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Packaging e prodotti‐copiatra
“look‐alike” e inganno del
pubblicopubblico
Salone della Proprietà Industriale – Parma –
30 settembre 2013
Luca TrevisanPartner, Trevisan & Cuonzo Avvocati,
Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’
INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
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L’importanza del packagingL
importanza del packaging
Il packaging e la forma del prodotto hanno ormai
acquisito valore in séacquisito valore in sé
Attribuiscono al prodotto pregi ulteriori rispetto a
prodotti analoghi e permettono di differenziarsi sul
tmercato
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L’importanza del packagingL
importanza del packaging
L’aspetto esteriore del prodotto veicola al pubblico
molteplici
messaggi e informazioni:
Ti l i / t d l d tt• Tipologia/natura del prodotto;•
Specificazione e riconoscibilità nell’ambito di prodotti
l hianaloghi;• Eventuali collegamenti tra produttore ed
offerente (private
labels della GDO);• Origine e fonte produttiva;• Livello di
prezzo;• Datazione produzione/scadenza;Datazione
produzione/scadenza;• Contenuto della confezione.
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L’importanza del packagingL
importanza del packaging
In quest’ottica la protezione della forma esternaIn
quest’ottica, la protezione della forma esterna
(Ausstattung) è necessaria anche prima e a( g) p
prescindere dall’eventuale inganno del pubblico
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La tutela della formaLa tutela della forma
• Quali gli interessi (ed i soggetti) tutelati?
• Quali le condizioni della tutela dell’aspetto
esteriore del prodotto?esteriore del prodotto?
• Quali le imitazioni sanzionate e i limiti della
tutela della forma?
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FOCUS GIURISPRUDENZAFOCUS GIURISPRUDENZA
Il «look‐alike» del packaging
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Le prime decisioniLe prime decisioni
Tribunale di Verona, (ord.), 21 settembre 1992
Caso Farmaceutici Dr. Ciccarelli S.p.A. contro Lidl Italia
S.r.l.
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Le prime decisioniLe prime decisioni
Caso Melitta
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Orientamento tradizionaleOrientamento tradizionale
Tutela contro fenomeni di puro «look-alike» delle confezioni dei
prodotti tradizionalmente problematica Necessaria prova
di:tradizionalmente problematica. Necessaria prova di:1) capacità
individualizzante della confezione;2) notorietà qualificata;) q ;3)
rischio di confusione.Pochi problemi in caso di agganciamento
palese a marchi ed estetica confezioni:
T ib B iTrib. Bari,ord. (inedita), 22/11/2005
Ben maggiori problemi in ipotesi di «look alike» raffinato.
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Orientamento tradizionaleOrientamento tradizionale
’Numerose decisioni in linea con l’orientamento
tradizionale:
1) Trib. Milano, 19/3/1983, Soc. Polenghi Lombardo c. Soc.
Truffini-Reggè,(CASO GALATINE)(CASO GALATINE)
L'imitazione servile rilevante ai fini dell'art. 2598, n.1 c.c.
è solo quella attinenteagli elementi che, nel quadro delle forme
esterne non standardizzate e nondettate da esigenze di funzionalità
del prodotto, specificamente edunitariamente concorrono ad
esercitare la funzione distintiva,,determinando il conseguente
collegamento tra i prodotto stesso ed unadeterminata fonte
produttiva.A h i t i di l l l' t tAnche in materia di concorrenza
sleale, l'accertamentodella confondibilità dei prodotti non può
essereeseguito sulla base di una valutazione analitica eseparata
dei singoli elementi, ma deve esserenecessariamente affidato ad un
giudizio globale e disintesi, e riferito all'impressione d'assieme
in tal modo, psuscitata dalla forma del prodotto nel consumatore
dimedia avvedutezza e diligenza.
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Orientamento tradizionaleOrientamento tradizionale
2) Trib. Milano, 22/9/1983, Lingner und Fischer GmbH c. Soc.
Bernucci Sforza(CASO COLLA UHU)(CASO COLLA UHU)
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile è
necessario indagare sel'impressione generale che offre l'aspetto
dei prodotti possa produrre nellal impressione generale che offre l
aspetto dei prodotti possa produrre nellamente del consumatore, e
in particolare quello speciale consumatorecui il prodotto è
destinato, la confusione tra l'uno e l'altro prodotto.
Costituisce imitazione servile del tubetto per adesivo
dell'attrice,recante la dicitura "Uhu" in nero e un tondino in
rosso con unascritta in caratteri piccoli di colore giallo, il
contenitore dellaconvenuta, sul quale spiccano la scritta "Uno",
anch'essa di trelettere e in colore nero, e la scritta (Più), in
colore rosso su fondo( )giallo, simile al predetto tondino, sicchè
nell'una e nell'altraconfezione campeggiano i colori nero e rosso
distribuiti quasi aeguale distanza nella superficie del
tubetto.eguale distanza nella superficie del tubetto.
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Orientamento tradizionaleOrientamento tradizionale3) T ib l
di B 27/11/1999 i dit (CASO GRISSINI FAGOLOSI)3) Tribunale di
Bergamo, 27/11/1999, inedita (CASO GRISSINI FAGOLOSI)
Esclusa la tutela
«In materia di concorrenza sleale confusoria da imitazione di
confezioni di prodotti dilargo consumo, l’apposizione del marchio
del produttore in larga evidenza deveportare ad escludere la
sussistenza di un rischio di confusione»portare ad escludere la
sussistenza di un rischio di confusione»
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Panoramica trendsgiurisprudenziali più recenti
Nel corso degli ultimi anni si sono avuti numerosi casi in cui
sono stati applicati criteri più generosi.p g
1) Trib. Napoli, 11/7/2000, Colussi c. Elledì, (CASO GRAN
TURCHESE)
Tutela riconosciuta a prescindere da un rischio di confusione
circa la fonteTutela riconosciuta a prescindere da un rischio di
confusione circa la fonte produttiva. Rilievo dato dal Giudice a: •
Appropriazione del messaggio positivo associato dai consumatori
(anche
i i t ) G T hinconsciamente) a Gran Turchese;• Appropriazione
degli investimenti di Colussi; • Rischio di un’associazione «anche
inconscia o solo subliminale» tra i
d ttiprodotti.
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Panoramica trendsgiurisprudenziali più recenti
2. Trib. Napoli, (ord) 5/11/2001, Amica Chips S.p.A. c. Saiwa
S.p.A. (CASO
CIPSTER).
Rilievo dato dal Giudice a:
• Fortissima capacità individualizzante della confezione
imitata
• Rischio di un’associazione «subliminale» da parte dei
consumatori alRischio di un associazione «subliminale» da parte dei
consumatori al
messaggio positivo della confezione imitata.
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Panoramica trendsgiurisprudenziali più recenti
3. Trib. Roma (ord) 27/3/2006, Selectiva s.p.a. c. MGA s.p.a.
(CASOAQUOLINA).AQUOLINA).
Tutela riconosciuta a prescindere dal rischio di confusione a
fronte diuna ripresa complessiva dei tratti caratterizzanti della
confezione imitatauna ripresa complessiva dei tratti
caratterizzanti della confezione imitata,ed in particolare: i
medesimi cromatismi brillanti, la comune scelta di unaprofumazione
ispirata ad un gusto alimentare (fragolina di bosco da unl t i d
ll’ lt ) l i il fi i t i d lllato, peperoncino dall’altro), la
simile configurazione esteriore delleconfezioni (medesima
composizione grafica delle scritte, medesimocolore del tappo con la
striscia nera sul barattolo).
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Variabilità degli esiti giurisprudenziali
CASI SAN CARLO: Trib. Milano, 4/4/2011 e Trib. Torino
16/04/2010
Esiti contrastantiEsiti contrastanti
Milano: • Confezioni San Carlo sufficientemente
distintive e ormai dotate di forte avviamento;
• Elementi distintivi ripresi integralmente da imitatore;
• Diversità marchi denominativi (SAN CARLO e AMICA CHIPS) non è
rilevante.
Torino:• Elementi grafici delle confezioni del tutto
banali;• Diversità tra i marchi dei produttori (SAN p (
CARLO e LA MOLE) sufficiente ad escludere tutela.
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Ulteriori casi
esemplificativiUlteriori casi esemplificativi
CASO NIVEA: Trib. Napoli, ord. 1 giugno 2007, ineditaTutela
esclusa
Apparentemente in contrasto con precedenti medesimo
tribunaleApparentemente in contrasto con precedenti medesimo
tribunale
Ragioni esito differenziato:
1) Ritardo nella reazione (prodotto imitante presente sul
mercato da anni);
2) Presenza di altri prodotti con medesime caratteristiche
estetiche e di colore (mancata reazione contro precedenti
imitatori).
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Ulteriori casi
esemplificativiUlteriori casi esemplificativi
CASO TESORI D’ORIENTE: Trib. Firenze, 28/12/2011
Tutela riconosciuta
Elementi rilevanti: i) similarità semantica marchi («Tesorii)
similarità semantica marchi («Tesori
d’oriente» e «Vento del deserto»); ii) serialità marchi «Tesori
d’oriente»
( T i d’E i )(«Tesori d’Egitto», etc.); iii) largo avviamento
del prodotto imitato; iv) ridotta attenzione consumatori,
trattandosi di prodotti da banco (prezzo limitato);
v) comunanza elementi grafici (lettering;v) comunanza elementi
grafici (lettering; colori; medaglione sopra l’etichetta) e di
forma della confezione.
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