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REGIONE LAZIO Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA DETERMINAZIONE N. del Proposta n. 744 del 18/01/2018 Oggetto: Proponente: Estensore LEONE FERDINANDO _____________________________ Responsabile del procedimento LEONE FERDINANDO _____________________________ Responsabile dell' Area AD INTERIM M.L. SALVATORI GR2509 _____________________________ Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________ _____________________________ Protocollo Invio _____________________________ Firma di Concerto _____________________________ VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. II. RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER IL COMPRENSORIO SITO IN LOCALITÀ "COLONNETTA – LA MEMORIA" NEL COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA (RI). ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI. Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 16 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI G00727 23/01/2018
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REGIONE LAZIO€¦ · x ASUL Rieti x Autorità di Bacino del Fiume Tevere x Autorità ATO 3 Lazio Centrale - Rieti x Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ± ARPA

Aug 10, 2020

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REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE

N. del Proposta n. 744 del 18/01/2018

Oggetto:

Proponente:

Estensore LEONE FERDINANDO _____________________________

Responsabile del procedimento LEONE FERDINANDO _____________________________

Responsabile dell' Area AD INTERIM M.L. SALVATORI GR2509 _____________________________

Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ART. 12 DEL D.LGS.152/2006 E SS. MM. II. RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER IL COMPRENSORIO SITO IN LOCALITÀ"COLONNETTA – LA MEMORIA" NEL COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA (RI). ESCLUSIONE DALLA VASCON PRESCRIZIONI.

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 16 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

G00727 23/01/2018

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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE

STRATEGICA (VAS) - ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. II. RELATIVA

AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER IL COMPRENSORIO SITO IN LOCALITÀ

“COLONNETTA – LA MEMORIA” NEL COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA

(RI).

ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI.

Autorità Procedente: COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA (RI).

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE, TERRITORIO, URBANISTICA E

MOBILITA’

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale

Strategica;

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti

la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.

1/2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti

rinnovabili”;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento

del bilancio 2011-2013”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, con la quale è stato adottato

il Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che,

a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione ambientale

strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;

VISTA la determinazione n A05888 del 17/07/2013, concernente: “Soppressione, istituzione,

modifica e conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Territorio,

Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” che prevede l’istituzione dell’Area denominata “Area

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29/05/2013 con la quale è stato attribuito

all’Arch. Manuela Manetti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica,

Mobilità e Rifiuti;

VISTO l’Atto di Organizzazione G00287 dell’11/10/2013 con il quale è stato conferito l’incarico di

dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica all’Arch.

Maria Luisa Salvatori;

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VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31/03/2016, n. 145, recante “Modifica del

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché del relativo allegato B” con la quale si è

provveduto tra l’altro a:

- modificare la denominazione della sopra indicata Direzione in Direzione regionale

Territorio, urbanistica e mobilità;

- procedere alla novazione del contratto individuale di lavoro già in essere relativo all’incarico

di Direttore conferito con deliberazione di Giunta regionale del 29/05/2013, n.112;

VISTA la nota prot. n. 11254 del 10/11/2016 - acquisita con prot. n. 579333 del 21/11/2016 del

Comune di Montopoli in Sabina (RI) in qualità di Autorità Procedente concernente istanza di

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.Lgs.

152/2006 e ss. mm. ii. – relativa al Piano di Lottizzazione per il comprensorio sito in località

“Colonnetta – La Memoria”;

CONSIDERATO che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione

Ambientale Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da

considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, con

l’esclusione del Piano suddetto dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006,

sulla base dell’istruttoria tecnica sopracitata;

DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione della procedura

di assoggettabilità a VAS con prescrizioni relativamente alla Piano di Lottizzazione per il

comprensorio sito in località “Colonnetta – La Memoria”, nel Comune di Montopoli in Sabina

(RI), secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall’Area Autorizzazioni

Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, da considerarsi parte integrante della presente

determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II^ del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e

non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,

unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www. regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di

cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine

di 120 giorni.

Il Direttore

Arch. Manuela Manetti

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DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA’

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale

Strategica (VAS) - Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - relativa al Piano di

Lottizzazione per il comprensorio sito in località “Colonnetta – La Memoria”.

Comune di MONTOPOLI DI SABINA (RI).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

Il Piano attuativo di cui in oggetto (di seguito “Piano”) deve essere sottoposto a verifica di

assoggettabilità a VAS, in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano previste dall’art. 6, commi 3 e

3bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”);

Con nota prot. n. 11254 del 10/11/2016 - acquisita con prot. n. 579333 del 21/11/2016 - il Comune di

Montopoli di Sabina, in qualità di Autorità Procedente di concerto con l’Autorità Proponente, ha

trasmesso alla scrivente Direzione Regionale il Rapporto Preliminare (di seguito R.P.) e lo schema di

Piano attuativo, per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

La trasmissione del Rapporto Preliminare (di seguito R.P.), ha determinato l’avvio della procedura di

Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;

DATO ATTO che sono stati individuati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale

(SCA), comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 21014 del 17/01/2017,

richiedendo contestualmente integrazioni tecniche al R.P. trasmesso:

Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo

- Area Difesa del Suolo e Consorzi d’irrigazione

Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e

Rieti

Provincia di Rieti

- Pianificazione e Governo del Territorio

- Viabilità

ASUL Rieti

Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Autorità ATO 3 Lazio Centrale - Rieti

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO

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TENUTO CONTO che:

Con nota prot. n. 6321 del 13/06/2017 – acquisita con prot. n. 329260 del 28/06/2017 -

l’Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto preliminare integrato.

Con nota prot. n. 497417 del 04/10/2017 la scrivente Autorità ha chiesto riscontro all’Autorità

procedente dei contributi finora pervenuti, ai sensi dell’articolo 12 co. 2 del Decreto, oltre che

ulteriori atti e contributi utili alla conclusione del procedimento.

Con nota prot. n. 12063 del 09/11/2017 – acquisita con prot. n. 0568093 del 09/11/2017 –

l’Autorità Procedente ha risposto alla suddetta nota e ha fornito attestazione dell’avvenuta

trasmissione e ricezione del Rapporto Preliminare integrato ai Soggetti Competenti in materia

Ambientale individuati.

PRESO ATTO che

Da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono dunque pervenuti, ai sensi dell’articolo

12, comma 2, del Decreto, i seguenti pareri:

1. Nota prot. n. 0058577 del 27/07/2017 – acquisita al prot. n. 388353 del 27/07/2017 –

ARPALAZIO Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio.

2. Nota prot. n. 0004126 del 03/08/2017 - acquisita al prot. n. 04004802 del 03/08/2017 –

Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

3. Nota prot. n. 41304 del 07/08/2017 - acquisita con prot. n. 0431636 del 28/08/2017 – AUSL

Rieti – Dipartimento di Prevenzione.

Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte dei seguenti Soggetti Competenti in

materia Ambientale coinvolti, non sono pervenuti i pareri di competenza, ai sensi dell’art. 12, comma

2 del Decreto:

4. Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo

- Area Difesa del Suolo e Bonifiche

5. Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali

6. Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità

- Area Urbanistica e Copianificazione Comunale. Province di Frosinone, Latina, Rieti e

Viterbo

7. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone,

Latina e Rieti

8. Provincia di Rieti

- Pianificazione e Governo del Territorio

- Viabilità

9. Autorità ATO 3 Lazio Centrale - Rieti

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CONSIDERATO che dal Rapporto Preliminare e dagli atti acquisiti l’area interessata dal

perimetro di Piano attuativo, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, è inquadrata come

si riporta di seguito:

Piano Regolatore Generale (PRG) - approvato con DGRL n. 5053 del 29/09/1998.

Zona “D” Sottozona “D2” “Artigianale” e parte Zona F- Sottozona F2 “Verde Pubblico”.

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n.

556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 (BUR Lazio n. 6 suppl. ord. n. 14 del 14

febbraio 2008):

Tavola “A” – Sistemi ed Ambiti del Paesaggio: “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”

(porzione nord edifici esistenti) – “Paesaggio Agrario di rilevante valore” (porzione centrale e

agli estremi della porzione sud) - “Paesaggio Naturale Agrario” (sulla porzione sud).

Tavola “B” - Beni Paesaggistici: Vincolo di cui all’art. 134 co. 1 lett. a) del D.lgs. 42/2004,

per effetto della DGR 12/05/1989 Valle del Tevere.

Tavola “C” – Beni del patrimonio naturale e culturale. Ambiti prioritari per i progetti di

conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale.

Osservazione al PTP ai sensi dell’art. 23 co. 1 della LR 24/98 (n. 057044_P01). Respinta.

Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) - Ambito Territoriale n. 4, approvato con L.R. n. 24/98 e ss.

mm. ii. e DGR n. 4474 del 30/07/1999. L’ambito risulta sottoposto a vincolo paesaggistico,

come confermato dal PTPR. Le aree sono classificate di rilevante valore paesistico (art. 4c) a

trasformabilità limitata (art. 5b).

Piano Regionale di Tutela delle Acque - DCR n. 42/2007. L’area “Colonnetta – La Memoria” si

trova in una zona con classe buona.

Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I. - DCR n. 17/2012: All’interno dell’area di intervento non

risulta censito un fenomeno franoso ancorché classificato come “fenomeno presunto”. Rispetto

al PS5 si rileva che l’area di intervento ricade nella perimetrazione delle aree di attenzione

Piano di risanamento della qualità dell’aria - DCR n. 66/2009: Zona IT1211 (“zona

appenninica”); nella suddivisione del territorio regionale, finalizzata all’adozione dei

provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria (D.C.R. n. 66/2009 – Allegato

4), è classificato in classe 2 (zona B9) (DGR 15 settembre 2016 n.536).

Piano di Classificazione Acustica – DCC 8 del 28/05/2013: “Caso di confinamento fra classi

non contigue. Parte Classe III “Aree di tipo misto” – Parte Classe IV “Area di intensa attività

umana” (La zona industriale, insieme all’area della centrale Enel e la fascia di rispetto stradale

della strada 313 insieme all’area di attraversamento) – Parte Classe V “Area prevalentemente

industriale” – Nell’area interessata dal progetto sono state individuate dunque Zone ad Impatto

acustico. Una Zona ad elevato impatto acustico: “Nella Zona Colonnetta La Memoria sono stati

presenti agglomerati industriali non indifferenti. Essi sono stati inseriti in Classe IV”. Conflitti

di potenziale acustico: La Zona di verde pubblico di PRG a Colonnetta La Memoria “E’

interamente nelle fasce acustiche stradali ed ha solo alcuni alberi di attenuazione verso la

strada statale. Non è stata selezionata nel Piano attuale in quanto è attualmente occupata in

piccola parte da un campo sportivo ed il resto è a destinazione agricola. Se verrà convertita ad

un effettivo uso pubblico acusticamente protetto si configurerebbe un conflitto dello stato

acustico e sarebbe necessario prevedere adeguate barriere.”

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VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato le seguenti caratteristiche del Piano:

L’intervento si configura come un piano attuativo dichiarato conforme al PRG ed interessa

un’area sita in località “Colonnetta-La memoria”, una piccola frazione del Comune che consta

circa 70 abitanti residenti, ai margini sud-ovest del centro abitato a circa 5 km dal nucleo di

antica formazione.

L’area ricompresa nel perimetro di Piano attuativo, per un’estensione territoriale complessiva

pari a 52.656 mq, è destinata nel vigente PRG come Zona “D” - Sottozona “D2” Artigianale

per 38.366 mq e la restante parte come Zona “F”- “F2” Verde Pubblico, soggetta a piano

urbanistico attuativo in conformità con le NTA di Piano Regolatore Generale (art. 16), al fine

“… di dotare la collettività di servizi pubblici oggi sconosciuti ai cittadini, o meglio di fornire

alla frazione di Colonnetta quegli standard previsti dal Piano ma mai realizzati e

contestualmente dare attuazione alla previsione di Piano della nuova Zona Produttiva del

comune di Montopoli di Sabina.” Il perimetro ricomprende un’attività esistente, di cui

l’Autorità Procedente attesterà la legittimità, da ricomprendere nel calcolo della volumetria

assentita complessiva.

Dal punto di vista urbanistico, come suddetto, il Piano è dichiarato conforme, secondo i

riferimenti normativi di cui alla LR 36/87, art. 1bis.

Dal punto di vista paesaggistico l’area è vincolata, ai sensi dell’art. 134 co.1 lett) a del D.lgs.

42/2004, dichiarato compatibile ai sensi dell’art. 62 delle NTA del PTPR.

Dal punto di vista infrastrutturale l’intervento è connesso alla rete viaria esistente, grazie alla

realizzazione di opere infrastrutturali (“sistemazione della viabilità principale con la

realizzazione di una rotatoria sulla SS 313 e dei relativi svincoli, approvata ai sensi e per gli

effetti dell’art. 19 del D.P.R. 08.06.2001 n.327 – intervento approvato e pubblicato sul

B.U.R.L. n. 15, III parte, del 21.04.2011” - che ne ha modificato il perimetro originario di

Piano). Nel proseguimento dell’iter approvativo sarà redatto apposito elaborato grafico relativo

al sistema infrastrutturale calato allo stato ante e post opera.

I dati tecnici di Piano sono sintetizzati come segue:

- Superficie Territoriale: 52.656,00 mq

- Superficie Zona D2: 38.366,00 mq

- Superficie Fondiaria: 29.317,00 mq

- I.U.T. 1,80 mc/mq - I.Ff 2,00 mc/mq

- Volume ammissibile: 69.058,80 mc

- Volume massimo realizzabile sul lotto: 58.634,00 mc

- Volume di progetto:46.686,83 artigianale +11.947,00 commerciale

- Volume ammissibile di progetto commerciale (max 20% del Vol. tot): 11.947,17 mc

- Superficie Zona F2: 14.290 mq

- Superficie viabilità 3.439,00 mq

- Aree a standard 5.568 mq

Il Rapporto Preliminare riporta la seguente correlazione tra Obiettivi e Azioni del Piano:

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OBIETTIVI AZIONI DI PIANO

Assicurare, nel rinnovo ed ampliamento

della città, il rispetto dei caratteri tradizionali Realizzazione nuovo insediamento produttivo-artigianale e

commerciale conforme al PRG vigente Stabilire rapporti massimi, tra gli spazi

destinati agli insediamenti produttivi e gli

spazi pubblici o riservati alle attività

collettive, a verde pubblico o a parcheggi

Realizzazione di servizi pubblici e spazi pubblici

Diffusione di principi, modalità e tecniche

proprie dell’architettura sostenibile e della

bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al

miglioramento delle prestazioni energetiche

degli edifici

Adozione e utilizzazione di metodologie basate

sull’integrazione di tecnologie e materiali appropriati che

assicurano ai fabbricati un’elevata qualità tecnologia e

prestazione energetica.

Il Rapporto preliminare, rispetto alle matrici ambientali individuate (flora, fauna, biodiversità, aria

clima, risorse idriche, suolo e sottosuolo, salute umana, paesaggio, beni culturali e patrimonio

culturale) ha valutato le azioni di piano, cosi come le opere di mitigazione, con impatti nulli o non

significativi, mentre rispetto alla componente economia locale ha valutato ricadute positive vista la

previsione di un’area artigianale/commerciale e a servizi.

VISTO che il Rapporto Preliminare non individua elementi di interferenza o situazioni di criticità tali

da comportare impatti significativi proponendo dunque l’esclusione dalla procedura di VAS.

TENUTO CONTO che i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono

pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, hanno evidenziato quanto si riporta di

seguito:

- ARPALAZIO - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

L’Agenzia, in riferimento ad alcune specifiche componenti ambientali, esprime il seguente parere:

“(…) 1. RIFIUTI: il piano interessa un Comune incluso, in relazione alla gestione dei rifiuti urbani,

nell’Unione “Bassa Sabina” (comuni di Cantalupo in Sabina, Forano, Montopoli di Sabina,

Poggio Mirteto, Stimigliano, Tarano) che presentava una percentuale di raccolta differenziata

inferiore agli obiettivi normativi (2.65% - dato 2015 – dato ISPRA http://www.catasto-

rifiuti.isprambiente.it). Considerata la tipologia di piano, l’assenza di nuovi abitanti, l’impatto

può essere considerato non significativo assicurando presso le utenze una gestione efficiente dei

rifiuti urbani in linea con gli obiettivi della normativa.

2. ARIA: in riferimento alla matrice aria si evidenzia che gli interventi previsti dal programma

prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente sulla qualità dell’aria. Il

Comune di Montopoli di Sabina è classificato, nel Piano di risanamento della qualità dell’aria,

approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, in zona IT1211

(“zona appenninica”); nella suddivisione del territorio regionale, finalizzata all’adozione dei

provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria (D.C.R. n. 66/2009 – Allegato

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4), è classificato in classe 2 (zona B9) (DGR 15 settembre 2016 n.536). Al fine di fornire elementi

di valutazione sullo stato di qualità dell’aria si riportano di seguito i dati 2014-2015 del:

particolato (PM10) - media annua; particolato (PM2.5) - media annua; biossido di azoto (NO2) -

media annua e numero di superamenti orari di 200 µg/mc; benzene (C6H6) – media annua;

monossido di carbonio (CO) - numero di superamenti di 10 mg/mc (max. della media mobile su 8

ore); biossido di zolfo (SO2) - numero di superamenti giornalieri di 125 µg/mc (max della media

mobile su 8 ore). (…)

Inquinante

Indicatore normativo

Valore

2014

Valore

2015

Valore limite

previsto dalla

normativa

NO2 Numero di superamenti orari di 200 µg/m3 0 0 18

Media Annua (µg/ m3) 18 29 40

PM10 Media Annua (µg/ m3) 16 20 40

PM2.5 Media Annua (µg/ m3) 12 14 25*

C6H6 Media Annua (µg/ m3) 0.3 0.5 5

CO Numero di superamenti di 10 mg/ m3

(max della media mobile su 8 ore) 0 0 0

SO2 Numero di superamenti giornalieri di 125 µg/m3 (max della

media mobile su 8 ore) 0 0 3

*Valore limite da raggiungere entro il 01/01/2015

I dati evidenziano situazioni di criticità inerenti al particolato mentre si registra nel periodo

2014-2015 un aumento della concentrazione del biossido di azoto; il RP non contiene una stima

qualitativa e quantitativa dei livelli di traffico indotti dal piano; alla luce dell’intervento previsto,

delle azioni di mitigazione (cfr. pagg. 33-34 del RP), si ritiene che le emissioni generate non

siano in grado di determinare impatti significativi nel quadrante territoriale di riferimento.

3. RISORSE IDRICHE: con riferimento alla matrice acqua l’area del comune, in base al Piano

regionale di tutela delle acque (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 2007),

ricade nei bacini Tevere medio corso e Tevere basso corso con classi di qualità da scadente a

buona. L’area “Colonnetta – La Memoria” si trova in una zona con classe buona. L’impatto può

essere considerato non significativo collettando gli scarichi idrici presso la pubblica fognatura e

trattandoli efficacemente presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente

all’incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico

insediativo previsti da altri piani. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi andrà verificata la

possibilità preventivamente di servire le nuove utenze con acqua potabile conforme ai limiti

previsti dalla normativa.

4. SUOLO: il suolo è una risorsa di fatto non rinnovabile che è sottoposta a vari processi di degrado

e a diverse tipologie di minacce tra le quali l’impermeabilizzazione, la compattazione, la perdita

di biodiversità, la contaminazione, la diminuzione di materia organica. Nell’ambito del settimo

programma di azione ambientale (“Vivere bene entro il limite del pianeta”, Parlamento europeo

e consiglio 2013) viene ribadito il traguardo di un incremento dell’occupazione netta di terreno

pari a zero da raggiungere in Europa entro il 2050 e richiesto che entro il 2020 le politiche

dell’Unione tengano conto dei loro impatti diretti e indiretti sull’uso del territorio. Il comune di

Montopoli di Sabina (dato 2015) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie

amministrata pari a 4.5% analogo al dato del 2012 (fonte: ISPRA,

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http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/consumo-di-suolo). Il Piano

interessa un’area di dimensioni limitate, si ritiene che l’impatto inerente al consumo di suolo

possa essere considerato non significativo anche alla luce delle azioni di mitigazione previste (cfr.

pag. 37 del RP).

Tenuto conto della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 che prevede

all’art. 74 che “gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni

di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di

attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq m-3”, si ritiene necessario che vengano

attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del

livello di riferimento individuato dall’Unione Europea per il gas radon”.

- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

La Struttura, esaminata la documentazione relativa all’intervento, le previste azioni di Piano rispetto

al sistema della pianificazione di bacino/distretto ritenuta significativa, (Piano Stralcio di Assetto

Idrogeologico-PAI, Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale-PGDAC.2,

Piano Regionale di Tutela delle Acque e Piano per la Tutela Quantitativa dei Colli Albani-PTQ

Albani), il rispetto delle componenti ecosistemiche nella gestione della risorsa idrica e della tutela

delle acque (trattamento di acque di prima pioggia, convogliamento dei reflui, approvvigionamento

delle acque, etc), “preso atto che non si rilevano problematiche ambientali … purché si seguano le

seguenti osservazioni o prescrizioni”:

“(…)

1) L’eventuale rapporto ambientale dovrà effettuare la verifica di coerenza esterna con la

pianificazione di bacino/distretto citata.

2) Tra gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o

nazionale che dovranno essere indicati nell’eventuale rapporto ambientale (lettera e)

dell’allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006) si chiede di considerare quelli stabiliti

dalla direttiva 2000/60/CE in materia di tutela ambientale, quelli stabiliti dalla direttiva

2007/60/CE in materia di riduzione del rischio da alluvioni e quelli stabiliti dal D.lgs.

152/2006 in materia di tutela e risanamento del suolo e sottosuolo.

3) L’approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano dovrà essere coerente sia con le

previsioni del relativo piano d’ambito aggiornato secondo le attuali previsioni urbanistiche

sia, in uno con questo, con le previsioni del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti,

dovendosi escludere in ogni caso ipotesi di soluzioni “di natura temporanea” anche al fine di

prevenire situazioni di emergenza idrica (nella fattispecie previste dal Capitolo 6

dell’Allegato al DPCM del 4 marzo 1996 e dalla lettera l) del comma 2 dell’art. 151 del

D.Lgs. n. 152/06).

4) Deve essere approfondita la valutazione dei possibili impatti sullo stato ambientale dei corpi

idrici, sia sotterranei sia superficiali, e sull’assetto idrogeologico del territorio nello

specifico degli aspetti sopra rappresentati.

5) Nel rispetto dei principi della pianificazione di bacino/distretto di competenza di questa

Autorità al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire alle

condizioni per uno sviluppo sostenibile, si ritiene opportuno che l’Autorità procedente valuti

la possibilità che il piano preveda, nella parte normativa, l’obbligo di ricorrere a soluzioni

progettuali e tecniche che consentano di ridurre le superfici impermeabili e/o di aumentare le

superfici di scambio tra suolo e sottosuolo nel rispetto del principio dell’invarianza idraulica.

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6) Il piano di monitoraggio previsto dall’art. 18 del D.lgs. 152/2006 dovrà prevedere indicatori

di stato dell’ambiente che permettano di verificare in maniera adeguata il raggiungimento

degli obiettivi di protezione ambientale definiti dal rapporto ambientale con le integrazioni

richieste nel precedente punto 3). Per garantire una maggiore efficacia del monitoraggio, si

suggerisce di adottare un set di indicatori articolati nelle seguenti tipologie:

1- indicatori di contesto per descrivere il contesto ambientale di riferimento del programma;

2- indicatori di processo, per descrivere lo stato di attuazione del programma;

3- indicatori di sostenibilità, per descrivere gli effetti delle misure del piano rispetto agli

obiettivi di protezione ambientale già individuati.

7) Se del caso, gli indicatori dovranno essere strettamente correlati alle caratteristiche dei

territori interessati ed alle specificità del piano. Si chiede inoltre di prevedere espressamente

che l’Autorità Procedente comunichi a tutti i soggetti con competenza ambientale consultati

in fase di VAS l’avvenuta pubblicazione dei report di monitoraggio e le modalità per

l’accesso e la consultazione dei documenti. In particolare sia le modalità di monitoraggio sia

la redazione dei report dovranno essere concordate con le competenti strutture regionali cui

questa Autorità farà riferimento per le specifiche funzioni assegnate in ordine alla direttiva

2000/60 e la direttiva n. 2007/60…”.

- AUSL RIETI – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

L’Ente esprime parere igienico sanitario favorevole non ritenendo necessaria l’assoggettabilità a

VAS, alle seguenti prescrizioni:

(…)

“1. RETE FOGNARIA ACQUE NERE DELLA ZONA ARTIGIANALE D2:

a) Le canalizzazioni fognarie devono essere costruite in materiale idoneo, resistente alle azioni

fisiche, chimiche e biologiche e impermeabile alla penetrazione di acque dall’esterno e dalla

fuoriuscita di liquami dall’interno;

b) Ad ogni confluenza di canalizzazione in un’altra devono di norma essere previsti dei

manufatti d’ispezione, così come tutti gli allacciamenti previsti alla rete;

c) La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie dovrà essere realizzata evitando interferenze

con altri sottoservizi ed in particolare con la conduttura della rete idrica, le canalizzazioni

fognarie dovranno essere sempre tenute distanti e sotto le condotte di acqua potabile;

d) Tutto il sistema di collettori di adduzione deve essere realizzato coerentemente con le

pendenze naturali del terreno, evitando interconnessioni con il reticolo idrografico naturale

ponendole al di sotto del piano di passaggio delle condutture di adduzione dell’acqua

potabile;

e) Per quanto attiene all’allaccio finale con la rete fognaria passante, si rimanda al gestore del

depuratore finale la valutazione della compatibilità con la capacità residuale dell’impianto di

depurazione a ricevere ulteriori affluenti, espressa in ab/equivalenti e in considerazione della

qualità e tipologia dei reflui da trattare;

f) Tutte le opere da realizzare previste, saranno ulteriormente oggetto di valutazione igienico

sanitaria al momento della loro progettazione in dettaglio, in particolare saranno oggetto di

valutazione igienico sanitaria tutti gli allacci in fogna per ogni manufatto da realizzare.

2. RETE FOGNANTE ACQUE CHIARE DELLA ZONA ARTIGIANALE D2:

a) Come specificato anche nella relazione geologica citata nel rapporto preliminare dovrà

essere progettata un’adeguata rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche riducendo

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il più possibile l’estensione delle aree impermeabilizzate ed ampliando al massimo le aree

naturalmente drenanti e le pavimentazioni drenanti ove consentito;

b) Per tale fognatura, si ribadiscono le specifiche tecniche già riportate nelle prescrizioni in

generale, riferite ai collettori di adduzione, caditoie e pozzetti d’ispezione prima dell’allaccio

alla fognatura comunale acque bianche.

3. REALIZZAZIONE RETE IDRICA DELLA ZONA ARTIGIANALE D2:

a) Il trasporto di acqua potabile dovrà essere effettuato sempre mediante condotti chiusi tali da

garantire stabilmente la protezione igienica e termica dell’acqua stessa. Il tracciato dei

condotti si dovrà sviluppare il più possibile all’esterno di zone interessate da insediamenti

civili o produttivi e dalle relative reti di scarico, e in ogni caso in conformità con quanto

previsto dalla normativa vigente.

4. SISTEMAZIONE RETE STRADALE, PARCHEGGI DELLA ZONA ARTIGIANALE D2:

a) La viabilità interna e di afferenza all’area sarà progettata con soluzioni tecniche idonee ad

evitare inquinamento veicolare; si raccomanda di utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici da

consentire una fluida connessione all’area sede degli insediamenti residenziali;

b) La larghezza del marciapiede negli interventi di nuova urbanizzazione deve consentire la

fruizione da parte di persone su sedia a ruote. I grigliati previsti sui marciapiedi devono

essere complanari, avere maglie inattraversabili da elementi di diametro di 2 cm e da

elementi paralleli disposti ortogonalmente al senso di marcia. Il dislivello consentito nel

raccordo tra il marciapiede e le zone carrabili (ma possibilmente da evitare) è di 2,5 cm. Il

dislivello massimo non deve comunque superare i 15 cm, la pendenza delle rampe di

raccordo deve essere al massimo del 15%. Eventuali contropendenze devono presentare una

somma delle due pendenze non superiore al 22%.

c) Gli scarichi derivanti dai piazzali destinati a parcheggi pubblici, potranno essere realizzati

con materiale drenante ove possibile.

5. ILLUMINAZIONE DELLA ZONA ARTIGIANALE D2:

a) Dovrà essere garantita una illuminazione generale naturale e/o artificiale in modo da evitare

zone buie.

6. INTERVENTI EDILIZI DELLA ZONA ARTIGIANALE D2:

a) Dovrà essere rispettato quanto previsto nel P.R.G. del Comune di Montopoli di Sabina –

variante (B.U.R.L. n. 15, parte III, del 21/04/2011), in particolare all’art. 26 che vieta nella

“zona D” l’insediamento di industrie nocive di qualsiasi genere e natura;

b) I manufatti che si andranno a realizzare dovranno rispettare i parametri igienico-sanitari

contenuti nel R.C.E., nel D.M. del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 e quanto contenuto

nella L.R. 27 maggio 2008, n. 6 recante disposizioni in materia di architettura sostenibile e di

bioedilizia;

c) Essendo la “zona D” gravata dalla presenza di un elettrodotto da 20.000 V tangente ad ovest

il perimetro si richiama quanto previsto dal D.P.C.M. del 08/07/2003; in particolare andrà

individuata una fascia di rispetto per la realizzazione dei nuovi edifici secondo i risultati del

calcolo da effettuare;

d) Nel corso dei lavori di esecuzione, sarà necessario rispettare i limiti acustici previsti dalla

normativa vigente (L. 447/95 di riferimento).

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7. SISTEMAZIONE OPERE A VERDE DELLA ZONA ARTIGIANALE F2:

a) Dovranno essere poste a dimora se non presenti nuove alberature d’alto fusto come

richiamato dalla vigente normativa.

8. RELAZIONE GEOLOGICA

a) Si dovrà ottemperare a quanto previsto nella relazione geologica a supporto del Piano

particolareggiato ed in particolare alle prescrizioni citate a pag. 37 del rapporto preliminare

di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Lottizzazione per il comprensorio in

località “La Colonnetta”.

Si rimanda ai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale la verifica della fattibilità

urbanistica dell’opera e degli aspetti edilizi, impiantistici ed amministrativi, nonché del rispetto

delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla L.13/89.

Fatto salvo il parere fornito dalla asl dovranno essere acquisiti, ove necessario per la

completezza dell’iter autorizzativo del Piano ogni altro parere necessario anche extracomunale.”

VALUTATO che:

- L’intervento è un piano attuativo per attività artigianali e servizi pubblici, il cui perimetro

originario ha subito una modificazione per effetto della realizzazione di opere infrastrutturali

viarie, dichiarato conforme al PRG vigente. Nelle successive fasi procedurali il Comune

prenderà atto con apposita atto di adozione dei riferimenti normativi per l’iter procedurale di

cui alla L.R. 36/87, e redigendo anche apposito elaborato grafico integrativo, acquisendo

inoltre i pareri endoprocedimentali necessari ai fini dell’approvazione definitiva;

- L’area è vincolata, come ampiamente descritto in premessa, e nelle successive fasi

procedurali per l’approvazione del Piano ne sarà valutata nel dettaglio dal competente Ente la

compatibilità paesaggistica;

- Il Rapporto Preliminare non ha evidenziato aspetti cumulativi con altri piani/programmi in

essere o previsti nel settore territoriale di riferimento;

- Le sensibilità riscontrate di tipo paesaggistico e/o ambientale, segnalate da alcuni SCA, come

riportato nella presente relazione istruttoria, saranno oggetto di verifiche e valutazioni da

parte dell’Autorità Procedente e del Proponente, con il rispetto delle necessarie e conseguenti

opere di mitigazione, nelle successive fasi procedurali del Piano attuativo;

- In relazione al punto precedente, riguardo il contributo dell’Autorità di Bacino del Fiume

Tevere, in riferimento alle indicazioni sull’eventuale Piano di Monitoraggio, di cui all’art. 18

del D.lgs. 152/2006, si rileva comunque che il Piano è previsto nella fase procedurale di VAS;

- Altresì ogni azione andrà comunque prevista, nel rispetto dei principi della pianificazione di

bacino/distretto di competenza dell’Autorità, “ … si ritiene opportuno che l’Autorità

procedente valuti la possibilità che il piano preveda, nella parte normativa, l’obbligo di

ricorrere a soluzioni progettuali e tecniche che consentano di ridurre le superfici

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impermeabili e/o di aumentare le superfici di scambio tra suolo e sottosuolo nel rispetto del

principio dell’invarianza idraulica”;

- Gli SCA che hanno partecipato al procedimento non hanno comunque evidenziato rilevanti

criticità ambientali tali da richiedere l’assoggettabilità a VAS di cui all’art. 13 del D.Lgs.

152/2006.

TUTTO CIO’ PREMESSO, si ritiene che il Piano attuativo in oggetto sia da escludere dalla

Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a

condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Nell’ambito del prosieguo dell’iter di formazione e approvazione del Piano, l’Autorità

Procedente, tramite apposito atto deliberativo di adozione, dovrà dare conto dei riferimenti

normativi procedurali specifici di cui alla L.R. 36/87 a partire dalla definizione cartografica del

vigente PRG così come modificato dagli atti della Variante citata nel RP per l’approvazione

delle opere di viabilità - con specifico riferimento agli atti e pareri relativi a detta Variante - e

dando conto delle risultanze del procedimento in essere;

2. In relazione al punto precedente si specifica che nell’ambito del iter di formazione del Piano

dovrà essere acquisito il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 16 della L.

1150/42. Tale parere da acquisire preventivamente alla definizione del Piano sarà rilasciato

sulla base di apposito SIP (Studio di Inserimento Paesaggistico) che dovrà affrontare in

maniera esaustiva le questioni relative alla verifica di conformità dell’intervento proposto alle

norme di tutela paesaggistica cogenti per l’area medesima. Detta verifica dovrà specificare la

conformità delle previsioni urbanistiche in relazione alle norme di tutela vigenti. In tale ambito

dovrà riprodurre fedelmente l’osservazione avanzata a suo tempo dal Comune ai sensi dell’art.

23 della L.R. 24/98 in relazione all’area interessata dal Piano e successive controdeduzioni

regionali. Si specifica che il citato parere paesaggistico va acquisito in fase propedeutica alla

definitiva approvazione del Piano e relativa trasmissione alla Regione per il controllo di

conformità urbanistica ai sensi della L.R. 36/87;

3. In merito alle attività previste nel Piano attuativo, è fatto obbligo all’Autorità Procedente, di

verificare gli aspetti concernenti la legittimità degli edifici esistenti, che comunque vanno

ricompresi nel calcolo complessivo della volumetria assentita da NTA di PRG. Le nuove

attività previste dal Piano attuativo (produttivo/artigianale quota parte commerciale) dovranno

essere conformi alla NTA di PRG, in particolare riguardo al divieto “dell’insediamento di

industrie nocive di qualsiasi genere e natura”;

4. In merito alla dotazione dei servizi pubblici, e alla conseguente verifica degli stessi ai sensi del

D.M. 1444/68, con particolare riguardo all’art. 5 del DM, siano garantite le quantità previste

per legge, oltre che l’adeguata localizzazione e fruibilità, al fine di garantire l’effettiva

utilizzazione pubblica, tenendo conto della relativa cessione delle aree quali “aree pubbliche”.

In merito all’accessibilità e fruibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, si richiama il

rispetto delle indicazioni del D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la

realizzazione di spazi accessibili e fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità

motoria o sensoriale;

5. Nelle aree destinate a verde pubblico, e/o verde di arredo, le quali svolgono un’importante

funzione ambientale oltre che ricreativa, siano previste opere e soluzioni che tendano a

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garantire le condizioni morfologiche e vegetazionali delle aree medesime, privilegiando specie

arbustive ed arboree acclimatate per l’area, e prevedendo opere di rimboschimento qualora

espiantate. Con particolare riguardo alla vasta Area classificata Zona F Verde Pubblico;

6. I criteri di progettazione dei suddetti spazi verdi, oltre che le modalità di cessione e gestione,

dovranno essere stabiliti nelle successive fasi procedurali di approvazione del Piano, tramite

apposita Convenzione o Piano Manutentivo;

7. In relazione al sistema infrastrutturale, opere infrastrutturali di recente realizzazione (rotatoria)

consentono un adeguato flusso del traffico veicolare, e comunque dovrà essere garantita la

sostenibilità del sistema della mobilità proposto, relativamente all’adeguamento della viabilità

pubblica prevista dal Piano, garantendo la regolamentazione degli accessi pubblici e il raccordo

con la viabilità pubblica esterna al Piano, adottando gli opportuni accorgimenti al fine di

ottenere un corretto coordinamento della viabilità di progetto, tenendo conto degli incrementi di

flusso veicolari derivanti dall’attuazione del Piano, seppur minimi, anche al fine di non

determinare aggravi sulla qualità dell’aria. Al riguardo sia redatto apposito elaborato grafico

integrativo;

8. Relativamente alla tutela della risorsa “suolo e sottosuolo” le valutazioni specifiche verranno

effettuate dalla competente Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 89 del DPR 327/2001 e

DGRL n. 2649/1999;

9. La progettazione delle opere di urbanizzazione e delle nuove edificazioni rispetti il principio

dell’invarianza idraulica e favorisca le soluzioni progettuali e tecniche che consentano di

ridurre le superfici impermeabili e/o di aumentare le superfici di scambio tra suolo e sottosuolo.

In fase esecutiva sia adeguatamente valutata la compatibilità idraulica dell’intervento ed in

particolare si approfondisca la valutazione dei possibili incrementi del deflusso delle acque

meteoriche causati dalle impermeabilizzazioni dei suoli;

10. Ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale si richiamano inoltre

l’art. 4, co. 2 lett. a, b, c e l'art. 5 della L.R. 6/2008. Con particolare riferimento

all’impermeabilizzazione dei suoli, il Piano dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 4 co. 2

lett. d) della L.R. 6/2008. La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di

raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti (art.

146 comma 1 lett. g del D. Lgs. 152/2006 e art. 25 co. 3 delle NTA del Piano di Tutela delle

Acque Regionali);

11. In relazione al contenimento dell’inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le

migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per

il Risanamento della Qualità dell’Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli

impianti di riscaldamento indicate all’art. 5 delle suddette norme e l’utilizzo di energie

rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa (cfr. DD. MM.

26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; ecc.);

12. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di Risanamento

della Qualità dell’Aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo

opportune misure di mitigazione;

13. Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati

nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e

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fasce di rispetto dei nuovi edifici da eventuali elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M.

08/07/2003. Come anche evidenziato dal competente SCA “in particolare andrà individuata

una fascia di rispetto per la realizzazione dei nuovi edifici secondo i risultati del calcolo da

effettuare”;

14. In relazione alla necessità di contenere l’inquinamento da rumore, all’interno degli ambienti

abitativi si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei

requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali

sorgenti sonore laddove necessarie. Durante la fase di cantiere, il Comune dovrà autorizzare

l’attività temporanea ed eventuali deroghe ai limiti normativi;

15. In relazione al possibile incremento della produzione di rifiuti, “considerata la tipologia di

piano, l’assenza di nuovi abitanti, l’impatto può essere considerato non significativo

assicurando presso le utenze una gestione efficiente dei rifiuti urbani in linea con gli obiettivi

della normativa”, dunque si dovranno rispettare gli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore

garantendo, attraverso gli atti di convenzione, la realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio

e di urbanizzazione concorrenti al raggiungimento di tali obiettivi;

16. Siano adottati opportuni accorgimenti in grado di ridurre la concentrazione di gas radon e

garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall’Unione Europea;

17. Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli Enti

ed Amministrazioni pervenuti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ferdinando Leone

Il Dirigente ad interim

Arch. Maria Luisa Salvatori

L.L.

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