REGOLAMENTO (CE) N. 822/2009 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2009 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, atrazina, clormequat, ciprodinil, ditiocarbammati, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triioduro di potassio, spirotetrammato, tetraconazolo e tiram in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Per azossistrobina, atrazina, clormequat, ciprodinil, ditio carbammati, indoxacarb, fluroxipir, tetraconazolo e tiram sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per fludioxonil, mandipropamid e spirotetrammato sono stati fissati LMR nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il triioduro di potassio non sono stati fissati LMR specifici e la sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. (2) Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 2 ), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ciprodinil su erbe fresche, bietole da foglia e da costa, bietole rosse e spinaci, una domanda di modifica dei LMR fissati negli allegati II ed III è stata presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. (3) Per quanto riguarda il mancozeb (ditiocarbammati), una domanda simile è stata presentata per il suo uso sul l'aglio. Per quanto riguarda l'indoxacarb, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su lamponi, more e cavoletti di Bruxelles. Per quanto riguarda il flu dioxonil, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su carote, bietole rosse, pastinaca, rafano, cipolle, salsefrica, prezzemolo a grossa radice, spinaci e bietole da foglia. Per quanto riguarda il fluroxipir, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sui porri. Per quanto riguarda il mandipropamid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su senape nera, foglie e germogli di Brassica, spinaci, portulaca e bietole da foglia e da costa. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su agrumi, pomacee, albicocche, pesche e uve. Per quanto riguarda il tetraconazolo, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle albicocche. (4) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, domande di tolleranze all'importa zione sono state presentate per l'uso dell'azossistrobina su passiflore, del ciprodinil e del fludioxonil su radici per infusioni di erbe e spezie, del fluroxipir su tè e chicchi di caffè, del triioduro di potassio su banane, meloni e uve e del tiram su banane. (5) Per quanto riguarda il clormequat, uno Stato membro ha presentato una domanda di proroga del LMR provvisorio fissato per le pere nell'allegato II, motivata dalla presenza di clormequat nell'ambiente. (6) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. (7) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti. Ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici ( 3 ). (8) L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologi che delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste so stanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera accettabile o della dose acuta di riferi mento. (9) Per quanto riguarda il triioduro di potassio, l'Autorità ha concluso che l'inclusione di questa sostanza nell'allegato IV è accettabile tenuto conto della sicurezza dei consu matori. (10) Per quanto riguarda l'atrazina, è stato fissato per i cereali un LMR provvisorio fino al 1 o giugno 2009, in attesa che il richiedente fornisca dati confermanti il livello esatto di residui. IT 10.9.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/5
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REGOLAMENTO (CE) N. 822/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2009
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, atrazina, clormequat, ciprodinil, ditiocarbammati, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triioduro di
potassio, spirotetrammato, tetraconazolo e tiram in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Per azossistrobina, atrazina, clormequat, ciprodinil, ditiocarbammati, indoxacarb, fluroxipir, tetraconazolo e tiram sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per fludioxonil, mandipropamid e spirotetrammato sono stati fissati LMR nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il triioduro di potassio non sono stati fissati LMR specifici e la sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 2 ), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ciprodinil su erbe fresche, bietole da foglia e da costa, bietole rosse e spinaci, una domanda di modifica dei LMR fissati negli allegati II ed III è stata presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Per quanto riguarda il mancozeb (ditiocarbammati), una domanda simile è stata presentata per il suo uso sull'aglio. Per quanto riguarda l'indoxacarb, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su lamponi, more e cavoletti di Bruxelles. Per quanto riguarda il fludioxonil, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su carote, bietole rosse, pastinaca, rafano, cipolle, salsefrica, prezzemolo a grossa radice, spinaci e bietole da foglia. Per quanto riguarda il fluroxipir, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sui porri. Per quanto riguarda il mandipropamid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su senape nera, foglie e germogli di Brassica, spinaci, portulaca e bietole da foglia e da costa. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su agrumi, pomacee, albicocche, pesche e uve. Per quanto riguarda il tetraconazolo, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle albicocche.
(4) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, domande di tolleranze all'importazione sono state presentate per l'uso dell'azossistrobina su passiflore, del ciprodinil e del fludioxonil su radici per infusioni di erbe e spezie, del fluroxipir su tè e chicchi di caffè, del triioduro di potassio su banane, meloni e uve e del tiram su banane.
(5) Per quanto riguarda il clormequat, uno Stato membro ha presentato una domanda di proroga del LMR provvisorio fissato per le pere nell'allegato II, motivata dalla presenza di clormequat nell'ambiente.
(6) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(7) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti. Ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici ( 3 ).
(8) L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera accettabile o della dose acuta di riferimento.
(9) Per quanto riguarda il triioduro di potassio, l'Autorità ha concluso che l'inclusione di questa sostanza nell'allegato IV è accettabile tenuto conto della sicurezza dei consumatori.
(10) Per quanto riguarda l'atrazina, è stato fissato per i cereali un LMR provvisorio fino al 1 o giugno 2009, in attesa che il richiedente fornisca dati confermanti il livello esatto di residui.
IT 10.9.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/5
(11) Il richiedente ha comunicato di recente questi dati. Poiché non sono stati accertati rischi per i consumatori, è opportuno prorogare di un anno la validità del LMR provvisorio, in modo da permettere all'Autorità di valutare tali dati.
(12) Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche dei LMR richieste sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(13) Il regolamento (CE) n. 396/2005 deve quindi essere modificato di conseguenza.
(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
IT L 239/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2009
( 1 ) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. ( 2 ) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. ( 3 ) Relazioni scientifiche EFSA: http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the setting of an import tolerance for azoxystrobin in passion fruits. EFSA Scientific report (2008) 209, 1-25. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for fluroxypyr in leeks. EFSA Scientific Report (2008) 211, 1-17. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for thiram in bananas. EFSA Scientific Report (2008) 210, 1-29. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for indoxacarb in Brussels sprouts. EFSA Scientific Report (2009) 225, 1-27. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for lambda-cyhalothrin in currant (black, red and white). EFSA Scientific Report (2009) 226, 1-26. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for mandipropamid in several leafy vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 229, 1-25. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRL for tetraconazole in apricots. EFSA Scientific Report (2009) 230, 1-25. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for chlormequat in pears. EFSA Scientific Report (2009) 232, 1-34. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for dithiocarbamates, expressed as CS2, in garlic. EFSA Scientific Report (2009) 237, 1-40. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for fludioxonil in various root vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 238, 1-27. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyprodinil in various crops. EFSA Scientific Report (2009) 240, 1-26. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the inclusion of potassium tri-iodide in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Scientific Report (2009) 241, 1-20. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in various fruit crops. EFSA Scientific Report (2009) 242, 1-29. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in spinach and beet leaves (chard). EFSA Scientific Report (2009) 244, 1-23. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for cyprodinil in spinach. EFSA Scientific Report (2009) 245, 1-26. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in raspberries and blackberries. EFSA Scientific Report (2009) 246, 1-23.
IT 10.9.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/7
0256030 Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre apiacee)
0256040 Prezzemolo
0256050 Salvia (Santoreggiamontana, erba di S. Giuliano)
0256060 Rosmarino
0256070 Timo (Maggiorana, origano)
0256080 Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)
1000000 10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI 0,05 (*)
1010000 i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari
0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
1011000 a) Suini 0,05 (*)
1011010 Carne 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05
1011020 Grasso privo di carne magra 0,05 (*) 0,3 0,5
1020000 ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini
1030000 iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1070000 vii) Altri prodotti a base di animali terrestri 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 0,05
Clormequat LMR validi fino al 31 luglio 2010. Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).
Gli LMR espressi in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non riflettono quindi un'unica buona pratica agricola. Pertanto, non è appropriato utilizzare questi LMR per verificare il rispetto di una buona pratica agricola.
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (**) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica il LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (F) = Liposolubile. (R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
LMR validi fino al 31 luglio 2010. Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).
Indoxacarb Il livello massimo di residui per la crema di latte è di 0,3 mg/kg.»
b) la nota 1, concernente l'atrazina nei cereali, è sostituita dalla seguente:
«(1) LMR provvisori validi fino all'1 giugno 2010, in attesa del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sui dati relativi ai residui. Dopo questa data, il LMR sarà di 0,1 mg/kg, salvo modifica introdotta da un regolamento.»
2) Nell'allegato III,
a) nella parte A, le righe per fludioxonil, mandipropamid e spirotetrammato sono sostituite dalle seguenti:
«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a )
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1. 2. 3. 4. 5.
0100000 1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO
0110000 i) Agrumi 0,01 (*) 1
0110010 Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi)
10
0110020 Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)
7
0110030 Limoni (Limone) 7
0110040 Limette 7
0110050 Mandarini (Clementine, tangerini e altri ibridi) 7
0110990 Altri 7
0120000 ii) Frutta a guscio (con o senza guscio) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*)
0120010 Mandorle
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole (Nocciola di Dalmazia )
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecàn
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
IT L 239/28 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2009
1. 2. 3. 4. 5.
0120110 Noci comuni
0120990 Altri
0130000 iii) Pomacee 5 0,01 (*) 1
0130010 Mele (Mela selvatica)
0130020 Pere (Nashi)
0130030 Cotogne
0130040 Nespole
0130050 Nespole del Giappone
0130990 Altri
0140000 iv) Drupacee 0,01 (*)
0140010 Albicocche 5 2
0140020 Ciliege (Ciliegie dolci, amarene) 5 0,05
0140030 Pesche (Nettarine e ibridi simili) 7 2
0140040 Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano) 0,5 0,05
0140990 Altri 0,05 (*) 0,05
0150000 v) Bacche e piccola frutta
0151000 a) Uve da tavola e da vino 2 2 2
0151010 Uve da tavola
0151020 Uve da vino
0152000 b) Fragole 3 0,01 (*) 0,1 (*)
0153000 c) Frutti di piante arbustive 0,01 (*) 0,1 (*)
0153010 More di rovo 5
0153020 More selvatiche [More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro]
0,05 (*)
0153030 Lamponi (Uva giapponese ) 5
0153990 Altri 0,05 (*)
0154000 d) Altra piccola frutta e bacche 0,01 (*) 0,1 (*)
0256030 Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre apiacee)
0256040 Prezzemolo
0256050 Salvia (Santoreggiamontana, erba di S. Giuliano)
0256060 Rosmarino
0256070 Timo (Maggiorana, origano)
0256080 Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)
0256090 Foglie di alloro (lauro)
0256100 Dragoncello (Issopo)
0256990 Altri
0260000 vi) Legumi (freschi) 0,01 (*) 0,1 (*)
0260010 Fagioli (con baccello) [Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo di Yardlong]
1
0260020 Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, cowpea)
IT L 239/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2009
1. 2. 3. 4. 5.
1000000 10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI
0,05 (*)
1010000 i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari
0,05 (*) 0,02 (*)
1011000 a) Suini
1011010 Carne
1011020 Grasso privo di carne magra
1011030 Fegato
1011040 Reni
1011050 Frattaglie commestibili
1011990 Altri
1012000 b) Bovini
1012010 Carne
1012020 Grasso
1012030 Fegato
1012040 Reni
1012050 Frattaglie commestibili
1012990 Altri
1013000 c) Ovini
1013010 Carne
1013020 Grasso
1013030 Fegato
1013040 Reni
1013050 Frattaglie commestibili
1013990 Altri
1014000 d) Caprini
1014010 Carne
1014020 Grasso
1014030 Fegato
1014040 Reni
1014050 Frattaglie commestibili
1014990 Altri
IT 10.9.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/39
1. 2. 3. 4. 5.
1015000 e) Cavalli, asini, muli e bardotti
1015010 Carne
1015020 Grasso
1015030 Fegato
1015040 Reni
1015050 Frattaglie commestibili
1015990 Altri
1016000 f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni
1016010 Carne
1016020 Grasso
1016030 Fegato
1016040 Reni
1016050 Frattaglie commestibili
1016990 Altri
1017000 g) Altri animali domestici (Conigli, canguri)
1017010 Carne
1017020 Grasso
1017030 Fegato
1017040 Reni
1017050 Frattaglie commestibili
1017990 Altri
1020000 ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini
0,05 (*) 0,02 (*)
1020010 Bovini
1020020 Ovini
1020030 Caprini
1020040 Equini
1020990 Altri
1030000 iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0,05 (*) 0,02 (*)
IT L 239/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2009
1. 2. 3. 4. 5.
1030010 Galli e galline
1030020 Anatre
1030030 Oche
1030040 Quaglie
1030990 Altri
1040000 iv) Miele (Pappa reale, polline) 0,05 (*)
1050000 v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli) 0,05 (*)
1060000 vi) Gasteropodi 0,05 (*)
1070000 vii) Altri prodotti a base di animali terrestri 0,05 (*)
( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*) ndica il limite inferiore di determinazione analitica.»
b) nella parte B, le righe per ciprodinil e fluroxipir sono sostituite dalle seguenti:
«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a )
Cipr
odin
il (F
) (R)
Flur
oxip
ir (f
luro
xipi
r, in
- cl
usi i
suo
i est
eri,
espr
essi
in f
luro
xipi
r) (R
)
1. 2. 3. 4.
0130040 Nespole 1 0,05 (*)
0130050 Nespole del Giappone 1 0,05 (*)
0154050 Rose canine (cinorrodonti) 2 0,05 (*)
0154060 More di gelso 2 0,05 (*)
0154070 Azzeruolo 2 0,05 (*)
0154080 Bacche di sambuco 2 0,05 (*)
0161050 Carambole 0,05 (*) 0,05 (*)
0161060 Cachi 0,05 (*) 0,05 (*)
0161070 Jambolan (susina di Giava) 0,05 (*) 0,05 (*)
0162040 Fichi d’India (fichi di cactus) 0,05 (*) 0,05 (*)
0162050 Cainito 0,05 (*) 0,05 (*)
0162060 Cachi di Virginia 0,05 (*) 0,05 (*)
0163060 Cherimolia 0,05 (*) 0,05 (*)
0163070 Guava 0,05 (*) 0,05 (*)
0163090 Frutti dell’albero del pane 0,05 (*) 0,05 (*)
IT 10.9.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/41
1. 2. 3. 4.
0163100 Durian 0,05 (*) 0,05 (*)
0163110 Annona (guanabana) 0,05 (*) 0,05 (*)
0212040 Maranta 0,05 (*) 0,05 (*)
0251050 Barbarea 10 0,05 (*)
0251070 Senape nera 10 0,05 (*)
0252020 Portulaca 10 0,05 (*)
0253000 c) Foglie di vite 0,05 (*) 0,05 (*)
0256050 Salvia 10 0,05 (*)
0256060 Rosmarino 10 0,05 (*)
0256070 Timo 10 0,05 (*)
0256080 Basilico 10 0,05 (*)
0256090 Foglie di alloro (lauro) 10 0,05 (*)
0256100 Dragoncello 10 0,05 (*)
0270080 Germogli di bambù 0,05 (*) 0,05 (*)
0270090 Cuori di palma 0,05 (*) 0,05 (*)
0290000 ix) Alghe marine 0,05 (*) 0,05 (*)
0401110 Semi di cartamo 0,05 (*) 0,05 (*)
0401120 Semi di borragine 0,05 (*) 0,05 (*)
0401130 Semi di camelina 0,05 (*) 0,05 (*)
0401150 Semi di ricino 0,05 (*) 0,05 (*)
0402020 Noci di palmisti (semi di palma) 0,05 (*) 0,05 (*)
0402030 Frutti di palma 0,05 (*) 0,05 (*)
0402040 Capoc 0,05 (*) 0,05 (*)
0620000 ii) Chicchi di caffè 0,05 (*) 0,1 (*)
0630000 iii) Infusioni di erbe (essiccate)
0631000 a) Fiori 0,05 (*)
0631010 Fiori di camomilla 0,05 (*) 2
0631020 Fiori di ibisco 0,05 (*) 0,1 (*)
0631030 Petali di rosa 0,05 (*) 0,1 (*)
0631040 Fiori di gelsomino 0,05 (*) 0,1 (*)
0631050 Tiglio 0,05 (*) 0,1 (*)
0631990 Altri 0,05 (*) 0,1 (*)
IT L 239/42 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.9.2009
1017000 g) Altri animali domestici 0,05 (*) 0,05 (*)
1017010 Carne 0,05 (*) 0,05 (*)
1017020 Grasso 0,05 (*) 0,05 (*)
1017030 Fegato 0,05 (*) 0,05 (*)
1017040 Reni 0,05 (*) 0,05 (*)
1017050 Frattaglie commestibili 0,05 (*) 0,05 (*)
1017990 Altri 0,05 (*) 0,05 (*)
1030020 Anatre 0,05 (*) 0,05 (*)
1030030 Oche 0,05 (*) 0,05 (*)
1030040 Quaglie 0,05 (*) 0,05 (*)
1030990 Altri 0,05 (*) 0,05 (*)
1040000 iv) Miele 0,05 (*) 0,05 (*)
1050000 v) Rettili e anfibi 0,05 (*) 0,05 (*)
1060000 vi) Gasteropodi 0,05 (*) 0,05 (*)
1070000 vii) Altri prodotti a base di animali terrestri 0,05 (*) 0,05 (*)
( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, occorre fare riferimento all'allegato I.
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (F) = Liposolubile. (R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:»
3) Nell'allegato IV,
dopo la riga «ioduro di potassio» è inserita la riga seguente:
«triioduro di potassio».
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