8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene
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Tutto sulla valutazione del rischio da
esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e
mutageni
SOSTANZE CANCEROGENE E
MUTAGENE
Gli e-book di
Wolters
Kluwer
Dott.ssa Giuseppina Paolantonio
Dott. Gabriele Campurra
Ing. Andrea Rotella
Approfondimenti, check list, formazione,obblighi del datore di lavoro e sanzioni
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Sommario
1. Definizione e classificazione…………………………………………………………………………………………………… pag. 3
1.1 Classificazione europea ……………………………………………………………………………………………… ›› 4 1.2 Classificazione IARC ……………………………………………………………………………………………..…… ›› 5
1.3 Classificazione CCTN ……………………………………………………………………………………………..…… ›› 7
1.4 Classificazione EPA ……………………………………………………………………………………………….…… ›› 7 1.5 Classificazione NTP …………………………………………………………………………………………………… ›› 8
1.6 Classificazione ACGIH ………………………………………………………………………………………………… ›› 9
2. Assorbimento e tossicità ……………………………………………………………………………………………………… ›› 10
3. Obblighi del datore di lavoro ……………………………………………………………..…………………………..…… ›› 18
3.1 Valutazione del rischio (art. 236, D.Lgs. n. 81/2008) ………………………………………………… ›› 19
3.2 Misure di prevenzione e protezione. Dispositivi di protezione individuali …………….…… ›› 20 3.3 Informazione e formazione (art. 239, D.Lgs. n. 81/2008) …………………………………….…… ›› 22
3.4 Segnaletica ……………………………………………………………………………………………………………… ›› 22
3.5 Esposizione non prevedibile (art. 240, D.Lgs. n. 81/2008) …………………………………..…… ›› 22
3.6 Operazioni lavorative particolari (art. 241, D.Lgs. n. 81/2008) ………………………………… ›› 23
3.7 Sorveglianza sanitaria (artt. 242,243,244 e 245 D.Lgs. n. 81/2008; D.M. n. 155/2007) ›› 23
4. Questioni interpretative ………………………………………………………………………….……………………….… ›› 26
5. Sanzioni ………………………………………………………………………………………………………………….…….…… ›› 27
Appendice AFonti normative ………………………………………………………………………………………………………………….… ›› 29
Approfondimento
Sostanze cancerogene - Classificazioni ……………………………………………………………………………….… ›› 30
Formulario
Mod. C 81/1 Registro esposti a sostanze cancerogene - Registro cancerogeni
Mod. C 81/2 Registro esposti a sostanze cancerogene - Registro cancerogeni
Mod. C 81/3 Registro esposti a sostanze cancerogene - Registro cancerogeni
AllegatiLinee guida ISPRA per la valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti
Cancerogeni e Mutageni
Lezione di formazione sul tema Agenti cancerogeni e mutageni
Esposizione professionale a cancerogeni: le nuove valutazioni IARC
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1. Definizione e classificazione
Si def iniscono cancerogeni chimici i composti che possono determinare neoplasie nei soggetti esposti,
anche a distanza di anni dal momento della cessazione dell'esposizione stessa.
"E' cancerogena una sostanza o una miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. Le
sostanze che hanno causato l’insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali
correttamente eseguiti su animali sono anche considerate cancerogene presunte o sospette per l'uomo, a
meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante
per l’uomo." (Regolamento CLP allegato I punto 3.6.1).
Si definiscono mutagene per le cel lule geminali quelle sostanze che possono in durre mutazioni nelle cellule
responsabili della trasmissione del corredo genetico, quindi indurre alterazioni del patrimonio genetico
irreversibili e trasmissibili alla prole.
"Per mutazione s’intende una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale geneticodi una cellula. Il termine "mutageno" designa gli agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni in
popolazioni di cellule e/o di organismi. [...] I termini più generali "genotossico" e "genotossicità" si
riferiscono ad agenti o processi che modificano la struttura, il contenuto di informazioni o la segregazione
del DNA, compresi quelli che danneggiano il DNA interferendo con i normali processi di repl icazione o che
alterano la replicazione del DNA in maniera non fisiologica (non temporanea). I risultati dei test di
genotossicità servono in generale come indicatori per gli effetti mutageni." (Regolamento CLP allegato I
punto 3.5.1).
Si intende per (art. 234, Titolo IX, Capo II, D.Lgs. n. 81/2008):
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza a cui è assegnata la categoria di cancerogenicità 1A o 1B secondo ai criteri relativi
alla classificazione delle sostanze chimiche, definiti attualmente dal Regolamento CE n. 1272/2008 - c.d.
Regolamento CLP, in vigore per le sostanze dal 1° giugno 2010 (secondo i previgenti criteri stabil iti decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, le categorie di cancerogenicità corrispondenti
erano la 1 e la 2);
2) una miscela (la vecchia denominazione era "preparato") contenente u na o più sostanze di cui al
punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti
di concentrazione per la classificazione della miscela nelle categorie di cancerogenicità 1A o 1B in base ai
criteri stabiliti attualmente dal Regolamento CE n. 1272/2008 - c.d. Regolamento CLP, in vigore per le
miscele dal 1° giugno 2015 (in precedenza stabil iti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modifiche e integrazioni);
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
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1) una sostanza a cui è assegnata la categoria di mutagenicità 1A o 1B secondo i criteri relativi alla
classificazione delle sostanze chimiche, definiti attualmente dal Regolamento CE n. 1272/2008 - c.d.
Regolamento CLP, in vigore per le sostanze dal 1° giugno 2010 secondo i previgenti criteri stabiliti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, le categorie di cancerogenicità
corrispondenti erano la 1 e la 2);
2) una miscela (la vecchia denominazione era "preparato") contenente una o più sostanze di cui al
punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti
di concentrazione per la classificazione della miscela nelle categorie di mutagenicità 1 A o 1B in base ai
criteri stabiliti attualmente dal Regolamento CE n. 1272/2008 - c.d. Regolamento CLP, in vigore per le
miscele dal 1° giugno 2015 (in precedenza in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche e integrazioni);
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione
di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'alle gato XLIII.
1.1 Classificazione europea
Secondo la classificazione definita dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1272/2008) le sostanze
cancerogene sono suddivise in 3 categorie:
Categoria 1A: Sostanze accertate cancerogene per l'uomo
Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causaletra l'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo dei tumori, in generale sulla base di dati
epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni sui animali.
Categoria 1B: Sostanze presunte cancerogene per l'uomo
Sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l'uomo, prevalentemente sulla base di studi su
animali. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l 'esposizione dell'uomo alla sostanza possa
provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con
sperimentazioni su animali.
Sono contrassegnate dal pittogramma "GHS08", dall'avvertenza "Pericolo" e dalla f rase di rischio H350:"Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione
comporta il medesimo pericolo)".
Categoria 2: Sostanze sospette cancerogene per l'uomo
La classificazione di una sostanza nella categoria 2 si basa sui risultati di studi sull ’uomo e/o su animali non
sufficientemente convincenti per giustificare la classificazione della sostanza nelle categorie 1A o 1B. Tali
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dati possono essere tratti da studi che dimostrano la presenza di effetti cancerogeni limitati per l'uomo o
per gli animali.
Sono contrassegnate dal pittogramma “GHS08”, dall ’avvertenza “Attenzione” e dalla frase di rischio H351:
“Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo)”.
Secondo la classificazione definita dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1272/2008) le sostanze
mutagene attuale per le cellule germinali sono divise in tre categorie:
Categoria 1A: Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutagenici sull ’uomo
Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane o da
considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nel le cellule germinali umane. Sostanze di cui è
accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso
causale tra l’esposizione dell’uomo alla sostanza e la comparsa di alterazioni genetiche ereditarie, sulla
base di studi epidemiologici sull'uomo.
Sono contrassegnate dal pittogramma “GHS08”, dall’avvertenza “Pericolo” e dalla frase di rischio H340:
“Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo)”.
Categoria 1B: Sostanze presunte mutagene per l'uomo
Sostanze da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nel le cellule germinali umane.
Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo alla sostanza possa provocare
lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di dati ottenuti con sperimentazioni in
vivo.
Sono contrassegnate dal pittogramma “GHS08”, dall’avvertenza “Pericolo” e dalla frase di rischio H340:
“Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo)”.
Categoria 2: Sostanze sospette mutagene per l'uomo
Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule
germinali umane. La classificazione di una sostanza nella categoria 2 si basa sui risultati di test in vitro, nonsufficientemente convincenti o appropriati per giustificare la classificazione della sostanza nelle categorie
1A o 1B.
Sono contrassegnate dal pittogramma “GHS08”, dall ’avvertenza “Attenzione” e dalla frase di rischio H341:
“Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo)”.
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1.2 Classificazione IARC
La International Agency for Research on Cancer (IARC) si basa su studi epidemiologici e dati provenienti
dalla tossicologia sperimentale, ed individua 5 categorie di cancerogenesi così suddivise:
Gruppo 1 - "Cancerogeni umani per l'uomo"
Questa categoria viene utilizzata quando vi sono prove sufficienti di cancerogenicità nell'uomo.
Attualmente (2014) questo gruppo contiene 113 agenti.
Gruppo 2
Questa categoria include gli agenti per i quali:
- o i l grado di evidenza di cancerogenicità nell'uomo è quasi sufficiente,
- oppure vi è evidenza di cancerogenicità in prove sperimentali su animali, ma non vi sono dati sull'uomo.
Questo gruppo è diviso in due sottogruppi, denominati A e B.
Sottogruppo 2A - "Probabili cancerogeni per l'uomo"
Questa categoria è riservata alle sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per l 'uomo e sufficiente
evidenza per gli animali. In via eccezionale possono esservi inlcusi anche agenti per i quali sussiste o solo
limitata evidenza per l 'uomo o solo sufficiente evidenza per gli animali purchè supportata da altri dati di
rilievo. Attualmente (2014) contiene 66 agenti.
Sottogruppo 2B - "Possibili cancerogeni umani per l'uomo"
Questo sottogruppo è usato per le sostanze con l imitata evidenza per l'uomo in assenza di sufficiente
evidenza per gli animali o per quelle con sufficiente evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o
mancanza di dati per l'uomo. In alcuni casi possono essere inseriti in questo gruppo anche sostanze gli
agenti con solo limitata evidenza per gli animali purchè questa sia saldamente supportata da altri dati
rilevanti. Attualmente (2014) contiene 285 agenti.
Gruppo 3 - "Non classificabili per la cancerogenicità per l'uomo"
Questa categoria viene util izzata più comunemente per gli agenti per i quali l’evidenza di cancerogenicità è
inadeguata nell'uomo e inadeguata o limitata in animali da esperimento. Eccezionalmente, gl i agenti per i
quali l'evidenza di cancerogenicità è inadeguata negli esseri umani, ma sufficiente negli animali da
esperimento possano essere immessi in questa categoria quando vi è una forte evidenza che il meccanismo
di cancerogenicità negli animali da esperimento non funziona negli esseri umani. Gli agenti che non
rientrano in nessun altro gruppo vengono inoltre messi in questa categoria.
Attualmente (2014) questo gruppo contiene 505 agenti.
Gruppo 4 - "Probabilmente non cancerogeni per l'uomo"
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Questa categoria viene utilizzata per gli agenti per i quali vi sono prove che suggerisc ono l’assenza di
cancerogenicità nell'uomo e negli animali da esperimento. In alcuni casi, possono essere inserite in questa
categoria le sostanze con inadeguata evidenza o assenza di dati per l'uomo ma con provata mancanza di
cancerogenicità per gli animali, saldamente supportata da altri dati di rilievo. Questo gruppo contiene
attualmente (2014) 1 sostanza.
Caratteristica della classificazioni IARC è l’estensione della definizione di “cancerogeno” non solo a sostanze
chimiche, ma anche a circostanze espositive caratteristiche di determinati processi di lavoro.
1.3 Classificazione CCTN
La Commissione consultiva tossicologica nazionale italiana (CCTN) classifica le sostanze cancerogene in 5
categorie:
Categoria 1
Sostanze per le quali esiste una sufficiente evidenza di effetti cancerogeni sull'uomo, tali da stabilire un
nesso causale tra l'esposizione e lo sviluppo di tumori.
Categoria 2
Sostanze per le quali, sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali e/o altre
informazioni specifiche, esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad
esse possa provocare lo sviluppo di tumori.
Categoria 3
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni nell'uomo sulla base di osservazioni
in adeguati studi a lungo termine effettuati su animali e/o di altre informazioni specifiche. Appartengono a
questa categoria le sostanze che hanno prodotto nell 'animale tumori di incerto significato e le sostanze per
le quali il meccanismo d'azione e il risultato di studi sul metabolismo e sulla tossicocinetica sollevano
fondati dubbi sull'analogia fra effetti osservati nell'animale da esperimento e quell i prevedibi li nell'uomo.
Possono rientrare in questa categoria anche le sostanze per le quali sono stati eseguiti studi sperimentali ed
epidemiologici insufficienti o limitati che hanno suggerito effetti cancerogeni.
Categoria 4
Sostanze non valutabili per l'assenza di studi o in quanto sono state oggetto di studi inadeguati, o di studi
limitati che comunque non hanno segnalato effetti cancerogeni.
Categoria 5
Sostanze da ritenere probabilmente prive di cancerogenicità per l'uomo, sulla base di studi sperimentali
adeguati e/o di studi epidemiologici adeguati insieme ad altre informazioni specifiche.
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Allo stato attuale, in seguito all’armonizzazione ai criteri UE, tale classificazione ha una valenza
essenzialmente storica.
1.4 Classificazione EPA
La classificazione della Environmental Protection Agency (EPA, 1989) prevede sette gruppi di sostanzecontraddistinti ciascuno da lettere:
Gruppo A - "Cancerogeni umani"
A questo gruppo vengono assegnate le sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi
epidemiologici: vi sono prove epidemiologiche convincenti che dimostrano la causalità tra l’esposizione
umana e il cancro; o, eccezionalmente, vi è una forte evidenza epidemiologica, ampie prove dalla
sperimentazione animale, la conoscenza del meccanismo d'azione e informazioni circa il fatto che tale
modalità possa verificarsi negli esseri umani.
Gruppo B - "Probabili cancerogeni umani"
Si util izza questa categoria quando i dati sono sufficienti per dimostrare il potenziale di effetto cancerogeno
per gli esseri umani, ma non raggiungono l'evidenza necessaria per la classificazione nel gruppo A.
Questo gruppo è diviso in due sottogruppi, denominati B1 e B2.
Sottogruppo B1
Comprende sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità in studi epidemiologici.
Sottogruppo B2
Comprende sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi su animali e inadeguata evidenza
o assenza di dati in studi sull'uomo.
Gruppo C - "Sospetti cancerogeni umani"
Questo gruppo raccoglie sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per gli animali e assenza di dati o
dati negativi o dati inadeguati sull'uomo.
Gruppo D - "Sostanze non classificabili"
Questo gruppo è riservato alle sostanze con inadeguata evidenza di cancerogenicità sia nell'uomo che negli
animali o sostanze per cui non sono disponibili dati.
Gruppo E - "Non cancerogeni"
A questo gruppo vengono assegnate sostanze che non hanno dimostrato potenzialità cancerogene in
almeno due studi su animali, condotti in modo adeguato su specie diverse, o sia in studi animali che
epidemiologici.
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1.5 Classificazione NTP
Il National Toxicology Program (NTP) degli Stati Uniti ha elaborato una classificazione dei composti
cancerogeni in base a valutazioni sperimentali effettuate sul ratto e sul topo ottenendo delle "classi dievidenza":
- chiara evidenza di cancerogenicità (clear evidence - CE).
Si usa questa classe quando gli studi rilevano un aumento dell'incidenza di tumori maligni o un sostanziale
incremento di tumori benigni o una combinazione di entrambi, dose correlato.
- limitata evidenza di cancerogenicità (some evidence - SE).
Si utilizza questa classe quando gli studi dimostrano un aumento dell'incidenza di tumori benigni o un
aumento solo marginale dell'incidenza di tumori maligni in diversi organi o tessuti o, ancora, un modico
aumento di tumori benigni o maligni.
- equivoca evidenza di cancerogenicità (equivocal evidence - EE).
Questa classe comprende le sostanze che rivelano un aumento marginale di tumori maligni.
- nessuna evidenza di cancerogenicità (no evidence - NE).
Tale classe ovviamente viene utilizzata quando gli studi non mettono in evidenza alcun aumento
significativo dell'incidenza nè di tumori maligni, nè benigni.
- studio inadeguato di cancerogenicità (inadequate study - IS).
Si usa quest'ultima classe quando gli studi, per gravi limiti qualitativi e/o quantitativi, non possono essere
interpretati nè in senso positivo, nè negativo.
Il programma ROC (Report on Carcinogens) sempre di NTP ha collocato i composti cancerogeni nelle
seguenti classi:
- K cancerogeno riconosciuto;
- R cancerogeno probabile;
- D non classificabile.
1.6 Classificazione ACGIH
L’Associazione statunitense degli Igienisti Industriali (ACGIH) opera da molto tempo una classificazione di
cancerogenicità secondo criteri autonomi, che individuano 5 categorie:
A1. Carcinogeno riconosciuto per l'uomo
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L'agente è risultato carcerogeno per l'uomo sulla base dei risultati di studi epidemiologici o di evidenza
clinica convincente in esposti umani.
A2. Carcinogeno sospetto per l'uomo
Evidenza ridotta di cancerogenicità sull'uomo, ma evidenza sufficiente nell'animale da esperimento conrilevanza per l'uomo.
L'agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento: a livelli di dose, per vie di somministrazione, in
siti di tipo istologico, o per meccanismi che non sono considerati rilevanti per l'esposizione dei lavoratori. I
dati epidemiologici disponibili sono invece contrastanti, controversi o insufficienti per confermare un
incremento del rischio di cancro per l'uomo esposto.
A3. Carcinogeno riconosciuto per l'animale con rilevanza non nota nell'uomo
L'agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di
somministrazione, in siti di tipo istologico o per meccanismi che possono non essere rilevanti per ilavoratori esposti. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del r ischio del cancro
per l'uomo esposto. Le conoscenze disponibili suggeriscono come improbabile che l 'agente causi il cancro
nell'uomo, se non in improbabili e non comuni situazioni espositive.
A4. Non classificabile come carcinogeno per l'uomo
Agente che lascia presupporre di poter risultare cancerogeno per l’uomo, ma che non può essere
classificato definitivamente per insufficienza di dati.
Gli studi condotto sono inadeguati per classificare l'agente per quanto riguarda la cancerogenicità per
l'uomo e/o gli animali.
A5. Non sospetto come carcinogeno per l'uomo
L'agente non è ritenuto essere carcerogeno per l'uomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente
condotti sull'uomo. Questi studi hanno un follow-up sufficientemente prolungato, storie espositive
affidabili, dosi sufficientemente elevate e evidenza statistica adeguata per concludere che l 'esposizione
all'agente non comporta un rischio significativo di cancro per l'uomo. L'evidenza di scarsa cancerogenicità
nelle prove su animali viene considerata se è supportata da altri dati pertinenti.
Per le sostanze per le quali non si dispone di dati di carcinogenicità sull'uomo e su animali da esperimento,non viene data alcuna designazione relativa alla cancerogenicità.
Quadro riepilogativo
Un quadro riepilogativo con indicazione di alcune sostanze e delle relative classi di appartenenza, secondo
le classif icazioni CCTN, CEE, EPA, IARC, NTP e ACGIH, è riportato nella nota specifica "Sostanze cancerogene
- Classificazioni" cui si rinvia nella sezione approfondimento.
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2. Assorbimento e tossicità
Le sostanze cancerogene o mutagene possono essere assorbite per inalazione, ingestione o per contatto
cutaneo; la comparsa della neoplasia o della mutazione è solitamente tardiva rispetto all'epoca di inizio
dell'esposizione e può interessare, a seconda delle caratteristiche chimiche del composto e del suo
metabolismo, organi ed apparati anche distanti dalla sede di introduzione.
L'art. 234 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il concetto di valore limite di esposizione dei lavoratori per agenti
cancerogeni o mutageni.
L'allegato XLIII dello stesso decreto stabilisce dei valori limite per agenti cancerogeni, secondo la tabella
seguente:
Schema 1 Valori limite di esposizione professionale
Nome agente EINECS (1) CAS (2)Valore limite di
esposizione professionale
Osservazioni
Mg/m3 (3) ppm(4)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6)
Cloruro di vini le monomero 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) -
Polveri di legno - - 5,00 (5) (7) - -
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing ChemicalSusbstances).(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria ( in volume: ml/m3 ).(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica atutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
L'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) indica quali cancerogeni per l'uomo
riconosciuti (A1) o sospetti (A2) i composti sottoelencati, raccomandando i relativi TLV; le sostanze ove non
vi è indicazione di alcun valore del TLV non dovrebbero essere presenti nei luoghi di lavoro:
Schema 2 TLV per sostanze cancerogene riconosciute (A1) o sospette (A2)
Nome Class. TLV CAS
ppm note mg/m3 note
Acido solforico (nebbie) A2 -- 0,2 7664-93-9
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Aldeide formica A2 0,3 (C) 0,37 (C) 50-00-0
4-Amminodifenile A1 -- -- 92-67-1
Antimonio triossido (produzione) A2 -- -- 1309-64-4
Arsenico e composti inorganici (come As) A1 -- 0,01 --
Asbesto, tutte le forme A1 0,1 fibre/cc 1332-21-4
Benzene A1 TWA
0,5
STEL
2,5
TWA
1,6
STEL
8
71-43-2
Benzidina A1 -- -- 92-87-5
Benzo[a]antracene A2 -- -- 56-55-3
Benzo[b]fluoroantene A2 -- -- 205-99-2
Benzo[a]pirene A2 -- -- 50-32-8
Benzotricloruro A2 0,1 (C) 0,8 98-07-7
Beri ll io e composti (come Be) A1 -- 0,00005 --
Bromuro di vinil e A2 0,5 2,2 593-60-2
1,3 Butadiene A2 2 4,4 106-99-0
Cadmio elemento
A2 -- 0,002
(fraz.
Respirabile) 7440-43-9
Cadmio composti (come Cd) A2 -- 0,002 (fraz.
Respirabile)
Carburo di s ili cio fibroso A2 -- 0,1 fibre/cc 409-21-2
Catrame e pece di carbone A1 -- 0,2 65996-93-2
bis-Clorometil-etere A1 0,001 0,0047 542-88-1
Clorometilmetiletere A2 -- -- 107-30-2
Cloruro di dimetilcarbamoile A2 -- 0,005 79-44-7
Cloruro di vinile A1 1 2,6 75-01-4
Cromato di calcio (come Cr) A2 -- 0,001 13765-19-0
Cromato di piombo (come Cr) A2 -- 0,012 7758-97-6
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Cromato di piombo (come Pb) A2 -- 0,05 7758-97-6
Cromato di stronzio (come Cr) A2 -- 0,0005 7789-06-2
Cromati di zinco (come Cr) A1 -- 0,01 --
Cromite (come Cr) A1 -- 0,05 --
Cromo VI (composti insol ubili ) A1 -- 0,01 --
Cromo VI (composti solubi li in acqua) A1 -- 0,05
Diazometano A2 0,2 0,34 334-88-3
Fibre vetrose si ntetiche: fibre ceramiche A2 -- 0,2 fibre/cc --
1,4 dicloro-2-butene A2 0,005 0,025 764-41-0
Floruro di vinile A2 1 1,9 75-02-5
Legno: polveri di betulla, mogano, teak,
noce di cocco
A2 -- 1 --
Legno: polveri di faggio e quercia A1 -- 1 --
4,4'-Metilen-bis(2-cloroanilina)
(MBOCA/MOCA)
A2 0,01 0,11 101-14-4
ß-naftilammina A1 -- -- 91-59-8
Nichel, composti inorganici insolubili
(come Ni)
A1 -- 0,2 (fraz.
Inalabi le)
--
Nichel subsolfurio (come Ni) A1 -- 0,1 (fraz.
Inalabi le)
12035-72-2
4-Nitrodifenile A2 -- -- 92-93-3
Olio minerale, scarsamente o
mediamente raffinato
A2 -- -- --
Oss ido di etil ene A2 1 1,8 75-21-8
Silice cristallina (quarzo) A2 0,025 (fraz.
Inalabi le)
14808-60-7
Silice cri stalli na (cristobalite) A2 -- 0,025 (fraz.
Inalabi le)
14464-46-1
Talco (contenente fibre di as besto) A1 -- 0,1 fibre/cc --
Tetracloruro di carbonio A2 TWA
5
TWA
31
56-23-5
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STEL
10
STEL
63
Uranio naturale, composti solubili ed
insolubil i (come U) A1 --
TWA 0,2
STEL
0,6
7440-61-1
La IARC ha individuato 51 settori di rischio per esposizione a sostanze cancerogene con i relativi organi
bersaglio; data la vastità dell’elenco, si riportano le principali e più significative esposizioni valutate da IARC
nel gruppo 1 e 2A:
Schema 3 Processi chimici od industriali connessi con l'induzione del cancro nell'uomo,
Processi chimici
o industriali
Esposizione
(1)
Organi
bersaglio
Vie principali
di esposizione
(2)
Gruppo
(3)
Acetaldeide in ass ociazione
col consumo di al colici
professionale
più voluttuaria
esofago, stomaco oral e 1
Acidi forti inorganici,
nebbie
profess ionale polmone inal atoria 1
Acrilammide profess ionale pell e cutanea, inal atoria 2A
Aflatossine ambientale
professionale
fegato orale, inal atoria 1
Alluminio profess ionale polmone, vesci ca, stomaco inal atoria 1
4-Aminobifenile professionale vescica inalatoria, cutanea,
orale
1
Arsenico e suoi composti
inorganici
professionale
ambientale
medicinale
fegato, pelle, polmone inalatoria, cutanea,
orale
1
Asbesto (tutte le forme) professionaleambientale
polmoni, cavità pleurica,tratto gastrointestinale,
testicoli , pericardio
inal atoria, orale 1
Auramina, produzione profess ionale vesci ca inalatoria, cutanea,
orale
1
Aziatioprina medicinale sistema emopoietico pelle,
fegato
orale 1
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Benzene ambientale
professionale
si stema emopoietico ina la toria, cutanea 1
Benzidina profess ionale vesci ca inalatoria, cutanea,
orale
1
Benzo[a]pirene ambientale
professionale
pelle, scroto cutanea 1
Beril li o e suoi composti profess ionale polmoni inal atoria 1
Bifenil i polibromurati (PBB) professionale
ambientale
pelle cutanea 2A
Bifenili policlorurati (PCB) professionale
ambientale
pelle cutanea 1
Bis (clorometil ) etere profess ionale polmoni inal atoria 1
1,3-Butadiene professi onale si stema emopoietico ina la toria 1
Bitumi ossi dati profess ionale polmoni inal atoria, cutanea 2A
Cadmio e suoi composti profess ionale prostata, polmoni inal atoria 1
Cromo VI e suoi composti professi onale cavità nasali, setti
paranasali,polmoni
inal atoria, cutanea 1
Carbone (gassi ficazione) professional e pell e vesci ca, polmoni inal atoria, cutanea 1
Ciclosporina medicinale
professionale
pelle, sistema emopoietico,
siti multipli
oral e, ini ezione 1
Ciclofosfamide medicinale
professionale
vesci ca orale, iniezione 1
Cisplatino medicinale
professionale
si stema emopoietico oral e, ini ezione 2A
Cloramfenicol o medici nale si stema emopoietico oral e, ini ezione 2A
Cobalto metallico con
carburo di tungsteno
profess ionale polmoni inal atoria 2A
Creosoti (oli di creosoto) profess ionale pell e, polmoni inal atoria, cutanea 2A
Cuoio, polveri profess ionale cavità nasali, pelle, vescica,
rene
inalatoria 1
1,2-Diclorometano professionale sistema emopoietico, fegato inal atoria, cutanea 2A
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(Metil ene cloruro) e vie bil iari
1,2-Dicloropropano profess ionale fegato e vie bil ia ri inal atoria, cutanea 1
Dietil solfato profess ionale lar inge, cavità nasal i inal atoria 2A
Dietil stilbestrolo medicinale utero, vagina orale 1
Elettrodi di carbonio
(produzione)
polmoni 2A
Ematite (estrazione) profess ionale polmoni inal atoria 1
Epicl oridrina profess ionale cavità nasal i, stomaco inal atoria, cutanea 2A
Erionite profess ionale pleura, polmone inal atoria 1
Etanolo (in bevande
alcoliche)
voluttuaria cavità orale, faringe,
stomaco, esofago, fegato e
vie biliari, colon-retto,
pancreas
orale 1
Etil carba mmato (uretano) professi onale polmone, sistema
emopoietico, sistema
vascolare
inal atoria, cutanea 2A
Etil ene ossi do profess ionale mammella, sistema
emopoietico
inalatoria 1
Fenacetina medici nale reni oral e 1
Formaldeide professionale pleura, polmone sistema
emopoietico apparato
nasofaringeo, urogenitale,
pelle
inal atoria, pell e 1
Frittura, emissioni ad alta
temperatura
profess ionale polmone inal atoria 2A
Fumi da combustione diesel ambientale
professionale
polmoni, vesci ca inal atoria 1
Gomma (produzione e
lavorazione)
professionale vescica
si stema emopoietico
inalatoria, cutanea,
orale
1
Impermeabilizzazione con
bitumi ossidati
profess ionale polmoni inal atoria, cutanea 2A
Isopropilanolo, processo di
produzione agli acidi forti
profess ionale cavità nasal e, lari nge inal atoria 1
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Lavoro notturno con
modifica dei ritmi ci rcadiani
professi onale mammell a 2A
Legno (lavorazione, polveri) profess ionale cavità nasal i inal atoria, cutanea 1
Malaria (infezione da
Plas modium falciparum)
ambientale
professionale
si stema emopoietico cutanea 2A
Melfalan medici nale si stema emopoietico oral e, ini ezione 1
4,4'-Metilen-bis(2-
cloroanilina)
(MBOC/MOCA)
profess ionale vesci ca inal atoria 1
8-Metossi psol arene (+ UVA) medici nale pelle oral e, cutanea 1
Myleran (1,4 butanediol
dimetan solfonato-Busulfan)
medicinale sistema emopoietico
bronchi
orale 1
2-Naftilammina professionale vescica inalatoria, cutanea,
orale
1
Nickel composti profess ionale cavità nasal e, polmoni inal atoria 1
Oli minerali , non raffinati o
poco raffinati
professi onale pelle, scroto cutanea 1
Oli di sci sto profess ionale pell e, scroto cutanea 1
Parrucchieri, barbieri profess ionale vesci ca cutanea 2A
Petroli o, raffinazione professi onale pelle, si stema emopoietico cutanea 2A
Piombo, composti
inorganici
profess ionale stomaco inal atoria, cutanea 2A
Pulizia canne fumarie
(fuliggine)
profess ionale polmoni, pell e, scroto inal atoria, cutanea 1
Radiazioni solare ambientale
professionale
voluttuaria
pelle, occhi cutanea 1
Rosso magenta, produzione profess ionale vesci ca inal atoria 1
Silice cristallina (quarzo o
cris tobal ite), polveri
profess ionale polmoni inal atoria 1
Steroidi (estrogeni e medicinale apparato genitale orale 1
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progestinici combinati)
Steroidi anabolizzanti
(androgeni)
voluttuario fegato e vie bil ia ri, prostata orale 2A
Tabacco (fumo,
masticazione)
voluttuaria polmone, cavità orale,
esofago, stomaco
inal atoria, orale 1
Tetracloroetil ene profess ionale vesci ca inal atoria, cutanea 2A
Treosufan medici nale si stema emopoietico oral e 1
Tricloroetil ene profess ionale si stema emopoietico inal atoria, cutanea 1
Verniciatura professionale polmone, pleura, sistema
emopoietico, vescica
inalatoria 1
Vetro, produzione e
lavorazioneprofess ionale polmoni inal atoria 2A
Vinile cloruro profess ionale fegato e vie biliari, cervello,
polmoni
inal atoria, cutanea 1
(1) I principali tipi di esposizione menzionati sono quelli per mezzo dei quali l'associazione è stata dimostrata; possonoverif icarsi anche esposizioni diverse da quelle menzionate.(2) Le principali vie di esposizione date possono non essere le uniche per mezzo delle quali tali effetti potrebbero verif icarsi.(3) Secondo la classificazione elaborata dallo IARC.
3. Obblighi del datore di lavoro
Il D.Lgs. n. 81/2008 fa obbligo ai datori di lavoro di ridurre l'utilizzazione degli agenti cancerogeni o
mutageni sostituendoli con sostanze o procedimenti meno nocivi; qualora ciò non sia possibile deve
provvedersi al loro impiego in sistemi chiusi e, nella ulteriore impossibilità, deve essere garantita la
riduzione della esposizione dei lavoratori ai livel li minimi tecnicamente raggiungibili (art. 235).
Per valutare l'esposizione dei lavoratori ed individuare le misure valide ed efficaci è necessaria una
determinazione quantitativa analitica della sostanza cancerogena o mutagena presente (circolare Ministero
del lavoro, 7 agosto 1995, n. 102), con metodiche standardizzate o appropriate, un elenco delle quali ècontenuto nell'allegato XLI del D.Lgs. n. 81/2008. Le metodiche menzionate in tale allegato fanno
riferimento anche a norme UNI EN; le più significative delle stesse (UNI EN 689-1997 e UNI EN 482-2006)
sono integralmente riportate nella sezione "Documentazione norme UNI".
Nell'ambito di tali attività è fatto divieto di impiegare bambini o adolescenti fino a 18 anni (L. 17 ottobre
1967, n. 977 come modificata da D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345; si veda in particolare l’Al legato I per l ’elenco
delle attività insalubri).
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L’impiego di personale femminile in gravidanza ed allattamento è vietato per gli agenti di elevata
pericolosità quali le ammine aromatiche con caratteristiche di cancerogenesi, mutagenesi, reprotossicità o
tossicità elevata; in questi casi dovrà quindi essere previsto l’allontanamento temporaneo (med iante
cambio della mansione o astensione retribuita) dal lavoro a rischio, previa comunicazione all’Ispettorato del
lavoro territorialmente competente.
E' inoltre fatto divieto per le lavorazioni che espongano a composti classificati come cancerogeni di
categoria UE 1° e 1B il ricorso a fornitura di lavoro temporaneo (D.M. 31 maggio 1999, art. 3).
3.1 Valutazione del rischio (art. 236, D.Lgs. n. 81/2008)
Per qualsiasi attività che possa comportare la presenza di agenti cancerogeni o mutageni nell'ambiente di
lavoro, si deve effettuare una valutazione del rischio espositivo al fine di prendere le adeguate misure di
prevenzione e protezione.
I risultati della valutazione devono essere riportati in un documento con la specificazione dei criteri adottati
per tale valutazione, delle misure di prevenzione e protezione applicate e/o previste e del programma per
la loro attuazione. La valutazione del rischio deve comprendere:
a) analisi del processo:
- collocazione del prodotto, stato di aggregazione, concentrazione e forma (libero o in miscele);
- valutazione tecnologica dell 'impianto;
- quantità degli agenti cancerogeni o mutageni presenti;
b) identificazione delle proprietà intrinseche:
- caratteristiche chimico-fisiche del prodotto;
- vie di assorbimento e metabolismo;
- proprietà tossicologiche;
- studi epidemiologici;
c) caratterizzazione dell'esposizione:
- nella valutazione del rischio si deve tener conto di tutte le esposizioni rilevanti, comprese quel le per via
cutanea;
- la misurazione dell'esposizione, sia acuta che cronica, deve essere effettuata con controlli ambientali e/o
con dosimetri personali;
- per l'eventuale conferma dell'esposizione verranno utilizzati, se disponibili , indicatori biologici.
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Per quanto riguarda la determinazione del l'esposizione verranno definiti:
- i controlli ambientali:
- individuazione dei punti di emissione da sottoporre a monitoraggio;
- sistema di misurazione (tecnica analitica);
- tempi e frequenza;
- controlli personali (dosimetri);
- posizione di lavoro, numero di esposti;
- indicatori biologici di esposizione.
In base ai risultati ottenuti, verrà stabilita, da un lato una programmazione del controllo ambientale per la
definizione dell'esposizione, dall'altro un programma di conferma dell'esposizione mediante accertamentisanitari (indicatori biologici);
d) sorveglianza sanitaria:
- controllo sanitario;
- indicatori di danno;
- indicatori di esposizione;
- statistiche su gruppi omogenei;
e) stima del rischio
L'analisi di tutte le informazioni raccolte nei punti precedenti consente una stima del rischio attraverso i
confronti rischio-esposizione e dati biostatistici-esposizione.
La valutazione del rischio deve essere rinnovata almeno ogni tre anni, e comunque ogniqualvolta si
verifichino modifiche del processo produttivo che possono influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti
cancerogeni.
3.2 Misure di prevenzione e protezione. Dispositivi di protezione individuali
Per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro deve disporre opportune
procedure.
Se non è possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno, oppure questo si produce durante la
lavorazione, si deve provvedere affinchè l'utilizzazione dell 'agente stesso avvenga in un sistema chiuso,
sempre che ciò sia tecnicamente possibile (art. 235, D.Lgs. n. 81/2008). In tal caso la sola causa possibile di
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esposizione dei lavoratori è costituita dalla fuoriuscita accidentale o dalle operazioni elementari che
comportano la temporanea sospensione delle segregazioni del circuito.
Per sistema chiuso si intende una lavorazione che si svolga interamente in apparecchiature (reattori,
serbatoi, tubazioni, ecc.) atte ad impedire, nelle normali condizioni di servizio e stato d'uso, qualsiasi
diffusione all 'esterno di un agente a rischio.
Se il sistema chiuso non è tecnicamente possibile, si deve provvedere alla riduzione dell'esposizione al più
basso livello ottenibile, adottando una tecnologia collaudata che consenta di eliminare/minimizzare il
rilascio dell'agente nell'ambiente di lavoro.
In tutti i casi di impiego di agenti chimici cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro deve applicare le
seguenti misure (art. 237, D.Lgs. n. 81/2008)
a) limitazione delle quantità dell'agente cancerogeno o mutageno nell'ambiente di lavoro;
b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;
c) ottimizzazione e razionalizzazione dei compiti;
d) misure di protezione collettiva e/o, nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi,
misure di protezione individuale (vedi nota redazionale specifica);
e) misure igieniche, quali la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;
f) mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in
particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici ed etichettati in modo chiaro, netto e visibi le;
g) mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei
residui, compreso l'impiego di contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto e visibile;
h) su parere del medico competente, misure particolari per i lavoratori che presentano particolari rischi
dovuti all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Il datore di lavoro deve disporre le seguenti misure igieniche ((art. 238, D.Lgs. n. 81/2008)):
a) realizzare servizi igienici adeguati e appropriati;
b) fornire idonei indumenti protettivi da riporre in armadi separati dagli abiti civili ;
c) fornire i dispositivi di protezione individuale la cui efficacia deve essere costantemente assicurata
mediante accurata e periodica manutenzione;
d) proibire il fumo e la consumazione dei pasti e delle bevande nell'area dove esiste il rischio di esposizione
agli agenti cancerogeni o mutageni.
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3.3 Informazione e formazione (art. 239, D.Lgs. n. 81/2008)
Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione continua ed aggiornata che comprenda le
informazioni su:
a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le prescrizioni in materia di igiene;
d) la necessità di indossare ed impiegare gli equipaggiamenti e gli indumenti protettivi;
e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e
per prevenirlo.
Si devono etichettare in modo chiaro ed univoco contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti
cancerogeni o mutageni. Sul punto, peraltro, appare opportuno segnalare la sentenza della Corte di
cassazione, sez. pen., 2 luglio 1998, n. 7796, la quale ha affermato che - nel caso di mancata informazione
dei lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall'utilizzo di agenti cancerogeni - la mancanza di etichettatura
dei contenitori degli stessi non costituisce motivo di giustificazione per il datore di lavoro che, sulla base di
questa omessa apposizione, non osservi gli obblighi di legge. I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono
inoltre informati di eventuali esposizioni anomale che li riguardano, delle loro cause e delle misure per
porvi rimedio.
L'informazione e la formazione debbono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle lavorazioni
che presentano i rischi di cancerogenicità o mutagenicità e ripetute con frequenza quinquennale o
comunque quando varia la natura e il grado del rischio.
3.4 Segnaletica
Le norme attuali (legge 29 maggio 1974, n. 256 e D.Lgs. n. 493/1996) relative alla segnaletica da usare non
prevedono segnali e targhe specifiche per il rischio cancerogeno o mutageno nei reparti. Ovviamente, i
contenitori, le tubazioni e gli imballaggi che contengono cancerogeni o mutageni vanno etichettati secondo
quanto disposto dai DD.Lgs. n. 52/1997 e n. 65/2003.
3.5 Esposizione non prevedibile (art. 240, D.Lgs. n. 81/2008)
Per segnalare aumenti anomali delle concentrazioni dell'agente cancerogeno o mutageno, devono essere
previsti sistemi di analisi fissi o personali che consentano di rilevare tali aumenti e di a ttivare l 'allarme al
superamento di un valore predeterminato. Quando la concentrazione raggiunge tale valore si devono
attuare le misure necessarie per individuare le cause e rimuoverle. In situazione di allarme, i lavoratori
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devono allontanarsi rapidamente, dopo aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dalle procedure
aziendali (es. utilizzo di mezzi protettivi per la fuga).
I lavoratori preposti agli interventi di ripristino delle condizioni normali devono essere equipaggiati con
idonei indumenti protettivi. Per limitare i rischi derivanti da eventuale rilascio di sostanze cancerogene o
mutagene, compatibilmente con la loro fattibilità tecnica, dovrebbero essere adottate anche le seguentisoluzioni:
a) sezionabilità a distanza delle grosse apparecchiature o stoccaggi;
b) doppio contenimento oppure sistemi equivalenti;
c) sistemi di convogliamento/aspirazione per i gas;
d) ove possibile, gli sfiati delle valvole di sicurezza e dei dischi di rottura ed i flussi di materiale contenenti
cancerogeni o mutageni devono essere convogliati in sistemi di abbattimento e comunque in modo tale da
non costituire un rischio per la salute.
Il datore di lavoro deve comunicare all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi e riferire le misure
adottate per ridurre al minimo le conseguenze (piano di emergenza).
3.6 Operazioni lavorative particolari (art. 241, D.Lgs. n. 81/2008)
Il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, deve delimitare le aree in cui i
lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ed apporre adeguata
segnaletica di avvertimento e di sicurezza.
La delimitazione può essere effettuata con transenne o altri sistemi di circoscrizione dell'area, oppure
identificando con strisce di colore appropriato il pavimento del perimetro dell'area interessata.
Nei punti di accesso o comunque nel perimetro dell'area interessata, devono essere collocati cartelli di
sicurezza riportanti avvertenze e pittogrammi relativi al divieto di fumare, al divi eto di accesso alle persone
non autorizzate, al pericolo connesso alla presenza di materiale tossico.
La presenza dei lavoratori in queste aree deve essere ridotta al minimo, compatibilmente con la necessità
delle lavorazioni.
3.7 Sorveglianza sanitaria (artt. 242,243,244 e 245 D.Lgs. n. 81/2008; D.M. n. 155/2007)
( Il datore di lavoro deve istituire un registro nel quale sono riportati gli elenchi aggiornati dei dipendenti
esposti; per ciascun lavoratore dovrà essere compilata una cartella personale conte nente le indicazioni sui
precedenti sanitari e professionali, i risultati delle indagini effettuate, l'indicazione di eventuali
manifestazioni morbose. Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie sono
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conservate dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il medico competente è
responsabile della tenuta della documentazione e del registro e deve notificare all 'autorità sanitaria tutti i
casi che risultino essere stati determinati da esposizione occupazionale.
Il registro può essere consultato dal responsabile del servizio prevenzione e protezione e dal
rappresentante per la sicurezza.
Gli ulteriori obblighi del datore di lavoro in ordine alla tenuta del registro e delle cartelle sanitarie, che
devono essere custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati
personali, sono riportati nella tabella seguente.
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Schema 4 Obblighi del datore di lavoro in ordine al registro e alle cartelle sanitarie
Azione Destinatario Quando
Consegna di copia del registro ISPESL e organo di vigilanza
competente per territorio
All'istituzione, ogni 3 anni (variazioni
intervenute) e su richiesta
Consegna di copia del registro Istituto Superiore di Sanità A richiesta
Consegna delle cartelle sanitarie e di
rischio unitamente ad annotazioni
individuali
ISPESL Alla cessazione del rapporto di lavoro
Consegna del registro ISPESL Alla cessazione di attività dell 'azienda
Consegna di copia della cartella
sanitaria e di rischio e delleannotazioni individuali
Lavoratore interessato Alla cessazione del rapporto di lavoro
Consegna di copia del registro Organo di vigilanza competente per
territorio
Alla cessazione di attività dell 'azienda
Consegna delle cartelle sanitarie e di
rischio e delle annotazioni individuali
ISPESL Alla cessazione di attività dell 'azienda
Richiesta di copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro e di
copia della cartella sanitaria e di
rischio (se non posseduta
dall’interessato)
ISPESL In caso di assunzione di lavoratori che
hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione al medesimo
agente
Consegna delle annotazioni individuali
contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio (tramite il medico
competente)
Lavoratori interessati A richiesta
Consegna dei dati collettivi anonimi
contenuti nel registro
RLS e Responsabile SPP Riunione periodica e su richiesta
Conservazione delle cartelle sanitarie
e di rischio e delle annotazioni
individuali
--- Fino alla risoluzione del rapporto di
lavoro e da ISPESL per almeno 40 anni
dalla fine dell’esposizione
Chi accerta un caso di neoplasia causata da esposizione lavorativa, dovrà comunicarlo all'ISPESL cui
vengono affidati particolari compiti di monitoraggio dei tumori, in quanto ai sensi dell’articolo 244, D.Lgs. n.
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81/2008 l’ISPESL stesso deve realizzare, nei l imiti delle ordinarie risorse di bi lancio, sistemi di monitoraggio
dei rischi cancerogeni di origine professionale, utilizzando i flussi informativi provenienti da medici e
strutture sanitarie, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio
regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'a mbito delle
rispettive attività istituzionali INPS, dall’ISTAT, dall’ INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende
disponibile al Ministero della sanità ed alle Regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
Il medico competente ha l'obbligo di denunciare all’Ispettorato del lavoro competente per territorio le
affezioni (D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., allegtao 4) determinate da agenti cancerogeni e mutageni, nonché di
inviare referto alla autorità giudiziaria. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'INAIL, entro 5 giorni
dalla comunicazione ricevuta dal lavoratore, i casi di malattie causate da ammine aromatiche.
4. Questioni interpretative
L'introduzione del valore limite per gli agenti cancerogeni apre un fronte di discussione importante.
E' stato subito consolidato il concetto che la valutazione del rischio, prevista oggi dall' articolo 236, D.Lgs. n.
81/2008, connessa a qualsiasi attività che possa comportare la presenza di agenti cancerogeni o mutageni
nell'ambiente di lavoro, va intesa, come meglio specificato nel testo degli articoli e come esplicitato dalla
circolare del Ministero del lavoro 7 agosto 1995, n. 102, nel senso di valutazione diretta dell'esposizione,
cioè determinazione quantitativa analitica della concentrazione nell'arco del turno lavorativo della sostanza
cancerogena o mutagena presente in prossimità delle vie aeree degli operatori e/o della esposizione
realizzatasi per via cutanea.
Nella interpretazione igienistica più corretta e corrente, tale accertamento dovrebbe servire a confermarel'assenza dell'esposizione a cancerogeni (o mutageni), intendendo per assenza un risultato inferiore al
limite analitico della metodica utilizzata per la misurazione della concentrazione o, se noto e disponibile, un
valore dello stesso ordine di grandezza dal valore di fondo ambientale o un valore inferiore allo standard di
qualità, se stabilito, per l'agente cancerogeno. Questo per dimostrare l'efficacia delle misure adottate, quali
in primis la sostituzione dell'agente cancerogeno utilizzato o prodotto con altro non cancerogeno o che lo
contiene in tracce minime.
Ovviamente, se non è possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno, si deve provvedere affinché
l'utili zzazione dell'agente stesso avvenga in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile. In
tal caso la sola causa possibi le di esposizione dei lavoratori è costituita dalla fuoriuscita accidentale o dalleoperazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria che comportino la temporanea sospensione delle
segregazioni del circuito.
Per sistema chiuso si intende una lavorazione che si svolga interamente in apparecchiature (reattori,
serbatoi, tubazioni, ecc.) atte ad impedire, nelle normali condizioni di servizio e stato d'uso, qualsiasi
diffusione all 'esterno di un agente a rischio.
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Se il sistema chiuso non è tecnicamente possibile, si deve provvedere alla riduzione dell'esposizione al più
basso livello ottenibile, adottando una tecnologia collaudata che consenta di eliminare/minimizzare il
rilascio dell'agente nell'ambiente di lavoro. In questo caso, così come nel caso delle esposizioni non
prevedibili suddette, il confronto dei risultati ottenuti con un valore limite di esposizione può fornire un
elemento ulteriore di stima del rischio di esposizione, ma appare evidente che l'esposizione, se non
rispondente ai requisiti analitici prima menzionati, rappresenta un rischio non accettabile, in
considerazione della protezione solo statistica offerta dai valori limite stessi. Nel le aree e lavorazioni in cui
questo può accadere vanno utilizzati i DPI specifici per abbattere ulteriormente l'esposizione.
A tale proposito occorre ricordare che non c'è un accordo fra i ricercatori sulla esistenza di una dose so glia
per gli agenti cancerogeni ed ancor più sulla possibil ità della sua univoca determinazione; di conseguenza,
per molti non è ammissibile stabilire un valore limite di esposizione, cioè definire un livello di rischio
"accettabile", in quanto la patologia eventualmente insorta, pur se improbabile, è sempre della stessa
gravità, non dipendente dall'intensità e durata dell'esposizione.
5. Sanzioni
E' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40 l'inosservanza da parte
del datore di lavoro e del dirigente delle seguenti norme del D.Lgs. n. 81/2008): art. 235 (sostituzione e
riduzione), art. 237 (misure tecniche, organizzative, procedurali), art. 238, c. 1 (misure tecniche), art. 240,
cc. 1 e 2 (misure in caso di esposizione non prevedibile), art. 241 (operazioni lavorative particolari), art. 242,
cc. 1, 2 e 5 (sorveglianza sanitaria e provvedimenti conseguenti).
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00 o con l'arresto fino a
sei mesi per la violazione agli art. 239, cc. 1 e 4 (informazione dei lavoratori e sua tempistica), art. 240, c. 3
(comunicazione all'organo di vigilanza di esposizioni non prevedibili ).
Infine, gli stessi incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la
violazione dell'articolo 243, commi 3, 4, 5, 6 (gestione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie ).
I preposti sono puniti - nel l'ambito del le proprie responsabilità - con l'ammenda da € 438,40 a € 1.753,60 o
con l'arresto sino a due mesi per la violazione agli artt. 235 (sostituzione e riduzione), 236, c. 3 (valutazione
del rischio), art. 242, cc. 1 e 2 (sorveglianza sanitaria e provvedimenti conseguenti).
Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro per la violazione dell'art. 239,commi 1, 2 e 4 (informazione dei lavoratori e sua tempistica).
Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro
per la violazione dell'art. 242, comma 4 (mancata informazione del datore di lavoro dei risultati della
sorveglianza sanitaria); l'inosservanza dell'art. 243, comma 2, (istituzione e aggiornamento della cartella
sanitaria e di rischio), è punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 219,20 a € 876,80.
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Infine, chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2 (assunzione di cibi o bevande, fumare,
usare pipette a bocca o applicare cosmetici in zone di lavoro protette), è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 109,60 a 493,20 euro.
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Appendice
Fonti normative
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) e successive modifiche ed integrazioni
Art. 139 (Obbligo di denuncia malattie professionali)
Allegato 4 (Nuova tabella delle malattie professionali dell'industria)
- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) come modificato dal D.Lgs. 28
luglio 2004, n. 260 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi)
- DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni)
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) come aggiornato e modificato da D.Lgs.
3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Titolo IX Capo II (Protezione da agenti cancerogeni mutageni);
Allegato IV Parte 2 (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi);
Allegato XLI (Sostanze pericolose - metodiche standardizzate di misurazione degli agenti)
Allegato XLII (Elenco di sostanze, preparati e processi);
Allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale);
Titolo III Capo II (Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale);
Allegato VIII (Dispositivi di Protezione Individuale)
Titolo V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro)
- DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2008, n. 145 (Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la
direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per
adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche)
- DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 2009 (Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è
obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)
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Approfondimento
Sostanze cancerogene - classificazioni
Schema 5 Classificazione delle sostanze cancerogene
N. Indice N. Cas Nome Classif.
Cat. FR
611-058-00-7 108225-03-2 (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-sulfonato-7-
naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diile)bis[(amino-1-
meti letil)ammonio] formiato
1B; H350
613-182-00-7 406-220-7 1-(1-naftilmetil)chinolinio cloruro 2; H351
602-025-00-8 75-35-4 1,1-dicloroetilene; vinilidene cloruro 2; H351
602-042-00-0 -- 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani esclusi quelli
es pressamente indicati
2; H351
611-099-00-0 118658-99-4 (metilenbis(4m1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)
propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-
5,3-diile)))-1,1'-dipiridinio di cloruro diidrocloruro
1B; H350
610-005-00-5 100-00-5 1-cloro-4-nitrobenzene 2; H351
613-168-00-0 88-12-0 1-vinil-2-pirrolidone 2; H351
602-021-00-6 96-12-8 1,2-dibromo-3-cloropropano 1B; H350
602-010-00-6 106-93-4 1,2-dibromoetano 1B; H350
602-012-00-7 107-06-2 1,2-dicl oroetano; etilene dicloruro 1B; H350
007-013-00-0 540-73-8 1,2-dimetilidrazina 1B; H350
603-102-00-9 106-88-7 1,2-epossibutano 2; H351
603-066-00-4 106-87-6 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano 2; H351
602-062-00-X 96-18-4 1,2,3-tricloropropano 1B; H350
601-013-00-X 106-99-0 1,3-butadiene 1A; H350
602-064-00-0 96-23-1 1,3-dicloro-2-propanolo 1B; H350
016-032-00-3 1120-71-4 1,3-propansultone 1B; H350
602-073-00-X 764-41-0 1,4-diclorobut-2-ene 1B; H350
603-024-00-5 123-91-1 1,4-Diossano 2; H351
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604-005-00-4 123-31-9 1,4-Idrossibenzene; idrochinone 2; H351
611-032-00-5 2475-45-8 1,4,5,8-Tetraaminoantrachinone; C.I. Disperse Blue 1 1B; H350
612-089-00-9 2243-62-1 1,5-naftilenediamina 2; H351
602-092-00-3 138526-69-9 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene 2; H351
603-026-00-6 106-89-8 1-cloro-2,3-epossipropano; epicloridrina 1B; H350
603-166-00-8 51594-55-9 R-1-cloro-2,3-epossipropano 1B; H350
612-083-00-6 70-25-7 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina 1B; H350
613-174-00-3 112281-77-3 (+) 2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazolo-1-
il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere
2; H351
609-056-00-6 69094-18-4 2,2-dibromo-2-nitroetanolo 2; H351
603-060-00-1 1464-53-5 2,2'-biossirano 1B; H350
612-090-00-4 1116-54-7 2,2'-(nitrosoimino)bisetanolo 1B; H350
612-079-00-4 -- 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina sali; 4,4'-
meti lenbis (2-cloroanilina) sali
1B; H350
612-078-00-9 101-14-4 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'- metilenbis
(2-cloroanilina)
1B; H350
602-088-00-1 96-13-9 2,3-dibromopropan-1-olo 1B; H350
603-143-00-2 57044-25-4 R-2,3-epossi-1-propanolo 1B; H350
603-063-00-8 556-52-5 2,3-epossipropan-1-olo; glycidolo 1B; H350
609-050-00-3 602-01-7 2,3-dinitrotoluene 1B; H350
602-076-00-6 2431-50-7 2,3,4-Triclorobut-1-ene 2; H351
612-200-0-0 615-05-4 [1] 2,4-diaminoanisolo 4-metossi-m-fenilendiamina [1] 1B; H350
39156-41-7 [2] 2,4-dia minoanisolo solfato [2]
609-007-00-9 121-14-2 [1] 2,4-din itrotoluene [1] 1B; H350
25321-14-6 [2] di nitrotoluene [2]; d initrotoluene, tecnico
612-197-00-6 137-17-7 [1] 2,4,5-trimetilanilina [1] 1B; H350
21436-97-5 [2] 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]
604-018-00-5 88-06-2 2,4,6-triclorofenolo 2; H351
609-055-00-0 619-15-8 2,5-dinitrotoluene 1B; H350
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609-049-00-8 606-20-2 2,6-dinitrotoluene 1B; H350
612-161-00-X 87-62-7 2,6-xil idina; 2,6-dimetilanilina 2; H351
616-014-00-0 96-29-7 2-buta none ossimo; etil metil ketossimo; etil metil
chetone ossimo
2; H351
605-010-00-4 98-01-1 2-furaldeide; furfurale 2; H351
613-033-00-6 75-55-8 2-metilaziridina; propilenimina 1B; H350
612-035-00-4 90-04-0 2-metossi-anilina; o-anisidina, 1B; H350
612-022-00-3 91-59-8 2-naftilamina 1A; H350
612-071-00-0 553-00-4
612-52-2
2-na ftilamina sali 1A; H350
609-047-00-7 91-23-6 2-nitroanisolo 1B; H350
609-038-00-8 581-89-5 2-nitronaftalene 1B; H350
609-002-00-1 79-46-9 2-nitropropano 1B; H350
609-065-00-5 88-72-2 2-nitrotoluene 1B; H350
611-027-00-8 573-58-0 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-
aminonaftalen-1-solfonato) di d isodio; C.I. D irect
Red 28
1B; H350
611-026-00-2 2602-46-2 3,3’-[[1,1’-bifenil]-4,4’-diilbis(azo)]bis[5- a mino-4-
idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio; C.I.
Direct Blue 6
1B; H350
612-068-00-4 91-94-1 3,3'-diclorobenzidina 1B; H350
612-069-00-X -- 3,3'-diclorobenzidina sali 1B; H350
612-081-00-5 612-82-8
64969-36-4
74753-18-7
3,3'-dimetilbenzidina sali; o -tolidina s ali 1B; H350
612-037-00-5 -- 3,3'-dimetossibenzidina sali; o -dianisidina sali 1B; H350
612-036-00-X 119-90-4 3,3'-dimetossibenzidina; o-dianisidina 1B; H350
609-051-00-9 610-39-9 3,4-dinitrotoluene 1B; H350
609-052-00-4 618-85-9 3,5-dinitrotoluene 1B; H350
606-012-00-8 78-59-1 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone; isoforone 2; H351
602-029-00-X 107-05-1 3-cloroprene; allile cloruro 2; H351
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606-031-00-1 57-57-8 3-propa nolide; 1,3-propiolattone 1B; H350
603-121-00-2 114565-66-1 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)-1,8-diidrossi-5-
nitroantrachinone
2; H351
612-041-00-7 119-93-7 4,4'-bi - -toluidina; 3,3'-dimetilbenzidina 1B; H350
606-073-00-0 90-94-8 4,4'-bis(dimetilamino)benzofenone; chetone di
Michler
1B; H350
612-199-00-7 101-80-4 4,4'-ossidianilina e s uoi sali 1B; H350
612-198-0-1 139-65-1 4,4'-tiod ianilina e suoi sali 1B; H350
615-006-00-4 91-08-7 [1] di isocianato di 2-metil-m-fenilene[1]; toluene-2,4-
diisocianato
2; H351
584-84-9 [2] di isocianato di 4-metil-m-fenilene[2]; toluene-2,6-
diisocianato
26471-62-5 [3] di isocianato di m-tolilidene[3]; toluene diisocianato
611-031-00-X 569-61-9 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5 dienilidene metilen)
di anilina, cloridrato; C.I. Basic Red 9
toluene-2,4-
diisocianato
612-096-00-7 492-80-8 4,4'-ca rbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]; auramina 2; H351
612-051-00-1 101-77-9 4,4'-diaminodifenilmetano; 4,4'-metilendianilina 1B; H350
612-141-00-0 19900-65-3 4,4'-metilenbis(2-etilanilina) 2; H351
612-085-00-7 838-88-0 4,4'-metilendi- -toluidina 1B; H350
611-025-00-7 1937-37-7 4-amino-3-[[4’-[(2,4-diaminofenil)azo] [1,1’-
bifenil]-4-il]azo]-6-(fenilazo)-5- idrossinaftalen-2,7-
di solfonato di d isodio; C.I. Direct Black 38
1B; H350
612-072-00-6 92-67-1 4-ami nobifenile; bifenil-4-ilamina 1A; H350
612-073-00-1 - 4-ami nobifenile sali 1A; H350
604-028-00-X 399-95-1 4-ammino-3-fluorofenolo 1B; H350
611-008-00-4 60-09-3 4-amminoazobenzene 1B; H350
612-196-00-0 95-69-2 [1] 4-cloro- -toluidina [1] 1B; H350
3165-93-3 [2] 4-clo ro- -toluidina idrocloruro [2]
612-137-00-9 106-47-8 4-cloroanilina 1B; H350
612-099-00-3 95-80-7 4-metil-m-fenilendiamina 1B; H350
609-039-00-3 92-93-3 4-nitrobifenile 1B; H350
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601-034-00-4 205-99-2 Benzo[b]fluorantene; benzo[e]acefenantrilene 1B; H350
601-049-00-6 192-97-2 Benzo[e]pirene 1B; H350
601-035-00-X 205-82-3 Benzo[j]fluorantene 1B; H350
601-036-00-5 207-08-9 Benzo[k]fluorantene 1B; H350
004-001-00-7 7440-41-7 Berillio 1B; H350
004-002-00-2 -- composti del berillio, ad e ccezione di quelli
diversamente specificati e degli alluminosilicati di
berillio
1B; H350
004-003-00-8 1304-56-9 beri llio ossido 1B; H350
612-142-00-6 90-41-5 Bifenil-2-ilamina 2; H351
607-699-00-7 82657-04-3 Bifenthrin (ISO); (2-metilbifenil-3-ile)metil rel -(1R,
3R)-3-[(1Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-ile]-
2,2-dimetilciclopropancarbossilato
2; H351
007-022-00-X -- Bi s(3-carbossi-4-idrossibenzensulfonato) di idrazina 1B; H350
603-029-00-2 111-44-4 bi s(2-cloroetil) etere 2; H351
035-003-00-6 7758-01-2 Broma to di potassio; potassio bromato 1B; H350
602-055-00-1 74-96-4 Bromoe tano; bromuro di etile; etilebromuro 2; H351
602-024-00-2 593-60-2 Bromoetilene 1B; H350
601-004-01-8 106-97-8 [1]
75-28-5 [2]
Buta no [1] e isobutano [2] (contenente ≥ 0.1%
buta diene (203-450-8))
1A; H350
603-039-00-7 2426-08-6 Buti l glicidil etere 2; H351
048-002-00-0 7440-43-9 Cadmi o (non piroforico) 1B; H350
048-011-00-X 7440-43-9 Cadmi o (piroforico) 1B; H350
048-004-00-1 542-83-6 Cadmi o cianuro 2; H351
048-008-00-3 10108-64-2 Cadmio cloruro 1B; H350
048-005-00-7 17010-21-8 Cadmi o esafluorisilicato 2; H351
048-003-00-6 4464-23-7 Cadmi o formiato 2; H351
048-007-00-8 7790-80-9 cadmio ioduro 2; H351
048-002-00-0 1306-19-0 Cadmi o ossido 1B; H350
613-046-00-7 2425-06-1 Captafol; N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio) ciclo-es-4-
ene-1,2-dicarbossimide
1B; H350
8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene
38/300
In collaborazione con
37
613-044-00-6 133-06-2 Captan 2; H351
613-050-00-9 6804-07-5 Carba dox (DCI); 1,4-diossido di 3- (chinossalin-2-
i lmetilen)carbazato di metilo; 1,4-diossido di 2-
(metossicarbonilidrazonometil)chinossalina
1B; H350
006-011-00-7 63-25-2 Carba ryl ; 1-naftil metilcarbammato 2; H351
028-010-00-0 3333-67-3 Carbon ato di nichel 2; H351
612-205-00-8 548-62-9 C.I. Bas ic Violet 3 con ≥ 0,1% di chetone di Michler 1B; H350
608-014-00-4 1897-45-6 Chlorothalonil; tetracloroisoftalonitrile 2; H351
607-306-00-9 84332-86-5 Chlozolinate; etil (RS)-3-(3,5-dilcorofenil)-5-metil-
2,4-diosso-ossazolidin-5-carbossilato
2; H351
602-047-00-8 57-74-9 Clordano; 1,2,4,5,6,7,8,8-ottacloro- 3a,4,7,7a-
tetraidro-4,7-metanoindano
2; H351
606-019-00-6 143-50-0 Clorde cone; decacloropentaciclo
(5,2,1,02.6 ,03.9 ,05.8) decan-4-one
2; H351
650-009-00-4 19750-95-9 Clordi meform, cl oridrato; N2-(4-cloro-o- tolil)-
N1,N1-dimetilformamidina, cloridrato
2; H351
650-007-00-3 6164-98-3 Clordi meforme; N2-(4-cloro-o-tolil)- N1,N1-
dimetilformammidina
2; H351
605-025-00-6 107-20-0 Cloroacetaldeide 2; H351
602-009-00-0 75-00-3 Cloroetano 2; H351
602-006-00-4 67-66-3 Clorofo rmio; tri clorometano 2; H351
602-001-00-7 74-87-3 Clorometano; metile cloruro 2; H351
603-075-00-3 107-30-2 Clorometil (metil) etere; cloro dimetil etere 1A; H350
602-036-00-8 126-99-8 Cloroprene 1B; H350
608-014-00-4 1897-45-6 Clorotalonil; tetracloroisoftalonitrile 2; H351
616-105-00-5 15545-48-9 Clorotoluron; 3-(3-cloro- p-tolil)-1,1-dimetilurea 2; H351
602-037-00-3 100-44-7 α-clo rotoluene; cloruro d i benzile 1B; H350
607-229-00-0 88-10-8 Cloruro di d ietilcarbamoile 2; H351
613-041-00-X 15159-40-7 Cloruro di morfolin-4-carbonile 2; H351
004-002-00-2 -- Compos ti del berillio esclusi silicati doppi di
a llu minio e berillio
1B; H350
8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene
39/300
In collaborazione con
38
024-017-00-8 -- Compos ti del cromo (VI ), esclusi bario cromato e
que lli espressamente indicati
1B; H350
601-048-00-0 218-01-9 Crisene 1B; H350
024-008-00-9 13765-19-0 Croma to di calcio 1B; H350
082-004-00-2 7758-97-6 Croma to di piombo 2; H351
024-006-00-8 7789-00-6 Croma to di potassio 1B; H350
024-018-00-3 7775-11-3 Croma to di s odio 1B; H350
024-009-00-4 7789-06-2 Croma to di s tronzio 1B; H350
024-007-00-3 -- Croma ti d i zinco, compreso il cromato di zinco e
potassio
1A; H350
024-001-00-0 1333-82-0 Cromo VI , trio ssido 1A; H350
602-045-00-7 50-29-3 DDT; clofenotano; dicofano 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-
clorofenil)-etano; diclorodifeniltricloroetano
2; H351
006-019-00-0 2303-16-4 Di allato; diisopropiltiocarbammato di S-2,3-
dicloroallile
2; H351
612-151-00-5 25376-45-8 [1] Di aminotoluene, prodotto tecnico - miscela di
rea zione di [2] and [3]; me til-fenilendiammina [1]
1B; H350
95-80-7 [2] 4-metil-m-fenilendiammina [2]
823-40-5 [3] 2-metil-m-fenilendiammina [3]
033-003-00-0 1327-53-3 Di arsenico triossido; arsenico triossido 1A; H350
006-068-00-8 334-88-3 Diazometano 1B; H350
601-041-00-2 53-70-3 Dibenzo[a,h]antracene 1B; H350
602-069-00-8 7572-29-4 Dicloroacetilene 2; H351
602-035-00-2 106-46-7 p-Diclorobenzene; 1,4-diclorobenzene 2; H351
602-004-00-3 75-09-2 Di clorometano; cl oruro di metilene 2; H351
602-058-00-8 98-87-3 α ,α-di clorotoluene; cloruro di benzilidene; cl oruro
di be nzale
2; H351
027-004-00-5 7646-79-9 Di cloruro di cobalto 1B; H350
024-005-00-2 14977-61-8 Di cloruro di cromile 1B; H350
024-003-00-1 7789-09-5 Di cromato di ammonio 1B; H350
024-002-00-6 7778-50-9 Di cromato di potassio 1B; H350
8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene
40/300
In collaborazione con
39
024-004-00-7 10588-01-9 Di cromato di s odio 1B; H350
024-004-01-4 7789-12-0 Di cromato di s odio, diidrato 1B; H350
602-049-00-9 60-57-1 Dieldrin 2; H351
016-027-00-6 64-67-5 Dietilsolfato 1B; H350
603-065-00-9 101-90-6 Di glicidil resorcinol etere 2; H351
028-008-00-X 12054-48-7 Di idrossido di nichel 2; H351
006-041-00-0 79-44-7 Di metilcarbamoile cloruro 1B; H350
612-077-00-3 62-75-9 Dimetilnitrosoamina; N-nitrosodimetilamina 1B; H350
016-023-00-4 77-78-1 Dimetilsolfato 1B; H350
016-033-00-9 13360-57-1 Di metilsulfamoil cloruro 1B; H350
028-004-00-8 12035-36-8 Di ossido di nichel 1A; H350
611-005-00-8 16071-86-6 disodio {5-[(4'-((2,6-idrossi-3-((2-idrossi-5-
sulfoneil)azo)fenil)azo) (1,1'-bifenil)-4-
il)azo]salicilato(4-)} cuprato(2-); C.I. Direct Brown
95
1B; H350
028-007-00-4 12035-72-2 Di solfuro di trinichel 1A; H350
611-055-00-0 2832-40-8 Di sperse Yellow 3; N-[4-(2-idrossi-5-
metilfenyl)azo]fenil]acetamide
2; H351
006-015-00-9 330-54-1 Diuron; 3-(3,4diclorofenil)-1,1-dimetilurea 2; H351
602-077-00-1 2385-85-5 Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0 2.6.03.9.05.8]
decano; mirex
2; H351
603-026-00-6 000106-89-8 Epicloridrina 2; R 45
613-175-00-9 133855-98-8 Epossiconazolo; (2RS, 3SR)-3-(2-clorofenil)-2-(4-
fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano
2; H351
602-063-00-5 1024-57-3 Epossido di eptacloro; 2,3-epossi-1,4,5,6,7,8,8-
eptacloro-3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindano
2; H351
602-046-00-2 76-44-8 Eptacloro; 1,4,5,6,7,8,8-eptacloro- 3a,4,7,7a-
tetraidro-4,7-metanoindene
2; H351
650-012-00-0 12510-42-8 Erionite 1A; H350
602-065-00-6 118-74-1 Esaclorobenzene 1B; H350
015-106-00-2 680-31-9 Esa metilfosforo triamide 1B; H350
8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene
41/300
8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene
42/300
In collaborazione con
41
015-200-00-3 22398-80-7 Ind io fosfuro 1B; H350
616-054-00-9 36734-19-7 Iprodione; 3-(3,5-diclorofenil)-2,4-diosso-N-
isoproprilimidazolidin-1-carbossamide
2; H351
007-017-00-2 542-56-3 Is obutil nitrito 1B; H350
601-014-00-5 78-79-5 Isoprene 1B; H350
006-044-00-7 34123-59-6 Isoproturon; 3-(4-isopropilfenil)-1,1- dimetilurea 2; H351
607-310-00-0 143390-89-0 Kresoxim-methyl; metil (e)-2-metossiimino-[2-(o-
tol i lossimetil) fenil]acetato
2; H351
650-016-00-2 -- Lane minerali (ossidi alcalini > 18%) 2; H351
612-281-00-2 129-73-7 Leucomalachite green; N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-
benzilidenedianilina
2; H351
006-021-00-1 330-55-2 Linuron; 3-(3,4-diclorofenil)-1-metil- 1-metossiurea 2; H351
616-205-00-9 67129-08-2 Metazachlor (ISO); 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)- N-
(1H-pirazol-1- ylmetil)acetamide
2; H351
602-014-00-8 79-00-5 Meticlocloroformio; 1,1,2-tricloroetano 2; H351
602-005-00-9 74-88-4 Meti l ioduro; iodometano 2; H351
611-004-00-2 592-62-1 Metil-ONN-azossimetile acetato; metilazossimetile
acetato
1B; H350
613-051-00-4 2212-67-1 Molinate; S-etil 1-peridroazepinecarbotioate 2; H351
028-003-00-2 1313-99-1 Monos sido di nichel 1A; H350
006-042-00-6 150-68-5 Monuron ; 3-(4-clorofenil)-1,1- dimetilurea 2; H351
609-068-00-1 81-15-2 Muschio xilene; 5-tert -butil-2,4,6-trinitro-m-xylene 2; H351
612-135-00-8 135-88-6 N-2-naftilanilina 2; H351
612-016-00-0 121-69-7 N,N-dimetilanilina 2; H351
005-010-00-9 118612-00-3 N,N-dimetilanilina tetrakis(pentafluorofenil)borato 2; H351
007-012-00-5 57-14-7 N,N-dimetilidrazina 1B; H350
612-201-00-6 101-61-1 N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilendianilina 1B; H350
601-052-00-2 91-20-3 Naftalene 2; H351
028-002-00-7 7440-02-0 Nichel 2; H351
028-001-00-1 13463-39-3 Nichel tetracarbonile 2; H351
8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene
43/300
In collaborazione con
42
609-003-00-7 98-95-3 Nitrobenzene 2; H351
609-040-00-9 1836-75-5 Nitrofe n; ossido di 2,4-diclorofenile e 4-n itrofenile 1B; H350
612-098-00-8 621-64-7 Nitrosodipropilamina 1B; H350
603-046-00-5 542-88-1 Oss ido di bis (clorometile); bis (clorometil) etere 1A; H350
603-023-00-X 75-21-8 Oss ido di etilene; ossirano 1B; H350
607-411-00-X 70987-78-9 Ossiranometanolo, 4-metilbenzene-sulfonato, (S)- 1B; H350
602-017-00-4 76-01-7 Pentacloroetano 2; H351
604-002-00-8 87-86-5 Pentaclorofenolo 2; H351
033-004-00-6 1303-28-2 Penta ossido di d iarsenico 1A; H350
082-010-00-5 12656-85-8 Piombo cromato molibdato solfato rosso; Pigment
Red 104 (C.I. 77605)
2; H351
613-202-00-4 123312-89-0 Pimetrozine; (E)-4,5-diidro-6-metil-4-(3-
pridilmetileneamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one
2; H351
616-207-00-X 27083-27-8;
32289-58-0
Poli esametilene biguanide idrocloruro 2; H351
015-179-00-0 166242-53-1 Prodotto d i condensazione UVCB di: tetradi
idrossimetilfosfonio cloruro, urea e alchilammine
C16-18 d istillate idrogenate
2; H351
613-199-00-X -- Prodotto d i reazione di: 1,3,5-tri s(3-
aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazina-2,4,6-
trione; oligomeri del 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-
poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6