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SERVIZI ALL’INFANZIA · 2006. 12. 17. · 1. NIDO D’INFANZIA 1 1.1. L’attività 1 1.2. Caratteristiche generali dell'area e della struttura 1 1.3. Il personale 4 1.4. Autorizzazione

Sep 23, 2020

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1. NIDO D’INFANZIA 1

1.1. L’attività 1

1.2. Caratt eristiche generali dell'area e della struttura 1

1.3. Il personale 4

1.4. Autorizzazione al funzionamento ed accreditamento 5

2. SERVIZI INTEGRATIVI 6

2.1. Spazi Bambini 6

2.2. Centri per Bambini e Genitori 7

3. SERVIZI SPERIMENTALI . 7

3.1. Educatore familiare 8

3.2. Educatore domiciliare 8

4. SERVIZI RICREATIVI 8

ALLEGATO: L’IMPEGNO FINANZIARIO PER AVVIARE UN NIDO D’INFANZIA

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1. NIDO D’INFANZIA

1.1. L’attività

Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale, aperto a tutti i bambini in eta' compresa tra i

tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione. Il nido d’infanzia

si distingue dagli altri servizi all’infanzia per il carattere di continuità del servizio.

Ha finalita' di formazione, socializzazione e cura dei bambini in un contesto esterno a quello

familiare, dove sono elaborati progetti pedagogici specifici.

I nidi possono funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate sia relativamente ai

tempi di apertura (il nido può essere a tempo pieno o a tempo parziale) sia alla ricettività (il nido

può ospitare un numero di bambini più o meno ampio).

I nidi d’infanzia sono a tempo pieno quando osservano un orario di apertura pari o superiore

alle otto ore al giorno, part-time quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore.

Nell’uno e nell’altro caso, i nidi d’infanzia garantiscono i servizi di mensa e riposo pomeridiano.

La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è fissata tra i 21 e 60 posti bambino.

La ricettività massima del nido sia a tempo pieno che a tempo parziale può raggiungere il

numero di 69 posti bambino, purché la struttura abbia la superficie richiesta.

Il numero dei bambini iscritti al nido può superare la ricettività della struttura nella misura

massima del 15% sempre nel rispetto del rapporto numerico tra il personale ed i bambini iscritti.

Si parla di micro-nido quando sono accolti dai 6 ai 20 bambini, con la possibilità, anche in

questo caso, di aumentare il del 15%. Il micro-nido, si differenzia dal nido in quanto prevede

l’accoglienza di un numero più ridotto di bambini e perché gli standard sugli spazi interni sono

leggermente inferiori (sia per i micronidi a tempo pieno che a tempo parziale).

Quando si parla, invece, di "nidi di condominio", "nidi appartamento" o “nidi aziendali”, si

intendono servizi della stessa tipologia ma collocati in particolari luoghi o situazioni.

Chi può gestire un nido d’infanzia:

• I Comuni, anche in forma associata;

• Altri soggetti pubblici o soggetti privati, accreditati, convenzionati con i Comuni;

• Soggetti privati scelti dai Comuni, mediante procedura ad evidenza pubblica;

• Soggetti privati autorizzati al funzionamento.

1.2. Caratteristiche generali dell'area e della struttura

I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a

servizi per la prima infanzia.

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I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente

pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento, caratterizzata, solitamente, dalla

presenza di ampie zone verdi e dotata di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.

Area

La superficie dell’area (superficie fondiaria) del nido d’infanzia deve garantire un minimo di mq.

45 per posto bambino, di cui almeno mq. 30 per lo spazio esterno.

Per i nidi d’infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno

deve essere pari almeno a mq. 10 per posto bambino (indipendentemente dall’area).

Lo spazio esterno del micronido è pari ad almeno 10 mq. per posto bambino.

Struttura

La struttura deve preferibilmente essere articolata su un unico livello, non può essere collocata

al piano seminterrato, salvo che non si tratti di locali di servizio adibiti a deposito o magazzino,

servizi igienici spogliatoi per il personale e, comunque, non fruiti dai bambini.

Le parti non completamente fuori da terra non possono essere spazi interni destinati ai bambini.

Nel caso in cui non sia possibile realizzare una struttura su un unico livello (a pianterreno) si

deve, in ogni caso, garantire che ogni sezione sia collocata su un unico piano. Occorre un ingresso

indipendente ma, nel caso in cui la struttura sia aggregata a servizi scolastici o educativi, l’ingresso

può essere unico.

La progettazione della struttura dei servizi educativi per la prima infanzia e la dotazione di

arredi e giochi deve tenere presente, in tutte le sue fasi, le finalità educative degli stessi. A tal fine

nell’équipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o

di un professionista in materia psico-pedagogica.

Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi devono rispondere ai requisiti di

sicurezza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, benessere respiratorio e

olfattivo, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio

energetico e fruibilità.

La superficie utile netta del nido d’infanzia, a tempo pieno, deve disporre di 7,5 mq per posto

bambino (7 mq per posto bambino per il micro-nido) per quanto riguarda gli spazi destinati

specificamente alle attività dei bambini mentre per i nidi a tempo parziale la stessa superficie utile

netta deve essere pari a 7 mq per posto bambino (6,5 mq per posto bambino per il micro-nido) a

cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali a (che non è possibile stimare in considerazione

delle diversità dei regolamenti edilizi locali) in cui sono compresi gli spazi destinati alle attività degli

adulti.

Gli spazi essenziali del nido, destinati ai bambini e a disposizione degli adulti, sono:

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• Un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l’accesso a ciascuna sezione avviene

esclusivamente dall’esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica

degli spazi interni, si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;

• Unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;

• Spazi comuni a tutti i bambini;

• Servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;

• Servizi igienici per bambini e adulti

• Cucina o terminale di cucina o altro spazio adibito a servizi generali riguardanti la

funzionalità, l’igiene e il rispetto dei diritti dei lavoratori

• Area esterna.

La struttura del nido d’infanzia può articolarsi su più sezioni distinte in genere per fasce di età

omogenea o sulla base di specifici progetti educativi, in relazione alla capienza della struttura

stessa, all’età e al numero dei bambini iscritti.

Ogni sezione deve comprendere gli spazi idonei a svolgere le seguenti attività:

• Il gioco e le attività individuali e di gruppo;

• Il riposo;

• Il pasto;

• L’igiene personale.

I servizi generali sono costituiti da servizi per il personale, un locale destinato a deposito per

attrezzature e materiali di pulizia, sia uno spazio per la conservazione dei materiali che un

terminale di distribuzione adeguato per la somministrazione dei pasti, uno spazio attrezzato per il

lavaggio delle stoviglie qualora non venga utilizzato unicamente materiale a perdere, un locale

dispensa, uno spazio guardaroba per la biancheria pulita fornita dal nido, un locale per la

preparazione del materiale didattico, i colloqui con i genitori e le attività amministrative.

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, salvo il caso

di utilizzo programmato in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto da parte di

altri soggetti.

Per gli arredi, le strutture per il gioco e i giochi devono essere utilizzati materiali sicuri

nell’impiego, atossici, non facilmente infiammabili e che non emettano sostanze nocive, né in

condizioni normali, né in condizioni critiche.

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1.3. I personale l

Il funzionamento del nido d’infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale

addetto ai servizi generali.

Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini iscritti è necessario per determinare la

qualità dei servizi. Bisogna tener conto, per questo motivo, della natura del servizio offerto, delle

caratteristiche della struttura, dei tempi di apertura, del numero, dell’età e delle caratteristiche dei

bambini accolti.

Educatori

Gli educatori si devono occupare della cura e dell’educazione dei bambini, della relazione con le

famiglie, provvedendo all'organizzazione e al funzionamento del servizio.

I titoli di studio necessari per ricoprire il ruolo di educatore nei servizi educativi per la prima

infanzia sono:

• Diploma di maturità magistrale;

• Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

• Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

• Diploma di dirigente di comunità;

• Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;

• Operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;

• Titoli equipollenti, equiparati riconosciuti dal ministero della pubblica istruzione;

• Diploma di laurea in pedagogia;

• Diploma di laurea in scienze dell’educazione;

• Diploma di laurea in scienze della formazione;

• lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;

• diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla

G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000

• titoli equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge;

• master universitari di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento di alta

formazione purchè vertenti su tematiche educative per l’infanzia;

• altri corsi di alta formazione (post laurea) di almeno 600 ore vertenti su tematiche

educative per l’infanzia, svolti presso centri riconosciuti o accreditati dalle Regioni.

Tali titoli di studio sono validi in attesa di provvedimenti normativi sulla disciplina dei nidi

d’infanzia e salvo quanto previsto dalla normativa statale dal 1° gennaio 2010 saranno ritenuti

validi per l’accesso i soli diplomi di laurea. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore

per il personale che ha prestato servizio entro tale termine.

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Il rapporto numerico tra educatori e bambini all’interno dei nidi d’infanzia è:

• Fino a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i

tre e i dodici mesi, sia per i nidi a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;

• Fino a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i

dodici e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno e non superiore a otto bambini per educatore

nei nidi a tempo parziale;

• Fino a dieci bambini per ogni educatore nei nidi e nelle sezioni di nido sia a tempo pieno

che a tempo parziale anche aggregate a scuole d’infanzia, che ospitino esclusivamente

bambini in età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Addetti ai servizi generali

Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali,

collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al

buon funzionamento dell'attività del nido d’infanzia.

Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini, nel caso in cui tutte le

attività siano svolte da personale interno, non può essere superiore a ventuno bambini per ogni

addetto, escluso il personale di cucina. Tale rapporto può variare nel caso in cui le attività descritte

siano svolte in tutto o in parte da personale esterno, attraverso contratti con imprese private.

1.4. Autorizzazione al funzionamento ed accreditamento

Per aprire e, di conseguenza, per gestire un nido d’infanzia da parte di privati, è necessario

richiedere l'autorizzazione al funzionamento al Comune di competenza.

Il Comune rilascia tale autorizzazione dopo aver sentito il parere dell’apposita Commissione

tecnica provinciale.

Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei

seguenti requisiti:

• Disporre di strutture con le caratteristiche e gli standard previsti;

• Disporre di personale in possesso di determinati titoli di studio;

• Applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il

profilo professionale di riferimento;

• Applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti come indicato;

• Adottare, qualora siano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Ausl e

prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto delle norme in

materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti

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alimenti geneticamente modificati e dando priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi

biologici;

• Provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;

• Destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore

annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla

promozione della partecipazione delle famiglie.

L’autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata previa richiesta del soggetto

gestore al comune almeno novanta giorni prima della scadenza.

La procedura di accreditamento è istituita dalla Regione per promuovere lo sviluppo e la

qualificazione del sistema educativo integrato e prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli per

ottenere l’autorizzazione al funzionamento, uguali per i servizi pubblici e privati.

Per i servizi e le strutture private, l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai

finanziamenti pubblici e per stringere convenzioni con i Comuni per la gestione dei servizi educativi

per la prima infanzia. Al momento, la direttiva sulle procedure per l’accreditamento non è ancora

emanata, pertanto per accedere ai finanziamenti pubblici è necessario possedere l’autorizzazione al

funzionamento; per alcuni contributi è richiesto inoltre il possesso dei requisiti per

l’accreditamento previsti nell’art 19 dalla L.r.8/04 e il convenzionamento con il Comune.

Il Comune procede a verifiche, anche tramite sopralluogo, per accertare la permanenza dei

requisiti sulla cui base è stato concessa l'autorizzazione al funzionamento.

2. SERVIZI INTEGRATIVI

Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, si

possono realizzare servizi integrativi al nido. Tali servizi hanno caratteristiche educative, ludiche,

culturali e di aggregazione sociale e prevedono modalità strutturali, organizzative e di

funzionamento diversificate.

All’interno dei servizi integrativi non è prevista la somministrazione dei pasti.

2.1. Spazi Bambini

Il servizio offerto dagli spazi bambini si avvicina molto al servizio offerto dal nido d’infanzia,

specialmente quello a tempo parziale. Il funzionamento è tuttavia meno complesso, dal momento

che non vi sono ospitati bambini di età inferiore all’anno, non possono essere frequentati per più di

5 ore al mattino o al pomeriggio, non hanno un servizio di mensa vero e proprio e non sono

richiesti locali specifici per il sonno, pur prevedendo spazi per il riposo dei bambini.

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La struttura degli Spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini. È richiesta una

superficie di 8 mq per posto bambino negli spazi esterni. Per gli spazi destinati specificatamente

alle attività dei bambini sono necessari 6,5 mq per posto bambino e spazi destinati ai servizi

generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base di un progetto

educativo, in rapporto all’età, al tempo di permanenza degli stessi all’interno della struttura ed

essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l’accoglienza dei diversi gruppi e spazi

adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

In considerazione dell’età degli utenti accolti, che va dai dodici ai trentasei mesi, il rapporto

numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni educatore.

elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto ed i trentasei mesi e a dodici

per la fascia d’età tra i ventiquattro ed i trentasei mesi .

2.2. Centri per Bambini e Genitori

In questi centri è prevista l’accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o ad adulti

accompagnatori, che diventano una risorsa importante in termini di compartecipazione positiva tra

educatori e genitori allo svolgimento delle attività.

Ciascun Centro per bambini e genitori deve avere una ricettività che consenta ai diversi utenti la

piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione specificatamente organizzate

per bambini ed adulti.

La superficie prevista è di 5,5 mq a bambino per quanto riguarda le attività dei bambini e degli

adulti e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

Gli spazi devono essere articolati in modo da prevedere sia zone comuni per le attività rivolte a

bambini e adulti sia una zona ad uso esclusivo degli adulti ed anche degli spazi destinati ai servizi

generali.

Vista la particolarità del servizio che vede la partecipazione degli adulti alle attività, il rapporto

numerico tra educatori e bambini non deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni

educatore.

3. SERVIZI SPERIMENTALI.

La Regione e gli Enti Locali promuovono, in via sperimentale, la figura dell’educatore familiare e

quella dell’educatore domiciliare.

La sperimentalità è giustificata da particolari situazioni oggettive sociali e territoriali, ovvero per

far fronte ad emergenti bisogni.

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Anche per i servizi sperimentali è prevista l’autorizzazione al funzionamento ad esclusione del

servizio di educatore familiare che svolge la sua opera presso la casa dei bambini.

Nel caso di iniziative sperimentali occorre che il Comune ne tenga informata la Regione e nel

caso l’iniziativa provenga da un soggetto privato questo dovrà informare il Comune.

3.1. Educatore familiare

L’educatore familiare è un servizio sperimentale rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro

famiglie. Questo servizio si può avviare nei Comuni già sede di nidi d’infanzia o di altri servizi

integrativi ed è proposto come integrazione di questi. I Comuni, infatti, favoriscono l’incontro tra le

famiglie interessate per informarle delle caratteristiche del servizio.

L’educatore familiare si può occupare di un minimo di due bambini o un massimo di tre,

svolgendo il proprio lavoro nel domicilio di una delle famiglie dei bambini o in un alloggio messo a

disposizione.

I titoli di studio necessari per svolgere questa attività sono gli stessi necessari per gli altri servizi

all’infanzia. E’ necessario, inoltre che il personale educatore abbia svolto presso un’istituzione della

prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 100 ore di

formazione, anche svolta in servizio.

Sono fatti salvi i corsi di formazione indetti in passato dalla Regione.

3.2. Educatore domiciliare

L’educatore domiciliare svolge l’attività in uno spazio all’interno del proprio domicilio o in un

altro luogo dedicato a questo. L’educatore domiciliare si può occupare al massimo di cinque

bambini.

I titoli e le esperienze di tirocinio e formazione restano le stesse dell’educatore familiare.

Il servizio deve disporre di locali e spazi tali da garantire accoglienza, gioco, preparazione e

somministrazione pasti, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo

svolgimento delle diverse attività.

4. SERVIZI RICREATIVI

Per servizi ricreativi si intendono quei luoghi che offrono ai bambini occasioni estemporanee ed

occasionalità di attività di gioco e di socializzazione con altri bambini, sotto la guida di personale

adulto con funzione di animazione. Questi luoghi non prevedendo alcuna continuità

nell’accoglienza dei bambini, non sono soggetti a particolari requisiti se non quelli di sicurezza e di

igiene.

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Il servizio ricreativo si caratterizza per una periodicità massima di due giorni alla settimana ed

una frequenza giornaliera massima di tre ore.

All’interno dei servizi ricreativi è fatto divieto di erogare il servizio di mensa.

L’inizio di tali attività deve essere denunciato al Comune che ha comunque facoltà di controllo.

RIFERIMENTI NORMATIVI Delibera del Consiglio Regionale 1390/2000 Delibera del Consiglio Regionale 227/2001 Delibera del Consiglio Regionale 646/2005 Legge Regionale 1/2000

Legge Regionale 8/2004

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