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N. 2790—CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE(GUALTIERI)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
Presentato il 18 novembre 2020
TOMO II
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
Atti Parlamentari — I — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PAGINA BIANCA
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I N D I C E
TOMO I
Relazione illustrativa
..................................................................................
Pag. 1
Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2021-2023
...... » 3
Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione
vigente ... » 21
Capitolo III. Le note integrative al bilancio
........................................ » 79
Capitolo IV. Budget economico-analitico 2021-2023
........................... » 87
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge
dibilancio
...............................................................................
» 121
L’Ecobilancio dello Stato (*)
Relazione tecnica
.........................................................................................
Pag. 255
Parte I (Sezione I del disegno di legge)
............................................... » 257
Parte II (Sezione II del disegno di legge)
............................................ » 481
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il
contodella pubblica amministrazione programmatico 2021-2023 ......
» 496
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di
legge dibilancio 2021-2023
..........................................................................
» 497
Allegato conoscitivo
.....................................................................................
Pag. 519
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle
dota-zioni previste a legislazione vigente
.............................................. » 521
TOMO II
Disegno di legge
Articoli
......................................................................................................
Pag. 1
Allegati, Tabelle ed Elenco
.....................................................................
» 289
Tabelle A e B
...........................................................................................
» 315
Quadri generali riassuntivi
.....................................................................
» 319
(*) L’illustrazione dell’Ecobilancio dello Stato è pubblicata a
parte in separato fascicolo.
Atti Parlamentari — III — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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TOMO III
Stati di previsione
Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata
................................... Pag. 3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e
dellefinanze
...................................................................................................
» 21
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello
sviluppoeconomico
.............................................................................................
» 229
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e
dellepolitiche sociali
....................................................................................
» 281
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia
...... » 325
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri edella cooperazione internazionale
..................................................... » 361
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione
...... » 405
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno
........... » 457
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
dellatutela del territorio e del mare
......................................................... » 525
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutturee dei trasporti
......................................................................................
» 559
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero
dell’università edella ricerca
..........................................................................................
» 623
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa
........ » 657
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero delle
politicheagricole alimentari e forestali
............................................................ »
711
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e
leattività culturali e per il turismo
...................................................... » 743
Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute
........ » 805
Atti Parlamentari — IV — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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DISEGNO DI LEGGE__
SEZIONE IMISURE QUANTITATIVE PER LA REA-LIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PRO-
GRAMMATICI
PARTE I
TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILAN-CIO DELLO STATO
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di
competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in
termini di competenza, di cui all’articolo21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021,2022 e
2023, sono indicati nell’allegato 1annesso alla presente legge. I
livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni
effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di
ristrut-turare passività preesistenti con ammorta-mento a carico
dello Stato.
TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALEE CONTRIBUTIVA
Art. 2.
(Fondo per interventi di riforma del sistemafiscale, Fondo per
la fedeltà fiscale e Fondoper l’assegno universale e i servizi alla
fa-
miglia)
1. Al fine di dare attuazione a interventiin materia di riforma
del sistema fiscale,nello stato di previsione del Ministero
del-l’economia e delle finanze è istituito un
Art. 1.
Art. 2.
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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Fondo con una dotazione di 8.000 milionidi euro per l’anno 2022
e di 7.000 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2023,di cui
una quota non inferiore a 5.000milioni di euro e non superiore a
6.000milioni di euro a decorrere dall’anno 2022è destinata
all’assegno universale e servizialla famiglia. I predetti
interventi sono di-sposti con appositi provvedimenti norma-tivi, a
valere sulle risorse del Fondo di cuial primo periodo.
2. Al Fondo di cui al comma 1 sonodestinate altresì, a decorrere
dall’anno 2022,fermo restando il rispetto degli
obiettiviprogrammatici di finanza pubblica, risorsestimate come
maggiori entrate permanentiderivanti dal miglioramento
dell’adempi-mento spontaneo.
3. In ciascun anno, ai fini della deter-minazione delle risorse
di cui al comma 2,si considerano le maggiori entrate derivantidal
miglioramento dell’adempimento spon-taneo che sono indicate, con
riferimento alterzo anno precedente alla predisposizionedella legge
di bilancio, nell’aggiornamentodella Relazione sull’economia non
osser-vata e sull’evasione fiscale e contributiva,redatta ai sensi
dell’articolo 10-bis.1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,introdotto dall’articolo 2 del decreto legi-slativo 24
settembre 2015, n. 160. Le mag-giori entrate di cui al periodo
precedentesono considerate permanenti se per i treanni successivi a
quello oggetto di quanti-ficazione, la somma algebrica della
stimadella variazione delle entrate derivanti inciascun anno dal
miglioramento dell’adem-pimento spontaneo risulta non
negativa.Qualora tale somma algebrica risulti nega-tiva,
l’ammontare delle maggiori entratepermanenti è dato dalla
differenza, se po-sitiva, tra l’ammontare delle maggiori en-trate
di cui al primo periodo e il valorenegativo della somma algebrica
della varia-zione delle entrate da miglioramento del-l’adempimento
spontaneo stimata con rife-rimento ai tre anni successivi. Se la
diffe-renza di cui al periodo precedente è nega-tiva o pari a zero,
l’ammontare dellemaggiori entrate permanenti è pari a zero.
4. Nel rispetto degli obiettivi program-matici di finanza
pubblica, la Nota di ag-
Art. 2.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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giornamento al documento di economia efinanza indica la quota
delle maggiori en-trate permanenti rispetto alle
previsionitendenziali formulate per il Documento dieconomia e
finanza derivanti dal migliora-mento dell’adempimento spontaneo e
de-terminate ai sensi del comma 3, da desti-nare al Fondo di cui al
comma 1.
5. A decorrere dall’anno 2022, i commida 431 a 435 dell’articolo
1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
6. Il Fondo assegno universale e servizialla famiglia e altre
misure correlate, di cuial comma 339 dell’articolo 1 della legge
27dicembre 2019, n. 160, è incrementato di3.012,1 milioni di euro
per l’anno 2021.
Art. 3.
(Stabilizzazione a regime, dall’anno 2021,dell’ulteriore
detrazione per redditi di lavoro
dipendente)
1. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020,
n. 3, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 aprile 2020,n.
21, è sostituito dal seguente:
« 2. Nelle more di una revisione strut-turale del sistema delle
detrazioni fiscali,l’ulteriore detrazione di cui al comma 1spetta
per le prestazioni rese a decorreredal 1° luglio 2020 ».
2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma7, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, èridotto di 1.150 milioni di euro
nell’anno2021 e di 1.426 milioni di euro annui adecorrere dall’anno
2022.
Art. 4.
(Incentivo per l’occupazione giovanile)
1. Per le nuove assunzioni a tempoindeterminato e per le
trasformazioni deicontratti a tempo determinato in contrattia tempo
indeterminato effettuate nel bien-nio 2021-2022, al fine di
promuovere l’oc-cupazione giovanile stabile, l’esonero
con-tributivo di cui all’articolo 1, commi da 100a 105 e 107, della
legge 27 dicembre 2017,n. 205, è riconosciuto nella misura del
100
Art. 3.
Art. 4.
Art. 2.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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per cento, per un periodo massimo di tren-tasei mesi, nel limite
massimo di importopari a 6.000 euro annui, con riferimento
aisoggetti che alla data della prima assun-zione incentivata ai
sensi del presente ar-ticolo non abbiano compiuto il
trentaseie-simo anno di età. Resta ferma l’aliquota dicomputo delle
prestazioni pensionistiche.
2. L’esonero contributivo di cui al comma1, ferme restando le
condizioni ivi previste,è riconosciuto per un periodo massimo
diquarantotto mesi ai datori di lavoro privatiche effettuino
assunzioni in una sede ounità produttiva ubicata nelle seguenti
re-gioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basili-cata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna.
3. In deroga all’articolo 1, comma 104,della legge 27 dicembre
2017, n. 205, fermirestando i princìpi generali di fruizionedegli
incentivi di cui all’articolo 31 deldecreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150,l’esonero contributivo di cui al comma 1del
presente articolo spetta ai datori dilavoro che non abbiano
proceduto, nei seimesi precedenti l’assunzione, né proce-dano, nei
nove mesi successivi alla stessa, alicenziamenti individuali per
giustificato mo-tivo oggettivo ovvero a licenziamenti collet-tivi,
ai sensi della legge 23 luglio 1991,n. 223, nei confronti di
lavoratori inqua-drati con la medesima qualifica nella stessaunità
produttiva.
4. Le disposizioni di cui al presentearticolo non si applicano
alle prosecuzionidi contratto e alle assunzioni di cui
all’ar-ticolo 1, commi 106 e 108, della legge 27dicembre 2017, n.
205.
5. Il beneficio previsto dal presente ar-ticolo è concesso ai
sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione
eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro
temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia
nell’attuale emergenza delCOVID-19 », e nei limiti e alle
condizioni dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle
disposizioni del presente articolo èsubordinata, ai sensi
dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul
funzionamentodell’Unione europea, all’autorizzazione
dellaCommissione europea.
Art. 4.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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Art. 5.
(Esonero contributivo per le assunzioni didonne)
1. Per le assunzioni di lavoratrici donneeffettuate nel biennio
2021-2022, in viasperimentale, l’esonero contributivo di
cuiall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge28 giugno 2012, n.
92, è riconosciuto nellamisura del 100 per cento nel limite
mas-simo di importo pari a 6.000 euro annui.
2. Le assunzioni di cui al comma 1devono comportare un
incremento occupa-zionale netto calcolato sulla base della
dif-ferenza tra il numero dei lavoratori occu-pati rilevato in
ciascun mese e il numerodei lavoratori mediamente occupati nei
do-dici mesi precedenti. Per i dipendenti concontratto di lavoro a
tempo parziale, ilcalcolo è ponderato in base al rapporto trail
numero delle ore pattuite e il numerodelle ore che costituiscono
l’orario normaledi lavoro dei lavoratori a tempo pieno.L’incremento
della base occupazionale èconsiderato al netto delle diminuzioni
delnumero degli occupati verificatesi in so-cietà controllate o
collegate ai sensi dell’ar-ticolo 2359 del codice civile o facenti
capo,anche per interposta persona, allo stessosoggetto.
3. Il beneficio previsto dal presente ar-ticolo è concesso ai
sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione
eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro
temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia
nell’attuale emergenza delCOVID-19 » e nei limiti e alle condizioni
dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle disposizioni
del presente articolo èsubordinata, ai sensi dell’articolo 108,
pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea,
all’autorizzazione dellaCommissione europea.
Art. 6.
(Esonero contributivo per i giovani coltiva-tori diretti e
imprenditori agricoli)
1. All’articolo 1, comma 503, della legge27 dicembre 2019, n.
160, le parole: « e il
Art. 5.
Art. 6.
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « e il 31
dicembre 2021 ».
Art. 7.
(Esonero contributivo per il settore
sportivodilettantistico)
1. Al fine di garantire la sostenibilitàdella riforma del lavoro
sportivo, è istituitonello stato di previsione del Ministero
del-l’economia e delle finanze un apposito fondo,con dotazione di
50 milioni di euro perl’anno 2021 e di 50 milioni di euro perl’anno
2022, per finanziare nei predettilimiti l’esonero, anche parziale,
dal versa-mento dei contribuiti previdenziali a caricodelle
federazioni sportive nazionali, disci-pline sportive associate,
enti di promozionesportiva, associazioni e società sportive
di-lettantistiche, con esclusione dei premi edei contributi dovuti
all’Istituto nazionaleper l’assicurazione contro gli infortuni
sullavoro (INAIL), relativamente ai rapporti dilavoro sportivo
instaurati con atleti, alle-natori, istruttori, direttori tecnici,
direttorisportivi, preparatori atletici e direttori digara.
2. L’esonero di cui al presente articolo ècumulabile con altri
esoneri o riduzionidelle aliquote di finanziamento previsti
dallanormativa vigente, nei limiti della contri-buzione
previdenziale dovuta.
Art. 8.
(Esenzione dall’IRPEF dei redditi domini-cali e agrari dei
coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali)
1. All’articolo 1, comma 44, della legge11 dicembre 2016, n.
232, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 2019e 2020 » sono sostituite
dalle seguenti: « 2019,2020 e 2021 »;
b) il secondo periodo è soppresso.
Art. 9.
(Modifiche alla disciplina fiscale della tas-sazione dei
ristorni delle società cooperative)
1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 6.
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati
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modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,n. 112, sono aggiunti,
in fine, i seguentiperiodi: « Per le somme attribuite ad au-mento
del capitale sociale nei confronti disoci persone fisiche, la
cooperativa ha fa-coltà di applicare, previa deliberazione
del-l’assemblea, la ritenuta del 12,50 per centoa titolo d’imposta
all’atto della loro attri-buzione a capitale sociale. Tra i soci
per-sone fisiche non sono compresi gli impren-ditori di cui
all’articolo 65, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditi,
di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986,
n. 917, né i detentori dipartecipazione qualificata ai sensi
dell’ar-ticolo 67, comma 1, lettera c), del mede-simo testo unico.
La facoltà di cui al quartoperiodo è esercitata con il versamento
dellaritenuta di cui al medesimo periodo, daeffettuare entro il
giorno 16 del mese suc-cessivo a quello di scadenza del
trimestresolare in cui è stata adottata la delibera-zione
dell’assemblea ».
2. La ritenuta del 12,50 per cento pre-vista dal quarto periodo
del comma 2 del-l’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002,n.
63, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 giugno 2002, n.
112, introdotto dalcomma 1 del presente articolo, può
essereapplicata con le medesime modalità e ter-mini alle somme
attribuite ad aumento delcapitale sociale deliberate
anteriormentealla data di entrata in vigore della presentelegge, in
luogo della tassazione previstadalla previgente normativa.
Art. 10.
(Riduzione della tassazione dei dividendi pergli enti non
commerciali)
1. Gli utili percepiti dagli enti non com-merciali di cui
lettera c) del comma 1dell’articolo 73 del testo unico delle
impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della
Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, o da una stabile organizzazione
nelterritorio dello Stato di enti non commer-ciali, di cui alla
lettera d) del comma 1 delmedesimo articolo 73, che esercitano,
senzascopo di lucro, in via esclusiva o principale,una o più
attività di interesse generale per
Art. 10.
Art. 9.
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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il perseguimento di finalità civiche, solida-ristiche e di
utilità sociale nei settori indi-cati al comma 2 del presente
articolo, nonconcorrono alla formazione del reddito im-ponibile
nella misura del 50 per cento adecorrere dall’esercizio in corso al
1° gen-naio 2021. Sono esclusi gli utili provenientida
partecipazioni in imprese o enti resi-denti o localizzati in Stati
o territori aregime fiscale privilegiato di cui all’articolo47-bis,
comma 1, del citato testo unico delleimposte sui redditi, di cui al
decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. I settori nell’ambito dei quali devonoessere svolte le
attività di interesse generaledi cui al comma 1 sono i
seguenti:
a) famiglia e valori connessi; crescita eformazione giovanile;
educazione, istru-zione e formazione, compreso l’acquisto
diprodotti editoriali per la scuola; volonta-riato, filantropia e
beneficenza; religione esviluppo spirituale; assistenza agli
anziani;diritti civili;
b) prevenzione della criminalità e si-curezza pubblica;
sicurezza alimentare eagricoltura di qualità; sviluppo locale
ededilizia popolare locale; protezione dei con-sumatori; protezione
civile; salute pubblica,medicina preventiva e riabilitativa;
attivitàsportiva; prevenzione e recupero delle tos-sicodipendenze;
patologia e disturbi psi-chici e mentali;
c) ricerca scientifica e tecnologica; pro-tezione e qualità
dell’ambiente;
d) arte, attività e beni culturali.
3. I soggetti di cui al comma 1 destinanol’imposta sul reddito
delle società non do-vuta in applicazione della disposizione dicui
al medesimo comma 1 al finanziamentodelle attività di interesse
generale ivi indi-cate, accantonando l’importo non ancoraerogato in
una riserva indivisibile e nondistribuibile per tutta la durata
dell’ente.
4. Le fondazioni di cui al decreto legi-slativo 17 maggio 1999,
n. 153, destinanol’imposta sul reddito non dovuta in appli-cazione
della disposizione di cui al comma1 al finanziamento delle attività
di inte-resse generale ivi indicate, accantonandola,
Art. 10.
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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fino all’erogazione, in un apposito fondodestinato all’attività
istituzionale.
TITOLO III
CRESCITA E INVESTIMENTI
Art. 11.
(Cofinanziamento nazionale degli interventifinanziati con fondi
dell’Unione europea per
il periodo 2021-2027)
1. Alla copertura degli oneri relativi allaquota di
cofinanziamento nazionale pub-blica relativa agli interventi
cofinanziatidall’Unione europea per il periodo di pro-grammazione
2021-2027, a valere sulle ri-sorse dei fondi strutturali, del Fondo
peruna transizione giusta (JTF), del Fondoeuropeo agricolo per lo
sviluppo rurale(FEASR) e del Fondo europeo per gli affarimarittimi
e per la pesca (FEAMP), con-corre il Fondo di rotazione di cui
all’arti-colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Aseguito
dell’approvazione del Quadro finan-ziario pluriennale per il
periodo di pro-grammazione 2021-2027 e dei relativi re-golamenti,
il Comitato interministeriale perla programmazione economica
(CIPE), conapposita deliberazione, definisce i tassi
dicofinanziamento nazionale massimi appli-cabili e l’onere a carico
del Fondo di ro-tazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile
1987, n. 183, per i programmi cofi-nanziati dall’Unione europea per
il periododi programmazione 2021-2027.
2. Per gli interventi di cui al comma 1,attribuiti alla
titolarità delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di
Bolzano,il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16
aprile 1987, n. 183, concorrenella misura massima del 70 per
centodegli importi relativi alla quota di cofinan-ziamento
nazionale pubblica previsti neipiani finanziari dei singoli
programmi. Larestante quota del 30 per cento fa carico aibilanci
delle regioni e delle predette pro-vince autonome, nonché degli
eventuali al-tri organismi pubblici partecipanti a
taliprogrammi.
Art. 11.
Art. 10.
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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3. Per gli interventi di cui al comma 1attribuiti alla
titolarità delle amministra-zioni centrali dello Stato, alla
coperturadegli oneri relativi alla quota di cofinan-ziamento
nazionale pubblica si provvedeintegralmente con le disponibilità
del Fondodi rotazione di cui all’articolo 5 della legge16 aprile
1987, n. 183. Gli oneri relativialla quota di cofinanziamento
nazionalepubblica dei programmi dell’obiettivo dicooperazione
territoriale europea di cui laRepubblica italiana è partner
ufficiale, deiprogrammi dello Strumento di vicinato,sviluppo e
cooperazione internazionale edei programmi di assistenza alla
pre-adesione con autorità di gestione italianasono a carico del
Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della citata legge n. 183
del1987.
4. Il Fondo di rotazione di cui all’arti-colo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183,concorre, nei limiti delle proprie
disponi-bilità, al finanziamento degli oneri relativiall’attuazione
di eventuali interventi com-plementari rispetto ai programmi
cofinan-ziati dai fondi strutturali dell’Unione euro-pea per il
periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le
risorsedestinabili agli interventi complementari dicui al presente
comma, le regioni e leprovince autonome di Trento e di
Bolzanopossono concorrere al finanziamento deglistessi con risorse
a carico dei propri bi-lanci. L’erogazione delle risorse, a fronte
dispese rendicontate, ha luogo previo inseri-mento, da parte
dell’amministrazione tito-lare, dei dati di attuazione nel
sistemainformatico di cui al comma 6.
5. Il monitoraggio degli interventi cofi-nanziati dall’Unione
europea per il periododi programmazione 2021-2027, a valere
suifondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sulFEAMP e sugli altri
strumenti finanziariprevisti, ivi compresi quelli attinenti
allacooperazione territoriale europea, del Fondoper lo sviluppo e
la coesione nell’ambitodella programmazione 2021-2027, nonchédegli
interventi complementari finanziatidal Fondo di rotazione di cui
all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assi-curato dal
Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della
Ragioneria
Art. 11.
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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generale dello Stato. A tal fine, le ammi-nistrazioni centrali,
le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano
assicu-rano, per gli interventi di rispettiva com-petenza, la
rilevazione dei dati di attua-zione finanziaria, fisica e
procedurale alivello di singolo progetto nonché delle pro-cedure di
attivazione degli interventi, se-condo le specifiche tecniche
definite d’in-tesa tra il Dipartimento della Ragioneriagenerale
dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e le
amministrazionicentrali dello Stato responsabili del coor-dinamento
per i singoli fondi.
6. Per le finalità di cui al presentearticolo e al fine di
garantire l’efficace ecorretta attuazione delle politiche di
coe-sione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la
standardizzazione dellerelative procedure attuative previste
daisistemi di gestione e controllo, il Ministerodell’economia e
delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale dello
Statosviluppa e rende disponibile per le ammi-nistrazioni
responsabili un apposito si-stema informatico per il supporto nelle
fasidi gestione, monitoraggio, rendicontazionee controllo dei
programmi e degli interventicofinanziati.
7. All’articolo 242, comma 7, del decreto‐legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n.
77, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Il Ministero
dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della
Ragioneriagenerale dello Stato integra il Programmacomplementare di
azione e coesione per lagovernance dei sistemi di gestione e
con-trollo 2014-2020, di cui alla deliberazionedel CIPE n. 114 del
23 dicembre 2015,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del24
marzo 2016, con interventi di rafforza-mento della capacità
amministrativa e tec-nica per assicurare la conclusione
dellaprogrammazione 2014-2020 e l’efficace av-vio del nuovo ciclo
di programmazionedell’Unione europea 2021-2027, mediantel’utilizzo
delle risorse a tal fine stanziatedalla legge 27 dicembre 2019, n.
160 ».
Art. 11.
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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Art. 12.
(Proroghe in materia di riqualificazione ener-getica, impianti
di micro-cogenerazione, re-cupero del patrimonio edilizio, acquisto
dimobili e grandi elettrodomestici e proroga
del bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con
modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono apportate le
se-guenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis),le parole: « 31 dicembre
2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
2) al comma 2-bis, le parole: « nel-l’anno 2020 » sono
sostituite dalle seguenti:« nell’anno 2021 »;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 31 di-cembre 2020 » sono sostituite
dalle se-guenti: « 31 dicembre 2021 »;
2) al comma 2, le parole: « 1° gen-naio 2019 » sono sostituite
dalle seguenti:« 1° gennaio 2020 », le parole: « anno 2020 »sono
sostituite dalle seguenti: « anno 2021 »,le parole: « anno 2019 »,
ovunque ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: « anno2020 » e
le parole: « nel 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nel 2021
».
2. All’articolo 1, comma 219, della legge27 dicembre 2019, n.
160, le parole: « nel-l’anno 2020 » sono sostituite dalle
seguenti:« negli anni 2020 e 2021 ».
Art. 13.
(Proroga del bonus verde)
1. All’articolo 1, comma 12, della legge27 dicembre 2017, n.
205, le parole: « Perl’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:«
Per l’anno 2021 ».
Art. 14.
(Rifinanziamento degli interventi di ricon-versione e
riqualificazione produttiva di aree
di crisi)
1. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120,
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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convertito, con modificazioni, dalla legge15 maggio 1989, n.
181, destinati alla ri-conversione e alla riqualificazione
produt-tiva delle aree di crisi industriale com-plessa di cui
all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, la
dotazione del Fondo per la cre-scita sostenibile, di cui
all’articolo 23 delmedesimo decreto-legge n. 83 del 2012,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012, è
incrementata di 150 milioni dieuro per l’anno 2021, di 110 milioni
di europer l’anno 2022 e di 20 milioni di euro perciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.
2. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, le
risorse di cui al comma1 sono ripartite tra gli interventi da
attuarenei casi di situazioni di crisi industrialecomplessa ai
sensi del comma 1 dell’arti-colo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto
2012, n. 134, e quelli daattuare nei casi di situazioni di crisi
indu-striale diverse dalle precedenti che presen-tano, comunque,
impatto significativo sullosviluppo dei territori e
sull’occupazione aisensi del comma 8-bis del medesimo arti-colo
27.
Art. 15.
(Sostegno al settore turistico tramite i con-tratti di
sviluppo)
1. Al fine di sostenere il settore delturismo, promuovendo la
realizzazione diprogrammi in grado di ridurre il
divariosocio-economico tra le aree territoriali delPaese e di
contribuire ad un utilizzo effi-ciente del patrimonio immobiliare
nazio-nale, nonché di favorire la crescita dellacatena economica e
l’integrazione setto-riale, la disciplina per l’accesso ai
contrattidi sviluppo di cui all’articolo 3, comma4-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni,
dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, è così modifi-cata:
a) la soglia di accesso ai contratti disviluppo, pari a 20
milioni di euro, è ridottaa 7,5 milioni di euro per i programmi
di
Art. 15.
Art. 14.
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
investimento che prevedono interventi darealizzare nelle aree
interne del Paese ov-vero il recupero e la riqualificazione
distrutture edilizie dismesse. Per i medesimiprogrammi, l’importo
minimo dei progettid’investimento del proponente è
conseguen-temente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguar-danti esclusivamente
l’attività di trasforma-zione e commercializzazione di
prodottiagricoli possono essere accompagnati dainvestimenti
finalizzati alla creazione, allaristrutturazione e all’ampliamento
di strut-ture idonee alla ricettività e all’accoglienzadell’utente,
finalizzati all’erogazione di ser-vizi di ospitalità connessi alle
attività ditrasformazione e commercializzazione deiprodotti
agricoli. Ai predetti investimenti siapplicano le rispettive
discipline agevola-tive vigenti.
2. Il Ministero dello sviluppo economicoimpartisce al Soggetto
gestore le direttiveeventualmente necessarie ai fini della
cor-retta attuazione delle disposizioni di cui alcomma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 èautorizzata la spesa di
100 milioni di europer l’anno 2021 e di 30 milioni di euro
perl’anno 2022.
Art. 16.
(Erogazione in unica quota del contributodella cosiddetta «
nuova Sabatini »)
1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98,
le parole: « in più quote determinatecon il medesimo decreto. In
caso di finan-ziamento di importo non superiore a 200.000euro, il
contributo viene erogato in un’u-nica soluzione » sono sostituite
dalle se-guenti: « in un’unica soluzione, secondo lemodalità
determinate con il medesimo de-creto ».
2. Per le finalità di cui al comma 1,l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno2013, n.
69, convertito, con modificazioni,
Art. 16.
Art. 15.
Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integratadi 370 milioni di
euro per l’anno 2021.
Art. 17.
(Fondo a sostegno dell’impresa femminile)
1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello
sviluppo economico, il« Fondo a sostegno dell’impresa femmi-nile »,
con una dotazione di 20 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021
e 2022,destinato al fine di promuovere e sostenerel’avvio e il
rafforzamento dell’imprendito-ria femminile, la diffusione dei
valori del-l’imprenditorialità e del lavoro tra la po-polazione
femminile e massimizzare il con-tributo quantitativo e qualitativo
delle donneallo sviluppo economico e sociale del Paese.
2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene:
a) interventi per sostenere l’avvio del-l’attività, gli
investimenti e il rafforzamentodella struttura finanziaria e
patrimonialedelle imprese femminili, con specifica at-tenzione ai
settori dell’alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la dif-fusione della cultura
imprenditoriale tra lapopolazione femminile;
c) programmi di formazione e orien-tamento verso materie e
professioni in cuila presenza femminile deve essere adeguataalle
indicazioni di livello dell’Unione euro-pea e nazionale.
3. Gli interventi di cui al comma 2,lettera a), possono
consistere in:
a) contributi a fondo perduto per av-viare imprese femminili,
con particolareattenzione alle imprese individuali e alleattività
libero-professionali in generale econ specifica attenzione a quelle
avviate dadonne disoccupate di qualsiasi età;
b) finanziamenti senza interesse, fi-nanziamenti agevolati e
combinazione dicontributi a fondo perduto e finanziamentiper
avviare e sostenere le attività di im-prese femminili;
c) incentivi per rafforzare le impresefemminili, costituite da
almeno trentasei
Art. 17.
Art. 16.
Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
mesi, nella forma di contributo a fondoperduto per
l’integrazione del fabbisognodi circolante nella misura massima
dell’80per cento della media del circolante degliultimi tre
esercizi;
d) percorsi di assistenza tecnico-ge-stionale per attività di
marketing e di co-municazione durante tutto il periodo
direalizzazione degli investimenti o di com-pimento del programma
di spesa, ancheattraverso un sistema di voucher per acce-dervi;
e) investimenti nel capitale, anche tra-mite la sottoscrizione
di strumenti finan-ziari partecipativi, a beneficio esclusivo
delleimprese a guida femminile tra le start-upinnovative di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221,
e delle piccole e medie im-prese innovative di cui all’articolo 4
deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, con-vertito, con
modificazioni, dalla legge 24marzo 2015, n. 33, nei settori
individuati incoerenza con gli indirizzi strategici nazio-nali;
f) azioni di comunicazione per la pro-mozione del sistema
imprenditoriale fem-minile italiano e degli interventi
finanziatiattraverso le norme del presente articolo.
4. Gli interventi di cui al comma 2,lettere b) e c), possono
consistere nelleseguenti azioni:
a) iniziative per promuovere il valoredell’impresa femminile
nelle scuole e nelleuniversità;
b) iniziative per la diffusione di cul-tura imprenditoriale tra
le donne;
c) iniziative di orientamento e forma-zione verso percorsi di
studio nelle disci-pline scientifiche, tecnologiche,
ingegneri-stiche e matematiche;
d) iniziative di sensibilizzazione versoprofessioni tipiche
dell’economia digitale;
e) azioni di comunicazione per diffon-dere la cultura femminile
d’impresa e pro-
Art. 17.
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
muovere i programmi finanziati ai sensi delpresente
articolo.
5. Nell’ambito delle attività previste daicommi da 1 a 4 e al
fine di massimizzarnel’efficacia e l’aderenza ai bisogni e
allecaratteristiche dei territori, è promossa lacollaborazione con
le regioni e gli entilocali, con le associazioni di categoria,
conil sistema delle camere di commercio, in-dustria, artigianato e
agricoltura e con icomitati per l’imprenditoria femminile, an-che
prevedendo forme di cofinanziamentotra i rispettivi programmi in
materia.
6. Il Ministro dello sviluppo economicopresenta annualmente alle
Camere una re-lazione sull’attività svolta e sulle possibilimisure
da adottare per risolvere i problemirelativi alla partecipazione
della popola-zione femminile alla vita economica e im-prenditoriale
del Paese.
7. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, adottato
di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze econ il
Ministro per le pari opportunità e lafamiglia, entro sessanta
giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,
sonodeterminati la ripartizione della dotazionefinanziaria del
Fondo di cui al comma 1 trai diversi interventi, le modalità di
attua-zione, i criteri e i termini per la fruizionedelle
agevolazioni previste dalla presentelegge, compreso il rapporto di
co-investi-mento tra le risorse pubbliche e quelle diinvestitori
regolamentati o qualificati pergli investimenti di cui al comma 3,
letterae), nonché le attività di monitoraggio econtrollo. Il
Ministero dello sviluppo eco-nomico può utilizzare le proprie
società inhouse per la gestione e l’attuazione degliinterventi
previsti.
8. È istituito, presso il Ministero dellosviluppo economico, il
Comitato impresadonna. Il Comitato:
a) contribuisce ad attualizzare le lineedi indirizzo per
l’utilizzo delle risorse delFondo di cui al comma 1;
b) conduce analisi economiche, stati-stiche e giuridiche
relative alla questionefemminile nell’impresa;
c) formula raccomandazioni relativa-mente allo stato della
legislazione e dell’a-
Art. 17.
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
zione amministrativa, nazionale e regio-nale, in materia di
imprenditorialità fem-minile e in generale sui temi della
presenzafemminile nell’impresa e nell’economia;
d) contribuisce alla redazione dellarelazione annuale di cui al
comma 6.
9. La partecipazione al Comitato è svoltaa titolo gratuito,
senza erogazione di com-pensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spesee altri emolumenti comunque denominatiai partecipanti.
10. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di
concerto con il Mini-stro per le pari opportunità e la
famiglia,sono stabilite la composizione e le modalitàdi nomina del
Comitato.
Art. 18.
(Fondo per le piccole e medie imprese cre-ative)
1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello
sviluppo economico, il« Fondo per le piccole e medie
impresecreative », con una dotazione di 20 milionidi euro per
ciascuno degli anni 2021 e2022.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma1 sono utilizzate
per:
a) promuovere nuova imprenditoria-lità e lo sviluppo di imprese
del settorecreativo, attraverso contributi a fondo per-duto,
finanziamenti agevolati e loro com-binazioni;
b) promuovere la collaborazione delleimprese del settore
creativo con le impresedi altri settori produttivi, in
particolarequelli tradizionali, nonché con le universitàe gli enti
di ricerca, anche attraverso l’e-rogazione di contributi a fondo
perduto informa di voucher da destinare all’acquistodi servizi
prestati da imprese creative ov-vero per favorire processi di
innovazione;
c) sostenere la crescita delle impresedel settore anche tramite
la sottoscrizionedi strumenti finanziari partecipativi, a
be-neficio esclusivo delle start-up innovative dicui all’articolo
25 del decreto-legge 18 ot-
Art. 18.
Art. 17.
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221,e delle piccole e medie imprese
innovativedi cui all’articolo 4 del decreto-legge 24gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33,nei settori individuati in coerenza con gliindirizzi strategici
nazionali;
d) consolidare e favorire lo sviluppodel sistema imprenditoriale
del settore cre-ativo attraverso attività di analisi,
studio,promozione e valorizzazione.
3. Nell’ambito degli interventi previstidal comma 2, lettere a),
c) e d), al fine dimassimizzarne l’efficacia e l’aderenza
allecaratteristiche dei territori, è promossa lacollaborazione con
le regioni, anche preve-dendo forme di cofinanziamento tra i
ri-spettivi programmi in materia.
4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per« settore creativo » si
intende il settore checomprende le attività dirette allo
sviluppo,alla creazione, alla produzione, alla diffu-sione e alla
conservazione dei beni e serviziche costituiscono espressioni
culturali, ar-tistiche o altre espressioni creative e,
inparticolare, quelle relative all’architettura,agli archivi, alle
biblioteche, ai musei, al-l’artigianato artistico, all’audiovisivo,
com-presi il cinema, la televisione e i contenutimultimediali, al
software, ai videogiochi, alpatrimonio culturale materiale e
immate-riale, al design, ai festival, alla musica, allaletteratura,
alle arti dello spettacolo, all’e-ditoria, alla radio, alle arti
visive, alla co-municazione e alla pubblicità.
5. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di
concerto con il Mini-stro per i beni e le attività culturali e per
ilturismo, sono adottate le disposizioni perl’attuazione dei commi
da 1 a 4, compresequelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse delFondo di cui al comma 1
tra gli interventidi cui al comma 2;
b) all’individuazione dei codici ATECOche classificano le
attività dei settori indi-cati al comma 3;
c) alle modalità e ai criteri per laconcessione delle
agevolazioni:
Art. 18.
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
d) alla definizione delle iniziative am-missibili alle forme di
aiuto, nel rispettodella disciplina europea in materia di aiutidi
Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la frui-zione dei benefìci
nonché alle altre formedi intervento del Fondo di cui al comma
1,anche volte a favorire l’accesso a canalialternativi di
finanziamento.
Art. 19.
(Fondo d’investimento per lo sviluppo dellepiccole e medie
imprese del settore aeronau-
tico e della green economy)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo, ac-crescere la
competitività e rafforzare lafiliera del sistema delle piccole e
medieimprese del settore aeronautico nazionale,della chimica verde
nonché della fabbrica-zione di componenti per la mobilità
elet-trica e per la produzione di energia da fontirinnovabili, è
istituito, nello stato di previ-sione del Ministero dello sviluppo
econo-mico, un Fondo d’investimento per gli in-terventi nel
capitale di rischio delle piccolee medie imprese, con una dotazione
di 100milioni di euro per l’anno 2021, di 30milioni di euro per
ciascuno degli anni2022 e 2023 e di 40 milioni di euro perciascuno
degli anni dal 2024 al 2026. Ladotazione del Fondo per l’anno 2021
èdestinata, nella misura di 50 milioni dieuro, ad un’apposita
sezione dedicata esclu-sivamente alle piccole e medie imprese
delsettore aeronautico nazionale.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanziainterventi per lo sviluppo
delle piccole emedie imprese, quali fusioni,
aggregazioni,acquisizioni, riorganizzazioni, ristruttura-zioni,
rafforzamento del capitale per gliinvestimenti volti alla
transizione tecnolo-gica e alla sostenibilità ecologica e
ambien-tale dei processi produttivi.
3. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di
concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, le
ri-sorse del Fondo di cui al comma 1 sonoripartite tra le varie
sezioni, ciascuna de-dicata ad uno dei settori di cui al
medesimocomma 1, e sono stabiliti i criteri e le
Art. 19.
Art. 18.
Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
modalità di accesso alle prestazioni delFondo nonché le forme di
partecipazioneal medesimo da parte di investitori privati.
Art. 20.
(Rifinanziamento di agevolazioni nella formadi finanziamenti a
favore di imprese seque-strate o confiscate alla criminalità
organiz-
zata)
1. Al fine di assicurare il sostegno alleimprese sequestrate o
confiscate alla cri-minalità organizzata, l’autorizzazione dispesa
di cui al comma 195 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n.
208, èincrementata di 10 milioni di euro perciascuno degli anni
2021 e 2022. L’incre-mento di cui al primo periodo è destinatoa
un’apposita sezione del Fondo per lacrescita sostenibile, di cui
all’articolo 23 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134,
per l’erogazione difinanziamenti agevolati in favore delle im-prese
di cui al citato comma 195 dell’arti-colo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
Art. 21.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e ilsostegno delle
filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura)
1. Al fine di garantire lo sviluppo e ilsostegno del settore
agricolo, della pesca edell’acquacoltura, è istituito, nello stato
diprevisione del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e
forestali, il « Fondo per losviluppo e il sostegno delle filiere
agricole,della pesca e dell’acquacoltura », con unadotazione di 150
milioni di euro per l’anno2021.
2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della
presente legge, conuno o più decreti del Ministro delle politi-che
agricole alimentari e forestali, previaintesa in sede di Conferenza
permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince
autonome di Trento e di Bolzano,sono definiti i criteri e le
modalità di uti-lizzazione del Fondo di cui al comma 1.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 19.
Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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Art. 22.
(Lavoro autonomo nelle imprese start up)
1. All’articolo 26 del testo unico delledisposizioni concernenti
la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizionedello
straniero, di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 6 èinserito il seguente:
« 6-bis. Limitatamente alla tipologia dilavoro autonomo per la
costituzione di im-prese start up innovative ai sensi dellasezione
IX del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con
modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, enell’ambito
delle quote definite ai sensidell’articolo 3, comma 4, del presente
testounico, il ricongiungimento dei familiari dicui all’articolo
29, comma 1, lettere a) e b),è consentito al lavoratore straniero
nellemore dell’ottenimento del permesso di sog-giorno e
indipendentemente dalla sua du-rata, ai sensi e alle condizioni
previste dalmedesimo articolo 29, ad eccezione delrequisito di cui
al comma 3, lettera a). Larichiesta di ingresso dei familiari al
seguitoè presentata contestualmente alla richiestadi nulla osta di
cui all’articolo 39 del re-golamento di cui al decreto del
Presidentedella Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Siapplicano le
agevolazioni previste dai de-creti attuativi di cui all’articolo 1,
comma156, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.Ai familiari è
rilasciato il permesso di sog-giorno per motivi familiari ai sensi
dell’ar-ticolo 30, commi 1, lettera a), 2, 3 e 6, didurata pari a
quella del permesso rilasciatoal lavoratore autonomo ».
Art. 23.
(Promozione dei marchi collettivi e di cer-tificazione
all’estero)
1. All’articolo 32 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34,
convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 5 e le lettere a) eb) del comma 6 sono
abrogati;
Art. 22.
Art. 23.
Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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b) al comma 12, le parole: « per anno »sono sostituite dalle
seguenti: « per cia-scuno degli anni 2019 e 2020 e di euro
2,5milioni annui a decorrere dall’anno 2021 »;
c) al comma 15, le parole: « per cia-scun anno, a decorrere dal
2019 » sonosostituite dalle seguenti: « per ciascuno de-gli anni
2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021
».
Art. 24.
(Piani di sviluppo per gli investimenti nellearee dismesse)
1. Per favorire l’attrazione degli investi-menti e la
realizzazione di progetti di svi-luppo, nelle aree dismesse o in
disuso, delleinfrastrutture e dei beni immobili in
disusoappartenenti alle amministrazioni pubbli-che di cui
all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,possono essere definiti piani di sviluppoper il finanziamento
degli interventi neces-sari alla rigenerazione, alla
riqualificazionee all’infrastrutturazione nonché per l’attra-zione
di investimenti privati volti al rilancioeconomico.
2. Alla struttura di missione InvestItalia,di cui all’articolo
1, comma 179, della legge30 dicembre 2018, n. 145, è affidato
ilcompito di coordinare e coadiuvare le am-ministrazioni centrali e
locali interessatealla predisposizione e alla definizione deipiani
di sviluppo di cui al comma 1 delpresente articolo nonché di
proporre l’e-lenco annuale delle proposte di piani inordine di
graduatoria ai fini dell’accesso alfinanziamento da parte del Fondo
di cui alcomma 5.
3. Al fine di favorire lo sviluppo diiniziative di partenariato
pubblico-privato,possono essere acquisite, nell’ambito
dellaprocedura di predisposizione dei piani, pro-poste di
investimento privato raccolte aseguito della pubblicazione di
avvisi pub-blici, predisposti su iniziativa dell’ammini-strazione
titolare del bene o a seguito dispecifica manifestazione di
interesse. Taliproposte, inserite nei piani da sottoporrealla
successiva valutazione, devono indi-care il collegamento funzionale
tra la rige-
Art. 24.
Art. 23.
Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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nerazione, riqualificazione e infrastruttu-razione del bene,
finanziata con risorsepubbliche, e l’iniziativa economica
privataderivante dall’insediamento produttivo pro-posto sulla
medesima area, nonché il pianoeconomico-finanziario volto a
dimostrarela redditività dell’investimento e la sua so-stenibilità
economico-finanziaria nonché afornire gli elementi per massimizzare
glieffetti economico-sociali e occupazionali sulterritorio.
4. I piani di sviluppo di cui al comma 1definiscono:
a) gli interventi pubblici e privati daattuare, identificati dal
codice unico di pro-getto ai sensi dell’articolo 11 della legge
16gennaio 2003, n. 3;
b) nell’ambito degli interventi di cuialla lettera a), gli
interventi di riconver-sione e di sviluppo economico da
realizzareanche attraverso studi e ricerche apposita-mente condotti
da università ed enti diricerca specializzati;
c) il piano economico-finanziario del-l’investimento e il
relativo cronoprogramma;
d) le risorse pubbliche e private de-stinate al piano;
e) le modalità per l’erogazione dellerisorse pubbliche;
f) le cause di revoca dei contributi e dirisoluzione
dell’accordo;
g) i soggetti pubblici e privati attuatoridegli interventi
nonché gli altri soggetticoinvolti nel procedimento;
h) i tempi di realizzazione delle di-verse fasi;
i) le modalità di verifica dell’adempi-mento degli impegni
assunti e della realiz-zazione dei progetti.
5. Per il finanziamento degli interventiprevisti dal presente
articolo, è istituitonello stato di previsione del Ministero
del-l’economia e delle finanze, per il successivotrasferimento al
bilancio autonomo dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, il«
Fondo per l’attrazione di investimenti inaree dismesse e per beni
dismessi », con
Art. 24.
Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
una dotazione di 36 milioni di euro perl’anno 2021, di 72
milioni di euro perl’anno 2022 e di 147 milioni di euro perl’anno
2023.
6. Su proposta del Sottosegretario diStato alla Presidenza del
Consiglio dei mi-nistri con delega alla programmazione eco-nomica e
agli investimenti pubblici, sullabase dell’elenco annuale
predisposto ai sensidel comma 2, il CIPE approva le propostedi
piani di sviluppo e ne dispone il finan-ziamento nei limiti delle
risorse di cui alcomma 5. Con la medesima deliberazione ilCIPE
definisce i tempi di attuazione e icriteri di valutazione dei
risultati dei sin-goli piani.
7. Il monitoraggio degli interventi com-presi nei piani di
sviluppo è effettuato aisensi del decreto legislativo 29
dicembre2011, n. 229, e costituisce la base informa-tiva per il
riscontro degli elementi indicatialle lettere a), b), c), d), g) e
h) del comma4 nelle fasi di predisposizione, valutazionee
approvazione dei piani nonché per leverifiche previste dalla
lettera i) del mede-simo comma 4.
Art. 25.
(Accordi per l’innovazione)
1. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto del
Ministro dello sviluppoeconomico 24 maggio 2017, pubblicato
nellaGazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017,destinati allo
strumento agevolativo degliaccordi per l’innovazione, la dotazione
delFondo per la crescita sostenibile, di cuiall’articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con
modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incre-mentata di
100 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal 2025 al 2035.
Art. 26.
(Interventi straordinari per il potenziamentoinfrastrutturale
degli istituti penitenziari del
Ministero della giustizia)
1. Al fine di realizzare interventi stra-ordinari per
l’ampliamento e l’ammoder-
Art. 25.
Art. 26.
Art. 24.
Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
namento degli spazi e delle attrezzaturedestinati al lavoro dei
detenuti nonché peril cablaggio e la digitalizzazione degli
isti-tuti penitenziari, è autorizzata la spesa di25 milioni di euro
per l’anno 2021, di 15milioni di euro per l’anno 2022 e di
10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2023 al 2026.
TITOLO IV
MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITO-RIALE
Art. 27.
(Agevolazione contributiva per l’occupazionein aree svantaggiate
– Decontribuzione per
il Sud)
1. Al fine di contenere il perdurare deglieffetti straordinari
sull’occupazione, deter-minati dall’epidemia di COVID-19 in
areecaratterizzate da grave situazione di disa-gio socio-economico,
e di garantire la tuteladei livelli occupazionali, l’esonero
contri-butivo di cui all’articolo 27, comma 1, deldecreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge
13ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31dicembre 2029,
modulato come segue:
a) in misura pari al 30 per cento deicomplessivi contributi
previdenziali da ver-sare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20 per cento deicomplessivi contributi
previdenziali da ver-sare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10 per cento deicomplessivi contributi
previdenziali da ver-sare per gli anni 2028 e 2029.
2. L’agevolazione di cui al comma 1 èconcessa dal 1° gennaio
2021 al 30 giugno2021 nel rispetto delle condizioni previstedalla
comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19
marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di
Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19
».
Art. 27.
Art. 26.
Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
3. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre2029 l’agevolazione di cui
al comma 1 èconcessa previa adozione della decisione
diautorizzazione della Commissione europeaai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, delTrattato sul funzionamento dell’Unione
eu-ropea e nel rispetto delle condizioni previ-ste dalla normativa
applicabile in materiadi aiuti di Stato.
4. Ai fini degli adempimenti relativi alRegistro nazionale degli
aiuti di Stato, l’am-ministrazione responsabile è il Ministerodel
lavoro e delle politiche sociali e l’am-ministrazione concedente è
l’Istituto nazio-nale della previdenza sociale, che provvedealtresì
all’esecuzione degli obblighi di mo-nitoraggio previsti dalla
pertinente norma-tiva in materia di aiuti di Stato.
5. Gli oneri derivanti dall’agevolazionedi cui al comma 1 sono
valutati in 4.836,5milioni di euro per l’anno 2021, in
5.633,1milioni di euro per l’anno 2022, in 5.719,8milioni di euro
per l’anno 2023, in 5.805,5milioni di euro per l’anno 2024, in
5.892,6milioni di euro per l’anno 2025, in 4.239,2milioni di euro
per l’anno 2026, in 4.047,1milioni di euro per l’anno 2027, in
2.313,3milioni di euro per l’anno 2028, in 2.084,8milioni di euro
per l’anno 2029 e in 267,2milioni di euro per l’anno 2030. Agli
oneriderivanti dall’agevolazione di cui al comma1 per 3.500 milioni
di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022 si provvede con
lerisorse del Fondo previsto dall’articolo 184.
6. Il comma 2 dell’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020,
n. 126, è abrogato.
7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,periodo di
programmazione 2021-2027, èridotto di 3.500 milioni di euro per
l’anno2023.
Art. 28.
(Proroga del credito d’imposta per investi-menti nel Mezzogiorno
per l’anno 2022)
1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono
apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, leparole: « fino al 31 dicembre
2020 » sono
Art. 28.
Art. 27.
Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-bre 2022 »;
b) al comma 108, il primo periodo èsostituito dal seguente: «
Gli oneri derivantidai commi da 98 a 107 sono valutati in
617milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 e in 1.053,9milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e
2022; i predetti importi sono corri-spondentemente iscritti in
apposito capi-tolo di spesa dello stato di previsione delMinistero
dell’economia e delle finanze ».
2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione
2021-2027, è ridotto di1.053,9 milioni di euro per ciascuno
deglianni 2021 e 2022, fermo restando il com-plessivo criterio di
ripartizione territoriale.
Art. 29.
(Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione
2021-2027)
1. In attuazione dell’articolo 119, quintocomma, della
Costituzione e in coerenzacon le disposizioni di cui all’articolo
5,comma 2, del decreto legislativo 31 maggio2011, n. 88, nonché con
quanto previstonel Documento di economia e finanza perl’anno 2020 –
Sezione III – Programmanazionale di riforma, è disposta una
primaassegnazione di dotazione aggiuntiva a fa-vore del Fondo per
lo sviluppo e la coe-sione, per il periodo di
programmazione2021-2027, nella misura di 50.000 milionidi euro. Il
complesso delle risorse di cui alprimo periodo è destinato a
sostenere esclu-sivamente interventi per lo sviluppo, ripar-titi
nella proporzione dell’80 per cento nellearee del Mezzogiorno e del
20 per centonelle aree del Centro-Nord, secondo la se-guente
articolazione annuale: 4.000 milionidi euro per l’anno 2021, 5.000
milioni dieuro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milionidi euro per
l’anno 2030. Al completamentodelle risorse da destinare alla
suddetta pro-grammazione si provvede ai sensi dell’ar-ticolo 23,
comma 3, della legge 31 dicembre2009, n. 196. Per l’utilizzo delle
risorse delFondo per lo sviluppo e la coesione per ilperiodo di
programmazione 2021-2027 e
Art. 29.
Art. 28.
Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
nell’ambito della normativa vigente sugliaspetti generali delle
politiche di coesione,si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondoper lo sviluppo e la
coesione è impiegataper obiettivi strategici relativi ad aree
te-matiche per la convergenza e la coesioneeconomica, sociale e
territoriale, sulla basedelle missioni previste nel « Piano Sud
2030 »e dando priorità alle azioni e agli interventiprevisti nel
Piano, compresi quelli relativial rafforzamento delle
amministrazioni pub-bliche. La dotazione finanziaria è
altresìimpiegata in coerenza con gli obiettivi e lestrategie
definiti per il periodo di program-mazione 2021-2027 dei fondi
strutturali edi investimento europei, nonché in coe-renza con le
politiche settoriali e con lepolitiche di investimento e di riforma
pre-viste nel Piano nazionale per la ripresa e laresilienza (PNRR),
secondo princìpi di com-plementarità e addizionalità delle
risorse;
b) il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, in
collaborazione con le am-ministrazioni interessate, in coerenza
conil Piano Sud 2030 e con i contenuti del-l’Accordo di
partenariato per i fondi strut-turali e di investimento europei del
periododi programmazione 2021-2027 e del PNRR,sentita la Conferenza
permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince
autonome di Trento e di Bolzano,individua le aree tematiche e gli
obiettivistrategici per ciascuna area e li comunicaalle competenti
Commissioni parlamentari.Il CIPE, con propria deliberazione, su
pro-posta del Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale,
ripartisce tra le diverse areetematiche la dotazione finanziaria
del Fondoper lo sviluppo e la coesione iscritta nelbilancio, nonché
provvede ad eventuali va-riazioni della ripartizione della
dotazionefinanziaria del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, su
proposta della Cabina di regiadi cui alla lettera d);
c) gli interventi del Fondo per lo svi-luppo e la coesione –
programmazione2021-2027 sono attuati nell’ambito di « Pianidi
sviluppo e coesione » attribuiti alla tito-larità delle
amministrazioni centrali, regio-nali, delle città metropolitane e
di altre
Art. 29.
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
amministrazioni pubbliche che possono es-sere individuate con
deliberazione del CIPEsu proposta del Ministro per il Sud e
lacoesione territoriale. I Piani di sviluppo ecoesione sono
definiti secondo i princìpiprevisti dall’articolo 44 del
decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, esono approvati con
deliberazioni del CIPE,ferme restando le competenze della Cabinadi
regia del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, di cui alla lettera
d);
d) la Cabina di regia del Fondo per losviluppo e la coesione,
istituita con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri
25febbraio 2016, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 67 del 21
marzo 2016, ai sensidella lettera c) del comma 703 dell’articolo1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,opera anche sulle risorse del
Fondo per losviluppo e la coesione – programmazione2021-2027,
definendo, ai fini della succes-siva proposta di approvazione da
parte delCIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cuialla lettera
c), articolati per ciascuna areatematica, con l’indicazione dei
risultati at-tesi, delle azioni e degli interventi necessariper il
loro conseguimento, con la relativastima finanziaria, dei soggetti
attuatori alivello nazionale, regionale e locale, deitempi di
attuazione e delle modalità dimonitoraggio. Le informazioni di
dettaglioin merito ai risultati conseguiti sono illu-strate nella
relazione di sintesi sugli inter-venti realizzati nelle aree
sottoutilizzate, dicui all’articolo 10, comma 7, della legge
31dicembre 2009, n. 196. I piani operativisono redatti tenendo
conto che la dota-zione complessiva deve essere impiegataper un
importo non inferiore all’80 percento per interventi da realizzare
nei ter-ritori delle regioni del Mezzogiorno. LaCabina di regia
opera anche con riferi-mento alle riprogrammazioni dei Piani
disviluppo e coesione. Nei Piani è indicataaltresì l’articolazione
annuale dei fabbiso-gni finanziari fino al terzo anno successivoal
termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della
definizione dei Pianidi sviluppo e coesione per il periodo
diprogrammazione 2021-2027, il Ministro peril Sud e la coesione
territoriale può sotto-
Art. 29.
Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
porre all’approvazione del CIPE l’assegna-zione di risorse del
Fondo per lo sviluppoe la coesione per la realizzazione di
inter-venti di immediato avvio dei lavori, nellimite degli
stanziamenti iscritti in bilancio.Tali interventi confluiscono nei
Piani disviluppo e coesione, in coerenza con le areetematiche cui
afferiscono;
e) i Piani di sviluppo e coesione per ilperiodo di
programmazione 2021-2027, coni relativi fabbisogni finanziari,
costitui-scono la base per la predisposizione delDocumento di
economia e finanza e dellarelativa Nota di aggiornamento nonché
perla definizione del disegno di legge del bi-lancio di previsione
ai sensi dell’articolo 21della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale coordina
l’attuazione dei Pianidi sviluppo e coesione di cui alle lettere
c)e d) e individua i casi nei quali, per gliinterventi
infrastrutturali di notevole com-plessità o per interventi di
sviluppo inte-grati relativi a particolari ambiti territo-riali, si
debba procedere alla sottoscrizionedel contratto istituzionale di
sviluppo aisensi e per gli effetti di cui all’articolo 6,commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo 31maggio 2011, n. 88, e all’articolo
9-bis deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con
modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98. All’alinea del
comma 3dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101,
convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n.125,
le pa-role: « tenuto conto degli obiettivi definitidagli atti di
indirizzo e programmazionedella Presidenza del Consiglio dei
ministrirelativamente ai fondi strutturali europei eal Fondo per lo
sviluppo e la coesione »sono sostituite dalle seguenti: « tenuto
contodelle direttive, delle priorità e degli obiet-tivi, anche in
tema di organizzazione in-terna e gestionale, così come definiti
dallaautorità politica delegata per le politiche dicoesione »;
g) dopo l’approvazione dei Piani disviluppo e coesione da parte
del CIPE, sullabase dell’effettiva realizzazione degli stessi,il
Ministro per il Sud e la coesione terri-toriale può proporre al
CIPE, ai fini della
Art. 29.
Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
sua successiva deliberazione in merito, larimodulazione delle
quote annuali di spesae la revoca di assegnazioni già disposte,
incaso di impossibilità sopravvenuta, di man-cato rispetto dei
tempi o di inadempienze.Il Ministro per il Sud e la coesione
terri-toriale presenta al CIPE, entro il 10 set-tembre di ogni
anno, una relazione sullostato di avanzamento degli interventi
rela-tivi alla programmazione 2021-2027, ai finidella definizione
della Nota di aggiorna-mento del Documento di economia e fi-nanza e
del disegno di legge del bilancio diprevisione;
h) le assegnazioni di risorse ai sensidella lettera d) da parte
del CIPE consen-tono a ciascuna amministrazione l’avviodelle
attività necessarie all’attuazione degliinterventi finanziati;
i) le risorse assegnate ai sensi dellalettera d) sono trasferite
dal Fondo per losviluppo e la coesione, nei limiti degli
stan-ziamenti annuali di bilancio, in appositacontabilità del Fondo
di rotazione di cuiall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n.
183, sulla base dei profili finanziari pre-visti dalle
deliberazioni del CIPE di appro-vazione dei piani stessi. Il
Ministero dell’e-conomia e delle finanze assegna le
risorsetrasferite alla suddetta contabilità in favoredelle
amministrazioni responsabili dell’at-tuazione degli interventi e
dei Piani disviluppo e coesione approvati dal CIPE,secondo
l’articolazione temporale indicatadalle relative deliberazioni, ed
effettua ipagamenti a valere sulle medesime risorsein favore delle
suddette amministrazioni,secondo le procedure stabilite dalla
citatalegge n. 183 del 1987 e dal regolamento dicui al decreto del
Presidente della Repub-blica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché
daapposita deliberazione del CIPE, sulla basedelle richieste
presentate dalla Presidenzadel Consiglio dei ministri –
Dipartimentoper le politiche di coesione. Ai fini dellaverifica
dello stato di avanzamento dellaspesa riguardante gli interventi
finanziaticon le risorse del Fondo per lo sviluppo ela coesione, le
amministrazioni titolari de-gli interventi comunicano i relativi
dati alsistema di monitoraggio unitario di cuiall’articolo 1, comma
245, della legge 27
Art. 29.
Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
dicembre 2013, n. 147, sulla base di unapposito protocollo di
colloquio telematico.Per far fronte ad eventuali carenze di
li-quidità, le risorse del Fondo per lo sviluppoe la coesione di
cui al decreto legislativo 31maggio 2011, n. 88, assegnate per un
in-tervento e non ancora utilizzate, possonoessere riassegnate per
un intervento di ti-tolarità di altra amministrazione, la
cuirealizzazione presenti carattere di urgenza.In tal caso, la
Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento per le
politiche dicoesione, d’intesa con l’Ispettorato generaleper i
rapporti finanziari con l’Unione eu-ropea del Dipartimento della
Ragioneriagenerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle
finanze, dispone la riasse-gnazione delle risorse per il nuovo
inter-vento, sentita l’amministrazione titolare del-l’intervento
definanziato;
l) entro il 10 settembre di ciascunanno, la Presidenza del
Consiglio dei mi-nistri – Dipartimento per le politiche dicoesione
aggiorna le previsioni di spesa,sulla base delle comunicazioni
trasmessedall’Agenzia per la coesione territoriale sullostato di
attuazione degli interventi e te-nendo conto dei dati forniti dalle
singoleamministrazioni titolari degli interventi stessie di
eventuali decisioni assunte dal CIPE.Sulla base di tali
comunicazioni, il Mini-stero dell’economia e delle finanze
puòadottare, ove necessario, decreti di svincolodelle risorse
riferite all’esercizio in corso ea quelli successivi. Le
amministrazioni ti-tolari degli interventi assicurano il
tempe-stivo e proficuo utilizzo delle risorse asse-gnate ed
eseguono i controlli sulla regola-rità delle spese sostenute dai
beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rota-zione di cui alla lettera i)
anche le risorsedel Fondo per lo sviluppo e la coesione giàiscritte
in bilancio per i precedenti periodidi programmazione, che sono
gestite se-condo le modalità indicate nella medesimalettera i).
Art. 29.
Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
Art. 30.
(Semplificazione del processo di attuazionedella Strategia
nazionale per le aree interne)
1. All’articolo 1, comma 15, della legge27 dicembre 2013, n.
147, le parole: « me-diante la sottoscrizione di accordi di
pro-gramma-quadro di cui all’articolo 2, comma203, lettera c),
della legge 23 dicembre1996, n. 662 » sono sostituite dalle
se-guenti: « mediante strumenti di program-mazione negoziata di cui
all’articolo 2,comma 203, lettera a), della legge 23 di-cembre
1996, n. 662 ».
Art. 31.
(Rigenerazione amministrativa per il raffor-zamento delle
politiche di coesione territo-
riale nel Mezzogiorno)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alfine di garantire la
definizione e l’attua-zione degli interventi previsti dalla
politicadi coesione dell’Unione europea e nazio-nale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli
as-sunzionali previsti dalla disciplina vigente econ oneri a carico
delle disponibilità delProgramma operativo complementare
alProgramma operativo nazionale Gover-nance e capacità
istituzionale 2014-2020, dicui alla deliberazione del CIPE n.
46/2016del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n.
302 del 28 dicembre 2016,integrato sul piano finanziario dalla
deli-berazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficialen. 218 del 2 settembre 2020, in
applica-zione dell’articolo 242, commi 2 e 5, deldecreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge
17luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pub-bliche di cui
all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,che, nell’ambito di tali interventi, rivestonoruoli di
coordinamento nazionale e le au-torità di gestione, gli organismi
intermedi oi soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo,Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Pu-glia, Sardegna e Sicilia possono
assumere,con contratto di lavoro a tempo determi-
Art. 30.
Art. 31.
Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
nato di durata corrispondente ai pro-grammi operativi
complementari e comun-que non superiore a trentasei mesi,
perso-nale non dirigenziale in possesso delle cor-relate
professionalità, nel limite massimodi 2.800 unità ed entro la spesa
massima di126 milioni di euro annui per il triennio2021-2023.
2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della
presente legge, condecreto del Presidente del Consiglio
deiministri, su proposta del Ministro per ilSud e la coesione
territoriale di concertocon il Ministro per la pubblica
amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze,
sentita la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto
legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla basedella ricognizione
del fabbisogno di perso-nale operato dall’Agenzia per la
coesioneterritoriale, sono ripartiti tra le ammini-strazioni
interessate le risorse finanziarie eil personale di cui al comma 1,
individuan-done i profili professionali e le categorie.
3. Il reclutamento è effettuato medianteconcorsi pubblici, per
titoli ed esami, or-ganizzati dal Dipartimento della
funzionepubblica ai sensi dell’articolo 4, comma3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con
modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del-l’articolo
35, comma 5, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, con le
modalitàdi cui all’articolo 3, comma 6, della legge 19giugno 2019,
n. 56.
4. L’Agenzia per la coesione territorialesvolge il monitoraggio
sulla corrispondenzadelle attività svolte dai soggetti di cui
alcomma 1 agli scopi e agli obiettivi deirelativi programmi
operativi complemen-tari.
5. Le amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2,
del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispettodella
programmazione triennale del fabbi-sogno nonché del limite massimo
comples-sivo del 50 per cento delle risorse finan-ziarie
disponibili ai sensi della normativavigente in materia di
assunzioni a tempoindeterminato, previo espletamento dellaprocedura
di cui all’articolo 35, comma 4,del citato decreto legislativo n.
165 del 2001,
Art. 31.
Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
-
possono avviare procedure di reclutamentomediante concorso
pubblico per l’assun-zione di personale non dirigenziale
concontratto di lavoro a tempo indeterminato,relativamente a figure
professionali concompetenze coerenti con le finalità di cui aicommi
1 e 2:
a) con riserva dei posti, nel limitemassimo del 50 per cento di
quelli messi aconcorso, in favore dei titolari di contrattodi
lavoro a tempo determinato di cui alcomma 1 che, alla data di
pubblicazionedei bandi, abbiano maturato ventiquattromesi di
servizio alle dipendenze dell’ammi-nistrazione che emana il
bando;
b) per titoli, finalizzati a valorizzare,con apposito punteggio,
l’esperienza pro-fessionale maturata dal personale di cuialla
lettera a), ed esami.
6. L’Agenzia per la coesione territorialeprovvede all’attuazione
delle disposizioni dicui al presente articolo nell’ambito
dellerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a
legislazione vigente e senzanuovi o maggiori oneri per la finanza
pub-blica.
Art. 32.
(Proroga del credito d’imposta potenziato perle attività di
ricerca e sviluppo nelle aree del
Mezzogiorno)
1. Al fine di incentivare più efficace-mente l’avanzamento
tecnologico dei pro-cessi produttivi e gli investimenti in ricercae
sviluppo delle imprese operanti nelle re-gioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Cam-pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ilcredito
d’imposta per gli investimenti inattività di ricerca e sviluppo di
cui all’ar-ticolo 1, comma 200, della legge 27 dicem-bre 2019, n.
160, compresi i progetti diricerca e sviluppo in materia di
COVID-19,direttamente afferenti a strutture produt-tive ubicate
nelle suddette regioni, spetta,per gli anni 2021 e 2022, alle
seguenticategorie di imprese, come definite dallaraccomandazione
2003/361/CE della Com-missione, del 6 maggio 2003: nella misura
Art. 32.
Art. 31.
Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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del 25 per cento per le grandi imprese, cheoccupano almeno
duecentocinquanta per-sone e il cui fatturato annuo è almeno paria
50 milioni di euro oppure il cui totale dibilancio è almeno pari a
43 milioni di euro;nella misura del 35 per cento per le
medieimprese, che occupano almeno cinquantapersone e realizzano un
fatturato annuo dialmeno 10 milioni di euro, e nella misuradel 45
per cento per le piccole imprese, cheoccupano meno di cinquanta
persone erealizzano un fatturato annuo o un totaledi bilancio annuo
non superiori a 10 mi-lioni di euro.
2. La maggiorazione dell’aliquota delcredito d’imposta prevista
dal comma 1 siapplica nel rispetto dei limiti e delle con-dizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014,che dichiara alcune categorie di aiuti com-patibili con
il mercato interno in applica-zione degli articoli 107 e 108 del
Trattatosul funzionamento dell’Unione europea, e,in particolare,
dall’articolo 25 del mede-simo regolamento, in materia di aiuti
aprogetti di ricerca e sviluppo.
3. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione
2021-2027, è ridotto di 52milioni di euro per l’anno 2022, di
104milioni di euro per ciascuno degli anni2023 e 2024 e di 52
milioni di euro perl’anno 2025.
Art. 33.
(Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno)
1. Al fine di favorire, nell’ambito dell’e-conomia della
conoscenza, il persegui-mento di obiettivi di sviluppo, coesione
ecompetitività dei territori nelle regioniAbruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è pro-mossa
la costituzione di Ecosistemi dell’in-novazione, attraverso la
riqualificazione ola creazione di infrastrutture materiali
eimmateriali per lo svolgimento di attività diformazione, ricerca
multidisciplinare e cre-azione di impresa, con la collaborazione
diuniversità, enti di ricerca, imprese, pubbli-che amministrazioni
e organizzazioni delTerzo settore.
Art. 33.
Art. 32.
Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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2. Per la costituzione delle strutture dicui al comma 1, con
deliberazione delCIPE, su proposta del Ministro per il Sud ela
coesione territoriale, sono assegnate alMinistero dell’università e
della ricerca, nel-l’ambito del Piano sviluppo e coesione
dicompetenza, risorse nel limite massimo di50 milioni di euro per
ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo perlo
sviluppo e la coesione per il ciclo diprogrammazione 2021-2027. Al
finanzia-mento degli interventi di cui al presentecomma possono
contribuire altresì le ri-sorse relative ai fondi strutturali
europeiper il ciclo di programmazione 2021-2027nonché ulteriori
risorse assegnate all’Italianel contesto delle decisioni assunte
dal Con-siglio europeo del 17-21 luglio 2021.
3. Per le finalità di cui al comma 1,entro sessanta giorni dalla
deliberazionedel CIPE di cui al comma 2, il Ministrodell’università
e della ricerca, di concertocon il Ministro per il Sud e la
coesioneterritoriale, stabilisce, con proprio decreto,i criteri per
la ripartizione delle risorse, lemodalità di accesso al
finanziamento el’ammontare del contributo concedibile.
Art. 34.
(Coesione sociale e sviluppo economico neicomuni marginali)
1. Al fine di favorire la coesione socialee lo sviluppo
economico nei comuni parti-colarmente colpiti dal fenomeno dello
spo-polamento e per i quali si riscontrano ri-levanti carenze di
attrattività per la ridottaofferta di servizi materiali e
immaterialialle persone e alle attività economiche, nelrispetto
della complementarità con la stra-tegia nazionale per le aree
interne, il Fondodi cui all’articolo 1, comma 65-ter, dellalegge 27
dicembre 2017, n. 205, è denomi-nato « Fondo di sostegno ai comuni
mar-ginali ». Il Fondo è incrementato di 30milioni di euro per
ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito
condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta
del Ministro per ilSud e la coesione territoriale, che
stabiliscetermini e modalità per l’accesso alle ero-
Art. 34.
Art. 33.
Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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gazioni e per la rendicontazione del loroimpiego.
2. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 restafermo quanto disposto dai
commi 65-ter,65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 dellalegge 27
dicembre 2017, n. 205.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è incre-mentato di 30 milioni di
euro per ciascunodegli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse equelle
di cui all’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sonoripartite con decreto del Presidente delConsiglio
dei ministri, su proposta del Mi-nistro per il Sud e la coesione
territoriale,che ne stabilisce i termini e le modalità diaccesso e
rendicontazione.
4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione
2014-2020, di cui all’arti-colo 1, comma 6, della legge 27
dicembre2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di europer ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023.
TITOLO V
LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IM-PRESE
Art. 35.
(Misure per il sostegno alla liquidità delleimprese)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile2020, n. 23,
convertito, con modificazioni,dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
sono ap-portate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, leparole: « 31 dicembre 2020
» sono sostituitedalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:« cessioni di crediti con »
sono inserite leseguenti: « o senza »;
c) al comma 2, lettera n), dopo leparole: « delocalizzare le
produzioni » sonoaggiunte le seguenti: « , ovvero il finanzia-mento
coperto dalla garanzia deve esseredestinato al rimborso di
finanziamenti nel-l’ambito di operazioni di rinegoziazione
deldebito accordato in essere dell’impresa be-neficiaria purché il
finanziamento prevedal’erogazione di credito aggiuntivo in
misura
Art. 35.
Art. 34.
Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2790
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pari almeno al 25 per cento dell’importodel finanziamento
oggetto di rinegozia-zione e a condizione che il rilascio
dellagaranzia sia idoneo a determinare un mi-nor costo o una
maggior durata del finan-ziamento rispetto a quello oggetto di
rine-goziazione ».
2. All’articolo 1-bis, comma 1, lettera d),del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, con-vertito, con modificazioni, dalla legge
5giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « con-sapevole che » sono
inserite le seguenti: « ,ad eccezione dell’eventuale quota
destinataal rimborso di finanziamenti erogati daimedesimi soggetti
finanziatori ai sensi del-l’articolo 1, comma 1, ».
3. Dopo l’articolo 1-bis del decreto-legge8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,è
inserito il seguente:
« Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno dellaliquidità delle imprese
di medie dimensioni)– 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e finoal
30 giugno 2021, le garanzie di cui all’ar-ticolo 1, rilasciate a
beneficio di impresecon un numero di dipendenti non inferiorea 250
e non superiore a 499, determinatosulla base delle unità di
lavoro-anno rile-vate per l’anno 2019, per un importo mas-simo
garantito fino a cinque milioni dieuro, o inferiore tenuto conto
dell’ammon-tare in quota capitale non rimborsato dieventuali
finanziamenti assistiti dalla ga-ranzia di cui all’articolo 2,
comma 100,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sonoconcesse a
titolo gratuito e fino alla coper-tura del 90 per cento del
finanziamento.Fermo restando quanto previsto dal comma3
dell’articolo 1, i benefìci accordati aisensi del paragrafo 3.1
della Comunica-zione della Commissione europea del 19marzo 2020
recante un “Quadro tempora-neo per le misure di aiuto di Stato
asostegno dell’economia nell’attuale emer-genza del COVID-19” non
superano le so-glie ivi previste, tenuto conto di eventualialtre
misure di aiuto, da qualunque sog-getto erogate, di cui la società
ha benefi-ciato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.
2. A decorrere dal 1° luglio 2021, leimprese di cui al comma 1
possono acce-
Art. 35.
Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati
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dere alle garanzie disciplinate dall’articolo6, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con
modi-ficazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, per una
percentuale di coperturafino all’80 per cento dell’importo del
finan-ziamento ».
4. All’articolo 6, comma 14-bis, del de-creto-legge 30 settembre
2003, n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge
24novembre 2003, n. 326, sono apportate leseguenti
modificazioni:
a) al primo periodo:
1) dopo le parole: « in conformitàalla normativa dell’Unione
Europea, » sonoinserite le seguenti: « per una percentualemassima
di copertura, salvo specifiche de-roghe previste dalla legge, del
70 per cento, »;
2) dopo le parole: « esercizio delcredito in Italia » sono
inserite le seguenti:« nonché di imprese di assicurazione,
na-zionali e internazionali, autorizzate all’e-sercizio del ramo
credito e cau