ANALISI DEI BILANCI CONSUNTIVI DEI COMUNI DI VERONA: INDEBITA- MENTO E SPESE PER IL PERSONA- LE IN RAPPORTO AGLI ABITANTI PATTO DI STABILITA’ : UNO STRUMENTO CHE GUARDA INDIETRO E TRATTA TUTTI I COMUNI ALLO STESSO MODO CREANDO INIQUITA’ E INGIUSTIZIE! E’ NECESSARIO UN PATTO DI STABILITA’ COMPLETAMENTE DIVERSO: NON E’ GIUSTO PENALIZZARE I COMUNI VIRTUOSI! (in allegato Propo- sta di Legge sul patto di stabilità Nr. A.S. 1124) Elaborazione dati da Ministero Dell’Interno Ricerca del Senatore Marco Stradiotto
Elaborazione dati comune per comune di Marco Stradiotto (Pd) - 18 gennaio 2010
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ANALISI DEI BILANCI CONSUNTIVI DEI COMUNI DI VERONA: INDEBITA-MENTO E SPESE PER IL PERSONA-LE IN RAPPORTO AGLI ABITANTI
PATTO DI STABILITA’ : UNO STRUMENTO CHE GUARDA INDIETRO E TRATTA TUTTI I COMUNI ALLO STESSO MODO CREANDO INIQUITA’ E INGIUSTIZIE!
E’ NECESSARIO UN PATTO DI STABILITA’ COMPLETAMENTE DIVERSO: NON E’ GIUSTO PENALIZZARE I COMUNI VIRTUOSI! (in allegato Propo-sta di Legge sul patto di stabilità Nr. A.S. 1124)
Elaborazione dati da Ministero Dell’Interno Ricerca del Senatore Marco Stradiotto
Comuni della Provincia di Verona ordinati in ordine alfabetico elaborazione tesa ad individuare i diversi gradi di efficenza dei vari enti prendendo come
parametri : l’indebitamento; le spese di personale; i trasferimenti; i dati sono stati raccolti analizzando i bilanci consuntivi 2008 fonte Ministero dell’Interno
Fonte dati sito web Ministero dell’Interno Elaborazione a cura del Sen. Marco Stradiotto
*Dato anomalo Isola della Scala
Comuni della Provincia di Verona ordinati in base ai Trasferimenti pro capite anno 2010 fonte dati Ministero dell’Interno
Comuni Abitanti al 31/12/2009
Trasf. totali anno 2010 €
Trasf. per abitante anno 2010 €/ab
Indebitamento per abitante € anno 2008
Spesa per il personale per abitante € anno 2008
Ferrara di Monte Baldo 213 99.441 467 2.521 968Dolcè 2.565 1.113.133 434 2.402 289Velo Veronese 785 287.398 366 747 179
Il Comune della Provincia di Verona che nel 2010 ha avuto i trasferimenti pro capite maggiori è Ferrara di Monte Baldo con 467 € per ab. , seguito da Dolcè con 434 € per ab. Seguito da Velo Veronese con 366 € per ab. e così via….
I Comuni Veronesi più sfortunati , con i minori trasferimenti pro capite sono Tregnago e Lazise con 108 € per ab. , appena sopra troviamo Povegliano Veronese con 124 € per ab. , con 10 € un più troviamo Vigasio che arriva a 134 € per abitante e così a seguire....
Fonte dati sito web Ministero dell’Interno Elaborazione a cura del Sen. Marco Stradiotto
*Dato anomalo Isola della Scala
Comuni della Provincia di Verona ordinati in base alle spese per il personale in rapporto agli abitanti dati derivanti da bilanci consuntivi 2008 fonte Ministero dell’Interno
Comuni abitanti al 31/12/2008
Indebitamento totale € anno 2008
Totale spesa per il personale € anno 2008
Indebitamento per abitante € anno 2008
Spesa per il personale per abitante € anno 2008
Ferrara di Monte Baldo 202 509.307 195.544 2.521 968Malcesine 3.640 14.147.124 2.165.388 3.887 595
Il Comune Veronese con la spesa per il personale in rapporto agli abitanti più alta è Ferrara Monte Baldo con una spesa di 968 € per ab. ( da considerare che il dato è sfasato per il fatto chge ha solo 202 abitanti) , a seguire troviamo Malcesine con 595 € per ab. , a seguire troviamo Torri del Benaco con 519 € per abitante destinati per le spese de personale e cosi via....
Il Comune Veronese che nel 2008 aveva il rapporto inferiore, fra il costo del personale e gli abitanti, è Caldiero con 123 € per ab. , poi troviamo Lavagno, Roncà, San Giovanni Ilarione e Povegliano Veronese rispettivamente con un costo per abitante di 134 € il primo e di 135 € per tutti gli altri, appena sopra ci sono i Comuni di Vigasio e Pressana con una spesa di 138 € per abitante e cosi via...
Il Comune Veronese che nel 2008 aveva il debito pro capite più alto era Garda con 3.904 € pro capite, seguito da Malcesine con un debito di 3.887 € per ab. , seguito dal comune di Ferrara di Monte Baldo con un rapporto debito/abitanti di 2.521 € per ab. , e così a seguire....
Tolta Isola Della Scala che nel 2008 risultava addirittura in credito ( dato da verificare), il Comune della provincia di Verona con l’indebitamento pro capite inferiore è Pescantina con 174 € per ab. , poi troviamo il Comune di Rivoli Veronese con un debito di 183 € per abitante e così via....
D.D.L STRADIOTTO NR. 1124: Patto di stabilità interno per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.
Onorevoli Senatori. – Gli enti locali, come tutti gli enti pubblici ricompresi nel perimetro della pubblica amministrazione, hanno l’obbligo di contri-buire al raggiungimento dei parametri di stabilità e crescita definiti dal Trattato di Maastricht. Per realizzare tale obiettivo, i comuni e gli altri enti territoriali sono in particolare tenuti a sottostare ai parametri del cosiddetto Patto di stabilità interno. A partire dal 1997, sono stati infatti previsti una serie di meccanismi normativi con lo scopo di porre dei vincoli ai bilanci degli enti decen-trati, nel contesto dell’obiettivo generale di ridurre il deficit e il debito dell’insieme delle strutture che compongono la pubblica amministrazione. Nel corso di quest’ultimi dieci anni il meccanismo del Patto di stabilità per gli enti locali è stato modificato più volte, con sistemi complicati che di fatto hanno tolto autonomia agli enti e al tempo stesso hanno penalizzato molto gli enti virtuosi e poco quelli «spreconi». In tante occasioni, i vari esponenti di primo piano di entrambi gli schieramenti politici hanno avuto, nel corso degli anni, modo di affermare che il meccanismo del Patto di stabilità così come è previsto è «stupido»; nei fatti, però, nessuno ha mai provveduto a renderlo «saggio». Nello specifico, se valutiamo gli obblighi derivanti dalle normative che regolano il bilancio degli enti locali, ci accorgiamo che agli stessi viene richiesto il rispetto di alcuni parametri che sembrano incoerenti con quelli richiesti dall’Unione europea: ad esempio, durante il periodo dal 2002 al 2006 lo Stato ha obbligato i comuni a ridurre le spese senza tener conto delle entrate. Da questi meccanismi si è passati, a partire dal 2006, agli obiettivi di miglioramento dei saldi, ovvero la differenza tra le spese e le entrate. Ma anche questo meccanismo, entrato in vigore a partire dalla legge finanziaria per l’anno 2007, nel momento in cui i predetti saldi debbono essere rapportati e migliorati agli anni precedenti, di fatto, impedisce agli enti più virtuosi di espletare la propria attività amministrativa e vicever-sa è poco efficace nei confronti dei comuni «spreconi». Serve, pertanto, un Patto di stabilità diverso, serve un Patto che penalizzi i comuni «spreconi» e che premi quelli virtuosi. Per fare questo è fondamentale innanzi tutto premettere che i comuni, nella gestione del bilancio, devono sottostare, a differenza di altre istituzioni, a delle norma-tive che di fatto impediscono ai comuni stessi di produrre deficit. Se ciò si verifica, significa che quegli enti locali non hanno rispettato le norme di bilancio; quindi, gli stessi hanno adottato provvedimenti illegittimi. La competenza, in questo caso, a sanzionare gli amministratori di quegli enti spetta alla magistratura. I comuni, quindi, non possono fare deficit, ma possono contribuire ad incrementare l’indebitamento della pubblica amministrazione: di conse-guenza sarebbe corretto che lo Stato ponesse come obiettivo del Patto di stabilità quello di far diminuire l’indebitamento agli enti che superano determinati parametri di indebitamento. Il presente disegno di legge interviene, da un lato, per stimolare quei comuni che operano in modo corretto nella gestione del proprio bilan-cio dando loro la possibilità di operare senza nessun vincolo e di assumere, dove necessita, il relativo personale. D’altro lato, è uno strumento penalizzante per quelle realtà comunali dove l’inefficacia e l’inefficienza primeggiano portando nel disastro più assoluto la gestione contabile del bilancio stesso. Con il meccanismo previsto dal presente disegno di legge, infatti, i comuni virtuosi, quelli cioè poco indebitati, con una buona autonomia finanziaria e una contenuta spesa per il personale, possono operare senza limitazioni. L’unico vincolo a cui devono sottostare è quel-lo di non peggiorare i propri parametri. Per gli altri enti, invece, viene previsto – fintanto che non rientrano nei parametri – l’obbligo ad alcune limitazioni. Il meccanismo di Patto di stabilità proposto dal presente disegno di legge ha la caratteristica di essere «dinamico», nel senso che ogni ente ha la possibilità di raggiungere il parametro prefissato. Anche gli enti «spreconi», se vogliono, possono diventare virtuosi.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di bilancio, questo meccanismo «morde» molto di più del sistema attuale e, a differenza dei vincoli attuali, non agisce su tutti gli enti in modo indistinto, ma «morde» solo quelli non efficienti. DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.(Finalità)
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e della promozione delle autonomie locali, di cui all’articolo 5 della Costituzione, i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il quadriennio 2009-2013 nel rispetto delle disposizioni della presente legge, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Art. 2.(Parametri di valutazione dei comuni)
1. Ai fini dell’applicazione ai comuni di cui all’articolo 1 del Patto di stabilità interno per il quadriennio 2009-2013, secondo i princìpi di flessibili-tà, proporzionalità e adeguatezza, i comuni stessi sono valutati in base al rispettivo grado di efficienza, secondo i seguenti parametri fondamen-tali: a) l’autonomia finanziaria, intesa quale rapporto fra entrate proprie ed entrate totali; b) la percentuale della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente; c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.
Art. 3.(Classificazione dei comuni)
1. Ai fini dell’applicazione ai comuni del Patto di stabilità interno, gli stessi vengono classificati in: a) comuni virtuosi; b) comuni poco virtuosi; c) comuni con bilancio squilibrato. 2. Sono considerati virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri: a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, parte di competenza, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, superiore: 1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti; 2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti; 3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore: 1) al 38 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti; 2) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 7 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate deri-vanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio. 3. Sono considerati comuni con bilancio squilibrato i comuni aventi: a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e II (entrate extratributarie) dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, parte di competenza, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, inferiore: 1) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti; 2) al 37 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti; 3) al 32 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, superiore: 1) al 45 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti; 2) al 40 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti; 3) al 43 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio. 4. Sono considerati poco virtuosi i comuni con parametri di bilancio intermedi tra quelli previsti per gli enti virtuosi, ai sensi del comma 2, e quelli previsti per i comuni con bilancio squilibrato, ai sensi del comma 3. 5. In sede di valutazione delle entrate proprie ai sensi dei commi 2, lettera a), e 3, lettera a), sono comunque escluse dal computo le entrate derivanti dalla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Al medesimo fine, le entrate derivanti da compartecipa-zione all’IRPEF sono iscritte nel titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) del bilancio. 6. Ai fini della classificazione di cui ai commi da 1 a 4, rileva la ricorrenza congiunta di tutti i parametri di bilancio. Il mancato rispetto anche di un solo parametro determina la classificazione dell’ente nella categoria rispettivamente di comune poco virtuoso ovvero di comune con bilancio squilibrato. 7. Nel caso di comuni capoluogo di provincia si applicano comunque, anche in mancanza del requisito dimensionale, i parametri relativi ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, se più favorevoli.
Art. 4.(Patto di stabilità interno
per il quadriennio 2009-2013) 1. Per il quadriennio 2009-2013, i comuni classificati come virtuosi non sono soggetti ad alcun vincolo di bilancio. I comuni classificati come poco virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono stipulare nuovi mutui. 2. Per il quadriennio 2009-2013, gli enti classificati come comuni con bilancio squilibrato sono soggetti al divieto di assumere personale e di sottoscrivere mutui, e sono altresì obbligati a ridurre del 2 per cento, rispetto all’ultimo rendiconto approvato, le spese correnti.
Art. 5.(Certificazione)
1. Ai fini dell’applicazione del Patto di stabilità interno per gli anni 2009-2013, gli organi di revisione economico-finanziaria di ciascun comune sono tenuti a certificare la classificazione del comune stesso ai sensi della presente legge. 2. La certificazione di cui al comma 1 è resa nell’ambito della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, trasmessa alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.