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COMUNE DI SERAVEZZA Provincia di Lucca Settore Gestione e tutela del territorio PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ZOOTECNICO IN UN LOTTO LIBERO PRESENTE LUNGO VIA CUGNIA CONTRADDISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 37 MAPPALE N. 41 DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.A.S. (articolo 22, legge regionale n° 10/2010 e s.m.i.) I progettisti Dottor Agronomo Dott. Geologo Marta Buffoni Francesco Giusti Novembre 2015
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PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO …

Nov 21, 2021

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Page 1: PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO …

COMUNE DI SERAVEZZA

Provincia di Lucca Settore Gestione e tutela del territorio

PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE

CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ZOOTECNICO

IN UN LOTTO LIBERO PRESENTE LUNGO VIA CUGNIA CONTRADDISTINTO IN CATASTO AL

FOGLIO N. 37 MAPPALE N. 41

DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.A.S.

(articolo 22, legge regionale n° 10/2010 e s.m.i.)

I progettisti

Dottor Agronomo Dott. Geologo

Marta Buffoni Francesco Giusti

Novembre 2015

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Indice

1. La valutazione ambientale strategica 3

1.1. Riferimenti normativi nazionali e regionali 3

1.2. La verifica di assoggettabilità a VAS del Programma di Miglioramento Agricolo 3

1.3. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 4

1.4. La valutazione del Regolamento Urbanistico vigente 1.5. L’autorità procedente e l’autorità competente

5 5

2. Il Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale 6

2.1. Normative di riferimento 2.2. Localizzazione dell’area soggetta a Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale

6 8

2.3. Situazione urbanistica dell’area soggetta a Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano Attuativo 9

2.4. Rapporti con la legge regionale 21/2012 13

2.5. Preliminari considerazioni di natura geologica 15

3. Coerenza del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale con le prescrizioni e gli indirizzi dei piani sovraordinati 21

3.1. Coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale 21

3.2. Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 22

3.3. Coerenza con gli obiettivi strategici e di tutela del Piano Strutturale 23

3.4. Coerenza con gli obiettivi strategici e di tutela del Regolamento Urbanistico 27

3.5. Il Piano Regionale di Azione Ambientale 30

3.6. Il Piano Regionale della mobilità e della logistica 30

3.7. Coerenza con gli indirizzi e prescrizioni della l.r. 1/05 e dei regolamenti attuativi in merito alla sostenibilità ambientale degli interventi 32

3.8. Il Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 33

3.9. Coerenza con gli indirizzi e prescrizioni della l.r. 65/14 e del regolamento di attuazione vigente n° 5/R 2007 33

3.10. Normative vigenti in tema ambientale pertinenti il Piano di Miglioramento Agricolo 35

3.10.1. Risorsa acqua 35

3.10.2. Risorsa aria 36

3.10.3. Risorsa suolo 37

3.11. Il paesaggio e i beni architettonici 37

3.12. Il sistema rifiuti 39

3.13. Inquinamento acustico 40

3.14. Sistema energia e cambiamenti climatici 41

3.14.1. Cambiamenti climatici 41

3.14.2. Energia 42

3.15. Inquinamento elettromagnetico (radiazioni non ionizzanti) 44

3.15.1. Presenza dell’elettrodotto 45

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4. Le previsioni del Piano Attuativo in relazione alle norme di attuazione del regolamento urbanistico e alla valutazione degli effetti ambientali 45

4.1. la risorsa acqua 47

4.1.1. Azioni previste 47

4.2. La risorsa aria 48

4.2.1. Azioni previste 48

4.3. La risorsa suolo 49

4.3.1. Azioni previste 49

4.3.2. La fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica 49

4.4. Paesaggio e beni architettonici 51

4.4.1. Azioni previste 51

4.5. Sistema rifiuti 52

4.5.1. Azioni previste 52

4.6. Inquinamento acustico 52

4.6.1. Azioni previste 52

4.7. Energia 52

4.7.1. Azioni previste 52

4.8. Inquinamento elettromagnetico 52

4.9. Inquinamento luminoso 53

4.9.1. Azioni previste 53

5. Qualità della vita e salute umana 53

6. Aspetti socioeconomici 53

7. Sintesi degli effetti ambientali 53

8. Analisi degli effetti cumulativi e sinergici 55

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1. La valutazione ambientale strategica

1.1. Riferimenti normativi nazionali e regionali

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) indica un processo volto ad assicurare che nella formazione e approvazione di un piano o di un programma, siano presi in considerazione gli impatti significativi sull’ambiente che potrebbero derivare dall’attuazione dello stesso. La VAS serve per:

• capire se nella definizione dei contenuti del piano o programma siano stati tenuti in piena considerazione gli effetti ambientali prevedibili;

• definire le scelte dello stesso piano o programma; • individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione del piano o del

programma; • selezionare tra varie possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti agli

obiettivi dello sviluppo sostenibile; • individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali

criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. La procedura di VAS serve a fornire gli elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente. La VAS è regolata dalle seguenti disposizioni legislative:

• Direttiva 2001/42/CE. La direttiva pone l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione di piani o programmi;

• Normativa statale. In Italia la normativa di attuazione della direttiva comunitaria è costituita dal D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs. 4/08, dal D.Lgs 128/10 e dal D.Lgs 129/10;

• Normativa regionale. In Toscana la VAS è parte integrante degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, così come previsto all’art. 11 della legge regionale n° 1/2005 che, al comma 1, prevede che “gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla l.r. 12/02/10 n. 10 (…)”.

1.2. La verifica di assoggettabilità a VAS del Programma di miglioramento agricolo Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n° 10/2010 stabilisce che “in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della legge regionale 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali”. Pur essendo stato il Regolamento Urbanistico oggetto di valutazione preliminare dei profili ambientali, il Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale viene sottoposto a procedura di assoggettamento a VAS in considerazione del fatto:

• che il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Seravezza essendo stato approvato nel dicembre 2009 non è stato assoggettato a specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

• che l’articolo 5 bis, comma 2, della L.R. 10 del 2010 non esclude dall’effettuazione della VAS o dalla verifica di assoggettabilità, i piani di livello attuativo, comunque denominati, se il piano sovraordinato non sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

Il presente documento preliminare illustra i contenuti del Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo e Ambientale e fornisce le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della stessa ai sensi all’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 e s.m.i., secondo i criteri individuati nell’allegato 1 della citata legge regionale n° 10/2010.

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Il documento preliminare va quindi a costituire una “fase preliminare” indispensabile per indagare l’eventuale necessità di approfondimento degli effetti ambientali e per consentire l’attivazione di forme di consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione della variante, tra l’autorità “procedente” e l’autorità “competente” oltre che con gli altri soggetti competenti in materia ambientale. L’allegato 1 della legge regionale n° 10/2010 definisce i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi. Essi sono: 1. Caratteristiche del progetto di piano attuativo tenendo conto dei seguenti elementi:

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

• in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

• la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

• problemi ambientali relativi al piano o al programma; • la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel

settore dell’ambiente; 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in

particolare, dei seguenti elementi: • probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; • carattere cumulativo degli impatti; • natura transfrontaliera degli impatti; • rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); • entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione

potenzialmente interessate); • valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; - dell’utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,

comunitario o internazionale.

Nei successivi capitoli e paragrafi del presente documento, tenendo conto dei riferimenti regolamentari e normativi richiamati, sono dunque riportati i contenuti, le indicazioni conoscitive e propositive, le considerazioni e argomentazioni per la corretta formulazione delle decisioni circa l’assoggettabilità (o meno) del Piano di miglioramento Agricolo in oggetto ai procedimenti di V.A.S..

1.3. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale I soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la concertazione, sono i seguenti: a) Enti territorialmente interessati:

• Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale;

• Regione Toscana – Settore Agricoltura; • Provincia di Lucca - Settore Ambiente; • Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; • Provincia di Lucca – Settore Agricoltura e foreste; • Autorità di Bacino Toscana Nord; • Genio Civile / Ufficio regionale per la tutela delle acque e del territorio di Lucca e Massa

Carrara; b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello

istituzionalmente interessati: • ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; • AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; • Autorità Idrica Toscana - Sede della Conferenza territoriale N° 1 Toscana Nord; • GAIA SpA; • Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli; • ATO - Rifiuti.

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1.4. La valutazione del Regolamento Urbanistico vigente

Come detto in precedenza il Regolamento Urbanistico del Comune di Seravezza, approvato nel dicembre 2009, non è stato assoggettato a VAS. L’atto di governo del territorio contiene comunque uno specifico elaborato dedicato alle attività di valutazione integrata attraverso il quale:

• si dà conto della coerenza del Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale; • le trasformazioni degli assetti ambientali, insediativi e infrastrutturali previste dal

regolamento urbanistico sono assoggettate a specifica valutazione di coerenza, verifica di compatibilità, bilancio ambientale e a valutazione degli effetti territoriali e ambientali;

• in combinato con i contenuti perequativi stabiliti dal regolamento urbanistico, viene effettuato un bilancio per sistemi territoriali, sistemi funzionali, invarianti strutturali e U.T.O.E.;

• sono indicate forme diverse di perequazione e compensazione per l’attribuzione a carico dei soggetti attuatori degli interventi di trasformazione di oneri (monetari, di realizzazione di opere, di cessione d’area) finalizzati alla qualità insediativa, ambientale, territoriale e più in generale per la tutela del paesaggio.

Per l’attuazione dei progetti di trasformazione il Regolamento Urbanistico dispone che vengano eseguite delle verifiche in ordine a:

• la compatibilità con il piano di classificazione acustica; • la verifica dell’impatto prodotto da emissioni inquinanti in atmosfera ed acustiche (…);

laddove l’intervento produca incremento di traffico, preveda l’adeguamento della viabilità o realizzazione di viabilità (…) nonché una articolazione multifunzionale del sistema della mobilità anche tramite la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali (…);

• la disponibilità della risorsa idrica; • l’allaccio alla rete della fognatura pubblica dando anche atto, sentite le competenti

Autorità, dell’adeguatezza della rete fognaria; • il ricorso alle fonti rinnovabili di energia ai fini del risparmio energetico; • la previsione di eventuali aree necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta,

differenziata e non, dei rifiuti prodotti; • la valutazione sull’esposizione in caso di presenza di campi elettromagnetici.

Sempre all’interno delle aree di trasformazione, il Regolamento Urbanistico prevede specifiche direttive per la qualità degli spazi e degli interventi pubblici, per la promozione della bioedilizia e dell’uso di fonti energetiche rinnovabili. Queste ultime nel rispetto delle “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana di cui alla DGRT 322/05 come modificata dalla DGRT 218/06”. Il “Rapporto di valutazione integrata” del Regolamento Urbanistico ha verificato i livelli di compatibilità e di coerenza delle trasformazioni, stabilendo delle prescrizioni operative che sono vincolanti e non derogabili per la realizzazione degli interventi. Tali prescrizioni sono riferite a:

• la fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica, con indicazioni e prescrizioni volte a evitare la vulnerabilità delle risorse eventualmente interessate;

• le modalità operative per la realizzazione degli spazi pubblici e altre misure di compensazione a carico dei proponenti (quali la cessione gratuita di aree per standard urbanistici e la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, la costruzione e cessione gratuita di alloggi, ecc.);

• le eventuali misure di perequazione da realizzare a carico dei proponenti anche in partizioni spaziali esterne;

• le misure di mitigazione da realizzare a carico dei proponenti e le eventuali ulteriori indicazioni tipologiche e morfologiche di dettaglio.

La presente verifica di assoggettabilità tiene quindi conto delle valutazioni già fatte dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, provvedendo ad integrare tali studi alle mutate condizioni legislative nel frattempo pervenute.

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1.5. L’autorità procedente e l’autorità competente In osservanza di quanto disposto con il citato D.Lgs. n. 152/2010 in coerenza con gli indirizzi applicativi e in analogia con gli atti deliberativi della regione Toscana (D.G.R.T. n. 87/2009, Allegato A, Parte A), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10 Febbraio 2010 erano stati individuati il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rispettivamente quale autorità procedente e quale autorità competente per i piani e i programmi da assoggettare a VAS. La definizione di “autorità competente” e “autorità procedente” contenuta all’art. 4, lett. h) e i), della legge regionale n° 10/2010 è stata successivamente modificata dalla legge regionale n° 6 del 17 febbraio 2012 nei termini che seguono:

• “autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati all’art. 12, cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’espressione del parere motivato e che collabora con l’autorità precedente o con il proponente il piano o programma nell’espletamento delle fasi relative alla VAS”;

• “autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano programma soggetto alle disposizione della legge regionale n°10/2010 e s.m.i., ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l) dell’art. 4 della legge regionale n°10/2010 (proponente) la Pubblica Amministrazione che approva il piano programma medesimo”;

la medesima legge regionale n° 6 del 17 febbraio 2012 ha chiarito, con il novellato, articolo 12 che l’Autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e che la stessa deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo

sostenibile. Sulla base di ciò con Delibera della Giunta Comunale n° 93 dell’11 Luglio 2012 è stato individuato quale autorità competente un apposito gruppo tecnico costituito da tre membri interni all’Amministrazione Comunale composto da:

• l’ingegnere responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente; • un ingegnere istruttore dei Lavori Pubblici e Ambiente; • un Geometra responsabile del procedimento delle Autorizzazioni Paesaggistiche del

Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

2. Il Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale

2.1. Normative di riferimento

La realizzazione dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo e Ambientale è normata dalla Legge Regionale 65/2014 “Nuove norme per il governo del territorio” con il seguente articolo:

Art. 74 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 72 e 73, l’imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, avente i contenuti indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84. 2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi. 3. Il programma aziendale è presentato al comune o ai comuni competenti per territorio, che verificano la completezza e la regolarità formale della documentazione entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione. Il comune o i comuni possono richiedere motivatamente, una sola volta, documenti integrativi. 4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di:

a) acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM;

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b) valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti; c) verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi in esso contenuti con il PIT.

5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune. 6. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:

a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli articoli 72 e 73; b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione; c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari; d) a non modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale; e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso, le penali non devono esser e inferiori al maggior valore determinato dall’inadempienza.

7. Il programma aziendale ha durata decennale. 8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi. 9. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d’opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell’azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque :

a) non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale; b) non comportino incremento superiore al 20 per cento per singolo edificio di nuova realizzazione; c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico- testimoniale; d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.

10. La disposizione di cui al comma 9, non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo. 11. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno. 12. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 specifica quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali. 13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, in attuazione dell’articolo 107, comma 4, nonché quando preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d’uso agricola.

L’articolo delle NTA del Regolamento Urbanistico di Seravezza che norma la realizzazione dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo e Ambientale è il seguente:

Articolo 35. Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale 1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 107 comma 4 della L.R. 65/2014, nei casi specificatamente indicati nel presente R.U. ed in questo caso è corredato dagli elaborati necessari sulla base di quanto meglio dettagliato nel Regolamento edilizio comunale. 2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi. Il programma aziendale ha una durata decennale. Il programma aziendale può essere modificato, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze annuali.

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Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali. 3. Il programma aziendale, sulla base di quanto indicato dalla D.G.R. n° 5R/2007 descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui alla L.R. 1/2005 ed al regolamento richiamato, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contermini il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto, mentre per realizzare le dotazioni generali devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 73 della L.R. 65/2014. 4. La realizzazione del programma aziendale è garantita da un’apposita convenzione, o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:

a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all’articolo 73, della L.R. 65/2014; b) a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma; e) a non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali, per almeno venti anni dalla loro ultimazione; f) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti; g) a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d’obbligo; h) a prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e) e per la rimozione degli annessi ai sensi dell’articolo 41, comma 9 della L.R. 1/2005; i) ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.

2.2. Localizzazione dell’area soggetta a Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale L’area oggetto del Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) si localizza a monte di Via Cugnia ed è identificata all'Agenzia del territorio di Lucca, al Catasto Terreni del Comune di Seravezza, dalla particella 41 del foglio di mappa 37. Il lotto in oggetto si presenta come un campo incolto e rientra all’interno di un’area più vasta a prevalente funzione agricola.

Fig. 1 Veduta aerea dell’area. (Fonte Bing Maps)

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Fig. 2 Veduta aerea dell’area. (Fonte Bing Maps)

2.3. Situazione urbanistica dell’area soggetta a Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano Attuativo

Nella Tavola 2 del Quadro progettuale (Statuto del Territorio _ Sistemi e sub sistemi territoriali) del vigente Piano Strutturale la zona soggetta a Piano attuativo è posta all’interno delle zone a prevalente funzione agricola.

Fig. 3 - Area oggetto di piano attuativo nella Tavola dello Statuto del Territorio del vigente Piano Strutturale (fonte PS- quadro progettuale – tavola 2 - scala 1:10.000)

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L’area ricade inoltre al di fuori dei centri abitati ed è esterna alle UTOE per cui in base al comma 2 dell’articolo 64 della legge regionale n° 65/2014 può essere considerata “territorio rurale”. Il lotto che sarà oggetto del Piano, nel Quadro di dettaglio delle previsioni del Quadro Progettuale del Regolamento Urbanistico, rientra all’interno della Tavola 4 in scala 1:2.000 “Frasso, Ciocche-Puntone” ed è classificato come area “ASIAD” (Area di salvaguardia idraulica del P.A.I. ad attuazione differita). Tali zone, perimetrate con apposito simbolo nelle tavole del Regolamento Urbanistico e disciplinate, sotto l’aspetto della tutela e dell’integrità delle risorse fisiche, dall’articolo 83terdelle “Norme e Regole di Governo, gestione e attuazione”, sono state inserite all’interno dell’atto di governo del territorio tra l’adozione e l’approvazione al fine di adeguare lo stesso alle prescrizioni del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Toscana Nord. In particolare la retinatura e la norma sono state inserite per disciplinare e regolare le modalità di attuazione degli interventi edilizi nelle aree individuate dal Piano Strutturale a Pericolosità Idraulica Elevata (P.I.E.) dove non sono stati ancora realizzati gli interventi di messa in sicurezza per tempi di ritorno duecentennali e per le quali non sono stati precisati gli interventi necessari alla messa in sicurezza, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici stabiliti dall’articolo 6, commi 2 e 3 del P.A.I. Mentre la retinatura ha perimetrato le aree classificate P.I.E. nel Piano Strutturale aventi le caratteristiche sopra ricordate, la norma, in attesa di precisare gli interventi stabiliti dall’articolo 6, commi 2 e 3 del vigente P.A.I., ha ripreso i dispositivi delle Norme del P.A.I. stesso relativi alle opere realizzabili nelle aree perimetrate a Pericolosità Idraulica Elevata dallo strumento del Bacino Toscana Nord. La norma dell’articolo 83ter, quindi, non deriva da una scelta “urbanistica” vera e propria ma, prendendo atto delle prescrizioni impartite dall’Autorità di Bacino Toscana Nord e, in attesa della definizione di una partizione spaziale urbanistica, stabilisce una serie d’interventi, di natura edilizia, ammissibili nelle aree ASIAD in quanto, comunque, ai sensi del P.A.I. compatibili con le prescrizioni dello stesso. Per tale motivo le disposizioni sugli interventi edilizi possibili in zona ASIAD sono state inserite all’interno del Titolo VI delle Norme che disciplinano la tutela e la gestione delle risorse e, in particolare, nel Capo I, relativo alla tutela dell’integrità delle risorse fisiche.

Fig. 4 Area oggetto di piano attuativo nella Tavola 4 del Quadro progettuale del Regolamento Urbanistico adottato (fonte RU 2009 adottato - quadro progettuale – tavola 4 - scala 1:2.000)

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Fig. 5 Area oggetto di piano attuativo nella Tavola 4 del Quadro progettuale del Regolamento Urbanistico approvato (fonte RU 2009 approvato - quadro progettuale – tavola 4 - scala 1:2.000)

Nel Regolamento Urbanistico adottato nel gennaio 2009 l’area era stata classificata come zona “F“Spazi e attrezzature di interesse generale (esistenti e di progetto)” e, nello specifico destinata a “Maneggi e strutture di supporto alla fruizione del territorio rurale _ F5”. Tale destinazione, venuta meno nell’area specifica a causa dell’inserimento nel Regolamento Urbanistico in sede di approvazione delle salvaguardie richieste dal Bacino Toscana Nord, trova la sua disciplina ai commi 13-15 dell’articolo 67 delle Norme:

“13. I maneggi e strutture di supporto alla fruizione del territorio rurale (5), comprendono spazi aperti e manufatti per il ricovero, l’addestramento e la cura di animali domestici e per la fruizione del territorio con modalità alternative (cavalli, asini, muli, ...), nonché per lo svolgimento delle attività didattiche, sociali e sportive ad essi connesse. Sono aree corrispondenti a quelle indicate con la lettera c) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. 14. Il R.U. individua gli spazi esistenti da mantenere e potenziare mediante interventi di “manutenzione straordinaria" (articolo 79 comma 2 lettera b L.R.1/2005) di cui all’articolo 17 comma 2 delle presenti norme, e la realizzazione di nuovi manufatti (articolo 78 comma 1 lettera a L.R. 1/2005), di cui all’articolo 18 comma 1 delle presenti norme, necessari alla conduzione delle attività che potranno anche essere realizzati da privati previa convenzione con il Comune. Tali manufatti edilizi non potranno avere superficie utile lorda superiore a 200 mq e un’altezza massima non superiore a 3,5 mt., dovranno essere realizzati con materiali e tecniche compatibili che non comportino modificazione dello stato dei luoghi, ed avere strutture in legno semplicemente appoggiate al suolo. La convenzione dovrà in particolare disciplinare le garanzie volte ad assicurare la rimozione degli stessi manufatti alla cessazione dell’attività. 15. La realizzazione di tali manufatti con strutture in muratura e altezza massima non superiore a 6,50 mt, è ammessa, nei limiti comunque di un rapporto di copertura non superiore al 15% della superficie fondiaria esistente (ferma restando la S.U.L. massima di 200 mq), con la formazione di un Piano attuativo, di cui all’articolo 10 delle presenti norme, che, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, individui contestuali opere di sistemazione ambientale volte a garantire la sostenibilità degli interventi. Il Piano attuativo è corredato da apposita convenzione volta a stabilire gli impegni del proponente in ordine agli interventi edilizi e alle opere di sistemazione ambientale, nonché l’obbligo al mantenimento delle destinazioni d’uso degli immobili e delle strutture per almeno 20 anni”.

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Tale norma come detto non trova oggi la sua applicazione nell’area in quanto superata dalle salvaguardie dell’articolo 83ter delle “Norme” del Regolamento Urbanistico vigente ma dimostra la volontà da parte dell’amministrazione di individuare comunque già dal 2009 una struttura di supporto alla fruizione del territorio rurale. Le norme attualmente applicabili sull’area sono quelle del più volte richiamato articolo 83ter del vigente Regolamento Urbanistico:

“83ter. Aree di salvaguardia idraulica del P.A.I. ad attuazione differita (ASIAD). 1. Per quanto disposto dal Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Toscana Nord, approvato il 25 gennaio 2005, nelle aree classificate a Pericolosità Idraulica Elevata (P.I.E.), individuate negli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico con apposita retinatura e definite nella legenda con la sigla ASIAD, in attesa della determinazione degli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici previsti dall’art. 6, commi 2 e 3 del medesimo P.A.I. e pertanto in regime transitorio rispetto alle altre disposizioni previste nelle altre norme del Regolamento Urbanistico e alle previsioni indicate in cartografia dallo stesso Regolamento Urbanistico, è ammessa esclusivamente la realizzazione di:

• interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, previo parere del competente Bacino tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l’attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del vigente Piano di Assetto Idrogeologico;

• interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali;

2. Sul patrimonio edilizio esistente ricadente nelle aree ASIAD, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali. Sono consentiti interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:

• interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato; • interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad

obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.

3. Sono inoltre ammessi tutti quegli interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti, alle seguenti condizioni:

• dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza;

• dimostrazione che l’intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle.

4. Nella zone perimetrate come ASIAD sono ammesse anche le opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree.

5. Nelle aree ASIAD sono consentiti anche: • gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche

e delle infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico e private; • gli interventi di ampliamento e di adeguamento delle opere pubbliche e delle

infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e, previo parere del Bacino, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree;

• la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree: quanto sopra deve risultare da idonei studi idrologici ed idraulici che dovranno attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.I. e dei propri atti di pianificazione, ed ove positivamente

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valutati costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del medesimo ai sensi dell’art. 5, comma 11, lettera c) del medesimo Piano;

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• nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq.;

• l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell’autorità idraulica competente.

6. Nelle aree ASIAD le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso di specifici piani di sicurezza”.

Il Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano Attuativo interessando un’area agricola definita nel vigente Piano Strutturale a prevalente funzione agricola, se realizzato con le condizioni ivi previste (sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe) risulta conforme ai disposti dell’articolo 83ter quinto comma delle “Norme” del Regolamento Urbanistico che nelle aree ASIAD ammette la possibilità di realizzare opere e impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili. Quanto previsto dal piano attuativo infatti si configura come un’opera per uso zootecnico.

Entrando più nello specifico l’intervento prevede l’utilizzo dell’area per l’attività agricola, come previsto per le zone ASIAD, consistente nella realizzazione di un impianto zootecnico destinato all’allevamento del cavallo. L’opera consisterà nel centro aziendale, sede dell’attività economica dello IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) e verrà realizzata nel rispetto di tutte le norme di sicurezza idraulica, provvedendo agli eventuali adeguamenti progettuali, necessari a garantirne le condizioni di sicurezza puntuali e per le zone limitrofe. Non si prevede la realizzazione di ulteriori annessi se non di un sito di stoccaggio dei reflui (concimaia), di circa 30 m2, anch’esso facente parte dell’impianto principale e ad esso collegato da un impianto di raccolta e convogliamento dei liquami.

2.4. Rapporti con la legge regionale 21/2012

Per quanto riguarda la “Pericolosità idraulica” di seguito vengono riportate le cartografie attualmente vigenti. Nella “Carta di tutela del territorio” allegata al “Piano Assetto Idrogeologico” del Bacino Regionale Toscana Nord, l’area oggetto del Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale risulta inserita in P.I.E (Pericolosità Idraulica Elevata).

Fig. 6 Area oggetto di piano attuativo nella "Carta tutela del territorio" allegata al "Piano Assetto Idrogeologico – Bacino Regionale Toscana Nord" (aggiornamento Dicembre 2011)

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Nella “Carta della Pericolosità Idraulica” allegata al “Regolamento Urbanistico” del Comune di Seravezza, l’area oggetto del Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale risulta inserita in I.3 (Pericolosità Idraulica Media corrispondente alla classe P.I.E. del PAI).

Fig. 7 Area oggetto di piano attuativo nella "Carta della pericolosità idraulica"

allegata al "Regolamento Urbanistico” del Comune di Seravezza

Nei mesi scorsi il Comune di Seravezza ha affidato, all’Ing. David Bertacco, un incarico professionale mirato a valutare la pericolosità idraulica derivante dal “Fosso Ranocchiaio” e dal “Fosso Bonazzera”. I risultati di questo studio permetteranno all’Amministrazione Comunale di approvare una “Variante al quadro conoscitivo del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Nord relativo alla Pericolosità Idraulica derivante dai Fossi Bonazzera e Ranocchiaio di supporto alla Variante del Piano Strutturale”. Lo studio è stato inoltrato alla Regione Toscana – Direzione Generale Politiche Ambientali, energia e cambiamenti climatici – Settore Genio Civile di Bacino Toscana Nord – Sede di Lucca il 3 novembre scorso con raccomandata A/R n° 28638, ricevuta il 6 novembre 2015. Sulla base di queste nuove perimetrazioni l’area in oggetto ricadrà in Area P.I.M.E.

Di conseguenza risulta necessario verificare la fattibilità dell’intervento in progetto oltre che a quanto previsto dal vigente PAI del Bacino Toscana Nord e dal Regolamento Urbanistico comunale, anche alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n° 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua) la quale pone ulteriori limiti alla realizzazione di opere in aree a pericolosità idraulica molto elevata. In particolare l’articolo 2 della legge circoscrive ulteriormente gli interventi previsti nelle aree classificate dai piani strutturali, dai regolamenti urbanistici o dai PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata. Il comma 2 dell’articolo 2 nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata consente “la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: […] c) nuovi edifici rurali ubicati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, oppure ampliamento o modificazione di quelli esistenti, salvo quanto previsto al comma 9, lettera g)”.

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Il comma 9 dell’articolo 2 fatto salvo dal comma 2 citato specifica che l’intero articolo non si applica “[…] g) alla realizzazione di annessi agricoli, che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggono volume di laminazione in relazione a inondazioni aventi tempo di ritorno duecentennale, funzionali alla gestione dell’azienda agricola e situati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, purché, tramite convenzione o atto d’obbligo unilaterale di cui all’articolo 42, comma 7, della l.r.1/2005, sia stabilito di non modificare la destinazione d’uso degli stessi annessi agricoli”.

2.5. Preliminari considerazioni di natura geologica

- Quadro geologico e geomorfologico e problematiche connesse

L’area oggetto del Piano di Miglioramento Agricolo si trova nella bassa pianura del Comune di Seravezza, in sinistra idrografica del Canale Bonazzera ed in destra del Fiume Versilia, ad una quota di circa 4.0m s.l.m. Questa parte di pianura è formata da depositi alluvionali antichi (bn1), prevalentemente ghiaiosi, sovrastati da depositi alluvionali recenti (bna), costituiti prevalentemente da argille e limi. I depositi alluvionali più antichi sono stati deposti nel Pleistocene superiore e si sono formati in condizioni climatiche diverse dalle attuali, caratterizzate da maggiore piovosità, quando il fiume possedeva un maggior trasporto solido; in corrispondenza dello sbocco in pianura i depositi hanno assunto la tipica forma a ventaglio dei coni di deiezione fluviali e mostrano l'asse longitudinale allineato all'incirca secondo la direzione Nord Est - Sud Ovest. Nell'area in esame e nel suo intorno, a questi materiali si sono sovrapposti, nell'Olocene recente, materiali abbandonati dai vari corsi d'acqua minori che scendono dai rilievi che bordano l'alta pianura, dando luogo a depositi superficiali caratterizzati da granulometrie variabili dal limo al ghiaietto. La morfologia dell'area in oggetto e del suo intorno è localmente pianeggiante ma, proprio per la presenza della conoide, la zona presenta deboli pendenze verso i quadranti meridionali e verso est. Tutto l'intorno dell'area in esame è da tempo antropizzata; l'insediamento urbano è comunque di recente costituzione, dato che tutto il territorio, fino alla metà del secolo scorso, era per lo più destinato all'attività agricola con coltivazione dell'olivo.

Le aste idriche presenti nell'intorno dell’area in oggetto sono, come già riportato, il Fiume Versilia che scorre a sud-ovest, ed il Canale Bonazzera, che scorre a circa 210m di distanza con direzione nord-est/nord-ovest. Il Fiume Versilia scorre delimitato da potenti arginature in terra, a tratti rinforzate con interventi strutturali quali muri, scogliere ecc, realizzate nel contesto dei recenti interventi di messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua; al suo sbocco in pianura si dirige verso Sud, seguendo lo sviluppo dell’alveo naturale, fino a raggiungere la zona di S. Bartolomeo, dove curva bruscamente verso Ovest, e si allinea lungo una direzione ricavata in epoca storica allo scopo di deviarne il corso. Percorrendo questo tratto dell’alveo “artificiale”, il corso d’acqua compie poi un’ulteriore deviazione verso Nord, dirigendosi verso l’ex. Lago di Porta, per poi raggiungere la foce, ubicata al confine tra i Comuni di Forte dei Marmi e Montignoso, con direzione nuovamente SO. L’altro corso d’acqua presente a breve distanza dall’area in esame è il Canale Bonazzera, che segna il confine, a Nord, con il Comune di Pietrasanta, e che scorre prevalentemente incassato nelle alluvioni presentando solo raramente basse arginature in terra e/o rinforzate con massi.

Sostanzialmente nei primi 10 metri dal p.c., con riferimento ai dati ricavati dalle prove penetrometriche sia statiche che dinamiche superpesanti appositamente eseguite, si può ricostruire un quadro geotecnico-parametrico, così come di seguito sintetizzato:

• dal p.c. fino ad una profondità di circa 1.8m, si riscontra la presenza di un livello costituito da limo argilloso, caratterizzato da una resistenza dinamica bassa, tale da essere classificato, in base alle norme A.G.I., come "poco consistente";

• da 1.8m fino ad una profondità di circa 4.4m, è stato attraversato un livello costituito da limo sabbioso, caratterizzato da una resistenza dinamica tale da classificarlo come "moderatamente consistente";

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• da 4.4m fino ad una profondità di circa 7.8m, è presente un livello costituito da sabbie e ghiaie, caratterizzato da una resistenza dinamica alta, tale da classificarlo come "moderatamente addensate”;

• da 7.8m a 10.0m di profondità è nuovamente presente limo sabbioso tale da essere classificato come "moderatamente consistente".

Data l'omogeneità delle condizioni sedimentologiche e granulometriche riscontrate nell'area in oggetto possono essere assunti quali parametri geotecnici fondamentali quelli ottenuti comparando i valori ricavati dall'elaborazione delle prove penetrometriche dinamiche superpesanti e di quella statica con quelli riportati dalla letteratura geotecnica.

• Limo argilloso "poco consistente" presente dal p.c. fino a circa 1.8m di profondità

• Limo sabbioso "moderatamente consistente" presente da 1.8 a 4.4m e da 7.8 a 10m di profondità

• Sabbie e ghiaie "moderatamente addensate" presenti da 4.4 a 7.8m di profondità

Peso di volume naturale (γn) = 2.0 t/mc

Peso di volume saturo (γsat) 2.1 t/mc

Angolo di attrito interno (ϕ) = 26°

Coesione non drenata (cu) = 0.5 kg/cmq

Coesione efficace (c') = 0.05 kg/cmq

Modulo edometrico (Ed) = 50 kg/cmq

Coefficiente di compressibilità di volume

(mv) = 0.02 cmq/kg

Costante di sottofondo (K) = 1.0 cmc/kg

Peso di volume naturale (γn) = 2.0 t/mc

Peso di volume saturo (γsat) 2.1 t/mc

Angolo di attrito interno (ϕ) = 31°

Coesione non drenata (cu) = 0.7 kg/cmq

Coesione efficace (c') = 0.07 kg/cmq

Modulo edometrico (Ed) = 100 kg/cmq

Coefficiente di compressibilità di volume

(mv) = 0.01 cmq/kg

Costante di sottofondo (K) = 2.0 cmc/kg

Peso di volume saturo (γsat) 1.95 t/mc

Angolo di attrito interno (ϕ) = 35°

Modulo edometrico (Ed) = 250 kg/cmq

Coefficiente di compressibilità di volume

(mv) = 0.004 cmq/kg

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Il livello costituito da limo argilloso "poco consistente", più facilmente interessato dall’interazione terreno-strutture, appare il più scadente sotto il profilo geotecnico. In terreni di scarsa qualità geotecnica, si può avere una variazione dello stato di tensione in risposta ad un sovraccarico ad essi imposto, in grado di produrre una forte diminuzione delle pressioni interstiziali. Nel caso tale variazione interessi terreni posti al di sotto del piano fondazionale di una struttura, i processi di consolidamento del deposito possono portare ad una diminuzione del volume del deposito stesso e, conseguentemente al cedimento del terreno. La presenza di depositi fini, determina una potenziale predisposizione del sito alla subsidenza. Il fenomeno della subsidenza è, infatti, correlato spesso al massiccio prelievo di fluidi dal sottosuolo, nel nostro caso acqua, che determina la diminuzione del volume del sedimento in cui essa è contenuta e, specie nel caso di terreni fini, ciò determina il costipamento del deposito ed il conseguente abbassamento della superficie topografica.

Costante di sottofondo (K) = 5 cmc/kg

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- Quadro idrogeologico e problematiche connesse Sulla base delle indagini eseguite quindi l’area di studio risulta caratterizzata in affioramento da depositi limo-argillosi (bna), sovrastanti depositi alluvionali antichi (bn1), prevalentemente ghiaiosi. I depositi alluvionali terrazzati del Fiume Versilia, presenti in profondità nell’area in esame, mostrano diversi gradi di addensamento, fino ad una vera e propria cementazione dovuta alle acque di natura calcarea; le fasi tettoniche attuali (tettonica distensiva), hanno però dato luogo all'interno della massa ad una rete di discontinuità che rende localmente permeabile l'intero deposito, anche quando fortemente cementato. In tali materiali si è impostata una circolazione idrica sotterranea che ha la sua discarica naturale verso il bacino marino. Questa falda, di tipo freatico, è connessa con le acque di infiltrazione superficiale e con i deflussi dell'alveo del Fiume Versilia e delle aste idriche minori. La presenza in superficie di terreni costituiti prevalentemente da argille e limi, caratterizzati da una permeabilità primaria da media a bassa, non consente una facile infiltrazione delle acque meteoriche. La quota assoluta della falda si trova, nell'area in oggetto, ad una quota di circa 1.0m s.l.m. e quindi il livello freatico è posto ad una profondità dal piano campagna di circa 3.0 metri.

Riguardo alla protezione della falda occorre ricordare che nei depositi alluvionali, costituti da argille e limi, la bassa permeabilità non favorisce una rapida infiltrazione delle acque dalla superficie. Pertanto la vulnerabilità dell'acquifero, con riferimento alla classificazione semplificata suggerita dal P.T.C. provinciale, può essere considerata quella media M.

Per la ricostruzione del quadro freatimetrico si è fatto riferimento alle indagini svolte a supporto del P.S. del Comune di Seravezza, integrate da informazioni relative a studi svolti nell’area. La geometria della superficie piezometrica evidenzia una direzione del flusso idraulico sotterraneo mediamente diretto verso la costa (direzione Ovest-Sud Ovest) con un debole gradiente idraulico. Nell’area coperta dal presente studio il livello statico della falda si attesta ad una quota sul livello mare di circa +1.0m, con una soggiacenza attesa di circa 3.0m dal p.c. Le escursioni stagionali sono mediamente intorno al metro. Considerando la vulnerabilità dell’acquifero sotterraneo, che localmente presenta una buona protezione superficiale, per la presenza del livello costituito da limi argillosi, caratterizzato da bassa permeabilità, l’area non appare (in via teorica) potenzialmente soggetta al rischio di inquinamento della falda acquifera. In seguito alla realizzazione degli interventi previsti nel P.A. potrebbero, inoltre, verificarsi variazioni nel coefficiente di deflusso, con conseguente incremento delle portate effluenti e sottrazione delle acque di ricarica zenitale dell’acquifero freatico. Ciò potrebbe determinare incrementi delle portate di picco della rete effluente, che potrà essere superato applicando il “Principio dell’invarianza idraulica”.

- Sismicità dell’area e problematiche connesse L’Ordinanza N.3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del Marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” ha inserito il Comune di Seravezza in Zona 3 che corrisponde alla terza categoria della vecchia Legge 64/74 (bassa sismicità), con coefficiente S = 6. Per questa classe il valore di accelerazione orizzontale convenzionale da utilizzare varia tra 0,05g e 0,15g. Con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla GU n.29 del 04/02/2008, sono state approvate le "Norme tecniche per le costruzioni" che recepiscono ed integrano le indicazioni contenute nell'O.P.C.M. n.3274, modificando l'approccio alla classificazione sismica del territorio. La valutazione della "pericolosità sismica di base", intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido con superficie topografica orizzontale (suolo di categoria A con Vs30 >800m/sec), è adesso definita mediante un approccio "sito dipendente" e non più tramite un criterio "zona dipendente" così come adottato dalle precedenti normative.

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Per il generico sito in esame la stima dei parametri spettrali necessari per la definizione dell'azione sismica di progetto viene infatti effettuata utilizzando le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (riportato nella Tabella 1 dell'Allegato B del D.M.). Dato che le condizioni del sito di riferimento non corrispondono a quelle presenti nell'area, è necessario, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, tenere conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche del sito in oggetto, in quanto entrambi questi fattori concorrono a modificare l'azione sismica in superficie rispetto a quella attesa su suolo rigido di riferimento con superficie topografica orizzontale. Tali modifiche, in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, sono il risultato della risposta sismica locale. La "risposta sismica locale" esprime quindi l'azione sismica quale emerge in "superficie" a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza subite nel percorso dal substrato rigido al sito in oggetto. In assenza di analisi più dettagliate, per quanto riguarda l'effetto delle condizioni stratigrafiche, si può fare riferimento ad un approccio semplificato che si basa sull'individuazione della categoria di sottosuolo del sito in oggetto. Per la determinazione della velocità delle onde S nei primi 30m di profondità (Vs30) e per la valutazione della categoria di sottosuolo si consiglia la realizzazione di prospezioni sismiche di superficie.

I principali effetti dei sismi riconducibili alla natura dei siti e dei terreni sono funzione della composizione granulometrica, dell’addensamento dei depositi nonché della profondità della falda acquifera. Per zone con caratteristiche analoghe a quella indagata i principali fenomeni potenzialmente collegati ad una sisma sono: - la densificazione dei depositi granulari sciolti asciutti con conseguente cedimento. La compressibilità dei depositi limo-argillosi, pressoché impermeabili, fa sì che la dissipazione delle pressioni interstiziali avvenga in tempi sicuramente più lunghi rispetto alla breve durata di un sisma e pertanto, l’evento sismico non dovrebbe produrre incrementi significativi in termini di eventuali cedimenti sulle strutture. - la liquefazione dei terreni incoerenti saturi. Per quanto riguarda il fenomeno della liquefazione essendo i terreni presenti nei primi metri di profondità di natura prevalentemente limo-argillosa e non immersi, tenendo conto anche delle basse accelerazioni indicate per il territorio del Comune di Seravezza, è da ritenere che la probabilità che questo possa verificarsi sia sostanzialmente bassa o moderata.

- Contesto normativo e di pianificazione sovraordinata

Nel Comune di Seravezza risulta attualmente vigente il Regolamento Urbanistico conforme alla D.P.R.G. n.26/R del 27 Aprile 2007, che, in riferimento alla zona di interesse, conferma, recepisce e dà efficacia alla disciplina e alle previsioni della specifica variante al P.R.G. di anticipazione del P.S. approvata con deliberazione di C.C. n° 63 del 7 agosto 2006, comprensiva degli allegati grafici e cartografici e delle appendici normative. Tale strumento, redatto nel 2006, non era ovviamente allineato con quanto riportato e disposto dal D.P.G.R. 26/R del 2007. Inoltre, a partire dalla sua entrata in vigore in data 3 Dicembre 2011, il D.P.G.R. n.53/R del 25 Ottobre 2011 (Regolamento di attuazione dell’art.62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche), è diventato il riferimento normativo per la costituzione del quadro geologico da redigere in supporto ad atti di tipo urbanistico.

La redazione delle indagini geologiche in supporto al Piano Aziendale dovrà, pertanto, seguirne le indicazioni, ed in particolare dovrà determinare l’attualità e la rispondenza del quadro conoscitivo dell’area oggetto di Piano, con particolare attenzione verso le problematiche di natura geomorfologica, litotecnica, idraulica e sismica, alle previsioni urbanistiche proposte. I contenuti delle Indagini Geologiche di supporto al Piano Aziendale dovranno altresì tener conto delle seguenti normative di settore: - P.A.I. dell’Autorità di Bacino Toscana Nord; - D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni);

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- D.P.G.R. 36/R del 09/09/2009 – regolamento di attuazione dell’art. 117 della L.R. n.1/2005 (Disciplina delle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico); - D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011 – regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. n.1/2005 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche; - D. Lgs. 152/2006, D.Lgs. 4/2008 art. 185-186 e s.m.i. e D.M. 10 agosto 2012 n.161 (“terre e rocce da scavo”); - D.P.G.R. n.46/R del 2008, Regolamento di attuazione della L.R.n.20/2006 (Norme della tutela delle acque dall’inquinamento) titolo V (Disciplina delle acque meteoriche dilavanti). - D.G.R.T. 878/2012 che conferma per il Comune la zona 3 ed il relativo Regolamento D.P.G.R. 58/R del 22/10/2012 – “Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica”. - L.R 65/2014 Nuove Norme per il Governo del Territorio.

- Quadro preliminare di pericolosità (esistente e vigente)

L’"Articolo 80 – Nuove classi di Pericolosità" presente nelle NTA del Regolamento Urbanistico, disciplina le nuove classi di pericolosità valutate per il territorio comunale. La pericolosità è stata valutata in accordo con quanto previsto dalla L.R 1/2005 (Norme per il governo del Territorio) e dal D.G.R n°26/R del 24/04/2007 (Regolamento di attuazione delle precedente), tenendo conto e recependo di quanto contenuto nella disciplina e delle perimetrazioni del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Toscana Nord e dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, delle indicazioni del P.T.C. della Provincia di Lucca, nonché dei risultati di studi ed approfondimenti successivamente condotti per iniziativa dell’amministrazione comunale ed in generale negli ambiti di previsione di interventi di trasformazione.

Le pericolosità individuate all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio comunale risultano le seguenti:

- Variante al P.R.G. di cui alla deliberazione di C.C. n° 63 del 7 agosto 2006:

Pericolosità geologica: Medio-Bassa (3ag) – Aree interessate da indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità (cedimenti, lesioni), nelle quali non si possono escludere alterazioni di bassa intensità (velocità e dimensioni) dell’equilibrio litotecnico. Classe 3s - Pericolosità Media rispetto al fenomeno della Subsidenza. Pericolosità idraulica: Medio-Bassa 3ai (corrispondente ad aree vulnerate da battenti con 0,5<h<1,0 m per Tr100-200 anni)

- REGOLAMENTO URBANISTICO conforme al D.P.G.R. 26/R:

Pericolosità geologica: (Classe G.1 – aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa).

Pericolosità legata a subsidenza: (Classe G.2) – possibile subsidenza del terreno in seguito a emungimenti scriteriati delle acque di falda.

Pericolosità sismica locale: Media (S.3). – zone con terreni particolarmente scadenti (argille e limi molto soffici) – Possibili Cedimenti diffusi.

Pericolosità Idraulica: Elevata (I.3).

- Approfondimenti inerenti il quadro di pericolosità

- PERICOLOSITA’ GEOLOGICA G1.

Il quadro geologico-stratigrafico dell’area oggetto di P.A. mostra una certa fragilità solamente in merito alla presenza, nei primi metri di profondità dal piano campagna, di litotipi limo-argillosi, nei quali potrebbero verificarsi fenomeni di subsidenza e/o cedimento. Pertanto, qualsiasi azione o previsione edificatoria non potrà prescindere da ulteriori accertamenti in sito di natura geognostica, eventualmente integrati da analisi di laboratorio. Data la natura prevalentemente coesiva dei terreni superficiali sono preferibili prove penetro metriche di tipo statico (CPT) rispetto a quelle di tipo dinamico (DPSH).

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- PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MEDIA G2 LEGATA A SUBSIDENZA.

Tenendo conto della vulnerabilità potenziale rispetto al fenomeno della subsidenza, affinché non siano incrementati i rischi legati ad intensi emungimenti di acque sotterranee, compresi quelli temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, in aree di pianura contrassegnate da pericolosità geomorfologica media G.2 è prescritto di non realizzare livelli interrati con profondità del piano di posa fondazionale superiore a 3 metri.

- PERICOLOSITA’ SISMICA S3.

Nella Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), l’area in oggetto ricade all’interno della “Zona 4: Zone con terreni particolarmente scadenti (argille e limi molto soffici) che potrebbero subire possibili fenomeni di cedimenti diffusi”. Così come prescritto all’Articolo n.81, Comma 10, delle NTA del Regolamento Urbanistico data l’estensione dell’opera in progetto per la determinazione delle VS30 e la definizione della “categoria di sottosuolo” è necessaria la misura diretta in sito mediante prospezioni sismiche con onde SH. Le indagini dovranno essere realizzate secondo quanto indicato dalle Istruzioni Tecniche del Programma VEL della Regione Toscana.

- PERICOLOSITA’ IDRAULICA I3.

L’area oggetto del Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale risulta attualmente inserita in Pericolosità Idraulica Elevata I.3. La pericolosità dell’area è dovuta ai processi esondativi del Rio Bonazzera e dei corsi d’acqua limitrofi calcolati per Tr=200 anni, così come delineato in particolare dalla cartografia del R.U. vigente ed appare quindi disciplinata dalle NTA dello stesso R.U., facenti salve le disposizioni delle Norme di Piano del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Toscana Nord per le aree P.I.E. corrispondenti alle I.3. Sul piano normativo suddette aree I.3 a pericolosità Elevata ricadono all’interno del perimetro delle “Aree di salvaguardia idraulica del P.A.I. ad attuazione differita (ASIAD)”, di cui all’articolo 83ter del R.U. vigente. In queste aree sulla base di quanto disposto dal Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Toscana Nord, approvato il 25 gennaio 2005, nelle aree classificate a Pericolosità Idraulica Elevata (P.I.E.), individuate negli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico con apposita retinatura e definite nella legenda con la sigla ASIAD, in attesa della determinazione degli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici previsti dall’art. 6, commi 2 e 3 del medesimo P.A.I. e pertanto in regime transitorio rispetto alle altre disposizioni previste nelle altre norme del Regolamento Urbanistico e alle previsioni indicate in cartografia dallo stesso Regolamento Urbanistico, è ammessa esclusivamente la realizzazione di: - interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, previo parere del competente Bacino tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l’attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del vigente Piano di Assetto Idrogeologico; - interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali;, per le quali secondo quanto disposto dal P.A.I. Al comma 4, capoverso d, dell’Art. 83ter viene ricordato anche quanto segue:

“Nelle aree ASIAD sono consentiti anche: d) nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq. Al comma 5 viene ricordato quanto segue: Nelle aree ASIAD le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso di specifici piani di sicurezza.

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3. Coerenza del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale con le prescrizioni e gli indirizzi dei piani sovraordinati

3.1. Coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale

ARTICOLO CONTENUTI PERTINENTI Coerenze NOTE

Articolo 20 – Il patrimonio “collinare” della Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematicaCommi n.1, n.2 e n.3

Comma 1. Ai fini e nel rispetto di quanto sancito nei paragrafi 3 e 6.3.3 del Documento di Piano di questo PIT, il “patrimonio collinare” è un fattore essenziale della qualità del territorio toscano e del suo paesaggio.Comma 2. Il lemma “patrimonio collinare” - di cui al paragrafo 6.3.3 del Documento di Piano - designa ogni ambito o contesto territoriale - quale che ne sia la specifica struttura e articolazione orografica (collinare, montana, di pianura prospiciente alla collina ovvero di valle) - con una configurazione paesaggistica, rurale o naturale o a vario grado di antropizzazione o con testimonianze storiche o artistiche o con insediamenti che ne rendono riconoscibile il valore identitario per la comunità regionale nella sua evoluzione sociale o anche per il valore culturale che esso assume per la nazione e per la comunità internazionale.Comma 3. Il “patrimonio collinare” toscano, come identificato nei commi 1 e 2 e nei paragrafi 6.1.3 e 6.3.3 del Documento di Piano, integra in sé e presuppone la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell’impresa rurale e individua nelle attività economiche della produzione agro forestale e in quelle che ad essa si correlano una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesistica del territorio toscano.

L’ intervento consent i rà d i i n c e n t i v a r e u n ’ a t t i v i t à imprenditoriale strettamente l e ga t a a l l ’ a g r i c o l t u ra ed all’allevamento perfettamente in linea con quanto previsto.La realizzazione delle previsioni del Piano di Miglioramento A g r i c o l o A m b i e n t a l e , consentiranno di sviluppare un’economia locale in linea con quanto richiesto nelle norme arginando al tempo stesso i processi di abbandono di questo tipo di attività riscontrati nel territorio.

Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo valore.Comma n.1 lettera e) e Comma n.9

Comma 1 lettera e) la verifica della congruità degli interventi in parola ai fini della promozione o del consolidamento di attività economicamente, socialmente e culturalmente innovative rispetto all’insieme di opportunità imprenditoriali, lavorative, conoscitive e formative che l’economia e la società toscane possono offrire, con particolare riferimento allo sviluppo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nelle attività agrosilvo-pastorali;Comma 9. Sono altresì da consentire gli interventi funzionali all’esercizio dell’attività delle aziende agricole se e in quanto direttamente serventi ai relativi processi produttivi ai sensi e nei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 39 l.r. 1/2005.

L’ i n t e r v e n t o i n o g g e t t o , consistente nella realizzazione di un impianto zootecnico des t ina to a l l ’ a l l evamento intensivo del cavallo, risulta congruo rispetto a quanto previsto.

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3.2. Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca

Articolo 22 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva delle risorseagroambientali e di quelle paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, della Toscana rurale.

Comma 1. Nel rispetto delle direttive di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione territoriale assumono il territorio rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, quale fattore essenziale dei paesaggi toscani unitamente alle attività agricole che ne utilizzano le risorse.Comma 6. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio considerano il territorio rurale, nella dinamica evolutiva del le sue componenti coltural i e natural ist iche, elemento imprescindibi le di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica.

I l P iano d i Mig l ioramento Agricolo Ambientale e l’impianto zootecnico che sarà realizzato sono in l inea con quanto previsto dalle norme.

Articolo 23 - Il patrimonio “collinare” della Toscana. Prescrizioni correlate.Commi n.2, n.3 e n.4

Comma 2. I piani e programmi regionali concernenti l’ambiente e lo sviluppo rurale, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, assicurano la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse agro-ambientali e lo sviluppo delle attività connesse in coerenza col valore paesaggistico dei luoghi in cui tali attività si espletano.Comma 3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 149, comma 1, del Codice e nel rispetto della disciplina regionale, nazionale e comunitaria in materia agricola e forestale, gli strumenti della pianificazione territoriale dettano prescrizioni e direttive per gli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali nel territorio rurale nel rispetto dei principi insediativi in esso consolidati, nonché delle caratteristiche storiche che permangono nella maglia agraria e del valore ad esse attribuito in base a quanto stabilito nella sezione 3 delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” ed in funzione delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività agricole.Comma 4. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni possono prevedere nuovi impegni di suolo a destinazione d’uso commerciale, ovvero turistica o per il tempo libero, ovvero da destinare a servizi, quali tra gli altri, la formazione e la ricerca, a condizione che dette destinazioni d’uso siano strettamente connesse e funzionali a quella agricolo - forestale.

La realizzazione delle previsioni del Piano di Miglioramento A g r i c o l o A m b i e n t a l e , consentiranno di incentivare lo sviluppo rurale dell’area così come richiesto dalle norme.

ARTICOLO CONTENUTI PERTINENTI Coerenze NOTE

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Articolo 55 – Le trasformazioni ammissibili nelle aree agricole.Comma 1 lettere a e l; Comma 2 e Comma 3.

Comma 1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nonché i piani di settore, disciplinano, per quanto d i r i spet t iva competenza, le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree agricole, rientranti sia nel territorio di interesse agricolo primario che nel territorio di interesse agricolo, e cioè:a) le trasformazioni funzionali all'effettuazione dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali e l'attività di pascolo; […]l) le trasformazioni relative agli edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola.Comma 2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la gamma delle utilizzazioni compatibili degli edifici esistenti, ove ne sia in atto un’utilizzazione diversa da quelle funzionali all’esercizio dell’attività agricola, o ne sia ammissibile l’attivazione, così da escludere le utilizzazioni incoerenti, quanto a tipo di attività, modalità di uso degli spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle aree agricole.Comma 3. Nelle aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio le trasformazioni e le utilizzazioni sono rispettivamente effettuabili e attivabili a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;b) degli assetti poderali;c) dell'assetto della viabilità poderale e interpoderale;d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;e) degli esemplari arborei, singoli, o in filari, o in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali;f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, terrazzamenti, marginamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.

Il PAPMAA si propone di creare una nuova realtà economica nella zona nel rispetto delle trasformazioni previste nelle aree agricole. Tutto questo sarà r e a l i z z a t o m e d i a n t e l a salvaguardia e protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee dall’inquinamento, la riqualificazione dell’area e la ricerca di metodologie tecniche in grado di limitare l’impatto ambientale della nuova struttura.

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3.3. Coerenza con gli obiettivi strategici e di tutela del Piano Strutturale del Comune di Seravezza

L'articolo 4, comma 2 del Piano Strutturale individua, tra gli altri, quali obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale:

• Preservare, tutelare e valorizzare il paesaggio e le risorse ambientali, ritenuti gli elementi territoriali di maggior pregio che si configurano al contempo come una risorsa economica di estremo interesse. A tal fine essi, con specifico riferimento ad aree di particolare pregio storico e ambientale, sono considerati ai fini dell’individuazione dello statuto del territorio. • Tutelare le aree agricole e forestali e le relative attività connesse dal degrado e dal dissesto idrogeologico, favorendo attività di pianificazione indirizzate al pieno e moderno utilizzo del territorio da parte dei residenti.

Come ricordato in precedenza l’Area in Oggetto ricade nel “Sistema della Piana Versiliese B” all’interno del “Sub-sistema Territoriale della “Pianura del Lago di Porta (B2)”

In queste aree il Piano Strutturale persegue i seguenti obiettivi:

Art. 12 – Sistema Territoriale della “Piana Versiliese (B)”1. Il sistema territoriale della “Piana Versiliese” è parte del sistema territoriale locale della Versilia individuato dal P.T.C. di Lucca ed è definito, sulla base delle strutture territoriali provinciali, riconoscendo e dettagliando il perimetro della struttura territoriale della Pianura Costiera (PC) del P.T.C. stesso. 2. Il sistema territoriale è dotato di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale costituita dalla pianura costiera apuo-versiliese, prevalentemente ricompresa all’interno dell’ansa artificiale del Fiume Versilia, articolata in una base terrazzata posta a ridosso delle pendici collinari e di un bassopiano di origine dunale determinato dalla vicinanza con il mare. Il sistema è pertanto definito tenendo conto dei connotati geografici ed in particolare degli aspetti orografici, geolitologici e storico-culturali.

Articolo 66 – Disposizioni applicative

Comma 1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, disciplinano, anche in riferimento all’ articolo 23 del Piano di indirizzo territoriale, le trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili, relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi, esistenti o edificabili nel territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 5bis, 5ter della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del regolamento regionale 5 settembre 1997, n. 4, integrate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli della presente Sezione, dettate in adempimento dei compiti di coordinamento delle province di cui all’ articolo 7 della stessa legge regionale 14 aprile 1995, n.64. 2. Le trasformazioni di cui al comma 1 possono essere definite ammissibili dai piani strutturali, e dagli altri strumenti urbanistici comunali generali, ove siano stabilite tali dalle disposizioni, di cui alle precedenti Sezioni del presente Capo, relative alla componente del territorio rurale nella quale ricadono gli immobili considerati.

L ’ i n t e r v e n t o i n o g g e t t o c on sen t i r à d i i n c en t i va r e un ’at t iv i tà imprend i tor ia le s t r e t t a m e n t e l e g a t a all’agricoltura ed all’allevamento perfettamente in l inea con quanto previsto.

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3. All’interno del Sistema Territoriale sono state individuate le aree a prevalente sistemazione agricola anche in riferimento ai criteri definiti per l’ambito 20 “Fascia litoranea” indicati dal P.T.C.. 4. Costituiscono risorse essenziali del Sistema territoriale:

- le emergenze geomorfologiche e le strutture geologiche dei depositi quaternari alluvionali, alluvionali terrazzati e torbosi; - il sistema idrografico del Fiume Versilia comprensivo delle sistemazioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione; - il paesaggio agricolo composto prevalentemente da seminativi e colture di olivo con le relative sistemazioni e partizioni territoriali di impianto storico segnate da filari, siepi, muretti e viabilità poderali; […]

5. Sono obiettivi generali del sistema territoriale in riferimento alle tipologie di risorse sopra indicate:

- salvaguardia e protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee dall’inquinamento, attraverso misure idonee ad evitare interferenze tra le risorse e le trasformazioni urbanistico edilizie, anche attraverso il controllo e monitoraggio del fenomeno della subsidenza; - valorizzazione e recupero paesaggistico-ambientale degli ambiti contermini all’asta del Fiume Versilia, anche con il recupero e riordino degli insediamenti esistenti, con la finalità di superare le interferenze tra le esigenze di sviluppo delle attività e le esigenze di difesa idrogeologica del territorio dai fenomeni alluvionali, ciò anche al fine di ricondurre il corso d’acqua al ruolo di primaria importanza per la fruizione paesaggistico-ambientale del territorio; - la definizione di progetti integrati tesi ad incentivare il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente a carattere diffuso e di quello ambientale ad esso connesso attraverso lo sviluppo economico-produttivo dei settori turistico-ricettivo, artigianale, commerciale e del terziario avanzato; - l’individuazione e il riconoscimento degli ambiti territoriali dove le lavorazioni umane e le attività agrarie dei luoghi hanno caratterizzato il paesaggio della piana di Seravezza, attraverso azioni di tutela e di supporto delle funzioni in grado di garantire il mantenimento della tipica struttura rurale; - la riqualificazione delle aree marginali e di frangia dei centri abitati mediante l’eliminazione di eventuali funzioni incompatibili e l’inserimento di nuove qualificanti, attraverso l’incentivazione di interventi di ricucitura e ridisegno urbanistico e la definizione univoca di margini urbani chiari e inequivocabili; - l’individuazione di corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone agricole, le aree marginali e di frangia valorizzando elementi continui del paesaggio quali muri a secco, vecchi tracciati filari e siepi e elementi discontinui che abbiano la funzione di stepping stones (macchie arcorate o cespugliate isolate, pozze d’acqua temporanee o permanenti…), in coerenza con il sub-sistema funzionale delle “Reti e connessioni ecologiche”; […] - la definizione di politiche e soluzioni atte a garantire una migliore qualità delle zone artigianali e produttive che dovrà tendere a garantire una migliore caratterizzazione degli interventi e favorire un impatto ambientale limitato attraverso una più alta funzionalità urbana dei nuovi insediamenti; […]

6. In riferimento al territorio rurale il Regolamento Urbanistico dovrà: a) dettagliare le aree agricole da sottoporre alla specifica disciplina sul territorio rurale – ed in particolare quelle ad prevalente funzione agricola - di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/05, nonché quelle escluse da tale applicazione come indicato dal P.I.T. (territorio aperto), tenendo conto delle perimetrazioni indicate nella tavola n° 2 del quadro progettuale del P.S. e delle specifiche prescrizioni definite per ogni sub-sistema territoriale in applicazione delle prescrizioni del P.T.C.; b) nelle aree riconosciute con destinazione agricola e nel territorio aperto, ovvero nelle aree naturali caratterizzate per la prevalenza di aree nude, ambienti umidi, boschi e macchie di vegetazione mesofila, pascoli, alvei e ambienti fluviali, definire una disciplina dettagliata e l’ammissibilità delle seguenti attività e delle trasformazioni ammesse:

- la manutenzione, l’adeguamento e la realizzazione di strutture e opere di difesa del suolo, idraulica e idrogeologica e di protezione dei terreni, con particolare attenzione per il recupero del rapporto e delle relazioni naturali tra Fiume Versilia – comprensivo dei suoi principali affluenti (Bonazzera, …) e spazi aperti contermini; - la protezione degli alberi monumentali, delle alberate e degli altri filari con colture arboree di vite e olivo, delle siepi, delle altre sistemazioni agrarie di pianura;

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- la protezione delle aree umide e delle macchie di bosco mesofilo anche con l’esecuzione di interventi di ingegneria idraulica, naturalistica e di recupero ambientale, con particolare attenzione per le conversioni e le trasformazioni vegetazionali volte a migliorare la stabilità biologica e a migliore l’assetto dei terreni nudi degradati o in abbandono; - l’esercizio e l’ordinaria coltivazione del suolo, con particolare attenzione per gli orti urbani e periurbani, nonché la manutenzione e l’adeguamento dei percorsi e delle strade poderali e interpoderali; […]

c) nelle sole aree riconosciute a “prevalente funzione agricola", disciplinare la costruzione di nuovi annessi agricoli connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, secondo quanto indicato dall’art. 41 della L.R. 01/05, da realizzarsi previo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati dagli articoli 66 e 67 del P.T.C.. con particolare riferimento alle superfici minime fondiarie da mantenere in produzione (tabelle area D) ferme restando le seguenti per il R.U.

- non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo; - nuovi annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola non potranno comunque avere superficie utile netta superiore a 40 mq; - nuovi annessi agricoli connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola dovranno avere strutture, materiali e organizzazione tipo morfologica, adeguata ai caratteri dei luoghi e conforme alle tradizioni locali sulla base di uno specifico quadro conoscitivo;

d) nelle altre aree comunque riconosciute a destinazione agricola utilizzate per l’autoconsumo disciplinare la costruzione di nuovi annessi agricoli e manufatti, da realizzare con materiali rinnovabili come il legno (tenendo conto delle esperienze maturate con i progetti promossi dalla Regione Toscana e dall’ ARSIA), diversi dai precedenti, non connessi alla conduzione o che eccedano la capacità produttiva del fondo, che dovranno avere limitate dimensioni ed essere realizzati con materiali e tecniche compatibili e comunque facilmente rimovibili che non comportino modificazione dello stato dei luoghi. In particolare sono prescrizioni per il R.U.:

- nuovi annessi agricoli diversi dai precedenti non potranno avere superficie utile netta superiore a 12 mq ed avere strutture in legno semplicemente appoggiate al suolo;

e) definire la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e diffuso nel territorio rurale ed in particolare, secondo i caratteri indicati dal P.S.:

- schedare gli edifici di impianto storico e di interesse tipologico, con riferimento a quelli individuati nel catasto vecchio e in quello di impianto, definendo una disciplina puntuale degli interventi ammessi, secondo i diversi caratteri tipologici, prevalentemente orientata al restauro, al risanamento, al recupero conservativo e alla ristrutturazione edilizia, che garantisca il rispetto degli elementi architettonici storico-tradizionali ritenuti di valore, compatibilmente con le necessità di adeguamento strutturale e igienico sanitario; - classificare gli edifici e i manufatti di recente costruzione con destinazione d’uso agricola per i quali, secondo i caratteri di ognuno e in relazione al contesto territoriale e paesaggistico, devono essere prescritti gli interventi ammessi, che potranno essere anche di sostituzione edilizia e ampliamento, secondo quanto indicato dall’art. 43 della L.R. 01/05, al fine di favorire il mantenimento e la crescita delle attività agricole. Il mutamento di destinazione d’uso agricola degli edifici potrà essere ammesso nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 70 del P.T.C. ferma restando la necessità di individuare specifici interventi di sistemazione ambientale connessi con la realizzazione degli interventi; - classificare gli edifici e i manufatti estranei all’attività agricola per i quali, secondo i caratteri di ognuno e in relazione al contesto territoriale e paesaggistico, devono essere prescritti gli interventi ammessi che potranno essere anche di ristrutturazione edilizia, nonché di ampliamento e sopraelevazione, secondo quanto indicato dall’art. 44 della L.R. 01/05, in funzione degli specifici caratteri tipologici e ambientali (sopraelevazione per gli edifici ad un piano, ampliamento per gli altri edifici) al fine di garantire un presidio stabile sul territorio; - individuare in dettaglio le aree e i manufatti caratterizzati da evidenti condizioni di degrado fisico, socio-economico, igienico e ambientale, o comunque non compatibili con il territorio rurale, con particolare attenzione per le attività artigianali dimesse, per i quali possono essere predisposti, compatibilmente con il dimensionamento del P.S., anche piani di recupero che prevedano progetti di recupero funzionale, tipologico e ambientale, con interventi di sostituzione edilizia ed eventualmente di ristrutturazione urbanistica comunque a parità di superficie utile e/o di volume. In questo caso dovrà essere garantita, mediante

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piano attuativo, la realizzazione e la cessione gratuita di spazi pubblici e di uso pubblico o la perequazione urbanistica (articolo 60 della L.R. 01/05), mediante specifici interventi realizzativi, finalizzata al perseguimento di obiettivi strategici indicati per il sistema o sub sistema territoriale in coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale; […]

Art. 14 – Sub-sistema Territoriale della “Pianura del Lago di Porta (B2)”

1. Il P.S. individua il sub-sistema territoriale sulla base del quadro conoscitivo in coerenza con l’articolazione della struttura territoriale della pianura costiera in ambienti e paesaggi locali (Città di Seravezza e Forte dei Marmi – PC1) e dell’articolazione del territorio rurale del P.T.C.. 2. Il sub-sistema, costituito da una depressione naturale del cordone dunale costiero (depositi limosi), presenta prevalenti caratteristiche antropiche in cui l’attività umana è sempre stata predominate caratterizzando l’uso del suolo e il paesaggio con orti e colture estensive a seminativo, nonché limitate aree naturali e macchie di bosco residue dell’antico alveo del Lago di Porta, e con un sistema sparso di borghi rurali attestai lungo la viabilità storica tutt’oggi riconoscibili. 3. Sono elementi significanti e qualificanti il sub-sistema: l’alveo del fiume Versilia e le relative sistemazioni idrauliche (argini, briglie, ecc.), le aree umide residue, la struttura fondiaria dei coltivi, orti e seminativi, i borghi rurali di Frasso e Bonazzera, le emergenze storiche di architettura rurale, l’area industriale Ciocche-Puntone, il reticolo della viabilità storica di origine romana e quella recente di collegamento locale e sovracomunale. All’interno del sub-sistema sono presenti le invarianti strutturali “Paesaggi rurali di Cafaggio e Bonazzera”, “Area agricola del Frasso”, “Contesto storico-culturale del Puntone”, “Aree umide residue del Lago di Porta”. 4. Sono obiettivi specifici di sub-sistema che integrano quelli di sistema:

- il riconoscimento, la conservazione e la valorizzazione del paesaggio dei “Coltivi di Pianura” ed in particolare quelli caratterizzanti dagli impianti e dalle colture tipiche, attraverso la tutela delle aree a prevalentemente coltura seminativa situate principalmente sopra la zona del Lago di Porta e delle arre umide, in coerenza con le specifiche funzioni e relative prestazioni definite per l’invariante strutturale; - la valorizzazione e tutela delle aree e degli spazi aperti esistenti che, a prescindere dalla destinazione a spazio pubblico, devono essere interpretati e disciplinati come elementi di connessione culturale e ambientale che permettano il recupero dei rapporti fra i centri storici e gli spazi contermini (territorio rurale); - il sostegno delle attività agricole presenti nel territorio con il pieno utilizzo delle norme regionali in materia, ad esclusione delle nuove costruzioni ad uso residenziale, ma con la possibilità di integrare i redditi con forme alternative quali l’agriturismo e il turismo rurale; - la promozione delle forme di coltura agricola part-time e di autoconsumo, capaci di mantenere i caratteri e gli usi tipici dei luoghi, attraverso la regolamentazione di tali attività al fine di mantenere le strutture e gli impianti propri e di riordinare le relative funzioni in rapporto con gli insediamenti residenziali; - l’apprezzamento e la rivalutazione degli insediamenti diffusi rurali di origine storica che caratterizzano prevalentemente il tessuto insediativo del sub-sistema, attraverso il riconoscimento formale delle tipologie edilizie e l’attenta panificazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel loro interno e/o vicinanze, definendo forme di recupero e ristrutturazione appropriate; […]

5. Sono, criteri, indirizzi programmatici per la redazione del R.U. che integrano la disciplina di sistema:

- la disciplina riferita al territorio rurale delle “zone a prevalente funzione agricola” presenti all’interno del sub-sistema dovrà tenere conto che esse sono costituite da aree di interesse agricolo (di cui all’art. 54 del P.T.C.), da aree ad agricoltura sviluppata estensiva (di cui all’art. 28 del P.I.T.) e da aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani (di cui all’art. 25 del P.I.T.); […]

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3.4. Coerenza con gli obiettivi strategici e di tutela del Regolamento Urbanistico del Comune di Seravezza

Di seguito si riporta quanto previsto nel Regolamento Urbanistico del Comune di Seravezza in merito al territorio rurale aperto ed in particolare alle aree a prevalente funzione agricola EP2

TITOLO III - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO APERTO Articolo 34. Ambiti e contesti del territorio aperto

1. Per attività agricole s’intendono quelle previste dall’articolo 2135 del Codice Civile, nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionale e regionali; le attività connesse a quelle agricole, oltre all’agriturismo, esercitate da una o più aziende, ovvero:

- le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnica e della forestazione; - le attività faunistico-venatorie nei soli casi dei territori esterni ad aree protette.

2. Il R.U., sulla base della disciplina del P.S. relativa ai Sistemi Territoriali, disciplina gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi ammissibili e non ammissibili relativamente all’uso delle risorse essenziali, nonché la nuova edificazione di edifici e manufatti a destinazione d’uso agricola coerentemente con il Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e del successivo Regolamento di Attuazione di cui alla D.G.R. n° 5/R del 9.2.2007. A tal fine il territorio aperto, in coerenza con la disciplina del P.S., risulta articolato nelle seguenti partizioni spaziali:

- aree naturali e seminaturali di collina e montagna (EN), distinte in ambiti e contesti di interesse ecologico e ambientale (EN1), nonché di interesse agro–silvo–pastorale (EN2); - aree ad esclusiva funzione agricola (ES), distinte in ambiti e contesti di interesse paesaggistico–ambientale (ES1), nonché di interesse produttivo (ES2); - aree a prevalente funzione agricola (EP), distinte in ambiti e contesti di interesse paesaggistico (EP1), nonché di interesse socio – economico (EP2); - aree e distretti a destinazione e regime speciale (P), comprendenti il Parco fluviale del “Versilia (PF), il parco storico ambientale della “via dei Marmi e della Desiata” (PD), il parco archeo-urbano della “Rupe di Corvaia” (PC), il parco ricreativo ambientale delle aree residue del Lago di Porta (PL), le aree agricole marginali e di riequilibrio ambientale degli insediamenti (EI), la rete idrica superficiale naturale e artificiale e aree umide (I).

3. Alle partizioni spaziali classificate ad “esclusiva e prevalente funzione agricola - rispettivamente ES – EP” di cui alla seconda e terza aliena del precedente comma 2 si applicano in particolare le norme regolamentari di cui al D.P.G.R. N° 5/R del 9 febbraio 2007. 4. Gli interventi edilizi di qualsiasi natura disciplinati nel presente Titolo devono prevedere e realizzare all’interno dell’area di riferimento e/o di proprietà, nonché nelle aree di pertinenza:

- il mantenimento, il ripristino e il miglioramento delle sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette), dei filari di alberi e arbusti, delle siepi, egli alberi di confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale, dei percorsi (mulattiere, sentieri, carrarecce, ...) e delle opere d’arte di corredo (muri di sostegno, ponti, scoline, ...), degli individui arborei ad alto fusto, secondo le direttive di cui al successivo Titolo VI Capo II; - le aree a parcheggio, commisurate alle funzioni da svolgere, con sistemazioni a verde, alberature e aiuole in modo da garantire una adeguata permeabilità nel rispetto delle indicazioni della Pianificazione Territoriale regionale.

5. I suddetti aspetti devono essere in particolare esplicitamente individuati nelle richieste degli atti autorizzativi ed abilitativi previa presentazione di appositi elaborati di inquadramento territoriale ed ambientale da redigersi sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento edilizio comunale. 6. In tutto il territorio aperto non è ammesso prelievo di inerti e di terra, movimenti, scavi e reinterri di qualsiasi natura, quando non risultino necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico, vegetazionale ed agricolo, nonché qualsiasi tipo di discarica di materiale. 7. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, eclusivamente nelle “Aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola” (ES e EP2”, di cui al precedente comma 2, nell’ambito dei titoli abilitativi e/o dei piani attuativi conseguenti agli interventi edilizi disciplinati agli articoli 38, 39, 40 e 41 delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di limitate tratte di percorsi viari e pedonali di accesso ai fabbricati e ai relativi fondi di pertinenza, alle seguenti condizioni:

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- l’edificio o il complesso di edifici e i connessi fondi pertinenziali oggetto di intervento edilizio non siano già serviti da percorsi pedonali e/o viari, ancorchè degradati o allo stato di rudere, esistenti. In questo caso è prescritto il recupero dei suddetti tracciati con opere di adeguamento funzionale coerenti con le successive prescrizioni;

- la sezione massima dei tracciati non dovrà essere superiore a 3 mt., avere sviluppo lineare (misurato al centro del tracciato) non superiore 200 mt., avere pendenza media sull’intero tracciato non superiore al 12%; - il fondo non deve essere pavimentato e deve essere realizzato con materiali permeabili, preferibilemente in terra e pietra locale, o in alternativa, mediante superfici inerbite trattate con griglie di irrigidimento del fondo che producano un effetto di mimesi con le aree agricole circostanti; comunque escludendo asfalto, cemento e resine sintetiche; - la definizione del tracciato deve di norma evitare l’interferenza con beni e risorse di cui agli articoli 103 e 104 e, nel caso non sussistano alternative, deve comunque rispettare le direttive definite negli stessi articoli che in questo caso assumo l’efficacia prescrittiva; - le opere d’arte e i muri di contenimento, devono essere realizzate con materiali lapidei di tipo tradizionale fino a produrre una texture che garantisca l’inserimento più adeguato in termini percettivi della nuova infrastruttura viaria (intesa in tutta la sua estensione ed indipendentemente dalle funzioni e proprietà) nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Inoltre le eventuali opere di contenimento, di movimentazioni di terra e scarpate, di regimazione idraulica, dovranno essere realizzate utilizzando tecniche locali (ciglionamenti e terrazzamenti in pietra a secco) o in alternativa con elementi e tecnologie dell’ingegneria naturalistica; […] 8. La realizzazione dei tracciati viari di cui al precedente comma 7 è subordinata alla preventiva definizione di una convenzione con il comune, da stipularsi al momento del rilascio del titolo abilitativo, che garantisca a cura e spese del proponente gli interventi, la diretta e attiva manutenzione e la cura - per un periodo di tempo non inferiore ai 20 anni – dei fondi pertinenziali degli edifici serviti dal nuovo tracciato, con l’impegno al ripristino o alla riqualificazione delle aree agricole e delle sistemazioni agrarie presenti, eventualmente in abbandono, attraverso l’inserimento prioritario e la messa a coltura di nuove essenze autoctone.

Articolo 35. Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale 1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 42 della L.R. 1/2005, nei casi specificatamente indicati nel presente R.U. ed in questo caso è corredato dagli elaborati necessari sulla base di quanto meglio dettagliato nel Regolamento edilizio comunale. 2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi. Il programma aziendale ha una durata decennale. Il programma aziendale può essere modificato, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze annuali. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali. 3. Il programma aziendale, sulla base di quanto indicato dalla D.G.R. n° 5R/2007 descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui alla L.R. 1/2005 ed al regolamento richiamato, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contermini il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto, mentre per realizzare le dotazioni generali devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 41, comma 7 della L.R. 1/2005. 4. La realizzazione del programma aziendale è garantita da un’apposita convenzione, o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo: a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all’articolo 43, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 1/2005; b) a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma; e) a non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali, per almeno venti anni dalla loro ultimazione;

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f) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti; g) a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d’obbligo; h) a prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e) e per la rimozione degli annessi ai sensi dell’articolo 41, comma 9 della L.R. 1/2005; i) ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI CAPO I - ATTREZZATURE PER LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEL TERRITORIO Articolo 67. Spazi e attrezzature di interesse generale (esistenti e di progetto) (F)

1. Comprendono le parti del territorio, assimilabili a quelle indicate dalla lettera f) dell’articolo 2, del D.M. 1444/68, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nonché per la formazione di spazi pubblici e di uso pubblico. Tali aree prevalentemente individuate nelle diverse U.T.O.E. e negli insediamenti urbani in territorio rurale concorrono al soddisfacimento degli Standard Urbanistici e sono pertanto a destinazione pubblica e di uso pubblico e se non di proprietà del comune, o altro ente pubblico, sono sottoposte di norma a vincolo espropriativo. In particolare dette aree si distinguono in:

- Verde pubblico e di uso pubblico (1); - Impianti e attrezzature sportive e ricreative (2); - Attrezzature e spazi per le istituzioni scolastiche, l’educazione e la formazione (3); - Servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità (4); - Maneggi e strutture di supporto alla fruizione del territorio rurale (5).

[…] 13. I maneggi e strutture di supporto alla fruizione del territorio rurale (5), comprendono spazi aperti e manufatti per il ricovero, l’addestramento e la cura di animali domestici e per la fruizione del territorio con modalità alternative (cavalli, asini, muli, ...), nonché per lo svolgimento delle attività didattiche, sociali e sportive ad essi connesse. Sono aree corrispondenti a quelle indicate con la lettera c) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. 14. Il R.U. individua gli spazi esistenti da mantenere e potenziare mediante interventi di “manutenzione straordinaria" (articolo 79 comma 2 lettera b L.R.1/2005) di cui all’articolo 17 comma 2 delle presenti norme, e la realizzazione di nuovi manufatti (articolo 78 comma 1 lettera a L.R. 1/2005), di cui all’articolo 18 comma 1 delle presenti norme, necessari alla conduzione delle attività che potranno anche essere realizzati da privati previa convenzione con il Comune. Tali manufatti edilizi non potranno avere superficie utile lorda superiore a 200 mq e un’altezza massima non superiore a 3,5 mt., dovranno essere realizzati con materiali e tecniche compatibili che non comportino modificazione dello stato dei luoghi, ed avere strutture in legno semplicemente appoggiate al suolo. La convenzione dovrà in particolare disciplinare le garanzie volte ad assicurare la rimozione degli stessi manufatti alla cessazione dell’attività. 15.La realizzazione di tali manufatti con strutture in muratura e altezza massima non superiore a 6,50 mt, è ammessa, nei limiti comunque di un rapporto di copertura non superiore al 15% della superficie fondiaria esistente (ferma restando la S.U.L. massima di 200 mq), con la formazione di un Piano attuativo, di cui all’articolo 10 delle presenti norme, che, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, individui contestuali opere di sistemazione ambientale volte a garantire la sostenibilità degli interventi. Il Piano attuativo è corredato da apposita convenzione volta a stabilire gli impegni del proponente in ordine agli interventi edilizi e alle opere di sistemazione ambientale, nonché l’obbligo al mantenimento delle destinazioni d’uso degli immobili e delle strutture per almeno 20 anni. 16. In coerenza con quanto disciplinato all’articolo 19 e fatto in particolare salvo quanto prescritto dal comma 8 dello stesso articolo 19 delle presenti norme le destinazioni d’uso ammesse per tutte le categorie di partizioni spaziali indicate nel presente articolo sono quelle di servizio, con esclusione per le Attrezzature e spazi per le istituzioni scolastiche, l’educazione e la formazione (3); per le quali sulla base di quanto specificatamente indicato al comma 9 può essere ammessa anche la destinazioni residenziale.

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3.5. Il Piano Regionale di Azione Ambientale

Con Delibera n.1176 del 28 dicembre 2010 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2010-2012. Il documento si allinea a quanto previsto dal Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, emanato con Intesa Governo - Regioni - Province autonome del 29/04/2010. A livello regionale i contenuti del Piano hanno un diretto collegamento con quanto stabilito dal Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 ed in particolare con due obiettivi in esso contenuti: integrazione dell’ambiente con altre politiche regionali e relazione tra ambiente e salute. Il Piano regionale di azione ambientale 2007-2010 risulta strumento attuativo delle scelte strategiche del PSR 2006-2010 e contribuisce a perfezionare il processo di convergenza tra gli strumenti della programmazione e dello sviluppo e quelli del governo del territorio, che hanno nella sostenibilità ambientale il denominatore comune. La finalità del Piano regionale di azione ambientale è pertanto di tendere da un lato alla conservazione delle risorse ambientali e dall’altro a valorizzare le potenzialità locali di sviluppo. Nell’ambito della programmazione regionale, il PRAA promuove l’integrazione con le principali politiche regionali in grado di incidere in maniera rilevante sulle risorse ambientali, e in particolare: le politiche sanitarie; le politiche industriali; le politiche della mobilità; le politiche agricole e forestali; le politiche del mare e della costa; le politiche della montagna; le politiche del turismo; le politiche dell’istruzione. In accordo con questi indirizzi, l’intervento della Regione nell’economia toscana è volto a coniugare dinamismo e competitività favorendo lo sviluppo di politiche innovative e collegamenti con il contesto nazionale ed europeo, in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Il 24 ottobre 2012 è stato pubblicato sul BURT l’avviso di avvio della consultazione pubblica relativa alla definizione del Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2012-2015 (PAER). Il PAER 2012-2015 si pone sostanzialmente come evoluzione del PRAA 2007-2010, confermando la natura di strumento strategico trasversale che detta obiettivi e indirizzi generali per l’intera programmazione ambientale. Allo stesso tempo, il PAER presenta, quale importante elemento di novità, la confluenza al proprio interno del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) e del Programma regionale per le Aree Protette. Il PAER è ispirato dalla programmazione comunitaria e fa riferimento diretto al “VI Programma d’azione ambientale - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", in particolare per quanto riguarda le aree di azione prioritaria. La strategia generale del PAER è coerente con la “Strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS)” del 2006 e con la “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Europa 2020”. A livello nazionale il Piano fa riferimento alla "Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia". L’intera strategia del piano è ricompresa all’interno del Meta-obiettivo relativo all’Adattamento ai Cambiamenti Climatici che rappresenta la vera priorità regionale dei prossimi anni. Il PAER si struttura poi in 4 Obiettivi generali che costituiscono la cornice entro cui sono inseriti gli obiettivi specifici. Vi sono poi obiettivi trasversali che, per loro natura, pongono l'accento sul valore aggiunto dell'integrazione e non sono inseriti all'interno di una unica matrice ambientale. Accanto agli obiettivi del Piano sono stati definiti 4 Progetti Speciali che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stessi del Piano, declinando alcune strategie integrate dell’azione regionale in specifici ambiti di intervento.

3.6. Il Piano Regionale della mobilità e della logistica

Il Piano regionale dei trasporti (PRIT) individua le strategie di sviluppo così riassumibili: 1. assicurare una mobilità di persone e merci ambientalmente sostenibile:

• riequilibrando e integrando i vari modi di trasporto; • ottimizzando l’uso delle infrastrutture ed eliminandone le strozzature; • promuovendo l’innovazione tecnologica;

2. porre i cittadini al centro della politica dei trasporti: • assicurando adeguate condizioni di accessibilità alle funzioni distribuite sul territorio ed ai

servizi pubblici di trasporto; • rendendo l’utente consapevole dei costi; • migliorando la sicurezza;

3. sviluppare una governance efficace:

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• promuovendo la cooperazione di tutti gli attori decisivi ai fini del successo delle politiche nel campo della mobilità.

Il Piano stabilisce inoltre una serie di obiettivi qualificanti che presuppongono, per essere pienamente conseguiti, un coordinamento e una sinergia con le politiche generali e di settore che concorrono al governo del territorio: la mobilità è infatti in larga misura determinata dalla distribuzione delle funzioni sul territorio. A tal fine assume particolare rilievo una integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per raccordare gli obiettivi delle politiche della mobilità con i contenuti degli atti di governo del territorio degli enti locali, definendo indirizzi, direttive e prescrizioni con le finalità di:

• garantire interrelazioni e raccordi tra le direttrici infrastrutturali individuate dal presente Piano e la rete infrastrutturale di interesse provinciale e comunale allo scopo di assicurare la continuità del sistema generale della mobilità;

• considerare i Piani Urbani della Mobilità e i Piani Urbani del Traffico come elementi essenziali degli strumenti urbanistici comunali e con loro funzionalmente integrati per ambiti caratterizzati da maggiore criticità in termini di modalità;

• individuare, attraverso gli strumenti di governo del territorio, azioni finalizzate a liberare da funzioni impropriamente localizzate le direttrici stradali urbane esistenti ritenute essenziali per il potenziamento del servizio di trasporto collettivo, per la mobilità ciclabile e per la fluidificazione del traffico;

• implementare il sistema dei parcheggi pubblici e pertinenziali per recuperare le sedi viarie esistenti alla loro primaria funzione;

• contenere la ulteriore crescita della mobilità privata indotta da uno squilibrato rapporto fra servizi diffusi a scala locale negli insediamenti e grandi strutture polarizzanti;

• promuovere l'uso delle reti immateriali di servizi; • definire criteri per valutare la sostenibilità ambientale e di relazione con gli insediamenti

delle nuove previsioni infrastrutturali; • salvaguardare la potenzialità di trasporto delle infrastrutture a valenza sovra comunale

anche in relazione di carichi indotti da nuove funzioni ed insediamenti; • salvaguardare i valori territoriali, ambientali e paesaggistici fruiti dagli utenti delle

infrastrutture di trasporto; • individuare le metodologie da applicare per l'analisi e la valutazione degli effetti indotti

dalle trasformazioni del territorio in generale e degli sviluppi insediativi in particolare per verificarne la compatibilità con il livello di servizio delle infrastrutture.

La legge regionale 55 del 2011 ha istituito il Piano Integrato della Mobilità e delle Infrastrutture (PRIIM) con la finalità realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci, ottimizzare il sistema di accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale, ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi di trasporto, l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione. Il Piano definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture e all’offerta dei servizi definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito del piano ed individua i criteri di ripartizione delle risorse a cui i documenti attuativi debbono attenersi. Da novembre 2012 sono state avviate le consultazioni sulla proposta di PRIIM, da 28 soggetti sono pervenute osservazioni, la maggior parte delle quali sono state recepite. L'11 giugno 2013 si sono tenuti i tavoli di concertazione istituzionale e generale.

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3.7. Coerenza con gli indirizzi e prescrizioni del DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R in merito alla sostenibilità ambientale degli interventi

In merito a quanto prescritto dal DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) si possono individuare le seguenti situazioni.

DPGR n. 2/

RTitolo Articolo CONTENUTI PERTINENTI

Coerenza

Note

CAPO IIIArt. 16 C o n t e n i m e n t o

dell’impermeabilizzazione d e l s u o l o n e l l a costruz ione d i nuovi edifici

Comma 1. Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l’assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.Comma 2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari a d almeno il 25% della superficie fondiaria.

Gli interventi previsti nel Piano di Miglioramento Agricolo rispettano questo parametro.

CAPO IIIArt. 17

I n t e r v e n t i p e r i l c o n t e n i m e n t o dell’impermeabilizzazione dei suol i negl i spazi urbani

Comma 1. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere realizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.Comma 2. È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.

Gli interventi previsti nel Piano di Miglioramento Agricolo prevedono la realizzazione di volumetrie d’accumulo temporanee per le acque meteoriche c h e i m p e d i r a n n o d i incrementare i l carico i d r i c o n e l r e t i c o l o idrografico circostante.

CAPO VArt. 22

Edilizia sostenibile Comma 1. I regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili. A tal fine, contengono indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

L’impianto zootecnico che ver rà rea l i z za to sa rà d o t a t o d i p a n n e l l i fotovoltaici che saranno posizionati sulla copertura dell struttura.

CAPO VArt. 22

Contenimento energetico degli edifici

Comma 1 . Per le nuove prev is ion i insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono:

a) la corretta modalità di uso del suolo, anche con riferimento alle alterazioni m o r f o l o g i c h e e a g l i a s s e t t i vegetazionali;b) il corretto deflusso delle acque meteoriche;c) il risparmio energetico sia per la realizzazione degli edifici che per la loro manutenzione.

Comma 2. Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni, nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente.

L’impianto zootecnico che ver rà rea l i z za to sa rà d o t a t o d i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i c h e consentiranno di operare un notevole r isparmio energetico.

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3.8. Il Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana

La Regione Toscana ha messo a punto uno strumento di programmazione comunitaria, il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il settennio 2007-2013, finalizzato a supportare lo sviluppo delle zone rurali e delle attività agricole, agroindustriali e forestali che in esse si svolgono. Il Programma si articola in quattro grandi priorità (cd. ‘Assi’), al loro interno troviamo gli obiettivi prioritari cui fanno riferimento le varie forme di sostegno (cd. ‘Misure’) mediante le quali si attivano i fondi disponibili. Nel PSR il territorio regionale è suddiviso in aree omogenee per caratteristiche economiche, agricole, strutturali e sociali, le quali presentano analoghe problematiche e simili fabbisogni in termini di interventi da attuare. Il PSR Toscana presenta una classificazione territoriale (zonizzazione), a livello comunale, così articolata:

• Poli urbani; • Aree ad agricoltura intensiva specializzata; • Aree rurali intermedie in transizione; • Aree rurali intermedie in declino; • Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Il territorio del Comune di Seravezza rientra tra le aree rurali intermedie in transizione.

3.9. Coerenza con gli indirizzi e prescrizioni della l.r. 65/14 e del regolamento di attuazione vigente n° 5/R 2007

Il capo III della l.r. 65/14, “Disposizioni sul territorio rurale”, con il Comma n.1 dell’art. 73 stabilisce che gli interventi di nuova edificazione mediante piano di miglioramento, sono consentiti all’imprenditore agricolo soltanto se necessari alla conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. […..].

Regolamento 5/R

Titolo Articolo

CONTENUTI PERTINENTICoerenza

Note

Art.2 Comma2

S u p e r f i c i f o n d i a r i e minime

Comma 2. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani […]

Il piano attuativo non prevede la costruzione di edifici ad uso abitativo né di annessi agricoli, ma dell’edificio costituente il centro aziendale, ospitante l ’ i m p i a n t o d i p r o d u z i o n e zoo tecn i ca ; i n ogn i caso, relativamente agli allevamenti zootecnici intensivi, non è richiesto il rispetto delle superfici minime.

Art. 9 Comma5

Programma a z i e n d a l e pluriennale d i miglioramento agricolo ambientale

Comma 5. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale [….].

Per la realizzazione del nuovo impianto viene presentata tutta la documentazione aggiuntiva in parte costituita dalla presente valutazione e successivamente d a q u e l l a r i p o r t a n t e l e informazioni che caratterizzano il PAPMAA con valenza di piano attuativo; in particolare vengono fornite tutte le valutazioni di n a t u r a a m b i e n t a l e e paesaggistica.

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Art. 9 Comma 6

Programma a z i e n d a l e pluriennale d i miglioramento agricolo ambientale

Comma 6. Il programma aziendale contiene i seguenti dati e informazioni: a) l’anagrafica aziendale; b) la descrizione della situazione attuale dell’azienda con riferimento a: 1) la superficie fondiaria aziendale individuata in termini catastali e graficamente rappresentata, con l’indicazione delle parti interessate dal programma aziendale; 2)la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali; 3)la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’azienda sulla base dell’ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui all’art. 2 dell’allegato A del decreto del presidente della giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola); 4)gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali; 5)gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo; c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime in ordine a:1) l’utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati; 2) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole; 3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’azienda sulla base dell’ordinamento colturale a regime conformemente all’articolo 2, allegato A del d.p.g.r. 6/R/2008; 4) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici; 5) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati; d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell’intervento edilizio prospettato, evidenziando: 1) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze; 2) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito; 3) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e mutamento della destinazione d'uso agricola di

Il PAPMAA correlato all’intervento verifica tutto quanto richiesto al Comma 6 dell’Articolo 9

ll PAPMAA viene presentato contestualmente alla stipula di atto d’obbligo nei termini e nei contenuti richiesti dal Comune

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3.10. Normative vigenti in tema ambientale pertinenti il Piano di Miglioramento Agricolo

Di seguito si riportano in sintesi le principali normative di riferimento per le diverse risorse ambientali di interesse e i relativi piani e i programmi di settore che interessano il territorio in cui si colloca l’area interessata dal piano attuativo. Attraverso questa analisi è possibile evidenziare anche eventuali problemi ambientali esistenti nella zona.

3.10.1. La risorsa acqua

Livello Atto Titolo

CComunitario

Dir 2008/1057CE

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE – standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 85/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 82/280/CEE nonché modifica della Dir 2000/60

Dir 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento

Dir 00/60/CEE direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Dir 98/837CE Concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Dir 92/271/CEE Concernente il trattamento delle acque reflue urbane

Direttiva 91/271/CEE trattamento delle acque reflue urbane

Direttiva 78/659/CEEqualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci

Dir 76/464/CEEinquinamento provocato da alcune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico

Nazionale

DM Ambiente 17/07/2009Attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque- predisposizione rapporti conoscitivi

DM Ambiente 14/04/2009 n° 56

Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici- art. 75, D.Lgs 152/06 e s.m.i.

D.Lgs 30 del 16/03/2009 Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento

L. 13 del 27/02/2009Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30/12/2008 n° 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

DM Ambiente n° 131 del 16/06/2008

Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici- Attuazione articolo 75 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

D.lgs 152/06 e s.mi. Norme in materia ambientale

D.Lgs 195/2005 Attuazione della Dir 2003/4/CE sull ’accesso del pubblico all’informazione ambientale

L.183/1989 norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

Regionale

DPGR n° 46/R del 08/09/2008

Regolamento di attuazione della L.R. n° 20 del 31/05/2006 ”Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”

DPGR n° 29/R del 26/05/2008

Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della L.R. 81/95 “Norme di attuazione della L. 36/94”. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato

DPGR 17/R del 21/04/2008

Modifiche al Regolamento emanato con DPGR 13/07/2006 n° 32/R (Regolamento recante definizione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili di all’art. 92, c.6 del D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/976/CEE el12712/1991)

Del C.R. n° 6 /2005 Piano di Tutela delle Acque della Toscana

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Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 29/R del 26 maggio 2008, sono state definite norme generali finalizzare a promuovere comportamenti tendenti al risparmio idrico e sono stati precisati obblighi e divieti atti a limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo umano. L’area del Comune di Seravezza rientra:

- nel Bacino Regionale Toscana Nord che non è un vero bacino idrografico ma comprende un insieme di corsi d’acqua che si originano dalla catena delle Alpi Apuane con recapito diretto a mare;

- nell’Autorità Idrica Toscana; - nel Comprensorio di Bonifica Versilia Massaciuccoli. Nel piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana (Bacino Toscana Nord, Vol. 4) sono state evidenziate le principali criticità che caratterizzano le acque sotterranee del bacino: 1) l’inquinamento di origine antropica arricchisce le falde del bacino soprattutto in nitrati e solfati; la maggiori concentrazioni di tali inquinanti sono state registrate in corrispondenza delle zone urbane e industriali; 2) la salinizzazione della falda freatica della pianura costiera dovuta prevalentemente a 2 cause:

a) l’intrusione di acqua marina nella falda libera contenuta nelle sabbie e ghiaie della fascia costiera conseguente a eccessivi prelievi della stessa; b) l’ingresso di acqua di mare nei canali di bonifica e nelle foci dei corsi d’acqua che, non essendo impermeabilizzati, le ricedono all’acquifero superiore.

3.10.2. Risorsa aria

L.R. n° 20/2006 Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento

L.R. 81/1995Norme di attuazione della L. 5/01/1994 n° 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

L. R. 14/ 2007 PRAA 2007-2010 Piano Regionale di Azione Ambientale

Livello Atto Titolo

Comunitario

COM (2005) 446 Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico

Direttiva 2008/50/CE

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

Direttiva 2005/78/CE

Provvedimenti contro l'emissione di inquinanti gassosi e del particolato emessi dai motori dei veicoli.

Direttiva 2005/55/CE

Provvedimenti contro l'emissione di inquinanti gassosi e del particolato emessi dai motori dei veicoli.

Dec. 2001/744/CE Modifiche alla dir1999/30/CE sui valori limite di qualità dell'aria ambiente

Nazionale

D.lgs 152/06 e s.mi.

Norme in materia ambientale. Parte V- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Del. n.14/2009 del MATT

Disposizioni di attuazione nazionale della Decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 inerenti il monitoraggio delle emissioni di CO2 per il periodo 2008-2012.

D.M. n. 60/2002 Limiti per emissioni di S02, NO2, CO, PM10

DLgs 59/ 2005 Attuazione integrale della Dir. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

L. 58/05 Conversione in legge del D.Lgs. n. 16 del 21/2/2005

D.Lgs 59/05Attuazione integrale della Dir. 96/61/CE relativa alla riduzione e prevenzione integrata dell’inquinamento

D.Lgs. 183/04 Attuazione della Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria

D.Lgs. 171/ 04 Limitazioni nazionali di emissioni di alcuni inquinanti atmosferici

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Con Del. C.R.T. n° 44 del 25 giugno 2008, la Regione Toscana ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria (PRRM) 2008-2010 che attua le priorità del Programma Regionale di Sviluppo (PSR) per quanto concerne la sostenibilità, l’ecoefficienza, il rispetto del protocollo di Kyoto e i macrobiettivi del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) connessi all’inquinamento atmosferico e alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti (macrobiettivo C1 “Ridurre la percentuale di popolazione esposta a inquinamento atmosferico”). Per affrontare le varie problematiche ambientali, tra cui quella dell’inquinamento atmosferico, il

PRAA mantiene le Zone di criticità ambientale previste dal precedente Piano, intese come ambiti territoriali nei quali sono presenti uno o più fattori di pressione ambientale che determinano impatti sull’ecosistema particolarmente significativi, e che richiedono interventi integrati per la risoluzione degli stessi. Per tutte le zone, il PRAA prevede l’aggiornamento del quadro conoscitivo delle criticità in occasione dell’aggiornamento del Piano stesso e l’eventuale indicazione di obiettivi territoriali da raggiungere, al momento individuati solo per quattro di esse. Nella Provincia di Lucca le aree a forte criticità ambientale sono rappresentate da: il Parco delle

Alpi Apuane, il lago di Massaciuccoli e il Distretto Cartario.

3.10.3. Risorsa suolo

DM 60/02

Recepimento della Direttiva 199/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio

Regionale

DGRT 21/2008 Determinazione della struttura regionale di rilevamento per il PM2,5

De l . C .R .T. n ° 44/2008

Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria (PRRM) 2008-2010

Del C.R. 32/2007 PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) 2007-2010

DGRT 27/2006Determinazione della struttura regionale di rilevamento per l’ozono ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 183/2004

DGRT 377/2006Determinazione della struttura regionale di rilevamento per il PM10 ai sensi del DM 60/2002

L.R. n 33/1994 Norme per la qualità dell'aria

L.R. 63 1998Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5/5/1994 n. 33

DGRT n. 381/1999 Approvazione del Piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria

D G R T n . 1325/2003

Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria e dell' ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale

DGRT n. 377/2006 Determinazione della struttura regionale di rilevamento per il PM10 ai sensi del DM 60/02

DGRT 1327/ 2002 Incarico della R.T. all'Arpat per la costituzione del Centro Regionale di riferimento per il controllo dati sulla qualità dell'aria

Livello Atto Titolo

Livello Atto Titolo

Comunitario

COM (2006) 231 strategia tematica per la protezione del suolo

COM (2006)232 Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo

Dir 96/61/CE Relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Nazionale

D.Lgs. 152/ 2006

Norme in materia ambientale

D.Lgs. 59/2005Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

D.M. 23-2-2004 Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo.

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3.11. Il paesaggio e i beni architettonici

In Toscana il paesaggio trova ampia attenzione negli strumenti della pianificazione territoriale ovvero nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico, nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali, e nei Piani Strutturali a livello comunale. Negli anni scorsi il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la Regione Toscana hanno elaborato congiuntamente il piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza paesaggistica della Regione Toscana. Il PIT individua i piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici del territorio regionale, e disciplina la loro formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici alle loro previsioni; particolare riguardo alle aree soggette a vincolo paesaggistico, mentre per le restanti parti del territorio regionale l’elaborazione congiunta con il Ministero è facoltativa. Il PIT è costituito essenzialmente dai seguenti elaborati:

• Relazione generale del Piano paesaggistico e Documento di Piano, per gli aspetti concernenti l’integrazione paesaggistica;

• Disciplina del Piano, per la parte statutaria;

Nazionale

DM 4-2-1999Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del D.Lgs. n. 180, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, n. 267

DM 14-2-1997Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico

L. 183/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

RegionaleApprovazione Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I)

L.R. 27/2005 Modifica alla legge regionale 11/12/1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

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• Elaborati di livello regionale; • Elaborati di livello d’ambito; • Elaborati cartografici; • Beni paesaggistici; • Ulteriori allegati al Piano.

Il Consiglio regionale con delibera n° 37 del 27 marzo ha approvato il PIT con valenza di Piano paesaggistico. L’avviso dell’approvazione è stato pubblicato sul Burt n° 28 parte I del 20 maggio 2015. Il Piano Paesaggistico è entrato in vigore - come previsto dall'art.19 della legge regionale n° 65/2014 - decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul BURT. Il PIT riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, in riferimento ai quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative d’uso. Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue:

Sezione 1 - Profilo dell’ambito; Sezione 2 – Descrizione interpretativa:

2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica; 2.2 – Processi storici di territorializzazione; 2.3 – Caratteri del paesaggio; 2.4 – Iconografia del paesaggio;

Sezione 3 - Invarianti strutturali: 3.1 – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici; 3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio; 3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali; 3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali;

Sezione 4 - Interpretazione di sintesi: 4.1 – Patrimonio territoriale e paesaggistico; 4.2 – Criticità;

Sezione 5 – Indirizzi per le politiche; Sezione 6 - Disciplina d’uso:

6.1 - Obiettivi di qualità e direttive; 6.2 - Norme figurate; 6.3 - Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice.

Il territorio del Comune di Seravezza ricade all’interno dell’ambito 2 (Versilia e costa apuana). La scheda d’ambito nel dare conto delle consolidate dinamiche di diffusione insediativa che, oltre a comportare consumo di suolo agricolo, alterano sensibilmente gli equilibri morfologici e percettivi del paesaggio rurale, rileva tra le criticità la “dispersione insediativa in territorio rurale: occupazione di molti spazi aperti della piana costiera con modelli di diffusione urbana e di urbanizzazione della campagna, con capannoni, infrastrutture, lottizzazioni residenziali, centri commerciali, piattaforme logistiche, etc…, ristrutturazioni improprie dell’edilizia rurale; espansioni diffuse delle seconde case; modelli urbanistici decontestualizzati di espansione dei centri antichi principali e minori, che hanno eroso progressivamente il territorio agricolo, compromettendone la qualità, e aumentando in maniera esponenziale il consumo di suolo”. Per evitare ciò le politiche regionali devono essere indirizzate, fra l’altro, a “promuovere la destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta dei flussi turistici, anche al fine di decongestionare e riqualificare il sistema insediativo costiero e rivitalizzare i centri più interni,integrando il turismo balneare con gli altri segmenti del settore (storico-culturale, naturalistico, rurale, museale, produzioni agricole e artigianali di qualità) e la ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa nell’entroterra”. L’area oggetto di intervento non ricade all’interno delle aree vincolate paesaggisticamente per notifica né tra quelle individuate nella Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice all’interno del PIT.

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3.12. Il sistema rifiuti

In ottemperanza del disposto della legge regionale n° 25/1998 e s.m.i., la Provincia di Lucca è dotata esclusivamente del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio relativo ai rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 178 del 17 novembre 1999. Il piano sarà tuttavia ancora valido solo fino all’approvazione del piano interprovinciale dell’ATO Toscana Costa (individuato con legge regionale n° 61/2007 e che comprende le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara) attualmente in fase di elaborazione (per gli stralci rifiuti speciali e rifiuti solidi urbani). Ai sensi dell’articolo 12 della stessa legge regionale n° 61/2007, le Province appartenenti a ciascun ATO approvano un unico Piano Interprovinciale anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli in cui si articola il Piano regionale dei Rifiuti:

• Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani • Piano di gestione dei rifiuti speciali; • Piano di bonifica dei siti contaminati.

Nel Comune di Seravezza il servizio di raccolta degli RSU ed assimilati è svolto dalla Soc. ERSU Spa. Lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Indifferenziati avviene tramite il sistema integrato della Versilia presso l’impianto di Pioppogatto a Massarosa. L’altro impianto utilizzato - quello di Falascaia a Pietrasanta - è stato chiuso, pertanto il CDR prodotto nell’impianto di Pioppogatto viene bruciato in altri impianti posti sul territorio nazionale, a cura e spese della società gestore degli impianti. I Rifiuti Solidi Urbani Differenziati vengono raccolti e selezionati da Ersu Spa presso l’impianto dello Statutario a Pietrasanta, per la plastica e per il multimateriale leggero, e quindi indirizzati al riciclaggio, mentre sono avviati direttamente al riciclaggio e al recupero altri materiali come vetro, metalli, legno, etc. Il rifiuto compostabile verde è smaltito da Ersu Spa nell’impianto collocato a Pietrasanta, in Via Olmi. A Querceta, in Via Ciocche, da alcuni anni è stato realizzato un centro di raccolta dei RSU assimilati quali vetro, plastica, metalli, legno, ingombranti, etc. Nel centro è possibile il conferimento diretto dei materiali da parte degli utenti residenti a Seravezza; dal centro i materiali vengono successivamente avviati allo smaltimento e/o al recupero presso gli impianti specifici.

Livello Atto Titolo

Comunitario

Dir 2008//98/CE del 19/11/2008

Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (testo rilevante ai fini SEE)

Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti

Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

Nazionale

D.lgs 152/06 e s.m.i.Norme in materia ambientale- Parte IV “Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”

D M 2 4 8 d e l 29/07/2004

Rifiuti contenenti amianto

Regionale

L.R. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”

L.R. 01/05 Norme per il governo del territorio

L . R . 6 1 d e l 22/11/2007

Modifiche alla L.R. 25 del 18/05/1998 e norme per la gestione integrata dei rifiuti

L.R.16/2006Modifiche alla L.R. 31/94 (Norme in materia di bonifica) e alla L.R. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

L.R. 14/2007 PRAA 2007-2010 Piano Regionale di Azione Ambientale

L.R. n° 30 /2006Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati

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Nell’impianto di Falascaia è presente una piazzola di conferimento di ERSU Spa dove vengono raccolti e selezionati tutti gli ingombranti raccolti sul territorio. I rifiuti speciali inerti vengono raccolti e riciclati presso i due impianti presenti sul territorio e nelle sue vicinanze quello di “Varia Versilia e Ambiente” a Pietrasanta e quello de “La Quintavalle” a Querceta. I rifiuti speciali pericolosi non rientrando nel ciclo dei RSU vengono raccolti a cura e spese degli utenti da operatori specializzati e smaltiti o recuperati presso un impianto collocato fuori dal territorio comunale.

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Page 49: PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO …

3.13. Inquinamento acustico

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 attribuisce ai Comuni la responsabilità di zonizzare il proprio territorio, secondo specifiche classi di destinazione d’uso, indicate nella seguente tabella:

Livello Atto Titolo

Comunitario

COM (2001) 580 Libro verde sul rumore

Raccomandaz ione 2003/613/CE de l 06/08/03

concernente le linee guida relative ai metodi calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario, e i relativi dati di rumorosità.

Dir 2003/10/CE del 06/02/2003

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) - (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Dir 2002/49/CE Direttiva sulla valutazione e gestione del rumore ambientale

Dir 2000/14/CE del 08/05/00

sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Nazionale

D. Min. A e T.M. Del 24/07/2006

Modifiche dell’allegato I – Parte b, del D.Lgs 4/9/2002, n° 262, relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate al funzionamento all’esterno

D. Lgs. 19/8/2005, n.19

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Circolare MATT del 6 /7/2004

Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. pubblicata in G.U. n° 217 del 15/09/ 2004

L. 9.12.98 n° 426 Nuovi interventi in campo ambientale

DPR 18.11.98 n° 459Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

DM Ambiente 16.3.98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

DPCM 5.12.97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

DPCM 14.11.97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

L. 26.10.95 n° 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico

DPCM 01.03.91Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Regionale

Regionale

L . R . 6 7 d e l 29/11/2004

Modifiche alla Legge Regionale n. 89 del 1.12.98

Del C.R. 77/00Criteri e indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. 89/98

Del.G.R. 398/00

Modifica e integrazione della Del. 13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98".

D.C.R. N. 111 del 08/02/1999

Ambiti di competenza dei Dipartimenti Provinciali per la Protezione Ambientale e dei Dipartimenti di Prevenzione

D.G.R. N. 788/99Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12 c. 2 e 3 della L.R. n° 89/98

L . R . 8 9 d e l 01/12/1998

Norme in materia di inquinamento acustico

49

Page 50: PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO …

Il Comune di Seravezza, in ottemperanza alla Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e al DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e altre norme e regolamenti sul rumore” e alle norme regionali, ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30 giugno 2010 il Piano di Classificazione Acustica. L’area ricade all’interno della classe III.

3.14. Sistema energia e cambiamenti climatici

3.14.1. Cambiamenti climatici

Tabella A del DPCM 14/11/97

CLASSE I – Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un e lemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

CLASSE II – Aree destinate a uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali.

CLASSE III – Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Livello Atto Titolo

COM (2001) 580 Piano di azione del Programma europeo sul cambiamento climatico

Direttiva 2009/29/CE

Modifica della dir 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Dir 2009/30/CEDirettiva Parlamento Europeo e Consiglio UE- specifiche sui combustibili e riduzione emissioni di gas serra-Modifica direttive 1998/70/CE, 1999/32/CE e 93/12/CE

Dir 2009/28/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

D e c i s i o n e 2009/406/CE

Sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.

2007Libro verde sull’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa- quali possibilità di intervento per l’UE

Comun i caz i one 10/01/2007

della Commissione- Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius- la via da percorrere fino al 2020 e oltre”

50

Page 51: PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO …

Comunitario

CPM (2008) 30 Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del cambiamento climatico per l’Europa

Dec. 2006/944/CeDeterminazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE.

Dec. 2005/166/CEE

Del Consiglio relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto

Dec. 2002/358/CE Approvazione del protocollo di Kyoto

Dec. 2002/215/CE Approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

D e c . d e l 29/01/2004

Della Commissione che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Dir 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Dec. 280/2004/CE Del Parlamento e del Consiglio relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto

Dir. 2004/101/CE

Dir. Parlamento Europeo e Consiglio recante modifica della dir. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. Pubblicata nella G.U.U.E. 13/11/2004, n. L 338.

Dir. 2003/87/CE

Dir. del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. Pubblicata nella G.U.U.E. 25/10/2003, n. L 275. Entrata in vigore il 25/10/ 2003.

Dec.2002/358/CE

Decisione del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni. Pubblicata nella G.U.C.E. 15/05/2002, n. L 130

Dir. 2002/3/CEDir. del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria. Pubblicata nella G.U.C.E. 9/03/2002, n.L67. Entrata in vigore il 9/03/2002.

R e g . ( C E ) 2493/2000

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Pubblicato nella G.U.C.E. 15 novembre 2000, n. L 288. Entrato in vigore il 18 novembre 2000

Dec. 94/69/CEDecisione del Consiglio concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Pubblicata nella G.U.C.E. 7 febbraio 1994, n. L 33

NNazionale

D . L g s . n . 216/2006

Attuazione delle Direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

D.lgs 152/06 e s.mi.

Norme in materia ambientale. Parte V- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

D.Lgs 216/2006 Piano Nazionale di Allocazione dei permessi di emissione 2008-2012

Decreto RAS/74/2006 del 23/02/2006

Piano Nazionale di Allocazione dei permessi di emissione 2005-2007

D.Lgs. n. 192/2005

Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Legge n. 239/2004

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

L. 273/04Attuazione della Dir 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra; testo coordinato con la L. 316/04

L. 185/04Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Livello Atto Titolo

51

Page 52: PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO …

3.14.2. Energia

L. 36/04Conversione in legge, con modifiche, del D.Lgs. n. 273/04 sulle quote di emissione dei gas serra

L. n. 316/2004Conversione in legge, con modifiche, del D.Lgs. n. 273/2004, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della Dir 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

L. 01/06/2002 n. 120

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11/12/1997. Pubblicata nella G.U 19/06/2002, n. 142, S.O.

DM 11/11/1999 Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D. Lgs. 16/03/1999, n. 79. Pubblicato nella G. U. 14/12/1999, n. 292

D e l C I P E 19-11-1998

Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra.

L. 15-1-1994 n. 65

Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9/05/1992. Pubblicata nella G.U. 29/01/1994, n. 23, S.O.

Livello Atto Titolo

Livello Atto Titolo

Comunitario

C O M ( 2 0 0 8 ) 782

Libro verde “Verso una rete energetica europea sicura, sostenibile e competitiva”

Dir 2009/28/CEDel Parlamento europeo e del Consiglio- promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Dir 2007/72/CEParlamento Europeo e Consiglio UE. Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica - abrogazione della Dir 2003/54/CE

C O M ( 2 0 0 7 ) 723

UN piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET). Verso un futuro a bassa emissione di carbonio

COM (2007) 1 Una politica energetica per l’Europa

Dec 2006/500/CE

Del consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell’energia

C O M ( 2 0 0 6 ) 848

Tabella di marca per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile

C O M ( 2 0 0 6 ) 847

Verso un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche

C O M ( 2 0 0 6 ) 545

Piano di azione per l’efficienza energetica 2007-2012

C O M ( 2 0 0 6 ) 105

Libro verde “una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”

Dir 2006/32/CE Direttiva concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici

C O M ( 2 0 0 5 ) 265

Libro verde sull’efficienza energetica: fare di più con meno

Dir 2003/30/CEDirettiva sulla promozione dell’uso di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti

Dir 2002/91/CE Sul rendimento energetico nell’edilizia

Dir 2001/77/CESulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (ABROGATA)

Dir 96/92/CE Concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

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Page 53: PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO …

Dec 98/181/CE, C E C A e Euratom

Del. Consiglio e della Commissione concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del Trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati

COM (97) 599 Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili-Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità

COM (2000)769Libro verde “verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico

NNazionale

D e c r e t o Ministro dello S v i l u p p o Economico del 10/09/2010

Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

D e c r e t o Ministro dello S v i l u p p o Economico del 06/08/2010

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

L. 13/2009Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/2008 n° 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente)

D . L g s 1 1 5 /2008

Attuazione della Di 2006/32/CE relativa al’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici a abrogazione della Dir 93/76/CEE

L. 244/2007 Legge finanziaria 2008

D.lgs 152/06 e s.mi.

Norme in materia ambientale. Parte V- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

D.Lgs. n. 192/2005

Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Legge n. 239/2004

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

DM 20/07/2004Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili

L. n. 316/2004Conversione in legge, con modifiche, del D.Lgs. n. 273/2004, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della Dir 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

D . L g s . 387/2003

Attuazione della dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Pubblicato nella G.U 31/01/2004, n. 25, S.O.

L. 01/06/2002 n. 120

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11/12/1997. Pubblicata nella G.U 19/06/2002, n. 142, S.O.

D.Lgs. n. 79/1999

Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica

DM 11/11/1999 Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D. Lgs. 16/03/1999, n. 79. Pubblicato nella G. U. 14/12/1999, n. 292

L. 15-1-1994 n. 65

Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9/05/1992. Pubblicata nella G.U. 29/01/1994, n. 23, S.O.

L.n°10/1991Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale, di energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Pubblicato nella G.U. 16/01/1991, n.13.

Legge n. 9/91Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

Livello Atto Titolo

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Page 54: PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO …

Il settore energetico riguarda tutti i settori dell’economia (agricoltura, trasporti, industria, terziario e domestico) ed esercita significativi impatti sull’ambiente, in particolare sull’inquinamento dell’aria e sui cambiamenti climatici. Infatti esso è responsabile dell’emissione della maggior parte della CO2 in atmosfera e di quantità significative di altri gas serra di natura antropica, come il metano, il protossido di azoto, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo. La ripartizione delle competenze in materia di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita

di energia (in attuazione della legge 3/2001 di revisione del titolo V della Costituzione) è stata normata, in Toscana, dalla l.r. 24 febbraio 2005, n° 39 (Disposizioni in materia di energia). Con questa legge vengono ridefinite le funzioni della Regione nelle diverse attività energetiche e delineati i nuovi strumenti di programmazione in materia di energia (il PIER 2007-2010, Piano di Indirizzo Energetico Regionale); viene anche istituita l’Agenzia Regionale dell’Energia (REA).

RRegionale

L.R. 11/2011 Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla L.R. 39/2005 e alla L.R. 01/2005

L.R. 71/2009 Modifiche alla L.R. 39/2005

Del CR 47/2008 PIER 2007-2010, Piano di Indirizzo Energetico Regionale

LR n. 39/2005 Disposizioni in materia di energia

LR n. 45/1997 Norme in materia di risorse energetiche

Livello Atto Titolo

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Page 55: PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO …

Il motto del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Regionale 2007-2010 è “consumare di meno, produrre di più” e ciò si realizza mediante 3 azioni:

• Più efficienza. Meno Sprechi; • Più rinnovabili. Meno emissioni; • Uscire dal fossile per salvare il clima.

Ai sensi dell’art. 8 della l.r. 39/05 e nel rispetto del PIER, i Comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio:

a) tengono conto delle linee e impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche e impianti elettrici);

b) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia.

Nel rispetto della normativa statale (D.Lgs 387/03) e delle linee guida del settembre 2010, la Regione Toscana, con la l.r. 11/2011, intende promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili attraverso il migliore contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e di conservazione delle risorse naturali e culturali.

3.15. Inquinamento elettromagnetico (radiazioni non ionizzanti)

L’inquinamento elettromagnetico (altrimenti detto elettrosmog) è provocato dalle radiazioni non ionizzanti, comprese nel range di frequenza 0-300 GHz, emesse da impianti per le radiotelecomunicazioni e dal sistema di produzione, distribuzione e utilizzo finale dell’energia elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione, elettrodomestici).

Livello Atto Titolo

Comunitario

ICNIRP 1998,2002Guidelines for limiting exposure tot time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields

Dir. 2000/40/CEDir sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

Dir 2008/46/CEDir del Parlamento europeo e del Consiglio - Campi elettromagnetici: rischi per lavoratori dall' esposizione

Raccomandazione 1999/519/CEE

Sollecitazione agli Stati membri perché adottino misure efficaci di protezione dai campi elettromagnetici, indicando i limiti di esposizione da osservare per la tutela della salute dei cittadini.

Nazionale

D.M. 29/05/2008 Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica

D.M. 29/05/2008Approvazione della metodologia d calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

L. 36/01 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”

DPCM 08/08/2003

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (G.U. n° 200 del 29-08-2003).

D.P.C.M. 08/07/03

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”

D. Lgs. 259/03 Codice delle comunicazioni elettroniche

D . P . C . M . 28/089/1995

Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23/04/1992 relativamente agli elettrodotti

D . P . C . M . 23/04/1992

Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

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Regionale

L.R. 54/00 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione

DPGR 9/2000 Regolamento attuazione L.R. 51/99

L.R. 51/99 Disposizioni in materia di linee elettriche e impianti elettrici

D e c r e t o R . T . 29/06/2008

Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 98/97/93 e del rapporto tecnico APAT- ARPAT

Livello Atto Titolo

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I gestori delle infrastrutture elettriche, nella predisposizione di nuovi impianti o di modifica o ristrutturazione di impianti esistenti, garantiscono una qualità di progettazione corrispondente agli standard stabiliti dal Titolo II della l.r. 11 agosto 1999 n° 51 e alle altre leggi di settore.

3.15.1 - Presenza dell’elettrodotto Nella zona nord est del lotto è presente un linea elettrica a bassa tensione riportante la targa

“FS”. Queste linee, a 132 kV, sono le più diffuse e presenti sul territorio poiché svolgono la funzione di distribuzione dell’energia a distanze brevi, tipicamente forniscono energia alle stazioni ferroviarie e collegano tra loro le Sottostazioni Elettriche (S.S.E.). Il D.P.C.M. 23/04/1992 stabilisce che per questo tipo di linee la distanza minima per la

costruzione di nuovi edifici debba essere di 10 m. L’impianto zootecnico in oggetto rispetta la prescrizione del D.P.C.M. poiché la distanza fra il

punto più vicino alla linea e la linea stessa è ampiamente superiore ai 10 m.

4. Le previsioni del Piano Attuativo e la valutazione degli effetti ambientali

Il settore agricolo in generale è considerato fra quelli che contribuiscono maggiormente all’emissione in atmosfera di gas serra (GHG); questi si sviluppano sia durante tutti i cicli produttivi, siano di coltivazioni vegetali che di allevamenti zootecnici, sia durante la produzione dei mezzi tecnici necessari alla loro realizzazione (concimi, mangimi, fitofarmaci).

Fig. 8 Responsabilità dei vari settori nell’emissione di gas serra

Da stime ISPRA del 2012 è emerso che l’agricoltura partecipi per circa il 7% al pool di emissioni globali di gas serra rappresentati fondamentalmente da anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O), e che circa la metà del totale derivi dalle filiere zootecniche. Si tenga conto, altresì, che il settore agricolo e soprattutto quello forestale, se ben gestiti,

concorrono attivamente alla riduzione di CO2 presente in atmosfera, grazie al naturale processo di fissazione fotosintetica, con cui il carbonio inorganico viene incamerato nei tessuti vegetali. Le emissioni di gas serra vengono espresse utilizzando come unità di misura “l’unità equivalente

di anidride carbonica” (CO2 -eq). In pratica gli effetti dei diversi gas serra vengono ricondotti a quelli che deriverebbero dall’emissione di CO2. Per calcolare questa conversione si usa il potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential) che è l’unica misura di quanto un dato gas serra contribuisca al riscaldamento globale rispetto alla CO2. I GWP sono calcolati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e tengono conto sia della forza nel trattenere le radiazioni, sia della vita dei gas nell’atmosfera. Secondo le più recenti stime dell’IPCC il protossido di azoto (N2O) è un gas 298 volte più potente della CO2, il metano (CH4), lo è 25 volte.

Fig. 9 Gas serra a confronto

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Negli ultimi venti anni, con il processo di industrializzazione e di diffusione della ricchezza, il consumo di carne nel mondo è cresciuto in maniera significativa. Questo trend ha comportato l’aumento dei grandi allevamenti intesivi di animali e il disboscamento di grandi spazi da destinare al pascolo. E’ ormai universalmente riconosciuto come il bestiame produca una grande quantità di gas serra. Nel caso di allevamenti zootecnici di tipo intensivo, le emissioni di GHG sono ascrivibili, in parte ai processi biologici legati al ciclo vitale degli animali, in parte alle modalità di conduzione dell’allevamento e del ciclo produttivo. In particolare le emissioni di CO2

sono dovute alla respirazione degli animali, quelle di metano, CH4, alla fermentazione degli alimenti nel rumine e allo stoccaggio dello stallatico, e infine, quelle di CO2, CH4 e N2O dalla denitrificazione della superficie delle concimaie, ovvero alle reazioni biochimiche e ai processi biologici che avvengono nei reflui.

Fig. 10 Flusso di nutrienti dell’azienda zootecnica

Dalle deiezioni abbiamo emissioni di composti di azoto (ammoniaca e ossidi di azoto) e di zolfo, lisciviazione di fosforo, che viene trattenuto dai colloidi presenti nel suolo in quanto è poco mobile e volatile, azoto, che invece è molto mobile e che, aiutato dall’acqua, può raggiungere la falda freatica, acqua, ed infine metalli che si comportano come il fosforo (vedi Fig.10).

Impatto ambientale degli allevamenti equini

L’impatto ambientale dell’attività di allevamento di equini è sensibilmente diverso da quello derivante dall’allevamento di specie ruminanti, come quelle bovine e ovine. Essendo gli equini erbivori non ruminanti, l’utilizzo della fibra vegetale avviene a livello post gastrico e la produzione di metano di origine enterica è trascurabile. All’interno del ciclo del carbonio anche la quota che deriva dalla respirazione degli animali rappresenta una parte molto piccola del rilascio netto di carbonio e, infatti, non verrà considerata. Gli effetti del rilascio di sostanze nell’ambiente, su aria, acqua, suolo, derivanti dall’attività di

allevamento di specie equine, sono dunque determinati quasi esclusivamente dalla presenza e dalla modalità di gestione delle deiezioni.

Fig. 11 Consistenze specie animali/emissioni di GHG

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Di seguito si applicheranno al caso in oggetto le evidenze esposte valutando l’impatto su aria, acqua e suolo derivante dalla produzione e dalla gestione di deiezioni (vedi Fig. 12).

Fig. 12 Schema delle emissioni di GHG derivanti dal ciclo delle deiezioni

4.1. Risorsa acqua

Sulla base delle indagini eseguite l’area di studio risulta caratterizzata in affioramento da depositi limo-argillosi (bna), sovrastanti depositi alluvionali antichi (bn1), prevalentemente ghiaiosi all’interno dei quali si è impostata una circolazione idrica sotterranea che ha la sua discarica naturale verso il bacino marino. Questa falda, di tipo freatico, è connessa con le acque di infiltrazione superficiale e con i deflussi dell'alveo del Fiume Versilia e delle aste idriche minori. La presenza in superficie di terreni costituiti prevalentemente da argille e limi, caratterizzati da una permeabilità primaria da media a bassa, non consente una facile infiltrazione delle acque meteoriche. Nell’area in oggetto la quota della falda si trova ad una profondità dal piano campagna di circa 3.0 metri. Riguardo alla protezione della falda occorre ricordare che nei depositi alluvionali, costituti da argille e limi, la bassa permeabilità impedisce la rapida infiltrazione delle acque dalla superficie. Pertanto la vulnerabilità dell'acquifero, con riferimento alla classificazione semplificata suggerita dal P.T.C. provinciale, può essere considerata la media M.

Considerando la vulnerabilità dell’acquifero sotterraneo, che localmente presenta una buona protezione superficiale, per la presenza del livello costituito da limi argillosi, caratterizzato da bassa permeabilità, l’area non appare (in via teorica) potenzialmente soggetta al rischio di inquinamento della falda acquifera. In seguito alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma Aziendale potrebbero, inoltre, verificarsi variazioni nel coefficiente di deflusso, con conseguente incremento delle portate effluenti e sottrazione delle acque di ricarica zenitale dell’acquifero freatico. Ciò potrebbe determinare incrementi delle portate di picco della rete effluente, che potrà essere superato applicando il “Principio dell’invarianza idraulica”. L’area non è attualmente servita dalle reti pubbliche di fognatura.

4.1.1. Azioni previsteLe principali azioni previste riguardano lo smaltimento dei reflui e il risparmio idrico:

• per il trattamento delle acque reflue domestiche prodotte dall’edificio che ospiterà la parte amministrativa dell’impianto zootecnico sarà installato, ai sensi del R.R. n.46/R/2008, un sistema per scarichi sul suolo formato da fosse settiche e de grassatori che saranno dimensionati in funzione del numero di “abitanti equivalenti” AE;

• per l’approvvigionamento idrico verrà fatta formale richiesta all’Acquedotto Comunale; • le reti saranno realizzate con tutte le garanzie di sicurezza per evitare sversamenti

accidentali o dispersione in falda di eventuali sostanze inquinanti; • l’ acqua piovana verrà smaltita evitando che questa raggiunga gli spazi pubblici e privati

limitrofi, mediante la predisposizione di volumetrie d’accumulo e/o pozzi disperdenti;

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4.2. La risorsa aria

4.2.1. Azioni previste

Per diminuire gli effetti negativi dovuti alle emissioni nell’aria delle sostanze sopra ricordate e abbassare gli “odori” verranno messi in opera gli accorgimenti sopra menzionati e delle barriere di verde.

RISORSA ACQUA

Rischi Interventi di mitigazione

Le fasi di allevamento e stoccaggio comportano la produzione e il rilascio di sostanza organica, nutrienti e microrganismi, talvolta patogeni, nelle acque superficiali e sotterranee con possibili fenomeni di eutrofizzazione.

Se le deiezioni zootecniche arrivassero nei corsi d’acqua, provocherebbero un aumento della cresc i ta a lga le a causa del processo d i iperfertilizzazione dei corpi idrici con sali minerali (soprattutto azoto e fosforo). La proliferazione algale a lungo andare provoca uno stato di anossia/ipossia (minor disponibilità di ossigeno), con successiva moria della vegetazione e diminuzione della variabilità biologica. Altri aspetti, che ne conseguono, sono maggiori costi di potabilizzazione, peggioramento degli aspetti organolettici, aumento di tossine prodotte da varie specie di alghe, che riducono l’uso di acqua.

Gli interventi di mitigazione relativa alla possibilità di percolamento dei reflui zootecnici interessano ancora una volta le fasi di

• raccolta • stoccaggio L a p r i m a f a s e r i g u a r d a i s i s t e m i d i

convogliamento dei liquami che si possono originare dalla lettiera.

Mediante l’utilizzazione di lettiere a base di paglia e l ’ottimizzazione della gestione del loro smaltimento, la produzione di percolato all’interno della stalla sarà assolutamente trascurabile; verranno comunque predisposte griglie di scolo e canali di raccolta dei reflui, soprattutto destinate alla raccolta delle eventuali acque di lavaggio, collegate con pozzo di raccolta a tenuta stagna, che verrà svuotato periodicamente mediante ditte specializzate.

Per quanto riguarda la fase di stoccaggio e maturazione, la concimaia sarà costituita da platea e pareti laterali di cemento, che impediranno la fuoriuscita di reflui.

RISORSA ARIA

Rischi Interventi di mitigazione

Dall’allevamento e dai sistemi di trattamento/conservazione delle deiezioni si sviluppano emissioni di CH4 (metano), di NH3 (ammoniaca) e di CO2 (anidride carbonica), come risultato delle fermentazioni a carico delle deiezioni stesse.

Con riferimento alla CO2, solo queste ultime sorgent i d i emiss ioni contr ibuiscono, ad aumentarne la concentrazione nell’atmosfera.

Gli interventi di mitigazione dell’emissione di gas serra tocca le varie fasi di gestione delle deiezioni, ovvero:

• fase di rimozione • fase di stoccaggio La prima fase dovrà prevedere sistemi di

rimozione rapida delle deiezioni dai ricoveri e soprattutto periodi brevi fra un intervento di rimozione e il successivo.

La seconda fase dovrà prevedere la copertura della concimaia con teli appositi, e un periodo di maturazione del letame strettamente necessario all’abbattimento della carica microbica, terminato il quale il letame dovrà essere destinato all’utilizzazione agronomica, applicando piani di concimazione che ne massimizzino il potere fertilizzante.

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4.3. La risorsa suolo

L’area oggetto del Piano Aziendale si trova ad una quota di circa ml. 4.0s.l.m. in un’area caratterizzata nei primi metri da orizzonti di limi argillosi disposta su morfologia tipicamente pianeggiante, con deboli ondulazioni e con pendenza compresa tra 0 e 2%.

4.3.1. Azioni previste

La fattibilità dell’intervento è condizionata (F3) sia per quanto concerne gli aspetti idraulici che quelli geologici/sismici. In fase di progetto esecutivo, gli approfondimenti in materia geologica e geotecnica, dovranno attenersi strettamente ai parametri indicati nelle indagini geologico-tecniche e nella relazione Geologica: dovrà, inoltre, essere realizzata una campagna di indagini geofisiche e geotecniche che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni. La gestione delle terre derivanti dai lavori di scavo necessari alla realizzazione delle fondazioni dell’impianto zzotecnico verrà effettuata, conformemente alle norme vigenti (articolo 186, capo I, parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i.), secondo un piano che verrà redatto contestualmente al progetto esecutivo degli interventi. Essendo l’area di intervento un terreno incolto mai edificato, non sono stati individuati elementi tali da presupporre che il sito sia da ritenersi potenzialmente inquinato, tuttavia qualora si ravvisassero le condizioni di cui al Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006, si provvederà alla caratterizzazione ed alla eventuale bonifica delle matrici ambientali, secondo le direttive di legge. Sono, infine, previsti specifici interventi per la regimazione delle acque meteoriche.

4.3.2. La fattibilità idraulica, geologica e sismica

L’intervento in oggetto, sulla base di quanto previsto all’Articolo 86 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Seravezza, ricade in

Fattibilità idraulica F3

Fattibilità geologico-sismica F3

All’Articolo 87 – “Prescrizioni relative alle classi di Fattibilità” in merito alla Fattibilità F3 viene indicato quanto segue:

6. Classe di Fattibilità F.3 - Fattibilità condizionata. Si riferisce alle previsioni urbanistiche per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario adempiere alle prescrizioni, di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente articolo, circa la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. Equivale a livelli di rischio geologico-idraulico elevato (G.3 – I.3) o a livelli di rischio geologico medio (G.2) associato a possibili problematiche sismiche (S.3).

7. A supporto del progetto si prescrive la realizzazione di indagini di superficie associati necessariamente a penetrometrie e/o sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione. Gli studi dovranno individuare in caso di necessità, interventi di bonifica e consolidamento da effettuare per garantire la sicurezza delle opere da costruire. Tali interventi dovranno costituire parte integrante dei progetti esecutivi da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio dei relativi titoli abilitativi.

8. Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche geognostiche relative al dimensionamento fondazionale si dovranno individuare e valutare gli effetti dell'influenza della falda acquifera sulle fondazioni.

9. Nelle partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità idraulica elevata I.3 (direttive del D.P.G.R. 26R/2007) è necessario rispettare i seguenti criteri generali : - non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;

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- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle; - relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni

b) dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;

c) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.

- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia; - fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità; - deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse. 10. Oltre a quanto indicato ai commi 7 e 8 nelle partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata (G.3) è necessario attenersi ai seguenti criteri generali: - l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; - possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; - della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia. 11. Nelle partizioni spaziali caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di predisposizione piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti: - nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti devono essere svolte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;

Fattibilità idrogeologica

L’area ricade in zona a vulnerabilità idrogeologica media M (falda freatica protetta da circa 3m di terreni coesivi poco permeabili). Tenendo conto della vulnerabilità dell’acquifero il progetto si articola compatibilmente con gli

obiettivi di tutela degli acquiferi sotterranei.

RISORSA SUOLO

Rischi Interventi di mitigazione

Durante la fase di allevamento e stoccaggio delle deiezioni si verifica un accumulo di metalli pesanti, rame e zinco, che possono venire aggiunte alle razioni per migliorare le prestazioni degli animali e di sostanze antibiotiche. La quota trattenuta dall’animale è molto modesta pertanto la maggior parte viene escreta. Anche nello spandimento di reflui c’è un accumulo di metalli pesanti e sali (fosfati), una locale acidificazione e un eccessivo apporto trofico.

Le problematiche legate all’accumulo di metalli pesanti e antibiotici nel terreno, può ritenersi trascurabile in quanto il fenomeno si verifica negli allevamenti intensivi, specialmente di suini, e riguarda in particolare modo le deiezioni non papabili.

Le sostanze suddette vengono infatti eliminate per escrezione urinaria e il loro accumulo nel terreno è legato allo spandimento dei fanghi di derivazione zootecnica, che in questo caso non vengono prodotti.

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4.4. Paesaggio e beni architettonici

Il lotto su cui insiste il Piano Aziendale non presenta particolari caratteristiche di pregio, essendo incolto. L’area non è ricompresa tra quelle vincolate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

4.4.1. Azioni previste

L’impatto paesaggistico, intendendo un insieme di fattori legati non solo alle strutture funzionali all’attività di allevamento ma anche alle varie implicazioni ambientali talvolta sgradevoli e non quantificabili, è sicuramente da tenere in alta considerazione, soprattutto per le ripercussioni sociali che possono avere. Il caso in oggetto ne rappresenta sicuramente un esempio; di seguito verranno presi in

considerazione alcuni fattori che potrebbero essere fonte di impatto, in particolare:

• le strutture: stalla e concimaia• gli odori• la proliferazione di insetti

Considerata la vocazione dalla zona di intervento, tradizionalmente agricola, la presenza di un’attività di allevamento non sembra incidere in modo negativo sul paesaggio esistente. A contrario deve essere intesa come una possibilità di mantenimento della vocazione agricola

dell’area di pianura del Comune di Seravezza, attività che altrimenti rimarrebbe relegata alla zona montana e a realtà imprenditoriali di dimensioni estremamente piccole. In considerazione, inoltre, del fatto che Via Cugnia rappresenta il limite dell’area di sviluppo

artigianale denominata “Ciocche - Puntone”, in cui è previsto l’insediamento di attività che necessitano di nuove strutture, la stalla può considerarsi del tutto compatibile con l’ambiente circostante. Allo stesso modo la struttura della concimaia, di dimensioni piuttosto contenute, non può

certamente essere considerata non compatibile con la zona di collocazione. Tuttavia, la struttura della concimaia dovrà sicuramente essere supportata da interventi di

mitigazione non solo visiva, ma soprattutto olfattiva e biologica. Gli interventi di mitigazione più efficaci saranno quelli già descritti per il contenimento delle

emissioni di GHG, ovvero la corretta gestione delle deiezioni e la pulizia della stalla; tuttavia a proposito della concimaia verrà realizzato un ulteriore intervento consistente nella predisposizione di un filtro verde su diversi livelli, ovvero costituito da alberi di prima e seconda grandezza e da un primo livello arbustivo, che formi una quinta naturale a coprire la concimaia. La creazione del filtro verde avrà una funzione mitigante anche per quanto riguarda i fattori

odore e insetti precedentemente citati, grazie alla semplice, ma efficace, funzione di barriera meccanica. Si consideri, inoltre, che l’aumento dell’indice verde della zona ottenuto con la messa a dimora

di alberi, concorre all’assorbimento dall’atmosfera della CO2 emessa dal sistema di allevamento, mediante il naturale processo fotosintetico con cui il carbonio viene fissato nei tessuti vegetali, ottenendo emissione di ossigeno.

Fig. 13 Reazione biochimica nel processo fotosintetico

Per impedire la proliferazione di insetti, mosche in particolare, verranno acquistati, da parte del proprietario dell’azienda appositi dispositivi in grado di mitigarne la proliferazione.

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4.5. Sistema rifiuti

La zona dove si colloca l’intervento di recupero è coperta dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti, gestito dalla società Ersu SpA.

4.5.1. Azioni previste

Nell'area non sono stati rilevati depositi di materiali di risulta da precedenti attività industriali.

4.6. Inquinamento acustico • L’area ricade in Zona III del Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune con

deliberazione del Consiglio comunale n° 37/2010. L’intervento è quindi compatibile con la previsione del vigente Piano di Classificazione Acustica

comunale.

4.6.1. Azioni previste

L’intervento previsto nel Programma Aziendale non prevede attività rumorose. Comunque la realizzazione della stalla sarà associata a:

a) la costruzione di un filtro verde costituito da alberi di prima e seconda grandezza e da un primo livello arbustivo che assolve, oltre alla funzione di assorbimento dell'energia sonora, anche quella di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di miglioramento estetico-visivo dei luoghi;

4.7. Energia

La struttura di approvvigionamento energetico del Comune consiste nei seguenti elementi: • Energia elettrica: reti ENEL; • Gas naturale: rete SNAM e struttura distributiva da parte della CoinGas; • Prodotti petroliferi: rete di distribuzione commerciale e provenienze dei singoli vettori.

Il piano attuativo prevede la realizzazione di tutti gli impianti con i servizi a rete e precisamente: linea elettrica, linea telefonica, linea metano, acquedotto, fognatura bianca e nera, e pubblica illuminazione.

4.7.1. Azioni previste

L’edificio in oggetto sarà progettato nell'ottica di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. assicurare condizioni ottimali di utilizzo della struttura; 2. assicurare la massima durabilità, manutentibilità e sostenibilità dei componenti

impiantistici; 3. ottimizzare e contenere i fabbisogni energetici durante l'utilizzo dell’opera mediante

l’introduzione di sistemi atti a sfruttare fonti rinnovabili di energia. A tal fine si sottolinea che, per orientamento e struttura, esiste la possibilità di utilizzare il tetto per l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici; in sede di progettazione dovranno essere predisposti gli impianti in modo tale da rendere possibile ricorrere all’uso di tali forme di produzione di energia, in coerenza con quanto disposto dal DPGR 9 febbraio 2007, n° 2/R.

Le reti elettriche a servizio del fabbricato saranno interrate e verrà promosso l’impiego della bioedilizia in applicazione alle “Linee guida per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici in Toscana” di cui alla DGRT 322/2005 e s.m.i.. E’ auspicabile l’individuazione della soluzione impiantistica più sostenibile sia in termini di

rendimento energetico ed abbassamento delle emissioni inquinanti, sia in termini di fattibilità economica, specificando in fase di progetto esecutivo quali saranno le fonti energetiche rinnovabili effettivamente utilizzate, le specifiche del tipo degli involucri edilizi ed infine la classe energetica che verrà garantita.

4.8. Inquinamento elettromagnetico

Nella zona interessata dalla variante non risultano presenti impianti RTV, né di telefonia.

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4.9. Inquinamento luminoso

Attualmente essendo la zona scarsamente urbanizzata, l’inquinamento luminoso risulta ridotto, maggiore in orario crepuscolare con tendenza allo zero in orario notturno.

4.9.1. Azioni previste

L’impianto di allevamento intensivo dei cavalli non ha bisogno di illuminazioni particolari che anzi sarebbero dannose per il benessere fisiologico degli animali. L’attività rispetterà quindi limiti imposti dalla legge regionale n° 37/2000 (“Norme per la

prevenzione dell’inquinamento luminoso”) tenendo conto delle misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici.

5. Qualità della vita e salute umana

A fronte dell’utilizzo di suolo inedificato e incolto, considerato una criticità anche nel quadro progettuale del Piano Strutturale, ci sarà l’insediamento di un’attività agricola che produrrà un aumento di posti di lavoro che potrà concorrere al miglioramento della qualità della vita dell’indotto, senza effetti negativi sulla salute umana. Il Piano aziendale evita che si producano effetti (anche in senso cumulativo) sulla qualità

dell’aria, sul clima acustico e sull’inquinamento luminoso che potrebbero incidere sulla qualità della vita dei residenti e sull’ambiente circostante.

6. Aspetti socioeconomici

L’intervento è interamente di natura privata. Dal punto di vista sociale per la valutazione del riscontro sociale che avrà l’attività di

allevamento di equini proposto in via Cugnia, si farà riferimento a due aspetti:

• aspetto economico;• aspetto sociologico.

L’aspetto economico riguarda l’insediamento di una nuova attività produttiva condotta da rappresentante di genere femminile al di sotto dei quaranta anni, che verosimilmente creerà occupazione anche per altri soggetti, direttamente all’interno dell’azienda o indirettamente, attraverso una serie di servizi di cui essa avrà necessità.

L’aspetto sociologico deriva dal progetto di estendere e diversificare la funzione dell’azienda agricola, che passerà da quella semplicemente produttiva, a quella di struttura polifunzionale di accoglienza e attività didattica rivolta a soggetti svantaggiati, quali portatori di handicap di vario genere.

7. Sintesi degli effetti ambientali

Dovrà essere elaborato un piano di scavi con la conseguente gestione delle terre; le terre non utilizzate nel medesimo sito dovranno essere gestite come rifiuti, in alternativa potranno essere avviate all’effettivo utilizzo in altro sito ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs 152/06.

Per quanto riguarda il consumo di suolo si andranno a interessare nuove zone ma verrà comunque ampiamente garantita una superficie permeabile nettamente superiore al 25%.

Per ridurre l’impatto acustico, luminoso (e parzialmente quello atmosferico) e per limitare l’impatto estetico paesaggistico dell’area soprattutto nei confronti degli insediamenti residenziali esistenti, è previsto l’impianto di specie arboree e arbustive autoctone. Lo scopo del verde è quello di svolgere la funzione di barriera e di elemento schermante e di aumento di aree a standard a verde pubblico.

Risorsa suolo: qualità chimico-fisica

Risorsa suolo: consumo e permeabilità

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La progettazione mantiene i varchi visuali verso le Apuane.

Il piano prevede un uso sostenibile delle acque attuando tecniche e impianti che consentano il massimo risparmio idrico e che permettano la tutela qualitativa della risorsa; in particolare, saranno realizzate “depressioni morfologiche” che consentano il contenimento e l’infiltrazione delle acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabilizzate. La viabilità di accesso e gli eventuali parcheggi saranno realizzati con pavimentazioni drenanti che consentiranno l’infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Il nuovo impianto zootecnico non prevede impatti sulla risorsa energia e, comunque, è previsto che si debba ricorrere all’uso di Fonti Energetiche Rinnovabili.

Per la risorsa aria è previsto un leggero peggioramento della qualità dovuta all’allevamento degli equini.

Non è prevista l’installazione di attività rumorose, comunque per l’impatto acustico sono previste barriere vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione delle eventuali emissioni acustiche.

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso l’attività non prevede un suo aumento particolare per cui non si ritiene che possa apportare particolari aggravi alla limitrofa zona residenziale.

Le pressioni su inquinamento acustico, luminoso e potenzialmente sulla qualità dell’aria (anche se per limitati periodi) possono esercitare limitati effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita dei residenti. Qualunque azione di mitigazione volta a ridurre tali impatti risulta comunque opportuna.

Il nuovo complesso rappresenta il volano per uno sviluppo socio-economico dell’area offrendo occasioni di crescita imprenditoriale e di occupazione.

Risorsa suolo: aree a verde

Visuali paesaggistiche

Risorsa acqua: tutela qualitativa

Risorsa acqua tutela quantitativa

Risorsa energia

Risorsa aria: qualità

Clima acustico: qualità

Inquinamento luminoso

Salute umana

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Sviluppo socio-economico

Occupazione

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8. Analisi degli effetti cumulativi e sinergici

Il Piano Aziendale prevede la realizzazione di un impianto zootecnico finalizzato all’allevamento intensivo di cavalli. La superficie impermeabile verrà contenuta, nel rispetto delle normative regionali, garantendo abbondantemente il minimo del 25% di superficie permeabile. Per quanto riguarda effetti indotti come il traffico, non ci saranno incrementi apprezzabili. È ipotizzabile un minimo effetto cumulativo sui consumi energetici e sui consumi idrici. Le attività previste non comportano potenziamenti delle reti di fornitura elettrica e di fornitura

gas metano nell’area. Sono previsti interventi progettuali che vedono la presenza di pannelli fotovoltaici sulle

coperture e l’utilizzo di tecniche di risparmio e a basso consumo di risorse. Saranno attuate per la mitigazione, nel rispetto alle residenze esistenti, opportune barriere

verdi. È previsto un incremento degli standard urbanistici.

Conclusioni: I contenuti della norma risultano coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi derivanti dalle analisi valutative.

Seravezza, __________________

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