The Italian Association of Asbestos Remediation and Disposal Contractors & Consultant Sedi: MILANO - CIVATE (LECCO) [email protected] - [email protected]Tel. 0341.581033 – Fax 0341.550730 www.assoamianto.it Sito nazionale di documentazione e informazione sul Problema Amianto 1
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Seminario «GESTIONE RISCHIO AMIANTO: ADEMPIMENTI E … · N. 35 brevetti registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dicui: N. 34 registrati da soggetti italiani con
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The Italian Association of Asbestos Remediationand Disposal Contractors & Consultant
www.assoamianto.itSito nazionale di documentazione e informazione sul Problema Amianto
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ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO-INTEASeminario «GESTIONE RISCHIO AMIANTO: ADEMPIMENTI E PROCEDURE»
Favara, 23 maggio 2014
«Tecniche di smaltimento tradizionali e innovative dei rifiuti contenenti amianto»
ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO-INTEASeminario «GESTIONE RISCHIO AMIANTO: ADEMPIMENTI E PROCEDURE»
Favara, 23 maggio 2014
«Tecniche di smaltimento tradizionali e innovative dei rifiuti contenenti amianto»
ING. SERGIO CLARELLI | PRESIDENTE ASSOAMIANTOING. SERGIO CLARELLI | PRESIDENTE ASSOAMIANTO
Rifiuti di amiantoRifiuti di amianto
(1° comma, lettera c, articolo 2, Legge 27 marzo 1992, n. 257 )
«Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie dellelavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni didecoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbiaperso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre dì amiantonell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall’articolo 3»
(1° comma, lettera c, articolo 2, Legge 27 marzo 1992, n. 257 )
«Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie dellelavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni didecoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbiaperso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre dì amiantonell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall’articolo 3»
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)
Decreto 29 luglio 2004, n. 248 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela delTerritorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Attività Produttive(Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività direcupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto)
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)
Decreto 29 luglio 2004, n. 248 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela delTerritorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Attività Produttive(Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività direcupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto)
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare diconcerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dellaSalute 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti indiscarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005)
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare diconcerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dellaSalute 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti indiscarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005)
Discariche per Rifiuti di amianto o contenenti amianto
Discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata
Discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicataper i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05(materiali da costruzione a base di amianto)
Decreto Ministeriale 27 settembre 2010
Discariche per Rifiuti di amianto o contenenti amianto
Discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata
Discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicataper i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05(materiali da costruzione a base di amianto)
Per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, è possibile lo smaltimento indiscariche per rifiuti non pericolosi purchè sottoposti a processi di trattamentoai sensi di quanto previsto dal D. M. n. 248 del 29 luglio 2004 e con parametriconformi a tali valori: Contenuto di amianto (% in peso)≤ 30, Densitàapparente (g/cm3)> 2, Densità relativa (%) > 50, Indice di rilascio < 0,6,verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto ditrattamento
Decreto Ministeriale 27 settembre 2010
Per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, è possibile lo smaltimento indiscariche per rifiuti non pericolosi purchè sottoposti a processi di trattamentoai sensi di quanto previsto dal D. M. n. 248 del 29 luglio 2004 e con parametriconformi a tali valori: Contenuto di amianto (% in peso)≤ 30, Densitàapparente (g/cm3)> 2, Densità relativa (%) > 50, Indice di rilascio < 0,6,verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto ditrattamento
Disciplina le modalità di trasporto e deposito dei Rifiuti di amianto, nonché iltrattamento, l’imballaggio e la ricopertura di tali rifiuti nelle discariche
Prende in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla totaletrasformazione cristallochimica dell’amianto, rendendo così possibile il suoriutilizzo nonché i criteri di ammissibilità di questi rifiuti in discarica
Decreto 29 luglio 2004, n. 248
Disciplina le modalità di trasporto e deposito dei Rifiuti di amianto, nonché iltrattamento, l’imballaggio e la ricopertura di tali rifiuti nelle discariche
Prende in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla totaletrasformazione cristallochimica dell’amianto, rendendo così possibile il suoriutilizzo nonché i criteri di ammissibilità di questi rifiuti in discarica
Stabilisce che i rifiuti contenenti amianto che, dopo il trattamento a cui sonosottoposti, presentano un indice di rilascio (I.R.) maggiore o uguale a 0.6,sono da ritenersi parzialmente stabilizzati, pertanto, qualora non sianosottoposti ad ulteriore trattamento, devono essere conferiti nelle discaricheper rifiuti pericolosi
Decreto 29 luglio 2004, n. 248
Stabilisce che i rifiuti contenenti amianto che, dopo il trattamento a cui sonosottoposti, presentano un indice di rilascio (I.R.) maggiore o uguale a 0.6,sono da ritenersi parzialmente stabilizzati, pertanto, qualora non sianosottoposti ad ulteriore trattamento, devono essere conferiti nelle discaricheper rifiuti pericolosi
Le modalità di ricopertura dei rifiuti R.C.A nelle discariche sono stateelaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa allediscariche di rifiuti
Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiutinon pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivatericorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee
Decreto 29 luglio 2004, n. 248
Le modalità di ricopertura dei rifiuti R.C.A nelle discariche sono stateelaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa allediscariche di rifiuti
Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiutinon pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivatericorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee
Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggiodegli automezzi senza causare frantumazione dei R.C.A abbancati. Entro lagiornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto conuno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore
Decreto 29 luglio 2004, n. 248
Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggiodegli automezzi senza causare frantumazione dei R.C.A abbancati. Entro lagiornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto conuno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore
Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devonoavere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi deimateriali da ricoprire e da costruire un'adeguata protezione contro ladispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deveconsentire una livellazione dello strato giornaliero
Decreto 29 luglio 2004, n. 248
Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devonoavere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi deimateriali da ricoprire e da costruire un'adeguata protezione contro ladispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deveconsentire una livellazione dello strato giornaliero
Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi diricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte delvento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri
Per la copertura finale dovrà essere operato il recupero al verde dell'area didiscarica che in seguito non potrà mai più essere interessata da opere diescavazione ancorché in superficie
Decreto 29 luglio 2004, n. 248
Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi diricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte delvento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri
Per la copertura finale dovrà essere operato il recupero al verde dell'area didiscarica che in seguito non potrà mai più essere interessata da opere diescavazione ancorché in superficie
Processi di trattamento finalizzati al contenimento del potenziale inquinante econ valori dei parametri considerati per l’ammissibilità in discarica, conformial disposto del D.M. 3 agosto 2005 (ora D.M. 27 ottobre 2010), verificati conperiodicità stabilita dall’Autorità competente presso l’impianto di trattamento
Trattamenti
Processi di trattamento finalizzati al contenimento del potenziale inquinante econ valori dei parametri considerati per l’ammissibilità in discarica, conformial disposto del D.M. 3 agosto 2005 (ora D.M. 27 ottobre 2010), verificati conperiodicità stabilita dall’Autorità competente presso l’impianto di trattamento
La definizione di trattamentoLa definizione di trattamento
Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 definisce trattamento: “iprocessi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, chemodificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o lanatura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o difavorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”
Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 definisce n. 2 categorie di trattamento
Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 definisce trattamento: “iprocessi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, chemodificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o lanatura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o difavorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”
Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 definisce n. 2 categorie di trattamento
I processi di trattamento per la totale trasformazione cristallochimica dell'amiantoI processi di trattamento per la totale trasformazione cristallochimica dell'amianto
Le trasformazioni cristallochimiche totaliLe trasformazioni cristallochimiche totali
Modificazione chimica: modificazione della struttura dei RCA mediantereagenti e precipitazione di sali insolubili
Modificazione meccanochimica: distruzione meccanica della strutturacristallina
Litificazione: fusione alla temperatura di 1.300-1.450°C e successivo lentoraffreddamento con cristallizzazione di pirosseni, olivina e ossidi di ferro
Vetrificazione: fusione con additivi vari a 1.300-1.800°C, raffreddamentorapido e produzione di materiale vetroso
Modificazione chimica: modificazione della struttura dei RCA mediantereagenti e precipitazione di sali insolubili
Modificazione meccanochimica: distruzione meccanica della strutturacristallina
Litificazione: fusione alla temperatura di 1.300-1.450°C e successivo lentoraffreddamento con cristallizzazione di pirosseni, olivina e ossidi di ferro
Vetrificazione: fusione con additivi vari a 1.300-1.800°C, raffreddamentorapido e produzione di materiale vetroso
Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248
Il materiale risultante dai suddetti trattamenti deve soddisfare i requisiti deiprodotti sostitutivi dell'amianto, (All. 2 D.M. 12/02/1997): assenza di fibre diamianto all’esame con SEM; assenza in concentrazione totale ≥ 0,1% disostanze cancerogene di categoria 1 o 2; non deve dar luogo a rifiutipericolosi e per i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro ≥ 3 micron)deve avere un contenuto di fibre con diametro geometrico medio < 3 microninferiore al 20%
Il materiale risultante dai suddetti trattamenti deve soddisfare i requisiti deiprodotti sostitutivi dell'amianto, (All. 2 D.M. 12/02/1997): assenza di fibre diamianto all’esame con SEM; assenza in concentrazione totale ≥ 0,1% disostanze cancerogene di categoria 1 o 2; non deve dar luogo a rifiutipericolosi e per i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro ≥ 3 micron)deve avere un contenuto di fibre con diametro geometrico medio < 3 microninferiore al 20%
Dalla materia prima secondaria (MPS) alla cessazione della qualifica di rifìutoDalla materia prima secondaria (MPS) alla cessazione della qualifica di rifìuto
La definizione di materia prima secondaria (MPS - sostanza preliminarmentequalificata come rifiuto, poi sottoposta ad una operazione di recupero e quindinon più rifiuto) prevista dal D.Lgs. 3/04/2006, n. 152) scompare con il D.Lgs.3/12/2010, n. 205 (IV correttivo)
Al suo posto viene introdotto il concetto di cessazione della qualifica di rifiuto(art. 184-ter) (il rifiuto cessa di essere tale dopo il recupero, incluso ilriciclaggio e la preparazione per il riutilizzo se soddisfa criteri specifici)
La definizione di materia prima secondaria (MPS - sostanza preliminarmentequalificata come rifiuto, poi sottoposta ad una operazione di recupero e quindinon più rifiuto) prevista dal D.Lgs. 3/04/2006, n. 152) scompare con il D.Lgs.3/12/2010, n. 205 (IV correttivo)
Al suo posto viene introdotto il concetto di cessazione della qualifica di rifiuto(art. 184-ter) (il rifiuto cessa di essere tale dopo il recupero, incluso ilriciclaggio e la preparazione per il riutilizzo se soddisfa criteri specifici)
Seminario Nazionale ASSOAMIANTO, Evento Speciale di RemTechExpo 2011
“Amianto: l‘Italia è pronta su scala nazionale all'impiego delle tecnologieinnovative di smaltimento, in sostituzione della discarica?”, Ferrara, 30Settembre 2011
Seminario Nazionale ASSOAMIANTO, Evento Speciale di RemTechExpo 2011
“Amianto: l‘Italia è pronta su scala nazionale all'impiego delle tecnologieinnovative di smaltimento, in sostituzione della discarica?”, Ferrara, 30Settembre 2011
Il Piano Nazionale AmiantoIl Piano Nazionale Amianto
Macroarea Tutela ambientale: Sub-obiettivo 4: Ricerca di base ed applicata
«sviluppo delle tecniche di inertizzazione/vetrificazione»
«….in relazione all’efficacia dei “Trattamenti che modificano completamentela struttura cristallo-chimica dell’amianto” e che quindi ne annullano lapericolosità di cui al D.M. 29 luglio 2004, n.248, devono essere emanati irelativi decreti applicativi. Allo stato non esistono sul territorio nazionaleimpianti operativi di tale tipologia»
Macroarea Tutela ambientale: Sub-obiettivo 4: Ricerca di base ed applicata
«sviluppo delle tecniche di inertizzazione/vetrificazione»
«….in relazione all’efficacia dei “Trattamenti che modificano completamentela struttura cristallo-chimica dell’amianto” e che quindi ne annullano lapericolosità di cui al D.M. 29 luglio 2004, n.248, devono essere emanati irelativi decreti applicativi. Allo stato non esistono sul territorio nazionaleimpianti operativi di tale tipologia»
La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013 La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013
«Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente»
«…considerando che il conferimento dei Rifiuti di amianto in discarica non sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque di falda) e che pertanto risulterebbe di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione dell'amianto…»
«Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente»
«…considerando che il conferimento dei Rifiuti di amianto in discarica non sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque di falda) e che pertanto risulterebbe di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione dell'amianto…»
La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013 La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013
«invita la Commissione a promuovere in tutto il territorio dell'Unione larealizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenentiamianto, prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento indiscarica di questi rifiuti
«invita la Commissione a promuovere in tutto il territorio dell'Unione larealizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenentiamianto, prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento indiscarica di questi rifiuti
La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013 La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013
sottolinea che, per quanto riguarda la gestione dei Rifiuti di amianto, devonoaltresì essere adottate misure – con il consenso dei cittadini interessati –volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternativeecocompatibili quanto le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantireprocedimenti quali l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai finidell'inattivazione delle fibre di amianto attive e della loro conversione inmateriali che non mettono a repentaglio la salute pubblica
sottolinea che, per quanto riguarda la gestione dei Rifiuti di amianto, devonoaltresì essere adottate misure – con il consenso dei cittadini interessati –volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternativeecocompatibili quanto le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantireprocedimenti quali l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai finidell'inattivazione delle fibre di amianto attive e della loro conversione inmateriali che non mettono a repentaglio la salute pubblica
La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013 La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013
«…sottolinea che tali rifiuti devono essere smaltiti esclusivamente inspecifiche discariche per rifiuti pericolosi, in conformità della direttiva1999/31/CE, o, previa autorizzazione, essere trattati in appositi impianti,testati e sicuri, di trattamento e inertizzazione, e che la popolazioneinteressata deve essere informata al riguardo…»
«…sottolinea che tali rifiuti devono essere smaltiti esclusivamente inspecifiche discariche per rifiuti pericolosi, in conformità della direttiva1999/31/CE, o, previa autorizzazione, essere trattati in appositi impianti,testati e sicuri, di trattamento e inertizzazione, e che la popolazioneinteressata deve essere informata al riguardo…»
I dati riportati nella Relazione di ASSOAMIANTOI dati riportati nella Relazione di ASSOAMIANTO
Per i brevetti registrati presso l’U.I.B.M.: numero progressivo, soggetti titolaridel brevetto, nominativi degli inventori, titolo del brevetto, data del deposito,numero della domanda presentata, data di pubblicazione del brevetto, data enumero del brevetto rilasciato
Per i brevetti registrati presso l’E.P.O.: numero progressivo invenzione,nominativo del richiedente, nominativi inventori, titolo invenzione, numerodella domanda, data del deposito, data di priorità, numero e datapubblicazione ed eventuali note
Per i brevetti registrati presso l’U.I.B.M.: numero progressivo, soggetti titolaridel brevetto, nominativi degli inventori, titolo del brevetto, data del deposito,numero della domanda presentata, data di pubblicazione del brevetto, data enumero del brevetto rilasciato
Per i brevetti registrati presso l’E.P.O.: numero progressivo invenzione,nominativo del richiedente, nominativi inventori, titolo invenzione, numerodella domanda, data del deposito, data di priorità, numero e datapubblicazione ed eventuali note
Processo per il riciclo di manufatti di cemento-amianto
Il procedimento ha come finalità la produzione di cemento idraulicoI materiali in cemento amianto sono sottoposti a un trattamento termico senza preventiva macinazione.
Brevetto italiano ed europeoProcesso Cordiam – CNR
Procedimento di inertizzazione di rifiuti contenenti amianto e successivo riciclo degli inerti per produzione di materiali ceramici a cordierite
Consiste in un trattamento termico mescolando l’amianto con argilla ricca in caolino. Produzione di materiali ceramici a basso coefficiente di espansione termica.
I principali Brevetti di inertizzazione dell’amiantoI principali Brevetti di inertizzazione dell’amianto
I principali Brevetti di inertizzazione dell’amiantoI principali Brevetti di inertizzazione dell’amianto
Brevetto italiano ed europeoProcesso e Impianto CESI
Processo e impianto per il trattamento idrotermico di amianto e /o di materiali contenenti amianto in acqua supercritica
Processo, eseguibile sia con un impianto fisso sia con un impianto mobile, modifica la struttura con morfologia fibrosa in cristalli di forsterite.
Brevetto italiano ed europeoMetodo e Impianto SSISTEMI POLIMI UNIGENOVA
Metodo ed impianto per il trattamento di rifiuti contenenti amianto in acqua supercritica
L’inertizzazione dei RCA, basata su Attacco Chimico, avviene per trattamento idrotermico in acqua supercritica. Prodotti finali: inerti riutilizzabili come riempitivi in edilizia.
Processo pirolitico mediante utilizzo di forno lineare. L’alimentazione al forno avviene per singola lastra. Utilizzo del materiale finale: esecuzione di sottofondi stradali, additivo per materiali ceramici, refrattari, adesivi, sigillanti, materie plastiche.
I principali Brevetti di inertizzazione dell’amiantoI principali Brevetti di inertizzazione dell’amianto
Brevetto italiano ed europeoProcesso UNI.MO.RE. E ZETADÌ
Processo per la trasformazione termica di lastre di cemento-amianto utilizzando un forno industriale continuo
Utilizzo di forno “a tunnel” per la trasformazione termica diretta di pacchi sigillati in materiale plastico, contenenti RCA compatti e/o friabili. Riciclo in: smalti e pigmenti ceramici, industria della plastica, tegole e mattoni, cementi, leganti cementizi, calcestruzzi, produzione di lana/vetro.
I principali Brevetti di inertizzazione dell’amiantoI principali Brevetti di inertizzazione dell’amianto
Brevetto Italiano: Metodo e Apparato Università degli Studi di Genova
Metodo e apparato per l'inertizzazione di fibre di amianto
Inertizzazione di fibre di amianto con modalità di sintesi combustiva "SHS" (Self-propagating High Temperature Synthesis) con reazione di tipo allumino-termica (trasformazione di ossidi metallici in metallo allo stato fuso e puro).Prodotto finale utile per materiali refrattari ed abrasivi.
I principali Brevetti di inertizzazione dell’amiantoI principali Brevetti di inertizzazione dell’amianto
Brevetto italiano ed europeo: Processo CHEMICAL CENTER
Inertizzazione di manufatti contenenti amianto con siero di latte esausto
Trattamento termico in cui il materiale contenente amianto è sottoposto all’azione di un prodotto acido di rifiuti industriali, come il siero di latte, che, oltre a creare un ambiente acido, utilizza componenti batterici (in particolare Lactobacilli) per favorire un attacco al materiale stesso.
Le principali criticità connesse agli impianti di inertizzazione dell’amiantoLe principali criticità connesse agli impianti di inertizzazione dell’amianto
Assenza di codice procedurale normativo nazionale specifico riguardante la realizzazione, la gestione, la sicurezza e le situazioni di emergenza
Possibile immissione sul mercato di materiali non totalmente inertizzati
Possibili alti costi di produzione
Scarsa o nulla accettazione e bassa consapevolezza informativa da parte della collettività
Alcune proposte di ASSOAMIANTO per fattibilità impianti inertizzazione dell’amiantoAlcune proposte di ASSOAMIANTO per fattibilità impianti inertizzazione dell’amianto
Occorre pertanto, per ogni impianto, ad esempio la seguente pianificazione,oltre a tutti gli atti autorizzativi:
PIANO DI GESTIONE OPERATIVA DELL’IMPIANTO (PI.G.O.): Definizionecriteri e misure tecniche per la gestione dell’impianto e le modalità di chiusuradello stesso
PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA DELL’IMPIANTO (PI.GE.P.O.):Definizione programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura
Occorre pertanto, per ogni impianto, ad esempio la seguente pianificazione,oltre a tutti gli atti autorizzativi:
PIANO DI GESTIONE OPERATIVA DELL’IMPIANTO (PI.G.O.): Definizionecriteri e misure tecniche per la gestione dell’impianto e le modalità di chiusuradello stesso
PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA DELL’IMPIANTO (PI.GE.P.O.):Definizione programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura
Alcune proposte di ASSOAMIANTO per fattibilità impianti inertizzazioneAlcune proposte di ASSOAMIANTO per fattibilità impianti inertizzazione
PIANO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E SICUREZZA DELL’IMPIANTO(PI.S.CO.S.): Definizione misure prevenzione e protezione personale eambiente, parametri da monitorare, metodi monitoraggi e verifiche
PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE (P.R.A.): Definizione Modalità eobiettivi di recupero e sistemazione finale
PIANO FINANZIARIO (P.F.): Costi costruzione, gestione e chiusura impianto,prezzo applicato per lo smaltimento
PIANO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E SICUREZZA DELL’IMPIANTO(PI.S.CO.S.): Definizione misure prevenzione e protezione personale eambiente, parametri da monitorare, metodi monitoraggi e verifiche
PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE (P.R.A.): Definizione Modalità eobiettivi di recupero e sistemazione finale
PIANO FINANZIARIO (P.F.): Costi costruzione, gestione e chiusura impianto,prezzo applicato per lo smaltimento
Alcune proposte di ASSOAMIANTO per fattibilità impianti inertizzazioneAlcune proposte di ASSOAMIANTO per fattibilità impianti inertizzazione
E’ poi necessario:
Introdurre una FIGURA RESPONSABILE PER ALTA SORVEGLIANZAAMIANTO (A.S.A.) con compiti di sorveglianza, controllo e coordinamento ditutte le attività dell’impianto ai fini della sicurezza amianto e protezione delpersonale e dell’ambiente esterno
Definire precisi ruoli, compiti e responsabilità della Figura ResponsabileA.S.A. e di tutti i soggetti interessati
E’ poi necessario:
Introdurre una FIGURA RESPONSABILE PER ALTA SORVEGLIANZAAMIANTO (A.S.A.) con compiti di sorveglianza, controllo e coordinamento ditutte le attività dell’impianto ai fini della sicurezza amianto e protezione delpersonale e dell’ambiente esterno
Definire precisi ruoli, compiti e responsabilità della Figura ResponsabileA.S.A. e di tutti i soggetti interessati
ASSOAMIANTO è pienamente favorevole alla implementazione di questiimpianti di inertizzazione, fatte salve tutte le norme da introdurre per la lorocorretta realizzazione e gestione e si dichiara disponibile ad offrire il propriocontributo per la risoluzione delle criticità evidenziate.
ASSOAMIANTO è pienamente favorevole alla implementazione di questiimpianti di inertizzazione, fatte salve tutte le norme da introdurre per la lorocorretta realizzazione e gestione e si dichiara disponibile ad offrire il propriocontributo per la risoluzione delle criticità evidenziate.