ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI Docente: Lorenzo Improta Data: 15-16 luglio 2015 Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Atto Aggiuntivo Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA del 24 marzo 2012 POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale PERCORSO SU MONITORAGGIO, SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO, CONTROLLI E RENDICONTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020
38
Embed
PERCORSO SU MONITORAGGIO, SISTEMI DI GESTIONE E … · Atto Aggiuntivo Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA del 24 marzo 2012 POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana Asse
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI
Docente: Lorenzo Improta Data: 15-16 luglio 2015
Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale
Atto Aggiuntivo Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA del 24 marzo 2012
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale
PERCORSO SU MONITORAGGIO, SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO, CONTROLLI E RENDICONTAZIONE NELLA
PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020
Circuito finanziario e monitoraggio nella programmazione 2014-2020
• Le principali novità per la gestione ed attuazione della programmazione 2014-2020.
• Il circuito finanziario dei fondi strutturali.
• Interruzione e sospensione dei pagamenti.
• Rettifiche finanziarie da parte della Commissione europea.
2
Programma
I soggetti chiave nella gestione dei PO
3
COMMISSIONE EUROPEA
PCM – DPSAutorità Capofila del FESR e
coordinamento Fondi Strutturali
Ministero Economia – IGRUEOrganismo nazionale di
coordinamento In materia di controlli, per la ricezione dei pagamenti e la valutazione di
conformità
MLPSAutorità Capofila del FSE
PRESIDIO NAZIONALE DI VIGILANZA E COORDINAMENTO
ORGANISMO DI COORDINAMNETO NAZIONALE
DELLE ADA
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
CORTE DEI CONTI EUROPEA OLAF
AUTORITA' DI AUDITAUTORITA' DI GESTIONE
AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE
ORGANISMI INTERMEDI
BENEFICIARI
Impegni di bilancio art. 76 Reg. 1303/2013
Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun
programma sono effettuati in rate annuali per ciascun
Fondo nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2014 e il 31
dicembre 2020.
Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia
dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla
restante ripartizione del programma.
Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla
prima rata seguono l'adozione del programma da parte
della Commissione.
Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono
effettuati dalla Commissione entro il 1 o maggio di ogni
Interruzione dei termini di pagamento art. 83 Reg. 13030/2014
1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento
intermedio possono essere interrotti per un periodo
massimo di sei mesi qualora:
2. a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit
nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano
presumere carenze significative nel funzionamento del
sistema di gestione e controllo;
a) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche
supplementari, essendo venuto a conoscenza della
possibilità che le spese contenute in una richiesta di
pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi
conseguenze finanziarie;
b) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi
dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Trasmissione di dati finanziari art.112 Reg. 1303/2013
1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31
ottobre, lo Stato membro trasmette per via
elettronica alla Commissione ai fini della
sorveglianza, relativamente a ciascun
programma operativo e per ciascun asse
prioritario:
a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile
delle operazioni e il numero di operazioni
selezionate per il sostegno;
b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai
beneficiari all'autorità di gestione.
7
Trasmissione di dati finanziari art.112 Reg. 1303/2013
Previsione delle spese
3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio
e il 31 luglio sono accompagnate da una
previsione dell'importo per il quale gli Stati
membri prevedono di presentare domande
di pagamento per l'esercizio finanziario in
corso e quello successivo.
8
Domande di pagamento intermedie art. 135 reg. 1303/2013
1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.
2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile (1 luglio – 30 giugno).
9
Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento
art. 135 reg. 1303/2013
3. La prima domanda di pagamento intermedio non
può essere presentata prima della notifica alla
Commissione della designazione dell'autorità di
gestione e dell'autorità.
10
Preparazione dei conti art. 137 Reg. 1303/2013
1. I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del
regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per
ciascun programma operativo entro il 15 febbraio. I conti
coprono il periodo contabile e indicano, a livello di
ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di
regioni:
a) l'importo totale di spese ammissibili registrato
dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è
stato inserito in domande di pagamento presentate alla
Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135,
paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo
contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente
sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale
dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma
dell'articolo 132, paragrafo 1;
• …segue 11
Preparazione dei conti art. 137 Reg. 1303/2013
b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo
contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo
contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli
importi non recuperabili;
c) gli importi dei contributi per programma erogati agli
strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo
1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131,
paragrafo 4;
d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai
sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al
medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento,
accompagnato da una spiegazione delle eventuali
differenze.
12
Presentazione delle informazioni Art. 138 reg. 1303/2013
Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso,
gli Stati membri trasmettono entro il 15 febbraio:
a) i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente
regolamento per il precedente periodo contabile;
b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di
sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma,
lettera e), del presente regolamento per il precedente
periodo contabile;
c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui
all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e
b), del presente regolamento per il precedente periodo
contabile.
13
Esame e accettazione dei conti art. 83 Reg. 1303/2013
• Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla
chiusura del periodo contabile, la Commissione, a
norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del
regolamento finanziario, applica procedure per
l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo
Stato membro se ritiene che i conti siano
completi, accurati e veritieri conformemente alle
norme specifiche di ciascun fondo.
14
Disimpegno automatico Art. 136 Reg. 1303/2013
• La Commissione procede al disimpegno della
parte dell'importo di un PO, che non sia stata
utilizzata per il pagamento del prefinanziamento
iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi
entro il 31 dicembre del terzo esercizio
finanziario successivo a quello dell'impegno
di bilancio nell'ambito del PO, o per la quale non
sia stata presentata una domanda di pagamento.
• ….Target di spesa
15
Eccezioni al disimpegno automatico Art. 87 Reg. 1303/2013
1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli
importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la
quale:
a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento
giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto
sospensivo; o
b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento
per cause di forza maggiore che compromettono
gravemente l'attuazione del programma.
• Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui
al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze
dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma
16
Riepilogo scadenze
17
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Impegno rata annuale 76 1 1
Trasmissione dati finanziari 112 31 31 31 31 31 31
Previsioni di spesa 112 31 31 31 31
Anno contabile 1 30
Domande di pagamento 135 31 31
Presentazione informazioni (conti,
dichiarazione di gestione, relazione
annuale di sintesi, parere di audit e
relazione di controllo)
138 15 15
Prefinanziamento annuale 135 1 1
Presentazione della Relazione di
attuazione annuale111 31 31
anno x Anno x+1Adempimento
Rif.
Reg.
Pagamento ai beneficiari (art. 132)
1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di
prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti
intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario
riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile
dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della
domanda di pagamento da parte del beneficiario.
Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun
onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che
porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.
18
Pagamento ai beneficiari (art. 132)
2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto
dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi
debitamente motivati:
a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o
non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati,
tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della
gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo
comma, lettera a);
b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale
irregolarità che incide sulla spesa in questione.
Il beneficiario interessato è informato per iscritto