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Condizioni di assicurazione Edizione dicembre 2010 Rischi Industriali Polizza Incendio ed altri danni ai beni
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Rischi Industriali

Mar 14, 2022

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Condizioni di assicurazione Edizione dicembre 2010

Rischi Industriali Polizza Incendio ed altri danni ai beni

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Polizza di Assicurazione IncendioRischi Industriali

Mod. 0902/C - Ed. 12/2010

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INDICE

Definizioni Pag. 3

Norme che regolano l’assicurazione in generale Pag. 7Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioArt. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 3 - Modifiche dell’assicurazioneArt. 4 - Aggravamento del rischioArt. 5 - Diminuzione del rischioArt. 6 - Recesso in caso di sinistroArt. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione Art. 8 - Oneri fiscaliArt. 9 - Foro competenteArt. 10 - Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano l’assicurazione incendio Pag. 9Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione Art. 12 - EsclusioniArt. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizzaArt. 14 - Ispezione delle cose assicurate Art. 15 - Obblighi in caso di sinistroArt. 16 - Esagerazione dolosa del dannoArt. 17 - Procedura per la valutazione del dannoArt. 18 - Mandato dei PeritiArt. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoArt. 20 - Assicurazione parziale - deroga alla proporzionaleArt. 21 - Assicurazioni presso diversi assicuratoriArt. 22 - Limite massimo dell’indennizzo Art. 23 - Pagamento dell’indennizzoArt. 24 - Stabilimenti in costruzione ed allestimentoArt. 25 - Stabilimenti inattiviArt. 26 - Anticipo indennizziArt. 27 - Indennizzo separato per ciascuna partitaArt. 28 - Fabbricati in comproprietà o in condominio

Condizioni particolari - valide soltanto se espressamente richiamate in polizza Pag. 16

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A - Rinuncia alla rivalsaB - Impianto automatico di aspirazione nelle industrie del legnoC - Macchinari in leasingD - Fabbricati su area altruiE - Titoli di credito, carte valoriF - Oggetti d’arte, collezioni e raccolte in genereG - Buona fedeH - Onorari Periti a percentualeI - Acqua condottaL - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Condizioni particolari – valide soltanto se espressamente richiamate in polizza Pag. 19

M - Spese di ricerca e riparazioneN - Rischio locativoO - Ricorso terziP - Danni ad apparecchi e impianti elettrici ed elettroniciQ - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistroR - AutocombustioneS - Modelli e stampiT - Eventi atmosfericiU - GrandineV - Sovraccarico neveW - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggioX - TerremotoY - Alluvioni, inondazioni e allagamenti

Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l’Assicurato Pag. 25

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DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Apparecchiature i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche eelettroniche di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di auto-

mazione di processi industriali non al servizio di singole macchine –personal computers.

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione il contratto di assicurazione.

Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.

Esplodenti le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali danno luogo

ad esplosione;b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto areazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, com-presi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, escluso soloquanto indicato sotto la denominazione “Macchinario”, “Attrezzature”,“Arredamento”.

Franchigia La parte di indennizzo o risarcimento, espresso in misura fissa, cherimane a carico dell'Assicurato.

Implosione il cedimento – non determinato da usura, corrosione o difetti di mate-riale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e con-tenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto aquella esterna.

Incendio la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropria-to focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non dannoluogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze delMinistero dell’Interno.

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

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Infiammabili le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche digradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplo-denti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:TIPO A:– gas combustibili;– liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;– sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, svi-

luppano gas combustibili;– sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni

normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.TIPO B:– liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C

e inferiore a 55° C. TIPO C:– liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C

e inferiore a 100° C;– ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui alD.M. 17 dicem bre 1977 – allegato V.Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo Aequivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B o a 400 Kg di infiam-mabili di tipo C.

Macchinari, le macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamen-attrezzature ed ti – impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di tra-arredamento sporto non iscritti al P.R.A. – impianti idrici, termici, elettrici, di

condizionamento, di segnalazione e comunicazione – serbatoi e silinon in cemento armato o muratura – mobilio, cancelleria, stampa-ti, macchine per ufficio, indumenti. E’ comunque escluso quantorientra nella definizione di “Apparecchiature elettroniche” e“Fabbricato”.

Merci le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria,semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, suppor-ti, scarti e ritagli di lavorazione, esclusi esplodenti, infiammabili emerci speciali.

Merci speciali D1 – polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bron-zo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio – cellu-loide (grezza ed oggetti di) – materie plastiche espanse o alveolari –imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelliracchiusi nella confezione delle merci) – espansite e sughero grezzo; D2 – se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfri-di di carta e cartone – schiuma di lattice, gommaspugna o microporo-sa – cotone idrofilo – ovatte – cotoni sodi; D3 – se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi dicarta e cartone – cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati,sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almenol’80% - ovatte sintetiche – piume o piumino.

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Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di cate-goria D1 equivalgono a 300 Kg di merci speciali di categoria D2 o a500 Kg di merci speciali di categoria D3.

Muro pieno il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruz-zo e/o laterizio, di spessore non inferiore a 12 cm o in conglomeratiincombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non infe-riore a 20 cm. Sono am messi: i pannelli in vetrocemento armato adoppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime peril passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche edei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad unaper piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici eprivi di luci.

Muro tagliafuoco muro divisorio continuo atto ad impedire, per un tempo predetermi-nato, il passaggio delle fiamme e la trasmissione del calore allo scopodi evitare la propagazione dell’incendio tra gli ambienti da esso sepa-rati. Il muro tagliafuoco deve essere elevato da terra, costruito in cal-cestruzzo e/o laterizio e di spessore non inferiore a 15 cm di materia-li incombustibili naturali od artificiali o in pietre di spessore non infe-riore a 25 cm.Nel muro tagliafuoco è tollerata l’esistenza di:• pannelli in vetro armato a doppia parete facenti corpo con la

muratura purché di superficie unitaria non superiore a 2 m2 edistanziati tra loro di almeno 5 m;

• aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, dellecondut ture elettriche e dei condotti per fluidi, purché adeguata-mente sigillate con materiali incombustibili. Nelle condotte diaerazione, condizionamento e simili devono essere previste incorrispondenza del muro stesso serrande almeno REI 120, a chiu-sura automatica;

• aperture presidiate da “serramenti automatici di sicurezza” classi-ficati almeno REI 240.

Polizza il documento che prova l’assicurazione.

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoppio il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione inter-na di fluidi non dovuto a esplosione.

Scoperto Percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assi-curativa.

Società Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione SASA.

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Solai il complesso degli elementi che costituiscono la separazione oriz-zontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffitta-ture.

Tetto il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbri-cato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti(orditura, tiranti o catene).

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONENORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

IN GENERALE

AVVERTENZA:ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DELRISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente edell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valuta-zione del rischio possono comportare la perdita totale o parzialedel diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicu-razione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIAL’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o laprima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno delpagamento.I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure allaSocietà.Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente edall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consen-titi dalla legge e attivati presso l’intermediario.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione restasospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al paga-mento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 c.c.

ART. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONELe eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIOIl Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggra-vamento del rischio.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportarela perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’as-sicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c.Si dà atto che nell’ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni,demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fab-bricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento ed agli impianti per esigenzedell’Assicurato in relazione alla sua attività.Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricatiassicurati e/o ag gravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente poliz-za.

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ART. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIONel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre-mio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRODopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Partipossono re cedere dall’assicurazione.La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha effica-cia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.In caso di recesso esercitato da una delle Parti, la Società, entro 15 giorni dalla data diefficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio netto relativa al perio-do di rischio non corso.

ART. 7 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONEIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta)giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è proro-gata per un anno e così successivamente.Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione,questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata sti-pulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 – ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 – FORO COMPETENTEForo competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede delconvenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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NORME CHE REGOLANOL’ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 11 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONELa Società indennizza:I - i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

a) direttamente causati da:• incendio;• fulmine;• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;• caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;• urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato né

al suo servi zio;• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per

la produzio ne di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impiantisiano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

• onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocitàsupersoni ca;

• caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonchédalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuti;

• implosione;b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate

oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas,vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica,termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiatureelettroniche, di impianti di riscaldamento o di con dizionamento, da colaggio o fuo-riuscita di liquidi;

II - i guasti causati alle cose assicurate, per ordine dell’Autorità, dall’Assicurato o da terziallo scopo di impedire o di arrestare l’incendio, compresi quelli prodotti dagli impian-ti fissi di estinzione qualora esistenti;

III - le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato rese necessarie per demolire, sgom-berare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorren-za del 10% del l’indennizzo pagabile a termine di polizza, fermo quanto previsto dal-l’art. 22 – Limite massimo dell’indennizzo, esclusi comunque sia quelli rientranti nellacategoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 91 5/82 e successive modificazioni edintegrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modifica-zioni ed integrazioni.

ART. 12 – ESCLUSIONII - Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sciope-ri, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente ol’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioniprovenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di

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radiazioni provocate dall’ac celerazione artificiale di particelle atomiche, salvoche il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapportocon tali eventi;

c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotag-gio;

d) da scoppio, conseguenza del gelo e del “colpo d’ariete”;e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli

eventi per i quali è prestata l’assicurazione;g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’even-

to è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmi-

ne od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produ-

zione o distribuzio ne del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche seconseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimen-to o di reddito com merciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasidanno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

k) il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori. La Societànon risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calo-re del focolare.

II - L’assicurazione non comprende:a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta

rappresentante un valore;b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;c) apparecchiature elettroniche;d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografi-

che ed elaboratori elettronici;e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografi-

che, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità

o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e coseaventi valore artistico od affettivo.

III - Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro,salvo quanto previsto all’art. 11.

ART. 13 – TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZALe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalContraente e dalla Società.Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed allaliquidazione dei danni.L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche perl’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei con-fronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

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ART. 14 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATELa Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicuratohanno l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 15 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a

carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 c.c.;b) darne avviso all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro

tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 c.c.;c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di

Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causapresunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazionedeve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere,per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quan-tità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato partico-lareggiato delle altre cose assi curate esistenti al momento del sinistro con indicazionedel rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fattureo qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delleloro indagini e verifiche.

f) In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Societàla documen tazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimenta-zione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica delcosto relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale deldiritto all’inden nizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.

ART. 16 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNOIl Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno dichiaradistrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomet-te cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo,perde il diritto all’indennizzo.

ART. 17 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNOL’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a) direttamente tra la Società, o persona da questa incaricata, ed il Contraente o perso-

na da lui designata,oppure, a richiesta di una delle Parti:b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto

unico.I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed ancheprima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo ele decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

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Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potran-no intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accor-dano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sonodemandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sonoripartite a metà.

ART. 18 – MANDATO DEI PERITII Periti devono:a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti con-

trattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avesseromutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 15;d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate ave-

vano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 19;e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 17 letterab), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con alle-gate le stime dettagliate, (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le qualirinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza non-ché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azioneod eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 19 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNOPremesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singo-la partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggia-te o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:I - Fabbricati – si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto

il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprez-zamento stabilito in rela zione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al mododi costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanzaconcomitante;

II - Macchinari, attrezzature, arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assi-curate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di undeprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato dimanutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione com-merciale, com presi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finiteche in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grez-za aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavanoal momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le va lutazioni così formulate superas-sero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

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L’ammontare del danno si determina:per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria percostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducen-do da tale risultato il valore dei residui;per macchinari, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III) – deducendo dal valoredelle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiatenonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

ART. 20 – ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALESe dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o piùpartite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le sommerispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto trail valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.Il disposto del presente articolo non troverà applicazione qualora, nel computo dei valo-ri reali, consi derati separatamente partita per partita, questi risultassero superiori allasomma assicurata a ciascuna partita fino alla concorrenza del 10%.Qualora inferiori, il disposto del presente articolo rimarrà operativo in proporzione delrapporto tra la somma assicurata maggiorata ed il valore suddetto.

ART. 21 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORISe sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, ilContraente o l’As sicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altricontratti stipulati.In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratoried è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo con-tratto autonomamente considerato.Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’as-sicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare sol-tanto la sua quota pro porzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il propriocontratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.

ART. 22 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZOSalvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenu-ta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 23 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZOVerificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevute le necessarie documen-tazioni, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, dalla data del-l’atto di liquidazione, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la tito-larità dell’interesse assicurato.Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effet-tuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dal-l’art. 12, I, lettera c).

ART. 24 – STABILIMENTI IN COSTRUZIONE ED ALLESTIMENTOQualora si assicuri un fabbricato in corso di costruzione, la garanzia si intende prestata a

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condizione essenziale per l’efficacia della garanzia che in occasione della messa in operadei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osser-vati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:a) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte princi-

palmente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più ido-nei, in caso di principio di incendio;

b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 m3 (dieci metricubi);

c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti edi rivestimento che non siano già stati collocati in opera;

d) non sia consentito di fumare.Si conviene inoltre che il macchinario introdotto possa essere messo in attività esclusiva-mente per operazioni di prova e collaudo, senza impiego di merci nelle suddette opera-zioni (prove in bianco).

ART. 25 – STABILIMENTI INATTIVIQualora si assicuri uno stabilimento completamente inattivo, è data facoltà all’Assicuratodi mettere in attività le macchine ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solofine della conservazione delle macchine stesse.

ART. 26 – ANTICIPO INDENNIZZIL’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di unacconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risul-tanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità delsinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000 (due-centocinquantamila).L’obbligazione della Società:• è condizionata alla prova inequivocabile – fornita alla Società dall’Assicurato – che lo

stesso ha predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita delmedesimo tipo di merci;

• verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre-ché siano tra scorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’anticipo.

L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000 (cinquecentomila), qualun-que sia l’am montare del sinistro.Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione del-l’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le coseavevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sulsupplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori almomento della richiesta.L’Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l’accon-to ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti nonsussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

ART. 27 – INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITAIn caso di sinistro, a seguito di richiesta dell’Assicurato e/o Contraente, sarà applicato

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tutto quanto previsto dall’art. 23, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata,come se, ai soli effetti di detto art. 23, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata unapolizza distinta.A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere perciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, sog-getti a con guaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo diindennità per il sinistro. Qualora venga messo in atto quanto stabilito al presente articolo,sarà privo di efficacia l’art. 26.

ART. 28 – FABBRICATI IN COMPROPRIETA O IN CONDOMINIOQualora si assicuri una porzione di fabbricato, l’assicurazione della porzione stessa incomproprietà o condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delleparti di fabbricato costituenti proprietà comune.

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CONDIZIONI PARTICOLARIvalide soltanto se espressamente richiamate in polizza

A – RINUNCIA ALLA RIVALSALa Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 c.c.verso:– le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;– le Società controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c. nel testo di cui

alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime;– i soggetti che fruiscono di beni prodotti o servizi resi dal Contraente o Assicurato.Il disposto della presente Condizione Particolare troverà applicazione a condizioneche il Contraente o l’Assicurato, a loro volta, non esercitino l’azione verso il respon-sabile.

B – IMPIANTO AUTOMATICO DI ASPIRAZIONE NELLE INDUSTRIE DEL LEGNOIl Contraente dichiara che l’impianto automatico di aspirazione provvede al trasporto con-tinuo dei ca scami di lavorazione all’esterno del fabbricato in sili incombustibili o impian-ti autonomi. Resta inteso che all’impianto di aspirazione devono essere collegate almeno9/10 delle macchine mordenti presenti in azienda (per macchine mordenti si intendonole macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polve-re; convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solomotore di potenza non superiore a 0,5 Kw).Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformità con quanto dichiarato, la Società cor-risponderà all’Assicurato l’indennizzo dovuto a termini di polizza sotto deduzione del20% di scoperto. Se lo sco perto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo loscoperto del 20%, la franchigia verrà considerata minimo non indennizzabile.

C – MACCHINARI IN LEASINGSi prende atto che devono intendersi esclusi dalla presente garanzia, i macchinari e leattrezzature oggetto di contratti di leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.

D – FABBRICATI SU AREA ALTRUIQualora si assicuri un fabbricato edificato su area altrui, in caso di sinistro la Societàpagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato considerato il fabbricato comein condizioni di demolizione; la restante parte sarà corrisposta solo dopo che ilContraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la rico-struzione o riparazione, sempreché essa sia stata ultimata entro un anno dal giorno del-l’accettazione della liquidazione. Il valore del materiale, considerato il fabbricato in condi-zione di demolizione, deve essere determinato a parte, ma contemporaneamente alla peri-zia generale. Le disposizioni di questa condizione speciale non saranno applicate quandoil danno risulti inferiore al 30% del valore del fabbricato.

E – TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORIIl Contraente o l’Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento ladimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assi-curati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è

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ammessa la procedura di ammortamento la Società risarcirà, in caso di sinistro, le speseincontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione deititoli distrutti fino ad un massimo di € 150 (centocinquanta) per titolo. Per quanto riguar-da gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti che:a) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione

cambiaria;b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;c) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;d) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto

della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, idocumenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società risarcirà il valore che essiavevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possanoessere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richie-sto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per il fatto a lui non imputabile.

F – OGGETTI D’ARTE, COLLEZIONI E RACCOLTE IN GENEREA parziale deroga dell’art. 12), II, lettera f), si intendono assicurati oggetti d’arte e pezzi dicollezione o raccolta, con il massimo di € 5.000 (cinquemila) per singolo oggetto, fermorestando il disposto dell’art. 22.

G – BUONA FEDEL’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circo-stanza eventual mente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichia-razioni rese all’atto della stipula zione della presente polizza, non comporteranno deca-denza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni oinesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avràl’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggiorrischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si èverificata.La presente Condizione Particolare non trova applicazione per la Condizione ParticolareB – Impianto automatico di aspirazione nelle industrie del legno – qualora richiamata inpolizza.

H – ONORARI PERITI A PERCENTUALEFermo quanto disposto dall’art. 23, la Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile atermini di polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito chel’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 17, nonché laquota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato, per la nomina del terzo Perito eciò fino alla concorrenza del 2% dell’importo liquidato a termini di polizza con il massi-mo di € 10.000 (diecimila).

I – ACQUA CONDOTTALa Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscitadi acqua – esclusa acqua piovana – a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igie-nici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

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La Società non risponde :a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo,

rottura degli impianti automatici di estinzione;b) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Tale garanzia è operante con la franchigia di € 250 (duecentocinquanta) per sinistro.

L – ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZOPremesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:• per i fabbricati, il costo dell’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati,

escludendo soltanto il valore dell’area;• per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, il costo del rimpiazzo delle cose

assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivicomprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell’art. 19, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base alsuddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione“valore a nuo vo” non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità com-plessiva cal colata in base al “valore a nuovo”;

2) agli effetti dell’art. 20, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la sommaassicurata risulti:a) superiore od eguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare

del supplemento medesimo;b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sini-

stro, per cui risulta assicurata solo la parte dell’intera differenza occorrente perl’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapportoesistente tra detta parte e l’intera differenza;

c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supple-

mento d’in dennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assi-curazioni stesse;

4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunqueessere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od impianto, importosuperiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’art.19 I e II.

5) il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando èterminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sullastessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio naziona-le se non ne derivi aggravio per la So cietà, purché ciò avvenga, salvo comprovata forzamaggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del ver-bale definitivo di perizia;

6) l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari odimpianti di reparti in stato di attività;

7) per quanto non derogato restano ferme le Norme che regolano l’assicurazioneIncendio.

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CONDIZIONI PARTICOLARIvalide soltanto se espressamente richiamate in polizza

M – SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONEIn caso di operatività della Condizione Particolare I – Acqua condotta – ed a parziale dero-ga di quanto in essa contenuto, in caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita diacqua condotta, la Società risponde, fino alla concorrenza della somma assicurata a taletitolo e senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 20, delle spese per la demolizionee ripristino di parti del fabbricato sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottu-ra che ha dato origine allo spargimento d’acqua, comprese le spese per riparare o sosti-tuire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rotturaaccidentale si è verificata.Tale garanzia è operante con la franchigia di € 250 (duecentocinquanta) per sinistro, checumula con quella prevista alla Condizione Particolare I – Acqua condotta – .

N – RISCHIO LOCATIVOLa Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611c.c., inden nizza i danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantitodalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai loca-li tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione del disposto dell’art. 20, qualo-ra la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato inbase all’art. 19.

O – RICORSO TERZILa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimaleconvenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese– quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionatialle cose di terzi da sinistro in dennizzabile a termini di polizza.

L’assicurazione non comprende i danni:– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,

salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico escarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose suglistessi mezzi trasportate;

– di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e delsuolo.

Non sono comunque considerati terzi:– il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;– qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;– quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante,

il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loronei rapporti di cui al punto precedente;

– le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualifica-bili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 c.c. nel testo di cuialla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali

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promosse con tro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Societàavrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propriaresponsabilità senza il consenso della Società.Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 c.c.

P – DANNI AD APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICILa Società, a parziale deroga dell’art. 12, lettera h), risponde fino alla concorrenza dellesomme assi curate, dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed impianti elettri-ci ed elettronici da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causache li ha provocati compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:– ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici non di pertinenza del fabbricato;– alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resisten-

ze elettriche scoperte;– dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.

Resta convenuto che in caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liqui-data a termini di polizza sotto deduzione della franchigia di € 500 (cinquecento) per sini-stro.Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell’art. 20.

Q – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTROLa Società indennizza in aumento a quanto disposto all’art. 11, le spese ragionevolmentesostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina discarica i resi-dui del sinistro indennizzabile a termini di polizza – esclusi comunque sia quelli rientran-ti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazionied integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modi-ficazioni ed integrazioni – fino alla concorrenza della somma precisata alla specifica par-tita di polizza.Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell’art. 20.

R – AUTOCOMBUSTIONELa Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombu-stione (com bustione spontanea senza fiamma) a decorrere dalle ore 24 del quindicesimogiorno successivo alla data di effetto della presente garanzia.Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio dellamerce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, di deposito e dimovimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

S – MODELLI E STAMPILa Società a parziale deroga dell’art.12, II, lettera e), indennizza, fino alla concorrenza delmassimale convenuto con specifica partita, le spese di riparazione o di ricostruzione dei“modelli” e degli “stampi” assicurati, distrutti o danneggiati.Agli effetti della presente garanzia non vale quanto disposto dall’art. 20.L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entroil termine di dodici mesi dal sinistro.

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T – EVENTI ATMOSFERICILa Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano,bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando dettieventi atmosferici siano caratte rizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su unapluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:a) verificatisi all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a

seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dallaviolenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; – mareggiata e penetrazione di acqua marina;– formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi

di scarico; – gelo, sovraccarico di neve;– cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;c) subiti da:

– alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;– recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni ester-

ne; – enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazio-

ne; – fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei

serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non asinistro), capannoni pressostatici e simili;

– baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;– serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivino da rotture o lesio-

ni subite dal tetto e/o dalle pareti;– lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di

un importo pari al 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 1.500 (millecinque-cento);

– in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corsodella stessa an nualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicura-ta.

U – GRANDINEFermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli “Eventi Atmosferici” e adintegrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:– serramenti, vetrate e lucernari in genere;– lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica;anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.La presente garanzia sarà operante con la franchigia di € 1.500 (millecinquecento) persinistro.

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V – SOVRACCARICO NEVELa Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti a crollototale o parziale del fabbricato, anche aperto su più lati, causato da sovraccarico di neve.

La Società non indennizza i danni causati:a. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al

loro contenuto;b. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia

ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;c. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;d. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno

che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o dellepareti in seguito al so vraccarico di neve;

e. da valanghe e slavine;f. da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.

La presente garanzia sarà operante con la franchigia di € 1.500 (millecinquecento) per sini-stro.

W – TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMOE SABOTAGGIO

A parziale deroga dell’art. 12, lettere a) e c), la Società risponde:1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scop-

pio, caduta di aero mobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conse-guenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, compresiquelli di terrorismo o sabotaggio organizzato;

2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigniesplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendo-no parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente oin associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Ai fini della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:a) di inondazione o frana;b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;c) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di

reddito com merciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno chenon riguardi la materialità delle cose assicurate;

d) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione odistribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzioneo distribu zione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione dellavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordinedi qua lunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativaanche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui sitrovano gli enti assicurati. Qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinquegiorni consecutivi, la Società non ri sponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificati-

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si durante il suddetto periodo.Agli effetti della presente garanzia:– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di

un importo pari al 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 2.500 (duemilacin-quecento);

– in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso dellastessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispetti-vamente per ciascuna partita.

X – TERREMOTOLa Società, a parziale deroga dell’art. 12, lettera e), indennizza i danni materiali e diretti –compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dalle cose assicurate per effettodi terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta ter-restre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazio-

ni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale diparticelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremo-to;

b) causati da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, ter-

mica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terre-moto sulle cose assicurate;

d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasigenere;

e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento odi reddito com merciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno chenon riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia:– le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro

indenniz zabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sonoconsiderati pertanto “singolo sinistro”;

– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, diun importo pari all’1% della somma assicurata con il minimo di € 25.000 (venticinque-mila) e con il massimo di € 50.000 (cinquantamila);

– in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo diassicurazione pattuito, somma maggiore del 50% dei capitali rispettivamente assicurati.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dallagaranzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30(trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premiorelativo alla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare, pagata e non goduta.

Y – ALLUVIONI, INONDAZIONI E ALLAGAMENTILa Società, a parziale deroga dell’art. 12 lettera e), indennizza i danni materiali e diretti – com-presi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dalle cose assicurate per effetto di inon-

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dazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.La Società non indennizza i danni;a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazio-

ne, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, ter-

mica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inon-dazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;d) a enti mobili all’aperto;e) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di

€ 50.000 (cinquantamila);– in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore del 50% dei

capitali ri spettivamente assicurati.La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dallagaranzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30(trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di pre-mio relativo alla garanzia prestata dalla presente Condizione Particolare, pagata e nongoduta.

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ARTICOLI DEL CODICE CIVILEDI PARTICOLARE RILEVANZA PER L’ASSICURATO

ART. 1341 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOLe condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono ef ficaci nei con-fronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute oavrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le con-dizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabi-lità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono acarico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre ec cezioni, restri-zioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del con-tratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

ART. 1342 - CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARINei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti perdisciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte almodulo o al formulario pre valgono su quelle del modulo o del formulario qualora sianoincompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

ART. 1588 - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATAIl conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nelcorso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano acca-duti per causa a lui non imputabile.È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persona che egli haammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

ART. 1589 - INCENDIO DI COSA ASSICURATASe la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per contodi questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tral’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale allastima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi èindennizzato dall’assicuratore.Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.

ART. 1611 - INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIU INQUILINISe si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore deldanno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nellacasa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente allaparte da lui occupata.La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è comin-ciato dall’abi tazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incen-dio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

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ART. 1783 - RESPONSABILITA PER LE COSE PORTATE IN ALBERGOGli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione dellecose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo:1. le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;2. le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumo-

no la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente disponedell’alloggio;

3. le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumo-no la custodia sia nell’albergo sia fuori dell’albergo, durante un periodo di temporagionevole, precedente o suc cessivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia stato deterio-rato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell’allog-gio per giornata.

ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO E COLPA GRAVELe dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali chel’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesimecondizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamentodel contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave .L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno incui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara alContraente di volere esercitare l’impugnazione.L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momentoin cui ha do mandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primoanno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma prece-dente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle personeo per quelle cose alle quali non si riferisse la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVESe il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenzenon sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contrat-to stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui haconosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.Se il sinistro si verifica prima dell’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono-sciuta dall’as sicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, lasomma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quelloche sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894 - ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZINelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’ine -sattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore del-l’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

ART. 1897 - DIMINUZIONE DEL RISCHIOSe il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione

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del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contrattoavrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla sca-denza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non puòesigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dalgiorno in cui è stata fatta la comunicazione.La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIOIl Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggra-vano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciu-to dall’assicura tore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbeconsentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscrittoall’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altromodo conoscenza dell’aggra vamento del rischio.Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicurato-re non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamen-to del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momentoin cui è comu nicata la dichiarazione di recesso.Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef-ficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia taleche egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito almomento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapportotra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischiofosse esistito al momento del contratto stesso (c.c. 1932; att. 187).

ART. 1900 – SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DEL L’AS SI CU -RA TO O DEI DIPENDENTIL’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave delContraente, dell’As sicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle personedel fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere.Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti delContraente, dell’Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana onella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIOSe il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’as-sicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente pagaquanto è da lui dovuto.Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione restasospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’as -sicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, nonagisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relati-

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vo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma nonsi applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - ASSICURAZIONE PARZIALESe l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempodel sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a menoche non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORISe per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversiassicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti apagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicu-ratori a norma dell’art. 1913, indican do a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo con -tratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare deldanno.L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione pro-porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura-tore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.

ART. 1912 - TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARISalvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimen-ti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

ART. 1913 - AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTROL’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a conclu-dere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato neha avuta conoscen za. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato allaconclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggioo di constatazione del sinistro.Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deveessere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914 - OBBLIGO DI SALVATAGGIOL’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzio-ne al valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche seil loro am montare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche senon si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatteinconsideratamente.L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate daimezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egliprovi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser-vazione non pregiudica i suoi diritti.

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L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparnele spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915 - INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIOL’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde ildiritto all’indennità.Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto diridurre l’in dennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916 - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATOREL’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammonta-re di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affi-liati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui convi-venti o da domestici.L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surro-gazione.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortu-ni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

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Mod. 0902/C - Ed. 12/2010

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Condizioni di assicurazione Edizione dicembre 2010

Rischi Industriali Polizza Incendio ed altri danni ai beni

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