The Italian Association of Asbestos Remediation and Disposal Contractors & Consultant Sedi: MILANO - CIVATE (LECCO) [email protected] - [email protected]Tel. 0341.581033 – Fax 0341.550730 www.assoamianto.it Sito nazionale di documentazione e informazione sul Problema Amianto 1
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Seminario «GESTIONE RISCHIO AMIANTO: …...Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2,
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The Italian Association of Asbestos Remediationand Disposal Contractors & Consultant
La Legge fondamentale:Legge 27 marzo 1992, n. 257La Legge fondamentale:Legge 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto «concerne l'estrazione,l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, iltrattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazionedell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissionedalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione,dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodottiche lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e dibonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricercafinalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversioneproduttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto»
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto «concerne l'estrazione,l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, iltrattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazionedell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissionedalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione,dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodottiche lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e dibonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricercafinalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversioneproduttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto»
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome diTrento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione,di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivantidall'amianto
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome diTrento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione,di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivantidall'amianto
Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazionedell'impiego dell'amianto.
a) "norme prescrittive" che compaiono nel testo in carattere "grassetto"
b) "norme indicative", da intendersi come linee guida non prescrittive chevengono indicate nel testo in carattere "corsivo"
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazionedell'impiego dell'amianto.
a) "norme prescrittive" che compaiono nel testo in carattere "grassetto"
b) "norme indicative", da intendersi come linee guida non prescrittive chevengono indicate nel testo in carattere "corsivo"
Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994
LE TECNICHE DI INTERVENTO
Rimozione: elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità diattuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio
Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (aseconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, aripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sullasuperficie esposta
Confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle areeoccupate dell'edificio
LE TECNICHE DI INTERVENTO
Rimozione: elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità diattuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio
Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (aseconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, aripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sullasuperficie esposta
Confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle areeoccupate dell'edificio
Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994
7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento amianto
N. 5 Allegati di cui n. 3 su metodiche analitiche, n. 1 su criteri scelta dei DPIdelle vie respiratorie e n. 1 contenente la scheda per l'accertamento dellapresenza di materiali contenenti amianto negli edifici (Allegato n. 5)
7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento amianto
N. 5 Allegati di cui n. 3 su metodiche analitiche, n. 1 su criteri scelta dei DPIdelle vie respiratorie e n. 1 contenente la scheda per l'accertamento dellapresenza di materiali contenenti amianto negli edifici (Allegato n. 5)
Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994
Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94
Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamentodi tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto
Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materialicontenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventimanutentivi (ad es. Caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenzeallo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato
Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94
Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamentodi tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto
Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materialicontenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventimanutentivi (ad es. Caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenzeallo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato
Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994
Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94
Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia,gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possacausare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà esserepredisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività dimanutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta unadocumentazione verificabile
Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94
Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia,gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possacausare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà esserepredisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività dimanutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta unadocumentazione verificabile
Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994
Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94
Deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza diamianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare
Nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l’edificioalmeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni deimateriali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazionefotografica
Deve provvedere a trasmettere copia del rapporto all’ASL competente
Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94
Deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza diamianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare
Nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l’edificioalmeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni deimateriali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazionefotografica
Deve provvedere a trasmettere copia del rapporto all’ASL competente
Coordinatore dirigente attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Corso 50 oreCoordinatore dirigente attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Corso 50 ore
(art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. b, DPR 08/08/1994)
Dirige le attività di rimozione, incapsulamento, confinamento e smaltimento dell’amianto
Elabora il Piano di lavoro ex art. 256 T.U. Sicurezza
Gestisce gli strumenti informativi previsti dalle norme
Cura l’osservanza delle norme di sicurezza e l'uso dei D.P.I. da parte dei lavoratori
E' responsabile dei sistemi di prevenzione e controllo impiegati per la tutela dei lavoratori edell'ambiente
Previene e gestisce le eventuali situazioni di emergenza
Ha le competenze per eseguire una corretta valutazione del rischio amianto
(art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. b, DPR 08/08/1994)
Dirige le attività di rimozione, incapsulamento, confinamento e smaltimento dell’amianto
Elabora il Piano di lavoro ex art. 256 T.U. Sicurezza
Gestisce gli strumenti informativi previsti dalle norme
Cura l’osservanza delle norme di sicurezza e l'uso dei D.P.I. da parte dei lavoratori
E' responsabile dei sistemi di prevenzione e controllo impiegati per la tutela dei lavoratori edell'ambiente
Previene e gestisce le eventuali situazioni di emergenza
Ha le competenze per eseguire una corretta valutazione del rischio amianto
Operatore addetto attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Corso 30 oreOperatore addetto attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Corso 30 ore
(art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. a, DPR 08/08/1994)
È consapevole del rischio per la salute derivante dalla esposizione a fibre diamianto e di infortuni che le attività di rimozione di amianto, soprattutto inquota, comportano
Utilizza i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione
Utilizza i dispositivi di protezione collettivi messi a disposizione
(art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. a, DPR 08/08/1994)
È consapevole del rischio per la salute derivante dalla esposizione a fibre diamianto e di infortuni che le attività di rimozione di amianto, soprattutto inquota, comportano
Utilizza i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione
Utilizza i dispositivi di protezione collettivi messi a disposizione
Laurea in Ingegneria o in Architettura o in Chimica o in Geologia o in Biologia oaltra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordine professionale
Diploma Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro tipo di diplomaritenuto idoneo sulla base del corrispondente ordine professionale
Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti aisensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999 e circolare n. 601del 7/02/2001 (Modulo Base + Modulo F o Modulo Base + Corso CoordinatoreAmianto ex art. 10 DPR 08/08/1994)
Anni di esperienza maturata nello specifico settore
Laurea in Ingegneria o in Architettura o in Chimica o in Geologia o in Biologia oaltra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordine professionale
Diploma Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro tipo di diplomaritenuto idoneo sulla base del corrispondente ordine professionale
Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti aisensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999 e circolare n. 601del 7/02/2001 (Modulo Base + Modulo F o Modulo Base + Corso CoordinatoreAmianto ex art. 10 DPR 08/08/1994)
Anni di esperienza maturata nello specifico settore
Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106(Agg. Testo Unico Sicurezza)Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106(Agg. Testo Unico Sicurezza)
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
In vigore dal 20 agosto 2009
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il datore di lavoro predispone un Piano di Lavoro, prima dell'inizio di lavori didemolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto daedifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto
Lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto
Il datore di lavoro predispone un Piano di Lavoro, prima dell'inizio di lavori didemolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto daedifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto
I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo daimprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152. (iscrizione Albo Gestori Ambientali nella categoria 10)
Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006 - D. Lgs. 284/2006 - D. Lgs. 4/2008). ART. 212: E'costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l’Albo Nazionale GestoriAmbientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sedepresso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso leCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delleSezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni
La competenza delle imprese di bonifica
I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo daimprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152. (iscrizione Albo Gestori Ambientali nella categoria 10)
Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006 - D. Lgs. 284/2006 - D. Lgs. 4/2008). ART. 212: E'costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l’Albo Nazionale GestoriAmbientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sedepresso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso leCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delleSezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni
Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorniprima dell'inizio dei lavori
Se entro i 30 gg. l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta diintegrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizioneoperativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori
Presentazione del Piano di Lavoro
Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorniprima dell'inizio dei lavori
Se entro i 30 gg. l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta diintegrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizioneoperativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori
Conferenza sul tema «Amianto e patologie correlate: stato dell’arte eprospettive»
Piano Nazionale Amianto (PNA)
Presentato al pubblico l’8 aprile 2013, a Casale Monferrato, approvato dalConsiglio dei Ministri il 21 marzo 2013 è al vaglio della Conferenza Stato-Regioni
Venezia, 22 - 24 novembre 2012
Conferenza sul tema «Amianto e patologie correlate: stato dell’arte eprospettive»
Piano Nazionale Amianto (PNA)
Presentato al pubblico l’8 aprile 2013, a Casale Monferrato, approvato dalConsiglio dei Ministri il 21 marzo 2013 è al vaglio della Conferenza Stato-Regioni
Curata dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
Riscontrata la presenza sul territorio nazionale di materiali e beni contenentiamianto di diversi milioni di tonnellate e, in particolare, molte tonnellate diamianto friabile sono localizzate in siti a destinazione industriale e residenziale,pubblici e privati
Macroarea Tutela ambientale
Curata dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
Riscontrata la presenza sul territorio nazionale di materiali e beni contenentiamianto di diversi milioni di tonnellate e, in particolare, molte tonnellate diamianto friabile sono localizzate in siti a destinazione industriale e residenziale,pubblici e privati
Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995
Adozione del Piano, di cui all’Allegato «A»
Mandato agli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per la sanità dipredisporre, secondo le rispettive competenze ed entro il 30 settembre 1996,le specifiche norme tecniche di attuazione previste dal Piano regionale
Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995
Adozione del Piano, di cui all’Allegato «A»
Mandato agli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per la sanità dipredisporre, secondo le rispettive competenze ed entro il 30 settembre 1996,le specifiche norme tecniche di attuazione previste dal Piano regionale
Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995
Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e dibonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto
Costituzione del gruppo di lavoro interassessoriale, ai fini della stesura deldocumento armonico con tutte le norme tecniche di attuazione previste dalD.P.R. 08/08/1994, con compiti di coordinamento e raccordo delleAmministrazioni competenti e di proposta del piano di riparto delle sommedestinate all'attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge n. 257/1992
Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995
Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e dibonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto
Costituzione del gruppo di lavoro interassessoriale, ai fini della stesura deldocumento armonico con tutte le norme tecniche di attuazione previste dalD.P.R. 08/08/1994, con compiti di coordinamento e raccordo delleAmministrazioni competenti e di proposta del piano di riparto delle sommedestinate all'attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge n. 257/1992
Il Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e dibonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto disciplina:
Il censimento amianto
La formazione dei soggetti coinvolti
Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro
Lo smaltimento dei rifiuti
La sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti
Il Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e dibonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto disciplina:
Il censimento amianto
La formazione dei soggetti coinvolti
Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro
Lo smaltimento dei rifiuti
La sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti espostiSeminario AMIANTO
Favara, 23 maggio 2014ING. SERGIO CLARELLI - ASSOAMIANTO 40
Regione SicilianaRegione Siciliana
Decreto Assessore per il Territorio e l'Ambiente 12 novembre 1998
Prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di unadiscarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiutidi amianto in matrice cementizia o resinoide
Decreto Assessore per il Territorio e l'Ambiente 12 novembre 1998
Prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di unadiscarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiutidi amianto in matrice cementizia o resinoide
Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori espostial rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o deimateriali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,nonché di bonifica delle aree interessate
Circolare 21 dicembre 2011, n. 1285
Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori espostial rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o deimateriali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,nonché di bonifica delle aree interessate
Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, p. I, n.19 del 9-5-2014)
In vigore dal 9 maggio 2014
Legge 29 aprile 2014, n. 10
Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, p. I, n.19 del 9-5-2014)
La tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi conl'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione diprevenzione
La mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici emanufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza diamianto
Legge 29 aprile 2014, n. 10
OBIETTIVI
La tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi conl'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione diprevenzione
La mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici emanufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza diamianto
Il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibredi amianto
La ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura dipatologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siticontaminati
Legge 29 aprile 2014, n. 10
OBIETTIVI
Il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibredi amianto
La ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura dipatologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siticontaminati
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 28 delloStatuto speciale, in data 3 aprile 2014, ha impugnato dinanzi la CorteCostituzionale i sottoelencati articoli (omessi nel testo pubblicato) della Legge n.10/2014 (approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 26 marzo 2014 -Disegno di legge nn. 381-3-306–346):
art. 7 per violazione dell’art. 117, 3° comma della Costituzione (Sostegno aipazienti affetti da patologie causate dall'amianto)
art. 13, commi 2 e 3 per violazione degli articoli 23 e 97, 1° comma dellaCostituzione (Vigilanza e sanzioni)
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 28 delloStatuto speciale, in data 3 aprile 2014, ha impugnato dinanzi la CorteCostituzionale i sottoelencati articoli (omessi nel testo pubblicato) della Legge n.10/2014 (approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 26 marzo 2014 -Disegno di legge nn. 381-3-306–346):
art. 7 per violazione dell’art. 117, 3° comma della Costituzione (Sostegno aipazienti affetti da patologie causate dall'amianto)
art. 13, commi 2 e 3 per violazione degli articoli 23 e 97, 1° comma dellaCostituzione (Vigilanza e sanzioni)