REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI MATERA COMUNE DI MONTALBANO JONICO Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità Proponente: I.C.M. Di Longo Agostino Sede legale: Via Curtatone 13, 75023 Montalbano Jonico (MT) OGGETTO: VERIFICA CONFORMITA’ AL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (P.R.G.R.) AI SENSI DLL’ART. N. 17 COMMA N. 7 E COMMA N. 8 DELLA L.R. N. 35 DEL 16 NOVEMBRE 2018 DEL PROGETTO “IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI DA C&D SITO IN LOCALITÀ CERAMELLA – MONTALBANO J (MT) (IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, CON CAPACITA’ COMPLESSIVA SUPERIORE A 10 T/giorno)” Descrizione VERIFICA CONFORMITA’ AL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (P.R.G.R.) Data Emissione Revisione Note Ottobre 2019 1 Proponente: Il Tecnico: ICM DI LONGO AGOSTINO Ing. Antonio Giannini
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REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA
COMUNE DI MONTALBANO
JONICO
Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità
Proponente: I.C.M. Di Longo Agostino
Sede legale: Via Curtatone 13, 75023 Montalbano Jonico (MT)
OGGETTO:
VERIFICA CONFORMITA’ AL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (P.R.G.R.) AI SENSI DLL’ART. N. 17 COMMA N. 7 E COMMA N. 8 DELLA L.R. N. 35
DEL 16 NOVEMBRE 2018 DEL PROGETTO
“IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI DA C&D SITO IN LOCALITÀ CERAMELLA – MONTALBANO J (MT) (IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI,
CON CAPACITA’ COMPLESSIVA SUPERIORE A 10 T/giorno)”
Descrizione
VERIFICA CONFORMITA’ AL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI
RIFIUTI (P.R.G.R.) Data Emissione Revisione Note
Ottobre 2019 1
Proponente: Il Tecnico:
ICM DI LONGO AGOSTINO
Ing. Antonio Giannini
PREMESSA
Il presente documento viene redatto ai fini della verifica di coerenza dell’impianto di ICM di Agostino Longo di
Recupero Inerti sito in Località Ceramella a Montalbano Jonico, in provincia di Matera, alla legge regionale n.
35 del 2018, la quale introduce le norme di attuazione del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. in materia di
gestione dei rifiuti.
La valutazione tecnica del progetto in riferimento alla L.R. n. 35 del 16/11/2018 è stata richiesta dal
Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con nota prot. n.
0140864/23AB del 17/01/2019. In questa relazione si verificherà la conformità al comma 7 della Legge
Regionale 35 della ragione Basilicata e la coerenza al comma 8 dell’impianto ICM DI AGOSTINO LONGO
rispetto ai criteri di localizzazione previsti per nel PRGR (Allegato al PRGR “Criteri di localizzazione”
relativamente a Impianti di Inerti).
Nello specifico è stata costruita una tabella in cui sono riportati: da un lato i criteri localizzativi previsti dal
PRGR e, dall’altro lato, la verifica della coerenza per l’impianto in progetto.
QUADRO REGIONALE RIFIUTI SPECIALI BASILICATA
Nel 2017, la produzione regionale di rifiuti speciali si attesta a quasi 1,7 milioni di tonnellate, l’1,2% del totale nazionale. L’88,6% (1,5 milioni di tonnellate) è costituito
da rifiuti non pericolosi e il restante 11,4% (191 mila tonnellate) da rifiuti pericolosi (Tabella 1). Le principali tipologie di rifiuti prodotte sono rappresentate dai rifiuti
delle operazioni di costruzione e demolizione (37,6% della produzione regionale totale) e da quelli non specificati altrimenti (27,8%), rispettivamente appartenenti
al capitolo 17 e 16 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE.
Tabella 1 – Produzione di rifiuti speciali ripartiti per attività economiche (tonnellate) – Basilicata, anno 2017 – Fonte ISPRA
Nel 2017 la gestione dei rifiuti speciali nella regione Basilicata interessa circa 1,7 milioni di tonnellate, di cui oltre 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi e
quasi 96 mila tonnellate di rifiuti pericolosi (Tabella 2). Al recupero di materia (da R2 a R12) sono sottoposte quasi 862 mila tonnellate di rifiuti speciali che
rappresentano il 50 % del totale gestito. In particolare, il recupero di sostanze inorganiche (R5) concorre per il 64,8 % al recupero totale di materia. L’utilizzo dei
rifiuti come fonte di energia (R1) è pari a circa 30 mila tonnellate (1,7% del totale gestito).
Alle operazioni di smaltimento (da D1 a D14) sono, invece, avviate complessivamente circa 650 mila tonnellate di rifiuti speciali (37,7% del totale gestito): circa 100
mila tonnellate (5,8 % del totale gestito) sono smaltite in discarica (D1), quasi 518 mila tonnellate (30,1 % del totale gestito) sono sottoposte ad altre operazioni di
smaltimento quali trattamento chimico-fisico, trattamento biologico (D8, D9), circa 32 mila tonnellate (1,9 % del totale gestito) sono avviate a incenerimento (D10).
Non vi sono rifiuti speciali sottoposti a ricondizionamento preliminare (D13, D14).
La messa in riserva a fine anno (R13) presso gli impianti prima dell’avvio alle operazioni di recupero, ammonta a circa 179 mila tonnellate (10,4 % del totale gestito);
il deposito preliminare a fine anno (D15) prima dello smaltimento interessa più di 2.500 tonnellate (0,1 % del totale gestito). Infine, va rilevato che non sono stati
importati rifiuti speciali, mentre i rifiuti esportati sono pari a oltre 3.400 tonnellate e risultano costituiti interamente da non pericolosi.
Tabella 2.– Gestione dei rifiuti speciali sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento (tonnellate) - Basilicata, anno 2017 - Fonte ISPRA
Tabella 3 – Gestione dei rifiuti speciali sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento (tonnellate) - Basilicata, anno 2017 - Fonte ISPRA
Tabella 4 - Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali e numero di impianti, per categoria, tipologia e per provincia (tonnellate), anno 2017 - Fonte ISPRA
Tabella 5 - Quantità di rifiuti speciali smaltite in discarica ripartiti per Capitolo dell’Elenco Europeo dei rifiuti, per macroarea geografica SUD, per regione e per tipologia (tonnellate), anno
2017 - Fonte ISPRA
VERIFICA ART 17 COMMA 2 E COMMA 7
Per l’impianto in oggetto ICM di Agostino Longo. è verificato il rispetto delle procedure previste dall’art. 17 comma 7 e dei seguenti principi in
attuazione dell’art. 16 della direttiva 2008/98/CE e dell’art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Il principio di prossimità previsto dalla legge regionale è ampiamente soddisfatto, atteso che la gestione prevalente dei rifiuti da parte della società
proponente avviene in Regione Basilicata, garantendo il raggiungimento dell'impianto facilmente, attesa la sua localizzazione in posizione centrale
rispetto ai Comuni della Regione Basilicata oggetto di propria gestione. Inoltre l’aumento dei quantitativi trattati garantisce un aumento della copertura
del fabbisogno di trattamento sul territorio regionale per alcune categorie di RS. Si sottolinea come obiettivo primario quello della riduzione dei
quantitativi destinati a smaltimento in discarica.
Lo Stato di Progetto relativo al quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili nell’Impianto di ICM di Agostino Longo in termini di tonnellate annue è
riportato di seguito:
Tipologia
rifiuti Descrizione
CODICI CER
Attività di
recupero
Stato di PROGETT
O Quantitativ
o max. annuo di
rifiuti trattabili
(ton/anno)
Art 17 comma 7
% di scarto
Art 17 comma 7
fabbisogno
2.1
Imballaggi, vetro di scarto ed altri
rifiuti e frammenti di vetro; rottami
di vetro.
[150107] [170202]
[191205] R13
10
3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [150104] [170405]
[191202]
R13 500
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro
leghe [170401] [170402]
[170403] [170404]
[170406] [170407]
R13 15
5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore
di alluminio ricoperto [170402] [170411] R13 20
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] R13 20
Tipologia
rifiuti Descrizione
CODICI CER
Attività di
recupero
Stato di PROGETT
O Quantitativ
o max. annuo di
rifiuti trattabili
(ton/anno)
Art 17 comma 7
% di scarto
Art 17 comma 7
fabbisogno
6.1
Rifiuti di plastica; imballaggi
usati in plastica compresi i
contenitori per liquidi, con
esclusione dei contenitori per
fitofarmaci e per presidi medico-
chirurgici
[150102] [170203]
R13
30
7.1
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi
di amianto
[170101] [170102]
[170103] [170107]
[170904]
R13 R5 5000
0.05% 7,82%
7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate [010408] [010410]
7.14 Detriti di perforazione [170504] R13 R5 100 0,00
7,31 -bis Terre e rocce di scavo [170504] R13 R5 20000 0,00
Tipologia
rifiuti Descrizione
CODICI CER
Attività di
recupero
Stato di PROGETT
O Quantitativ
o max. annuo di
rifiuti trattabili
(ton/anno)
Art 17 comma 7
% di scarto
Art 17 comma 7
fabbisogno
9.1 Scarti di legno e sughero,
imballaggi di legno
[150103] [170201]
[191207]
R13 30
Totali
La quantità complessiva annuale dei rifiuti avviati alle attività di recupero (R13) è pari a 30.225
La quantità complessiva annuale dei rifiuti a recupero (R5) è pari a 29.600
Tabella 6 – verifica conformità art. 17 comma 7
II Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), nella parte quarta, tratta i rifiuti speciali, tra cui quelli inerti, analizzando i dati di produzione e gestione, i
principali impianti esistenti e gli attuali flussi. Un paragrafo specifico è stato destinato agli l'indirizzi di piano" in cui è previsto principalmente:
➢ il disincentivare il conferimento in discarica dei materiali inerti;
➢ il favorire gli impianti di riciclaggio dei rifiuti inerti;
➢ il promuovere l'utilizzo di prodotti da riciclaggio di inerti nella realizzazione di opere pubbliche.
Il PRGR, inoltre, oltre a richiamare il rispetto dei principi di autosufficienza, prossimità ed equa distribuzione, ha introdotto alcuni Criteri di Localizzazione utili alla
individuazione delle aree idonee alla realizzazione di attività industriali dedicate alla gestione dei rifiuti. L'argomento è trattato in una apposita sezione (A{fegato —
Criteri di Localizzazione). ln tali Criteri, oltre ad essere richiamati vincoli derivanti dall'applicazione di normativa esistente (paesaggio, urbanistica, acque pubbliche,
rischio idraulico e Idrogeologico, etc...) sono inseriti specifici vincoli di esclusione/penalizzazione, quali, ad esempio, il punto Presenza di ricettori sensibili
all'inquinamento acustico ed olfattivo", o ancora la distanza minima da centri abitati e/o case sparse.
La suddetta Legge, all'art. 17 comma 5, ha stabilito che sono possibili interventi di ampliamento e/o di revamping di impianto esistenti, a prescindere dai criteri di
localizzazione, purché coerenti con le previsioni del PRGR e della legge stessa a condizione che tali interventi non costituiscano rischi sanitari ed ambientali in
relazione alle caratteristiche del luogo.
L'intervento di modifica di un impianto di trattamento/recupero di rifiuti non pericolosi (inerti), provenienti da demolizioni o rimozioni In ambito edilizio, può essere
considerato un completamento/ampliamento dell'attività industriale già condotta dal proponente nel sito in questione (località Ceramella a Montalbano Jonico in
provincia di Matera).
Il PRGR Regione Basilicata del 2016 indica al paragrafo 2.6.3 i principali indicatori di produzione, trattamento nell’anno 2013. Nell’anno 2013 i rifiuti da C&D non
pericolosi sono stati pari a 378.508,4 per i rifiuti no R13-D15 e pari a 549.067,6 per i rifiuti con R13-D15.
Pertanto la verifica dell’art 17 comma 7 della Legge Regionale n. 35 relativo alla percentuale di scarti prodotti risulta soddisfatta in quanto per ICM lo scarto calcolato
è pari a 0.1% < 8%.
In relazione al fabbisogno, come indicato nella tabella precedente, la potenzialità dell’impianto risulta minore del 70% di quello regionale.
La Progettazione risulta quindi coerente con il criterio localizzativo
Su2 Aree a quota
elevata
Aree a quota elevata, superiore a 1000 m s.l.m.
per i rifiuti speciali.
Per preservare l’unicità e la naturalità delle aree
situate a quota elevata si escludono tutte le
tipologie di impianto ad eccezione dei centri di
supporto alla raccolta di RU e degli impianti di
trattamento biologico, eventualmente da utilizzare
esclusivamente per la gestione e il trattamento dei
rifiuti prodotti nelle aree stesse.
ESCLUDENTE
L’area in oggetto è sita a 190 m s.l.m. e dunque ad una quota inferiore a 1.000 m
s.l.m.
La Progettazione risulta coerente con il criterio localizzativo
Su3 Singolarità
geologiche
Singolarità geologiche, ovvero:
• in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
• in aree dove i processo geologici superficiali quali l’erosione accelerata, le frane, l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l’integrità della discarica;
• aree soggette ad utilizzo idrotermale.
ESCLUDENTE
L’area non risulta interessata dalla presenza di:
• doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
• aree soggette a erosione accelerata, frane, instabilità dei pendii, migrazioni degli alvei fluviali;
• aree soggette ad utilizzo idrotermale
La Progettazione risulta quindi coerente con il criterio localizzativo
Su4 Aree
destinatarie di
processi di bonifica o
messa in sicurezza
Aree destinatarie di processi di bonifica o messa in
sicurezza.
Il criterio è escludente per tutte le tipologie di
impianto in quanto le aree in questione devono
essere oggetto di interventi di bonifica o di messa
in sicurezza prima di tornare ad essere fruibili.
ESCLUDENTE
Analizzando lo stralcio cartografico sotto riportato, accessibile al sito internet
La Progettazione risulta quindi coerente con il criterio localizzativo
Ri1 Aree a vincolo
idrogeologico
Aree a vincolo idrogeologico, ovvero i terreni di
qualsiasi natura e destinazione che possono
turbare il regime delle acque (R.D. 3267/23) e aree
individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo
65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e
s.m.i..
Il criterio è penalizzante
PENALIZZANTE
Dall’analisi dello stralcio cartografico sul PIA Frane (fonte - RSDI Basilicata e disponibile su sito Progetti Webgis Regione Basilicata, è possibile riscontrare come quest’ultima NON ricada in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.
Il criterio è penalizzante La Progettazione risulta coerente con il criterio localizzativo
Ri12 Aree interessate da cavità sotterranee
Aree interessate da cavità sotterranee, di origine
antropica o naturale che possono costituire causa
di dissesto idrogeologico nelle forme di voragini,
fenomeni di sprofondamento o di subsidenza,
comprese nel Catasto delle Cavità Sotterranee
(CCS) di cui i Comuni interessati da reti caveali
sotterranee sono competenti (art. 33 NTA del PAI).
Il criterio è escludente
ESCLUDENTE
Dall’analisi della figura seguente ricavata dal sito dell’Autorità di Bacino della
Basilicata si evince che l’area in oggetto NON risulta interessata da cavità
sotterranee di origine antropica o naturale
La Progettazione risulta coerente con il criterio localizzativo
Ri13 Aree sismiche
di 1^ categoria
Aree sismiche, ovvero aree individuate quali faglie
attive, aree a rischio sismico di 1^ categoria, così
come classificate dalla L. 64/1974 e provvedimenti
attuativi (d.g.r. 731/2003), e aree interessate da
attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici.
Il criterio è penalizzante per tutte le tipologie di
impianti.
PENALIZZANTE
Il territorio comunale di Montalbano non rientra in area a rischio sismico di
categoria 1.
La Progettazione risulta coerente con il criterio localizzativo
P1 Aree con presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Aree con presenza di immobili ed aree di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs.
42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
nel raggio di 1000 m; Questa categoria
comprende:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
ESCLUDENTE
Nell’area in oggetto rientra in area di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.
136 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Dalla
cartografia (RSDI Regione Basilicata) è possibile verificare che non sono
presenti immobili o aree dall’impianto nel raggio di 1000 m.
La Progettazione risulta coerente con il criterio localizzativo
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
La salvaguardia di questi beni paesaggistici e
culturali impone un criterio di totale esclusione
dalla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti
P2 Aree tutelate per
legge (art. 142 del
d.lgs. 42/2004)
Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del
d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, ovvero:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
ESCLUDENTE
La zona di interesse non risulta area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 del
d.lgs. 42/2004 e smi
La Progettazione risulta coerente con il criterio localizzativo
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
• i vulcani
• le zone di interesse archeologico;
j) i terreni gravati da uso civico.
P3 Siti UNESCO Siti UNESCO e relative buffer zone, nel raggio di
1000 m.
Il criterio di esclusione è valido per tutte le tipologie
di impianto ad eccezione dei centri di supporto alla
raccolta dei RU per cui il criterio è solo
penalizzante
ESCLUDENTE
L’area non è interessata dalla presenza di Siti UNESCO nel raggio di 1000 m
La Progettazione risulta coerente con il criterio localizzativo
P4 Bene culturale ai sensi degli artt.10, 12, 13 e 45 del d.lgs.42/2004
Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai
sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del d.lgs. 42/2004.
Il criterio escludente si riferisce a tutte le categorie
di bene culturale indicate dall’art. 10 del d.lgs.
42/2004, comprendenti le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private
ESCLUDENTE
La zona di progetto NON risulta area rientrante nella definizione di bene culturale
ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del d.lgs. 42/2004
La Progettazione risulta coerente con il criterio localizzativo