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PROVINCIA DI BOLOGNA PROVINCIA DI BOLOGNA – Prof. Avv. GUIDO MARTINELLI – 7 GIUGNO 2003 L’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO L’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE REGIONALE 7 GIUGNO 2003 7 GIUGNO 2003 Prof. Avv. GUIDO MARTINELLI Prof. Avv. GUIDO MARTINELLI
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Feb 02, 2016

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PROVINCIA DI BOLOGNA. L’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE 7 GIUGNO 2003 Prof. Avv. GUIDO MARTINELLI. PROVINCIA DI BOLOGNA – Prof. Avv. GUIDO MARTINELLI – 7 GIUGNO 2003. PROVINCIA DI BOLOGNA. - PowerPoint PPT Presentation
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L’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO L’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E

REGIONALEREGIONALE

7 GIUGNO 20037 GIUGNO 2003

Prof. Avv. GUIDO MARTINELLIProf. Avv. GUIDO MARTINELLI

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SPORT IN ITALIA:

LEGISLAZIONE LEGISLAZIONE NAZIONALE E NAZIONALE E REGIONALE DI REGIONALE DI RIFERIMENTO RIFERIMENTO

•AAttività sportiva professionistica: disciplinata dalla legge 23/03/81 n. 91•AAttività sportiva dilettantistica:è tutta quella, non ricompresa nella precedente legge, a carattere agonistico. Le disposizioni attuative si ricavano dai regolamenti federali. Ai fini fiscali è disciplinata in particolare dalla L. 398/91 e art. 37 legge 342/00.•AAttività motoria e promozionale:disciplinata da leggi regionali. La regione Emilia Romagna ha emanato la legge 25.2.2000, n. 13 “Norme in materia di sport” (modificata dalle leggi regionali n. 3 del 30.1.2001 e n. 34 del 9.12.2002.

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Il Coni ha come finalità, tra le altre:la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioniinternazionali e alle olimpiadi, tramitei propri enti riconosciuti.Promuove lo:

Coni, gli enti da questo riconosciuti, gli enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le:

Sport professionisticoviene svolto da societàdi capitali con scopo di Lucro

Sport dilettantisticoviene svolto da società di capitali, cooperative eassociazioni senza scopodi lucro

Attività motorie e PromozionaliPossono essere svolte sia da soggetti riconosciutidal Coni sia da impreseterze operanti sul mercatodei servizi alla persona

Settori dichiarati talinell’ambito delle Federazioni: calcio,ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro (motociclismo)

Federazioni sportivenazionali, disciplineassociate, enti di promozione sportivariconosciuti dal Coni

palestre private, attivitàriabilitativa, turismosportivo, ginnastica perla terza età ecc.

LA STRUTTURA DELLO SPORT IN ITALIA

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Art. 1 L.R. 13/2000:Art. 1 L.R. 13/2000:““La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione socialeLa Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione socialedello sport e della pratica delle attivita' motorie sportivedello sport e della pratica delle attivita' motorie sportivee ricreative sotto il profilo della formazione e della tutelae ricreative sotto il profilo della formazione e della tuteladella salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazionidella salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazionisociali e del miglioramento degli stili di vita”.sociali e del miglioramento degli stili di vita”.

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORTFUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT

MONITORAGGIO E RICERCA PER FAVORIRE DOMANDA E OFFERTA MONITORAGGIO E RICERCA PER FAVORIRE DOMANDA E OFFERTA SPORTIVA SPORTIVA

FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORIFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI INTERVENTI E PROMOZIONE PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA INTERVENTI E PROMOZIONE PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA

PUBBLICAPUBBLICA TUTELA SANITARIA DEI PRATICANTI L’ATTIVITA’ SPORTIVA TUTELA SANITARIA DEI PRATICANTI L’ATTIVITA’ SPORTIVA

MONITORAGGIO E RICERCA MONITORAGGIO E RICERCA INTERVENTI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E INTERVENTI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E

RICREATIVO (VALORIZZAZIONE DEI SODALIZI SPORTIVI COSTITUITI RICREATIVO (VALORIZZAZIONE DEI SODALIZI SPORTIVI COSTITUITI IN FORMA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)IN FORMA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)

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•CC.O.N.I.

•dDetta principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive, per la tutela della salute degli atleti e la repressione del doping.•dDetta principi per promuovere la massima diffusione dell’attività sportiva•gGarantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo•sSvolge la sua attività in autonomia e indipendenza di giudizio in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO

RUOLO DEL CONI

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• CONI:Ente pubblico disciplinato da

decreto legislativo 242/95

Compiti: cura l’organizzazione

e il potenziamento dello sport

nazionale

• CONI SERVIZI SPA:Società di diritto privato di proprietà

del Ministero dell’Economia

Compiti: espleta attività strumentali

per l’attuazione dei compiti dell’ente

pubblico Coni. Effettua prestazioni

di beni e servizi finalizzati al perse-

guimento dei compiti istituzionali

del Coni

Alla Coni Spa sono stati trasferiti

il personale alle dipendenze del-

l’ente pubblico e la titolarità di tutti

i beni facenti capo all’ente pubblico

CONI

• Consiglio Nazionale

• Giunta Nazionale

• Presidente Coni

• Segretario Generale

• Collegio Revisori dei conti

• Comitato per lo sport per tutti

• Consiglio di Amministrazione

• Amministratore Delegato

• Direttore Generale

STRUTTURA CONI E CONI SERVIZI

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•CCOMPONENTI DEGLI ORGANI DEL C.O.N.I.

REQUISITI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL CONI

1) Rimangono in carica 4 anni

2) Il Presidente è rieleggibile solo per 2 mandati

3) I componenti devono essere cittadini italiani, non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori a 1 anno, non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un anno da parte di F.S.N.

4) E’ ineleggibile chi abbia avuto sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a causa di doping.

5) Gli incarichi sono retribuiti

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• CONSIGLIO NAZIONALE

Membri di diritto

• Presidente CONI• Presidenti FSN riconosciute• membri italiani CIO

Membri elettivi• Un rappresentante degli organi periferici di livello regionale

ed un rappresentante degli organi periferici di livello provinciale, eletti dai Presidenti regionali e provinciale del CONI

• Atleti in numero pari al 20% dei presidenti FSN e tecnici in numero pari al 10% dei presidenti FSN eletti dai rappresentanti di atleti e tecnici delle Federazioni di appartenenza. Gli atleti debbono aver partecipato negli ultimi 8 anni a Olimpiadi o Campionati del Mondo o Europei. I tecnici debbono avere la patente più alta rilasciata dalla loro federazione

Membri senza diritto di voto• Segretario generale• Due vice presidenti giunta nazionale• Tre rappresentanti discipline sportive associate quando il

Consiglio nazionale è convocato per l’adozione di atti di regolazione e coordinamento dell’attività sportiva nazionale

• Collegio dei Revisori dei conti

COMPOSIZIONE CONSIGLIO NAZIONALE

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• IL CONSIGLIO NAZIONALE

1) Adotta le revisioni o modifiche statutarie e regolamentari

2) Stabilisce i criteri per il riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSN e degli altri enti riconosciuti

3) Stabilisce i criteri per distinguere l’attività professionistica da quella dilettantistica

4) Stabilisce i criteri per il controllo sulle società professionistiche al fine di verificarne l’equilibrio finanziario

5) Approva il bilancio consuntivo ed esprime parere sullo schema di bilancio preventivo

6) Esprime pareri sulle questioni sottoposte dalla Giunta Nazionale

7) Riconosce, con facoltà di delega, ai fini sportivi le società e associazioni sportive

8) Stabilisce i criteri generali in ordine alla regolamentazione del vincolo sportivo per gli atleti non professionisti e al tesseramento degli atleti di provenienza estera

COMPITI CONSIGLIO NAZIONALE

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GIUNTA NAZIONALE

Alla seduta della Giunta Nazionale assistono i componenti del Collegio Revisori dei Conti

La carica di componente della Giunta Naz.le è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con qualsiasi altra carica direttiva in Enti, associazioni e organismi sportivi nazionali e internazionali

È convocata dal Presidente una volta al mese ed ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno 5 dei suoi componenti

Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza dei componenti con diritto di voto e le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto

Membri con diritto di voto

Membri senza diritto di voto

Presidente CONI

10 rappresentanti delle FSN, 3 dei quali eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi

Membri italiani del CIO

Presidente Comitato Nazionale Sport per tutti

Rappresentante della FISD in casi particolari

Segretario Generale

COMPOSIZIONE E STRUTTURA GIUNTA NAZIONALE

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• GIUNTA NAZIONALE

• Formula proposte di revisione o modifica dello statuto sottoponendole al Consiglio Nazionale per l’adozione

• Approva il bilancio preventivo e sottopone al Consiglio Nazionale quello consuntivo

• Esercita il controllo sulle FSN, approvandone i bilanci e stabilendone i finanziamenti e proponendo al Consiglio Nazionale relazione sulla loro gestione amministrativo-contabile e sull’attività tecnica

• Commissaria le FSN• Nomina il Segretario Generale• Elegge al suo interno due Vice-

Presidenti• Esamina regolamenti delle FSN e degli

altri Enti

COMPITI GIUNTA NAZIONALE

• Si pronuncia su ricorsi contro decisioni delle FSN di revoca o diniego affiliazione di società sportive

• Delibera su azioni e resistenza in giudizio del CONI

• Nomina commissioni e gruppi di studio

• Approva regolamento Comitato Nazionale sport per tutti

• Adotta in casi di necessità e urgenza delibere di competenza del Consiglio Naz.le e propone allo stesso la costituzione di società di capitali controllate dal CONI

• Predispone al Cons. Naz.le elenco di esperti in materie giuridico sportive per il ruolo di conciliatori e arbitri della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport

• Svolge i compiti previsti dalla legge e statuto

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• E’ nominato dalla Giunta Nazionale

• La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle FSN

• Provvede alla gestione amministrativa del CONI

• è a capo dei servizi e uffici del CONI

• Predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo del CONI

• Partecipa senza diritto di voto alle sedute di Consiglio Nazionale, Giunta Nazionale, Comitato Nazionale sport per tutti

• Attua deliberazioni del Consiglio Nazionale e Giunta Nazionale

• Svolge i compiti previsti dall’ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale

• Esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONI

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• E’ nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali

• E’ composto da 5 membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero competente e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili.

• Devono essere previsti due membri supplenti.

1) Effettua il riscontro della gestione dell’ente ed accerta la regolare tenuta di libri e scritture contabili

2) Vigila sull’osservanza di leggi e regolamenti in materia amministrativa e contabile

3) Esamina bilanci consuntivi e preventivi predisponendone le relative relazioni

4) Effettua verifiche di cassa, valori e titoli

5) Esercita controllo sulle gestioni di attività di gioco

6) Assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale, Giunta Nazionale, Comitato Nazionale per tutti

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

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• Persegue l’obiettivo di massima diffusione della prativa sportiva

• Adotta il regolamento di organizzazione interna del Comitato sottoponendolo all’approvazione della Giunta Nazionale

• Elegge al suo interno un Presidente la cui carica è incompatibile con quella degli organi elettivi di enti, associazioni ed organismi sportivi nazionali ed internazionali

E’ composto da: Rappresentanti designati dai

Presidenti di ciascuna Giunta regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano

3 rappresentanti designati dall’UPI 6 rappresentanti designati dall’ANCI 1 rappresentante designato dal

Ministero della Pubblica Istruzione Un numero pari al totale dei

componenti di cui sopra, di rappresentanti del CONI, delle FSN e degli Enti di promozione sportiva

Può assistere alle riunioni Un rappresentante Ministero della

difesa Un rappresentante designato dal

Ministero beni e attività culturali Un rappresentante delle discipline

sportive associate I componenti eletti dal Collegio

dei Revisori dei Conti

Funzioni

1) Fissa indirizzi per la diffusione e sviluppo della pratica sportiva

2) Partecipa ad iniziative di promozione e propaganda

3) Stabilisce criteri generali di erogazione di finanziamenti e contributi per la promozione e propaganda della pratica sportiva

IL COMITATO PER LO SPORT PER TUTTI

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ORGANIZZAZIONE PERIFERICA C.O.N.I. - COMPOSIZIONE

COMITATI REGIONALI•NViene è istituito uno in ogni regione e rappresentano il CONI nel territorio di competenza•GGli organi sono:•IIl Presidente•LLa Giunta Reg.le•IIl Consiglio Regionale, che è composto da:•PPresidente•PPresidenti Comitati provinciali e degli organi regionali delle FSN riconosciute•DDue rappresentanti nominati dal Comitato Naz.le Sport Tutti•RRappresentanti di atleti e tecnici sportivi Alle riunioni può assistere un delegato CONI•PPromuove ed attua iniziative a livello regionale per il raggiungimento di fini istituzionali •CCoordina l’attività dei Comitati provinciale predisponendo programmi di attività in loro cooperazione

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COMITATI PROVINCIALI

Ne è istituito uno in ogni provincia e rappresentano il Coni presso le istituzioni provinciali e comunali. Gli organi sono: Presidente; Giunta Provinciale; Consiglio provinciale, che è composto da:

Presidente

•PPresidenti provinciali delle FSN sul territorio

•DDue rappresentanti nominati dal Comitati Naz.le sport per tutti

•RRappresentanti di atleti e tecnici sportivi

Alle riunioni può assistere un delegato CONI

•CCoordinano l’attività dei fiduciari locali, promuovono iniziative per il perseguimento di fini istituzionali nell’ambito di indirizzi predisposti dal Comitato Reg.le

•PPredispongono programmi di attività con previsioni di spesa che trasmettono al Comitato Regionale e da qui alla Giunta Naz.le per l’approvazione

FIDUCIARI LOCALI•NNominati dal Comitato Prov.le hanno il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le soc. sportive e collaborare con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI

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• E’ istituita la conferenza Nazionale dell’Organizzazione territoriale con compiti di rappresentanza e coordinamento dell’organizzazione periferica

• La Giunta Naz.le può istituire a livello reg.le, Scuola per lo sport

• In casi di gravi irregolarità di gestione o violazione dell’ordinamento da parte degli organi periferici la Giunta Naz.le ne delibera il commissariamento

• I comitati Reg.li e quelli Prov.li cooperano con gli organi centrali del CONI per le loro azioni in ambito locale, promuovono rapporti con organi periferici FSN, Amm.ni pubbliche statali e territoriali, curano organizzazioni e potenziamento dello sport

RISORSE FINANZIARIE• E’ riconosciuta loro autonomia gestionale e contabile • I mezzi finanziari sono:

1) contributi spese funzionamento assegnato dalla Giunta Naz.le

2) Contributi per realizzazione programmi di attività assegnati dalla Giunta Naz.le

3) Proventi da sponsor, donazioni, lasciti

4) Proventi da gestione di beni siti nel territorio di competenza e dalla erogazione o gestione di servizi

• Presso ogni Comitato Reg.le è istituito un Collegio di revisori di Conti (3 membri nominati dalla Giunta Naz.le)

• Presso ogni Comitato Prov.le è istituito un revisore contabile nominato dalla Giunta Naz.le

RISORSE UMANE• Cariche esercitate a titolo gratuito, salvo rimborso

spese e indennità per revisori contabili

• Comitati Reg.li e Prov.li si avvalgono di personale CONI

COMPITI E FUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL CONI

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• Sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato

• Sono costituite da : società, associazioni sportive e nei casi previsti dagli statuti da singoli tesserati

• Sono rette da norme statutarie e regolamentari conformi all’ordinamento naz.le e internazionale e sono ispirate al principio democratico e partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità

• Svolgono l’attività sportiva di promozione in armonia con le deliberazioni e indirizzi del CONI e del CIO e della rispettiva federazione internazionale

• Nell’ambito dell’ordinamento sportivo è riconosciuta loro autonomia tecnica organizzativa e di gestione, salvo vigilanza del CONI

• Il CONI in presenza di tutti i requisiti riconosce una sola FSN per ciascun sport e in caso di sopravvenuta mancanza di requisiti il Cons. Naz.le ne delibera la revoca.

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO• Svolgimento di un’attività sportiva

• Affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO

• statuti e regolamenti ispirati al principio di democraticità interna e di pari opportunità uomo e donna, in conformità con indirizzi CIO e CONI

• Procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità dell’art. 16 comma II. D. lgs 23/7/99 n. 242

STATUTI FSN

• Devono rispettare i principi fondamentali del Consiglio Naz.le, ispirarsi all’equilibrio diritti/ doveri tra professionisti e non

• Disciplinano l’elettorato attivo e passivo di atleti e tecnici sportivi per controversie in cui si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva devono prevedere tentativo obbligatorio di conciliazione e possono prevedere il procedimento arbitrale Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport

• La Giunta Naz.le ne valuta la conformità alla legge allo statuto CONI e ai principi del Cons. Naz.le

INDIRIZZI E CONTROLLI SULLE FSN

• Il Consiglio Naz.le emana indirizzi per affiliazione/riconoscimento, controlli su associazioni, società e tesserati, tutela sanitaria, assicurative e previdenziali dei tesserati, prevenzione e repressione doping.

• La Giunta Naz.le ne approva i bilanci, stabilisce i finanziamenti e vigila sul loro corretto svolgimento. In casi di gravi irregolarità o violazioni nomina un commissario

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

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• Sono riconosciute dal CONI se rispondono ai requisiti

• Il Consiglio Naz.le ne riconosce una per ciascun sport che non sia già oggetto di una FSN

• Alle discipline sportive associate e ai loro tesserati sono applicate le norme statuto CONI dettate per le FSN

• Svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale

• Tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa

• Ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democraticità interna e di pari opportunità di partecipazione fra uomo e donna e in conformità con deliberazioni e indirizzi CONI

• Assenza fini di lucro

• Consiglio Nazionale e Giunta Nazionale esercitano nei loro confronti gli stessi controlli e indirizzi previsti per le FSN

• La Giunta Naz.le può prevedere contribuiti a loro favore

• Tre rappresentanti delle Discipline associate partecipano alle sedute del Consiglio Nazionale per adozione di atti di regolazione e coordinamento dell’attività sportiva nazionale

LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

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• Sono associazioni a livello nazionale con fine istituzionale di promozione e organizzazione di attività fisico/sportive con finalità ricreative e formative nel rispetto dei principi e regole del CONI, delle FSN e delle discipline sportive associate

• Possono essere stipulati accordi tra FSN o discipline sportive associate per un miglior raggiungimento delle rispettive finalità

• Lo statuto ne prevede l’assenza di fini di lucro e ne garantisce i principi di democrazia interna e di pari opportunità

• Sono riconosciute dal Consiglio Nazionale quando ne ricorrono i requisiti

• REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

1) Essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ex art. 12 ss. cod. civ.

2) Essere dotate di uno statuto conforme ai principi del CONI

3) Avere una presenza organizzata in almeno 15 regioni e 70 province

4) Avere un numero di società o associazioni sportive affiliate non inferiori a 1000 con iscritti non inferiori a 100

5) Aver svolto attività nel campo di promozione sportiva da almeno 3 anni

Tali requisiti non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) già riconosciuto dal DPR 30/04/68 n. 770

RISORSE FINANZIARIE• Oltre alle entrate proprie previste dallo statuto,

ricevono annualmente un contributo dal CONI• Ogni anno presentano bilancio di previsione e conto

consuntivo alla Giunta Naz.le e relazione per l’utilizzazione di contributi ricevuti dal CONI

• La Giunta Naz.le in caso di irregolarità per l’utilizzazione di finanziamenti non attinenti alle finalità degli Enti adotta i provvedimenti necessari e ne può proporre al Consiglio Naz.le la sospensione, riduzione dei contributi o revoca del riconoscimento

GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

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LEGGE 23/03/1981 N. 91

Disciplina i rapporti tra atleti professionisti e società

PRESTAZIONE SPORTIVA DELL’ATLETA PROFESSIONISTA

• Sono considerati sportivi professionisti gli atleti, allenatori, direttori tecnico/sportivi e preparatori atletici che esercitano l’attività a titolo oneroso e con continuità in settori dichiarati tali dalla Federazione di appartenenza

• Costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, ma può essere oggetto di contratto di lavoro autonomo quando:

1) L’attività sia svolta nell’ambito di una sola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo

2) L’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento

3) La prestazione pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali, 5 gg. ogni mese, 30 gg. ogni anno

• Il contratto deve avere forma scritta a pena di nullità secondo il contratto tipo predisposto dalla FSN di appartenenza e depositato presso quest’ultima per l’approvazione

GLI ATLETI PROFESSIONISTI

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- Gruppi Sportivi

- Società Sportive

- Centri

- Circoli

- Polisportive

Associazioni riconosciute

Sono dotate di responsabilità giuridica, rispondono solo con il patrimonio sociale, il riconoscimento si ottiene mediante Decreto del Presidente della Giunta Reg.le, si costituiscono mediante atto pubblico

Associazioni non riconosciute

Non sono dotata di personalità giuridica, rispondono coloro i quali agiscono in nome e per conto dell’associazione indipendentemente dalla carica ricoperta, si costituiscono per semplice volontà dei soci, ai fini fiscali nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata , non è più necessario il riconoscimento e l’autorizzazione dell’autorità governativa ex L. 192/2000 per acquisto di immobili e accettazione donazioni/eredità/legati, non necessita la tenuta di libri sociali obbligatori, è possibile prevedere tramite disposizione statutaria la trasformazione da associazione non riconosciuta a società con personalità giuridica

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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- Gruppi Sportivi

- Società Sportive

- Centri

- Circoli

- Polisportive

SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE EX ART. 90, COMMA 17, LEGGE 2892002

-SOCIETA’ PER AZIONI

-SRL

-COOPERATIVE

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STATUTO SOCIALE• Caratteristiche generali (improntate dai principi

di democraticità e di pari opportunità)• Denominazione

• Oggetto sociale di natura extra economica

• Categorie di soci

• Obbligo di redigere un rendiconto economico-finanziario

• Obbligo di tenere la contabilità separata per l’esercizio dell’attività commerciale

• Obbligo di redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, separato rendiconto relativamente ad attività di raccolta pubblica di fondi

• Esercizio sociale

• Requisiti per ammissione a socio

• Regole di comportamento dei soci

• Modalità di convocazione delle assemblee

• Costituzione, validità, competenze e modalità di voto nelle assemblee

• Consiglio Direttivo e cariche sociali

• Dimissioni e sostituzioni di consiglieri

• Modalità della riunione del Consiglio Direttivo

• Eventuale nomina del Collegio dei probiviri con relative modalità e compiti

• Clausola compromissoria

• Modalità in caso di scioglimento dell’associazione con previsione di come devolvere le eventuali sopravvenienze attive

• Specifica indicazione di assenza di finalità lucrative,

• Disciplina fiscale• Disciplina uniforme del rapporto associativo• Obbligo di redigere un rendiconto economico

– finanziario secondo le disposizioni statutarie

• Indicazione di criteri ed idonee forme di pubblicità dei bilanci o rendiconti

• Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni, sovranità assembleare

• Diritto di voto per tutti gli associati maggiorenni per la nomina degli organi direttivi dell’associazione

• Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di suo scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo

• Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che non sia previsto dalla legge

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FUNZIONI DELLE LEGHE

• Organizzazione attività agonistica delle associate con fissazione calendari delle competizioni ufficiali

• Rappresentanza dei rapporti con la Federazione di appartenenza e con le altre Leghe

• Rappresentanza delle società nella stipula di accordi di lavoro e nella predisposizione di contratti tipo.

• Le associate possono delegare alle leghe la gestione di fattispecie per le quali ritengono necessaria unitarietà nella trattativa di affari

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PROVINCIA DI BOLOGNA

PROVINCIA DI BOLOGNA – Prof. Avv. GUIDO MARTINELLI – 7 GIUGNO 2003

IL COMITATO ORGANIZZATORE

• Non esiste una definizione di comitato: la dottrina prevalente lo definisce come un’organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale mediante la raccolta pubblica di fondi

• Gli elementi identificativi si ricavano dagli artt. 39-42 c.c.: denominazione, durata, pubblica sottoscrizione, struttura chiusa del rapporto (vero elemento qualificante), scopo.

• Il Comitato cura l’organizzazione della manifestazione e la raccolta dei fondi per conseguirne lo scopo. Si prefigge altresì la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di quant’altro sia utile per la migliore realizzazione della manifestazione

• I promotori sono coloro i quali si propongono il raggiungimento dello scopo fissato dal Comitato

• Non ha finalità lucrative e avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si scioglierà automaticamente con l’approvazione del bilancio

• I promotori eleggono un Presidente che rappresenta il Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli provvede, inoltre, all’esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere

• Il comitato gode di piena autonomia e utilizza, per il raggiungimento dei suoi fini, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni dei componenti e terzi

• La raccolta, gestione, l’utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al presidente e, per sua delega, al responsabile amministrativo, i quali godono della più ampia autonomia negoziale. Resta ferma la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ex art. 41/1 c.c.