REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO CON REGIME DI CASSA · 2018-10-29 · essere determinato secondo il principio (regime) di cassa . Còi comporta che il relativo reddito si calcola esclusivamente
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T & P | Regime Semplificato per cassa 2017.
Studio Tomassetti & Partners
di presentazione del modello di non detenzione
REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO CON REGIME DI CASSA
Contenuto:
− L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA
� Ambito soggettivo
� Modalità di determinazione del reddito
� Componenti che rilevano secondo il criterio di cassa
� Componenti che rilevano secondo il criterio di competenza
− NUOVE REGOLE CONTABILI
� Soggetti non obbligati alla tenuta dei registri Iva
� Risconti (trattamento)
� Rimanenze (trattamento)
− L’IMPATTO DELLE NUOVE REGOLE SUL QUADRO RG
− ELEMENTI DI REDDITO DETERMINABILI PER COMPETENZA
− Rimanenze nel quadro RG
− IRAP: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
− STUDI DI SETTORE
− le rimanenze finali negli studi di settore
− IVA REGISTRAZIONI
− PASSAGGIO DAL REGIME DI CASSA ALL’ORDINARIO
� Entrata e uscita dal regime di cassa
� Opzioni precedentemente espresse
Autore: Marco TomassettiAutore: Marco TomassettiAutore: Marco TomassettiAutore: Marco Tomassetti
STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIOSTUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIOSTUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIOSTUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
TOMASSETTITOMASSETTITOMASSETTITOMASSETTI & & & & PARTNERSPARTNERSPARTNERSPARTNERS Corso Trieste 88 Corso Trieste 88 Corso Trieste 88 Corso Trieste 88 –––– 00198 Roma00198 Roma00198 Roma00198 Roma
Il 2018, con la predisposizione dei modelli dichiarativi per il 2017, è l’anno in cui ci si è trovati
di fronte ad alcuni aspetti pratici in conseguenza delle nuove norme introdotte per il
regime contabile semplificato, ovvero l’utilizzo del principio di cassa.
Per i piccoli commercianti e artigiani ci si attendeva da tempo una riforma delle regole
base che disciplinassero il funzionamento della loro partita IVA non legate esclusivamente
all’abbassamento delle imposte e delle tasse ma ad una regolamentazione coordinata
con le effettive realtà economiche.
Com’è noto, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che
svolgono attività commerciale e artigianale determinavano il reddito secondo il principio di
competenza economica, a prescindere al momento dell’effettivo incasso della fattura.
Ovviamente questa circostanza poteva creare dei gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di
questi contribuenti, soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelano ritardatari. Per un
piccolo artigiano o commerciante il ritardato pagamento di una fornitura si può tradurre in
gravi difficoltà di carattere operativo.
Per ovviare a tutto ciò la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una regola rivoluzionaria per gli
artigiani ed i commercianti che operano in contabilità semplificata: il loro reddito potrà
essere determinato secondo il principio (regime) di cassa. Ciò comporta che il relativo
reddito si calcola esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato,
come avviene nel caso dei professionisti.
Si riteneva, quindi, di dover calcolare le rimanenze finali solo per i soggetti in contabilità
ordinaria ed invece è risultato necessario anche per chi è rimasto in contabilità semplificata.
Pensavamo ancora di dover utilizzare il criterio della competenza solo in contabilità
ordinaria e invece ecco rispuntare la competenza in contabilità semplificata.
Ci aspettavamo gli ISA1 e ci ritroviamo gli studi di settore.
Sono gli effetti sicuramente inaspettati e persino un po’ stravaganti (come ormai di
consueto) delle disposizioni2 che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2018 agli ISA che sostituiranno gli studi di settore.
La determinazione del reddito dei soggetti che applicano il regime per cassa segue
quindi in realtà un criterio effettivo misto cassa-competenza che ha e potrebbe creare
1 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), connessi a specifici livelli di premialità. 2 contenute nell’articolo 1, comma 931, della legge n.205 del 27 dicembre 2017 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di cui all’articolo 9-bis del Dl 50 del 24 aprile 2017;
− enti non commerciali (con riferimento all’attività commerciale eventualmente
esercitata)
qualora i ricavi percepiti (imputati per cassa) in un anno ovvero conseguiti (rilevanti per
competenza) nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato non
abbiano superato l’ammontare di 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto
prestazioni di servizi, ovvero di 700mila euro, per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Modalità di determinazione del reddito
Nell’ottica della semplificazione, quindi, a favore delle imprese minori viene operata una
revisione delle regole di tassazione dei redditi improntata al criterio di cassa6.
Sul punto l’Agenzia espressamente precisa che il nuovo regime di determinazione del
reddito non è un regime di cassa puro, bensì un regime misto cassa/competenza. In altri
termini, per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza,
ferme restando “le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti
positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e
accantonamenti” previste dal Tuir ed espressamente richiamate dall’articolo 66.
Inoltre, per la determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza
le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata
sia infrannuale sia ultrannuale e titoli (eccezion fatta per la gestione delle rimanenze nel
primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime).
Componenti che rilevano secondo il criterio di cassa
In base alle nuove disposizioni, quindi, il reddito delle imprese minori è determinato quale
differenza tra ammontare dei ricavi/proventi percepiti nel periodo d’imposta e spese
sostenute nello stesso periodo. Pertanto, ricavi/proventi e spese sostenute concorrono alla
formazione del reddito d’impresa secondo il criterio di cassa, vale a dire all’atto
dell’effettiva percezione. Con riguardo alle seconde, l’Agenzia precisa che si fa
riferimento, alle spese diverse da quelle per le quali l’articolo 66 richiama la disciplina
6 Componenti di reddito assoggettati al criterio di cassa e correlazione con le modalità di pagamento: Strumento di pagamento Momento rilevante Assegni bancari o postali: Rileva il momento in cui avviene la materiale consegna dell’effetto. Bonifici: Per i ricavi si considera la data disponibile.
Per le spese si considera l’uscita dalla disponibilità. Carte di crediti/debito: Rileva il momento di utilizzo dello strumento di pagamento.
Il periodo d’imposta 2017, quindi, rappresenta il primo anno di applicazione delle nuove
regole in materia di determinazione del reddito di impresa per i contribuenti di minori
dimensioni in regime di contabilità semplificata con imputazione delle componenti
reddituali secondo il principio di cassa.
Tali soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al
regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono
comunque annotare nei registri tenuti ai sensi dell’articolo 18 del DPR 29 settembre 1973,
n. 600:
a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non
risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le annotazioni
rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché il valore delle rimanenze;
Tra gli elementi da tenere in considerazione in sede di contabilità nonché, come
dicevamo, in occasione degli adempimenti dichiarativi, si segnalano i risconti e le
rimanenze di magazzino, che sono soggetti a nuove regole.
Il contribuente in contabilità semplificata, in ossequio al principio di cassa, non dovrà
senza alcun dubbio tener conto a fine anno dei risconti trattandosi di una declinazione
del principio di competenza finalizzata a ripartire i costi o ricavi comuni a due esercizi per
imputarne la corretta somma in capo a ciascun esercizio. Anche se ai componenti di
reddito che hanno già avuto manifestazione finanziaria a fine esercizio non si applica la
tecnica dei risconti, tuttavia ai fini della corretta imputazione temporale occorrerà tener
conto della disciplina e delle modalità di tenuta dei registri contabili.
È il caso di tener presente che ai contribuenti minori in contabilità semplificata è
consentito tenere i registri contabili secondo tre metodologie alternative:
• registri IVA più registri incassi e pagamenti7;
7 Registro degli incassi e dei pagamenti Le imprese minori, fermo restando l’istituzione dei registri Iva obbligatori, istituiscono appositi registri degli incassi e dei pagamenti, in cui annotare, in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. Per i ricavi, è previsto che debbano essere annotati, cronologicamente:
• registri IVA con opzione del “registrato uguale incassato/pagato”9.
Se una fattura emessa/ricevuta è stata riscossa/pagata nel corso dell’anno, le tre
metodologie contabili portano tutte allo stesso risultato. La differenza, invece, si nota
quando una fattura viene emessa/ricevuta in un anno e la riscossione o il pagamento
avviene l’anno successivo.
Si consideri per esempio una fattura di euro 1.000 emessa/ricevuta il 15 ottobre e
riscossa/pagata il 15 febbraio dell’anno successivo. Con la metodologia del registro
incassi e pagamenti si procederà con l’annotazione ai fini IVA il 15 ottobre 2017 e
annotazione dell’avvenuto incasso/pagamento in data 15 febbraio 2018. Ai fini reddituali
− le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica di chi effettua il pagamento (la circolare,
peraltro, chiarisce che tale obbligo di annotazione può essere assolto anche mediante l’indicazione del codice fiscale del cliente)
− gli estremi della fattura o di altro documento emesso (ad esempio, il documento che comprovi l’effettuazione della prestazione per le operazioni non considerate ai fini Iva cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi).
− Con riferimento alla registrazione dei costi, devono essere annotati cronologicamente quelli effettivamente sostenuti nell’esercizio (indicando le informazioni di cui al secondo e terzo punto dell’elenco precedente).
Quanto ai termini di registrazione, infine, trattandosi di scritture cronologiche, si ritiene applicabile la regola secondo cui “le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni” dal momento in cui l’operazione assume rilevanza, ossia dall’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa. Invece, i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati negli stessi registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 8 Registri Iva integrati Come per il passato, le imprese minori possono utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Alle imprese minori, inoltre, è consentito, esprimendo una specifica opzione, non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso, tuttavia, opera una presunzione assoluta secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. 9 Opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti La disciplina del regime di cassa consente al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri Iva, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile. In tal caso, peraltro, rimane fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. La circolare chiarisce che l’opzione: − può essere esercitata da tutti i soggetti Iva, a prescindere dal regime applicato (ad esempio,
autotrasportatori) − è tuttavia esclusa per coloro che effettuano operazioni fuori campo Iva e che non sono tenuti agli
adempimenti contabili ai fini dell’imposta (ad esempio, soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia).
L’opzione che, come detto, è vincolante per almeno un triennio, si desume dal comportamento concludente del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. Il contribuente è, tuttavia, tenuto a comunicarla nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.
In definitiva, il rigo RG38 serve ad effettuare il monitoraggio delle rimanenze pur non
concorrendo più le stesse al reddito d’esercizio.
IRAP - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Le nuove regole di determinazione del reddito delle imprese minori si applicano anche
con riferimento alla base imponibile Irap10. A decorrere dal periodo d’imposta 2017, come
10 L’art. 5-bis comma 1-bis del DLgs. 446/97 dispone, infatti, che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata secondo i criteri di cui all’art. 66 del TUIR. in particolare, l’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2017 è intervenuto sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori, inserendo il nuovo comma 1-bis all’articolo 5-bis del d.lgs. 446/1997, secondo il quale “Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66”.
premesso, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa in base
al principio di cassa, anziché quello di competenza (art. 66 TUIR).
Ciò influisce anche sulla determinazione della base imponibile Irap, che segue le stesse
regole dell’art. 66 del Tuir.11
Il modello IRAP 2018 e le relative istruzioni12, recepiscono le novità normative applicabili
dal 2017 alla disciplina del tributo regionale.
Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2017, per le società di persone e le imprese
individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è
determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale “improntati alla
cassa” previsti ai fini dell’imposta sul reddito.
Esemplificando, ai fini Irap si verifica che:
� i Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi concorrono alla determinazione del
valore della produzione, in maniera differente a seconda del metodo contabile
adottato;
� i Costi per materie prime e per servizi concorrono alla determinazione del valore
della produzione, in maniera differente a seconda del metodo contabile adottato;
� gli Oneri diversi di gestione, non sono deducibili ai fini Irap;
� Plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla determinazione del valore della
produzione netta;
� i Proventi e oneri di natura finanziaria non concorrono alla determinazione del
valore della produzione netta;
� le esistenze iniziali e rimanenze finali non concorrono più alla determinazione del
valore della produzione netta.
Anche con riguardo all’Irap, il legislatore13 si è preoccupato di dettare disposizioni per
regolare il passaggio dal regime di competenza a quello improntato alla cassa e
11 come precisato dal nuovo comma 1-bis dell’art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997, e riportato nella Circolare
11/2017.
12 definitivamente approvati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 24865/2018, 13 SI veda la Circolare 11/2017 la quale ha precisato che nel primo anno di applicazione del nuovo regime
(quindi per il 2017), la base imponibile Irap può essere ridotta delle rimanenze finali dell’anno precedente,
poiché vi hanno concorso alla determinazione del valore della produzione secondo il principio di
possono revocare la scelta effettuata e accedere al regime di cassa.
Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità
ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente
rinnovata per un anno. Peraltro, tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime
semplificato sono resi in corso d’anno, coloro che per il 2017 hanno tacitamente
rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la
scelta operata per applicare il regime semplificato.
Infine, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti
per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e
applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.
Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento di vostro interesse e per ogni
adempimento a riguardo.
Cordiali Saluti.
A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.
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