Regolamento Didattico di Corso di Studio SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA TABELLA XXIII ARTICOLO 1 Istituzione La Facoltà di Scienze della Formazione istituisce il Corso di Studio in Scienze della formazione primaria, afferente alla Tabella XXIII disciplinata dal D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471. Il Corso di Studio è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il Corso di Studio in Scienze della formazione primaria si articola nei seguenti indirizzi: 1. scuola dell’infanzia; 2. scuola primaria ARTICOLO 2 Consiglio Didattico di Corso di Studio 1. Il CDCS è costituito: dai docenti strutturati che alla data della votazione hanno titolarità o affidamento di moduli didattici nei corsi di studio interessati; da una rappresentanza di studenti iscritti ai corsi di studio interessati nel numero e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; tale rappresentanza dura in carica due anni accademici. Al Consiglio possono partecipare, su invito, tutti i docenti supplenti o a contratto coinvolti nelle attività didattiche di indirizzo. 2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i professori di ruolo dai professori di ruolo e dai ricercatori della Facoltà di Scienze della Formazione che afferiscono al Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L’elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona alla Facoltà sulle attività didattiche e di tirocinio svolte all’interno del corso. 3. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti: a) propone il Regolamento Didattico del Corso di Studi; b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza didattica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall’Ordinamento; c) propone i requisiti di ammissione al Corso di Studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica; d) progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al recupero dei crediti relativi agli esami, ai tirocini ed ai laboratori ai sensi dell’art. 10;
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Regolamento Didattico di Corso di Studio
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
TABELLA XXIII
ARTICOLO 1
Istituzione
La Facoltà di Scienze della Formazione istituisce il Corso di Studio in Scienze della formazione primaria,
afferente alla Tabella XXIII disciplinata dal D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471.
Il Corso di Studio è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola
dell’Infanzia e della scuola primaria, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.
Il Corso di Studio in Scienze della formazione primaria si articola nei seguenti indirizzi:
1. scuola dell’infanzia;
2. scuola primaria
ARTICOLO 2
Consiglio Didattico di Corso di Studio
1. Il CDCS è costituito:
! dai docenti strutturati che alla data della votazione hanno titolarità o affidamento di moduli didattici
nei corsi di studio interessati;
! da una rappresentanza di studenti iscritti ai corsi di studio interessati nel numero e secondo le modalità
stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; tale rappresentanza dura in carica due anni accademici.
Al Consiglio possono partecipare, su invito, tutti i docenti supplenti o a contratto coinvolti nelle attività
didattiche di indirizzo.
2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i professori di ruolo dai professori di ruolo e dai
ricercatori della Facoltà di Scienze della Formazione che afferiscono al Consiglio, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile immediatamente una sola volta. L’elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del
Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona alla Facoltà sulle attività didattiche e di
tirocinio svolte all’interno del corso.
3. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti:
a) propone il Regolamento Didattico del Corso di Studi;
b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e
assicura la coerenza didattica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall’Ordinamento;
c) propone i requisiti di ammissione al Corso di Studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di
verifica;
d) progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al recupero dei
crediti relativi agli esami, ai tirocini ed ai laboratori ai sensi dell’art. 10;
e) cura lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio fissate dal Regolamento; verifica e
sovrintende all’attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte
del personale docente;
f) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti
didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall’Ordinamento;
g) studia, nelle forme adeguate, un’equilibrata gestione dell’attività didattica, in particolare con un
attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare
dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
h) esamina ed approva nei termini indicati dall’Amministrazione i piani di studio proposti dagli studenti
entro le normative degli Ordinamenti didattici;
i) esamina ed approva, nei termini indicati dall’Amministrazione, le pratiche di trasferimento degli
studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all’estero;
j) valuta, nei termini indicati dall’Amministrazione, le domande di iscrizione ad anni di corso successivi
al primo;
k) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate
attività tutoriali la risposta degli studenti all’offerta didattica e controllando l’entità del lavoro di
apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall’Ordinamento;
l) verifica i crediti acquisiti dagli studenti sulla base dei contenuti;
m) indice almeno una riunione l’anno, con tutti gli afferenti, per la programmazione didattica ed almeno
una riunione l’anno, con tutti gli afferenti, per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre
prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali
interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dall’art. 10, co. 3, Regolamento di
Facoltà;
n) determina le modalità dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività
formative non direttamente dipendenti dall’Università.
o) stabilisce convenzioni con le scuole dell’infanzia e primarie, su tutto il territorio nazionale, per lo
svolgimento dei tirocini;
p) stabilisce eventuali convenzioni, anche occasionali con semplici protocolli d’intesa approvati dal
Consiglio di Facoltà, con Enti ed Associazioni per lo svolgimento delle attività laboratoriali.
4. Per le funzioni di coordinamento tra i diversi indirizzi attivati ed il loro raccordo con la Facoltà, previa
decisione del Consiglio, può essere istituita una Giunta di Corso di Laurea costituita dai rappresentati degli
Indirizzi e del corso di sostegno i quali eleggono tra loro il Presidente della Giunta.
5. Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, concernenti la coerenza tra crediti assegnati
alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà
acquisito, entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole delle Commissioni didattiche di
vigilanza di cui all’art.13. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato
Accademico.
6. In base ad apposite convenzioni tra l’Università, proposte dal Consiglio didattico del Corso d Studio,
ratificate dai Consigli di Facoltà ed approvate dal Senato accademico, il Corso di Studio può prevedere
accordi con Corsi di Studio attivati presso altri Atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti
dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrativi.
ARTICOLO 3
Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio sono indette dal Preside
almeno sessanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle operazioni di voto. In prima fase di
applicazione il termine è ridotto a quaranta giorni. Il decreto deve contenere la data, la sede e le modalità delle
votazioni, le rappresentanze da eleggere (struttura didattica e numero dei rappresentanti), i requisiti richiesti
per l’elettorato attivo e passivo.
2. Per la elezione delle Rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Corso di Studio, l’elettorato
attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso di studio; l’elettorato passivo è costituito dagli
studenti regolarmente iscritti al corso di studio al momento della elezione, sino al secondo anno fuori corso.
Gli elenchi degli studenti regolarmente iscritti sono predisposti dalla Segreteria studenti.
3. I rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Corso di Studio sono eletti in numero pari a due unità.
L' elezione dei Rappresentanti si tiene in periodo di lezioni ed è comunque valida, indipendentemente dalla
percentuale degli aventi diritto al voto che prende parte alla votazione. I rappresentanti degli studenti durano
in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. In caso di rinuncia o perdita di diritto all'elettorato passivo
da parte di un rappresentante eletto, subentra lo studente che segue nella graduatoria elettorale.
In mancanza di altri candidati si perde il diritto alla rappresentanza.
4. Per potere essere eletti, gli studenti in possesso dei requisiti prescritti devono presentare apposite liste,
secondo le modalità di seguito indicate.
Ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione e da un simbolo e comprendere
un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi.
Ad esclusione del primo nominativo che è quello del capolista, i candidati sono elencati in ordine alfabetico e
contrassegnati da numeri arabi progressivi, con l’indicazione di cognome e nome, luogo e data di nascita,
corso di studio cui sono iscritti e numero di matricola.
Ogni lista deve essere depositata presso la Presidenza da un elettore firmatario della lista stessa, entro e non
oltre le ore 13:00 del trentesimo giorno che precede quello fissato per le elezioni. In prima applicazione il
termine è ridotto a 20 giorni.
La lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione delle candidature.
Il primo presentatore di ciascuna lista è considerato il rappresentante ufficiale della lista stessa: egli effettua e
riceve le comunicazioni ed gli atti previsti dal Regolamento, per conto della lista.
Mediante affissione di apposito avviso all’Albo Ufficiale della Facoltà, la Commissione elettorale invita il
presentatore della lista a modificare – nel termine perentorio di due giorni dalla data di affissione – la
denominazione o il simbolo della lista, qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in
precedenza ovvero appaia scorretta o inconveniente.
Le liste elettorali vanno redatte su appositi moduli da ritirarsi presso la Presidenza.
Le liste dei candidati, per essere accolte, devono essere corredate della firma di un numero di elettori-
sostenitori pari ad almeno il 3% degli iscritti al corso, con un minimo di tre firme.
Tutte le firme degli elettori a sostegno devono essere autenticate da un notaio ovvero dal segretario comunale
ovvero da un funzionario dell’Università ovvero dalla Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze della
Formazione.
Accanto alla firma devono essere chiaramente indicati nome e cognome dello studente, numero di matricola e
corso di studi cui si è iscritti.
Per ogni lista all’atto della presentazione devono essere indicati i nominativi del:
! delegato ai rapporti con la Presidenza;
! responsabile di lista.
Candidature e presentazioni non conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento sono nulle.
Qualora il numero di presentatori sia inferiore al numero richiesto tutta la lista si considera nulla.
5. Le liste dei candidati, la cui conformità alla Legge ed al presente Regolamento è accertata dalla
Commissione elettorale, vengono rese pubbliche dal Preside mediante apposito Manifesto almeno 8 giorni
prima della data delle elezioni.
Nel Manifesto le liste sono elencate secondo l'ordine di presentazione, con l’indicazione delle corrispondenti
denominazioni o dei corrispondenti simboli.
Con analoga comunicazione il Preside rende pubblico il seggio presso cui l’elettore deve votare e la sua
ubicazione.
Eventuali rilievi concernenti l’ammissione ovvero l’esclusione di liste o di candidati dovranno essere
presentati per iscritto alla Presidenza entro le ore 13:00 del secondo giorno, decorrente dalla data di
pubblicazione del Manifesto. Sui rilievi decide, con giudizio insindacabile, la Commissione elettorale.
6. L’elezione ha luogo presso le strutture della Facoltà. Gli aspetti organizzativi sono curati dalla Presidenza:
La Presidenza:
! sovrintende tutte le operazioni elettorali non demandate ad altri organismi;
! distribuisce i moduli, il Regolamento e quant’altro necessario;
! provvede alla redazione e diffusione dei Manifesti elettorali;
! cura con i servizi interessati la preparazione degli elenchi degli aventi diritto al voto;
! raccoglie le liste, assicurandosi in via preliminare della loro rispondenza formale al Regolamento;
! controlla le firme dei candidati e degli elettori di sostegno;
! trasmette ai seggi il materiale elettorale;
! trasmette gli atti alla Commissione elettorale;
! cura la pubblicità dei risultati delle votazioni.
7. Il Preside nomina una Commissione elettorale costituita da un professore di ruolo con funzioni di
Presidente e da due non docenti della Facoltà. La Commissione elettorale ha il compito di:
! organizzare e coordinare le operazioni elettorali, fissandone le relative modalità;
! accertare la conformità delle liste alla Legge ed al presente Regolamento;
! disciplinare lo svolgimento della propaganda elettorale;
! procedere alla proclamazione dei risultati;
! esaminare eventuali ricorsi e reclami avverso le operazioni di voto e dei risultati elettorali nonché di
deliberare in merito.
8. Il Preside mette a disposizione aule e spazi della Facoltà per consentire agli studenti di definire le
candidature dei propri rappresentanti e per lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale.
Ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, la Commissione elettorale disciplina lo svolgimento della
propaganda elettorale.
La propaganda elettorale inizia il giorno successivo al termine fissato per l’accettazione delle liste elettorali.
La propaganda elettorale cessa alle ore 13:00 del giorno che precede le operazioni di voto.
9. Il seggio elettorale, nominato dal Preside, è costituito da un professore di ruolo, con funzioni di presidente,
da tre ricercatori confermati e da tre non docenti della Facoltà. Le cabine elettorali devono essere almeno tre.
L’incarico di appartenenza al seggio elettorale non è declinabile; può essere revocato dal Preside, con la
sostituzione del componente assente, solo per gravi e giustificati motivi esposti per iscritto almeno 5 giorni
prima dell’insediamento del seggio.
In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più scrutatori, il Presidente del seggio provvede alla
integrazione del seggio, procedendo alla nomina di uno o più scrutatori tra gli elettori presenti alle operazioni
di voto.
In caso di temporanea assenza, le funzioni di Presidente del seggio sono esercitate dal vicepresidente,
nominato dal Presidente stesso.
In caso di impedimento o mancata presentazione del Presidente del seggio, il Preside provvede a sostituirlo.
Il seggio s’insedia dalle ore 9:30 alle ore 17:30 del primo giorno delle elezioni per la preparazione del
materiale necessario alle operazioni di voto e dalle ore 9:30 alle ore 13:30 del secondo giorno, secondo le
norme fissate dalla Commissione elettorale.
Si avviano le operazioni preparatorie alle votazioni, procedendo a vistare un numero di schede non inferiore al
10% degli elettori iscritti.
10. Le votazioni hanno luogo secondo il calendario e gli orari fissati nel presente Regolamento.
Alla chiusura del seggio, gli elettori già presenti nella sede elettorale possono esercitare il diritto di voto.
Nei giorni delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale presso la sede della Facoltà.
Al seggio possono accedere: gli elettori iscritti, i candidati, i componenti della Commissione elettorale ed i
rappresentanti di lista.
11. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:
a) consegna da parte dell’elettore ad uno dei componenti del seggio della tessera universitaria o di altro
L-LIN/12 Didattica delle Lingue Moderne Lingua Inglese III 4
ICAR/17 Disegno Percezione e Comunicazione Visiva 4
M-PED/03 Metodologico Didattico Tecnologia dell’Istruzione e
dell’Apprendimento
8
L-LIN/01 Linguistico Letterario Linguistica Generale 4
M-STO/05 Storico- Sociale Storia della Scienza
O
Storia sociale
8
O
8
INF/01 Fisico-matematico Informatica II 4
M-EDF/01 Scienze Motorie Teoria, Tecnica e Didattica
dell’Attività Motoria in Età
Evolutiva
4
Attività Integrativa Libera 4
Tirocinio 12
Totale 60
Indirizzo: Scuola Materna
III ANNO
AMBITO DISCIPLINARE DISCIPLINA C.F.U.
M-PED/03 Didattico-Pedagogico Didattica generale 8
Socio-antropologico Tecniche della comunicazione visiva 4
BIO/05 Scienze Naturali Etologia 4
MED/42 Scienze Naturali Igiene ed Educazione Sanitaria 4
L-LIN/12 Didattica delle Lingue
Moder.
Lingua Inglese II 8
IUS/10 Giuridico Nozioni giuridiche fondamentali e
legislazione scolastica
4
L-ART/07 Musica e Comunicazione
Son.
Musica e Comunicazione Sonora 4
Laboratorio Musica e Comunicazione Sonora 4
Attività integrativa libera 4
Tirocinio 16
Totale 60
IV ANNO
AMBITO DISCIPLINARE DISCIPLINA C.F.U.
M-PED/03 Metodologico didattico Tecnologia dell’istruzione e
dell’apprendimento
4
L-LIN/02 Linguistico Letterario Didattica della Lingua Italiana 4
M-EDF/01 Scienze Motorie Teoria, Tecnica e Didattica dell’Attività
Motoria in Età Evolutiva
8
INFO/01 Fisico-matematico Informatica 4
M-PSI/07 Psicologico Psicologia Dinamica 8
ICAR/17 Disegno Percezione e Comunicazione Visiva 8
MED/38 Medico Pediatria Preventiva Sociale 4
M-PED/02 Pedagogico Storia dell’Editoria Scolastica 4
P-PSI/05 Psicologico Psicologia Sociale 4
Attività Integrativa Libera 4
Tirocinio 8
Totale 60
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
REGOLAMENTO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
1. Normativa di riferimento
Presso La Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria è istituito il Corso
di specializzazione per il sostegno.
La normativa di riferimento è rappresentata dal comma 6 dell’articolo 3 del Decreto ministeriale 26 maggio 1998,
pubblicato nella G.U. 3 luglio 1998, n. 153, “Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti
dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario”.
Di seguito si riporta integralmente il testo del comma richiamato:
“6. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui all'allegato B, sono previste specifiche attività
didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al
fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del
sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere
completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.”
2. Accesso al Corso.
Il percorso può essere seguito da coloro che non abbiano concluso il corso di studi in Scienze della Formazione Primaria,
in possesso di almeno 120 crediti, e che ne facciano esplicita richiesta.
Al Corso, inoltre, possono iscriversi dall’esterno anche coloro che sono già in possesso del titolo di studio in Scienze
della formazione primaria
Il piano di studi per il corso di sostegno è articolato in tre filoni principali di approfondimento:
" medico-psicologico
" pedagogico
" tecnico pratico
.
La frequenza del corso è obbligatoria. I frequentanti che dovessero maturare oltre 1/3 delle assenze saranno tenuti a
recuperare le assenze.
Ai fini del conseguimento della specializzazione del sostegno i frequentanti dovranno predisporre un elaborato di tesi su
un tema correlato alle materie del corso, da concordarsi con uno dei docenti del corso di sostegno o con altro relatore
purché strutturato all’interno della Facoltà di Scienze della Formazione e comunque sempre su una tematica attinente alla
specializzazione del sostegno. Detto elaborato sarà discusso in presenza di una commissione composta secondo i criteri
indicati in Ateneo per la composizione delle Commissioni di laurea. La Commissione valuterà l’idoneità dei candidati in
base all’elaborato presentato e discusso nonché agli esiti degli esami sostenuti nel corso di specializzazione.
2.1. Articolazione del corso:
Insegnamenti SSD CF
U
ore
Area medico-psicologica
Psicopatologia dell’età evolutiva MED/25 4 30
Fondamenti di teorie e tecniche per la riabilitazione MED/25 4 30