Data, 08/04/2016 PERIODICO INFORMATIVO SINDACALE UIL FPL In questo numero: 1– TFR 2– NoiPA 2– Ricorso diritto mensa 3– CAF UIL 4– Sentenze Le trattenute sono illegittime e vanno restituite ai lavoratori pubblici Parliamo nuovamente di Sentenze ed eccone a tal punto un’altra favorevole per chi sostiene che non è legittimo prelevare ogni mese il 2,5% dell’80% dello stipendio del personale sanitario, scolastico e della pubblica amministrazione in genere: La trattenuta, che va a costituire parte del fondo di previdenza dell'INPS ex INPDAP, do- vrebbe infatti essere a carico dello Stato, nella fattispecie inteso co- me datore di lavoro, come infatti avviene nel comparto privato. A seguito delle trattenute ritenute illegittime per l’applicazione del Tfr del 2,5% sulla busta paga degli ultimi 5 anni, a Salerno cosi come a Roma e a Milano lo Stato è stato condannato ad un'ingiunzione di pagamento immediato per una somma supe- riore ai 2 mila euro. Disponendo un decreto, tra l’altro, dall’esecuzione immediata. Per quanto riguarda la moti- vazione per cui la trattenuta è stata reputata illegittima, i giudici operanti in hanno reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro. Il via libera alle sentenze favorevoli ai ricorrenti è di fatto arrivato dopo che la Corte Costitu- zionale, attraverso la sentenza 223 dell’8 ottobre 2012, ha incasellato come illegittima l’o- perazione “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rival- sa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 1032/73”. Concetto poi ribadito lo scorso anno dalla Consulta con una seconda sentenza: la n. 244/2014. La Corte ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale di diverse norme del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, in particolare dell’art. 12, comma 10, che disponeva proprio il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribu- zione, nonostante che la norma prevedesse l’applicazione della normativa privatistica di cui all’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita. Trovo che sia “irregolare quanto irragionevole” permettere “allo Stato una riduzione dell’ac- cantonamento” del T.F.R.“ perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro presta- to e perché a parità di retribuzione determina un ingiustificato trattamento deteriore dei di- pendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di la- voro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione”. Nel Settore Sanitario un Riservo particolare alla situazione e’ stato adottato dal Sindacato Uil comparto FPL che si è posta in prima persona come del resto sempre fa al fine di poter permettere la restituzione di questo MALTOLTO. a tutti i lavoratori assunti post 31-12- 2000. Milano Michele
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PERIODICO INFORMATIVO SINDACALE UIL FPL · Nel Settore Sanitario un Riservo particolare alla situazione e’ stato adottato dal Sindacato ... buste paga dei dipendenti. La burocrazia
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Data, 08/04/2016
PERIODICO INFORMATIVO SINDACALE UIL FPL
In questo numero:
1– TFR
2– NoiPA
2– Ricorso diritto mensa
3– CAF UIL
4– Sentenze
Le trattenute sono illegittime e vanno restituite ai lavoratori pubblici Parliamo nuovamente di Sentenze ed eccone a tal punto un’altra favorevole per chi sostiene che non è legittimo prelevare ogni mese il 2,5% dell’80% dello stipendio del personale sanitario, scolastico e della pubblica amministrazione in genere: La trattenuta, che va a costituire parte del fondo di previdenza dell'INPS ex INPDAP, do-vrebbe infatti essere a carico dello Stato, nella fattispecie inteso co-me datore di lavoro, come infatti avviene nel comparto privato. A seguito delle trattenute ritenute illegittime per l’applicazione del Tfr
del 2,5% sulla busta paga degli ultimi 5 anni, a Salerno cosi come a Roma e a Milano lo Stato è stato condannato ad un'ingiunzione di pagamento immediato per una somma supe-riore ai 2 mila euro. Disponendo un decreto, tra l’altro, dall’esecuzione immediata. Per quanto riguarda la moti-vazione per cui la trattenuta è stata reputata illegittima, i giudici operanti in hanno reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro. Il via libera alle sentenze favorevoli ai ricorrenti è di fatto arrivato dopo che la Corte Costitu-zionale, attraverso la sentenza 223 dell’8 ottobre 2012, ha incasellato come illegittima l’o-perazione “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rival-sa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 1032/73”. Concetto poi ribadito lo scorso anno dalla Consulta con una seconda sentenza: la n. 244/2014. La Corte ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale di diverse norme del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, in particolare dell’art. 12, comma 10, che disponeva proprio il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribu-zione, nonostante che la norma prevedesse l’applicazione della normativa privatistica di cui all’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita. Trovo che sia “irregolare quanto irragionevole” permettere “allo Stato una riduzione dell’ac-cantonamento” del T.F.R.“ perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro presta-to e perché a parità di retribuzione determina un ingiustificato trattamento deteriore dei di-pendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di la-voro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione”. Nel Settore Sanitario un Riservo particolare alla situazione e’ stato adottato dal Sindacato Uil comparto FPL che si è posta in prima persona come del resto sempre fa al fine di poter permettere la restituzione di questo MALTOLTO. a tutti i lavoratori assunti post 31-12-2000. Milano Michele