Risarcimenti. L’ente non può far pagare all’impresa i danni per la caduta L’appalto non esonera il Comune Selene Pascasi p Per la caduta in una buca, l’en- te proprietario della via è respon- sabile nei confronti del cittadino solo se il sinistro è dipeso da situa- zioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, non percepibili né preve- dibili con l’ordinaria diligenza. Lo conferma la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 6055 del 13 ottobre 2016 (presidente Reali, relatore Mariani). Il caso nasce dalla domanda di una donna che aveva citato per danni Roma Capitale perché si era fratturata il malleolo cadendo in una buca in un marciapiede. Ri- chiesta accolta dal tribunale, che aveva condannato Roma Capitale a versare il risarcimento. L’ente aveva impugnato la pro- nuncia, sostenendo che la rico- struzione dei fatti era errata e che, in ogni caso, l’eventuale responsa- bilità sarebbe da addebitare alla ditta appaltatrice della manuten- zionedellastrada,chiamataingiu- dizio per la manleva. La Corte, pe- rò, non concorda e boccia il ricor- so del Comune. Secondo i giudici, la donna, nel dimostrare di essersi infortunata cadendo in un fosso piccolo ma profondo, non segna- lato né transennato, aveva assolto all’onere probatorio richiesto dal- l’articolo 2043 del Codice civile in caso di responsabilità extracon- trattuale. Era palese, quindi, la col- pa specifica dell’ente tenuto, se- condo l’articolo 14 del Codice del- la strada, a garantire la sicurezza della circolazione, con manuten- zione, pulizia e gestione delle vie. Inoltre, la responsabilità non può essere addebitata esclusiva- mente all’impresa appaltatrice, non potendo il Comune -proprie- tario del marciapiede e, quindi, obbligato a custodirlo in base al- l’articolo 2051 del Codice civile – li- berarsi da ogni debito adducendo di averne appaltato la manuten- zione a una società, se non dimo- stra di averle anche trasferito «in- tegralmente il potere di fatto sulla porzione interessata da lavori». La Corte, quindi, inquadrata la fat- tispecie nell’alveo della responsa- bilità extracontrattuale (per la presenza dell’insidia) e di quella da custodia (per i rapporti con l’appaltatrice), ha dichiarato in- fondato il ricorso di Roma Capita- le, non essendo emersa alcuna prova che l’ente avesse passato al- la ditta ogni potere e dovere di controllo e manutenzione del tratto incriminato. Secondo il col- legio, la norma del capitolato spe- ciale di appalto, che prevede la re- sponsabilità dell’appaltatore per i danni derivanti da mancata sorve- glianza o tardivo intervento, è semplice previsione “di stile”, ini- donea a «determinare la chiara manifestazione di volontà di eso- nero della posizione del Comune quale custode del territorio e delle strade con relative pertinenze». D’altronde, il committente non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver appaltato lavori o servizi (si veda la sentenza 3793/2014 della Cassazione). © RIPRODUZIONE RISERVATA Risarcimenti. L’ente non può far pagare all’impresa i danni per la caduta L’appalto non esonera il Comune Selene Pascasi p Per la caduta in una buca, l’en- te proprietario della via è respon- sabile nei confronti del cittadino solo se il sinistro è dipeso da situa- zioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, non percepibili né preve- dibili con l’ordinaria diligenza. Lo conferma la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 6055 del 13 ottobre 2016 (presidente Reali, relatore Mariani). Il caso nasce dalla domanda di una donna che aveva citato per danni Roma Capitale perché si era fratturata il malleolo cadendo in una buca in un marciapiede. Ri- chiesta accolta dal tribunale, che aveva condannato Roma Capitale a versare il risarcimento. L’ente aveva impugnato la pro- nuncia, sostenendo che la rico- struzione dei fatti era errata e che, in ogni caso, l’eventuale responsa- bilità sarebbe da addebitare alla ditta appaltatrice della manuten- zionedellastrada,chiamataingiu- dizio per la manleva. La Corte, pe- rò, non concorda e boccia il ricor- so del Comune. Secondo i giudici, la donna, nel dimostrare di essersi infortunata cadendo in un fosso piccolo ma profondo, non segna- lato né transennato, aveva assolto all’onere probatorio richiesto dal- l’articolo 2043 del Codice civile in caso di responsabilità extracon- trattuale. Era palese, quindi, la col- pa specifica dell’ente tenuto, se- condo l’articolo 14 del Codice del- la strada, a garantire la sicurezza della circolazione, con manuten- zione, pulizia e gestione delle vie. Inoltre, la responsabilità non può essere addebitata esclusiva- mente all’impresa appaltatrice, non potendo il Comune -proprie- tario del marciapiede e, quindi, obbligato a custodirlo in base al- l’articolo 2051 del Codice civile – li- berarsi da ogni debito adducendo di averne appaltato la manuten- zione a una società, se non dimo- stra di averle anche trasferito «in- tegralmente il potere di fatto sulla porzione interessata da lavori». La Corte, quindi, inquadrata la fat- tispecie nell’alveo della responsa- bilità extracontrattuale (per la presenza dell’insidia) e di quella da custodia (per i rapporti con l’appaltatrice), ha dichiarato in- fondato il ricorso di Roma Capita- le, non essendo emersa alcuna prova che l’ente avesse passato al- la ditta ogni potere e dovere di controllo e manutenzione del tratto incriminato. Secondo il col- legio, la norma del capitolato spe- ciale di appalto, che prevede la re- sponsabilità dell’appaltatore per i danni derivanti da mancata sorve- glianza o tardivo intervento, è semplice previsione “di stile”, ini- donea a «determinare la chiara manifestazione di volontà di eso- nero della posizione del Comune quale custode del territorio e delle strade con relative pertinenze». D’altronde, il committente non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver appaltato lavori o servizi (si veda la sentenza 3793/2014 della Cassazione). © RIPRODUZIONE RISERVATA