tali, rientranti nelle relative disposizioni per il superamento
delle barriere architettoniche e per l’accessibilità.
Superamento delle barriere architettoniche e accessibilità in
relazione in edifici e spazi privati aperti al pubblico
La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di
rango primario nel settore del superamento delle barriere
architettoniche e del conseguimento dell’accessibilità negli edi
fici e spazi pubblici, negli edifici e spazi privati e negli
edifici e spazi privati aperti al pubblico.
Tali disposizioni hanno demandato la disciplina di attuazione a
norme di rango secondario, che attualmente regolano anche le
prescrizioni tecniche.
Riguardo alle disposizioni di rango primario vige il cosiddetto
testo unico dell’edilizia ovvero il DPR 6 giugno 2001, n. 380 (e
s.m.i.) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001), che tratta
di superamento delle barriere architettoniche e di accessibilità
negli articoli da 77 a 82 della “Parte II – Normativa tecnica per
l’edilizia”. In particolare nella Sezione II - Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici
e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#082
-
2
privati aperti al pubblico l’art. 82 tratta di Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico.
Occorre ricordare che nei citati articoli (da 77 a 82) sono
confluiti:
- Legge 13/1989 - DM 236 /1989 - DPR 503/1996 - L’art. 24 della
legge 104/1992 che ha disposto di opere edilizie riguardanti
edifici pubblici e
privati aperti al pubblico. L’art. 82 Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico del testo unico dell’edilizia DPR 380/2001,
recita testualmente:
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di
cui alla sezione prima del presente capo,
sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo,
al regolamento approvato con
d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, e
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
Il comma 1 dell’art. 82 introduce l’obbligo, per qualsiasi opera
edilizia (e quindi non solo
ristrutturazione o nuova costruzione), di seguire la normativa
per l’accessibilità e il superamento delle
barriere.
Sembra che tale obbligo nasca solo laddove si eseguano le opere
edilizie, mentre non sussisterebbe nei
casi in cui non sarebbe stata eseguita nessuna opera ma, per
esempio, solo una riorganizzazione
funzionale.
Quello che non è definito con chiarezza, lasciando quindi ampio
margine di discrezionalità e di interpretazione, è il concetto di
edificio privato aperto al pubblico: Infatti, se non vi sono dubbi
che il bar, il ristorante, il cinema, l’albergo rientrino a pieno
titolo in tale classificazione, non pare così scontato inserire in
tale categoria gli studi
professionali, gli esercizi commerciali di vendita all’ingrosso
o di tipo misto-laboratoriale (es. riparazione e vendita). Legge
104/ 1992 art. 24 "Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche" Le strutture ricettive, in quanto edifici privati
aperti al pubblico, rientrano a pieno titolo nel campo
di applicazione del Testo unico dell’edilizia DPR 380/2001 e
s.m.i. (articoli da 77 a 82) e delle normative alle quali il Testo
Unico rimanda e quindi DM 236/1989 e art.24 della legge 104/1992.
Nello specifico per queste tipologie di spazi (strutture ricettive)
vige il requisito della visitabilità. La definizione della
normative di visitabilità è la seguente:
per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di
accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico
di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di
soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro,
servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con
la funzione ivi svolta.
Pertanto la visitabilità è un’accessibilità limitata solo ad
alcune parti: per esempio per le strutture ricettive si richiede
che solo una parte delle camere siano accessibili e non tutte.
Art 5.3. Strutture ricettive (Decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche) - Ogni struttura
ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi etc.)
deve avere tutte le parti e
servizi comuni e un determinato numero di stanze accessibili
anche a persone con ridotta o impedita
capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi,
percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da
parte di persone in carrozzina a ruote.
- Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve
essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della
stanza, almeno un servizio igienico.
- Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva
deve essere di almeno due fino a 40
o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o
frazione di 40 in più. - In tutte le stanze è opportuno prevedere
un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di
allarme.
- La ubicazione delle stanze accessibili deve essere
preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle
vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una via di esodo
accessibile.
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#082http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1996_0503.htmhttp://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm
-
3
- Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle
attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle
superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un
minimo assoluto di
due unità.
- Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si
devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1 (Unità
ambientali e loro componenti, 4.2 (Spazi esterni) e 4.3
(Segnaletica) del sopracitato DM
236/1989, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti
requisiti specifici. L’art. 5.3. del DM. 236/1989 parla in modo
onnicomprensivo di “strutture ricettive” comprendendo quindi le
diverse tipologie di esercizi che offrono ospitalità e quindi
strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, strutture
ricettive extralberghiere, strutture ricettive all'aperto,
strutture ricettive di
mero supporto, secondo la definizione data dal D. Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo. Pertanto, nel caso di
ristrutturazione o nuova costruzione, qualsiasi struttura ricettiva
deve avere un minimo di 2 camere accessibili qualunque sia il
numero di camere entro la quantità di 40 camere,
con una dotazione di 2 camere in più ogni 40 camere o frazione
di 40. Per strutture ricettive all’aperto, come campeggi villaggi,
si richiede il 5% delle superfici dedicate alle unità di soggiorno.
Negli altri interventi (per esempio manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo
etc.), in cui si effettuano opere edilizie occorre seguire comunque
le
disposizioni tecniche per il superamento delle barriere e per
l’accessibilità, come evidenziato in precedenza. E’ interessante
considerare che i vigenti provvedimenti legislativi nazionali (L
13/1989; DM 236/1989; DPR 503/1996 ricompresi nel cosiddetto Testo
unico dell’edilizia DPR 380/2001 e s.m.i.) sono caratterizzati da
una possibile flessibilità dalle soluzioni tecniche proponibili,
derivante da una positiva impostazione di tipo
esigenziale-prestazionale. Quello che conta quindi, ciò che il
tecnico deve sempre considerare come inderogabile, è la
‘prestazione’ che il prodotto/progetto deve avere per consentire
una fruibilità agevole da parte di tutti, comprese le persone con
problemi motori, senso-percettivi, relazionali,
intellettivo-cognitivi e le persone con specifiche esigenze (come
bambini, anziani etc.) La norma non prescrive obbligatoriamente
standard dimensionali assoluti, da applicare in ogni caso, ma
obbliga comunque a pervenire a un risultato (uno spazio,
un’attrezzatura) che consenta a chiunque la possibilità di
effettuare liberamente le proprie scelte, perseguire i propri
programmi, autodeterminarsi. Per questa impostazione, si vedano
l’art.7 Soluzioni alternative del DM 236/1989 e l’art. 19 Deroghe
e
soluzioni alternative del DPR 503/199, articoli che hanno quindi
un notevole valore strategico.
Inoltre occorre tener conto dei requisiti tecnici previsti dai
dispositivi regionali (in questo caso della Regione Piemonte), che
possono introdurre prescrizioni più rigorose (deroghe in melius)
rispetto a quelle statali, ma non possono introdurre disposizione
limitative di quelle nazionali. A livello nazionale si ricorda che
esiste una normativa in materia di classificazione delle
strutture
ricettive dal 21 giugno 2011, data della sua entrata in vigore.
Si tratta del Decreto legislativo 79 del 23 maggio 2011 (Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo), che non solo regola l'appartenenza a una o un'altra
tipologia (ma anche altri aspetti in tema di turismo come ad
esempio la classificazione sugli standard qualitativi, la
pubblicità dei prezzi, l'accessibilità alle strutture etc.
A livello della Regione Piemonte numerosi sono i dispositivi
regionali per il comparto ricettivo, anche di recentissima
emanazione.
Con la recente legge regionale del 3 agosto 2017, n. 13.
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. (Regione
Piemonte BU 32 10/08/2017) il Piemonte riordina la regolamentazione
strutture ricettive extralberghiere quali bed and breakfast,
affittacamere, case vacanza, case e appartamenti vacanze, ostelli
etc., riunendola in un unico corpo e aggiornando un’impostazione
ormai obsoleta, in quanto l’ultima legge regionale di riferimento
era la 31 del 1985. È anche prevista la
tipologia della country house o residenza di campagna. Un altro
ambito di intervento sono le locazioni turistiche, come le
abitazioni private. Ulteriore novità significativa è data dalla
possibilità di avere soluzioni ricettive innovative.
Tale legge prevede all’art.18 l’emanazione di un regolamento di
attuazione, che dovrà contenere “i requisiti tecnico-edilizi,
igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali,
nonché delle piscine e
-
4
di eventuali attività complementari o servizi connessi, tenuto
conto della disciplina statale e regionale e dei regolamenti
igienico-edilizi comunali vigenti in materia” (comma c
dell’art.18).
Nelle precedenti disposizioni della Regione Piemonte sulle
strutture ricettive extralberghiere si indicava
quanto segue per il superamento delle barriere architettoniche:
Bed & Breakfast: Laddove sia possibile deve essere sempre
garantita l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per gli
edifici residenziali che ospitano strutture turistico-ricettive,
tant’è che la classificazione a
stelle dei B&B “premia” con le 4 stelle chi si dimostra
sensibile alle persone con impedite o ridotte capacità motorie.
Affittacamere:
Le strutture ricettive di nuova realizzazione o in fase di
ristrutturazione devono attenersi alle norme contenute nella legge
13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°
236/89.
Laddove sia possibile deve essere sempre garantita
l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per gli edifici
residenziali che ospitano strutture turistico-ricettive. Per gli
edifici di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione ci si
deve attenere alle norme contenute
nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici n° 236/89. Sono ammesse deroghe alle norme previste
soltanto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa
agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe
sono concesse previo parere favorevole dell’Ufficio tecnico o del
tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti. Case
e appartamenti vacanze/Residence:
Le strutture turistico-ricettive di nuova realizzazione o in
fase di ristrutturazione devono attenersi alle norme contenute
nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
n°236/89. Laddove sia possibile deve essere sempre garantita
l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per le
strutture esistenti. Sono ammesse deroghe alle norme previste
soltanto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa
agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe
sono concesse previo parere favorevole dell’Ufficio tecnico o del
tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti.
Alloggi vacanze:
Le strutture turistico-ricettive di nuova realizzazione o in
fase di ristrutturazione devono attenersi alle norme contenute
nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
n° 236/89.
Laddove sia possibile deve essere sempre garantita
l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per gli edifici
residenziali che ospitano strutture turistico-ricettive. Per gli
edifici di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione ci si
deve attenere alle norme contenute
nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici n°236/89. Sono ammesse deroghe alle norme previste
soltanto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli
elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono
concesse previo parere favorevole
dell’Ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per
l’istruttoria dei progetti. Case per ferie, Ostelli per la
gioventù, Case vacanze
Le strutture ricettive di nuova realizzazione o in fase di
ristrutturazione devono attenersi alle norme contenute nella legge
13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 236/89.
Laddove sia possibile deve essere sempre garantita l’accessibilità
e l’adattabilità dei locali anche per le
strutture esistenti. Sono ammesse deroghe alle norme previste
soltanto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli
elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono
concesse previo parere favorevole
dell’Ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per
l’istruttoria dei progetti.
Per quanto riguarda le strutture ricettive rurali, con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R la
regione Piemonte apporta modifiche e integrazioni al DPGR 1° marzo
2016, n. 1/R recante Disposizioni regionali relative all'esercizio
e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità
rurale familiare Per quanto riguarda le strutture ricettive
alpinistiche la Regione Piemonte ha emanato la legge regionale n. 8
del 18 febbraio 2010 e s.m.i. Ordinamento dei rifugi alpini e delle
altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni
regionali in materia di turismo, che prevede all’art. 17 la
stesura
di un regolamento. Il regolamento è stato emanato con decreto
del Presidente della Giunta Regionale 11 marzo 2011, n. 1/R.
Requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture
ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed
igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Regione
Piemonte BU11 16/03/2011). L’art. 7 tratta di barriere
architettoniche e prescrive che Ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nei rifugi
escursionistici raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati
al transito, si applicano le disposizioni normative di cui all'
articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati) e all'articolo 3,
comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=8&LEGGEANNO=2010http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=8&LEGGEANNO=2010http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=8&LEGGEANNO=2010http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13#art1-com2
-
5
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle
barriere architettoniche), tenuto conto delle deroghe previste
all'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto. Per quanto riguarda
il comparto alberghiero, la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
"Disposizioni
regionali in materia di semplificazione", in vigore dal 27 marzo
2015, ha introdotto importanti novità (Capo II Semplificazioni in
materia di turismo)e prevede all’art 8 l’emanazione di un
regolamento delle aziende alberghiere. Tra gli altri elementi, il
regolamento (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)
deve disciplinare la destinazione urbanistica degli immobili e
l'idoneità dei locali.
Il regolamento è stato emanato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 15 maggio 2017 n. 9/R "Caratteristiche e modalità
di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti
tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro
funzionamento" (Regione Piemonte BU20S1 18/05/2017). L’art. 5 del
regolamento tratta di destinazione degli immobili, idoneità e
accessibilità dei locali e prevede che i locali destinati
all’esercizio alberghiero, siano conformi alle norme:
- tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie di cui all’Allegato A
del Regolamento; - in materia di sicurezza, idoneità dei locali e
prevenzione incendi; - in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali
deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali o per casi di
comprovate impossibilità tecnico-strutturali.
In particolare devono essere assicurati: - almeno un servizio
igienico accessibile, di pertinenza delle aree e degli spazi di uso
comune o in
prossimità degli stessi, con wc distinto per sesso; - apposite
rampe, o soluzioni equipollenti, per l’accesso agli spazi
comuni;
- un bagno e una camera appositamente attrezzati ogni venti
camere o appartamenti, nel rispetto del decreto del Ministero dei
Lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 (Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
I fabbricati che ospitano i villaggi albergo e le dipendenze
alberghiere rispettano le disposizioni vigenti in materia di
accessibilità, visitabilità e adattabilità, al fine di garantire
alle persone con ridotta o impedita capacità motoria la fruizione,
in condizioni di sicurezza e di autonomia, degli spazi e delle
attrezzature sia all’interno delle unità abitative sia nelle zone
di relazione.
Riepilogo delle norme nazionali per l’accessibilità delle
strutture ricettive
Le strutture ricettive, in quanto edifici privati ma aperti al
pubblico, rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione: • del
DM 236/1989 quando si effettua nuova costruzione e
ristrutturazione; • dell’art. 24 (Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche) della legge 104/ 1992
quando si effettua qualsiasi opera edilizia in edifici pubblici
e privati aperti al pubblico; • i sopracitati disposti normativi
sono ricompresi nel cosiddetto Testo Unico per l’edilizia, DPR
6
giugno 2001, n. 380 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”, che tratta
dell’accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche
al Capo III “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati, pubblici e privati aperti al pubblico”. Inoltre occorre
tener conto dei requisiti tecnici per le strutture ricettive,
previsti dai dispositivi regionali (in questo caso della Regione
Piemonte), che possono introdurre prescrizioni più rigorose
(deroghe in melius) rispetto a quelle statali. Per quanto riguarda
le caratteristiche tecniche progettuali nazionali (art. 5 del DM
236/1989) le strutture ricettive devono rispettare il requisito
della visitabilità: ciò significa (come già detto) che non tutta la
struttura ricettiva deve essere accessibile, ma deve essere solo
parzialmente accessibile. La visitabilità rappresenta un livello di
accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio
che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche
alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2015http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2015http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/component/docman/doc_download/1183-dpgr15052017n9r.htmlhttp://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/component/docman/doc_download/1183-dpgr15052017n9r.html
-
6
LE RICHIESTE NORMATIVE NAZIONALI
Art 5.3. Strutture ricettive del Decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche.”
− Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi
turistici, campeggi etc.) deve avere tutte le parti e
servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili
anche a persone con ridotta o impedita
capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi,
percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da
parte di persone su sedia a ruote.
− Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve
essere accessibile sullo stesso piano, nelle
vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. − Il numero
di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di
almeno due fino a 40 o frazione
di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in
più.
− In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la
segnalazione, sonora e luminosa, di
allarme. − La ubicazione delle stanze accessibili deve essere
preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e
comunque nelle vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una
via di esodo accessibile.
− Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle
attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle
superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un
minimo assoluto di due
unità.
RIEPILOGO
Quante camere accessibili? Con quali caratteristiche? Struttura
ricettiva: numero di stanze accessibili richieste:
- almeno 2 fino a 40 camere o frazione di 40;
- tale quantità deve essere aumentata di altre due stanze
accessibili ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. Villaggi
turistici e campeggi: quantità di unità di soggiorno temporaneo
accessibili richiesta:
- oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere
accessibili almeno il 5% delle superfici
destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo
assoluto di 2 unità.
Caratteristiche delle stanze e dei bagni accessibili:
- arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra devono consentire
l'uso agevole anche da parte di persone
su carrozzina a ruote. Quesiti: i percorsi quale larghezza
debbono avere, secondo la normativa tecnica per l’accessibilità: cm
80 o cm 90 o cm 100?
o cm 80 è il “canale di percorribilità” da lasciare libero
davanti a lavabo e vasca nei servizi igienici
(art. 8.1.6 DM 236/1989);
o cm 90 è la larghezza minima dello spazio di manovra per
cambiare direzione con manovre combinate dell’art. 8.0.2 Spazi di
manovra con carrozzina a ruote del DM 236/1989;
o cm 100 è la larghezza minima dei percorsi orizzontali e
corridoi, che necessitano di allargamenti
per permettere l’inversione di marcia (art. 8.1.9 del DM
236/1989); o E’ evidente che una larghezza di cm 100/120 del
“canale di percorribilità” sia quella ritenuta più
idonea, ma tale larghezza va messa in relazione alle
caratteristiche di tale “canale di
percorribilità” (lunghezza, presenza o no di muri ai lati o di
elementi di arredo fissi o spostabili, di sanitari non spostabili
etc.) e all’eventuale presenza di elementi di ausilio
(sostegni,
mancorrenti) per consentire l’uso, ad esempio, dei sanitari nei
servizi igienici.
- Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve
essere accessibile sullo stesso piano, nelle
vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. E’ ovvio
che tale concessione normativa va applicata in limitatissimi casi e
solo per alcune tipologie di strutture ricettive. Non è infatti
ammissibile che,
soprattutto in caso di nuova costruzione o di ampliamento
dell’esistente, si faccia ricorso a tale
possibilità per ovvi motivi di riservatezza, di comfort, di
parità di trattamento con le altre camere della struttura
ricettiva.
- Per motivi di sicurezza in tutte le stanze è opportuno
prevedere un apparecchio per la segnalazione,
sonora e luminosa, di allarme.
- La collocazione delle stanze accessibili è preferibile sia nei
piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo
sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
-
7
Strutture ricettive: gli altri servizi, oltre la “tradizionale”
ricettività A seconda dei servizi presenti, ai fini
dell’accessibilità, occorre applicare le corrispondenti
prescrizioni normative tecniche per l’accessibilità.
Indicativamente i servizi aggiuntivi a quelli di base (sala
colazione, sala per soggiorno-relax-lettura quotidiani) possono
essere:
- sala conferenze, convegni e locali annessi (ad es.
guardaroba)
- sala spettacoli e locali annessi (ad es. camerini) - sala
musica - biblioteca - postazioni internet - spazio culturale per
esposizioni, mostre etc.
- servizi per igiene (parrucchiere, pedicure etc.) e cura del
corpo, palestra, Spa (cure idroterapiche e servizi di benessere del
corpo).
- attività ginnico-sportive (tennis, piscina etc.) - bar,
ristorante, self-service - punto vendita
- custodia e gioco bimbi - assistenza animali domestici e di
compagnia.
Strutture ricettive: sale e luoghi per riunioni, spettacoli
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli:
- almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche
dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria:
o mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe,
o ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
- Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa
antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che,
nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via
di esodo accessibile o un "luogo sicuro statico".
- In presenza di bancone, nella biglietteria, nel punto
informazioni, nel bar etc.: una parte deve essere ribassata.
In particolare, la sala per riunione, spettacolo deve: - essere
dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria,
in numero pari ad
almeno 2 posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un
minimo di 2; - essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi
liberi riservati per le persone su carrozzina a
ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali
da garantire la manovra e lo stazionamento di una carrozzina a
ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio
igienico; - essere consentita l'accessibilità al palco, al
palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio
con relativo servizio igienico. - In presenza di bancone, nella
biglietteria, nel punto informazioni, nel bar etc.: una parte
deve
essere ribassata.
Strutture ricettive: sale e luoghi per ristorazione Nelle sale
per la ristorazione:
- almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante
un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con
ridotta o impedita capacità motoria;
- tale zona della sala deve essere dotata di almeno uno spazio
libero per persone su carrozzina a ruote. Questo spazio deve essere
predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da
garantire la manovra e lo stazionamento di una carrozzina a
ruote;
- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio
igienico.
- In presenza di bancone, nella sala colazione, nel ristorante,
nel bar etc.: una parte deve essere ribassata.
Strutture ricettive: gli spazi culturali e sportivi
-
8
Spazi culturali (ad esempio per esposizioni, mostre o altri
eventi culturali ) e spazi sportivi possono essere presenti
all’interno di strutture ricettive. Si ricorda che in presenza di
tali spazi (e di qualsiasi altro spazio destinato ad “attività
sociali” ovvero scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali,
sportive) occorre applicare la normativa per l’accessibilità,
che , per gli spazi destinati ad “attività sociali” prevede la
totale accessibilità di: - spazi esterni ; - parti comuni e tutti
gli ambienti ; - almeno un servizio igienico accessibile per ogni
livello utile.
Riepilogando:
- struttura ricettiva: devono essere accessibili: tutte le parti
e servizi comuni; due (o più) stanze; spazi esterni;
- sale e luoghi per riunioni, spettacoli: se sono presenti nella
struttura ricettiva, devono essere dotati di almeno due spazi
liberi; almeno due posti riservati; devono essere accessibili: un
servizio igienico; il palco con un camerino; spogliatoio con
servizio igienico;
- sale per la ristorazione: se sono presenti nella struttura
ricettiva, devono essere accessibili: una zona della sala, almeno
uno spazio libero per persone in carrozzina; un servizio
igienico;
- altri spazi e servizi: occorre vedere le richieste specifiche
per l’accessibilità. Se sono presenti spazi per attività culturali
e sportive (e ogni altra attività di tipo “sociale” ovvero attività
educativa, culturale, sanitaria, assistenziale, sportiva) occorre
prevedere la totale accessibilità dei luoghi in cui si effettuano
tali attività.
- Laddove siano presenti banconi, nella reception, nel punto
informazioni, nel bar, nella sala colazione, nel ristorante etc.:
una parte deve essere ribassata.
La camera accessibile della struttura ricettiva Da colloqui con
molti gestori di strutture ricettive emerge che le camere
accessibili sono spesso scarsamente accettate:
- sia dai clienti con disabilità, che spesso le reputano poco
comode, non soddisfacenti alle loro
necessità, di qualità inferiore a quelle delle altre camere,
localizzate in punti della struttura ricettive meno gradevoli;
- sia dagli altri clienti, che rifiutano la camera “per
disabili” (ritenuta brutta, connotata da configurazioni
ospedaliere, scomoda, spiacevole). Il rifiuto è accompagnato spesso
da motivazioni pretestuose e permeate dal cosiddetto disabilismo,
atteggiamento caratterizzato da
sentimenti ostili e spesso discriminatori nei confronti delle
persone con disabilità. In alcuni casi la discriminazione è
inconsapevole, caratterizzata da attitudini più complesse e
ambivalenti, che si manifestano in un senso di disagio nell’usare
spazi e ambienti pensati per persone che sono sentite come
“estranee”.
Ne deriva immediatamente l’esigenza, sia per motivi etici, sia
per motivi economici di realizzare camere accessibili che siano
come le altre, ma con qualcosa in più, che però non annulli le
caratteristiche di piacevolezza estetica e di benessere
ambientale.
Quali sono le caratteristiche di accessibilità di una camera di
struttura ricettiva?
Alcune sono quelle indicate dalla normativa tecnica italiana per
l’accessibilità, che ovviamente non può essere trasgredita, ma
essendo calibrata soprattutto sulle persone con disabilità motorie
(in particolare le persone utilizzanti una carrozzina a ruote
auto-spinta) non contiene indicazioni per andare incontro ad altre
disabilità e, più in generale, alle necessità di persone che hanno
eisgenze “specifiche “, che possono configurarsi anche in assenza
di conclamata e riconosciuta disabilità (esempio: esigenze di
bambini, di famiglie, di anziani etc.). Altre caratteristiche sono
quelle che rispondono a requisiti di piacevolezza, di gradevolezza
estetica, di benessere, di comfort ambientale, di possibilità e
facilità nell’uso degli spazi e degli arredi, di sicurezza: tutte
queste caratteristiche accomunano la camera accessibile della
struttura ricettiva a tutte le altre camere. Occorre ribadire che
la normativa tecnica statale per l’accessibilità tratta di camera
accessibile e di servizio igienico accessibile: NON PARLA MAI di
camera “per disabili” o “dedicata” e di servizio igienico “per
disabili” o “dedicato”.
Da questa prima importantissima precisazione, ne deriva che, sia
la camera accessibile sia il servizio igienico accessibile debbono
consentire un uso agevole e fruibile da persone con disabilità:
arredi,
-
9
complementi d’arredo (lampade, tende etc), terminali degli
impianti, elementi costruttivi (porte, finestre, maniglie etc.),
apparecchi sanitari e elementi complementari, devono essere
utilizzabili da persone con disabilità. E’ evidente che per poter
utilizzare tutto quanto sopra elencato, la camera accessibile e il
suo servizio
igienico devono consentire un agevole movimento, la possibilità
di arrivare e di accostarsi ad arredi, terminali di impianti,
elementi costruttivi, apparecchi sanitari e loro complementi, la
possibilità di trasferirsi dalla carrozzina al letto, al vaso, alla
doccia o alla vasca e così via.
- Il principio è quello di poter sistemare gli usuali componenti
di arredo di una camera da letto, che funzioni anche come luogo di
momentaneo soggiorno (e quindi non solo presenza di letto!);
- le stesse caratteristiche di valenza estetica, oltre che di
comfort e di piacevolezza, devono essere garantite nelle camere
accessibili; è preferibile non avere solo arredi “fissi” per poter
eventualmente togliere qualche elemento e, al bisogno, aggiungere
altri componenti di arredo
oppure ausili e attrezzature specifiche; - va garantita la
possibilità di:
o ingresso agevole alla camera; o accostamento e trasferimento
sul letto; o avvicinamento e uso degli altri elementi di
arredo;
o avvicinamento ed utilizzo di interruttori, prese e comandi (e
quindi dei terminali degli impianti);
o possibilità di manovrare finestra, porta-finestra, porte; o
ingresso al servizio igienico;
o uso dell’eventuale balcone/loggia. - l'accesso al letto
dovrebbe essere garantito su entrambi i lati.
Oltre alla disposizione del letto e agli spazi di percorrenza,
occorre prestare grande attenzione alla dimensione del letto (ad
es. altezza da terra adeguata –non eccessiva ovvero non superiore a
circa cm 50, né troppo bassa per agevolare gli spostamenti dalla
carrozzina; letto senza ingombri a terra per poter inserire “sotto”
il letto i supporti di un eventuale sollevatore) e alla forma del
letto, che può ostacolare il trasferimento al letto dalla
carrozzina, come le forme “sporgenti” del letto (ad esempio il
giroletto). Utile può essere un sistema di letti scorrevoli su
testiera continua a muro;
- la possibilità di usare in modo autonomo questo spazio implica
anche che interruttori, prese e, in
generale, tutti i terminali degli impianti siano installate ad
altezze raggiungibili anche da persone in carrozzina. Una presa a
fianco del letto deve essere facilmente raggiungibile per poter
caricare la batteria di cellulare, carrozzina a trazione elettrica,
eventuali altri elementi o ausili che necessitano di carica. Sempre
a fianco del letto è preferibile avere i comandi a distanza per
spostare tende, alzare tapparelle etc., oltre a quelle di
televisore. I comandi di azionamento di tendaggi, tapparelle,
infissi vanno posizionati anche nei pressi di tende, finestre,
porte-balcone etc.;
- dotazione tecnologiche legate alla domotica o ad automatismi
specifici possono agevolare alcune funzioni, come l'apertura degli
infissi e dei tendaggi, l'azionamento dell'illuminazione e della
climatizzazione, la movimentazione del letto;
- qualsiasi elemento di allarme presente nella camera, come del
resto tutti i sistemi di allarme
presenti in qualsiasi ambienti della struttura ricettiva, devono
essere dotati di dispositivi luminosi e sonori che si attivano in
caso di emergenza (allarme incendio, allagamenti, rilevatore di
fumo, gas, innalzamento temperatura, allarme intrusioni etc.);
- qualsiasi elemento che funzioni con il “suono” va accompagnato
anche da dispositivo luminoso
(campanello, squillo telefono, citofono interno); - avere a
disposizione o dotarsi (su richiesta anticipata della persona che
ne ha bisogno) di
attrezzature per agevolare persone sorde: sveglia a vibrazione,
cuscino a vibrazione, allarme a luce stroboscopica etc.;
- organizzazione degli arredi e dello spazio della camera in
modo da ottenere un controllo visivo
totale dell’ambiente; - la camera deve essere ben segnalata ed
indicata possibilmente con più modalità (ad esempio
macro-caratteri, caratteri in rilievo, in Braille, etc.); -
localizzazione della camera accessibile possibilmente nei piani
bassi dell’edificio (per motivi di
sicurezza) (N.B. questa è una richiesta della normativa); - la
camera deve essere localizzata preferibilmente vicino ad un luogo
sicuro statico o dinamico, con
percorrenza limitata delle vie d’esodo per facilitare
l’allontanamento dalla camera in caso di emergenza;
- controllare la larghezza della porta d’ingresso e gli spazi
antistanti e retrostanti ad essa;
- spazi di accostamento, laterali e frontali al letto; se il
letto è in posizione centrale, l’avvicinamento a esso deve essere
garantito su tutti i lati;
-
10
- arredi interni accessibili e disposti in modo da non creare
ingombro; - terminali degli impianti, apparecchi per la
comunicazione in prossimità del letto o ad altezze
raggiungibili; - terminali di impianti e comandi agevoli da
usare;
- armadio: ante scorrevoli o tende, servetto per abbassare la
barra appendi abiti oppure barra appendi abiti ad altezze
differenziate; mobiletti o cassettiere possibilmente a ruote;
- accessibilità spaziale del balcone e possibilità di visione
all’esterno in sicurezza, anche da seduti .
Il servizio igienico accessibile della camera accessibile Come
già detto, la normativa tecnica per l’accessibilità parla di camera
accessibile e di servizio igienico accessibile, non di camera “per
disabili” e di servizio igienico “per disabili”.
Il servizio igienico accessibile non deve essere assolutamente
connotato con sanitari e sostegni di tipo ospedaliero, con un
eccesso di elementi di supporto, con scarsa cura nella scelta dei
complementi d’arredo.
- Non c’è nessun disposto normativo che richieda particolari
tipi di vaso: quelli riportati nelle
figure sottostanti (vaso con bordo di seduta discontinuo con
apertura frontale) sono “venduti” come i migliori, mentre in realtà
sono spesso ritenuti inadatti dalle persone con disabilità, specie
motoria, sempre sono scomodi per tutti.
- Tale scelta è oggetto di molte critiche, per il rischio di
intrappolamento della gamba all’interno
dell’apertura: infatti per alcune persone che usano la
carrozzina e che hanno perso la sensibilità agli arti inferiori,
può succedere che nella fase di trasferimento dalla carrozzina al
vaso o viceversa, una gamba rimanga bloccata nell’apertura
anteriore. Può comunque essere utile, per alcune persone, il vaso
con incavo frontale per lavarsi, cateterizzare le vescica poiché
portatori
di incontinenze per paralisi midollari. - Utile per tutti (anche
se non è prevista nella normativa tecnica per l’accessibilità) la
presenza a
fianco del vaso di doccetta estraibile e flessibile (con
funzione di bidet) con termoregolatore dell’acqua calda-fredda e
con regolatore di flusso.
- Come già detto, il vaso delle illustrazioni sottostanti non è
previsto da nessuna normativa, così
come non sono previsti i numerosi ed invasivi sostegni (spesso
inutili, in taluni casi anche scomodi ed ingombranti!). Le
caratteristiche del vaso delle illustrazioni (dimensioni più ampie
del normale, altezza superiore, apertura anteriore) determinano per
molte persone in carrozzina una seduta scomoda ed instabile. A
causa dell’altezza superiore, i piedi non toccano
per terra e rendono più difficile l'equilibrio. - Il servizio
igienico dell’illustrazioni sottostante è presentato come
accessibile, ma è
eccessivamente connotato come servizio igienico “per disabili”
e, inoltre, non è detto che sia realmente fruibile:
o scarso spazio a lato del vaso per il trasferimento laterale
dalla carrozzina al sedile doccia, spazio ostacolato anche dalla
presenza del lungo sostegno verticale;
o ingombrante presenza del lungo maniglione verticale;
-
11
o vaso di altezza eccessiva, o “strana” posizione del sostegno
nella doccia, o seggiolino della doccia troppo piccolo.
Le richieste normative per la camera accessibile e il relativo
servizio igienico riguardano:
- la possibilità di movimento all’interno degli ambiente e
- la possibilità di accostamento laterale al vaso, al bidet,
alla doccia, alla vasca e di accostamento
frontale al lavabo. Per il servizio igienico accessibile la
normativa tecnica italiana (artt. 4.1.6 e 8.1.6. del DM 236/1989)
prevede
quanto segue: - devono essere garantite, con opportuni
accorgimenti spaziali, le manovre di una carrozzina
necessarie per l’uso degli apparecchi sanitari (DM 236/1989 art.
4.1.6). Le manovre sono quelle
indicate e disegnate al punto 8.0.2 del DM 236/1989: • A.
rotazione 360°- cambiamento di direzione (150x150 cm)
• B. rotazione 180° - inversione di direzione (140x170 cm)
• C. rotazione 90° (con manovre combinate è possibile il
completo cambiamento di direzione
(ingombro di 140x 140 cm, “smussato” in un angolo) • D. svolta
90° (ingombro di 140x 170 cm, “smussato” in un angolo)
• E. inversione di direzione con manovre combinate
(indicativamente ingombro di 190x 170 cm,
fortemente “ridotto” in due angoli) • F. rotazione 360° -
cambiamento di direzione (140x140 cm): N.B. permesso sono in
interventi
di adeguamento e per la visitabilità degli alloggi • G.
rotazione 180° - inversione di direzione (130x 130 cm): N.B.
permesso sono in interventi
di adeguamento e per la visitabilità degli alloggi • H.
rotazione 90° - con manovre combinate è possibile il completo
cambiamento di direzione-
(120x120 cm): ): N.B. permesso sono in interventi di adeguamento
e per la visitabilità degli
alloggi
- accostamento laterale al vaso ed al bidet. Caratteristiche del
vaso e del bidet: • preferibilmente del tipo sospeso,
• altezza da terra del piano superiore cm 45-50;
• asse del vaso o bidet a distanza minima di cm 40 da parete
laterale;
• bordo anteriore a cm 75-80 da parete posteriore;
• spazio libero a fianco minimo cm 100, misurato dall’ asse del
sanitario
• se l’asse del vaso o bidet ha distanza da parete laterale
maggiore di cm 40, occorre prevedere maniglione o corrimano a cm 40
dall’asse del sanitario per consentire il trasferimento
- accostamento laterale alla doccia
• a pavimento, sedile ribaltabile, doccia a telefono
- accostamento laterale (parziale) alla vasca
• spazio libero minimo cm 140 lungo la vasca con profondità
minima di cm 80
- accostamento frontale al lavabo
• spazio libero minimo cm 80 misurati dal bordo anteriore del
lavabo; altezza da terra del piano superiore cm 80; senza colonna,
con sifone preferibilmente accostato o incassato a parete;
-
12
preferire rubinetti a leva con erogazione acqua calda regolabile
con miscelatore termostatico
- “canale di percorribilità” libero di almeno cm 80 (davanti a
vasca e lavabo)
- corrimani, campanello di emergenza vicino a vaso e vasca
- erogazione acqua calda con miscelatori termostatici
- preferire porte scorrevoli o con apertura verso l'esterno;
- preferire rubinetti a leva con erogazione acqua calda
regolabile con miscelatore termostatico; - nei servizi igienici dei
locali aperti al pubblico: corrimano in prossimità del vaso: h cm
80 , di diametro
3-4 cm; se fissato a parete a distanza di cm 5 dalla parete.
Accessibilità ai sanitari secondo normativa (DM 236/1989) e
osservazioni su alcune richieste normative che sono ritenute
“problematiche” e non soddisfacenti le reali esigenze di persone
con mobilità ridotta. Si ritiene pertanto legittimo proporre
soluzioni dimensionali differenti da quelle del DM 236/1989,
ricorrendo a quanto previsto nell’art.7 del DM 236/1989 (in sede di
progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle
specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano
alle
esigenze sottintese dai criteri di progettazione) al comma 5
dell’art. 19 “Deroghe e soluzioni alternative”, in quanto le
soluzioni proposte corrispondono maggiormente alle reali esigenze
(al riguardo si allega bibliografia da studi di associazioni di/per
persone con disabilità e di professionisti del settore. Inoltre un
attento studio di sanitari, arredi, complementi di arredo,
attrezzature un’oculata organizzazione spaziale contribuiscono a
una migliore accessibilità e fruibilità.
Al riguardo si vedano: - Alberto Arenghi (a cura di), Design for
All. Progettare senza barriere architettoniche, UTET, Milano
2007 - Sophie Corbetta, Un bagno su misura, in Mobilità, n. 40,
2005
- Comune di Firenze, Persone ‘reali’ e progettazione
dell’ambiente costruito. L’accessibilità come risorsa per la
qualità ambientale, a cura di Antonio Laurìa, Maggioli, Rimini,
2003: vedere il cap. II.3.1 Un approccio tecnico emotivo alla
progettazione di habitat idonei alle persone con problemi motori,
di Carmelo Manca.
- Regione Friuli Venezia Giulia, Associazione Tetra-Paraplegici
del Friuli Venezia Giulia, Centro Servizi Volontariato del Friuli
Venezia Giulia, Guida alla progettazione accessibile e funzionale,
Regione Friuli Venezia Giulia, Tipografia Pellegrini, Udine 2006:
vedere il capitolo Bagni locali pubblici.
-
13
- UILDM di Chioggia (Unione Lotta contro la Distrofia
Muscolare), Suggerimenti per un bagno accessibile (a basso costo e
salvo diverse esigenze di personalizzazione),
- http://www.uildmchioggia.org/BAGNO%20ACCESSIBILE.htm (NB:
l’architetto Sophie Corbetta e l’ingegnere Alberto Arenghi sono
persone in carrozzina)
Spazi di manovra con carrozzina a ruote secondo normativa (art.
8.0.2 del DM 236/1989)
Indicazioni per la realizzazione del servizio igienico
accessibile. Il vaso e il bidet. I maniglioni o sostegni per il
trasferimento
- La normativa non richiede MAI particolari “tipi” di sostegni
per l’accesso al vaso e non
ne indica MAI una quantità predeterminata. “DM 236/1989 art.
4.1.6. Servizi igienici. “Nei servizi igienici devono essere
garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una
sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi
sanitari. Deve essere garantito in particolare: (…) la dotazione di
opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto
in prossimità della tazza e della vasca”. Sempre il DM 236/1989
all’art. 8.1.6. Servizi igienici. “Qualora l'asse della tazza w.c.
o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere,
a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o
corrimano per consentire il trasferimento. (…) Nei servizi igienici
dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare
il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm
80 dal calpestio, e di
diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5
dalla stessa.” Inoltre viene data specificazione ulteriore SOLO per
l’edilizia residenziale sovvenzionata dove, sempre si legge: “Negli
alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui
al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con
maniglioni e corrimano orizzontali e-o verticali in
vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei
maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche
esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione
dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.”
- I siostegni sono utili per talune persone, specie le persone
in carrozzina paraplegiche, tetraplegiche, e coloro che comunque
non possono usare mai la postura eretta, ma anche per
persone anziane o per chi problemi di mobilità o di equilibrio,
anche solo temporanei. I sostegni sono indispensabili per eseguire
le manovre di trasferimento e per garantire un appiglio in caso di
difficoltà o perdita di equilibrio.
- Come si evince anche normativamente, un solo sostegno, stabile
(e non a ribaltamento), sicuro, comodo, di aspetto non
“ospedaliero” potrebbe essere sufficiente, soprattutto in servizi
igienici di uso privato (come la camera della struttura ricettiva)
e con buona disponibilità di spazio e con
http://www.uildmchioggia.org/BAGNO%20ACCESSIBILE.htm
-
14
un accorto studio della disposizione ambientale dei sanitari e
degli altri elementi del servizio
igienico. Occorre sottolineare che non esistono soluzioni
standardizzati per la scelta di sostegni e di sanitari che vadano
bene per tutti e per qualsiasi difficoltà o disabilità. Solo la
personalizzazione di spazi, sanitari, sostegni etc. è elemento
indispensabile per l’uso autonomo comodo e sicuro, ma evidentemente
non può essere fatta in ambienti di uso pubblico. Dalla consolidata
esperienza delle persone paraplegiche in carrozzina, che usano in
autonomia il vaso, emerge che possono essere utili (utili ma non
assolutamente necessari) due sostegni nelle vicinanze del vaso per
agevolare diversi tipi di trasferimento (laterale, obliquo).
Tali
sostegni sono indispensabili per molte persone in carrozzina, in
quanto consentono o agevolano il trasferimento obliquo/laterale e
quello obliquo/frontale. Inoltre i sostegni sono di aiuto anche a
persone con altre difficoltà di deambulazione o con problemi di
equilibrio. Tuttavia occorre assolutamente tenere presente che le
caratteristiche dei sostegni (tipo, forma, dimensione) e la loro
localizzazione sono strettamente legati alle specifiche esigenze
della singola persona.
- Indicazioni per tali sostegni: o vaso vicino a una parete: un
primo sostegno orizzontale sulla parete a lato del vaso,
opposto al lato in cui c’è lo spazio libero per l’affiancamento
laterale al vaso, con altezza da terra del sostegno orizzontale non
maggiore di cm 80, misurata dalla parte superiore
del sostegno. Molti sostengono che va meglio un’altezza da terra
non superiore a cm 70-73 per facilitare la spinta verso il basso,
che la persona effettua per sollevarsi dalla carrozzina e
trasferirsi al vaso. L’altezza di cm 80 pare eccessiva perché la
persona in carrozzina col braccio in posizione allungata e quasi
parallelo a terra non riesce a far bene leva per sollevarsi e
trasferirsi. La lunghezza del sostegno è preferibile sia di
circa
cm 100, per favorire il maggior numero di utenti. La posizione
di tale sostegno agevola il trasferimento laterale dalla carrozzina
al vaso. Per persone con problemi di equilibrio e di forza
muscolare, oltre che di agevole movimento, può essere utile
disporre di sostegno inclinato, anziché orizzontale poiché è di
aiuto nell’atto di alzarsi dal vaso. Sono
disponibili anche sostegni di forma mista: un primo tratto
orizzontale che prosegue con una parte inclinata.
o vaso vicino a una parete: un secondo sostegno orizzontale per
consentire il trasferimento dalla carrozzina, in posizione
frontale-obliqua rispetto al vaso stesso. Tale secondo sostegno può
essere costituto da uno dei due seguenti tipi di sostegno:
sostegno orizzontale ribaltabile, sempre a fianco del vaso dalla
parte opposta al sostegno orizzontale di cui al punto precedente,
montato a sbalzo sulla parete posteriore al vaso. Questo sostegno
serve per agevolare il trasferimento dalla carrozzina, in posizione
frontale-obliqua rispetto al vaso stesso, e poi per consentire la
sistemazione sul vaso e anche un appoggio per l'equilibrio nella
posizione seduta. E’ indispensabile che il maniglione montato a
sbalzo sulla parete posteriore del vaso, non sia fisso ma
ribaltabile. Il sostegno ribaltabile, nella sua configurazione
“standard” è ritenuto da molti come elemento eccessivamente
“sanitarizzato”. Per dare un’immagine di “normalità” esistono in
produzione
sostegni ribaltabili di aspetto gradevole e quindi più
“accettabile”. sostegno orizzontale fisso: in alternativo al
sostegno ribaltabile (che spesso
presenta problemi relativi all’esigenza di costante manutenzione
e di un fermo blocco nella posizione verticale e che risulta “non
gradito” per la sua connotazione ospedaliera), si può inserire un
sostegno orizzontale nella parete posteriore rispetto al vaso, ad
altezza da terra circa 80 cm (non troppo alto però!) e tale da
permettere l’alloggiamento del coperchio del copri-vaso sotto il
sostegno orizzontale.
In presenza di problemi di ancoraggio dei sostegni orizzontali a
muro, l’alternativa può essere quella di un sostegno orizzontale
fissato su un ritto a pavimento (o a forma di U capovolta) oppure
un sostegno orizzontale che circondi lateralmente e posteriormente
il vaso, fissato a pavimento.
o Nel caso in cui (per permettere la bilateralità di
accostamento laterale) il vaso sia collocato al centro della parete
e non in prossimità di una parete, è evidente che
occorre inserire due sostegni laterali di tipo ribaltabile,
anche se in genere sono sconsigliabili, sia per sicurezza, sia per
il loro aspetto “ospedaliero”, sia perché sporgono dal muro di
circa 15-20 cm sottraendo spazio utile al movimento. Esistono anche
sostegni ribaltabili a parete incassati a muro o “coperti”.
- Altri elementi di sostegno, come i maniglioni a ventosa,
possono essere utili come elementi
aggiuntivi (rispetto ai sostegni fissi) per andare incontro a
specifiche esigenze. Oppure possono
-
15
essere portati dalla stessa persona con disabilità con sé per
“sistemarli” provvisoriamente al meglio rispetto alle proprie
esigenze. E’ comunque indispensabile che i maniglioni a ventosa
siano di ottima qualità e dotati di indicatore di sicurezza.
- Per avere una distanza del bordo anteriore del vaso dalla
parete retrostante di circa 75-80 cm
(richiesto dalla normativa tecnica), che consente sia di
accostarsi lateralmente con la carrozzina sia di avere uno
schienale d’appoggio una volta seduti sul vaso, si può usare un
normale vaso sospeso, fissato a una lesena contenente la cassetta
di risciacquo.
- L’altezza del vaso, compreso il copri-vaso, non dovrebbe
superare i 45 cm dal calpestio per
consentire di appoggiare del tutto le piante dei piedi a terra.
- Per agevolare al massimo le esigenze diverse nell’uso del
vaso:
o si può variare l’altezza del vaso “normale” ricorrendo a un
copri-vaso (o ciambella o copri-sedile) rialzato per vaso:
rimovibile, sovrapponibile e vincolabile al vaso in sicurezza, per
permettere di posizionare la seduta all’altezza desiderata.
Importante è
che il rialzo sia progettato contestualmente al vaso per
permettere una loro totale, completa e sicura accoppiabilità o
perlomeno che il rialzo sia adeguato al tipo di vaso;
o si può ricorrere a un copri-vaso del tipo discontinuo con
apertura frontale. Tale soluzione può essere utile per facilitare
l’introduzione della doccetta-bidet oppure per agevolare le
necessarie manipolazioni (per l’igiene, per cateterizzare
etc.).
- Anche il comando per lo scarico dell'acqua deve risultare
accessibile: va quindi posizionato lateralmente al vaso, ad altezza
raggiungibile da seduti e, per chi ha problemi di forza agli arti
superiori, deve presentare un pulsante ampio e facile da
premere.
- Pur essendo concessa la possibilità di non inserire il bidet
(sia da molti disposti regionali,
riguardanti le strutture ricettive, sia dalla normativa per
l’accessibilità nei casi di adeguamento dell’esistente), si ritiene
utile (in relazione a consolidate abitudini italiane) dotare il
servizio igienico accessibile anche di questo sanitario, per andare
incontro a più esigenze e desideri.
- Inoltre, nel servizio igienico della camera accessibile per
ridurre al minimo i trasferimenti sui sanitari, si suggerisce di
inserire, oltre al bidet, anche una doccetta-bidet a parete,
estraibile, flessibile, con regolatore di flusso, da collocare a
fianco del vaso e da utilizzare dalle persone in carrozzina, che -
in genere, ma non sempre - preferiscono minimizzare gli spostamenti
dalla carrozzina ai sanitari.
- Eventuali mobiletti porta-oggetti nel servizio igienico
accessibile dovrebbero essere muniti di
ruote e quindi facilmente spostabili.
La vaschetta per lo scarico dell’acqua, situata posteriormente
al vaso, funge da utile appoggio non solo per il copri-asse del
vaso,
ma anche da sostegno per la schiena di coloro che sentono la
necessità di avere un appoggio posteriore, garantendo la stabili
tà
della seduta.
-
16
Il lavabo
- del tipo a mensola, ovvero senza colonna o altri ritti che non
consentano l’inserimento delle
ginocchia di una persona in carrozzina o seduta; - installato a
un'altezza (dai 65 ai 70 cm da terra) che permetta di inserire le
gambe e che, nello
stesso tempo, faccia risultare il bordo superiore ad un'altezza
comoda (tra 80 e 90 cm da terra, non più di 90 cm) per l'appoggio
dei gomiti e per manovrare i rubinetti;
- i cosiddetti lavabi ergonomici sono caratterizzati da uno
spessore contenuto, ma hanno come controindicazione l'aspetto
"ospedaliero", che condiziona l'immagine del bagno e non sempre
sono di agevole uso per tutti. In una camera accessibile è
preferibile optare per lavabi meno caratterizzati dall’essere “per
disabili” come i lavabi sagomati o quelli venduti come
“ergonomici”;
- è preferibile scegliere un lavabo della “normale” produzione,
facendo attenzione alla forma (non eccessivamente spigolosa, con
incavo del bacino non troppo profondo né troppo sottile) e alla
dimensione (ad esempio profondità dal muro), dando la preferenza a
modelli con bordi larghi e morbidi, per un appoggio più
confortevole degli avambracci;
- i cosiddetti “lavabi da appoggio” sono spesso di difficile
fruibilità (per forma e per altezza dal
piano di calpestio), specie da parte di una persona seduta; - i
“lavabi da incasso” da inserire in un piano d’appoggio risultano
agevolmente fruibili e sono
completati utilmente dal piano, su cui appoggiarsi o posare
oggetti per l’igiene e la cura della persona;
- per tenere a portata di mano i prodotti per l'igiene
personale, si può scegliere un lavabo con piano d'appoggio
integrato;
- rubinetterie facilmente visibili ed individuabili, di utilizzo
comodo, semplice ed intuitivo, che non prevedano contorsioni,
rotazioni del polso, abilità nell’articolare bene le dita delle
mani e le mani (preferire elementi “ampi” per favorire chi ha
ridotta mobilità agli arti); una doccetta estraibile può risultare
utile a chi non riesce ad avvicinarsi agevolmente alla bocchetta
erogatrice per lavarsi le braccia o la testa;
- cassettiere, mobiletti bassi a sportello o con ripiani a
giorno, spostabili su ruote, da infilare sotto il piano del lavabo,
o alcune mensole, posizionate ad altezza raggiungibile (utile
un’altezza
intorno ai 90 cm perché raggiungibile anche da chi ha poca forza
e non può agevolmente sollevare le braccia), rappresentano una
buona soluzione per chi ha bisogno di più spazio per riporre i
prodotti utili in bagno;
- per un agevole riconoscimento da parte di ipovedenti o non
vedenti dei “prodotti di cortesia” in bagno, sarebbe bene scegliere
prodotti con diciture a rilievo o in Braille o, in alternativa,
prodotti di cortesia con forme fortemente differenziate tra loro
per riconoscere ad esempio il sapone dallo shampoo o dal balsamo o
dal dentifricio o dal lucida-scarpe etc.;
- indispensabile una buona illuminazione della zona lavabo; - lo
specchio deve essere preferibilmente a tutta altezza e deve partire
dal bordo del lavabo
(altezza da terra indicativamente 100 cm). Gli specchi
reclinabili non sono necessari e sono
difficili da regolare e possono “alterare” la percezione del
viso e del corpo; - utile può essere uno specchio aggiuntivo, a
lato del lavabo, ,estensibile, con braccio a parete,
con un lato ingranditore e l’altro normale; - occorre disporre,
ad altezze raggiungibili da persona seduta (buona l’altezza di
90-100 cm da
terra): o l’asciugacapelli, o l’erogatore di sapone, o i ripiani
porta-asciugamani.
La vasca da bagno
- richiede alle persone in carrozzina o con problemi motori una
serie di movimenti faticosi e non semplici; tuttavia consente una
piacevole attività rilassante;
- è indispensabile che a lato della vasca ci sia lo spazio di
accostamento necessario al passaggio e al trasferimento nella
vasca;
- il trasferimento nella vasca (addossata a parete), per chi ha
difficoltà motorie, necessita almeno di un maniglione orizzontale o
orizzontale/obliquo fissato sul lato lungo della parete lungo la
quale è addossata la vasca;
- il trasferimento nella vasca (addossata a parete), per chi ha
difficoltà motorie, necessita di un seggiolino o una panchetta
rimovibili, dotati di alette da appoggiare o agganciare ai bordi
della
-
17
vasca stessa (da inserire al bisogno). Occorre che la vasca
abbia adatti bordi, che il seggiolino o la panchetta abbiano
caratteristiche di ottima stabilità e preferibilmente con schienale
(indispensabile per chi ha anche problemi di equilibrio o
difficoltà a mantenere un buon equilibrio). E’ necessario che la
vasca sia dotata di qualche elemento para-spruzzi (ad esempio
una tenda o paretina scorrevole/ripiegabile) e, oltre alla
rubinetteria standard, disponga di asta per doccia con doccione a
telefono, scorrevole ed estraibile, posizionato ad altezza
raggiungibile da persona seduta sul seggiolino o sulla panchetta.
Si sottolinea che è importante che la tenda da doccia di
contenimento della fuoriuscita di acqua sia decorosa, di buona
qualità e valida
anche sul piano estetico; - in alternativa al seggiolino o
panchetta rimovibile, la struttura ricettiva potrebbe dotarsi di
un
sollevatore da vasca, rimovibile e quindi utilizzabile solo al
bisogno; - se la vasca non è addossata, occorre che sia sollevata
da terra, ad esempio poggiante su
piedini, e che la struttura ricettiva disponga di un
sollevatore-traslatore.
La doccia:
- da parte di persone in carrozzina o con problemi motori è di
più semplice utilizzo rispetto alla vasca da bagno ed offre
maggiore sicurezza;
- deve essere garantito l’accostamento laterale ad essa da parte
di una persona in carrozzina (spazio libero indicativamente di
100x120 cm);
- la doccia deve essere del tipo a pavimento: • senza piatto
doccia e con il fondo in piastrelle rigorosamente antisdrucciolo,
con
adeguata pendenza per lo scolo dell’acqua verso la piletta di
scarico a terra, con
inserimento di corri-acqua o griglia di drenaggio; • con piatto
doccia a filo del pavimento;
- la dimensione del piatto doccia o della zona doccia a
pavimento dovrebbe essere abbastanza ampia per permettere lo
stazionamento con una carrozzina da doccia: indicativamente
100x120
cm, ma potrebbero essere anche misure inferiori poiché la
dimensione della zona doccia è strettamente vincolata alla
localizzazione della doccia, alla forma del servizio igienico, alla
presenza degli altri sanitari e dei reciproci rapporti;
- la zona doccia a pavimento deve essere facilmente
individuabile e ben delimitata; - sono da escludere i piatti doccia
con bordi rialzati, a meno che il bordo rialzato sia rimovibile
e
che la superficie della doccia sia complanare al pavimento
circostante; - la doccia deve essere dotata erogatore di tipo a
telefono, ad altezza regolabile su binario, che
deve essere collocato sulla parete laterale a quella del sedile.
L’erogatore a telefono deve essere posizionato nella parte più
bassa dell’asta su cui scorre, per essere afferrato da una
persona
seduta; - la doccia deve essere provvista di comodo sedile,
preferibilmente ribaltabile a parete o
rimovibile, posizionato in modo tale da poter avvicinarsi con la
carrozzina ed effettuare il trasferimento. Preferibile un ampio
sedile da doccia (per motivi di stabilità e sicurezza e per
appoggiare gli elementi per l’igiene personale), eventualmente con
possibilità di appoggio a terra. E’ preferibile che sia lungo
quanto il lato della doccia su cui è inserito. Occorre studiare con
attenzione la sua localizzazione per permettere un facile
trasferimento: ad esempio lasciare libero il lato della parete, su
cui è fissato il seggiolino, per almeno 100 cm, per consentire
l'avvicinamento con la carrozzina ed il trasferimento. Se non è
previsto un seggiolino/sedile da doccia, fisso a parete o da
fissare a parete, è bene disporre di una carrozzina da doccia
(ved.
punti successivi);
-
18
- sostegno orizzontale inserito sia sulla parete laterale a
quello in cui si inserisce il sedile da doccia, sia sulla parete
dove è inserito o inseribile il sedile da doccia, per agevolare il
trasferimento dalla carrozzina oppure sostegno orizzontale continuo
(forma ad L) lungo le due parete ad angolo della zona doccia;
- porta-oggetti a parete ad altezza raggiungibile da persona
seduta o da agganciare all’asta su cui è inserito l’erogatore a
telefono dell’acqua;
- utile avere a disposizione un semplice seggiolino o sgabello
da doccia, purché di sicura stabilità e antiribaltamento, che
potrebbe essere usato, ad esempio, da alcune persone anziane
per
motivi di sicurezza e di mantenimento dell’equilibrio; - per
l’uso della doccia da parte di persone in carrozzina può essere
utile avere a disposizione una
sedia da comoda o, meglio, una carrozzina da doccia con ruote,
auto-spinta, con braccioli ribaltabili, da utilizzare nel caso in
cui la persona in carrozzina non usi la propria carrozzina sotto la
doccia;
- per contenere la fuoriuscita dell'acqua e gli spruzzi e per
dare caratteristiche di maggiore “intimità”, è bene disporre di una
tenda da doccia (di buona qualità e valida esteticamente), oppure
di una tenda azionabile automaticamente ad avvolgimento verticale
oppure si può installare un box doccia a filo pavimento
completamente apribile.
- Potrebbe essere utile disporre di una barella-doccia
(spostabile e ripiegabile) da utilizzare al
bisogno.
Docce a “raso”, funzionali e esteticamente valide, realizzate
con materiali e forme non per disabili”. Nella prima immagine:
doccia a pavimento con materiale antiscivolo, differenziato
dalla restante pavimentazione. L’area della doccia è ben
evidenziata,
ma i due sostegni sono collocati troppo in alto da terra
-
19
Carrozzina rigida da doccia, autospinta per uso interno. Può
essere usata anche come comoda.
Alcune indicazioni aggiuntive
- controllare la larghezza della porta: la normativa tecnica
richiede che ci sia una luce netta ( che non è la larghezza
dell’anta!) di almeno 75 cm, preferibile avere qualche cm in più,
almeno 80 cm;
- controllare che sia possibile l’avvicinamento alla porta del
bagno e che siano presenti gli spazi di manovra antistanti e
retrostanti ad essa;
- è preferibile, per motivi di sicurezza e di minor ingombro nel
servizio igienico, che la porta si apra verso l’esterno (dotata
anche di “maniglione di ritorno”) o sia a scorrimento laterale;
- comandi e rubinetterie varie: facilmente visibili ed
individuabili, di utilizzo comodo, semplice ed intuitivo, che non
prevedano contorsioni, rotazioni del polso, abilità nell’articolare
bene le dita delle mani e le mani (preferire elementi “ampi” per
favorire chi ha ridotta mobilità agli arti); per
gli elementi di sostegno, necessari per sostenersi, per
permettere i trasferimenti e per mantenere stabilità (vicino al
vaso, al bidet, alla vasca, al lavabo e alla doccia) si può
contemplare la possibilità di “cumulare le funzioni” (l’elemento di
sostegno che funziona anche da porta-asciugamani - ma non
viceversa! -);
- disporre con estrema attenzione gli elementi di supporto
affinché - anziché agevolare - non ostacolino il trasferimento
dalla carrozzina ai sanitari;
- evitare che gli eventuali supporti verticali arrivino fino a
terra per non intralciare il movimento; - campanelli d’allarme per
chiamare il personale in caso di necessità; - normalità d’immagine:
scegliere sanitari gradevoli e possibilmente nella produzione “per
tutti” e
non specifica “per disabili”; evitare vasi troppo alti
(l’altezza di 50 cm di è considerata eccessiva dalla quasi totalità
delle persone con problemi motori!);
- per favorire i non vedenti può essere utile disporre una
pianta, riproducente la localizzazione dei sanitari e degli
elementi fondamentali per capire il loro reciproco posizionamento:
disegno in rilievo, Braille trasparente, parole in rilievo e a
grandi caratteri;
- nel caso la camera non sia dotata di proprio servizio igienico
accessibile, occorre prevedere un servizio igienico accessibile al
piano Questa possibilità, permessa dalla normativa tecnica per
l’accessibilità, deve essere considerata come “ultimo ripiego” e
pertanto va evitata con la massima attenzione;
- un adeguato contrasto (cromatico, di tono, di luminanza), tra
pavimento, parete, sanitari può aiutare ad identificare meglio
sanitari e attrezzature del bagno per le persone ipovedenti, con
problemi di visione o con difficoltà di discriminazione dei colori.
Utile può essere inserire, lungo le pareti, una fascia continua di
colore contrastante ad altezza degli occhi di una persona in piedi
o all’altezza di 90-100 cm da terra: linea guida direzionale e di
immediata identificazione
della forma e dimensione dell’ambiente; - oltre ai sanitari,
anche il corrimano, i sostegni, il porta-asciugamani, i pulsanti,
il porta-carta
igienica etc. dovrebbero essere bene evidenziati, quindi diversi
per colore e tono dalla parete su cui sono montati oppure
posizionati lungo una fascia di piastrelle di colore contrastante
oppure
contornati con piastrelle o altro sempre di colore contrastante
- utile, per le persone che usano un bastone (persone non vedenti,
con difficoltà motorie etc.),
disporre di un appoggia-bastone; - un eventuale disponibilità di
un sollevatore mobile (ad esempio soluzione con base apribile
per
permettere l'entrata frontale di carrozzine, per poter
eventualmente inserire una barella-doccia)
da usare esclusivamente al bisogno sia per il letto sia per il
trasferimento nella vasca da bagno;
-
20
- campanelli di emergenza in prossimità del vaso e della
vasca/doccia (tra l’altro richiesti dalla normativa): collocati a
cordino che raggiunga il pavimento, facilitandone la presa per chi,
caduto a terra, non possa rialzarsi da solo;
- l’allarme deve essere acustico e visivo;
- Si ricorda che numerosissimi sono i ritrovati tecnologici
finalizzati a facilitare un uso autonomo dei servizi igienici dal
vaso regolabile in altezza, al vaso a scorrimento in orizzontale,
al vaso-bidet, al vaso-bidet integrato tecnologico autopulenti,
comandato da telecomando, alla ciambella-bidet, agli elevatori
traslatori (azionamento meccanico, con comando a distanza), al
sistema di posizionamento al bisogno degli elementi di supporto
da agganciare su binario continuo a muro di supporto etc.
Cordino di chiamata per emergenza, collocato in posizione molto
“bassa” e quindi funzionale.
Strutture ricettive: elementi da considerare per l’accessibilità
1. Sito web
a. accessibilità del sito, certificazione dell’accessibilità del
sito, auto-valutazione dell’accessibilità del sito, valutazione
dell’accessibilità da OSI o altra certificazione
b. informazioni sull’accessibilità della struttura
ricettiva.
2. Manuale d’uso della struttura ricettiva: descrizione servizi,
descrizione ambienti, planimetrie, comportamenti per emergenza;
caratteristiche manuale (testo scritto, testo parlato scaricabile
da sito web, testo parlato anche “segnato”, testo parlato
sottotitolato); testo scritto in caratteri standard, in
macro-caratteri, in Braille, testo con illustrazioni. App o file
(scaricabili da sito web) con manuale uso dell’albergo e sue
caratteristiche (v. sopra).
3. Accesso a area pertinenza della struttura ricettiva:
cancelli, porte, campanello, segnali sonori al passaggio di
persone, sistemi di rilevazione della presenza umana/sensori di
prossimità.
4. Area attorno a struttura ricettiva: caratteristiche della
pavimentazione, dislivelli e tipo di dislivello; superamento
agevolato dei dislivelli; ostacoli a terra laterali e pendenti.
5. Spazi all’esterno di pertinenza della struttura ricettiva e
di uso comune (es. giardino; area attrezzata gioco bambini; dehor
per soggiorno e pranzo; gazebo; area cani etc.): in piano, con
rilievi alture
-
21
collinette, con presenza di acqua, caratteristiche a terra delle
diverse aree. 6. Percorsi all’esterno per raggiungere l’ingresso e
le diverse aree di attività all’aperto: tipi di
pavimentazione dei percorsi, dislivelli e tipo di dislivello
lungo i percorsi/camminamenti; superamento agevolato dei dislivelli
presenti lungo i percorsi (modellazione del percorso, piani
inclinati o rampe,
fisse, amovibili, altre modalità che ricorrono a sistemi di
elevazione), delimitazioni laterali dei percorsi con funzione anche
di batti-bastoni e riconoscibili al tatto plantare, percorsi guida
a terra o indicatori a terra rilevabili con bastone e col tatto
plantare (ved. voce Accorgimenti per ciechi, ipovedenti), ostacoli
a terra laterali e pendenti, lunghe distanze da percorrere solo a
piedi.
7. Parcheggio: posti accessibili segnalati e riservati,
dimensioni in larghezza e lunghezza, pavimentazione, distanza da
ingresso, ostacoli (dislivelli, pendenze), presenza di linee guida
naturali o artificiali per facilitare orientamento, ritrovamento e
mantenimento direzione.
8. Garage: posti accessibili e riservati (v. sopra) e
localizzazione, presenza linee guida naturali e artificiali.
Presenza di filtro anti-fumo prima del vano dell’ascensore e del
blocco scala: dimensione
spazio; porte e modalità apertura, spazio libero di passaggio
per persone in carrozzina; presenza di porte antincendio e di
dispositivi magnetici per tenerle aperte.
9. Ingresso alla struttura ricettiva: marciapiede e sue
caratteristiche; tipo di porta e sue caratteristiche (materiali,
modalità apertura, maniglia, dimensioni specie luce netta
passaggio) porta automatica; zerbini; citofono, campanello (tipo e
dimensioni, h da terra); in presenza di ingresso non
accessibile:
segnalazione di ingresso alternativo e modalità di chiamata del
personale. 10. Reception, hall:
a. caratteristiche spazio; visibilità completa dell’ambiente da
qualsiasi parte. Ostacoli a terra laterali e pendenti,
illuminazione, pavimentazione, corrimano, “elementi-guida” per non
vedenti,
eventuali altri ostacoli (es. apertura porte, ingombri di
arredi). Presenza di porte antincendio e di dispositivi magnetici
per tenerle aperte;
b. bancone (tipo e altezza); se il bancone è alto verificare se
una parte è ribassata per accesso a persone in carrozzina o di
statura bassa o soluzione alternativa. Appoggia-bastone, elementi
per agevolare comunicazione con sordi (es. block notes;
disponibilità di computer; pannello portatile ad induzione
magnetica per sordi con protesi acustica. Disposizione del
bancone/punto informazione che eviti abbagliamento o che formi
ombre sul viso di chi dà informazioni. Disponibilità al
bancone/punto informazione di sistema di amplificazione ad
induzione magnetica portatile (del tipo a valigetta). Disponibilità
di POS mobile “senza fili”.
c. elementi naturali o artificiali con funzione di linee guida
per facilitare orientamento, ritrovamento e mantenimento
direzione;
d. modello tridimensionale o planimetria della struttura
disegnata con modalità visiva e tattile; possibilità di disporre di
planimetria della struttura ricettiva e di alcuni spazi significati
(es. camera accessibile, camera facilmente fruibile, sala
colazione) realizzata con caratteristiche tali da essere scaricata
in pdf da sito web e stampabile in tecnica stereocopy.
e. Bar, ristorante, sala prima colazione: bancone bar (tipo e
altezza) (v. sopra); tavolo buffet o
bancone esposizione cibi (altezza unica o con parte ribassata),
spazi tra i tavoli, spazio di arrivo ai tavoli, ostacoli (a terra,
laterali, pendenti) e loro modalità di superamento, pavimentazione,
linee guida naturali o artificiali, mancorrenti a parete; tipo di
tavoli (h. da terra parte inferiore del
piano) e di sedute; indicazione degli ingredienti; menù per
allergie/intolleranze e diete alimentari: diabetici, ipertesi,
intolleranti lattosio, vegetariane/vegane, celiaci (Progetto
Alimentazione Fuori Casa dell'Associazione Italiana Celiachia,
procedure per evitare la contaminazione da glutine dal processo di
lavorazione sino al servizio a tavola, logo della Spiga Barrata;
ingredienti dei
prodotti); planimetria/disegno in rilievo con illustrazione
della disposizione dei tavoli e delle stoviglie sul tavolo; diversi
tipi di stoviglie, stoviglie “adattate”, cannucce per bere;
caratteristiche di “contrasto” tra stoviglie, tovagliato, sedili,
tavoli. Menù (caratteri standard, macro-caratteri, Braille,
testo+illustrazioni) con indicazione degli ingredienti; menù su
App, menù scaricabile su pc, tablet, smartphone. Disponibilità di
menu su tablet o pc da consultare in situ. Presenza di
porte antincendio e di dispositivi magnetici per tenerle aperte.
11. Aree comuni e servizi al chiuso: postazioni internet, lettura,
relax, soggiorno, sala TV, sala incontri/
convegni, sala spettacoli, sala musica, biblioteca,
esposizioni/mostre, cura del corpo (parrucchiere, manicure,
pedicure), palestra, Spa/centro benessere, solarium, attività
ginnico-sportive (tennis,
piscina etc.), intrattenimento e gioco bambini, sala giochi
(calcetto, ping-pong), punto vendita, degustazione cibi/vini,
assistenza animali domestici e di compagnia; camera “quieta”, punto
primo soccorso: tipi di pavimentazione dei diversi spazi,
dislivelli e tipo di dislivello; superamento agevolato dei
dislivelli, ostacoli (a terra, laterali e pendenti), lunghe
distanze da percorrere solo a piedi, modalità d’uso di attrezzature
e arredi e possibilità per tutti di svolgimento delle attività.
Presenza di porte antincendio e di dispositivi magnetici per
tenerle aperte.
12. Altri servizi/attività all’aperto: area per attività con
animali (es. cavalli); spazio maneggio; tennis;
-
22
calcetto; piscina; solarium; stagno/laghetto; area pesca; area
coltivazione piante e ortaggi usufruibili per attività di
intrattenimento organizzate; percorsi ginnici all’aperto (tipo
percorso vita), percorso per barefooting; percorso sensoriale
(odoroso, tattile etc.): a. in caso di osservazione/partecipazione
“passiva” alle attività: possibilità di avvicinamento e di
stazionamento in sicurezza, di comoda visione anche da persone
in carrozzina o con problemi motori o legati alla percezione o di
tipo relazionale;
b. in caso di partecipazione “attiva” o parzialmente tale:
possibilità di arrivare, muoversi, spostarsi e svolgere l’attività:
percorsi e loro caratteristiche, modalità superamento di
ostacoli;
sopraelevazione di alcuni elementi per agevolare l’attività di
chi non può inchinarsi/sedersi a terra; attrezzi normali e
agevolati etc.
13. Servizio igienico comune: anti-bagno e servizio igienico:
dimensione degli ambienti; porte e modalità apertura
(preferibilmente verso l’esterno del locale o a scorrimento – fare
attenzione a forma della maniglia –), spazio libero di passaggio
per persone in carrozzina; planimetria in rilievo del servizio
igienico comune e degli apparecchi sanitari. Ved. i punti a. b.
c. d. del Servizio igienico accessibile della camera. Eventuale
presenza di orinatoio a h. differenti.
14. Percorsi orizzontali comuni. Corridoi: larghezza, lunghezza,
forma, ostacoli (a terra, laterali e pendenti), illuminazione,
pavimentazione, corrimano, “elementi-guida” per non vedenti,
accorgimenti per facilitare i sordi, eventuali altri ostacoli (es.
apertura porte, ingombri di arredi). Presenza di porte
antincendio e di dispositivi magnetici per tenerle aperte. 15.
Percorsi verticali comuni
a. scale; b. ascensore;
c. rampe, piani inclinati; d. servoscala (a pedana, a
seggiolino); e. piattaforma elevatrice o elevatore (con vano, senza
vano; con percorso solo verticale o di tipo
trasloelevatore); f. altro (es. montascale, elevatore con
binario a soffitto).
16. Scale: pavimentazione, n. gradini per rampa di scale,
profondità pedata, altezza alzata, segnalazione inizio/fine per
ciechi, ipovedenti etc.; caratteristiche per la sicurezza in uso
(es. no a scale con spazio sottoscala non protetto, no ad alzata
“vuota”, no a gradini a fazzoletto, no a gradini sporgenti etc.),
parapetti o ringhiere di protezione verso il vuoto con
caratteristiche di sicurezza (es. altezza
parapetto e protezione ferma-piede; no a elementi orizzontali
che facilitino lo scavalcamento), presenza corrimano laterale,
presenza 2° corrimano ad altezza bambini, presenza di corrimano
centrale (se necessario: es. per scale molto larghe).
17. Ascensore: spazio antistante, dimensioni cabina, h pulsanti
fuori e spazio di accostamento alla pulsantiera, h da terra
pulsantiera dentro la cabina, pulsantiera orizzontale/verticale,
avviso acustico e visivo fermate, seduta, specchio. Segnalazione
ascensore per non vedenti. Ingresso in cabina con possibilità di
cambio di direzione. Indicazione del piano di arrivo (a terra o a
parete). Ascensore a prova fumo/fuoco utilizzabile anche in caso di
incendio. Presenza di filtro anti-fumo prima del vano
dell’ascensore e del blocco scala: dimensione spazio; porte e
modalità apertura, spazio libero di passaggio per persone in
carrozzina; presenza di porte antincendio e di dispositivi
magnetici per
tenerle aperte. 18. Rampe/piani inclinati: pendenza, lunghezza,
parti in curva in piano, ripiani orizzontale di riposo dopo
un certo numero di sviluppo della rampa (da definire in base a
pendenza rampa), mancorrenti da ambo i lati, doppio mancorrente,
parapetti di protezione, presenza di fermapiede, segnalazione
inizio/fine, pavimentazione antisdrucciolo e che non trattenga
le ruote; sotto rampa protetto. 19. Segnaletica di informazione
(es. di entrata/uscita, di indicazione del piano), di direzione
(es. del
percorso da seguire), di identificazione (designazione di luoghi
e funzioni: es. servizi igienici, bar, sala pranzo, camera et