POR PUGLIA 2000/2006 Lavorare in sicurezza – informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro – percorsi di sicurezza LA LEGGE 626/94 Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 è una legge innovativa perché introduce un nuovo modo di pensare e organizzare la sicurezza sul lavoro come dovere di tutti.
La legge 626 sulla sicurezza sul lavoro in Italia. Progetto "Lavorare in sicurezza" PAZ
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POR PUGLIA 2000/2006 Lavorare in sicurezza – informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro – percorsi di sicurezza
LA LEGGE 626/94
Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 è una legge innovativa perché
introduce un nuovo modo di pensare e organizzare la sicurezza sul lavoro come
dovere di tutti.
POR PUGLIA 2000/2006 Lavorare in sicurezza – informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro – percorsi di sicurezza
Sicurezza =
dovere di tuttiNon più solo del datore di
lavoro, ma anche dei lavoratori.
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Da un lato dunque è ribadito e sanzionato penalmente l’obbligo per il datore di lavoro di fornire i lavoratori dei dispositivi di protezione necessari, dall’altro è anche previsto l'arresto per quel lavoratore che omette di utilizzarli.
La 626/94 ha inoltre previsto e disciplinato come diritto-dovere dei lavoratori l'informazione e la formazione: cioè l'aggiornamento e l'addestramento specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
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L’art. 3 stabilisce che:
“è imprescindibile, per garantire la massima sicurezza,l’informazione, la formazione, la consultazione
e la partecipazione dei lavoratori sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro”
e le “istruzioni adeguate ai lavoratori”.
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La prevenzione organizzata (dal datore di lavoro)
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ART. 4
1. elaborare un documento di valutazione dei rischi “in relazione alla natura dell'attività dell'azienda”.2. assegnare “ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione” e richiedere ai lavoratori l’uso di tali strumenti (Caschi, scarpe, imbracature, mascherine)3. aggiornare “le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi”, e permettere “ai lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute”.
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Il datore di lavoro deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di ripren-dere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un peri-colo grave ed immediato.
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La prevenzione soggettiva (del Lavoratore)
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ART. 5 - Obblighi dei lavoratori
“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
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I lavoratori “contribuiscono… all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
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ART. 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
“In caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato” il lavoratore ha diritto di allontanarsi “dal posto di lavoro o da una zona pericolosa” e se si trova “nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico” può adottare “misure per evitare le conseguenze di tale pericolo” senza “subire pregiudizio” per tali azioni.
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Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso