Appunti Sistemi economico finanziari comparati, 13/03
Programma del
corso:http://http://www.pug.units.it/sid/docenti/debidda/didattica/Programma%20Debidda.pdfDiritto
tributario, una sua conoscenza necessaria al fine di comprendere la
materia.
PREMESSE GENERALI:
Attuale situazione economica internazionale: parlando di sistemi
fiscali necessario capire in quale posizionamento il mondo si
muove. Siamo in un mondo globalizzato, ovvero le transazione
eco-finanziarie non sono limitate a determinati contesti
territoriali, grazie anche allo sviluppo di sistemi informativi e
di trasporto. I movimenti di capitale da una parte all'altra oggi
sono incontrollabili grazie a strumenti tecnologici di cui si
dispone. --> DIFFICOLT DI MONITORAGGIO.In Italia, fino a anni
70-80 il mercato era chiuso perche tutto era ricondotto ad un
ambito territoriale in cui tutto era monitorabile.Sostituto
d'imposta: l'imprenditore lo per i suoi dipendenti che versa per
loro conto la parte d'imposta sul loro stipendio. Questo reddito
allora era monitorabile.Vi era una legge che puniva chi esportava
valuta all'estero, sottoposto ad arresto obbligatorio se beccato
con somme maggiori a 5 milioni di lire.Oggi siamo in un mercato
aperto,polilocalizzatoovvero io posso produrre reddito in ogni
parte del mondo. Un dipendente in un certo stato pu esercitare una
professione autonoma in un altro stato, investire in un
altro....fonti di reddito in molte parti del mondo. Questo comporta
una difficolt nel monitoraggio dei redditi e di capiredovequesti
redditi devono essere sottoposti a tassazione. Il soggetto lo
stesso ma i redditi vengono prodotti in varie parti del mondo, uno
dei problemi della fiscalit comparata.
(Secondo la macroeconomia) La globalizzazione definita da Kruman
come costante incremento della interdipendenza e dellintegrazione
dei mercati con lobiettivo di tendere ad un mercato globale privo
di barriere. Non ci sono pi barriere dal punto di vista
finanziario. Se c' libert dei capitali c' anche il problema detto
sopra.
(Visione giuridico-economica) Per globalizzazione si intende
anche il processo di progressiva integrazione dei mercati dovuta
alla graduale liberalizzazione degli scambi (liberalismo
politico-economico).
C' anche un altro discorso che si lega alla globalizzazione, la
liberalizzazione degli scambi commerciali che invece pone il
problema del paradigma competitivo. Oggi per vincere la concorrenza
devi essere pi competitivo dell'altro. (Esempio di Manzano,
produttori di sedie hanno perso competitivit e ricchezza).
Si parla oggi anche di deglobalizzazione: una reazione di tipo
protezionistico attraverso la quale gli stati si chiudono a riccio
per difendere la propria economia. Vi poi per l'effetto contrario
di essere esclusi dai mercati e allora di nuovo apertura.Oggi per
non si pu pi sperare in un aiuto dello stato al 100 per cento,
soprattutto perche lo stato non ha pi soldi per aiutare tutti su
tutto.
OSSERVAZIONI: Oggi il problema anche di natura fiscale, mentre i
mercati sono aperti, quello di investire laddove il rendimento sar
pi alto. Il flusso di denaro dei paesi occidentali, dove il
rendimento pari a zero, va verso i PVS. Si stima infatti che nel
2025 il mondo sar guidato da Cina, India, Messico, Russia, Brasile
e Corea del Sud, la cui crescita rappresenta pi della met della
crescita mondiale; Le multinazionali di Asia e Brasile saranno, nel
2025,superiori per crescita di ricavi (Big Sud America) e per
redditivit (Cina) rispetto a Europa e USA.Questo per dire che
bisogna tener conto delle evoluzioni eco e finanziarie di tutto il
mondo!! L'altra parte del mondo non va ignorata, vi sono
ripercussione reciproche tra quello che succede qui e quello che
succede li.
Lo stato nazione come lo si intendeva il secolo scorso non ha pi
la stessa importanza che aveva prima, proprio perche siamo in un
mondo aperto. Ci sono altre norme fiscali che bisogna conoscere
bene, al di l delle nostre. Si tenga conto infatti che molti
italiani lavorano all'estero e molti stranieri vengono in Italia.
Si dice che lo stato nazione ha perduto gran parte del suoius
imperiie dunque quando legifera non pu non tener conto degli altri
ordinamenti giuridici degli altri stati. Se io cedo potere fiscale
sto cedendo potere politico, la fiscalit una leva importante.
Tuttavia oggi parte di questa autonomia fiscale deve essere ceduta,
pena l'uscita dai mercati. Questi poteri vengono allora trasferiti
verso l'alto vedi UE: lo stato italiano deve adeguarsi a quello che
decide UE in materia fiscale. In questo caso UE difficilmente
emette regolamenti in materia fiscale (regolamenti hanno effetto
immediato) bens direttive, le quali consentono allo stato di
adattare la direttiva al singolo ordinamento dello stato, deve
essere emessa una legge dello stato che recepisca la direttiva. Ci
sono anche poteri trasferiti verso il basso, regioni, provincie e
comuni (enti territoriali).Come si attua a liv internazionale
questo spostamento di capitali? DELOCALIZZAZIONE: si basa
sullorganizzazione internazionale della produzione.Parte del
processo produttivo viene allocato dallimpresa allestero (vantaggi,
costo della manodopera, legislazione pi permissiva ).Lattivit
produttiva fuoriesce dai confini nazionali, ma non necessariamente
da quelli dellimpresa (costituzione di una filiale estera o di
unimpresa che fa parte dello stesso gruppo).Vedremo come a volte
non ammessa, se non ci sono reali interessi economici, se lo faccio
per lucrare in modo illecito. RADICALIZZAZIONE (outsourcing)
ALL'ESTERO: ci si rivolge ad unaltra impresa che opera allestero,
per la produzione per la produzione di beni o la fornitura di
servizi. Lattivit produttiva, dunque, fuoriesce sia dai confini
nazionali che da quelli dellimpresa.DELOCALIZZAZIONE
Perch un'azienda decide di investire all'estero
(delocalizzazione)?Perch investe laddove sa che pu avere un
utile.
Col passare del tempo il concetto di delocalizzazione si mutato
in funzione della diversa situazione eco del singolo paese che si
modificata.
Delocalizzazione di prima generazione: Italia--> Romania,
dove prima il costo del lavoro era basso e consentiva un margine
elevato di utile. Ecco che gli imprenditori si sono spostati
Delocalizzazione di seconda generazione: Italia--> sempre pi a
est (Ucraina etc.)
Ci che distingue i due modelli una differenza di natura
esclusivamente territoriale.Poi ci sono altre forme di
delocalizzazione: outsourcing estero, conquista dei mercati
costituendo imprese allestero o formando alleanze con imprese
leader, conquista dei mercati come forma di internazionalizzazione
invisibile. Si tratta di modelli pi complessi che non hanno come
punto di riferimento solo il basso costo del lavoro. Ma non serve
saperli.
Comesi struttura l'impresa all'estero?A seconda di come
organizzo l'impresa avr un pagamento maggiore o minore di imposta.
Ufficio di rappresentanza: per avere maggiori possibilit di
controllare il mercato di riferimento o di far conoscere impresa.
Non ha influenza sotto aspetto fiscale. Struttura di stabile
organizzazione: dipende da entit sociale che vive e opera in Italia
ma ha una sua autonomia, rispetto ad ufficio, sulla base delle
direttive fornite da casa madre. sottoposta ad una regolamentazione
fiscale anche presso lo stato estero. Continua a sussistere legame
operativo tra casa madre e struttura stabile. Societ di diritto
estero: societ autonomo che non ha rapporti con societ italiana se
non il socio italiano che investe nella societ all'estero.Problema
della DOPPIA IMPOSIZIONE, specie per struttura di stabile
organizzazione. Si parla di doppia imposizione quando, per una
stessa materia imponibile, un soggetto viene sottoposto due volte a
tassazione. La stabile org viene sottoposta a tassazione da stato
estero e Italia. Come si vince il problema? - Metodo dellESENZIONE:
se il Paese estero non impone lo Stato domestico non imporr su
imprese estere. - Metodo del CREDITO D IMPOSTA: Credito verso il
fisco utilizzabile per corrispondere una imposta e che scaturisce
dallaver gi in precedenza pagato un tributo.
Perch, dal punto di vista fiscale, scelgo una o l'altra
struttura?OBIETTIVI delocalizzazione: Investo dove sono sicura di
avere pi reddito GLOBALE, non locale! importante considerare anche
la gestione dei dividendi (parte di utile attribuita a socio in
funzione della sua partecipazione) e delle ritenute alla fonte (le
imposte su utile societ, imposte da parte dello stato estero) nel
paese estero. Anche su questa base decido se investire o meno
all'estero.
Regimi fiscali STATO DELLA FONTE e STATO DI RESIDENZA: Lostato
di residenza dove c' lo stato di residenza fiscale dell'individuo
che produce reddito. Quando stabilisco che il residente in Italia
residente anche fiscalmente in Italia, tutti i redditi che produce
sono tassati da stato italiano. Lostato della fonte lo stato dove
lindividuo produce reddito a prescindere dalla residenza.Divisione
importante perch i redditi globali del residente vengono tassati
dallo stato di residenza = i redditi del non residente vengono
tassati in Italia solo per la quota di reddito prodotta in
Italia.In caso di doppia imposta, si ricorre allo strumento del
credito d'imposta oppure allesenzione, meno in voga.A seconda dei
regimi fiscali dello Stato di residenza e dello Stato della fonte,
loperatore pu costituire o una Stabile Organizzazione (potendo
compensare le perdite di questultima con gli utili della CASA
MADRE) ovvero una societ di diritto locale (quando laliquota sul
reddito dello Stato della fonte inferiore o quando sia prevista in
Italia la distribuzione di dividendi).
REDDITO: Cos'? il maggiore indice di capacit contributiva che un
concetto unito nella nostra Costituzione (art. 53). Se io devo
contribuire il cittadino alla spesa pubblica nazionale, devo farlo
in proporzione alla sua capacit contributiva. Il reddito, come
espressione di capacit contributiva, l'incremento della ricchezza.
Cos, mentre il PATRIMONIO la ricchezza che uno possiede, la
sostanza che uno possiede, il reddito , in senso oggettivo,
l'incremento che subisce il patrimonio. un incremento che viene ad
essere calcolato di anno in anno, per convenzione (normalmente anno
solare). Sottoposto a tassazione ogni anno.Discorso di grande
attualit quando si parla di redditometro. Quando si calcola
l'investimento del reddito, bisogna tener conto che in questo
calcolo vanno ad influire anche i redditi patrimonializzati.Dal
punto di vista soggettivo il reddito fonte di benessere, dunque
indice di benessere o fonte di benessere.La maggiore espressione
del reddito il reddito personale, ovvero il reddito di ogni persona
perch ogni persona come tale pu avere una pluralit di redditi.
Tutti i redditi prodotti da attivit dellindividuo devono essere
accorpati perche lindividuo dovrebbe farne la somma e dichiararli
allo Stato di residenza. Pi aumenta reddito pi io devo contribuire
a spesa pubblica. In teoria!Pi ho reddito, pi devo contribuire
--> visione solidaristica.
TRIBUTO: cos? Il reddito la misura dalla quale viene calcolato
il tributo, ovvero l'importo che devo versare a Stato. Il tributo
rappresenta uno dei pi importanti strumenti di ridistribuzione
della ricchezza.Oggi il tributo ha perso in linea generale la sua
funzione fondamentale che aveva quando stato istituito e che
esplicitata nella nostra costituzione, il concetto solidaristico o
di equit sociale.Questa tesi in netta contrapposizione con correnti
di pensiero di matrice liberista secondo le quali il sistema
tributario dovrebbe essere neutrale nei confronti del mercato.
Questo vuol dire, e lo rivedremo parlando di Ue, che la leva
fiscale non ammessa in un mondo di libera concorrenza perch io non
dovrei essere influenzato da alcuna misura di natura fiscale quando
vado a scegliere dove investire.Nelle epoche storiche (fine 1800)
il tributo era contrastato quando era visto come forma estorsiva
dei diritti di propriet (liberismo classico). Oggi questo concetto
non sta n in cielo n in terra, lo Stato moderno caratterizzato dal
filone egualitario e welfaristico dellideologia liberale,
repressivo del modello dello Statominimo e rivalutativo delle
regole fiscali distributive. Il mercato non pi lunico e naturale
fattore redistributivo.
Tributo-imposta: prelievo coercitivo di una somma di denaro
senza alcuna controprestazione, da destinare a qualsiasi tipo di
spesa (cultura, ambiente, istruzione, giustizia....).
Tributo-tassa: c' una controprestazione.
Il tributo-imposta deve rispettare principio della progressivit
(o principio del SACRIFICIO PER EQUA RIPARTIZIONE DEL CARICO
TRIBUTARIO). Tale principio ha un doppio profilo:- Oggettivo: chi
ha pi reddito deve concorrere pi che proporzionalmente a FINANZIARE
LE SPESE (INTENTO REDISTRIBUTIVO).- Soggettivo: il sacrificio di
pagare le IMPOSTE DECRESCE PI CHE PROPORZIONALMENTE AL CRESCERE DEL
REDDITO. Il principio fondamentale nel comma 2, art. 53
Costituzione. Non solo devi contribuire in base alla tua capacit
contributiva ma anche in maniera progressiva, per aliquote. Pi hai
pi dai.Oggi di questo aspetto solidaristico non si tiene pi tanto
conto. un principio di alta civilt giuridica. Cos la ricchezza si
muove.Oggi c' la crisi della progressivit perch si tende a guardare
pi agli importi coi quali si tende a finanziare certe attivit. Oggi
si tende a favorire la circolazione del denaro con un'imposizione
molto bassa sul reddito da capitale e non sul reddito di coloro che
sono meno abbienti, essenoci alte imposte su reddito salariale.
Infatti molti di questi redditi capitali non vengono tassati sulla
base dellimposta sul reddito personale progressivo. Essendoci crisi
della progressivit il concetto solidaristico viene ad
affievolirsi.Pi c' difformit nei sistemi di tassazione, pi alto il
rischio di evasione del reddito.
SCHEMA IMPOSITIVO ITALIANO
Le imposte fondamentali, con riferimento alle imposte sui
redditi (imposizione diretta) sono Costituite da IRPEF, IRES e
IRAP.- IRPEF: imposta personale (persone fisiche) [D.P.R. 22/12/86,
nr. 917, Titolo I]- IRES: imposta sulle societ [D.P.R. 22/12/86,
nr. 917, Titolo II]- IRAP: imposta locale (regionale) a carattere
reale [D.Lgs. 15/12/97, nr. 446]
Leimposte indirette, non calcolate sulla base della capacit
contributiva diretta e che dunque non traggono la propria origine
da reddito, si applicano per il fatto che determinano una
manifestazione della ricchezza del soggetto (es. IVA).
CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE REDDITI
I redditi sui quali vengono applicate imposte IRPEF sono:
Redditi fondiari, ovvero i redditi per chi ha un immobile un
terreno Redditi capitali, molti di questi sono sottratti alla base
complessiva del rettiddito personale Redditi lavoro dipendente
Redditi lavoro autonomo Reddito d'impresa Redditi diversi, previsti
da una legge particolare e tassativamente indicatiSe ci sono
tipologie di entrate che non rientrano in queste fattispecie, esse
non si possono tassare. Cos ad esempio quando tassiamo i redditi da
proventi illeciti lo facciamo solo se rientrano in queste
tipologie.
ALIQUOTA: cos? quella percentuale che moltiplicata per la base
imponibile determina il DEBITO DIMPOSTA.Limposta proporzionale
(lammontare dellimposta cresce proporzionalmente alla base
imponibile) mentre laliquota una sola. IRES 27,5% IRAP 3,90% (legge
finanziaria 2008)
Dal punto di vista psicologico tende ad influenzare il
comportamento del contribuente. L'imposta progressiva quando
l'aliquota aumenta in maniera pi che proporzionale rispetto alla
crescita della base imponibile.
Es. IRPEF: progressivit per scaglioni fino a 15.000 euro =
23%oltre 15.000 e fino a 28.000 euro = 27% oltre 28.000 e fino a
55.000 euro = 38% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro = 41% oltre
75.000 euro = 43%
Ma la progressivit pu essere generata anche dalla diminuzione
della parte da dedurre o da detrarre, e non solo dall'aumento
dell'aliquota. Quest'ultimo un espediente per far credere che si
paghino meno imposte. Opero sulle detrazione d'imposta (parte di
importo che io detraggo dall'imposta lorda perch ho spese che lo
stato mi riconosce) mantenendo fissa l'aliquota. Se diminuisco le
detrazioni di imposta influisco sulla base imponibile dell'imposta
lordaAltri concetti sulle aliquote: - Aliquota nominale: quella
legale, prevista cio dalle relative norme. quella che condiziona di
pi la psiche. Si fa molto riferimento a questa per stabilire qual
la pressione fiscale ma non basta.- Aliquota media: rapporto tra
imposta pagata e reddito netto effettivo.- Aliquota marginale:
l'aliquota pi elevata, quella della parte superiore del reddito e
si ottiene dividendo l incremento dell imposta per lincremento
dellimponibile.
Nell'imposizione proporzionale media e marginale coincidono.
Nella progressiva no.
Sistemi economici e fiscali, De Bidda, 12/04
Persa prima mezz'ora
SLIDES:
LEUROPA un attore geoeconomico il quale compie azioni importanti
sia verso lINTERNO che verso lESTERNO. un attore geoeconomico che
si caratterizza come spazio comune di attori geoeconomici (tra i
quali lItalia). Sia in quanto spazio europeo, ovvero come luogo di
costruzione di governo e di amministrazione di politiche; sia in
quanto mercato, ovvero insieme di sistemi economici-territoriali
che competono con quelli delle altre nazioni.
LORGANIZZAZIONE REGIONALE, propria dellEu, la modalit pi
adeguata per gestire i processi economici. Questi vengono gestiti
attraverso 5 stadi di integrazione:1. Area libero scambio, diversa
da Unione doganale. Nell'area di libero scambio, i singoli stati
sono indipendenti nella politica daziaria con riferimento a stati
extra UE mentre non hanno pi barriere doganali all'interno area.2.
Unione doganale: il problema cambia perch anche le importazioni di
merci da Paesi extra europei sono integrati rispetto a paesi UE. C'
una tariffa unica doganale da un paese extra eu a qualsiasi paese
UE.3. Mercato unico: quando ci sono libert di movimento anche con
riferimento ad altre situazioni diverse da merci: cittadini,
capitali, servizi, oltre che merci.4. Unione economica: stato in
cui ci troviamo adesso ma non pienamente compiuta. Il nostro ancora
un sistema molto rigido perch quando si parla di pol fiscale e
monetaria vuol dire che non ancora perfetta. Per essere perfetta ci
deve essere integrazione eco, un governo federale5. Integrazione
federale: vedi USA. California verso Nevada per pagare meno tasse.
Per c' lo stato federale che compensa perch c' imposta federale.Non
dovrebbe verificarsi oggi che un singolo stato prenda contatti
diretti con paesi diversi da UE (vedi FR con Svizzera). una
situazione che non si dovrebbe verificare perch c' una direttiva
comunitaria che se ne occupa.
PROCESSI MULTILATERALI: Poi ci sono i processi multilaterali:
vedi WTO. Ognuno vuole raggiungere il suo max profitto a svantaggio
degli altri e questo non va bene.
CONCETTI IMPORTANTI UE Territorio della comunit: territorio
all'interno del quale le merci che transitano sono merci
comunitarie. Regolato da art 3 (CE) nr. 450/08 che dice che il
territorio della comunit costituito dai singoli stati che
costituiscono l'UE. Eccezioni: es. ZONE FRANCHE Livigno, una
frazione del lago di Lugano e ? (Campione dItalia?) per l'Italia.
Sono eccezioni di natura di convenienza doganale. Vedi Livigno, sta
praticamente in territorio svizzero e per arrivare in Italia da qui
bisogna fare un passo ad alta altitudine. Le merci di Livinio
vengono considerate extra doganali perch pi proiettata verso la
Svizzera. Questo vale anche per le Isole Normanne, ad esempio. Gli
acquisti nelle zone franche non devono superare una certa
quantit.Art 7 D.P.R. Nr 633/72 fa anch'esso riferimento a
territorio comunitario e, nello specifico, ai territori IVA
italiani. Caso Monaco: territorio Monaco non rientra nel territorio
IVA ma rientra in quello comunitario doganale (per art 3). Vi
difformit tra regolamento nazionale e europeo. Merci comunitarie:
art 4 Reg Comunitario nr. 450/08 ci dice che sono merci originate
nel territorio comunitario, le quali possono circolare liberamente
nel territorio comunitario. La merce comunitaria acquista la natura
di merce comunitaria quando vieneimmessa in libera pratica.
Significa che devi aver assolto tutti obblighi che ogni merce che
viene dallestero deve rispettare prima di essere immessa nel
territorio comunitario. Una volta immessa, pu girare come fosse una
merce comunitaria. Sono necessari maggiori controlli per evitare
frodi, prodotti immessi nel territorio comunitario venduti come
fossero comunitari, sottoposti a controlli, quando non lo sono. Se
la merce extra comunitaria per entrare dev'essere sottoposta a dazi
doganali,poi diventa merce comunitaria, non sar pi sottoposta a
dazi legati a cessioni intra-comunitarie (IVA comunitaria). Non si
parla piu di import- export per merce comunitaria. Si parla di
acquisto-vendita. Import e export solo per merci da paesi o verso
paesi extra comunitari.
* le merci immesse in libera pratica sono merci provenienti da
Paesi extra-Ue, che hanno per gi assolto tutti i diritti doganali
in fase di ingresso sul territorio Ue per effetto della
presentazione di una dichiarazione doganale. infatti necessario
precisare che, in base a quanto stabilito dallart. 79, Reg. CEE nr.
450/08 (che ha sostituito il Regolamento 12 ottobre 1992, n. 2913
Cee, Codice Doganale Comunitario), D.L. nr. 331/93 limmissione in
libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce
comunitaria ad una merce non comunitaria. Essa implica
lapplicazione delle misure di politica commerciale, lespletamento
delle altre formalit previste per limportazione di una merce, nonch
lapplicazione dei dazi legalmente dovuti.FISCALIT COMUNITARIA:
Art. 117 Costituzione: pone accento su vincoli alla potest
legislativa dello stato e delle regioni derivanti da ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. LArt 1 legge
05.06.2003 nr. 131 prevede questi vincoli: Nel DI ( di cui allart.
10 Costituzione L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute) Negli
accordi di reciproca limitazione della sovranit (di cui allart. 11
Costituzione LItalia [] consente, in condizioni di parit con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni)
Nellordinamento comunitario Nei trattati internazionali
Trattato comunit europea: ci si ricollega a natura dellimposta
vista lultima volta. Il trattato parla molto poco delle pol di
natura fiscale: non c' un'imposta comunitaria/federale, non c' una
base imponibile, non c' una riscossione comunitaria. solo un
sistema di regole a portata tributaria con incidenza sulle fiscalit
nazionali degli Stati Membri (Fiscalit rientra solo indirettamente
nei compiti dellUE: art. 2 Trattato CE). Non c' una regola precisa.
Sono, per, contemplati alcuni principi fiscali (importante quando
si parla di integrazione).Sono previste due tipologie di principio:
- quella di tipo negativo: divieti, obblighi di non fare (prima
fase UE); - quella di tipo positivo: quando ci sono regole precise
per poter coordinare attivit singoli stati.
Principi: Divieto di dazi doganali interni e tasse ad effetto
equivalente(oneri che surrogano i dazi ma che dazi non sono). artt.
28 e 33 Principio di non discriminazione: quando una merce passa da
uno stato all'altro, nell'UE, non vi devono essere discriminazioni,
dev'essere la stessa merce. Quindi no imposizioni interne. Su ogni
merce, quando circola tra stati UE, non dev'essere imposta alcuna
tariffa che alteri prezzo merce. artt. 12 e 110 Divieto di aiuti di
stato, con deroghe: le imprese non possono essere aiutate da stato
se non sono riuscite a vincere la concorrenza con altre imprese UE.
Le deroghe non riguardano il caso singolo ma il territorio e quindi
gli interventi dello stato per aiutare un territorio, una categoria
ma non una singola azienda che per propri motivi di cattiva
gestione non riesce a vincere la concorrenza. art. 107 Efficienzae
preservazione sist tributari nazionali che non possono essere
toccati nella loro essenza ma possono essere armonizzati e
coordinati (con riferimento a sole imposte indirette) in
applicazione dei principi di sussidiariet e di proporzionalit. art.
113
Il sist fiscale UE un sistema a FINANZA DERIVATA: lasciato tutto
alla fiscalit dei singoli stati. Tale concetto si sta in minima
parte evolvendo. La fiscalit UE non concepita come strumento di
raccolta delle risorse finanziarie ma come fattore distorsivo della
concorrenza (prospettiva negativa). Poich la fiscalit un effetto
distorsivo che pu ledere la libera concorrenza del mercato, essa
dev'essere neutra per non turbare libera concorrenza.- Ordinamento
comunitario : premia uguaglianza formale (non alterazione
opportunit di entrare nel mercato) cos da garantire un livellamento
del prelievo per categorie omogenee di soggetti indipendentemente
dalla forza produttiva;- Ordinamenti nazionali: limposizione
fiscale premia luguaglianza sostanziale (obiettivo di promuovere
parit di opportunit, superando differenze sociali ed economiche).
Determina un effetto redistributivo di tipo verticale.
LUE non mira ad assicurare la redistribuzione del reddito ma a
garantire la libera concorrenza delle merci perch non si creino
distorsioni di mercato. Quindi il fondamento dell'UE va ricercato
nell' unit di mercato e nelle quattro libert fondamentali (di
circolazione merci, beni, servizi e cittadini). la UE sottrae
materia fiscale alla competenza degli Stati; la fiscalit negativa
limita le sovranit nazionali dei singoli Stati membri, senza per
una sostituzione con una sovranit fiscale comunitaria.
BILANCIO COMUNITARIO:
LUE, come entit sovranazionale, si dota di unBILANCIOil quale
serve per svolgere i propri compiti (funzionamento istituzioni e
finanziamento politiche). Si parla quindi di bilancio locale,
nazionale e comunitario. - Prima del 1968, il bilancio com non
esisteva essendo il raggiungimento delle quote, ovvero dei
finanziamenti degli stati, in proporzione alla loro partecipazione
a UE.- Il bilancio dellUe stato inserito dal 1 gennaio 1968 e lUE
ha acquisito una propria autonomia finanziaria perch da allora le
entrate UE sono indipendenti rispetto alle finanze dei singoli
stati (Applicazione art. 201 Trattato di Roma del 25.03.57).
Come ogni bilancio, ha una parte che si riferisce alle entrate e
una alle uscite: USCITE: si distinguono in spese amministrative
(spese generali, luce, parlamentari etc.) e spese operative (fondi
strutturali che vengono destinati per poter incrementare la
formazione nelle aree pi depresse, per favorire aree depresse dal
punto di vista economico). ENTRATE: si tratta di risorse proprie
dellUE. Non sono per le istituzioni comunitarie a riscuoterle bens
sono sempre i singoli stati i quali versano poi gli importi alla
Comunit.Tali risorse, utilizzate per finanziare le spese in modo
indifferenziato, derivano da: Prelievi agricoli sulle importazioni
di prodotti agricoli, pari alla differenza tra i prezzi dei
prodotti agricoli comunitari e quelli meno elevati del resto del
mondo. Se prodotto costa 100 in EU e 80 in Russia il prelievo
agricolo serve per compensare le differenza di valore per fare in
modo che i prodotti dell'UE non ci rimettano. Questa valutazione a
livello mondiale non sta bene perch un modo per influenzare la
libera circolazione delle merci. Dazi doganali: unica risorsa
davvero europea perch gestita anche dal punto di vista normativo da
UE. I dazi sono imposti dallUE sulle importazioni nel quadro
dellUnione Doganale instaurata allinterno del mercato comune.
Proventi IVA ovvero imposta valore aggiunto, ottenuti applicando a
tutti i 27 Stati un tasso che oggi del 0,30%. Di norma, viene
imposta un'aliquota uniforme pari allo 0,30% sulla base armonizzata
dell'IVA di ogni Stato membro.La base imponibile IVA livellata al
50% del reddito nazionale lordo (RNL) per ciascun paese. Lo scopo
di questa regola di evitare che Stati membri meno prosperi debbano
versare un importo sproporzionato (nei paesi con basso livello di
reddito, l'IVA rappresenta in generale una percentuale pi elevata
del reddito nazionale). risorsa complementare P.N.L. (prodotto
nazionale lordo), quando le precedenti risorse non risultassero
sufficienti a garantire la copertura di bilancio (1,24% fino al
2013)
BILANCIO COMUNITARIO E SPESE OPERATIVEPolitiche strutturali UE
hanno tre obiettivi fondamentali:1. colmare i ritardi di sviluppo
regionali2. essere da stimolo alla riconversione economica delle
zone in difficolt3. Promuovere listruzione e loccupazione
ACCORDI PRINCIPALI (non vorrebbe soffermarcisi tanto):
ATTO UNICO EUROPEOEntrato in vigore il 01 luglio 1987 con
lintendimento di portare a termine la realizzazione del Mercato
Unico; TRATTATO DI MAASTRICHTdal 07 febbraio 1992 con la nascita
della struttura a TRE PILASTRI della UE: Istituzione U.E.;PESC;
Cooperazione giudiziaria in materia penale; TRATTATO DI
AMSTERDAMdal 02 ottobre 1997 ha reso obbligatorio laccordo di
Schengen; TRATTATO DI NIZZADal 26 febbraio 2001, ha modificato i
trattati precedenti in vista dellallargamento della UE;
APPROVAZIONE DEL PATTO DI BILANCIO (Fiscal compact) a 25Del 30
gennaio 2011 con laccordo per il trattato che anticipa listituzione
dellESM (nuovo fondo salva-Stati) e con una dichiarazione di
impegni per favorire la crescita e loccupazione giovanile.
INTEGRAZIONE ECONOMICA E CONVERGENZA DEI SISTEMI FISCALI (paesi
UE):
Il problema dell'armonizzazione riguarda i paesi UE al loro
interno ma anche il posizionamento di questi con le altre realt
mondiali.Il principio ispiratore quello di evitare effetti perversi
sulla concorrenza comunitaria che possono esistere perch ci sono 27
regimi fiscali nazionali (diretti e indiretti) che li creano
inevitabilmente.
Come interagiscono i sistemi fiscali dei paesi UE con
integrazione economica e regole di mercato interne?Occorre
verificare se la fiscalit:- costituisce una barriera alla mobilit
dei fattori - e se altera le condizioni di mercato interno creando
barriere che incidono sullefficiente allocazione delle risorse (due
macrotipologie: mercato a fiscalit zero o a fiscalit non neutrale).
Vedi pag. 7-8
ARMONIZZAZIONE FISCALE: NON significa: Uniformazione
(eliminazione delle differenze tra sistemi fiscali). Peraltro non
sarebbe consigliabile perch ogni sistema fiscale inserito in un
contesto economico-sociale del singolo Paese del tutto peculiare e
differenze; Sostituzione (unico sistema tributario).Ogni Stato,
anche dellEUROZONA, vuole mantenere la sua sovranit nazionale e la
politica fiscale ne costituisce un elemento fondamentale.
Non esiste una definizione precisa di A.F., perch importante
soprattutto fare riferimento ai mezzi per ottenerla (es.
Cooperazione tra Stati stessi) o al fine cui si tende.Tra le
definizioni ricordiamo quella di: OCSE : AF = Processo per
rimuovere le barriere e le discrepanze fiscali tra sistemi dimposta
di Stati UE; IBFD : AF = Eliminazione delle differenze o
incongruenze tra sistemi fiscali di differenti giurisdizioni.
MERCATO UNICO:
Introduciamo il concetto di Mercato Unico (influenzato) per
comprendere il funzionamento della neutralit fiscale.Dalloperare
congiunto dei Paesi aderenti allUE derivano 3 tipologie di effetti:
Effetti individuali della neutralit fiscale : se non c', ho
problema nella scelta del Paese in cui investire. Conviene
investire nel mio mercato nazionale perch??. Sono gli effetti su
quella porzione di mercato unico che coincide con larea nazionale
sul quale insiste il sistema fiscale del singolo Stato (problema
della NEUTRALIT DOMESTICA); Effetti individuali della neutralit
fiscale : sulla restante porzione di mercato unico esterna allarea
nazionale (il sistema fiscale di un dato Paese esplica i suoi
effetti non soltanto sul mercato nazionale, ma anche sui mercati
esteri) in cui gli operatori di quel paese operano (problema della
NEUTRALIT INTERNAZIONALE) Effetti collettivi della neutralit
fiscale : sullintero mercato unico, per effetto delle divergenze
delle regole impositive proprie di ciascuno Stato Membro (diversit
dei sistemi fiscali - problema della NEUTRALIT COMUNITARIA).
Detto che abbiamo sistemi diversi, che si tende a armonizzazione
a fini imposte dirette, vediamo di fra una distinzione tra:
Imposizioni dirette Imposizioni indirette: su consumi e scambi in
grado di creare ostacoli a mercato comune
Larticolo 113 del Trattato, sullarmonizzazione fiscale, deve
essere integrato artt. 111 e 112 sul DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
FISCALE.
IMPOSIZIONE INDIRETTA IVA
IVA = Imposta sui consumi, perch indiretta. Su questa c' una
maggiore armonizzazione. Armonizzazione significa cercare forme di
coordinamento che tendono a non creare distorsioni equilibrando il
sist fiscale pur mantenendo lautonomia del singolo stato. Ci sono
istituti in comune nel modo di applicare l'IVA per non c' tra stati
uniformit della parte imponibile, delle aliquote.Prima di parlare
di IVA comunitaria, con cui si cerca di armonizzare IVA nazionale,
parliamo di quella nazionale.
IVA nazionale: ha sostituito il sistema precedente (imposta a
cascata = Applicazione molteplice di un'imposta sullo stesso bene.
Tale effetto, tipico dell'imposta plurifase sul valore pieno,
sfavorisce i beni caratterizzati da un pi alto numero di passaggi
nella catena distributiva e, di conseguenza, incentiva processi di
integrazione verticale).Si paga sulla differenza di valore tra
acquisto e vendita. Pi questo aumenta pi aumenta IVA da versare a A
stato. Si poggia su:- Istituto della detrazione (i consumatori
finali non possono detrarsi lIVA) : La detrazione la quota di IVA
che io commerciante ho pagato al mio fornitore e che posso detrarre
all'IVA che ho versato al mio acquirente.- Applicazione dellIVA da
parte del venditore al momento della cessione e del lavoratore
autonomo allatto delle prestazioni di servizio.
limprenditore per le cessioni e il professionista per le
prestazioni di servizio se operano nei confronti di altri
imprenditori e/o professionisti , questi ultimi procedono alla
DETRAZIONE DELLA IMPOSTA (IVA).Es. l'imprenditore acquista partita
scarpe e versa a fornitore 1000 euro a titolo di IVA pi prezzo
scarpe. Quando il commerciante all'ingrosso vender le scarpe al
cliente le vender con un margine superiore (da 100000 a 200000) pi
IVA. Allo stato verser IVA addebitata a cliente meno IVA pagata a
fornitore. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: Chi sono isoggetti passiviIVA (
= chi versa IVA allo Stato)? Chi ha lobbligo di fatturazione ovvero
imprese, arti e professioni, quando esercitano la propria attivit e
poi chiunque solo per nell'ipotesi dell'importazione
dall'estero.Inoltre mentre IVA viene versata da imprenditore per
masse di operazioni (dopo un mese faccio la somma IVA su acquisti e
su vendite), per le importazioni si fa su singole operazioni.
I soggetti passivi : - RESIDENTI - NON RESIDENTI
(alternativamente): Stabile organizzazione (art. 17 DPR 633/72);
Identificazione diretta (art. 17 e 35 DPR ); Rappresentanza fiscale
(art. 17 DPR ).
Il cittadino non soggetto passivo dIVA, i cittadini sono i
soggetti incisi. Il sogg passivo quello che obbligato a fatturare e
a esporre IVA in fattura e poi a registrare fattura mentre il sogg
inciso colui che ha l'onere di sostenere il peso dell'IVA.
PRESUPPOSTI OGGETTIVI: si deve trattare di una cessione di beni
(imprenditori) o di una prestazione di servizi (arte e professioni)
REQUISITO TERRITORIALE: per essere soggetta ad IVA, si deve
materializzare nel territorio dello stato. Ecco perch le
esportazioni non sono imponibili.
Sistemi economico fiscali comparati, De Bidda 20/04
Presupposti IVA, vedi sopra
Riferimenti normativi: - Direttiva 2000/65/CE (rappresentante
fiscale e identificazione diretta)- D.L. 135/2009, art. 11 (novit
soggetti non residenti a seguito sentenza del 16.7.2009,
244/08)
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 633/72
elenca le operazioni rilevanti per lIVA. Si distingue tra:-
Operazioni IMPONIBILI (requisiti detti prima)- Operazioni NON
IMPONIBILI (art. 8, 8-bis, 9) : Non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato (OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA) le cessioni
all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni
all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.-
Operazioni ESENTI,che per disposizione normativa non hanno
l'applicazione dell'IVA: per motivo sanitario, formativo, etc.
(art. 10)- Operazioni NON SOGGETTE (art. 74)
LA SITUAZIONE EUROPEA:
Gli obblighi come imposta IVA nazionale su chi ricadono? Chi
deve fare il versamento dell'IVA?Il CEDENTE o il PRESTATORE DEL
SERVIZIO.Ma cosa succederebbe se qst criterio venisse applicato a
livello europeo? Ricordando che lIVA un'imposta armonizzata. UE
tende a permettere a tutti di entrare nel mercato (neutralit
dell'imposta e non discriminazione ad entrare nel
mercato).Armonizzazione e non discriminazione, sono compatibili?
No. Se Italia vendesse un auto con IVA al 20% e la Germania al 15%
tutti gli operatori andrebbero a comprare in Germania. Se si
applicasse a livello europeo il sist dell'IVA nazionale, il sist
non funzionerebbe visti i principi detti sopra. Allora stato
pensato un meccanismo che venne definito transitorio perch
all'epoca si pensava che nel giro di pochi anni si sarebbe trovato
un sistema attraverso cui l'armonizzazione dell'IVA avrebbe
comportato aliquote uguali (Norma comunitaria DIR. 2008/8/CE,
modifica Dir. 2006/112 che ha rifuso la VI Direttiva 77/388). stata
inserita un IVA INTRACOMUNITARIA su prestazioni/cessioni che si
applicano tra operatori che hanno residenza fiscale in uno degli
stati membri dell'UE. La differenza rispetto a IVA nazionale che
gli obblighi di indicazione IVA nelle fatture, di registrazione IVA
in fattura e di versamento IVA allo stato non sono del
professionista, dell'artista o dell'imprenditore ma
dell'acquirente/destinatario/CESSIONARIO Principio della TASSAZIONE
DEL PAESE DI DESTINAZIONE (per garantire parit trattamento tra
prodotti nazionali e prodotti provenienti da Stati membri).In
questo caso l'IVA applicabile quella nazionale del destinatario e
non del CEDENTE, che richiederebbe una completa armonizzazione
della base imponibile, unarmonizzazione delle aliquote e una
riduzione del numero di aliquote nonch agevolazioni. Reverse change
= IVA a carico del cessionario e non del cedente (* anche in Italia
c questo meccanismo: previsto nel caso degli appalti).Quindi, i
capisaldi dellIVA intracomunitaria sono due:1. Non imponibilit
delle operazioni di cessione2. Imponibilit del Paese di
destinazione
Costituiscono acquisto intracomunitario (art. 38 D.L. nr.
331/93):1. Leffettuazione di operazioni da parte di altri soggetti
residenti in altri Paesi membri UE2. Scambi a titolo oneroso3.
Movimentazione fisica di beni (ci deve essere il trasporto
effettivo della merce da uno stato e l'altro)
Nel caso di scambi coi Paesi terzi: - le importazioni restano
sottoposte agli obblighi di dichiarazione in dogana e sono
assoggettate allIVA al momento della loro IMPORTAZIONE.- le
esportazioni restano ESENTATE fatte salve le attivit doganali.
In definitiva, questo implica lesistenza di due regimi
giuridici, quello NAZIONALE e quello COMUNITARIO, in dipendenza
della diversa origine della merce.
In un sistema in cui non ci sono dogane e controlli fisici alla
frontiera ma in cui le distanze sono elevate e gli scambi
intracomunitari sono intensi, vi il rischio di frode. necessaria la
cooperazione tra stati per evitare rischi di evasione e di frode.
Vi la possibilit per gli Stati membri di introdurre misure
particolari di deroga alle direttive comunitarie. lAtto del
Consiglio del 26 luglio 1995 che stabilisce la convenzione relativa
alla tutela degli interessi finanziari della Comunit Europea, stato
recepito dal legislatore italiano con Legge 29 settembre 2000, n.
300. Ai fini della convenzione costituisce frode chi lede gli
interessi finanziari delle Comunit Europee, ad esempio in materia
di spesa ed in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione
intenzionale relativa allutilizzo o alla presentazione di documenti
falsi.
FRODI CAROSELLO (IVA INTRACOMUNITARIA)
Alfa (UE) cede merci a Beta residente in un altro Stato
dellUnione europea. Loperazione non imponibile per Alfa ed implica
per Beta lapplicazione del meccanismo del reverse charge, senza
alcun materiale versamento di imposta.
Beta solo una societ di comodo perch il vero destinatario della
merce gamma non beta.
Vantaggi frode:
- La merce originaria che avrei dovuto vendere a 120 (100+IVA)
alla fine del primo giro la posso immettere sul mercato a 108
(90+IVA);- Concorrenza sleale con operatori corretti; - I 18
relativi al missing trader, per una parte, rappresentano un fondo
nero depositato allestero.- Uso di F.O.I.= fattura per operazione
inesistente che si divide in due tipi: soggettivamente e
oggettivamente non esistente;- potenziale capacit corruttiva.
Art. 60-bis BIS D.P.R. 633/1972: Poich teme queste frodi, la
Comunit Europea consente a stati membri di applicare correttivi per
evitare frodi. Per la cessione di determinati beni, stabilisce la
responsabilit solidale del cessionario con il cedente, per lIVA
rivalsa e non versata da questultimo: la societ cessionaria paga
IVA che societ falsa non ha versato, dimostrando che la societ
sapesse che era falsa.Occorre per che la cessione avvenga per un
corrispettivo inferiore al valore normale dei beni ceduti.
Lonere della prova, nelle frodi carosello, spetta allacquirente
che pu dimostrare solo documentalmente che: Il prezzo inferiore
stato determinato in ragione di eventi e situazioni di fatto
oggettivamente rilevabili OPPURE sulla base di specifiche
disposizioni di legge E CHE COMUNQUE non connesso con il mancato
pagamento dellimposta.
IVA: MODIFICHE UE DAL 1 GENNAIO 2010
In passato si sono verificati casi di doppia imposizione IVA
perch gli stati non hanno la stessa concezione di cessione di
beni.Dove la prestazione di servizio si considera effettuata?
L'unico elemento su cui si poteva ragionare il concetto della
territorialit.Una serie di direttive a livello comunitario hanno
cercato di trovare un punto d'accordo: - sul dove della prestazione
di servizi, - sul rimborso dellIVA ai soggetti passivi stabiliti in
un altro Stato membro, - su un sistema comune IVA per combattere le
frodi connesse alle operazioni intracomunitarie. Tali direttive
sono state recepite dal D. Lgs 11/02/2010 nr. 18.
Le modifiche apportate, introdotte dal 01 gennaio 2010, servono
a semplificare le regole e gli adempimenti con particolare
riferimento allart. 7 del D.P.R. 633/72 (sulla territorialit), da
sempre pieno di problemi interpretativi.Lart. 7 viene ora suddiviso
in sette articoli diversi, sicch: sono stati risolti numerosi
problemi per individuare il "luogo di tassazione" di un determinato
servizio; stato preso atto degli interventi della Corte di
Giustizia Europea per dirimere le controversie e offrire
uninterpretazione valida per tutti i Paesi dellU.E.; stato
riordinato il criterio dellutilizzo (effettiva utilizzazione ed
effettivo impiego), usato da alcuni Paesi, tra cui lItalia,
limitandolo ora solo ad alcune prestazioni di servizio (alcune
prestazioni connesse alle locazioni a breve e lungo termine di
mezzi di trasporto, ecc..). La CESSIONE DI BENI, non subisce
nessuna variazione. Quanto alla PRESTAZIONE DI SERVIZI: PRIMA
dell'entrata in vigore delle direttive si prevedeva una sola regola
(Direttiva di rifusione 112 del 2006) in base alla quale i servizi
venivano tassati dallo Stato domicilio del fruitore del servizio.
Tale regola prevedeva poi numerose disposizioni speciali di deroga
relative a numerose prestazioni (es. cessioni beni immateriali,
pubblicit, ecc.) secondo le quali operava la "regola inversa" della
tassazione ove stabilito il committente del servizio (se soggetto
passivo): artt. 58 e 59 prevedono la regola dell "utilizzo" * per
evitare doppie imposizioni o distorsioni. DOPO le modifiche ci sono
stati cambiamenti, l art 7 stato smembrato e, ora, contiene:-
Regola generale (art. 7 ter) che conta due disposizioni con
riferimento alla posizione IVA del committente indipendentemente da
domicilio, residenza o stabilimento. PRESTAZIONE BUSINESS TO
CONSUMER (B2C): Se un medico professionista fa prestazione nei
confronti del consumer diretto/finale, loperazione inter
comunitaria si tassa nel Paese del professionista. PRESTAZIONE B2B:
Se invece si tratta di prestazioni che un prestatore fa nei
confronti di un altro soggetto passivo di IVA, la prestazione si
tassa nel Paese del committente.- Regole speciali: sia per
prestazioni B2C sia per prestazioni B2B (artt. 7 quater, quinquies,
sexies)- Regola dellutilizzo: (es noleggio di mezzi di trasporto
per ?) consentita purch si evitino casi di doppia imposizione, di
non-imposizione, distorsione. Quanto ai SOGGETTI PASSIVI, le
modifiche introdotte dalla nuova regola IVA (dal 01.01.2010), hanno
apportato variazioni sia al D.P.R. 633/72, sia al D.L. 131/93
(armonizzazione della disciplina dellIVA). Nel caso dellinversione
contabile (2 comma art.17 DPR 633/72), il cessionario/committente:
Se riceve il bene o il servizio da un fornitore/produttore
extra-UE, deve emettere AUTOFATTURA in unico esemplare; Se riceve
il bene o il servizio da un fornitore/produttore UE (il quale come
visto per le cessioni e acquisti intracomunitari ha lobbligo di
emettere fattura senza applicazione dellIVA) deve sempre emettere l
AUTOFATTURA.Il documento deve essere sempre annotato sia nel
registro degli acquisti sia nel registro delle fatture emesse.In
base a Art. 17 D.P.R. 633/72, sono soggetti passivi:- persone
fisiche solo quando esercitano attivit dimpresa arti e
professioni;- enti, associazioni e altre organizzazioni anche
quando agiscono al di fuori di tali attivit commerciali o
agricole;- enti, associazioni ed altre organizzazioni (non soggetti
passivi) identificati in ITALIA ai fini IVA.
* REGOLA DELLUTILIZZO: Norma Comunitaria (Dir. 112/06 detta di
rifusione), allart. 59 prevede che, al fine di prevenire casi di
doppia imposizione, non imposizione o distorsione della
concorrenza, i singoli stati possano adottare il criterio di
utilizzo o di effettiva utilizzazione e fruizione per alcune
prestazioni di servizio.Occorre considerare che taluni servizi
rientranti nelle disposizioni generali e/o particolari (es.
prestazioni pubblicitarie..) potrebbero essere considerati secondo
un doppio binario per lo Stato che li adotta:- Prestazioni non
soggette ad IVA allinterno del loro Paese (dove sarebbero soggette
in base alle disposizioni), qualora gli stessi servizi siano
effettivamente utilizzati o fruiti al di fuori della UE.- Per
contro considera soggetti ad IVA allinterno dello Stato gli stessi
od altri servizi che seguendo le nuove regole sarebbero
non-soggetti in quanto riferiti a servizi situati territorialmente
fuori dalla UE, quando questi siano effettivamente utilizzati o
fruiti allinterno dello Stato.
In ITALIA il criterio dellutilizzo stato adottato per le
seguenti prestazioni: Locazione a breve termine di mezzi di
trasporto (art.7 quater lett. e.- ultima parte) B2C e B2B ;
Locazione NON a breve termine di mezzi di trasporto (art.7 sexies
lett.e.- ultima parte) B2C; Servizi di telecomunicazioni e di tele
radiodiffusioni (art.7 sexies lett. g.-) B2C;
Imposta diretta e UE
Il REDDITO manifestazione diretta della capacitcontributiva. Le
imposte dirette si basano su reddito. Le imposte dirette
rappresentano un problema pi complesso rispetto a quelle indirette
perch coinvolgono le dinamiche tra imposte su reddito e il
funzionamento del mercato. Aspetti problematici: Divergenza tra
aliquote di imposta sul reddito nei paesi UE Effetti distorsivi su
efficienza mercato unico da parte dei diversi sistemi impositivi:
io investir dove la pressione fiscale pi bassa. Effetti sul reddito
di capitale (risparmio): investir i miei capitali dove i redditi
sono pi alti ovvero dove le tasse sono pi basse.Gli accordi
bilaterali tra stati dovrebbero essere evitati e fatti a livello
comunitario: vedi accordo Svizzera - Germania per scoprire i
cittadini tedeschi che depositano capitali in Svizzera.
Oggi allo studio comunitario un sistema per cui le societ di
capitali debbano pagare il meno possibile. Oggi, infatti, c' un
giro di capitali in cerca della allocazione pi redditizia che
spaventosa.I redditi da capitali sono i pi volubili e i pi
flessibili. Data la mobilit dei capitali le imposte sono pi
vulnerabili alla concorrenza ed alla evasione fiscale.
Nel Trattato CEE non ci sono riferimenti alle imposte dirette,
ma la dottrina individu, dietro obiettivi agli articoli 2 e 3 del
Trattato UE, la finalit di aumentare lefficienza nellallocazione di
risorse allinterno della CEE (e quindi la neutralit fiscale per le
imprese). Spieghiamo: nel Trattato si visto un riferimento alle
imposte dirette quando si parla di libera concorrenza, nel senso
che le imposte dirette non dovrebbero influire sugli investimenti
degli operatori.Gli effetti delle imposte dirette sono determinanti
quando non garantiscono la neutralit fiscale (ovvero io investo
proprio in termini di convenineza sulla base di considerazioni sul
sist fiscale).Ma l'efficienza allocativa a livello comunitario
presuppone la neutralit fiscale: ecco perch ci deve essere una
stretta collaborazione verso localizzazioni maggiormente
produttive.
Non soltanto la tassazione delle imprese pu ostacolare il libero
flusso dei beni (i quali si dirigeranno verso localizzazioni
maggiormente produttive). Ma la mancanza di coordinamento tra Paese
in cui risiede limpresa e quello in cui limpresa vuole operare, pu
dar luogo a DOPPIE IMPOSIZIONI.ES: Se unimpresa tedesca viene ad
operare in Italia e mancano norme di coordinamento, limpresa
tedesca deve pagare imposte in Germania. Ma se questa viene ad
operare anche in Italia? In mancanza di regole di coordinamento
l'Italia chiederebbe di pagare imposte anche in italia: doppia
imposizione per lo stesso reddito prodotto.
Un Sistema di coordinamento, in un contesto di mobilit del
lavoro e dei capitali, determina tre PROBLEMI fondamentali:1.
Perseguimento della neutralit fiscale: l'investimento efficiente se
avviene a prescindere dal sist fiscale del Paese in cui si va ad
investire. Si distinguono due tipi di neutralit (esterna e
interna): all'export di capitali e all'import di capitali. Ogni
stato ha interesse che quando un cittadino va all'export venga
trattato allo stesso modo dei cittadini esteri ma anche vieversa,
il paese estero ha interesse che i suoi cittadini che aprono
impresa all'estero siano rispettati. Il sist fiscale dello
stranieno che lavora in Italia deve essere lo stesso del cittadino
che svolge lo stesso lavoro in Italia e viceversa.2. Ripartizione
del gettito tra pi stati: se Italia pretende imposta e Germania
pure, come ci si ripartisce il carico tributario complessivo per
impresa tedesca che opera in Italia? necessaria un equa
ripartizione del gettito tra Stati impositivi.3. Trattamento
tributario per contribuenti che operano in pi stati: necessaria
equit fiscale internazionale.Imprenditore italiano che produce in
Ge: stato di residenza Italia, stato di fonte del reddito Germania.
NEUTRALIT INTERNA: imprenditore italiano che esporta capitali
all'estero deve essere trattato dal punto di vista tributario dallo
stato di residenza come se avesse investito solo in Italia.La
neutralit interna mira a evitare distorsioni fiscali nelle
decisioni di localizzazione di investimenti, indipendentemente dal
luogo in cui si investe.La neutralit interna afferisce alla
politica fiscale dello stato di residenza (soltanto) nei confronti
di soggetti che percepiscono redditi localizzati entro
giurisdizioni diverse.Non basta... NEUTRALIT ESTERNA: il soggetto
deve essere trattato fiscalmente dallo stato estero come esso
tratta i soggetti che producono reddito entro la sua
giurisdizione.La neutralit esterna postula che tutti gli
investimenti eseguiti nel medesimo mercato (UE) siano trattati in
modo corrispondente per evitare distorsioni.La neutralit esterna
afferisce (contestualmente) alla politica fiscale sia dello stato
della fonte (del reddito) sia dello stato di residenza (del
soggetto) e richiede la coordinazione di entrambi gli stati.
Sistemi economici e fiscali comparati, De Bidda 11/05 (sabato in
cui ero assente)
Entrate reali 2012 Italia: 424.000 milioni di Euro Entrate
derivanti da imposte dirette: 228.000 milioni di Euro Entrate
derivanti da imposte indirette: 195.000 milioni di Euro
IVA diminuita di quasi il 2%, perch la ricchezza si sta
contraendo, il cittadino tende a consumare di meno in tempo di
recessione.Gli scambi interni diminuiscono e, di conseguenza, si
contraggono anche le importazioni. Il dato comunque in aumento in
termini assoluti, perch le accise (pagate ad esempio sulla benzina)
sono aumentate, la macchina un bene rigido. Inoltre, lIMU aumentata
(8000 milioni di euro la parte erariale, ovvero la parte che va
allo Stato e non agli enti locali). Gli importi a titolo di risorse
proprie che Italia versa a UE: nel 2012 sono state 17.000 milioni
di Euro, suddivisi in dazi doganali, prelievi agricoli, IVA e la
quarta risorsa che si applica sul reddito nazionale lordo SE
risorse IVA non raggiungono una certa soglia.
Quanto partecipa Italia alle risorse proprie dellUE? Per il
13,34%. Germania per il 19% Francia 16% Spagna 9,33%Per un totale
di 121.000 milioni di Euro ricevuti ogni anno dallUE.
Nel sistema europeo dellIVA il cessionario che la applica,
altrimenti ci sarebbe una distruzione del mercato: aliquote variano
di Paese in Paese quindi ci sarebbe il rischio di compravendite
speculative per risparmiare sui differenti punti dellIVA. Momento
recessivo stimolare i consumi, diminuire IVA ma non lo si sta
facendo, c applicazione di politica ciclica che porta a una
diminuzione ancora maggiore dei consumi.
La neutralit fiscale indica che le scelte dellimprenditore e
dellinvestitore non devono essere influenzate da motivi di natura
fiscale, ma da motivi solo di natura economica. La neutralit deve
far s che i connazionali che investono allestero vengano trattati
allo stesso modo in cui gli stranieri sono trattati (neutralit
allimportazione e allesportazione). Neutralit significa anche
evitare la doppia imposizione, sono necessari accordi per
suddividere il carico fiscale. Se non ci sono regole precise tra
due Stati c uno strumento residuale: il credito dimposta, ovvero un
imprenditore che ha pagato le tasse allestero ha un credito che gli
permette di non pagare in patria. Contesto Europeo e concorrenza
fiscale
UE per quanto riguarda le imposte indirette (imposte sulle cifre
daffari) auspica che Stati tendano allarmonizzazione, che non
significa unimposta unica, ma una tendenza di regole per codificare
forme di coordinamento tra i vari Stati. SullIVA vi sono state gi
direttive. Gli Stati non vogliono perdere per la gestione delle
imposte dirette, i trattati dellUE non ne parlano. Un accenno
implicito si ha quando si dice che le imposte dirette diversificate
possono portare a distorsioni del mercato e della concorrenza. La
Corte di giustizia europea interviene nel caso in cui vi siano
distorsioni. Solo istituti singoli sono stati oggetto di intesa
(es. politica del risparmio: imprenditori che depositano dei propri
capitali in Stati esteri, in Paesi dove vige segreto bancario. C
tentativo di avere regole comuni per obbligare ogni stato a
collaborare nello scambio dinformazioni).
LINEE DI TENDENZA DELLUE
Nel contesto europeo, si registrato un abbassamento delle
aliquote dellimposta societaria. Perch questa tendenza? C il
rischio di delocalizzazione degli investimenti verso Paesi a pi
bassa tassazione. lUE che ha portato a questo aspetto positivo, un
aumento della concorrenza. Come conseguenza di un ambiente sempre
pi competitivo, si stanno inoltre creando delle economie di
aggregazione a livello europeo (aziende di medie dimensioni che si
sono aggregate e hanno creato delle dipendenze) laggregazione porta
a sfruttamento economie scala. Le economie di aggregazione sono
influenzate da:- dimensioni dei mercati domestici- dotazioni di
risorse- qualit dei servizi pubblici e infrastrutture.
TENDENZA ALLA DELOCALIZZAZIONE (tendenza conflittuale):
Fino a quando lUE era a 15 stati membri, alcuni Paesi potevano
mantenere una tassazione elevata. Quando lEuropa ha raggiunto i 27
Paesi, alcuni a bassa tassazione, stata attuata una nuova
pianificazione fiscale, spostando la base imponibile in Paesi con
tassazione pi bassa.Si assistito, dunque, allo spostamento di basi
imponibili da Paesi UE dove la tassazione era pi elevata a Paesi
dove il carico fiscale era pi basso da parte di aziende con pi
filiali. A questo si aggiunga lo spostamento dei costi nei Paesi a
pi elevata tecnologia.
Si parla di profit shifting che include: spostamento UTILI in
Paesi a pi bassa tassazione spostamento COSTI in Paesi a pi alta
tecnologia
Nel profit shifting, sono le aliquote nominali di tassazione (ci
che effettivamente si paga) ad influire sulle scelte, ad attrarre,
in concorso con altri fattori extra-fiscali, gli investimenti,
piuttosto che le aliquote marginali effettive. (le quali indicano,
in caso di sistema progressivo, che percentuale si andr a pagare se
si supera lultima categoria di un margine).
Cos, con lallargamento dellUE e lingresso di Paesi a tassazione
minore, vi stato un PROCESSO RIFORMATORE in EU. La tendenza al
ribasso si accentuata negli ultimi 3 anni a seguito dellingresso
dei 10 NSM, con aliquota generalmente inferiore a quella dei 15. C
stata dunque una riduzione delle aliquote nominali in tutta Europa
(accompagnata da un ampliamento della base imponibile). Ma se si
abbassa laliquota e si aumenta base imponibile il risultato lo
stesso! Si tratta di una tattica da utilizzare per pubblicizzare
misure che comunque non cambiano la situazione reale. Es. se base
imponibile, su 10.000 euro, del 50% e laliquota del 20% pago 1000
euro.Ora, abbasso aliquota a 10% ma alzo base imponibile a 100%
pago 1000 euro comunque!!
Nel 2007 laliquota media societaria (Corporation Tax) nei Paesi
UE-27 si abbassata ben al di sotto del 30% (22,08%). La media UE-15
invece a 25, 21%. Con: FR: 33% (onere aggiuntivo previsto per
inasprire le norme che prevedono di spalmare le perdite in pi anni)
SP: 30% (in programma una corporate Tax al 20% per le aziende di
piccole dimensioni) GE: 29,48% (la riduzione della tassazione delle
imprese dal 2005 ad oggi stata pari al 11%. Il tema tornato per, di
attualit dopo il programma di tagli delle imposte sul reddito di
lavoro dal 2013) DANIMARCA: 25% (previsione 22% nel 2016, lo pu
fare perch ha risorse da investire e debito pubblico basso)
AUSTRIA: 25% FINLANDIA: 24,5% UK: 24% (annuncio di riduzione del 2%
dellimposta societaria e riduzione di un punto percentuale allanno
per arrivare al 23%.) SVEZIA: 22% IRLANDA: ferma restando laliquota
del 12,5% per le imprese, inasprimento per i capital gains al 25%
per ottenere aiuti UE. In ITALIA lIRES va dal 46% degli anni 80 al
27,5% del 2008. Esistono ancora dei regimi di favore allinterno
dellUE (per settori e/o tipologie di attivit). ES. MALTA ha due
sistemi fiscali: una per i residenti, in linea con media europea, e
uno per societ che investono e non sono residenti le aliquote molto
basse (4,17% per INTERNATIONAL TRADING COMPANIES e addirittura
nulle per COMPANIES WITH FOREIGN INCOME).La Commissione UE ha
formalmente chiesto a Malta di modificare questi regimi
preferenziali.
In UE, pur essendoci stata una diminuzione del carico fiscale
sia nei vecchi stati membri, sia nei NSM, NON c stata convergenza
verso un livello comune, n nel suo insieme n con riferimento ai due
gruppi (anzi, il differenziale aumentato, visto che i NST hanno
accelerato al ribasso la corsa dellUE!).Permanendo questa
divergenza, sembra confermato il ruolo delle ECONOMIE DI
AGGREGAZIONE, con la conseguenza che:- vi sar una maggior
convergenza delle aliquote nei prossimi anni, anche per una
crescente integrazione mercati europei;- si registrer una spinta
PAESI UE-15 (ad alta tassazione) a seguire la tassazione NSM- ci si
attende una possibile attenuazione rendite di localizzazione.
Superfinanziamento a Cipro e creazione di una bolla a causa
della corporate tax eccessivamente bassa (10%) e crisi finanziaria
odierna cittadini dovevano finanziare la ripresa del sistema
forzatamente.
GETTITO IMPOSITIVO
Discorso diverso da quello delle Corporate taxes quello del
carico tributario totale del 68,3 in Italia il quale comprende le
imposte su redditi, sul lavoro e altre tasse. Questa la pressione
fiscale = rapporto tra PIL e carico fiscale. In UK al 35,5%, incide
poco nelleconomia privata! Debito italiano ammonta oggi al 123,5%
del PIL. Deficit/PIL 2%.
Il gettito impositivo non ha seguito il trend decrescente delle
aliquote legali, almeno negli anni 90, perch: sono state ampliate
le basi imponibili c stata una crescita dei profitti delle societ,
in rapporto al PIL e quindi delle entrate fiscali.
Nei primi anni 2000 vi stata per uninversione di tendenza dovuta
ad una minore crescita del PIL per declino della redditivit e per
la discesa delle aliquote nominali il che ha diminuito il carico
fiscale.Ma in futuro, sempre con riferimento al gettito, il trend
decrescente delle aliquote potrebbe avere ripercussioni molto pi
significative. Potr incidere anche sulla tendenza della Corte di
Giustizia Europea di limitare alcune misure di contrasto alla tax
avoidance internazionale (come la thin capitalization e le
legislazioni Controlled Foreign Companies).
ITALIA: Perch lEuropa non investe in Italia? C solo il motivo
fiscale? No, la capacit di attrarre investimenti influenzata anche
da: stabilit degli orientamenti di politica economica certezza del
diritto, anche fiscale instabilit normativa che varia ogni anno in
Italia (vedi tassazione reddito dimpresa). Lelevato costo
dellincertezza accresce i rischi di delocalizzazione degli
investimenti delle imprese residenti e scoraggia quelli esteri e pu
determinare un aumento dei COSTI di TRANSAZIONE (spese di
consulenza per far fronte allincertezza e per leventuale
contenzioso ) e quindi un allontanamento dalla posizione di
equilibrio efficiente e unelevata conflittualit.CCCTB una proposta
di Direttiva comunitaria del 2011 per unarmonizzazione
dellimposizione diretta e consiste nel creare delle norme comuni
per determinare: la base imponibile delle imposte sul reddito delle
societ fiscalmente residenti in UE e delle S.O. di Paesi terzi
ubicate nellUE. il reddito consolidato di gruppi di societ
(multinazionali) che hanno sede in pi Stati membri e per la
ripartizione del reddito tra gli stati interessati. Si cerca di
porre rimedio alle distorsioni di mercato che incontrano le societ
che operano su base transfrontaliera allinterno dellUE-27 e di
evitare ad esempio:- le doppie imposizioni- i diversi prezzi di
trasferimento delle transazioni infragruppo (se vi sono prezzi
diversi applicati nei diversi Stati, si creano dei problemi perch
lutile maggiore in alcuni Paesi rispetto ad altri, si potrebbe
avere trasferimento di utili attraverso la creazione di fondi neri,
in un Paese c utile alto e si trasferisce in un Paese nel quale
magari si vende a sottocosto!) - le compensazioni delle perdite
transfrontaliere (a livello consolidato come si stabilisce dove far
gravare le perdite? legato a problema trasferimento perdite e utili
servono delle regole che stabiliscano come le aziende si possono
comportare).
Questa proposta per : opzionale una volta entrata in vigore, non
preveder larmonizzazione delle aliquote dimposta Essa consentir si
ridurre i costi di compliance e di aumentare lefficienza economica
anche ai fini delloccupazione.
Problematiche: 1) Il CCCTB sembra una fonte sovraordinata
(astratta) di principi guida, pi che una dettagliata
regolamentazione della disciplina (non agevole una comparazione con
le corrispondenti disposizioni dei singoli Stati).2) Non si capisce
come determinare, attraverso criteri oggettivi, la base imponibile
dellIRES.
Il fiscal compact: ha reso rigidi i parametri di Maastricht.
LItalia lo ha adottato. Non ha a che fare con la fiscalit, ma con
aspetti economico- finanziari. Prevede misure per confermare i
principi del limite del deficit e del debito. LItalia non si sta
riprendendo seguendo queste regole e adottando politiche cicliche
che portano a unulteriore compressione del mercato. Bisogna
concordare a livello europeo ladozione di politiche per la
crescita, che vanno di pari passo con unausterit modesta.
Sistemi economici e fiscali comparati, De Bidda 18/05 (appunti
Martina)
GLOBALIZZAZIONE DELLECONOMIA E DEI PRESUPPOSTI IMPOSITIVI
La dimensione sovranazionale dei fenomeni condiziona gli
operatori domestici al rispetto delle regole del Paese dove vengono
trasferite le attivit.Daltro canto vige il principio di sovranit
assoluta degli Stati, sino al potere di regolamentare il
comportamento transfrontaliero di membri della propria comunit. si
pone cos il problema della transnazionalit delle norme giuridiche.
Questo avvertito anche in campo fiscale dove lo Stato cerca di
mantenere la propria indipendenza fiscale perch uno dei principi
cardine della sovranit nazionale. I contribuenti, dal canto loro,
cercano di allocare al meglio le proprie risorse guardando
allambito globale, non solo territoriale. Legami tra Stati e
contribuenti: lo Stato tenta di recuperare pi materia fiscale
possibile (se si crea materia imponibile allestero, lo stato
interessato a dialogare per prevedere una divisione del reddito e
dellimposizione); il contribuente, invece, investe dove deve pagare
minori imposte. C un conflitto di interessi tra i due. Ecco che
oggi lo Stato, se vuole acquisire capitali e operare in modo da non
essere danneggiato, deve cedere parte della sovranit fiscale, vi
deve essere cooperazione tra i vari Stati in modo che cittadino si
possa muovere liberamente e il reddito sia equamente diviso. Lo
stato di diritto impone comunque una podest normativa tributaria,
bisogna muoversi allinterno delle norme. Le decisioni dei governi
sono oggi lente a confronto delle operazioni economiche che
avvengono attraverso Internet e si possono creare patologie.
Nonostante i tentativi di armonizzazione permangono significative
differenze nei vari ordinamenti tributari europei:MAGGIORI
CONVERGENZE: Vi sono convergenze per le imposte indirette
(IVA).MINORI CONVERGENZE: Vi sono invece minori convergenze nelle
imposte dirette, specialmente per quanto riguarda i redditi da
attivit finanziarie, vista la tendenza ad attrarre capitali
dallestero. Ogni Stato tende infatti ad attrarre capitali perch una
forma di investimento che pu innalzare il PIL. Ognuno nella
politica di interdipendenza dovrebbe, per, attrarre capitali senza
danneggiare gli altri. La globalizzazione, infatti, accentua s la
competitivit degli operatori ma impone delle regole di
comportamento che favoriscano la cooperazione tra gli stati.
Laliquota nominale un indicatore importante per capire i
movimenti di capitali. Il grado di pressione fiscale non laliquota,
ma il rapporto che tiene conto di quanta parte del PIL viene
recuperata in termini di entrate fiscali (PIL/entrate dello Stato),
in Italia la pressione fiscale elevatissima, lo Stato drena molte
risorse che i privati non possono utilizzare, investire. Un secondo
problema quello di evitare la doppia imposizione, con i crediti
dimposta.
Residenza fiscale:
a) RESIDENTI IN ITALIA: Il criterio tassazione per cittadini
italiani residenti fiscalmente in Italia il World Transaction
Principle (Principio di mondializzazione del reddito), principio
soggettivo: per qualsiasi reddito prodotto in qualunque posto il
cittadino residente fiscalmente in Italia tassato in Italia. NB: la
differenza tra residenza civile e residenza fiscale. Art 2 testo
Unico delle imposte sui redditi del 86 (DPR 917/86) lega la
residenza fiscale a: residenza semplice: iscrizione allanagrafe
comunale (se sono residente in It sono residente fiscale in It)
domicilio nel territorio dello stato residenza territoriale nello
stato
Infatti, la semplice cancellazione della anagrafe della
popolazione residente e liscrizione nell Anagrafe Dei Cittadini
Italiani All Estero (AIRE) non di per s sufficiente ad escludere il
domicilio o la residenza nel territorio dello stato, ben potendo
questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in
contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.Cos, se si
cancella la residenza italiana e si viene inseriti nellAIRE Si
viene tassati solo per redditi prodotti in Italia, perch di fatto
si ha residenza fiscale allestero. MA se questa una fictio iuris e
di fatto si continua a vivere in Italia Il fisco guarda lo stato
vero di vita, anche se gli interessi economici sono allestero. Se
si accerta questa condizione, lindividuo considerato residente in
Italia fiscalmente. Lonere della prova ricade sullamministrazione
fiscale italiana. Leccezione si ha quando la residenza viene
spostata in Paesi a fiscalit privilegiata (isole del Canale,
Montecarlo). In questo caso non lo Stato ad avere lonere della
prova, ma il cittadino. C una lista di paesi che sono considerati
paradisi fiscali (black list).
b) NON RESIDENTI IN ITALIA: Per i non residenti (stranieri
presenti in Italia) applicato il principio oggettivo, il Principio
della territorialit. Questi sono residenti fiscalmente nel proprio
Paese dorigine, ma vengono tassati per i redditi prodotti in Italia
in base al principio oggettivo.
IL SISTEMA DELLE FONTI
Il sistema delle fonti che regola la situazione economico-
fiscale (fiscalit internazionale) comprende: Diritto tributario
internazionale (DTI), ovvero le fonti nazionali a portata
ultraterritoriale/ultranazionale, che regolano i rapporti del
cittadino a livello di fiscalit internazionale e che regolano i
rapporti del non cittadino che opera nel Paese. Ma pu nascere
conflitto normativo tra queste (italiane ad esempio) e quelle
straniere applicate per cittadini italiani operanti nel proprio
territorio.
Il legislatore responsabile anche degli effetti negativi, ci
possono essere normative che influiscono negativamente anche sul
contribuente (distorsioni di mercato, iniquit allocative, posizioni
di rendita).
Diritto internazionale tributario (DIT), ovvero le fonti
internazionali o esterne, che regolano i rapporti tributari tra
stati sovrani. Si possono applicare a pi ambiti di giurisdizione,
sono le cosiddette convenzioni tributarie multilaterali. Statuite
da organismi sovranazionali.
I legislatori dei vari stati interagiscono dandosi un corpo
minimo di regole comuni (trattati). Oggi impossibile, per i vari
stati, chiudersi a riccio.La libert di stabilimento (un investitore
deve essere libero di investire dove vuole) non deve essere
limitata da regole che impongono misure limitative del movimento
dei capitali.
Quali sono le NORME INTERNE italiane? NORME SOSTANZIALI DI
PRODUZIONE GIURIDICA: Quelle del Parlamento, prevalentemente
contenute in decreti legislativi (emanati da Governo su delega del
Parlamento. Il Parlamento stabilisce le linee guida, i principi
generali di un ambito, poi il Governo le concretizza) oppure in DPR
(decreti presidenziali). Es. DPR 600/73 (disposizioni su
accertamento di imposta su redditi), 633/72 (tratta dellIVA);
602/73. Non sono dunque norme formali. NORME INTERNE DI RATIFICA DI
CONVENZIONI INTERNAZIONALI: nascono come norme di diritto
internazionale, ma diventano norme nazionali. Un Trattato viene
studiato dal Ministero per eco e finanze, per esempio, per vedere
se conforme a leggi nazionali in materia; viene firmato ma deve
essere successivamente ratificato dal Parlamento con una legge
interna di ratifica. DISPOSIZIONI SECONDARIE: Infine, vi sono le
disposizioni secondarie di specificazione di ci che dice la legge
primaria, emanate dalla Pubblica Amministrazione (regolamenti,
circolari, risoluzioni ministeriali servono per interpretare la
norma, dare contenuto di esemplificazione, ovvero esplicitare come
la norma deve essere attuata). Esiste una gerarchia tra queste
fonti.
Quali sono le FONTI ESTERNE dellordinamento internazionale? LE
CONVENZIONI MULTINAZIONALI, Sono eccezionali poich valide solo per
gli stati contraenti. Sono speciali in ambito tributario perch
derogano alle norme generali interne! Si applica la norma
multinazionale, a meno che (art 169 TUIR) la norma non sia
penalizzante per il contribuente. Le convenzioni OCSE non hanno
questo rango (qualificano residenza fiscale, doppia residenza..) di
norma, un convenzione stabilit dallunanimit dagli Stati.
LEGISLATIVE E PROGRAMMATICHE delle comunit istituite da TRATTATI
INTERNAZIONALI (trattato UE, regolamenti, direttive). Infine, vi
sono i TRATTATI, che, come norme di diritto tributario a portata
ultraterritoriale, sono le fonti pi importanti. Le caratteristiche
di questi sono: lesclusivit (cittadino italiano, ovunque si trovi,
sottoposto a queste norme, portata ultraterritoriale) la
territorialit (hanno efficacia per cittadini italiani e stranieri
residenti in Italia) leffettivit. La sovranit esplica i suoi
effetti in territori diversi da quello nazionale estensione
applicativa delle norme tributarie nazionali.
I due criteri di collegamento infraterritoriale sono il criterio
oggettivo [cd. Criterio della FONTE DI PRODUZIONE] (qualsiasi
soggetto tassato per tutti i fatti generatori di ricchezza,
redditi, proventi realizzati sul relativo territorio) e il criterio
soggettivo [cd. Criterio della MONDIALIZZAZIONE] (i soggetti
vengono tassati per tutti i proventi e redditi ovunque prodotti,
purch in collegamento con soggetti appartenenti ad una nazione).
Questo collegamento obbliga gli stati ad accordarsi per trovare
forme di cooperazione e armonizzazione! Questo collegamento
giuridico difficile da applicare nella realt, anche se stati
vorrebbero cooperare.
CRITERIO OGGETTIVO (lavoratori non residenti in It che lavorano
in It)I vantaggi del criterio oggettivo sono la prossimit fisica
tra luogo della produzione e momento del presupposto impositivo
(imposizione effettiva). Lo straniero che lavora in It pi
controllabile di quello che lavora fuori. In caso di ispezione o di
accertamenti, posso aggredire pi facilmente i patrimoni prodotti in
Italia. Gli svantaggi sono che lo straniero residente fiscalmente
allestero, pur lavorando in Italia. Non essendoci quel rapporto
istituzionale, molti elementi (soggettivi e oggettiv) potrebbero
andare persi. Es. In caso di lavoro dipendente transfrontaliero,
quando il datore di lavoro nel paese fonte. Oppure, senza un Paese
fonte, quando si parla di reddito da capitale o di reddito
dimpresa.
CRITERIO SOGGETTIVO (lavoratori residenti in It che non lavorano
in It)I vantaggi del criterio soggettivo sono che non vi sono
difficolt a trovare lindividuo al quale ricondurre debiti o
proventi, a differenza del criterio oggettivo (i problemi del
criterio oggettivo vengono risolti).Lo svantaggio che le procedure
di accertamento e riscossione del residente italiano che lavora, ad
esempio, negli USA sono difficili da attuare, se non c
collaborazione con stato estero.
Gli Stati, di fronte al fatto che lindividuo tiene conto delle
diverse normative interne, allocando il proprio capitale dove lo
ritiene pi opportuno, cercano di reagire alla delocalizzazione del
collocamento dei capitali al fine di non generare iniquit ma anche
per non subire depauperamento fiscale (si pensi allItalia che ora
ha il problema di attirare i capitali esteri).Criterio ogg e sogg
costituiscono 2 potest tributarie concorrenti (Paese del soggetto
passivo vs Paese fonte): come lo stato italiano pretende di tassare
il tedesco cos lo stato tedesco pretende di tassare litaliano si
genera cos il problema della DOPPIA IMPOSIZIONE: si possono creare
casi di prelievo plurimo, sullo stesso fatto generatore di
ricchezza o sullo stesso soggetto.Si ha doppia imposizione quando:
i presupposti di imposta in due o pi stati si sovrappongono e
dunque le diverse leggi nazionali assoggettano due o pi volte ad
imposta la stessa ricchezza (Fantozzi-Vogel).Si cerca di evitare
(vedi trattato OCSE*, trattato non formale)
*Il trattato OSCE ha grande valenza, perch regola rapporti fra
Stati su materie importanti, da certezza su temi controversi. Il
criterio di residenza delle societ, in alcuni paesi, si fonda sul
luogo di costituzione, in altri no, ad esempio. Cos in caso di
conflitti riguardanti limposizione fiscale, lOSCE chiarisce le
regole da applicare.
La doppia imposizione pu riguardare le imposte dirette o
indirette.La doppia imposizione che riguarda le imposte dirette pu
avere:a) natura giuridica: si ha quando, sullo stesso soggetto, una
stessa ricchezza tassata due o pi volte. Lo stesso presupposto
assoggettato alle pretese impositive di pi stati (quello della
fonte e della residenza). ES) La contrapposizione si pu avere, ad
esempio, nel caso di una filiale tedesca di una multinazionale
italiana, dove devono essere tassati i redditi prodotti dalla
filiale tedesca? Caso di doppia imposizione giuridica, il quale
viola il principio di neutralit imposte per cui deve esserci una
convenzione tra gli Stati.Riguarda sia le imposte sui redditi
(dirette) sia quelle sugli scambi (indirette).b) natura economica:
La doppia imposizione economica, invece, si ha quando uno stesso
fatto di ricchezza viene tassato da pi stati, anche in capo a
soggetti passivi diversi (pi soggetti vengono tassati in base allo
stesso reddito). C un danno di natura economica per il soggetto,
viene a meno lefficienza nel mercato.ES) Sempre nel caso di una
multinazionale con pi filiali, reddito prodotto in un Paese ed
tassato, poi filiale invia una quota ad altre filiali, come forma
di distribuzione di ci che avevano investito, e questa quota viene
ritassata!
RIMEDI ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Si rende necessaria una norma per regolare questa situazione. I
rimedi della doppia imposizione sono: Norme interne di uno dei
Paesi concorrenti (generalmente lo Stato del soggetto passivo),
quando non ci sono Trattati sulla doppia imposizione tra i due
stati. In Italia TUIR, allart 169, definisce cosa fare se non ci
sono trattati internazionali: - vi pu essere, in via unilaterale,
una rinuncia allimponibilit, ovvero non si tiene conto del reddito
prodotto allestero, non si riconosce imponibilit. In questo caso vi
pu essere completa esenzione o tassazione blanda. (Paesi Area
Europa continentale)- vi pu essere, poi, una rinuncia al gettito,
ovvero pur riconoscendo la legittimit dellimponibilit, non si
tassa. (Paesi Area anglosassone)
Oppure vi pu essere un rimedio di tipo pattizio, mediante
accordo multilaterale o bilaterale tra Stati. Questo pu stabilire:-
le potest prevalenti e rinuncianti (Italia rinuncia a pretese su
reddito prodotto da tedesco e Germania su reddito prodotto da
italiano). - ma si possono decidere anche criteri di tassazione
compatibili (es. come si tassano gli immobili etc.).
CONVENZIONE OCSE 1963 (ultima modifica 2008)
La Convenzione OCSE 1963, un modello periodicamente aggiornato,
non fonte primaria, ma tutti gli Stati hanno concordato allunanimit
le regole che esso fissa. Anche lItalia ha preso la Convenzione a
modello per redigere i propri trattati.La convenzione ha due
FUNZIONI: Stabilire la ripartizione della potest impositiva tra pi
stati (non dunque quella di stabilire le modalit di tassazione di
un reddito) Ridurre il fenomeno della doppia imposizione (vgs.
artt. 6 e 23 del Modello OCSE e par. 6 del commentario allart. 23
del modello OCSE).Per ridurre la doppia imposizione propone due
metodi: art 23 A: esenzione (totale, parziale o progressiva); art
23 B: credito dimposta ordinario (pi vicino alla cultura giuridica
italiana). Il Modello della convenzione OCSE ha assunto importanza
sulla negoziazione, applicazione e interpretazione delle
convenzioni. In tale contesto acquista notevole rilevanza il
relativo COMMENTARIO, che diventa guida interpretativa dei
trattati. Il commentario della convenzione non norma giuridica (v.
pu essere disapplicata se in contrasto con quella nazionale) ma
guida interpretativa dei trattati, costituisce una raccomandazione
ai Paesi OCSE. Le Convenzioni stipulate con Stati esteri sono
invece norme primarie da applicare, sono speciali e hanno valenza
rispetto alla norma interna quando derivano da un accordo recepito
con legge. Leccezione posta dallart 169 TUIR, se queste norme sono
meno favorevoli a contribuente. Bisogna dunque controllare che
norme del commentario siano in linea con linterpretazione dei
giudici nazionali, se non cos la norma pu essere disapplicata dal
giudice nazionale.nazionale.
LA PRESSIONE FISCALE e CUNE FISCALE
La pressione fiscale (diversa da aliquota) = rapporto tra
elemento fiscale ed elemento economico.
Vi sono quattro parametri di pressione (sono individuabili 4
formule). Due relative (riguardano la pressione relativa,
individuale e collettiva) e due assolute (riguardano la pressione
assoluta).
PRESSIONE ASSOLUTA: Individuale: rapporto tra il complesso dei
tributi individuali e il reddito. Collettiva: ( quella che
interessa) rileva il rapporto tra tutti i prelievi calcolabili e il
reddito nazionale. Nel numeratore sono incluse anche i contributi
alla sicurezza sociale (pensione).
Bisogna che gli stati abbiano gli stessi criteri per stabilire
cosa mettere al numeratore e al denominatore, altrimenti la
comparazione sballata.
Entrate: Le entrate includono tutte le tasse e le imposte. E i
contributi di sicurezza sociale? Oggi tendono ad essere inclusi,
ecco perch si deve tener conto dei diversi sistemi di welfare degli
stati. Ricchezza: taluni per Reddito nazionale considerano il PIL (
= Valore di tutti i beni e servizi prodotti allinterno DEL PAESE:
attivit delle IMPRESE, FAMIGLIE e P.A.), altri il PNL ( = Tiene
conto anche del saldo netto della bilancia dei PAGAMENTI, compresi
i movimenti VALUTARI).
I dati dei vari Paesi non sono omogenei, la struttura per
calcolare la pressione fiscale diversa. Ad esempio vi :- un diverso
utilizzo delle procedure di contabilit- unincidenza delle varie
imposte- incidenza sanatorie fiscali
L ITALIA un Paese, come noto, con una forte pressione fiscale ma
non facile, tuttavia, compararla con esattezza con altri paesi, sia
per la diversa struttura impositiva, sia perch funzionale ai regimi
di welfare adottati.
Il cuneo fiscale la differenza tra ci che il lavoratore
percepisce e ci che deve dare allo Stato, un costo ingente per
limpresa, ampissimo in Italia.