Ministero dell’Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale di Finanza Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica ___________________________ Settore IV RELAZIONE SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE eseguita con interruzione dal 6 aprile al 13 maggio 2016 al COMUNE di FERRARA Roma, 21 luglio 2016
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Ministero dell’Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale di Finanza Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
___________________________
Settore IV
RELAZIONE
SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
eseguita con interruzione dal 6 aprile al 13 maggio 2016
9 Le società in questione sono le seguenti: Holding Ferrara Servizi Srl; AMSEFC Spa; Ferrara T.U.A. Spa; Ferrara
Immobiliare Spa; ACOSEA Impianti Srl; A.F.M. Farmacie Comunali Srl; AMSEF Srl. 10 Le altre 3 fasi sono: monitoraggio/acquisizione dei risultati; verifica degli scostamenti; correzione. 11 Nel 2011 era Azienda speciale; dal 2012 è diventata una S.r.l.
28
- con nota assessoriale prot. n. 120843 del 30.12.2014, indirizzata all’Amministratore
unico della Holding Ferrara Servizi s.r.l. (Società unipersonale del Comune di Ferrara che
gestisce le partecipazioni dell’ente locale), sono stati comunicati gli obiettivi gestionali delle
società controllate per il periodo 2015-2017, tra cui al punto 4 degli obiettivi generali è stato
indicato “il contenimento degli oneri del personale provvedendo alla riduzione annuale di tali
oneri in coerenza con il DUP e gli indirizzi per il personale del Comune”. In riscontro alla
comunicazione suddetta, l’Amministratore unico della Holding Ferrara, con lettera del
25.06.2015, acquisita al protocollo del Comune al n. 66359/2015 del 29.6.2015, ha affermato
che la “Holding Ferrara Servizi S.r.l ha adottato propri strumenti programmatici, in coerenza
con gli obiettivi gestionali definiti dall’Ente controllante”, evidenziando che “tali strumenti
consentiranno il mantenimento degli equilibri di bilancio e la riduzione complessiva - a
livello di Gruppo - degli oneri dei dipendenti, riduzione peraltro già da tempo avviata con
forte determinazione e con risultati concreti”. La lettera dell’amministratore delegato
conclude con la dichiarazione che “il quadro delle assunzioni programmate è coerente con le
cessazioni dei rapporti dirigenziali, con le riduzioni del personale, nonché con le necessità
delle società controllate che operano nel mercato”. Su questo aspetto, infatti, in relazione al
suddetto obiettivo gestionale di “contenimento degli oneri del personale”, sulla base dei dati
contabili rilevati alla data del 20/11/2015, l’Amministratore unico della Holding Ferrara, con
nota prot. n. 121331 del 23.11.2015, ha confermato un calo nel costo del personale
complessivo di circa l’1% rispetto all’anno 2014;
- con nota PG/2016/0036317 del 30.3.2016 (All. n. 4), il Settore Pianificazione e controllo del
Comune di Ferrara, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 611 e ss.
della legge n. 190/2014, ha trasmesso alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per
l’Emilia Romagna, la “Relazione sui risultati conseguiti attraverso l’attuazione di quanto
definito nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie,
direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Ferrara – anno 2015”, approvata con
atto sindacale del 30.03.2016. Nel paragrafo b) della suddetta relazione, dal titolo
“contenimento degli oneri del personale”, è stato affermato che dall’analisi dei dati di
bilancio delle società partecipate poste sotto la direzione ed il coordinamento della Holding
Ferrara Servizi S.r.l. , si evince una diminuzione dell’incidenza totale dei costi del personale
sul totale dei costi della produzione di 1,56 punti percentuali, passando dal 29,91% dell’anno
2014 al 28,35% dell’anno 2015. Per maggiore dettaglio, nel prospetto illustrativo del
29
paragrafo b) della suddetta relazione sono stati indicati, distintamente, i costi del personale
riferiti al periodo 2011-2015 così come riportati nella seguente Tabella n. 6:
Tabella 6 - Prospetto relativo al “Piano operativo di razionalizzazione” trasmesso alla Corte
dei Conti – Costi del personale Società partecipate
Totali 8.890.401,00 9.855.128,00 9.547.229,83 9.778.661,08 9.760.118,82 47.831.538,73
* Trattasi di dati da preconsuntivo
Al riguardo, è stato evidenziato che:
per il triennio 2011-2013, il prospetto riportato nel paragrafo b) – “Contenimento degli
oneri del personale” della relazione inviata dal Comune alla Sezione di controllo della
Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, c. 162, della L.190/2014, presenta dati contabili diversi
dai costi del personale risultanti dai conti economici delle società partecipate, pubblicati
sul sito del Comune. Analoga differenza è stata riscontrata con i dati contabili indicati nel
prospetto di cui all’allegato n.3 (dal confronto dei costi del personale indicati nelle
soprastanti Tabelle n. 5 e n. 6 si può rilevare la differenza dei dati contabili per il periodo
2011-2013);
12
Compresa Verde e DD S.r.l per l’anno 2012. 13 Nelle previsioni del 2015 era previsto un compenso di euro 1.450 per l’attività di un collaboratore. 14 Nel 2011 era Azienda speciale; dal 2012 Srl. 15 Con tale importo viene retribuito un ingegnere del Comune. Tale società gestisce il solo patrimonio delle reti idriche ma non il loro
utilizzo che è stato assegnato in concessione 16 Nasce nel 2015 dalla fusione di Amsefc spa e Ferrara TUA spa.
30
per il 2014, i dati riportati nella relazione trasmessa alla Corte dei Conti - Sez. Controllo
per l’Emilia Romagna, non coincidono con quelli rilevati dai relativi conti economici
pubblicati sul sito del Comune.
Durante la verifica ispettiva, il Comune ha fornito gli opportuni chiarimenti alle
anomalie contabili evidenziate, fornendo tramite e-mail del 12.5.2016, le tabelle di
riconciliazione dei costi del personale estrapolati dai conti economici delle società con quelli
indicati nel prospetto allegato alla Relazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle
società partecipate, trasmesso alla Corte dei conti il 30 marzo 2016. Con la stessa
comunicazione, è stata inviata alla scrivente una tabella di verifica e raffronto tra le voci B9
dei conti economici (costi del personale) e il prospetto “Oneri del personale” inserito nella
relazione al piano operativo di razionalizzazione 2015 (trasmesso alla Corte dei conti), nella
quale è stata evidenziata una differenza per arrotondamento di € 0,24 (Allegati nn. 5; 5 bis; 5
ter; 5 quater e 5 quinques.). Nella citata email del 12/05/2016 il Direttore operativo, dott.
Moreno Tommasini, si è comunque impegnato a provvedere ad integrare l’originaria
comunicazione alla Corte dei Conti con l’indicazione della conciliazione degli importi
rettificati in base ai distacchi di personale infragruppo e i dati dei conti economici.
Una volta fatta chiarezza sui dati contabili delle Società partecipate, il controllo si è
incentrato sull’andamento dei costi, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito
in legge 6.8.2012, n. 133, così come modificato dal D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n.
89/2014.
Nella seguente Tabella n.7 sono stati riepilogati i costi del personale delle società
partecipate estrapolati dai conti economici pubblicati nel sito del Comune.
31
Tabella 7 - Andamento dei costi del personale delle Società partecipate (1^ indicazione)
Mauro (dirigente pedagogista) e Davide Tumiati, dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale, nonché dell’incarico del dott. Giovanni Lenzerini, Capo di Gabinetto avente
pure la responsabilità della gestione del Settore Attività Culturali e del Museo della
Cattedrale per il periodo 1° marzo 2015-28/02/2018. Relativamente agli altri incarichi
dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure selettive pubbliche, attivate con
atto di G.C. n.635/96231 del 21/10/2014 per la copertura a tempo determinato dei posti di:
- dirigente del Servizio Qualità Edilizia e ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi;
- dirigente del Servizio Ambiente, nell’ambito dell’Area del Territorio e dello Sviluppo
Economico;
- dirigente del Settore Attività Culturali,
50
l’Amministrazione Comunale di Ferrara ha confermato nelle proprie funzioni dirigenziali, per
il periodo 01/01- 28/02/2015, gli incarichi già assunti ai sensi dell’art. 110, c. 1, del TUEL,
fermo restando il trattamento economico attribuito agli interessati. Con successivo atto del
Sindaco n.120460 del 29/12/2014 sono state formalmente riconfermate, dall’1/1/2015 al
28/02/2015, le funzioni dirigenziali di Perelli Paolo (dirigente Servizio Qualità Edilizia e ad
interim del Servizio Pianificazione Territoriale Progettazione), Trentini Laura (Comandante
P.M.) e dell’Ing. Graldi Ivano, nominato dirigente in posizione di Staff al Direttore Tecnico,
ex art.110, c.2, del Tuel, giusta determina dirigenziale n.89/90558 dell’8/11/2013. L’Ing.
Graldi è cessato dal servizio per pensionamento il 31/10/2015 ed è stato sostituito dall’Ing.
Alessio Stabellini, dirigente del Servizio Ambiente dell’Area del Territorio, di cui al
provvedimento sindacale n.110636 del 28/10/2015.
- In data 5 giugno 2015, con determinazioni dirigenziali del Servizio Personale
n.28/57542 e n. 939/57545, il Comune di Ferrara ha indetto selezione pubblica per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del
D.lgs. n. 267/2000, rispettivamente, per la copertura di n. 3 posti di dirigente nell’ambito
dell’Area del Territorio e Sviluppo Economico e dell’Area Servizi alla persona- Settore
Attività Culturali (n. 1 Dirigente del Servizio Beni Monumentali – Centro Storico; n.1
dirigente del Servizio Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea e n. 1 dirigente del Servizio
Manifestazione Culturali e Turismo – Politiche per la Pace), e per la copertura di un posto di
dirigente, extra dotazione organica, connesso ad esigenze straordinarie dell’ente, finalizzate
ad assumere un esperto in tematiche contabili, economico-patrimoniali e finanziarie degli enti
locali che possa portare a regime l’“armonizzazione dei sistemi contabili” e degli schemi di
bilancio dell’ente, ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011. Con provvedimenti del Sindaco prot. n.
86188 del 24/08/2015, n. 97689 del 28/09/2015 e n. 90001 del 04/09/2015, a seguito delle
suddette procedure selettive, sono stati assunti i dirigenti a tempo determinato, ex art. 110,
commi 1 e 2, del Tuel, rispettivamente, nelle persone dell’Arch. Natascia Frasson (dirigente
del Servizio Beni Monumentali), della dott.ssa Maria Luisa Pacelli (Dirigente del servizio
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea), della dott.ssa Maria Teresa Pinna (dirigente del
Servizio Manifestazioni Culturali e Turismo Politiche per la Pace) e la dott.ssa Letizia Baldi,
dirigente extra dotazione organica, ai sensi dell’art. 110, c. 2 del TUEL, in posizione di staff
al Direttore Operativo presso l’Area Risorse. La durata dei rispettivi contratti coincide con il
mandato elettivo del Sindaco (fino a giugno 2019).
51
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali conferiti negli anni 2011 e 2013 dal
Comune di Ferrara, ai sensi dell’art. 110, c.1 del TUEL, viene fatta osservare la loro
irregolarità per il superamento del limite quantitativo fissato dall’art. 19, comma 6 quater, del
d.lgs. n.165/2001, come implicitamente richiamato dall’art. 79 dello Statuto e dall’art. 35 del
ROUS. Considerato infatti che i posti dirigenziali previsti nelle dotazioni organiche in vigore
negli anni 2011 e 2013, approvate con deliberazioni di G.C. n.10/75523 del 6/09/2011 e n.
380/56583 del 09/07/2013 sono pari, rispettivamente, a n. 47 e n. 37 unità, l’ente verificato
non avrebbe potuto conferire incarichi per un numero superiore a 8 nel 2011 (pari al 18% di
47 = 8,46 - limite in vigore dal 6/09/2011 al 28/04/2012) e a 5 nel 2013 (pari al 13% di n.37
posti previsti nella dotazione organica = 4,81 – limite in vigore dal 29/04/2012 al
24/06/2014). Pertanto, il Comune di Ferrara nell’anno 2011 e nell’anno 2013 ha superato i
predetti limiti per n. 1 unità nel 2011 e n. 3 unità nel 2013, avendo conferito negli anni 2011 e
2013, rispettivamente, n. 9 e n.8 incarichi dirigenziali a contratto, ex art. 110, c.1, del TUEL
(Cfr. Tabella n.2) 30
. Si allegano, a titolo esemplificativo, gli atti dirigenziali n. 85/2012 e n.
54/2014 relativi alle liquidazioni delle indennità di risultato dei dirigenti per gli anni 2011 e
2013, che comprendono le retribuzioni corrisposte ai dirigenti sopra menzionati, nominati ai
sensi dell’art. 110, c.1, del TUEL (Allegati nn.16 e 17)
B) Incarico di Capo di Gabinetto, ex art. 90 del TUEL
In applicazione dell’art. 90 del d.lgs. 267/2000, il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi del Comune di Ferrara ha previsto, all’art. 14, la costituzione di Uffici
posti alle dirette dipendenze del Sindaco, al fine di assicurare il migliore esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge (Cfr. All. n. 8). La nomina dei
responsabili di tali Uffici e Servizi (Ufficio di Gabinetto e Segreteria particolare; Ufficio
Stampa e incarico di “Portavoce” è di natura strettamente fiduciaria. Il quarto comma dell’art.
14 del ROUS dispone inoltre che “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato si applica il CCNL del personale degli enti locali. Con provvedimento
motivato della Giunta, al personale di cui al comma precedente, il trattamento economico
accessorio previsto dai CCNL può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale”.
30
Sull’argomento si cita la Sentenza Corte Costituzionale n. 324 del 12/11/2010 e i pareri nn.12 e 13/2011 dell’8/03/2011
della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo
52
Come chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti, gli Uffici istituiti ai
sensi dell’art. 90 del TUEL possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività
di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell’organo politico, al fine di evitare
qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali che devono invece
dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’ente (Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale della Corte dei conti Sentenza n. 785/2012; Sez. Contr. Lombardia parere n.
43/2007). In altri termini, a differenza degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del TUEL,
nel personale di Staff all’organo politico difettano i requisiti propri dell’attività gestionale,
intestati dalla legge ai dirigenti dell’ente locale, così come espressamente declinati nell’art.
107 del TUEL (funzioni e responsabilità della dirigenza) 31
32
.
In questo contesto è intervenuto l’articolo 11, comma 4, del D.L. 24 /06/2014, n. 90,
che ha introdotto il nuovo comma 3bis all’art. 90 del TUEL e segnatamente :“resta fermo il
divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di
lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è
parametrato a quello dirigenziale”. L’intervento modificativo della norma in questione, pur
ponendosi in linea con il consolidato e richiamato orientamento giurisprudenziale, modifica
ed innova il relativo istituto. Viene ribadito il divieto per i componenti degli uffici di supporto
all'attività politica di svolgere attività di carattere gestionale, ossia tutti quei compiti di
gestione attiva in cui si concretizza l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e che comportano anche l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
La nuova formulazione dell'art. 90 specifica che l’eventuale parametrazione del
trattamento economico del personale assunto negli uffici di staff a quello dirigenziale non
comporta la possibilità di svolgere funzioni gestionali. Sotto questo profilo la lettera della
norma svincola la natura delle attività svolte (che non possono in ogni caso consistere in
quelle di amministrazione attiva, proprie dei dirigenti) rispetto al trattamento retributivo (che
potrebbe essere rapportato a quello dirigenziale) 33
Premesso quanto sopra, il Sindaco del Comune di Ferrara, nel periodo 2010-2015, ha
conferito al dott. Giovanni Lenzerini l’incarico dirigenziale di Capo di Gabinetto, ai sensi
dell’art. 90 e dell’art. 14 del ROUS, nonché gli incarichi dirigenziali gestionali, ex art.110,
31
Cfr. Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il
contenzioso nelle PP.AA. n.0034787 del 19/06/2014 32 Corte dei Conti Sez. Giurisd. Puglia n. 241/2007;Corte dei Conti Corte Conti – Sez. Controllo Piemonte - Deliberazione n.
312/2013/SRCPIE/PAR; Sez. Controllo Lombardia, Parere n. 292/2015
53
c.1, del TUEL, come di seguito indicati:
- con nota n.114362 del 23/12/2010 (All.n.18), il Sindaco pro tempore, Avv. Tiziano
Tagliani, ha comunicato al Direttore generale dell’ente di aver individuato su base fiduciaria il
dott. Giovanni Lenzerini quale soggetto contraente cui conferire l’incarico dirigenziale di
Capo di Gabinetto, decorrente dal 31/12/2010 sino alla scadenza del proprio mandato elettivo.
Nella stessa nota il Sindaco ha specificato che “Al medesimo sarà assegnata, contestualmente
all’assunzione dell’incarico, la responsabilità dell’Ufficio Partecipazioni, attualmente
inserito nell’ambito del Settore Finanze e Bilancio, stante la professionalità acquisita in
materia”, aggiungendo, inoltre, che “In prospettiva, tenuto conto della precedente esperienza
maturata nel campo culturale presso questa amministrazione, a seguito della prossima
cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento dell’attuale dirigente, si manifesta fin
d’ora l’intenzione di procedere alla nomina del dott. Lenzerini quale dirigente del Settore
Attività Culturali, con decorrenza 1° luglio 2011”. Al dott. Giovanni Lenzerini gli è stato
attribuito dal Sindaco il seguente trattamento economico, connesso “alle complesse ed
eterogenee funzioni e correlate responsabilità le quali non si ritrovano in nessuna delle
posizioni dirigenziali attuali e precedentemente ricoperte, essendo dirette a presidiare
competenze di valenza strategica dell’amministrazione”:
- retribuzione tabellare annua di €. 43.310,90 connessa al CCNL 03/08/2010 dell’Area
dirigenziale;
- indennità di vacanza contrattuale di €. 314,73 annui lordi;
- retribuzione di posizione di €. 66.374,37 per tredici mensilità, salvo eventuale
rideterminazione sulla base della revisione della graduazione delle posizioni dirigenziali;
- retribuzione di risultato annua, sulla base della metodologia per la rilevazione delle attività
rese rispetto agli obiettivi fissati dall’amministrazione e nel limite delle disponibilità del
fondo .
L’incarico di Capo di Gabinetto del dott. Giovanni Lenzerini e di Responsabile dell’Ufficio
Partecipazioni del Settore Finanze e Bilancio dell’ente, decorrente dal 31/12/2010 fino alla
fine del mandato del Sindaco, è stato formalizzato con decreto sindacale n. 3/TD/Staff del
28/12/2010, prot. n.115557 del 28/12/2010 (All. n. 19).
33
Sull’argomento Cfr. Nota interpretativa ANCI – UPI
54
- in data 27/06/2011, con provvedimenti sindacali n. 55907 e n. 55901, al dott. Giovanni
Lenzerini, con decorrenza 1° luglio 2011 sino alla fine del mandato del sindaco, ai sensi
dell’art. 34 del ROUS “Conferimento degli incarichi dirigenziali”, gli vengono conferiti,
rispettivamente, l’incarico di dirigente ad interim del Settore Attività Culturali nell’ambito
dell’Area Servizi alla Persona e l’incarico di “Direttore del Museo della Cattedrale (All. nn.
20 e 21). Con gli atti citati non viene variato il trattamento economico in godimento del dott.
Lenzerini;
- con atto sindacale n.51/95940 del 28/12/2012, al dott. Giovanni Lenzerini, Capo di
Gabinetto, nominato ad interim Dirigente del Settore Attività Culturali, dal 1° gennaio 2013
fino alla fine del mandato del Sindaco, gli viene attribuita la responsabilità riferita alle
competenze aggiuntive poste in capo all’Unità Organizzativa “Manifestazioni Culturali e
Turismo. Politiche per la Pace” del Settore Attività Culturali (All. n. 22);
- con atto sindacale n. 62706 del 30/07/2013, a seguito della nuova struttura organizzativa
del Comune di Ferrara, viene conferito al dott. Giovanni Lenzerini, con decorrenza 1° agosto
2013, la responsabilità del nuovo “Servizio Musei d’Arte Antica e Storico – Scientifici”,
nell’ambito del Settore “Attività Culturali” (diretto dallo stesso) (All.n.23);
- con provvedimento del Vice Sindaco n. 49605 del 12/06/2014, considerato che in data
28/05/2014 è stato riconfermato il mandato del sindaco uscente, Avv. Tiziano Tagliani,
l’Amministrazione comunale di Ferrara ha confermato fino al 31/07/2014 tutte le funzioni
assegnate ai dirigenti a tempo indeterminato e determinato, ai collaboratori a tempo
determinato con contratti di alta specializzazione di natura non dirigenziale e quelle dei
collaboratori a tempo determinato degli uffici di supporto agli organi politici (n. 3 incarichi,
ex art. 90 del Tuel, compreso quello dirigenziale di Giovanni Lenzerini) (All. n. 24);
- in data 14/07/2014, con decreto sindacale n.3/Dir/2014, prot. n.61769 (All.n.25), alla
luce della nuova formulazione dell’art. 90 del TUEL, introdotta dall’art. 11 del D.L.
n.90/2014, sono stati conferiti al direttore operativo, Dott. Moreno Tommasini, fino al
31/07/2014, gli incarichi dirigenziali precedentemente svolti dal Capo di Gabinetto, dott.
Lenzerini (lasciando comunque fermo il relativo trattamento economico di quest’ultimo). In
particolare, viene specificato nel suddetto provvedimento che, al fine di adeguare le funzioni
del Capo di Gabinetto alle disposizioni del D.L. n. 90/2014, vengono fatti cessare, fino al
31/07/2014, gli effetti dei precedenti decreti sindacali di nomina dirigenziale del Dott.
55
Lenzerini, tranne quelli di Capo di Gabinetto che rimangono in capo allo stesso fino al
31/07/2014, con il medesimo trattamento economico (€.66.374,31 di retribuzione di
posizione). Pertanto, la direzione ad interim del Settore Attività Culturali e del Museo della
Cattedrale, nonché la responsabilità dell’emanazione degli atti gestionali del Servizio
denominato “Ufficio di Gabinetto e Staff del Sindaco” vengono conferite al dott. Moreno
Tommasini, Direttore Operativo dell’ente;
- con decreto sindacale n. 3/67847 del 31/07/2014 (All.n.26), ai sensi dell’art. 90 del Tuel e
del citato art. 14 del ROUS, è stata formalizzata la nomina del dott. Giovanni Lenzerini come
Capo di Gabinetto, decorrente dal 1° agosto 2014 fino alla fine del mandato del Sindaco (30
giugno 2019). Il trattamento economico complessivo attribuito al Capo di Gabinetto, pari
all’importo lordo di €. 110.000, non si discosta da quello goduto dal dott. Lenzerini sin
dall’anno 2011, cambiando semplicemente la struttura della retribuzione mediante
l’attribuzione di un assegno ad personam, di uguale importo della retribuzione di posizione
percepita dallo stesso, pari a €.66.374,31. Pertanto, così come indicato nel decreto sindacale
citato, dal 1° agosto 2014, il trattamento economico del dott. Lenzerini è composto da:
a) retribuzione tabellare annua di €.43.310,90 CCNL Area dirigenza;
b) indennità di vacanza contrattuale di € 314,73 annui lordi;
c) assegno ad personam di € 66.374,37 annui lordi, oltre all’importo di € 6.200,00 connesso
ad obiettivi ultronei assegnati al dott. Lenzerini rispetto alle competenze ordinariamente
assegnate all’interessato.
- Nell’anno 2015, in esito alla conclusione della procedura selettiva, mediante
curriculum e colloquio, ai sensi dell’art. 110, c.1, del TUEL, per la copertura a tempo
determinato del posto dirigenziale di Capo Settore Attività Culturali previsto nella dotazione
organica dell’ente, con decreto sindacale n. 3/Dir/2015 del 27/02/2015, prot. n.20787, è stato
attribuito al dott. Giovanni Lenzerini, con decorrenza dall’1/03/2015 sino alla scadenza del
mandato sindacale, l’incarico di dirigente del Settore Attività Culturali. Al fine di consentire
l’assunzione a tempo determinato dello stesso, con decorrenza dal 1° marzo 2015 si è dato
luogo alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro in essere di Capo di Gabinetto, ai
sensi dell’art. 90 del TUEL, con contestuale riassegnazione dell’incarico allo stesso soggetto.
Infatti, con il decreto sindacale in questione, oltre all’incarico di dirigente del Settore Attività
56
Culturali, è stato attribuito al dott. Giovanni Lenzerini l’incarico ad interim di Dirigente del
Servizio “Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea”; di dirigente del Servizio
“Manifestazioni Culturali e Turismo. Politiche per la Pace”, nell’ambito dell’Area Servizi alla
Persona, e l’incarico di Capo di Gabinetto, le cui competenze sono dirette principalmente a
supporto e collaborazione dell’attività del Sindaco, per l’efficace funzionalità dell’indirizzo
politico-amministrativo dell’ente. Il trattamento economico annuo è stato determinato in euro
85.116,17, di cui €. 41.490,54 come retribuzione di posizione, così come indicato nella scheda
allegata al medesimo provvedimento (All. n. 27). Ai suddetti incarichi dirigenziali del dott.
Lenzerini, va aggiunto quello di direttore del Museo della cattedrale, per un periodo di 3 anni,
dall’1/03/2015 al 28/02/2018, conferito, in pari data, con decreto sindacale n. 4/Dir/2015,
prot. n. 20789 del 27/02/2015 (All. n. 28);
- infine, con decreto sindacale n. 5/Dir/2015 del 14/04/2015, al dott. Giovanni
Lenzerini, dirigente del Settore Attività culturali e Capo di Gabinetto, a decorrere
dall’1/03/2015, è stata rideterminata la retribuzione di posizione dirigenziale nell’importo
annuo lordo di euro 66.370,54, per tredici mensilità (praticamente nello stesso ammontare
goduto in precedenza, fin dall’anno 2011), così come indicato nella scheda allegata allo stesso
decreto (All. n. 29). Con il citato provvedimento al dott. Lerenzini, ai sensi dell’art. 27, c. 5,
del CCNL del 23/12/1999, viene dunque attribuita una retribuzione di posizione per struttura
complessa che supera il valore massimo fissato dall’art. 5 del CCNL della dirigenza del
3/08/2010 (€.45.102,87); la maggiorazione della posizione di euro 24.880,00, rispetto alla
retribuzione di posizione precedentemente determinata di euro 41.490,54, gli viene
riconosciuta per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di Capo di Gabinetto. Al riguardo,
agli atti dell’ente non è stato rinvenuto alcun atto del Nucleo Tecnico di valutazione circa la
graduazione della posizione del dirigente del Settore Attività Culturali e la conseguente
attribuzione della retribuzione di posizione nell’ammontare di euro 66.370,54. Il
provvedimento del Sindaco in parola ha specificato che il nuovo trattamento economico del
dott. Lerenzini viene attribuito, in via provvisoria, fino al 30 giugno 2016 e verrà sottoposto a
conguaglio sulla base della revisione della graduazione delle posizioni dirigenziali operata dal
Nucleo Tecnico di Valutazione.
Da quanto sopra delineato, viene fatto osservare che, contrariamente alle disposizioni
contenute nell’art. 90 del TUEL e dei principi affermati dalla costante giurisprudenza
amministrativa e contabile, i provvedimenti sindacali sopra menzionati, emessi nel periodo
57
23/12/2010 - 13/07/2014, di conferimento ad interim di incarichi dirigenziali al Capo di
Gabinetto, dott. Giovanni Lerenzini, hanno prodotto una sovrapposizione di funzioni
gestionali ed istituzionali a quelle di supporto all’attività di indirizzo e di controllo, alle
dirette dipendenze dell’organo politico, cui sono esclusivamente sottoposti i soggetti nominati
ai sensi dell’art. 90 del TUEL. Peraltro, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale nn.
103 e 104 del 23 marzo del 2007, l’attribuzione di incarichi dirigenziali su base fiduciaria si
pone in netto contrasto con l’art. 97 della Costituzione e con il principio cardine della
distinzione dei poteri di indirizzo politico e di controllo, spettanti agli organi di governo, dai
poteri di gestione attribuiti ai dirigenti. In realtà, come emerge dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale, l’incarico fiduciario può trovare giustificazione solo per gli incarichi
diretti dei collaboratori dell’organo politico, di cui all’articolo 90 del TUEL.
Per quanto riguarda il trattamento economico del Capo di Gabinetto, attribuito nel
2010 con nota del Sindaco n.114362 del 23/12/2010 e decreto sindacale n. 3/TD/Staff del
28/12/2010, i cui effetti si sono espletati fino a luglio 2014, non appare regolare che la
retribuzione sia stata parametrata a quella prevista dal CCNL della dirigenza, superando
addirittura l’importo massimo della retribuzione di posizione di €. 45.102,87, fissato dal
CCNL del 03/08/2010. Si ritiene, infatti, che in relazione agli incarichi di particolare
complessità, solo la nuova formulazione dell’art. 90 del TUEL, introdotta dall’art. 11, comma
4, del D.L. 24/06/2014, n.90, prevede espressamente che nel contratto individuale di lavoro il
trattamento economico possa essere rapportato a quello dirigenziale, costituito dalla
retribuzione tabellare e dalla retribuzione di posizione, nonché da una componente accessoria
costituita dalla retribuzione di risultato. Su questo punto la Relazione Tecnica di
accompagnamento al D.L. 90/2014, chiarisce che “il riferimento all’inquadramento
dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai
requisiti di accesso alla qualifica, … è da intendere in termini di mera parametrazione
retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell’ente”. Si allegano, in merito,
i cedoloni stipendiali del dott. Giovanni Lenzerini relativi al periodo 2011-2015 (Allegati da
n. 30 a n. 34).
Viene fatto osservare, altresì, che non appare conforme alle disposizioni contenute
nell’art. 90, comma 3 bis, del d.lgs. n. 267/2000, il conferimento del “doppio incarico” al dott.
Lerenzini dell’anno 2015, quando con atto sindacale n. 3/Dir del 27/02/2015 è stato nominato
dirigente del Settore Attività Culturali, ai sensi dell’art. 110. c. 1, del TUEL, (con relativa
58
dirigenza dei Servizi “Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea” e “Manifestazioni
Culturali e Turismo, Politiche per la Pace”) e contestualmente Capo di Gabinetto, alle dirette
dipendenze del Sindaco. Sull’argomento, si cita la delibera ANAC n. 87 del 3 febbraio 2016
concernente la nullità degli incarichi conferiti ex artt .90 e 110 del TUEL, con decadenza
immediata e carenza di potere di attribuzione del Sindaco.
Infine, non risulta regolare nemmeno il trattamento economico di struttura complessa
attribuito allo stesso con il citato decreto sindacale n. 5/Dir del 14/04/2015, ai sensi dell’art.
27, c. 5, del CCNL 23/12/1999 della dirigenza, in assenza di apposita pesatura della
retribuzione di posizione effettuata dal Nucleo Tecnico di Valutazione. Si allegano in merito
la nota del Sindaco del 2 aprile 2015 ed il verbale n. 3 del 7/04/2015 del Nucleo Tecnico di
Valutazione (Allegati nn. 35 e 36).
Relativamente ai limiti di spesa dei contratti di lavoro flessibile, fissati dall’art. 9,
comma 28, del D.L n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.122/2010, dal
riscontro dei dati contabili rappresentati dal Comune di Ferrara nel prospetto che si allega in
copia (All. n. 37) è stato accertato il sostanziale rispetto dei suddetti vincoli, in considerazione
della deroga prevista per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art.
3bis, c. 8, del D.L. n.95/2012, confermata dall’art. 11, comma 4 ter del D.L. n. 90/2014, che
ha disposto, a decorrere dall’anno 2013 per tutto il periodo dello stato di emergenza
(prorogato al 31/12/2016 dall’art. 13, c.1 D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in
legge n. 125/2015), la non applicabilità dei vincoli assunzionali, di cui all’art. 9, comma 28,
del D.L n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.122/2010, come modificata
dalla legge n. 114/2014.
59
4. Rapporti di collaborazione
4.1 Incarichi di collaborazione e consulenze del Comune di Ferrara
Il Comune di Ferrara, conformemente ai principi di cui all’art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del comma 6 ter dello stesso articolo, con
deliberazione di Giunta Comunale P.G. n.95312 dell’11/11/2008, ha integrato il
“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi” con la disciplina sul conferimento
degli incarichi esterni, contenuta nel Titolo VII, articoli da 60 a 74 del ROUS. Ai sensi
dell’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007, l’ente verificato ha provveduto all’invio alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di un estratto del suddetto regolamento,
giusta nota prot. n. 100993 del 21/11/2008. Relativamente alla suddetta disciplina è stato
attenzionato l’articolo 68 del ROUS che, contrariamente alle disposizioni contenute
nell’articolo 7, comma 6 bis, del d.lgs. n. 165/2001, ha disposto alla lettera h) l’esclusione del
ricorso alla procedura comparativa nei casi di “particolare ed elevata professionalità richiesta
per lo svolgimento dell'incarico, per l'individuazione della quale l'effettuazione dell'indagine
rappresenta un inutile appesantimento della procedura” (Cfr. All. n. 8). Al riguardo, si
rappresenta che da una lettura sistematica della normativa di riferimento, la preventiva
regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento
essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio
ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione sanciti dall’art. 97 della
Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare
ogni procedimento amministrativo. L’obbligatorietà della procedura comparativa è
confermata dalla costante giurisprudenza amministrativa e contabile, con le uniche deroghe
riguardanti la possibilità di affidamento diretto nei seguenti limitati casi: a) procedura
comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta
urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine
prefissato o ad un evento eccezionale , ricordando che la “particolare urgenza” deve essere
“connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico” (ex plurimis,
deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012/IADC) 34
.
34 Sull’argomento Cfr. Circolare F.P. n.5/2006 e n.2/2008; Consiglio Stato Sentenza 28/05/2010 n.3405; Deliberazione Corte
Conti- Sez. Controllo Piemonte – n.5/2015
60
Per quanto riguarda la programmazione sul conferimento degli incarichi di
collaborazione, e del relativo limite di spesa, di cui all’art. l’art.3, commi 55 e 56, della Legge
244/2007, come modificati dall’art. 46 della legge 133/2008, è stato riscontrato che il Comune
di Ferrara, nel periodo 2011-2015, ha deliberato annualmente, il programma riguardante il
conferimento degli incarichi esterni, coerentemente con gli obiettivi strategici del DUP e gli
obiettivi gestionali del PEG, individuando il valore della spesa annua invalicabile, entro il
limite generico del 5% della spesa di personale di ruolo dell’ente, fissato dall’art. 74 del
ROUS. Con riferimento ai suddetti programmi, con provvedimenti di Giunta Comunale
risultano approvati i “Report” annuali degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, conferiti
ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001, con l’indicazione dei soggetti percettori,
delle motivazioni dell’incarico e del compenso pattuito ed erogato o liquidato.
Durante la verifica ispettiva sono stati esaminati, a campione, gli atti di conferimento
di incarichi esterni, del periodo 2011-2016, estrapolati dai “report” annuali e pubblicati nel
sito istituzionale del Comune, sotto il link “Amministrazione Trasparente”.
La maggior parte degli incarichi esaminati ha riguardato l’Istituzione “Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie”, connessi all’affidamento di collaborazioni per il
controllo, la sicurezza e la qualità della refezione scolastica; per consulenze legali ai genitori,
nell’ambito del “Centro per le Famiglie” dell’U.O. “Politiche familiari e Genitorialità”; e
ancora per formazione pedagogica specialistica. Relativamente agli atti esaminati, le
osservazioni vengono formulate, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n.165/2001,
per la mancanza di una procedura comparativa nella scelta dei collaboratori (dott. Edgardo
Canducci, dal 2011- al 2013; dott.ssa Raimondi Silvia, anno 2012, e dott. Luigi Lovecchio,
anno 2016) e la carenza di motivazione circa l’impossibilità oggettiva di utilizzare idonee
risorse umane interne all’ente verificato, per lo svolgimento della prestazione lavorativa
richiesta (dott. Edgardo Canducci, dal 2011- al 2013) (Allegati da n.38 a n.42).
Nella sottostante Tabella n.13 viene data indicazione degli incarichi esaminati su
campione casuale:
61
Tabella 13 – Incarichi esterni di consulenza, studio e ricerca
Provvedimenti
Dirigenziali
Anno 2011
Oggetto
dell’incarico Incaricato Periodo Compenso
Comunicazione
Anagrafe delle
Prestazioni
Procedura
comparativa
n. 52/2011 - PG n.
39215/2011
Incarico aut occ.
attività controllo
qualità refezione
scolastica
Bignardi Mara dal 13.05.2011 al 13.05.2013 € 45.000,00
x 24 mesi si si
n.35/2011 – PG n.
32677/2011
Incarico. autonomo
occ. gestione della
sicurezza qualità
refezione scolastica
Canducci Edgardo dal 02.05.2011 al 31.12.2011 € 5.500,00 si no
n.49/2011
Incarico per incontri
di mediazione
familiare
Coniglio Salvatore dal 15.05.2011 al 31.12.2011 € 5.500,00 si si
n.111/2011 – PG n.
92001/2011
Incarico per incontri
per madri straniere Damian Irina Cristina dal 02.11.2011 al 31.12.2011 € 750,00 si si
n.70/2011 – PG n.
63162/2011
Partecipazione a
ciclo di seminari del
Coord. Pedagogico
Provinciale
Guerra Monica dal 27.07.2011 al 06.05.2012 € 4.500,00 si si
n.119/2011 – PG n.
96941/2011
Interventi di
consulenza legale ai
genitori
Jannotta Laura dal 21.11.2011 al 31.12..2011 € 900,00 si si
n.119/2011 – PG n.
96941/2011
Interventi di
consulenza legale ai
genitori
Mariotti Monica dal 21.11.2011 al 31.12..2011 € 3.150,00 si si
62
n.59/2011 – PG n.
49883/2011
Inc. autonomo occ.
gestione ed
implementazione
sito
infanziaineuropa.it
Raimondi Silvia dal 01.07.2011 al 01.07..2012 € 14.400,00 si si
n.119/2011 – PG n.
96941/2011
Interventi di
consulenza legale ai
genitori
Rizzatello Cinzia dal 21.11.2011 al 31.12..2011 € 450,00 si si
n.808/2011– PG n.
5448/2011
Collaborazione
tecnico-scientifica -
Climaparks
Tiozzo Elisabetta dal 04.07.2011 al 31.03..2013 € 13.097,00 si si
Provvedimenti
Dirigenziali
Anno 2012
Oggetto
dell’incarico Incaricato Periodo Compenso
Comunicazione
Anagrafe delle
Prestazioni
Procedura
comparativa
n. 49/2012 - PG n.
33706/2012
Incarico. autonomo
occ. gestione della
sicurezza qualità
refezione scolastica
Canducci Edgardo dal 11.05.2012 al 31.12.2012 € 5.000,00 si no
n. 41/2012 - PG n.
30169/2012
Incarico per incontri
di mediazione
familiare
Ceramelli Papiani
Jacopo dal 24.04.2012 al 31.12.2012 € 5.500,00 si si
n. 40/2012 - PG n.
30167/2012
Incarico per incontri
di mediazione
familiare
Coniglio Salvatore dal 17.04.2012 al 31.12.2012 € 10.000,00 si si
n. 131/2012 - PG n.
91053/2012
Partecipazione a
ciclo di seminari del
Coord. Pedagogico
Provinciale
Guerra Monica dal 10.12.2012 al 31.03.2013 € 3.000,00 si si
n. 83/2012 - PG n.
57135/2012
Incarico occ.
formazione del
personale
Raimondi Silvia dal 01.09.2012 al 31.12.2012 € 2.400,00 si no
63
n. 1475/2012 - PG n.
82330/2012
Incarico per
accatastamento
fabbricati rurali del
Comune
Studio Tecnico Geom
Ballo Gian Pietro dal 12.11.2012 al 30.11.2012 € 4.404,40 si si
Provvedimenti
Dirigenziali
Anno 2013
Oggetto
dell’incarico Incaricato Periodo Compenso
Comunicazione
Anagrafe delle
Prestazioni
Procedura
comparativa
n.51/2013 - PG n.
35428/2013
Incarico autonomo
occ. per attività di
controllo qualità
refezione scol.
Bignardi Mara dal 14.05.2013 al 14.05.2016 € 70.500,00
x 3 anni si si
n.18/2013 - PG n.
11885/2013
Inc. a nutrizionista
nell’ambito del
controllo qualità
refezione
Canducci Edgardo dal 12.02.2013 al 31.12.2013 € 5.000,00 si no
n.68/2013 - PG n.
47494/2013
Incarico per incontri
di mediazione
familiare
Ceramelli Papiani
Jacopo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 € 10.000,00 si si
n.68/2013 - PG n.
47494/2013
Incarico per incontri
di mediazione
familiare
Coniglio Salvatore dal 01.01.2013 al 31.12.2013 € 10.000,00 si si
n.112/2013 - PG n.
88753/2013
Supporto linguistico
a madri straniere Damian Irina Cristina dal 30.10.2013 al 31.05.2014 € 2.500,00 si si
n.56/2013 - PG n.
39768/2013
Partecipazione a 2
seminari del Coord.
Pedag. Provinciale
Guerra Monica dal 28.05.2013 al 30.06.2013 € 1.000,00 si si
n.100/2013 - PG n.
82708/2013
Partecipazione a
seminari “dal prog.
pedagogico alla
valutazione”
Guerra Monica dal 10.10.2013 al 30.06.2014 €2.500,00 si si
n.15/2013 - PG n.
10348/2013
Incarico Formazione
Personale Raimondi Silvia dal 06.02..2013 al 06.06.2013 €3.000,00 si si
64
Provvedimenti
Dirigenziali
Anno 2014
Oggetto
dell’incarico Incaricato Periodo Compenso
Comunicazione
Anagrafe delle
Prestazioni
Procedura
comparativa
n.95/2014 - PG n.
97111/2014
Incarico autonomo
occ. per attività di
formazione in
materia di qualità
refezione scol.
Canducci Edgardo dal 23.10.2014 al 23.04.2015 € 4.000,00 si si
n.17/2014 - PG n.
16769/2014
Incarico per incontri
di mediazione
familiare
Ceramelli Papiani
Jacopo dal 19.02.2014 al 31.12.2014 € 11.000,00 si si
n.103/2014 - PG n.
102217/2014
Incarico per servizio
di mediazione
familiare
Ceramelli Papiani
Jacopo dal 05.11.2014 al 31.12.2014 € 3.000,00 si si
n.17/2014 - PG n.
16769/2014
Incarico per incontri
di mediazione
familiare
Coniglio Salvatore dal 19.02.2014 al 31.12.2014 € 11.000,00 si si
n.103/2014 - PG n.
102217/2014
Incarico per servizio
di mediazione
familiare
Coniglio Salvatore dal 05.11.2014 al 31.12.2014 € 2.000,00 si si
n.116/2014 - PG n.
118282/2014
Supporto linguistico
a madri straniere Damian Irina Cristina dal 29.11.2014 al 31.08.2015 € 2.500,00 si si
n.20/2014 - PG n.
16770/2014
Interventi di
consulenza legale ai
genitori
Jannotta Laura dal 19.02.2014 al 31.07.2014 € 2.250,00 si si
n.20/2014 - PG n.
16770/2014
Interventi di
consulenza legale ai
genitori
Mariottti Monica dal 19.02.2014 al 31.07.2014 € 4.500,00 si si
n.20/2014 - PG n.
16770/2014
Interventi di
consulenza legale ai
genitori
Rizzatello Cinzia dal 19.02.2014 al 31.07.2014 € 4.500,00 si si
65
Provvedimenti
Dirigenziali
Anno 2015
Oggetto
dell’incarico Incaricato Periodo Compenso
Comunicazione
Anagrafe delle
Prestazioni
Procedura
comparativa
d.d. n.2221 del
13.12.2015 – PG n.
128545/2015
Parere circa il
quadro normativo e
interpretazioni su
contratti per servizi
pubblici in co-
progettazione
Avv. Gallo Luciano Entro 30 gg € 2.537,60 si si
d.d. n.1769 del
15.10.2015- PG n.
10538/2015
Parere per
costituzione in
garanzia per piano
di recupero
urbanistico
Avv. Gualandi
Federico Entro il 19.10.2015 € 5.000,00 si si
d.d. 2015 n.1769 del
31.10..2015
incarichi lav. Aut.
prof. coll. per
attività gestite da
Centro Promeco
n. 17 conferimenti Dal 12.10.2015 al 31.12.2015
€ 30.600,00
(€.1.800
cadauno)
si si
d.d. n.1575 del
15.10.2015 – PG n.
96220/2015
Supporto al
“Referente locale
del progetto
regionale
“YoungERcard”
Vignotto Licia 10 mesi € 10.000,60 si si
Provvedimenti
Dirigenziali
Anno 2016
Oggetto
dell’incarico Incaricato Periodo Compenso
Comunicazione
Anagrafe delle
Prestazioni
Procedura
comparativa
d.d. 2015 n.2221 del
13.12.2015
Consulenza a favore
del Servizio Tributi
per la formazione di
un parere sulle
compensazioni
Lovecchio Luigi 15 giorni €3.000,00 si no
66
Durante la verifica ispettiva è stato chiesto di poter esaminare anche i provvedimenti
relativi agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti dall’ente verificato
negli anni 2009, 2010 e 2011, la cui spesa risulta compresa nel prospetto del costo del
personale a tempo determinato, di cui all’allegato n. 37, ai fini del rispetto dei limiti fissati
dall’art. 9, comma 28, del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio
2010, n. 122.
Tra gli atti esibiti in sede di verifica, vengono segnalati i seguenti provvedimenti di
conferimento di incarichi di co.co.co. per l’esecuzione di indagini statistiche obbligatorie
previste nel Programma Statistico Nazionale, che non appaiono conformi alla normativa
vigente:
- con determinazione del Responsabile dell’U.O. “Statistica” n. 4/2008 (Allegati nn. 43
e 44) sono stati prorogati per l’anno 2009 gli incarichi conferiti nel 2008 a n. 3 collaboratori,
denominati “rilevatori”, per indagini ISTAT del Programma Statistico Nazionale “Prezzi al
consumo e Affitti delle abitazioni”, precisamente ai Sig.ri dott. Luca Camattari; dott.ssa Elena
Brancaleoni e dott.ssa Maria Elena Abbate, che occupavano i primi posti della graduatoria
approvata con determina dirigenziale n.1 del 14/12/2006, valida per il conferimento degli
incarichi statistici degli anni 2007, 2008 e 2009. Con il medesimo atto n.4/2008 è stato,
altresì, conferito l’incarico alla dott.ssa Erika Forni per l’effettuazione di indagini mensili
“Consumi delle famiglie”, con un compenso lordo stabilito dall’Istat e a carico della stessa di
euro 30,99 per ogni intervista effettuata. La motivazione del conferimento dei suddetti
incarichi esterni per indagini ISTAT è data dal fatto che “l’attività di rilevazione non è
compatibile con l’orario di lavoro dei dipendenti comunali, in quanto tale attività consiste in
interviste presso famiglie o negozi da effettuarsi in un periodo prestabilito dall’ISTAT stesso
e negli orari in cui le unità di rilevazione sono reperibili e disponibili, pertanto anche in
giorni festivi ed in orari serali”. Per il pagamento dei compensi dei rilevatori statistici è stata
impegnata nel 2009 la spesa complessiva di euro 36.960 a carico del Comune (indagine
mensile “prezzi al consumo” + indagine trimestrale “Affitti delle abitazioni”) e euro 10.000 a
carico dell’ISTAT (rilevazione consumi delle famiglie ed indagini “multiscopo sulle
famiglie”), oltre contributi Inps e Inail per euro 8.452,80;
- con provvedimenti n.1 del 4/01/2010 e n.306 del 27/12/2010 dell’Ufficio Statistica
(Allegati nn. 45 e 46) risultano prorogati, fino al 31/12/2011, gli incarichi dei menzionati
rilevatori Luca Camattari, Elena Brancaleoni e Erika Forni, che occupavano i primi posti della
graduatoria approvata con determina dirigenziale n.8/P.G.n.103779 del 10/12/2009, valida per
67
il conferimento degli incarichi statistici per gli anni 2010, 2011 e 2012. Con i medesimi atti
sono stati conferiti, altresì, gli incarichi alla dott.ssa Simona Plazzi (per indagini mensili
“Consumi alle famiglie” anni 2010 e 2011) e dott.ssa Silvia Belcastro (per indagini mensili
“Consumi alle famiglie” e occasionali “multiscopo sulle famiglie” anno 2011), entrambe
comprese nella graduatoria stilata per il conferimento dei suddetti incarichi nel periodo 2010-
2012. La spesa impegnata negli anni 2010 e 2011 è stata, rispettivamente, pari a €.37.260 a
carico del Comune (indagine mensile “prezzi al consumo + indagine trimestrale “Affitti delle
abitazioni”) e euro 10.000 a carico dell’ISTAT (rilevazione consumi delle famiglie ed
indagini “multiscopo sulle famiglie”), oltre contributi Inps e Inail per euro 8.980,00.
Relativamente ai rapporti di co.co.co. sopra delineati viene fatta osservare la loro
irregolarità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, in
quanto gli stessi appaiono finalizzati a garantire lo svolgimento di attività obbligatorie per
l’Ufficio “Statistica” del Comune, comprese nel Programma Statistico Nazionale. Il
conferimento degli incarichi a “rilevatori” statistici appare, altresì, in contrasto con le
disposizioni dell’art. 65 del regolamento comunale in materia di conferimento di incarichi
esterni, approvato con deliberazione di G.C. n. 6/95318 dell’11/11/2008, che alla lettera c)
esclude l’applicazione delle procedure ivi previste nei casi di adempimenti obbligatori per
legge.
Si sottolinea al riguardo, il divieto di affidamento di tali incarichi posto dall’art. 7,
comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 165/2001, in quanto rimane fermo il principio
dell’autosufficienza dell’organizzazione degli Enti, per cui, il ricorso a contratti di
collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato
i contratti35
. Per quanto riguarda il controllo dei limiti di spesa per gli incarichi esterni di
consulenza, studio e ricerca, introdotti dalle disposizioni dell’art. 6, comma 7, della legge 30
luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 78/2010 36
, e
35
Modifica introdotta dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 17, comma 27,
del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 36
Art. 6 c. 7 d.l. 78/2010 “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011
la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi
equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del
settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in
assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e
l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Per quanto concerne la quantificazione delle risorse destinate al finanziamento del
trattamento accessorio del personale dirigente esemplificata nella tabella allegata e relativa al
periodo 2010-2015, sono stati esaminati i provvedimenti adottati annualmente mediante
deliberazioni di Giunta Comunale di autorizzazione definitiva alla sottoscrizione degli accordi
decentrati. L’esame degli atti di costituzione e di ripartizione dei fondi ha evidenziato che
risulta rispettato il limite imposto dall’art. 28 del CCNL 23/12/1999, che prevede che le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato non possano essere inferiori al
15% di quelle destinate alla retribuzione di posizione.
Dagli atti esaminati in sede di verifica non sono state riscontrate anomalie o
irregolarità. Le risorse stabili dei fondi del periodo 2010 – 2015 risultano incrementate
annualmente del maturato economico e della R.I.A. dei dirigenti cessati, connessi all’art.26,
comma 1, lett. g) del CCNL 23/12/1999. Le quote variabili dei fondi sono state incrementate
delle risorse correlate all’art. 1, comma 1 lett. e) del CCNL 23/12/1999 (compensi degli
Avvocati ed incentivi di progettazione interna), e per quanto riguarda l’esercizio 2015,
l’incremento delle risorse variabili di €. 108.324 ha riguardato l’attivazione di nuovi servizi o
la riorganizzazione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999.
A supporto della previsione di tali ultime risorse, è stata fornita la deliberazione di
Giunta Comunale n.727/2015 del 4/12/2015 che ha approvato i progetti di miglioramento dei
servizi ed ha stanziato le relative risorse, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL
dell’/1/4/1999, e per i dirigenti, ai sensi dell’art. 26, c. 3, del CCNL 23/12/1999.
Tali progetti, nell’ambito degli obiettivi presenti nel Piano della Performance 2015,
approvato con delibera di giunta comunale n. 4/3104 del 13/01/2015 e s.m.i., sono stati
selezionati dalla Direzione Operativa tra quelli proposti dai dirigenti mediante le schede dei
progetti trasmesse il 18/03/2015. I piani di miglioramento dei servizi dell’anno 2015, connessi
ad un aumento quantitativo e qualitativo delle prestazioni e delle responsabilità dei dirigenti
sono essenzialmente quattro e riguardano i seguenti settori dell’ente verificato:
96
- Direzione Operativa – “Proseguimento e mantenimento della certificazione ambientale
ISO 14001 ed integrazione con ISO 9001”;
- Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie – “Applicare modalità di programmazione
partecipata in ambito sociale favorendo il coinvolgimento diretto di dipendenti pubblici,
associazioni del terzo settore e cittadini attivi attraverso lo strumento del Community
Lab”;
- Servizio Contabilità e Bilanci; Istituzione dei Servizi Scolastici; Ufficio Bilanci del
Personale; Ufficio Programmazione e controllo;Servizio Patrimonio – “Integrazione dei
sistemi informativo-contabili con il controllo di gestione e revisione valori patrimoniali”;
- Servizio Sistemi Informativi – “Agenda digitale locale”.
Le risorse variabili che hanno incrementato il fondo del 2015 per €. 108.324 saranno
erogate solo a consuntivo in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi dei
progetti risultante dalle relazioni dei dirigenti, validate dal Nucleo Tecnico di Valutazione,
contenenti l’elenco dei dipendenti che hanno partecipato ai progetti ed il grado di
coinvolgimento nelle attività progettuali degli stessi, secondo quanto indicato nelle schede di
ciascun progetto che vengono completate a conclusione delle attività annuali.
In ordine all’applicazione delle riduzioni del fondo, si ritiene rispettata la prescrizione
di cui all’art. 9 c. 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella
legge n. 122/2010, dal momento che l’ammontare dei fondi annuali del periodo 2011-2014, al
netto delle voci non soggette al vincolo, quali i compensi degli Avvocati e gli incentivi per la
progettazione interna, escluse le economie di esercizi precedenti, non supera l’ammontare del
fondo del 2010, ed è stato proporzionalmente ridotto delle cessazioni dal servizio dei dirigenti
di ruolo, secondo le indicazioni fornite con circolare RGS n. 12/2011. Per maggiore dettaglio,
occorre riferire che, in merito al primo limite posto dall’art. 9, c. 2 bis del d.l. 78/2010, la
lieve differenza nell’importo annuo dei fondi del periodo 2011-2014, rispetto al 2010, di €.
3.032,77, corrispondente al maturato economico e R.I.A. dei dirigenti cessati dal servizio, è
stata recuperata dal Comune di Ferrara nell’ambito della detrazione operata sul fondo 2015 di
€. 16.961,56. Pertanto, l’importo complessivo delle risorse decentrate dell’anno 2015 è stato
ridotto da euro 970.377,13 a euro 953.415,57 , di cui € 751.963,27 destinati a finanziare le
retribuzioni di posizione e € 159.297,30 le retribuzioni di risultato (Cfr. Tab. n. 17).
Con riferimento all’utilizzo delle risorse, l’Ente verificato ha proceduto, secondo i
provvedimenti citati in precedenza, alla definizione delle indennità di posizione dei singoli
dirigenti in funzione dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità
97
organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne, nel rispetto dell’art. 27, comma
1, del CCNL 23/12/1999 e art. 24 del d.lgs. n.165 del 2001 .
Si è presa visione dei provvedimenti di liquidazione delle indennità di risultato dei
dirigenti per gli anni 2010/2014, i quali, nel quantificare gli importi da destinare al
trattamento accessorio, tengono conto anche delle risorse non distribuite nell’anno precedente.
Gli atti di liquidazione risultano emessi dal dirigente del Servizio Personale, a completamento
del procedimento amministrativo di valutazione delle prestazioni dei dirigenti eseguito dal
Nucleo di valutazione, sulla base dei criteri approvati con deliberazioni di G.C. n.10/56001
del 12/7/2005, n. 24/110010 del 27/12/2006 e n. 187/26380 del 25/03/2013.
In sede di verifica ispettiva, è stata esibita anche la relazione di fine mandato del
Nucleo Tecnico di Valutazione relativa al periodo 2009-2014, contenente nel dettaglio
l’attività svolta dallo stesso ai sensi dell’art. 24 del Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e Servizi, costituita fondamentalmente dalla valutazione delle prestazioni e delle
competenze organizzative dei dirigenti, delle posizione organizzative e delle alte
professionalità; dalla certificazione sul raggiungimento degli obiettivi dei progetti di
miglioramento dei servizi all’utenza, di cui all’art. 15, c. 5, del CCNL e art. 26, c. 3, del
CCNL 23/12/1999, nonché, nel rispetto dell’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, dalla validazione
della “Relazione sulla Performance”, come condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti per premiare il merito del personale, assicurandone la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione 43
In merito alla liquidazione dell’indennità di risultato, è stato accertato il rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 29 del CCNL 23.12.1999, essendo stati previsti
dall’Amministrazione comunale meccanismi di riduzione della retribuzione di risultato per i
dirigenti che percepiscono compensi professionali, ai sensi dell’art. 37 del CCNL 1999
(Avvocati dell’ente) e dell’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 163/2006 (incentivi di
progettazione interna, fino al 18 agosto 2014, data della loro abrogazione, per i dirigenti, in
virtù della legge 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014).
Infine, l’esame dei cedoloni stipendiali dei dirigenti non ha evidenziato la
corresponsione di emolumenti in violazione del principio di onnicomprensività del
trattamento economico degli stessi.
43
Il documento da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato".
98
8. Trattamento accessorio del Segretario Comunale
8.1 La retribuzione di posizione
Il trattamento accessorio dei Segretari comunali e provinciali, a decorrere dal
31/12/2009, è disciplinato dall’art. 3 del nuovo CCNL, biennio economico 2008-2009, siglato
l’1/03/2011, che ha rideterminato l’ammontare complessivo annuo lordo della retribuzione di
posizione, fissando nuovi valori rispetto a quelli determinati in precedenza dall’art. 3 del
CCNL 16 maggio 2001 (biennio economico 2000-2001), e dall’art. 41 del CCNL 16 maggio
2001 (quadriennio normativo 1998/2001).
Nell’art. 41, c. 4, del medesimo CCNL 16 maggio 2001 viene previsto che “gli Enti
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono
corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i
parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di
contrattazione decentrata integrativa nazionale”.
Il Contratto Nazionale Decentrato, cui la norma fa riferimento, è stato adottato il 22
dicembre 2003 e ha previsto che la retribuzione di posizione del Segretario, nella ricorrenza di
determinati presupposti, possa essere maggiorata in misura variabile dal 10 al 50%.
L’art. 41, comma. 5, del CCNL 16.05.01 stabilisce, inoltre, che “Gli enti assicurano,
altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la
retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione
dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in
assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione
organizzativa”. E’ questa la cd. “clausola di galleggiamento”, introdotta per evitare una
discriminazione tra il Segretario ed i dirigenti dell’ente.
Sull’argomento va citata la legge 12/11/2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012”, per lo specifico
rilievo che presenta la previsione dell’art. 4, comma 26, concernente la disciplina contrattuale
dei segretari comunali e provinciali. Tale disposizione si caratterizza per essere una norma
meramente interpretativa, confermando quanto espresso in passato dalla Ragioneria Generale
dello Stato, dall'ARAN e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Infatti, l’art. 4, comma 26, della legge 12/11/2011, n. 183, dispone che: “Il
meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto
99
collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il
quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla
retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di
cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma
5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente
conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”. 44
Nel Comune di Ferrara, nel periodo 2010-2016, si sono avvicendati due Segretari
Comunali: il dott. Roberto Finardi, iscritto nella fascia professionale “A” dell’Albo nazionale
dei Segretari Comunali e Provinciali, nominato con decreto sindacale n. 333645 del 22 aprile
2005, in servizio presso l’ente verificato dal 16 maggio 2005 al 30 giugno 2014, e l’attuale
Segretario dell’Ente, dott.ssa Ornella Cavallari, nominata con atto del Sindaco n. 63542 del
18/07/2014, i cui effetti giuridici ed economici decorrono dal 31 luglio 2014.
Ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 267/2000, con provvedimento P.G. n. 106768 del
18/12/2009, il nuovo Sindaco, Avv. Tiziano Tagliani, ha riconfermato Direttore Generale
dell’ente il Segretario Roberto Finardi, che ha svolto le funzioni di Direttore Generale dal
30/03/2007 fino al 30/06/2014. Il citato provvedimento sindacale è stato preceduto dalla
deliberazione di G.C. n. 21/104735 del 15/12/2009 – “Affidamento incarico di Direttore
Generale al Segretario Generale dott. Roberto Finardi” con la quale è stata determinata in
€.61.174,44 l’indennità annua di direzione generale del dott. Finardi (All. n. 63).
La verifica svolta sul trattamento economico dei Segretari del periodo 2010-2016 ha
consentito di accertare l’applicazione della maggiorazione dell’indennità di posizione –
“galleggiamento” - prevista dall’art. 41, comma 5, del CCNL 16 maggio 2001.
Infatti, con determinazione dirigenziale del Servizio del Personale n. 253/18563 del
08/03/2011, rettificata con determina dirigenziale n. 567 del 20/05/2011(Allegati nn.64 e 64
bis), al Segretario generale, nonché Direttore generale dell’ente, dott. Roberto Finardi, è stato
attribuito il “galleggiamento” alla retribuzione di posizione dirigenziale più elevata (quella del
Direttore Tecnico, Ing. Fulvio Rossi, pari a €.46.146,75). Tale maggiorazione risulta
correttamente determinata sulla base delle indicazioni fornite con deliberazione n. 11 del
16/02/2011 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che nel certificare positivamente
44
Sui criteri applicativi Cfr. Ministero Economia e Finanze – IGOP - Nota n. 191 del 10/01/2012
100
l’ipotesi di CCNL dei Segretari per il biennio economico 2008/2009, ha evidenziato, ai sensi
dell’art. 9, comma 4, del D.L. n. 78/2010, che “il limite di crescita retributiva dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, va inteso come riferito agli esiti complessivi della tornata
contrattuale 2008-2009 e quindi il limite massimo di riferimento della retribuzione di
posizione dei Segretari per l’applicazione dell’art.41, comma 5, è dato dalla retribuzione di
posizione dei dirigenti fissata dal CCNL 2006/2007”. Inoltre, sempre ai fini del
“galleggiamento”, la maggiorazione annua del Segretario Roberto Finardi, pari a €. 9.994,77,
è stata calcolata confrontando la retribuzione di posizione dirigenziale più elevata (€.
46.146,75 attribuita all’Ing. Fulvio Rossi secondo il CCNL 2006/2007) con quella del
Segretario, di €. 36.151,98, prevista dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16/05/2001 – biennio
economico 2000-2001 (retribuzione di posizione intera, compresa della quota di valore
inglobata dal 31/12/2009 nello stipendio tabellare, in applicazione dell’art. 3, comma 5, del
CCNL dei Segretari dell’1/03/2011 – biennio economico 2008/2009).
Per quanto riguarda l’ammontare della maggiorazione della retribuzione di posizione
dell’attuale Segretario Generale, dott.ssa Ornella Cavallari, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del
CCNL del 16/05/2001, con determinazione dirigenziale n. 1379/68183 dell’01/08/2014, per il
periodo 31 luglio 2014-28/02/2015, è stato corrisposto il “galleggiamento”, pari a all’importo
di €. 24.994,71 (€.1.922,67 per 13 mensilità), risultante dal rapporto della retribuzione di
posizione dirigenziale più elevata di €.61.146,67, attribuita al Direttore Tecnico, Ing. Fulvio
Rossi (€.46.146,75 prevista dal CCNL 2006/2007 + maggiorazione della posizione per
struttura complessa di €.14.999,92), con la retribuzione di posizione del Segretario di
€.36.151,96, secondo il CCNL del 16/05/2001- biennio economico 2000-2001 (All. n. 65).
Successivamente, con determinazione Dirigenziale del Servizio Personale n.
1166/71643 del 10/07/2015 (All. n. 66), è stato modificato il trattamento economico del
Segretario Generale, dott.ssa Ornella Cavallari, allineando la retribuzione di posizione, ai
sensi dell’art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001, a quella più elevata del Dott. Giovanni
Lenzerini, Capo di Gabinetto, nominato con decorrenza 01/03/2015, dirigente a tempo
determinato del Settore Attività Culturali, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL.
Pertanto, dal confronto con la retribuzione di posizione del dott. Lenzerini, di € 5.759,54
secondo il CCNL 2006/2007, la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario
è stata determinata in € 29.607,50, con un incremento di euro 4.612,79 rispetto alla precedente
determinazione.
101
Al riguardo, viene fatta osservare l’irregolarità della Determinazione dirigenziale n.
1166/71643 del 10/07/2015, in quanto per il calcolo del “galleggiamento” del Segretario
Generale la retribuzione di posizione dello stesso è stata erroneamente ancorata ad trattamento
economico dirigenziale del dott. Giovanni Lenzerini, la cui retribuzione di posizione di €.
66.370,54 non risulta conforme alle norme contrattuali, in assenza, tra l’altro, di una pesatura
della posizione da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione (Cfr. punto B) paragrafo 3.4.2).
Da un punto di vista generale, inoltre, non appare possibile parametrare l’aumento della
retribuzione di posizione del Segretario a quella di un dirigente non di ruolo, assunto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, il cui trattamento economico risulta
determinato in modo assolutamente indipendente dai limiti e dalle regole della contrattazione
nazionale. Sul punto si richiama anche il parere della Ragioneria generale dello Stato n.
0012278 del 3/02/2011, che ribadisce l’interpretazione citata.
102
8.2 La retribuzione di risultato
L’indennità di risultato del Segretario Comunale è correlata al conseguimento degli
obiettivi assegnati, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad
eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale (art. 42 del CCNL del 16.05.2001).
Il comma 2 del citato articolo stabilisce il tetto massimo dell’indennità di risultato,
prevedendo che gli Enti del comparto destinano a tale compenso un importo non superiore al
10% del monte salari riferito a ciascun Segretario nell'anno di riferimento, nell'ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
Nel Comune di Ferrara non risulta definita una metodologia di valutazione del
Segretario, contenente gli indicatori di valutazione ponderati, corrispondenti alle funzioni del
Segretario poste a valutazione, e la graduazione della retribuzione di risultato riguardo al
punteggio conseguito.
Sulla base dei provvedimenti del Sindaco esibiti in sede di verifica, con i quali si è
provveduto all’attribuzione del compenso accessorio nella misura massima del 10% del monte
salari, l’erogazione della retribuzione di risultato di Segretari Comunali appare disancorata dal
raggiungimento di specifici obiettivi e, data la genericità dei criteri di valutazione adottati,
appare fondata più che altro su un complessivo giudizio positivo del modo in cui i Segretari
hanno svolto le funzioni che la legge riserva loro.
I criteri di valutazione adottati costituiscono, semplicemente, la trasposizione delle
ordinarie funzioni assegnate al Segretario dall’art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000
(“collaborazione ed assistenza giuridica e amministrativa”; “partecipazione alle sedute di
Giunta e di Consiglio”; “coordinamento delle attività dell’Ente e di coinvolgimento dei
Responsabili degli Uffici e Servizi”;“incarichi particolari aggiuntivi affidati per legge, per
statuto e per regolamento interno”), in ordine alle quali il Sindaco viene chiamato ad
esprimere un giudizio sintetico, sulla base di una relazione annuale presentata dal Segretario
relativa all’attività svolta dallo stesso nel periodo di riferimento. Si allegano, in merito, i
provvedimenti di liquidazione n. 135 del 28/11/2013 di €. 52.362,13, e n. 100 del 13/08/2015
di euro 4.286,61, concernenti, rispettivamente, la corresponsione dell’indennità di risultato del
dott. Roberto Finardi, per il periodo 2008-2012, e della dott.ssa Ornella Cavallari, per l’anno
2014 (Allegati n.67 e 68), unitamente, ad uno stralcio della relazione del Dott. Finardi,
trasmessa al Sindaco per le determinazioni finali di propria competenza, con una breve nota
103
del 30/10/2013 del Nucleo Tecnico di Valutazione, e il decreto sindacale prot. n.81680 del 6
agosto 2015 relativo all’“Indennità di cui all’art.42 del CCNL – fissazione criteri per la
valutazione delle prestazioni” della dott.ssa Ornella Cavallari, avente pari data e numero di
protocollo successivo a quello apposto nella relazione della dott.ssa Cavallari (prot. n. 81670
del 6/08/5015) redatta per l’anno 2014, ai fini della propria valutazione da parte del Sindaco
(Allegati nn. 69, 70 e 71)
Dalla documentazione esaminata durante la verifica ispettiva, si rileva che l’indennità di
risultato dei Segretari non risulta sottoposta alla verifica del conseguimento di specifici
obiettivi, annualmente assegnati in via preventiva dall’Amministrazione, da verificarsi con
criteri oggettivi e non generici: l’art. 42 CCNL 16.5.2001 qualifica la retribuzione di risultato
“un compenso annuale… correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati” e prevede che
“ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione
ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai
sensi del Decreto legislativo n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti
di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”. 45
La maggiorazione della retribuzione di posizione e l’attribuzione della retribuzione di
risultato possono arrivare solo al termine di un serio percorso valutativo e non possono essere
concesse in assenza di congrue motivazioni e valutazioni. Al riguardo, va sottolineato che, ai
sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2009, il sistema di misurazione e di valutazione
della performance si riferisce a tutti i dipendenti pubblici, Segretari compresi, improntando il
processo di gestione della performance al miglioramento dell’attività amministrativa.
45
Si vedano in tal senso la deliberazione n. 63/2008 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della
Corte dei Conti: “Il processo di valutazione presuppone l’individuazione di specifici obiettivi che ciascun
dirigente deve perseguire nello svolgimento della sua attività, la parametrazione di un emolumento al
raggiungimento di ciascuno di essi e una verifica, al termine del periodo di riferimento, dell’attività e il
riconoscimento della voce retributiva nei limiti nei quali gli obiettivi sono stati raggiunti. Questo meccanismo
implica che gli obiettivi, le modalità di valutazione e l’entità della voce retributiva di risultato siano stabiliti
prima dello svolgimento dell’attività oggetto di verifica… Il più volte citato processo di riforma
dell’amministrazione pubblica ha interessato anche la figura del Segretario comunale che, sia dal punto di vista
normativo che contrattuale, è stato assimilato alla dirigenza pubblica… Emerge nitidamente, sia dalla
disciplina di carattere generale che da quella specifica di settore, che la retribuzione di risultato è un elemento
retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi
all’attività svolta dal Dirigente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al
di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita.”. Da ultimo la sentenza
n. 1627/2012 della Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti ha ripreso tale indirizzo
interpretativo “A sostegno delle riferite censure richiama anche l’indirizzo interpretativo espresso – sul tema del
rinvio al d.lgs. n. 286/1999 - da questa Corte in sede consultiva, alla stregua del quale si ribadisce che le
peculiarità delle funzioni segretariali non precludono la possibilità di una corretta valutazione dei risultati ad
esse connesse, e quindi presuppongono l’individuazione di obiettivi operativi, secondo un’impostazione –
ancorché temperata – sostanzialmente omologa a quella indicata per il personale dirigenziale”.
104
Nell’Ente verificato non è stato adottato dall’organo di indirizzo politico un
provvedimento riferito alla performance del Segretario.
A tale decisione è giunta la Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale per la Campania -,
con la Sentenza n. 1627/2012, che nel ribadire il principio di omnicomprensività del
trattamento economico del Segretario, di cui all’art. 41, c. 6, del CCNL Segretari del 16
maggio 2001, ha ritenuto fonte di responsabilità amministrativa l’assegnazione al Segretario
della premialità, nella misura massima, in assenza di un serio processo valutativo che, ai sensi
del d.lgs. 286/1999, debba prevedere almeno la fissazione di obiettivi quali-quantitativi da
raggiungere e una valutazione finale motivata sul raggiungimento degli stessi.
105
8.3 I diritti di segreteria
L’art. 10 del recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazione dalla legge 11/08/2014, n. 114, è intervenuto con l’abrogazione del quarto
comma dell'art. 41, L. n. 312/1980, che attribuiva al Segretario comunale e provinciale
rogante una quota, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello
stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito. Con la citata norma viene
abolita la ripartizione dei diritti di segreteria, attribuendo integralmente le somme al Comune
o alla Provincia. Attualmente, l’articolo 10 bis della legge 11/08/2014, n. 114, di conversione
del decreto legge n. 90/2014, consente l’attribuzione al Segretario rogante di una quota del
provento annuale, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, negli
Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e in ogni caso ai Segretari comunali
che non possiedono tale qualifica. In tutti gli altri casi è esclusa l’attribuzione dei diritti di
rogito ai Segretari comunali e provinciali, fatte comunque salve le quote maturate prima
dell’entrata in vigore del decreto legge .
Il controllo degli atti esibiti in sede di verifica relativi alla liquidazione dei diritti di
rogito del Segretario degli anni 2013 e 2014, non ha dato adito ad alcuna osservazione.
La ripartizione dei diritti per l’anno 2013 e fino al 2° trimestre del 2014 è avvenuta, ai
sensi dell’art. 41, c.4, della legge n. 312/1980, nella misura pari al 75% del 90% del totale dei
diritti riscossi nel periodo, e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento del
Segretario Generale. Dal 3° trimestre 2014, non risultano più erogati diritti di rogito al
Segretario, nel rispetto dell’art. 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazione dalla legge 11/08/2014, n. 114 .
106
9. Rispetto dei principi e delle norme di finanza pubblica
L’art. 1, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con legge di
conversione 30 ottobre 2013, n. 125, dispone che “La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura
dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei Servizi Ispettivi di Finanza del medesimo
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli
finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla
Corte dei Conti le irregolarità riscontrate”.
In sede di verifica ispettiva, si è provveduto a richiedere i dati contabili relativi alla
spesa sostenuta dall’ente nel periodo 2009-2015 per autovetture di servizio e consulenze, in
quanto rappresentano l’oggetto specifico del controllo determinato dall’art. 1 del citato D.L n.
101/2013.
Sull’argomento occorre richiamare il disposto di cui all’art. 6 del d.l. n. 78/2010,
convertito dalla l. 122/2010, il quale, ai commi 7, 8, 12, 13, 14, individua diverse tipologie di
spesa da ridurre in base a specifici coefficienti rapportati alla spesa storica. Tra tali oneri di
funzionamento figurano spese per collaborazioni e consulenze, relazioni pubbliche, convegni,
spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, auto di servizio, mobili ed arredi, riduzione
dell’uso della carta e razionalizzazione delle spese attraverso la centralizzazione delle
procedure di acquisto.
Nel corso del 2012, sono state introdotte nuove norme volte ad incidere ulteriormente
su tale aggregato di spesa. Trattasi, in particolare, dell’art 5, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, in materia di riduzione delle spese di
manutenzione, noleggio ed esercizio del parco auto, nonché dell’art. 1, comma 141, della l. 24
dicembre 2012, n. 228, in materia di riduzione delle spese per acquisto di mobili ed arredi.
Filo conduttore dell’operato del legislatore in tema di contenimento della spesa
pubblica degli enti locali appare, pertanto, la riduzione e la razionalizzazione delle spese per
consumi intermedi, categoria questa che costituisce una delle principali voci della spesa di
funzionamento delle Amministrazioni pubbliche che presenta un andamento in crescita.
Dal punto di vista della giurisprudenza è opportuno segnalare la sentenza della Corte
Costituzionale n. 139/2012 con la quale la Consulta si è pronunciata su una serie di giudizi di
107
legittimità sollevati da alcune Regioni in ordine all’applicazione delle misure di contenimento
della spesa pubblica previste per diverse tipologie di spesa enucleate nei diversi commi
dell’art. 6 del citato decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. La Corte nello
stabilire la non fondatezza delle questioni sollevate, ha precisato che le disposizioni in
argomento per le Regioni, Provincie autonome e Enti del SSN costituiscono unicamente
disposizioni di principio, ciò anche con riferimento agli enti locali e altri enti e organismi che
fanno capo agli ordinamenti regionali.
Nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza
pubblica, la Consulta considera rispettosi dell’autonomia di spesa delle Regioni e degli enti
locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite
complessivo, “lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e
obiettivi di spesa”. Di conseguenza, ferma restando l’obbligatorietà del rispetto del
summenzionato limite complessivo, è stata ammessa la possibilità di compensare eventuali
sforamenti in alcune voci con maggiori risparmi in altre (Corte Conti Sez. Autonomie n.
26/QMIG del 30/12/2013).
L’argomento delle consulenze è stato trattato nel paragrafo 4.1 (Cfr. Tab. n.13),
mentre per quanto riguarda la verifica dell’andamento della spesa delle auto di servizio, nel
periodo 2009-2015, sulla base dei dati forniti dal Servizio di Ragioneria che effettua il
monitoraggio delle “spese di gestione”, è stata elaborata una tabella riepilogativa dei costi di
esercizio, i cui valori vengono indicati nella seguente Tabella n. 19 . Occorre puntualizzare, al
riguardo, che sono stati esclusi i costi relativi ai mezzi della Polizia Municipale e dei Servizi
Sociali per esplicita disposizione normativa, mentre per quanto riguarda l’anno 2015, i valori
di spesa sono riferiti al parco autovetture (n. 7 mezzi) individuato con apposita deliberazione
di G.C. n. 168/41447 del 12/04/2016 che si allega in copia (All. n. 72). Nel citato
provvedimento di Giunta, sulla base della destinazione d’uso indicata da ciascun dirigente per
le autovetture di servizio (complessivamente n. 53 autovetture di servizio, esclusi n. 28 mezzi
in dotazione al Servizio di Polizia Municipale), sono state individuate le auto di proprietà
dell’Amministrazione Comunale oggetto delle limitazioni di spesa previste dall’art. 15 del d.l.
n. 66/2014 (n. 7 autovetture).
Sull’argomento, occorre riferire, altresì, che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di
controllo per l’Emilia Romagna - con Deliberazione n. 59/2016/PRSE, sulla base del
questionario al Rendiconto finanziario dell’esercizio 2013 e dall’esito della relativa attività
istruttoria, ha affermato per il Comune di Ferrara l’assenza di gravi irregolarità contabili,
108
segnalando, nel contempo, alcune criticità da vagliare attentamente nella gestione di bilancio
degli esercizi futuri, tra i quali rientra appunto il mancato contenimento della spesa per
consumi intermedi, posto dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e
delle norme successivamente emanate in materia ( art. 1, comma 141, legge n. 228/2012; art.
5, comma 2, d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012). “In particolare lo sforamento è
stato determinato dalle spese per autovetture, che hanno registrato un valore superiore
all’obiettivo e non risultano compensate dai maggiori risparmi negli altri aggregati oggetto
di riduzione, nonostante il Comune si sia avvalso della deroga prevista dall’art. 5, comma 2,
del citato decreto legge 95 del 2012, relativa alle autovetture utilizzate per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari
svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti
nell’area tecnico-operativa della difesa”.
Secondo i dati forniti dal Servizio Ragioneria dell’ente, nella seguente Tabella n. 19
viene rappresentata la valorizzazione delle “spese di gestione” delle autovetture di servizio del
Comune di Ferrara. Il loro andamento nel periodo 2009-2015 è indicato nella Figura n. 5:
Tabella 19 - Andamento della spesa di autovetture nel periodo 2009-2015
I controlli eseguiti presso il Comune di Ferrara sono stati finalizzati a verificare
l’osservanza della disciplina normativa relativa alle modalità di effettuazione degli acquisti di
beni e servizi alla luce delle importanti modifiche introdotte dal decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario”; convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. In particolare, l’art. 1, comma 7, del
suddetto decreto legge, relativamente ad alcune categorie merceologiche (energia elettrica,
gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile), ha esteso agli enti locali l’obbligo di approvvigionamento attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento ovvero di esperire proprie autonome procedure
utilizzando sistemi telematici di negoziazione, facendo salva la possibilità di procedere ad
affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano
ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e
che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali 46
Per il Comune di Ferrara è stato accertato che, ad eccezione della fornitura di energia
termica, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione, elevatori,
contatori di teleriscaldamento, gli acquisti degli ultimi tre anni, dal 2013 al 2015, di tutte le
altre voci merceologiche indicate nell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012 sono stati effettuati
utilizzando le convenzioni quadro attivate da Consip (per energia elettrica) e dalla Centrale di
committenza per la Regione Emilia Romagna “Intercent-ER” (per il gas naturale e telefonia
fissa e mobile) 47
.
Dalla documentazione esibita in sede di verifica, è stato accertato che nei casi di
adesione a convenzioni stipulate dalla “Intercent-ER”, i provvedimenti dirigenziali hanno
attestato la mancanza di convenzioni Consip attive per la tipologia di servizi da acquisire in
46 “In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di
adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni
del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”. 47
“Intercent-ER” opera come Centrale di committenza Regionale delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna.
Ai sensi del D.lgs n. 163 del 2006, quale centrale di committenza regionale, Intercent-ER aggrega la spesa delle P.A. del
territorio gestendo un sistema centralizzato di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili, realizzato attraverso le Convenzioni quadro, gli Accordi quadro e le altre procedure previste dal Codice degli appalti
111
quel momento, ovvero, nel caso fossero state disponibili convenzioni Consip, gli atti hanno
dato dimostrazione della convenienza economica per il Comune verificato di aderire ad
Accordi quadro stipulati da “intercent-ER”. In questi ultimi casi, comunque,
l’Amministrazione Comunale di Ferrara si è riservata di rivedere le condizioni contrattuali
sottoscritte, qualora fossero intervenute, in corso di contratto, nuove e più convenienti
Convenzioni Consip, perseguendo, attraverso la Centrale di committenza regionale “Intercent
– ER, le necessarie scelte tecnico- contrattuali, al fine di adottare gli atti conseguenti che si
rendessero più opportuni.
Per quanto riguarda l’energia termica, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle centrali termiche e degli impianti di sicurezza degli edifici comunali,
l’attuale fornitore del Comune di Ferrara è la Società “Olicar S.p.A.”, con sede a Bra (CN),
che si è aggiudicata il servizio, per 5 anni, dall’01/01/2012 al 31/12/2016, al costo
complessivo di €. 18.523.770,97 (per 5 anni: €. 14.758.901,63 per energia termica + €.
500.000 per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica, + €.
50.000 per oneri per la sicurezza + €. 3.214.869,32 per IVA al 21%), giusta determinazione
dirigenziale del Servizio Ambiente n. 1552/94946 del 22/11/2011, a seguito di procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con
Determinazione dirigenziale n. 350/25670 del 27/04/2011, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del
d.lgs. n. 163/2006. Il provvedimento citato con il quale sono stati approvati gli atti di gara
relativi all’appalto per la fornitura di energia termica, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle centrali di produzione e degli impianti, contiene, nelle premesse, una
valutazione comparativa tecnico-economica con le Convenzioni stipulate da Consip
(“Servizio integrato Energia 2” che all’epoca non risultava nemmeno attivato) e con quelle
sottoscritte da “Intercent-ER” che riguardavano, invece, solo la fornitura dei servizi
manutentivi, con esclusione della fornitura di energia termica e la gestione di alcuni impianti
(fotovoltaici, solari termici, etc…).
Nella seguente Tabella n. 20 vengono indicati i costi dell’ultimo triennio per le
forniture di energia elettrica e gas, energia termica e telefonia, con indicazione della Società
fornitrice dei servizi e della procedura di affidamento dell’appalto:
112
Tabella 20 – Costi per forniture di energia elettrica – gas- energia termica - telefonia
Fornitura 2013 2014 2015
Energia elettrica
Adesione Convenzione Consip “Energia
elettrica 9- lotto 4” Fornitore : Gala
S.P.A. (01/01/2013-31/12/2015)
€.1.036.600 €.1.178.058 €.1.248.250
GAS Naturale
Adesione Convenzione Intercent-ER
“Gas Naturale 4 lotto 3” – Fornitore :
Gala S.P.A. (01/10/2013-31/12/2015)
€.30.051 €.45.862 €.33.509
Riscaldamento e altri Servizi **
Procedura aperta con gara ad evidenza
pubblica
Fornitore: Olicar S.p.A.
(01/01/2012-31/12/2016)
€.2.805.464
(anno termico
2012-2013)
€.2.353.224
(anno termico
2013-2014)
€.2.225.408.
(anno termico
2014-2015)
Telefonia fissa e Trasmissione Dati
Adesione Convenzione Intercent-ER
Fornitore: Telecom Italia S.p.A. (anno
2013 proroga contratto precedente e dal
7/2/2014 fino al 7/02/2018 nuova
Convenzione)
€.315.592 €.263.009 €.234.370
Telefonia mobile
Adesione Convenzione Intercent-ER
“Telefonia Mobile 2”
Fornitore: Telecom Italia S.p.A. (anno
2013 proroga contratto precedente e dal
7/2/2014 fino al 7/02/2018 nuova
Convenzione)
€.53.085 €.35.549 €.31.348
**Fornitura energia termica, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di
climatizzazione, elevatori, presidi antincendio, interruttori differenziali, impianti di terra. Contatori di
teleriscaldamento e gas intestati al fornitore.
Con riferimento alla verifica di regolarità delle procedure di fornitura di beni e servizi
riferite ad altre categorie merceologiche, sono stati esaminati alcuni provvedimenti, scelti a
campione tra quelli pubblicati dall’ente in “Amministrazione Trasparente” per gli anni 2015 e
2016, riguardanti appalti di beni e servizi indicati nella sottostante Tabella n. 21. L’esame dei
suddetti documenti non ha dato adito ad osservazioni particolari.
113
Tabella 21.- Altre categorie merceologiche di beni e servizi anni 2015 e 2016
Settore Servizi alla Persona Trasporto urbano per pensionati
e disabili anno 2015 €.18.181,82
TPER S.P.A.
(Accordo Regionale Tariffe
agevolate abbonamento annuale)
Affidamento in economia
Affidamento diretto
01/01/2015-31/12/2015
Servizio Servizi Tributari
Servizio in esclusiva ex art. 57 c.2
lett b) D.Lgs.163/2006 per notifica
n. 22.000 atti di accertamento
€.245.284,92 Poste Italiane S.P.A. Procedura negoziata senza
pubblicazione del bando
Servizio Appalti –
Provveditorato Contratti
Servizio di facchinaggio vario
in occasione del Referendum del
17/04/2016
€.77.868,00 CNS- Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa
Adesione Accordo Quadro
Intercent.ER
02/03/2016-30/06/2016
U.O. Economato
Servizio Pulizia e Sanificazione
Disinfestazione e derattizzazione,
Servizi Ausiliari/complementari
€.2.071.693,00 CNS- Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa
Adesione Accordo Quadro
Intercent.ER
01/05/2014-30/04/2017
Roma, 21 luglio 2016
115
VERIFICA ISPETTIVA AL COMUNE DI FERRARA
INDICE TABELLE
Tabella 1 – Dotazione organica e Personale in servizio dal 2010 al 2015 ............................... 18 Tabella 2 – Personale in servizio a tempo determinato ............................................................ 19
Tabella 3 – La spesa del personale nel periodo 2010-2015 (espressa in euro) ........................ 23 Tabella 4 – Rapporto evoluzione Spesa di personale/Spese correnti e Entrate correnti .......... 25 Tabella 5 – Costi del personale estratti dai conti economici delle Società periodo 2011-201327 Tabella 6 - Prospetto relativo al “Piano operativo di razionalizzazione” trasmesso alla Corte
dei Conti – Costi del personale Società partecipate ................................................................. 29
Tabella 7 - Andamento dei costi del personale delle Società partecipate (1^ indicazione) ..... 31
Tabella 8 - Andamento dei costi del personale delle Società partecipate (indicazione
definitiva) ................................................................................................................................. 32 Tabella 9 - Calcolo della diminuzione dei costi del personale delle società partecipate con
inclusione della Società Unipersonale “Holding Ferrara Servizi S.r.l” .................................... 33 Tabella 10 - Regolamenti delle Società partecipate - Rispetto dei principi di cui all’art.35, c.3,
D.Lgs 165/2001 ........................................................................................................................ 35 Tabella 11 - Il turn-over del personale nel periodo 2010-2015 ................................................ 41 Tabella 12 – Risorse del turn over utilizzate per assunzioni .................................................... 42
Tabella 13 – Incarichi esterni di consulenza, studio e ricerca .................................................. 61 Tabella 14 – Calcolo limite spesa incarichi di studio e consulenza ......................................... 68
Tabella 15 – Dipendenti autorizzati per attività extraistituzionale ex art.53 D.lgs 165/2001 .. 72 Tabella 16 – Salario accessorio erogato al personale non dirigenziale periodo 2010-2015..... 85 Tabella 17 – Retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti ............................................... 93
Tabella 18 – Rilevazione sintetica della spesa per il trattamento accessorio dei dirigenti ....... 94
Tabella 19 - Andamento della spesa di autovetture nel periodo 2009-2015 .......................... 108 Tabella 20 – Costi per forniture di energia elettrica – gas- energia termica - telefonia ......... 112 Tabella 21.- Altre categorie merceologiche di beni e servizi anni 2015 e 2016 .................... 113
116
VERIFICA ISPETTIVA AL COMUNE DI FERRARA
ELENCO ALLEGATI
1. Prospetto personale in servizio dal 31/12/1999 al 31/12/2015;
2. Prospetto andamento della spesa di personale periodo 2010-2015;
3. Relazione Piano Operativo Razionalizzazione Società partecipate;
4. Nota del 30/03/2016 di invio alla Corte dei Conti della Relazione sui risultati del “Piano
Operativo di Razionalizzazione” anno 2015;
5. Copia email del Direttore Operativo del 12/05/2016 con relativi allegati nn.5 bis; 5 ter;
5 quater e 5 quinquies;
6. Tabella cessazioni dal servizio e assunzioni periodo 2010-2015 ;
7. Tabella assunzioni personale periodo 2010-2016;
8. Stralcio Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS);
9. Stralcio Deliberazione di G.C. n.6/20374 del 21/03/2012;
10. Stralcio Deliberazione di G.C. n.12/45132 del 19/06/2012;
11. Determinazione dirigenziale n.856/50735 del 05/07/2012;
12. Nota del Sindaco n.75415 del 25/08/2010;
13. Nota del Sindaco n.115813 del 29/12/2010,
14. Nota del Sindaco n.115811 del 29/12/2010;
15. Stralcio Deliberazione di G.C. n.453/66845 del 29/07/2014;
16. Atto liquidazione n.85/2012;
17. Atto liquidazione n.54/2013;
18. Atto sindacale n.114362 del 23/12/2010;
19. Atto sindacale n.3/115557 del 28/12/2010;
20. Atto sindacale n.4/55907 del 28/06/2011;
21. Atto sindacale n.5/55901 del 28/06/2011;
22. Atto sindacale n.51/95940 del 28/12/2012;
23. Atto sindacale n.53/62706 del 30/07/2013;
24. Atto del Vice Sindaco n.49605 del 12/06/2014;
25. Atto sindacale n.3/61769 del 14/07/2014;
26. Atto sindacale n.3/67847 del 31/07/2014;
27. Atto sindacale n.3/20787 del 27/02/2015;
117
28. Atto sindacale n.4/20789 del 27/02/2015;
29. Atto sindacale n.5/36133 del 14/04/2015;
30. a 34 Cedoloni stipendiali Capo di Gabinetto 2011-2015;
35. Nota del Sindaco del 2/04/2015;
36. Verbale Nucleo Valutazione n.3/2015;
37. Prospetto limiti di spesa contratti a tempo determinato;
38. Atto del Direttore Generale n. 35/2011;
39. Atto del Direttore Generale n. 39/2012;
40. Atto del Direttore Generale n. 18/2013;
41. Atto del Direttore Generale n. 83/2012;
42. Determinazione dirigenziale Settore Finanze n. 375/26068 del 3/03/2016;