[email protected]COSTER T.E. S.p.A. Sistemi di contabilizzazione diretta e indiretta, sistemi di gestione a zone della temperatura e bilanciamento dell’impianto termico e sanitario Leggi, Norme e Comportamenti [email protected]Titolare COSTER T.E., membro GC 102 - Gruppo Consultivo "Decreto Legislativo 102" , GC CTER - Gruppo Consultivo "Conto Termico" , CT 803 - Contabilizzazione del calore Organo Tecnico: CT 803/GL 03 - Revisione della UNI 9019 e UNI 8465
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Sistemi di contabilizzazione diretta e indiretta, sistemi ... · ... per la misura del riscaldamento si ricorre ... Registratore ogni 15 minuti delle Temperature di tutte le ... abitative
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Titolare COSTER T.E., membro GC 102 - Gruppo Consultivo "Decreto Legislativo 102", GC CTER - Gruppo Consultivo "Conto Termico", CT 803 - Contabilizzazione del calore Organo Tecnico: CT 803/GL 03 - Revisione della UNI 9019 e UNI 8465
Le leggi che ora regolamentano questa materia DL 102/2014: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sulla EE
Le differenze dal DL e la direttiva UE sono in contrasto con il titolo che sicuramente e’ l’ispirazione del DL, la direttiva “vince”.
DL 102 ART. 9 c) : “nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia effi ciente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non effi ciente in termini di costi…”
Le leggi che ora regolamentano questa materia Qualche “piccola” differenza dal il DL e la direttiva UE 2012/27/UE art.9 comma 2: “Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore, salvo che lo Stato membro in questione dimostri che l'installazione di tali contabilizzatori di calore non sarebbe efficiente in termini di costi…. gli Stati membri possono introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al consumo di calore…ripartire i costi relativi al calore …… irradiato dall'impianto dell'edificio e ai fini del riscaldamento di aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);”
Quando la Potenza era fissa, i contaore puri potevano essere usati. Dalla 373/1976 (climatica e’ obbligatoria dal ‘76!!), si deve usare la UNI8465 ora UNI TR 11388.
φ = potenza nominale del singolo corpo scaldante (c.s.) o cumulativa T med. = temperatura media c.s. T amb. = temperatura ambiente T prog. = temperatura mandata di progetto FCN (11388:2015) = fattore di carico nominale istantaneo, fattore della potenza nominale
Contabilizzazione indiretta EN 834 (HCA, ripartitori classici)
UNI TR 11388 (ripartitori con regolazione automatica on-off proporzionale)
Contabilizzazione indiretta EN 834 (HCA, ripartitori classici)
UNI (TR) 11388 (ripartitori con regolazione automatica on-off proporzionale) differenze?
Questi metodi esprimono entrambi l’energia emessa
dal corpo scaldante verso l’ambiente.
❏ 834 : misura temperatura media sul corpo scaldante ❏ 11388 : misura temperatura media in centrale termica
Gli errori di misura sono inferiori del 2%, ma gli “errori” indotti? Tutti i contatori (calore, acqua, gas, luce) si dovrebbero installano in zone comuni
Contabilizzazione indiretta UNI 9019 (ripartitori gradi giorno ambiente)
φ = potenza nominale del singolo corpo scaldante (c.s.) o cumulativa T est. = temperatura esterna T est. prog. = temperatura esterna di progetto
Questa funzione esprime l’energia dissipata dall’ambiente all’esterno con la seguente limitazione:
UNI 9019, 7.4: “ La funzione climatica deve rimanere costante durante l’arco del singolo periodo di riscaldamento. In caso di necessità di modifica della curva climatica si devono contabilizzare separatamente il periodo precedente e successivo all'intervento.”
In pratica non si possono avere orari di funzionamento o riduzioni notturne.
Le leggi che ora regolamentano questa materia DL 102/2014: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sulla EE Note all’articolo 18 n) : “«diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantifi care le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati” Art. 5. Strumenti di programmazione e monitoraggio
Le leggi che ora regolamentano questa materia UNI/TS 11300: Valutazione A3 Adattata all’utenza (Tailored Rating) Utenza REALE ! Firma energetica di esercizio, EN15603 Annex B “.. energy use for H and C as well as ext. T is recorded at regular intervals..”
Decreto MISE 155/2013, controlli metrologici calore
Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195) (GU Serie Generale n.5 del 8-1-2014) Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2014
Decreto MISE 155/2013, controlli metrologici calore
E’ il decreto che regolamenta i cosiddetti «Controlli
metrologici successivi» sui contatori per acqua e Calore. E’ logica conseguenza di quanto esprime la Direttiva 2004/22CE della MID recepita in Italia il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n.22 Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. (GU n. 64 del 17-3-2007- Suppl. Ordinario n.73), all’Art. 19 che testualmente cita: Aggiornamento e controlli successivi 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.
Decreto MISE 155/2013, controlli metrologici calore
A CHE STRUMENTI SI APPLICA:
Agli strumenti relativi al predetto decreto 2 febbraio 2007, quindi a: -Contatori per acqua pulita fredda e riscaldata ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera (All. MI 001) -Contatori di Calore ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera (All. MI 004)
● verificazione periodica : il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell’acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico
● controlli metrologici casuali: i controlli metrologici legali, diversi da quelli periodici , effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell’acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;
❏L’energia va sempre contabilizzata con contatore di calore (proposta ANTA UNI 10200)
❏La UNI 10200 prevede una stima in base alla superficie, meglio i contatori volumetrici ma difficili da installare e servono i controlli periodici DM155
❏Attenzione alla quota involontaria! sempre >50%!
❏Gestione boiler con Delta elevato e postmiscelatore con antilegionella