Pag. / 65 1 Sommario RISULTATI .......................................................................................................................................................................... 2 GIUSTIZIA SPORTIVA ....................................................................................................................................................... 3 Decisioni del Giudice Sportivo ........................................................................................................................................ 3 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti DIPARTIMENTO INTERREGIONALE Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM) TEL. (06)328221 FAX: (06)32822717 SITO INTERNET: http://seried.lnd.it/ Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale N°65 del 29/11/2017
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 28 novembre 2017 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 5/11/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
MANFREDONIA CALCIO - GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL, con il quale si chiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe, non avendo il Direttore di gara dato luogo al riconoscimento pre-gara; - lette le controdeduzioni fatte pervenire dal F.B.C. GRAVINA, con le quali si richiede il rigetto del reclamo e la comminazione a carico della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL della perdita della gara, in quanto unica responsabile della mancata disputa della gara;
- rilevato che le argomentazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL appaiono poco aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo conferenti. In particolare, premesso che la gara è stata rinviata per "irregolarità del terreno di gioco", avendo il direttore di gara riscontrato la non conformità "della posizione dei pali della porta e linea di porta tra i pali stessi" nonché "della distanza che vi era dalla linea di porta interna ai pali alla linea dell'area di rigore" lunghezza quest'ultima, peraltro, difforme da quella rilevabile tra la linea esterna ai pali e la linea dell'area di rigore”, e comunque non conforme - nessun rilievo possono acquisire le censure proposte;
- rilevato che il reclamo si palesa infondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile al fatto certo, documentato e non contestato, della non conformità del terreno e che circostanza è imputabile unicamente alla responsabilità della squadra ospitante
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di infliggere alla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL.
GIRONE D - 16 Giornata - A AQUILA 1902 MONTEVARCHI - VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO 2 - 0
COLLIGIANA - CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 1 - 2
IMOLESE CALCIO 1919SSDARL - PIANESE A.S.D. 1 - 1
LENTIGIONE CALCIO - SASSO MARCONI 1924 S.R.L. 0 - 0
MEZZOLARA - FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. 2 - 2
(1) ROMAGNA CENTRO - RIMINI FOOTBALL CLUB SRL 1 - 1
SAMMAURESE - VILLABIAGIO 1 - 0
SPORTING CLUB TRESTINA - CORREGGESE CALCIO1948 ARL 3 - 1
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 300,00 RIMINI FOOTBALL CLUB SRL Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( un petardo ) nel settore loro riservato che deflagrava con forte intensità.
Euro 200,00 NEROSTELLATI 1910 Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
Per avere, al termine della gara, a seguito di una discussione con un calciatore avversario, afferrato quest'ultimo al collo con entrambe le mani rivolgendogli espressioni offensive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Per proteste all'indirizzo del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
PORCINO GAETANO (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.) VITONE FERNANDO (NEROSTELLATI 1910)
CONTINI MATTEO (PERGOLETTESE 1932 S.R.L.) BUONAVENTURA ALEX (RIMINI FOOTBALL CLUB SRL)
RIGHINI LUCA (RIMINI FOOTBALL CLUB SRL) MASSETTI ANDREA (S.NICOLOCALCIO TERAMO SRL)
SASSARINI UMBERTO (S.NICOLOCALCIO TERAMO SRL)
DELLA MONICA ANTONIO (FRATTESE S.R.L.) ODIERNA DARIO (FRATTESE S.R.L.)
SIGNORELLI GENNARO (FRATTESE S.R.L.) BONTA FRANCESCO (MONTICELLI CALCIO S.R.L.)
PALOMBIZIO MAXIMILIANO (NEROSTELLATI 1910) FERRARIO CARLO EMANUELE (PERGOLETTESE 1932 S.R.L.)
Pag. / 65 5
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
GARE DEL 26/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
POTENZA CALCIO Euro 2.000,00 ed il settore tribuna riservato alla tifoseria locale privo di spettatori Per avere propri sostenitori lanciato all'indirizzo di un A.A. acqua, birra e numerosi sputi che lo attingevano ripetutamente, nonché un ombrello all'indirizzo dei calciatori avversari. I medesimi inoltre, per la intera durata del secondo tempo, rivolgevano espressioni offensive e grida implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario.
Euro 1.500,00 SANCATALDESE CALCIO Per avere propri sostenitori lanciato reiteratamente all'indirizzo di un A.A. sputi che lo attingevano alla testa ed alla schiena. ( R A - R AA )
Euro 1.800,00 e diffida LATINA CALCIO 1932 Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 3 bombe carta) che veniva lanciato sul campo per destinazione in prossimità del terreno di gioco. Sanzione così determinato in considerazione della recidiva specifica di cui al C.U. 57
Euro 500,00 COMO 1907 SRL Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 6 fumogeni) all'interno del settore loro riservato. ( R CdC)
Euro 300,00 AQUILA 1902 MONTEVARCHI Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( un petardo ) nel settore loro riservato che deflagrava con forte intensità.
Euro 300,00 IGEA VIRTUS BARCELLONA Per avere un proprio addetto alla sicurezza rivolto reiterate espressioni offensive ed ingiuriose all'indirizzo dei componenti la panchina avversaria.
Euro 200,00 EBOLITANA CALCIO 1925 Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.
Euro 200,00 REZZATO Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.
GOMEZ LOUIE (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.) MANDELLI ANDREA (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)
DE VECCHIS ALESSIO (MONTICELLI CALCIO S.R.L.) DICICCIO ENNIO (NEROSTELLATI 1910)
KONE MAMADOU ALFRED (NEROSTELLATI 1910) NASTO ANGELO (POL. SARNESE 1926 ARL)
GORI NICOLA (ROMAGNA CENTRO) ZAMAGNI ANDREA (ROMAGNA CENTRO)
BAHIROV STANISLAV (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.) FAZZINI IVAN (MONTICELLI CALCIO S.R.L.)
CENSORI ANDREA (NEROSTELLATI 1910) GIALLONARDO FRANCESCO (NEROSTELLATI 1910)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 1/2018
Per essere entrato sul terreno di gioco rivolgendo con fare minaccioso espressioni gravemente offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica provvedimento reiterava la propria condotta rendendo necessario l'intervento degli addetti alla sicurezza per imporgli l'uscita del terreno di gioco. Sanzione così determinata in considerazione della sosta del campionato per le festività Natalizie.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/12/2017
Allontanato per proteste all'indirizzo del Direttore di gara, nell'abbandonare il terreno di gioco reiterava la propria condotta e inoltre rivolgeva espressioni minacciose all'indirizzo dei calciatori avversari.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2017
Per essere a gioco fermo, uscito dall'area tecnica venendo a contatto con un dirigente avversario spingendolo, allontanato.
Per essere a gioco fermo, uscito dall'area tecnica venendo a contatto con un dirigente avversario spingendolo, allontanato.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/12/2017
Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica, allontanato.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 14/12/2017
Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un A.A., allontanato. ( R AA )
SQUALIFICA. FINO AL 13/12/2017
Allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione ingiuriosa all'indirizzo della Terna Arbitrale e colpiva con un pugno la panchina in segno di dissenso.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
GRASSO SALVATORE (IGEA VIRTUS BARCELLONA)
GRASSO ANTONINO (IGEA VIRTUS BARCELLONA)
GALLETTI CATALDO (SANCATALDESE CALCIO)
SPAMPINATO FRANCESCO C. (TROINA)
MARINO SALVATORE (PACECO 1976)
TRIGGIANO CARMINE (AZ PICERNO)
MANCIN MAXIMILLIAN (DELTA CALCIO ROVIGO SRL)
ROCELLI GIANLUCA (ESTE S.R.L.)
CHIAPPINI ANDREA (LATINA CALCIO 1932)
MONTEFORTE LUCA (LIGORNA 1922)
TIOZZO PESCHIERO LUCA (MATELICA CALCIO A.S.D.)
Pag. / 65 7
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio.
Per avere a gioco fermo, e con fare minaccioso, rivolto espressioni offensive ed alcune spinte all'indirizzo di un calciatore avversario che si trovava nei pressi della propria panchina.
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
Per aver toccato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
Per avere pronunciato frase blasfema.
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
Per aver toccato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.
MOSCARIELLO ROBERTO (SASSO MARCONI 1924 S.R.L.)
PIVA SIMONE (LUPA ROMA F.C. S.R.L.)
FICARROTTA LUCA (SANCATALDESE CALCIO)
DEL BUONO VITTORIO (BORGARO NOBIS 1965)
MERKAJ OLGER (CASALE A.S.D.)
LEONE NICOLA (CITTA DI CAMPOBASSO)
DICUONZO STEFANO (ISOLA CAPO RIZZUTO)
D AVERSA IVANO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)
APPIAH KELVIN OWUSU (TRENTO S.C.S.D.)
DI BARI ANDREA (ABANO CALCIO SRL)
CONSOL PATRICK (CASALE A.S.D.)
ORLANDO MICHAEL FABIO (DRO ALTO GARDA CALCIO)
POZZA STEFANO (ESTE S.R.L.)
CIMINO FELICE (FRANCAVILLA)
FENDERICO EMANUELE (LIGORNA 1922)
ADORNATO DAVIDE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
CALDORE MARCO (TEAM ALTAMURA)
Pag. / 65 8
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FLORIS GIUSEPPE MAURIZ (TORTOLI 1953)
DAVID SIMONE (VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO)
EUGENI MARCO (ARGENTINA S.R.L.)
MENGOLI GIACOMO (DRO ALTO GARDA CALCIO)
GILLI MATTEO (ESTE S.R.L.)
BATTISTINI LUCA (FORLI S.R.L.)
GILARDI GIOVANNI (LIGORNA 1922)
SUTTO MAURO (LIVENTINA)
ESPOSITO GENNARO (POTENZA CALCIO)
MEUCCI ELIA (RIGNANESE)
CARRADORI LAPO (SAN DONATO TAVARNELLE)
MINICHINO DAVIDE (VIAREGGIO 2014 AR.L.)
ROSSI GIACOMO (VIGOR CARPANETO 1922)
ALBORGHETTI MATTIA (VIRTUS BERGAMO 1909 SRL)
COLOMBINI FRANCESCO (ACR MESSINA SSD A RL) PAOLACCI MARCO (ALBALONGA)
ZARO GIOVANNI (AURORA PRO PATRIA 1919SRL) MORETTA ANGELO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)
PEZZELLA LUIGI (AVERSA NORMANNA S.R.L.) ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
D ALESSANDRO SIMONE (CASSINO CALCIO 1924) VISCOMI FRANCESCO (CASTELLAZZO B.DA)
Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Dipartimento entro il 19 dicembre 2017. Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:
F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma e-mail: [email protected][email protected] – tel.: 0684915100 fax: 0684915211
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 29 novembre 2017.
CARECCIA SAMUELE (VARESE CALCIO S.R.L.) ZAZZI FEDERICO (VARESE CALCIO S.R.L.)
MIRA ANDREA (VARESINA SPORT C.V.) DE FEO FRANCESCO (VASTESE CALCIO 1902)