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1 DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO. a cura di: Carrozza / Di Giovine / Ferrari. GLI STATI UNITI D AMERICA. 1. Cenni storici. La Costituzione degli S.U. – tuttora in vigore - approvata nel 1787, è completata da ventisette emendamenti. Importanti è anche la funzione interpretativa della Corte Suprema. In questo bisecale periodo vi sono state innovazioni all’interno del modello costituzionale orinario. Si è passati da una Costituzione liberale ad una democratica: - dal 1787 alla guerra civile – stato federale - ; - dalla guerra civile al New Deal /1930-40/; Costituzione liberale: individualismo, diritti economici; - attuale; Costituzione democratica: intervento pubblico in economia. Dalla seconda metà degli anni ottanta il Congresso riduce l’intervento pubblico in economia con limitazioni a politiche sociali. 2. La forma di Stato; principi e valori. L’ attuale forma di Stato degli S.U. è caratterizzata da: - Diritti sociali, - non costituzionalizzati come in Europa. -; - Diritti liberali – moderato interventismo, minor spesa sociali, minori prelievi fiscali e quindi minore ridistribuzione del reddito. 1
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Schemi Carrozza Stati

Dec 06, 2015

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Michele Pozzo

Schemi di diritto comparato Carrozza
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DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO.a cura di: Carrozza / Di Giovine / Ferrari.

GLI STATI UNITI D ’ AMERICA.

1. Cenni storici.

La Costituzione degli S.U. – tuttora in vigore - approvata nel 1787, è completata da ventisette emendamenti. Importanti è anche la funzione interpretativa della Corte Suprema. In questo bisecale periodo vi sono state innovazioni all’interno del modello costituzionale orinario. Si è passati da una Costituzione liberale ad una democratica:- dal 1787 alla guerra civile – stato federale - ; - dalla guerra civile al New Deal /1930-40/; Costituzione liberale: individualismo, diritti economici;- attuale; Costituzione democratica: intervento pubblico in economia.Dalla seconda metà degli anni ottanta il Congresso riduce l’intervento pubblico in economia con limitazioni a politiche sociali.

2. La forma di Stato; principi e valori.

L’ attuale forma di Stato degli S.U. è caratterizzata da: - Diritti sociali, - non costituzionalizzati come in Europa. -;- Diritti liberali – moderato interventismo, minor spesa sociali, minori prelievi fiscali e quindi minore ridistribuzione del reddito.

3. La forma di Stato: la struttura federale.Il federalismo, più che una scelta libera e ponderata, fu una soluzione politicamente accettabile e quasi imposta dalle circostanze del momento. A partire dalla Costituzione del 1787 si è assistito ad uno spostamento del confine tra le competenze federali e quelle statali a favore delle prime.

3.1 - Il federalismo legislativo, esecutivo e giudiziario. La Costituzione americana elenca le materie che rientrano nelle competenze del Congresso federale; tutti gli altri poteri residui spettano ai singoli Stati, competenti anche in materia civile e penale.

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Originariamente il Governo federale doveva provvedere da se alla esecuzioni delle proprie leggi, ora vi è un cooperazione cogli Stati. Questa collaborazione viene quasi imposta attraverso finanziamenti federali, erogati per la realizzazione di opere pubbliche, ai singoli Stati subordinati però al perseguimento di specifiche direttive federali. Il potere giudiziari federale comprende: la Corte Suprema Federale e Corti Federali inferiori istituite dal Congresso.I giudici federali intervengono in controversi sulla base di leggi federali e quelle sorte tra cittadini di Stati diversi.La competenza dei giudici federali non è mai esclusiva, ma si sovrappone a quella dei giudici statali. – salvo rare, esplicite eccezioni -.Vi è una preminenza del giudice statale sul giudice federale, ad eccezione della tutela dei diritti costituzionali federali. – diritti fondamentali -.

3.2 - Il Senato.Il Senato degli S.U. è composto per da due senatori per ogni Stato, i senatori eletti dai cittadini rappresentano un numero diverso di elettori a seconda della consistenza del corpo elettorale dei singoli Stati.Ogni Stato mantiene però la facoltà di impugnare davanti alla Corte Suprema anche eventuali leggi votate anche dai propri senatori. Il Senato americano non può essere inteso come rappresentate degli Stati membri e possono esservi tensioni e contrapposizioni fra di loro.

1.3. La struttura federale dei partiti politici. Il partiti politici statunitensi – il democratico ed il repubblicano – non sono partiti strutturati e centralizzati secondo il modello europeo.Solo nel periodo delle elezioni presidenziali assumono compattezza e spirito unitario per ottenere l’elezione del proprio candidato; nei quattro anni intercorrenti fra un’elezione presidenziale e l’altra tornano ad esprimere la loro originaria natura federativa.

4. La forma di governo.

La Costituzione statunitense, partendo dalla separazione di poteri, tende a disciplinare i rapporti tra i vari organi cercando di mantenete un constante equilibrio fra di essi. Due i principali centri di potere entrambi legittimati da elezioni popolari,- il Congresso ; titolare del potere legislativo;- Il Presidente ; titolare del potere esecutivo. Poteri e contropoteri destinati a limitare i poteri dei due principali organi costituzionali garantiscono un sostanziale equilibrio. A partire dal presidente F. D. Roosevelt -1932/45- il ruolo del Presidente ha iniziato ad assumere un ruolo di guida /motore di iniziative legislative.

1.1. Il Congresso.

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Il Congresso degli S. U. è composto da due Camere: - Camera dei ripresentati , 435 rappresentanti eletti ogni due anni con sistema maggioritario in collegi uninominali;- Senato: 100 senatori rinnovati per 1/3 ogni due anni – durata mandato sei anni – a prescindere dal numero elettori due senatori per ogni Stato.Il Congresso detiene il potere legislativo. Ogni legge deve essere approvata dalle due Camere nell’identico testo. Commissione mista.Il Congresso ha il potere di dichiarare guerra, - disatteso del Presidente -.Il Senato può approvare o meno le scelte fatte dal Presidente nella nomina dei funzionari dell’amministrazione federale e dei giudici federali. Il Senato ha la facoltà di ratificare trattati internazionali.

1.2. Il Presidente. Il Presidente degli S.U. ha un mandato di quattro anni e non può essere eletto per più di due volte. Ciascun Stato elegge un numero di elettori presidenziali pari alla somma dei rappresentati e dei senatori di cui lo Stato stesso ha diritto. In seguito gli elettori presidenziali dovrebbero scegliere il Presidente ed il vicepresidente. In realtà i due partiti nazionali indicano da subito i propri candidati alla presidenza e vicepresidenza e gli elettori presidenziali sono politicamente vincolati a votare per il candidato del partito per il quale sono stati eletti. In questo modo il cittadino votando per l’elettore presidenziale di uno dei due partiti, di fatto vota per il candidato Presidente di quel partito. Le modalità di voto degli elettori presidenziali può variare da Stato a Stato; questo di fatto può causare delle differenze nel computo dei voti. Questo può causare contestazioni e ricorsi alle varie Corti Supreme, Stat. o Feder.Il Presidente è titolare del potere esecutivo riassumendo in se se funzioni che, nelle forme di governo parlamentare, sono del Capo dello Stato e del Capo del Governo. Il Presidente nomina dei segretari preposti a vari dipartimenti, che potrebbero essere equiparati ai ministri nei sistemi di governo parlamentari ma in realtà tutti i poteri sono del Presidente che può in ogni momento revocare l’incarico ai suo segretari in quanto non previsti costituzionalmente.L’attività esecutiva è soggetta alla volontà del Congresso soprattutto per quanto riguarda il bilancio della Federazione, magari decidendo di ridurre le spese di determinate attività – militari, sociali, assistenza sanitaria -.Il Presidente comanda le forze armate; nomina i funzionari ed i giudici dell’amministrazione federale; conclude i trattati internazionali. Ogni legge approvata dal Congresso deve essere vistata dal Presidente; il Presidente può non vistare la legge rinviandola al Congresso, se la legge viene riapprovata dal Congresso con la maggioranza di 2/3 entra in vigore.Il potere di veto del Presidente è particolarmente forte in quanto una maggioranza di 2/3 del Congresso risulta difficilmente raggiungibile. Il Presidente esercita una indiretta influenza sulla funzione legislativa del Congresso indicando un programma legislativo che intende attuare.

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Il Presidente può svolgere attività legislativa diretta solo quando è stato specificatamente delegato a ciò dal Congresso.

1.3. I partiti politici.

Ogni due anni si svolge l’elezione dell’intera Camera e di un terzo del Senato., ogni quattro anni si elegge il Presidente, questa frammentazione elettorale prevista dalla Costituzione voleva evitare un dominio assoluto da parte di un medesimo partito. Il primo vero partito americano - il partito democratico – nasce nel 1828 e porta Jacskon alla presidenza; nel 1840 nasce il partito conservatore dei Wigs; nel 1854 negli stati del nord nasce il partito repubblicano, conservatore, ma su posizioni antischiaviste, guidato da A. Lincoln.Nel sistema bipartitico statunitense si confrontano: il partito democratico – orientato verso un maggior intervento pubblico in economia ed un accentramento del potere a livello federale - il partito repubblicano – orientato a garantire maggior autonomia degli Stati membri riducendo anche le iniziative sociali federali. –A partire dal 1972 prese vita il ricorso alle elezioni primarie per la scelta del candidato Presidente che precedentemente era selezionato tramite meccanismi, privi di trasparenza, interni al partito . Negli ultimi decenni vi è stata una tendenza alla nazionalizzazione ed al rafforzamento dei partiti che in precedenza erano organizzati su basi locali,pur tuttavia, i partiti in America, a differenza di quelli in Europa, non ricoprono ancora quel ruolo determinante nell’attività parlamentare. Non essendovi in sede parlamentare un netto contrasto tra maggioranza ed opposizione il Presidente può ricercare di volta in volta il consenso alle sua varie iniziative anche al di fuori del suo partito.

5. L ’ apparato amministrativo-burocratico. Il Presidente non può controllare e dirigere direttamente la Pubblica amministrazione di cui peraltro ha bisogno per attuare la sua politica. Il Presidente nomina i segretari a capo dei dipartimenti dell’amministrazione federale ( Agricoltura, Commercio, Difesa, Sanità, Interno, Affari esteri, Giustizia, Trasporti, Tesoro, Edilizia )Pur sotto l’autorità del Presidente le autorità amministrative indipendenti hanno conservato una certa autonomia – quarta branca del Governo USA.-

6. L ’ ordine giudiziario. Negli S.U, esistono ben cinquantun sistemi giudiziari diversi: vi è infatti quello federale e uno per ciascuno dei cinquanta Stati federati,

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SISTEMA GIUDIZIARIO FEDERALE:- La Costituzione americana ha previsto la Corte Suprema federale, attualmente composta da nove giudici. Vi sono poi due gradi di giudizio inferiori: le Corti Distrettuali e le Corti d’Appello. - Le Corti Federali hanno competenza limitata alle vertenze di carattere federale;, mentre i giudici statali hanno competenza per tutti gli altri casi.

I giudici federali sono nominati dal Presidente, con il consenso del Senato, sono inamovibili e persone che godono di grande consenso sociale. Negli S.U, vige il sistema del giudice unico: competente sia per liti fra privati, si per liti in cui sia coinvolta la Pubblica amministrazione.

SISTEMA GIUDIZIARI STATALI: - Sono previsti, generalmente, ma non sempre – tre livelli di giudizio.- Le sentenze della Corte Suprema Statale sono impugnabili dinanzi alla Corte Suprema Federale solo se comportano questioni di diritto federale. I giudici statali sono nominati secondo i criteri dei diversi Stati: nomina da parte del governatore od elezione popolare. In alcuni Stati alla nomina da parte del governatore, dopo un breve periodo di prova, conferma popolare.

7. La giustizia costituzionale. La Costituzione degli S.U. non prevede esplicitamente un organo che giudichi sulla legittimità costituzionale delle leggi. La Corte Suprema Federale si è però attribuita il potere di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi partendo dal principio che una eventuale legge - in contrasto con la Costituzione - emanata dal Congresso non può essere applicata dalla Corte in quanto il Congresso federale stesso deriva il suo potere dalla Costituzione.I giudici federali non possono annullare una legge, ma solo dichiarante l’incostituzionalità e quindi l’inapplicabilità; teoricamente la quella legge può risorgere se la Corte Suprema Federale muti la sua opinione. - Le Corti dei Paesi europei sono invece esplicitamente autorizzati dalla Costituzione ad annullare una legge ritenuta da loro incostituzionale - Negli S: U. – in base al cosi detto principio del sindacato diffuso - non solo la Corte Suprema, ma qualsiasi giudice federale può dichiarare l’incostituzionalità di una legge. Ovviamente questo giudizio non può essere in contrasto con una eventuale sentenza della Corte Suprema. La Corte Suprema non è costretta a decidere su tutti i casi che le vengono sottoposti; qualora non intenda emettere una sentenza definitiva su di una determinato caso, può sospendere lasciare in sospeso tale decisione.

8. La libertà e i diritti .

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La Corte Suprema degli S. U. è il principale arbitro nella tutela dei diritti e delle libertà negli Stati federati ergendosi a guardiana inflessibile delle libertà individuali anche contro la volontà della maggioranza. La Corte Suprema è intervenuta a tutela dei: - diritti politici (disciplina campagne elettorali e contributi a candidati);- diritto di manifestazione del pensiero sancito dal I emendamento; - diritto di privacy.I diritti sociali sono stati introdotti a livello federale durante il periodo del New Deal - 1930/40 – raggiungendo negli anni sessanta dello scorso livello dell’intervento sociale negli S. U. Successivamente si è tornati a ridurre l’intervento pubblico federale in questo settore lasciando spazio al ruolo dei singolo Stati Federati.

9. Le fonti del diritto.

Il common law inglese trasferito dai coloni in America rimane il modello originale ma si è evoluto differenziandosi nel tempo. Ben presto negli S. U. prese vita un osmosi tra università e Corti Giudiziarie: a volte i giudici federali provengono dalle università. Forte elemento di discontinuità dal sistema inglese e rappresentato dalla presenza di una Costituzione rigida, la cui applicazione è garantita dalla Corte Suprema, che di fatto implica una gerarchia delle fonti del diritto e la superiorità della fonte normativa costituzionale predefinita.Altro elemento di differenzazione consiste nella forma di Stato Federale degli S.U. che comporta la ripartizione delle competenze legislative tra Congresso Federale e Organi legislativi dei singoli Stati.La Corte Suprema, a differenza della House of Lords, non è mai vincolata da un proprio precedente giudizio in considerazione della particolare flessibilità necessaria nel gestire un sistema giuridico federale. Il rapporto tra leggi e common law, negli S.U. , sembra ormai orientato verso la prevalenza delle prime; e questo nasce dalla presenza della Costituzione Federale e di una nutrita legislazione sia statale che federale.

LA FRANCIA.

1. I caratteri essenziali della forma di governo. L’organizzazione delle istituzioni politiche francesi disciplinate dalla Costituzione del 1958 può essere definita semipresidenzialismo. Schematizzando: - un Presidente della Repubblica con funzioni di Capo dello Stato dotato di significativi poteri politici, eletto con suffragio universale per un periodo di cinque anni;- un Governo, guidato da un Primo ministro nominato dal Presidente, ma politicamente responsabile di fronte al Parlamento;

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- una sostanziale condivisione delle funzioni politiche del potere esecutivo tra il Capo dello Stato ed il Governo.Si può parlare di un dualismo reale o potenziale nell’esercizio delle funzioni di governo; sia il P d R – eletto direttamente dal popolo – sia il Primo ministro – sostenuto dalla maggioranza parlamentare – possono esercitare funzioni esecutive.Dal 1958 ad oggi la Costituzione francese ha subito numerose revisioni che però non hanno sostanzialmente mutato la sostanza del semipresidenz.

2. Il Presidente della Repubblica. Nel testo originario della Costituzione del 1958 la figura del P. d. R. si colloca a metà tra i forti poteri politici che De Gaulle puntava ad attribuirgli e una più limitata forza, come sostenuto dai più moderati. A partire dal 1962 il P.d.R. viene eletto a suffragio universale diretto con elezioni a doppio turno, con una maggioranza del 50 per cento voti validi. Fino al 2000 la durata del mandato presidenziale era di sette anni, ora è di cinque anni, per armonizzarne la durata con quella del Parlamento ed evitare un insanabile contrasto con una maggioranza parlamentare avversaLa Costituzione sembra attribuire al Presidente una funzione prevalentemente arbitrale. In realtà egli esercita un ruolo politicamente attivo sconosciuto ai Capi di Stato delle forme di governo parlamentari. Il P.d.R. : - nomina il Primo ministro e pu ò revocarlo sciogliendo il Governo ,- presiede il Consiglio dei ministri e stabilisce l ’ ordine del giorno; - pu ò sciogliere l ’ Assemblea nazionale – il Parlamento francese – - firma ordinanze e decreti governativi; - nomina, dopo parere del parlamento, alcune cariche civili e militari; - concede la grazia e rivolge messaggi alle Camere;- è capo delle forze armate e presiede i comitati superiori della difesa; - pu ò sottoporre un progetto di legge a referendum popolare per la sua approvazione definitiva, senza passare da un voto parlamentare.- può assumere poteri eccezionali – qualora le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza e l’integrità della nazione siano gravemente minacciati.-Nonostante una così alta concentrazione di poteri politici la Costituzione non prevede una particolare responsabilità giuridica del Presidente che non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

3. Il Governo e il rapporto tra il Primo ministro ed il Presidente: il diverso rendimento del sistema semipresidenziale nei casi di « cohabitation » .

Il funzionamento della forma di governo semipresidenziale francese appare variabile. Per De Gaulle, il Primo ministro, in situazioni di eccessiva tensione, doveva sacrificarsi per salvare il Presidente d. Repub.In realtà la Costituzione affida al Primo ministro importanti compiti:- dirige l’azione del Governo determinando la politica nazionale;

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- ha la responsabilità della difesa nazionale;- ha l’incarico di assicurare l’esecuzioni delle leggi. In pratica il Primo ministro è il trait d’union tra Presidente e Governo, tra Governo e Parlamento, nella maggioranza, tra maggioranza ed opposiz. Cohabitation: periodi nei quali la maggioranza presidenziale e la maggioranza parlamentare sono di tendenza politica opposta. In questo periodo la funzione presidenziale appare ridotta essendo costretto a nominare Primo Ministro un esponente della maggioranza parlamentare a lui ostile. Il Primo ministro assume la direzione effettiva delle politica interna ed è responsabile del programma di Governo.Al P. d. R. rimane comunque il potere di sciogliere l’Assemblea nazionale, potendo quindi influenzare politicamente il Primo ministro avversario. I rapporti tra P.d.R. e maggioranza parlamentare, nella storia della V Repubblica francese, hanno subito vari assestamenti Nei periodi in cui il P.d.R. è anche il capo della coalizione di maggioranza parlamentare egli è il vero Capo del Governo e la guida politica nazionale;quando invece si trova di fronte ad una maggioranza parlamentare a lui ostile, cresce di molto il potere del Primo ministro a lui non gradito.

4. Il ruolo del Parlamento e la sua endemica debolezza. Il sistema delle fonti del diritto.

Uno degli obiettivi che De Gaulle voleva raggiungere con la Costituzione del 1958 era quello di rafforzare il Governo a scapito dei poteri del Parlamento che si compone di due Camere. Assembla nazionale e Senato, - entrambe esercitano la funzione legislativa - . L’Assemblea.- è eletta a suffragio universale diretto, Il Senato elezioni di secondo grado.- può essere sciolta dal P.d. R. prima della normale scadenza;- vota la fiducia al Governo su sua richiesta per rafforzarne la linea politica /un eventuale voto di sfiducia, richiesto e votato a maggioranza assoluta, obbliga il Governo alle dimissioni/; per impedire che vengano proposti troppi emendamenti una legge da lui presentata il Governo può imporsi con un voto che vincoli l’Assemblea al testo da lui condiviso. A differenza delle forme di governo parlamentare, il ruolo di parlamentare è incompatibile con quello di ministro, in questo modo i parlamentari non sono tentati di provocare una crisi di Governo per entrare in altro Governo.Attualmente in Francia non si può dire che i rapporti fra Parlamento e Governo siano improntati sul modello «a supremazia parlamentare». La Costituzione un elenco di materie su cui il Parlamento può legiferare, mentre su qualsiasi altro oggetto è considerato di competenza del Governo. Il Governo è libero di disciplinare, regolamentare, come vuole le materie non espressamente assegnate alla competenza del Parlamento.

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Di fatto però, i possibili scontri tra Governo e Parlamento circa i rispettivi campi di competenza legislativa sono stati attenuati dalla scelta di Governo di adottare una strategia co-legislativa. Attualmente il Parlamento, oltre che nella sua specifica sfera di competenza assegnatagli dalla Costituzione, finisce per operare anche in materie teoricamente di pertinenza governativ

5. Fragilit à parlamentare e sistema dei partiti. Le conseguenze della legge elettorale maggioritaria.

L’Assemblea nazionale viene eletta con sistema maggioritario uninominale a doppio turno. Questo sistema ha dato vita ad un bipolarismo formato da due coalizioni politiche contrapposte.Semplificando i due schieramenti raggruppano da un lato le forze di sinistra: - part. socialista, par. comunista, verdi ed altre formazioni minori-,dall’altro: - part. Gollista, part. Liberale, ed altre formazioni minori. -.

6. I rapporti centro-periferia ed il sistema delle collettivit à territoriali.

La Costituzione francese non contiene alcun riferimento diretto al concetto di autonomia territoriali. Si può quindi parlare di un sistema unitario in cui solo allo Stato è attribuito il potere decisionale. Le collettività territoriali riconosciute sono: i comuni, i dipartimenti, le regioni,le collettività a statuto speciale e le collettività d’oltremare. Tutti questi enti – amministrati da autorità elette dai residenti i vari territori- sono sottoposti da uno stretto controllo da parte dello Stato.Il principio di libertà amministrativa è fortemente temperato dai limiti risultanti dal principio di indivisibilità della Repubblica. Non è riconosciuta l’esistenza di soggetti politici abilitati a decidere in concorrenza fra di loro. Lo Stato non tollera forme di pluralismo nell’articolazione territoriale del potere. Le funzioni amministrative da parte degli enti locali sono subordinate alle decisioni legislative statali. Negli ultimi anni sono state concesse alcune parziali modifiche al sistema amministrativo unitario in taluni territori con tendenze autonomistiche.Modeste forme di autonomia speciale in territori d’oltremare: - Nuova Caledonia, Polinesia francese, - ed in Corsica.

7. L ’ ordinamento giudiziario.

L’organizzazione del sistema giudiziario francese è di natura dualistica:- ai giudici ordinari competono le controversia tra privati: - ai giudici amministrativi le controversie tra privati e Pubblica amministr. La Costituzione prevede una serie di garanzie di indipendenza dell’ordine giudiziario – giudici ordinari -tendente a assicurare una separazione tra giurisdizione e funzioni

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di governo. I magistrati sono tutti nominati dal ministro della Giustizia, esiste un Consiglio superiore della Magistratura.Ai magistrati è costituzionalmente garantita l’inamovibilità. La giurisdizione amministrativa non è sorretta da alcuna forma di garanzia costituzionale circa la sua indipendenza di azione. I giudici amministrativi non sono inamovibili.

8. La giustizia costituzionale.

La Costituzione francese prevede un controllo di costituzionalità delle leggi «a priori» attraverso un Tribunale Costituzionale che può deferire le leggi, su ricorso del P.d. R o su richiesta di 60 deputati o senatori che si oppongono, solo prima della loro promulgazione. I giudici costituzionali durano in carica nove anni; a limitare la loro piena autonomia il loro Presidente è nominato dal capo dello Stato. Il Tribunale Costituzionale controlla anche: la regolarità dell’elezioni del P.d.R. , dei parlamentari; e la regolarità dello svolgimento dei referendum.

9. Diritti e libert à fondamentali.

In Francia una vera e propria teoria dei diritti ha faticato a farsi strada più che in altri paesi.

LA GERMANIA e L ’ AUSTRIA.

1. GERMANIA.

1.1 Cenni storici.

1815: aggregazione di 41 stati tedeschi con assemb.comune – Bundenstag.

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1919: Costituz. di Weimar – Stato federale repubblicano/democratico – l’accentuata instabilità dei Governi dovuta all’estrema frammentazione del quadro politico porta ad una definizione autoritaria del ruolo del Presidente1933: Hitler viene nominato Cancelliere ed inizia il Terzo Reich.1949: «Legge fondamentale» - Consiglio parlamentare di Bonn -.

1.2. Forma di Stato.

Si parla di « Legge fondamental e » in attesa di una Costituzione approvata, con libera determinazione , dal popolo tedesco. 1990: caduta del muro di Berlino, - unificazione della Repubblica Federale con la Repubblica Democratica tedesca - si torna a parlare di una Costituzione che sostituisca la così detta « Legge fondamentale».Primo comma: «La Repubblica federale di Germania è uno Stato federale, democratico e sociale». Secondo comma: «…Ogni potere emana dal popolo che lo esercita per mezzo di elezioni e votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.».

1.3. Forma di Governo.

Per assicurare la massima stabilità alla Repubblica federale, - evitando le tensioni della fallimentare Repubblica di Weimar - la Legge Fondamentale sancisce la centralità dei partiti, ma prevede anche lo scioglimento dei partiti «antisistema». E’ previsto anche un parziale finanziamento pubblico dei partiti. I principali partiti sono: - cristiano- democratici : CDU e CSU in Baviera;- partito socialdemocratico: SPD; i Verdi ed il partito liberale: FDP. Il Bundenstag viene rinnovato ogni quattro anni con un sistema elettorale misto e complesso che prevede un voto maggioritario ad un proporzionale il tutto per assicurare la governabilità e la rappresentatività. Il Presidente Federale viene eletto dall’Assemblea Federale (Bundenstag + membri rappresentativi dei vari Lander) e rimane in carica per cinque anni- nomina e può revocare il Cancelliere, può sciogliere il Bundenstag. Esecutivo federale : il Governo è costituito dal Cancelliere – proposto dal Presidente federale - e dai suoi ministri e viene votato dal Bundenstag.Il Bundenstag può sfiduciare e chiedere al Presidente la revoca del Cancelliere solo eleggendo a maggioranza un successore. I ministri federali sono nominati dal Cancelliere che fissa le direttive politiche generali e ne assume la responsabilità. il Cancelliere deve essere sorretto da una maggioranza assoluta - questo ai fini di garantire una stabilità all’esecutivo -; nel caso venga sfiduciato può chiedere al Presidente lo scioglimento del Bundestag.

1.4. Il quadro federale.

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Il sistema federale tedesco, cooperativo e solidale, viene usualmente contrapposto al modello dualistico, competitivo del sistema statunitense. La composizione del Consiglio federale è composto dai membri dei Governi dei vari Lander, ogni Lander elegge i sui rappresentanti in proporzione alla sua popolazione. Le leggi federali sono approvate dal Bundestag.. – parlamento federale – Il Bundesrat – consiglio federale – ha però un potere di veto su leggi destinate ad incidere sull’organizzazione amministrativa dei Lander. Tutti gli organi amministrativi nei Lander, nei distretti e nei comuni sono eletti con elezioni dirette, libere, eguali e segrete. Il diritto federale conforme alla Costituzione prevale sul diritto dei Lander.Vi sono materi nelle quali la Federazione ha competenza legislativa esclusiva: - affari esteri, difesa, sistema valutario/monetario, telecomunic. Soggiorno e residenza di stranieri e profughi, assistenza pubblica, diritto del lavoro, trasporti ferroviari, controllo inquinamento. - .Una revisione costituzionale del 2006 ha introdotto importanti novità nel riparto delle competenze legislative rafforzando il principio della riespansione delle attribuzione regionali. I Lander possono adottare disposizioni in materia di: Caccia, protezione della natura, gestione del territorio, regime delle acque.Inoltre i Lander danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria con la disciplina amministrativa dei vari uffici .Il Governo federale può approvare disposizioni amministrative di carattere generale a cui l’amministrazione regionale è soggetta.Per quanto riguarda l’autonomia finanziaria regionale la legislazione riserva ai Lander quote consistenti del gettito dei tributi federali.La Federazione ha competenza legislativa esclusiva per i dazi doganali ed i monopoli fiscali, ai Lander spetta lo competenza sulle imposte locali cons.In base alla legge sulla perequazione finanziaria, i Lander più ricchi consentono trasferimenti finanziari a favore dei Lander più poveri.

1.5. Ulteriori elementi sul sistema delle fonti.

La giurisprudenza costituzionale tedesca ha conosciuto una evoluzione particolarmente tormentata in tema di rapporti tra ordinamento interno e fonti comunitarie.

1.6. Giurisdizione comune.

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Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici: esso viene esercitato dal Tribunale Costituzionale Federale, dai Tribunali Federale e dai tribunali dei Lander. Ad essi spettano ampie competenze legislative/amminist: dalla disciplina dello Stato giuridico al reclutamento dei giudici regionali. - i primi due gradi della legislazione civile, penale, amministrativa -Le Corti superiori esercitano un a legislazione di sola legittimità su provvedimenti emessi dai tribunali dei Lander. Non è previsto un organo di autogoverno dei giudici che godono di ampie garanzie di indipendenza. I magistrati sono dipendenti del ministero della Giustizia Feder.o del Land

1.7. Giurisdizione costituzionale.

Il Tribunale Costituzionale Federale è composto da 16 membri eletti per 12 anni dal Bundestag e dal Bundesrat. Il T.C.F. decide sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale e del diritto dei Lander con la Legge fondamentale.- CostituzioneAnche il singolo cittadino può fare ricorso al T.C.F. se ritiene che un suo diritti fondamentale sia stato leso dal parte di un pubblico potere.

1.8. Diritti fondamentali.

Diritti fondamentali, propri della tradizione liberale, : diritto alla vita ed alla integrità fisica, alla libertà, personale, di fede e di coscienza, di espressione di fede, di domicilio, di proprietà, di corrispondenza. Vengono inoltre garanti i diritti di riunione, associazione in partiti politici.« ognuno ha il diritto al libero sviluppo della propria personalit à , in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l ’ ordinamento costituzionale o la legge morale. » Eventuali limitazione di diritti fondamentali sono ritenute costituzionalmente legittime solo in particolari specifici casi.

2. AUSTRIA.

2.1 Cenni storici, 1848: i fermenti rivoluzionari costringono l’Imperatore a consentire l’elezione di una Assemblea costituente la quale preparò una Costituzione che però non entrò mai in vigore.1918: dopo la sconfitta fu proclamata la Repubblica austro-tedesca.

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1920: venne elaborata la Legge Costituzionale Federale che, seppur dopo numerose modifica ed integrazioni, rimane attualmente vigente. 1929: passaggio da forma di governo parlamentare – instabile - ad una forma di governo semipresidenziale con elezione diretta del Presidente. 1938: annessione alla Germania. 1955: sancita la neutralità permanente della Repubblica austriaca.

1.2. Forma di Stato ed assetto federale. Il sistema federale austriaco è considerato debole , sia per la quantità e la qualità delle materie attribuite al legislatore periferico, sia per la debolezza della Camera rappresentativa dei Lander e del Consiglio federale.I Lander austriaci sono dotati di autonomia costituzionale. Il potere legislativo viene esercitato dalla Diete i cui membri sono eletti con sistema proporzionale. Il potere esecutivo viene esercitato da un governo provinciale eletto dalle Diete di ciascun Lander. Il riparto delle funzioni legislative ed esecutive tra Bud e Lander è particolarmente complesso e frammentario. Vi è un elenco di materie nelle quali spetta alla Federazione sia la legislazione, sia l’esecuzione; in altre materie la legislazione è di competenza della Federazione, mentre l’esecuzione è di competenza dei Lander, infine se una materia non è espressamente attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa federale essa rimane di competenza dei Lander. Negli ultimi decenni si è registrato un rafforzamento della posizione dei Lander.

1.3. Forma di governo. Si tratta di una forma di governo semipresidenziale con elezione diretta del Presidente e nomina di una Cancelliere e del suo governo che deve avere la fiducia della Camera – Parlamento - La Camera rappresentativa del corpo elettorale della Federazione viene eletta con sistema proporzionale, con soglia di sbarramento al 4% . La durata della legislazione è di cinque anni, l’età degli elettori è 16 anni. Il Presidente – eletto direttamente dal popolo ed in carica per sei anni –Nomina o revoca il Cancelliere ed il suo Governo e può sciogliere il Parlamento. Tutti gli atti del Presidente federale devono essere controfirmati dal Cancelliere federale o da un ministro competente.Il Presidente può essere destituito tramite referendum popolare.

1.4. La giurisdizione costituzionale

Sono legittimati ad impugnare provvedimenti legislativi davanti alla Corte Costituzionale, sia il Governo federale, sia i Governi dei Lander, sia dei relativi Consigli – federali o locali – a seconda che si tratti di leggi federali o provinciali.

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L’annullamento o abrogazione di una legge opera dal giorno della pubblicazione, la legge dichiarata incostituzionale continua ad essere applicata nei casi verificatesi prima.La Corte di Giustizia Costituzionale è competente a controllare la costituzionalità dei regolamenti dell’Esecutivo; decide inoltre riguardo ai conflitti tra Bud e Lander.

1.5. La garanzia costituzionale dei diritti.

In Austria i diritti fondamentale non sono oggetto di un’organica codificazione costituzionale, ma trovano garanzia in una serie di fonti di rango costituzionale. Partendo dalla Legge fondamentale dei diritti dei cittadini del 1867, si sono aggiunte una serie leggi ad integrazione e modifica, sino a giungere all’attuale Costituzione del 1964.

LA SPAGNA

1. Origini1812 – Carta liberale di Cadice; 1931- II Repubblica – successiva dittatura franchista. –1978 – attuale Carta Costituzionale.

2 Forma politica dello Stato. Art. 1; Monarchia parlamentare. Uno Stato sociale e democratico che ha come valori superiori del proprio ordinamento giuridico: la libertà, la giustizia, l’uguaglianza il pluralismo politico. Al Sovrano competono i compiti di Capo dello Stato: indice le elezioni, può sciogliere le Camere, nomina il Presidente del Consiglio, emana i decreti del Consiglio dei ministri, ratifica i trattati internazionali, presiede i comando delle forze armate, nomina i giudici del tribunale Costituzionale. Il Parlamento bicamerale – Cortes Genarales – è composto da: - Congresso dei Deputati, rappresentativo dell’intero corpo elettorale, composto da 350 membri eletti per quattro anni nelle varie Provincie con sistema proporzionale – sbarramento al 3% - .Attualmente, accanto ai due principali partiti – Partito socialista: sinistra moderata e Partito Popolare: centro destra. – vi sono piccoli partiti che finisco con l’essere determinanti nella formazione dei Governi; con il loro appoggio possono dar diva a politiche volte a favorire le varie Regioni.

- Senato, composto da 264 membri eletti per quattro anni, per 4/5 dai cittadini con sistema maggioritario e per 1/5 dall’Assemblea delle Comunità autonome .Al Congresso dei deputati compete in modo esclusivo il controllo politico nei confronti del Governo e l’approvazione definitiva delle varie leggi.

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Il Senato può solo introdurre emendamenti alle varie leggi o porre su di esse un veto solo con la maggioranza assoluta. Al Consiglio dei Ministri, formato dal Presidente del Governo, compete l’indirizzo politico generale. Il Presidente del Governo è il Leader del partito che ha vinto le elezioni – forma di governo presidenzialista -. Il Governo deve ottenere la fiducia del Congresso dei Deputati.Il Congresso può presentare una mozione di sfiducia costruttiva – al fine di evitare una crisi al buio -; in mancanza di una maggioranza il Governo può essere sciolto dal Sovrano. Anche il Presidente del Consiglio può chiedere al Sovrano di sciogliere il parlamento.Dal Governo dipende la Pubblica amministrazione civile e militare. Il potere giudiziario è esercitato dai giudici e magistrati indipendenti, inamovibili e sottoposti solo all’impero della legge. Non sono ammessi giudici straordinari. Il Consiglio generale del potere giudiziario, - costituito da venti membri designati dalle Camere parlamentari, in carica per cinque anni -, si occupa della carriera dei magistrati e giudici e può emettere sanzioni.

3. La forma di Stato. La Costituzione, pur proclamando l’indissolubile unità della Nazione, garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e delle Regioni. Le nazionalità - Paesi Baschi, Catalogna, Galizia - , sono diverse da semplici enti territoriali come sono le Regioni. La competenza degli enti autonomi regionale può essere sia di tipo legislativo – sviluppo della legislazione dello Stato -, che esecutivo. La Costituzione individua solo le materie nelle quali è possibile agli enti autonomi ottenere competenze. Lo Statuto regionale delimita in modo più preciso le varie competenze demandate alle singole regioni. Alcune materi sono però di esclusiva competenza dei poteri centrale dello Stato: difesa, sistema monetario, relazioni Internazionali, commer. EsteroLo Statuto regionale prevede meccanismi di flessibilità nei rapporti di competenza amministrativa tra Stato e Regioni.

4. Il sistema delle fonti. La Costituzione si pone al vertice del sistema spagnolo, autentica fonte del diritto superiore a tutte le altre ed è protetta da complicati meccanismi.Esiste un procedimento di « revisione » che consente, attraverso un iter lungo ed elaborato, di modificare tutta la Costituzione -referendum pop.- La procedura di « riforma » consente di modificare solo singole parti. Un particolare tipo di legge e la legge organica che sancisce i diritti fondamentali e organi particolari quali il Tribunale Costituzionale, il Consiglio di Stato, il Tribunale dei Conti, Statuto Comunità autonome.Il potere legislativo delle Comunità autonome è limitato.

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La Costituzione affida al Governo, in casi di straordinaria urgenza, la possibilità di approvare decreti legge immediatamente efficaci.

5. La giustizia costituzionale e la garanzia dei diritti fondamentali.

La garanzia dei diritti fondamentali è realizzata dall’organo di controllo della costituzionalità: il Tribunale Costituzionale composto da dodici i membri, scelti dalle Camere e dal Governo, in carica per nove anni. Le competenze del Tribunale Costituzionale sono: - controllo legittimità costituzionali leggi statali e regionali; - conflitti di competenza tra Stato e Regioni; - tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. L’eccezione di incostituzionalità di una norma di legge può essere sollevata dai giudici ordinari all’interno di un processo. Un’eventuale sentenza di nullità della legge emessa dal Tribunale Costituzionale, ha tendenzialmente effetto per il futuro, raramente effetto retroattivo. I conflitti tra i vari organi dello Stato, su cui interviene il T.C, , sorgono su lesioni della distribuzione di competenza previste dalla Costituzione. Qualsiasi cittadino, dopo aver esperito le ordinari vie di giudizio, può far ricorso al Tribunale Costituzionale, qualora consideri leso un suo diritto fondamentale, - diritto alla vita, alla libertà personale, ideologica e religiosa, diritto di riunione, associazione politica,diritto di sciopero, ecc. –

LA SVIZZERA.

1. Un patto secolare di alleanza. 1291: - Patto di Grutli – alleanza militare a scopo difensivo. – 1803: Napoleone riconosce la confederazione cantonale confederale.1848: Costituzione confederale svizzera. Il più antico Stato federale.Il sistema costituzionale ha poi subito ritocchi e riforme parziali.

2. Lo Stato federale svizzero.

1.1. Principali caratteristiche del federalismo elvetico.

La forma di Stato federale svizzera costituisce una adeguata risposta alla necessità di garantire la coesistenza di molteplici comunità linguistiche, culturali e religiose integrando territori diversi demograficamente diversi.Federalismo cooperativo e di partecipazione, di collaborazione ed aiuto.

1.2. I Cantoni.

La Confederazione elvetica è composta da 26 Cantoni – enti territoriali –

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eterogenei per dimensioni e caratteristiche di popolazioni, religione e lingua. – francese, tedesco, italiano, lingua romancia. -. Il Cantone è l’elemento base della struttura federale svizzera.Uguaglianza tra i Cantoni anche se con forti differenze di dimensioni, demografiche e socio economiche sulle decisioni della Confederazione. Semi-Cantoni, - Cantoni più piccoli – hanno minor peso politico. I Cantoni hanno ampia autonomia organizzativa potendo liberamente definire la propria forma di governo mediante Costituzioni democratiche approvate del corpo elettorale. l’Esecutivo cantonale è eletto direttamente dagli abitanti e non può essere sfiduciato dal Parlamento di tipo monocamerale che è l’organo legislativo cantonale.I Cantoni sono indipendenti dal punto di vista legislativo, amministrativo, finanziario, e sovraintendono alla gestione dei loro vari Comuni.

1.3. Il riparto di competenze fra Confederazione e Cantoni.

« La Confederazione adempie ai compiti che le sono assegnati dalla Costituzione ».La ripartizione dei compiti e tracciata materia per materia: - ai Cantoni è affidata l’attuazione del diritto federale per quanto riguarda le funzioni amministrative; - per le competenze di ordine finanziario i Cantoni sono ampiamente autonomi definendo prelievo fiscale, aliquote ed esenzioni;- la Confederazione emana i principi relativi all’armonizzazione delle imposte dirette;- anche i Comuni hanno una loro autonomia fiscale a livello locale. Esiste un sistema di perequazione finanziaria che prevede trasferimenti finanziari tra i vari Cantoni – dai ricchi ai poveri -.

1.4. Il federalismo cooperativo elvetico.

1.1.1. L ’ obbligo di cooperazione e lealt à federale.

La Costituzione federale prevede un principio di collaborazione e aiuto reciproco fra Confederazione e Cantoni nell’adempimento dei rispettivi compiti di tipo amministrativo e giudiziario.

1.1.2. La partecipazione dei Cantoni al processo decisionale federale.

Il coinvolgimento cantonale all’elaborazione delle decisioni federali - federalismo di partecipazione - può avvenire in maniera diretta;o in maniera indiretta attraverso il Consiglio degli Stati, organo rappresentativo dei Cantoni. 2.4.2 Il Consiglio degli Stati e il bicameralismo.

L’organo legislativo della Confederazione si compone di due Camere parlamentari:

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- Consiglio nazionale, rappresentativo del popolo svizzero, ( 200 deputati eletti a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale ) - Consiglio degli Stati , organo di rappresentanza dei Cantoni ( 46 deputati; ogni Cantone elegge 2 deputati, i semi-Cantoni solo uno).Le due Assemblee hanno gli stessi poteri –bicameralismo perfetto -.

1.1.1.2. La revisione costituzionale.

Qualsiasi revisione costituzionale deve essere approvata sia dai cantoni, sia dal corpo elettorale attraverso un referendum. Vi deve essere il consenso della maggioranza dei Cantoni e quella dell’intero corpo elettorale – doppia maggioranza - ; questo garantisce i Cantoni più piccoli e meno popolosi.Il referendum popolare evidenzia il principio della sovranità popolare.

1.1.3. Consultazione, iniziativa legislativa e referendaria.

La Confederazione informa e consulta i Cantoni delle sue iniziative legislative; i pareri dei Cantoni non vincolano la federazione, ma hanno un rilevante peso politico. I Cantoni possono indire un referendum su una legge federale condizionando quindi l’operato della Confederazione.Ogni Cantone è titolare di iniziativa legislativa federale.

1.1.4. La collaborazione intercantonale.

La Conferenza dei Cantoni è un organo attivo dal 1933 finalizzato ad organizzare e promuovere la collaborazione intercantonale.

3. La forma di governo svizzera.

1.1. L ’ Assemblea federale.

Il potere legislativo a livello federale è esercitato da due Camere con medesime attribuzioni: - Consiglio Nazionale / Consiglio degli Stati. Ogni legge deve essere approvata da entrambe le Camere. Le due Camere eleggono in seduta comune: il Consiglio federale ed il suo Presidente / i giudici del Tribunale Federale.L’Assemblea esercita un’alta vigilanza sull’operato dell’Esecutivo attraverso interpellanze, interrogazioni, inchieste e rapporti; ma non può sfiduciarlo obbligandolo a dimettersi prima della sua scadenza naturale.

1.2. Il Consiglio federale.

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L’Esecutivo federale è costituito dal Consiglio federale composto da sette membri eletti dall’Assemblea per un periodo di sette anni. Tra i componenti il Consiglio viene scelto il Presidente della Confederazione.Il Consiglio deve equamente rappresentare le diverse religioni e componenti linguistiche dalla Svizzera.

1.3. Rapporti tra Legislativo ed Esecutivo. Assemblea e Consiglio federale non sono legati da alcun rapporto di fiducia; il Parlamento non può obbligare alle dimissioni il Consiglio.Si parla di una guida duale del sistema: l’Assemblea svolge un ruolo legislativo, mentre il Consiglio un ruolo esecutivo, il tutto in un sistema di mediazioni consensuali e ampie convergenze che garantiscono stabilità.

1.4. Il sistema politico. Dal 1959 il Governo svizzero è stato sempre formato dai quattro partiti principali: Partito liberale - radicale, Partito socialista, Partito popolare democratico, Unione democratica di centro.Si tratta di una integrazione dei principali schieramenti politici che rappresentato circa 80% dell’elettorato; questo garantisce stabilità.

4. Gli istituti di democrazia diretta.

In nessun altro Stato la partecipazione democratica del corpo elettorale è così ampia come in Svizzera, sia attraverso assemblee dirette dei cittadini nei piccoli Cantoni, ma soprattutto attraverso consultazioni referendarie.Sono previsti referendum in materia legislativa e finanziaria nei singoli Cantoni, e referendum a livello di Confederazione: - obbligatori, relativamente a revisioni totali o parziali della Costituzione; - facoltativi, se riguardano altre leggi federali. Gli strumenti di democrazia diretta hanno profondamente influenzato l’ordinamento elvetico e sono strumenti importanti di controllo e condizionamento dell’attività legislativa e governativa.

5. Il sistema delle fonti di diritto.

La Costituzione federale è la fonte prima del diritto svizzero; vi sono poi le leggi federali, le ordinanze dell’Assemblea e del Consiglio federale.A livello cantonale la fonte di diritto primaria sono le varie Costituzioni cantonali previste dalla stessa Costituzione federale; le varie leggi cantonali sono adottate attraverso la partecipazione del corpo elettorale attraverso i referendum che possono essere obbligatori o facoltativi. A livello comunale l’autonomia legislativa è definita dai vari Cantoni.

6. L ’ ordinamento giudiziario.

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Le funzioni giurisdizionali sono distribuite tra Confederazione e Cantoni, i quali godono di una notevole autonomia. Alla Confederazione spetta il compito di disciplinare in modo uniforme le procedure civili e penali – originariamente diverse e frammentate – attraverso il Tribunale Penale ed il Tribunale Amministrativo Federale.Le loro sentenze sono impugnabili presso al Tribunale Federale.

7. Il controllo di costituzionalit à e leggi federali.

Al tribunale Federale è affidato il compito di vigilare sul rispetto sia della Costituzione federale, sia delle varie Costituzioni cantonali.

1.1. Il controllo pregiudiziale generale.

Ogni autorità federale o cantonale incaricata di applicare una norma giuridica a un caso concreto deve valutar se essa sia conforme alle fonti gerarchicamente superiori, e in caso contrario di applicarla.

1.2. La giurisdizione costituzionale del Tribunale Federale.

Il Tribunale Federale, come giudice orinario supremo, assicura l’applicazione delle leggi federali di diritto civile, penale, amministrativo;come giudice costituzionale. assicura il rispetto del diritto federale con riferimento alla Costituzione ed ai diritti fondamentali. Si può ricorrere al Tribunale Federale in materia di diritto civile, penale e diritto pubblico impugnando una sentenza di giudici inferiori.Si tratta di un sistema di controllo della costituzionalità ad accesso diretto, di natura concreta, sia da parte di una persona fisica o giuridica.Se il Tribunale Federale annulla l’atto normativo o la sentenza impugnata, di fatto ne sancisce l’incostituzionalità. Nel caso di conflitti tra livelli di governo – Confederazione e Cantoni – il Tribunale Federale è giudice unico ed il solo competente.

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