1 PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE Torino, 21 marzo 2016 PATENT BOX Aspetti normativi e modalità operative Torino, 21 marzo 2016 a cura di Gaetano Scala La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza
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PATENT BOX Aspetti normativi e modalità operative · 2016-03-22 · ... costi di acquisizione di beni ... Le operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento), ... efficiente
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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE Torino, 21 marzo 2016
PATENT BOX
Aspetti normativi e modalità operative
Torino, 21 marzo 2016
a cura di
Gaetano ScalaLa relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza
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ORIGINI ED OBIETTIVI
Regime già presente negli ordinamenti di alcuni Stati europei (Belgio,
Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e
Portogallo).
Il legislatore italiano si è allineato, in gran parte, alle recenti
raccomandazioni OCSE prodotte nell’ambito dei lavori BEPS, al fine
di contrastare le c.d. pratiche fiscali dannose (erosione internazionale
delle basi imponibili).
Obiettivo del legislatore:
• collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all’estero
• mantenimento di beni immateriali in Italia
• investimento in R&S
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IL PATENT BOX IN EUROPA
UK
2013
ES
2008
FR
2000
PT
2014
NL
2007
BE
2007
LU
2009
ITA
2015
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RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI DI RIFERIMENTO
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015)
Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment compact)
Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015
Provvedimento Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015
Circolare n. 36/E del 1 dicembre 2015
Provvedimento Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016)
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RIFERIMENTI OCSE
“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS)
Action 5: “Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance”
Action 5: “Agreement on Modified Nexus Approach for IP
Regimes”
Final report on Beps Action 5 (pubblicato il 5 ottobre 2015)
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi
derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di alcune tipologie di
beni immateriali giuridicamente tutelabili
PATENT BOX
OPZIONALE
QUINQUENNALE
RINNOVABILE
IRREVOCABILE
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CARATTERISTICHE
Imposte oggetto di agevolazione: IRPEF, IRES ed IRAP
Esenzione parziale nella misura del
Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 (per contribuenti «solari»: esercizio 2015)
30%
2015
40%
2016
50%
2017
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AMBITO SOGGETTIVO
Possono optare tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a
condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo.
BENEFICIARI
DITTE INDIVIDUALI
ENTI NON COMM. (ATT. COMM.)
SOCIETA’ DI PERSONE
SOCIETA’ DI CAPITALI
STABILI ORGANIZZAZIONI
ESCLUSI
PROCEDURE FALLIMENTO
PROCEDURE LIQ. COATTA AMM.
PROCEDURE AMM. STRAORD.
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REQUISITI
L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo
sfruttamento economico dei beni immateriali e svolge attività
di ricerca e sviluppo (R&S)
POSSESSO DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO
ECONOMICO DI BENI IMMATERIALI
UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI PER LA VENDITA
DI PRODOTTI/PRESTAZIONE DI SERVIZI
SVILUPPO, MANUTENZIONE E ACCRESCIMENTO
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I.P.R.OWNER
SUBSTANTIAL ACTIVITY
NEXUS RATIO
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DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE
L’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di
Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la
loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’UE e
internazionali
SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHTi
ii BREVETTI INDUSTRIALI
MARCHI (DI IMPRESA E COLLETTIVI)
DISEGNI E MODELLI
INFORMAZIONI ED ESPERIENZE (KNOW HOW)
iii
iv
v
ATTENZIONE
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BENI COMPLEMENTARI
Qualora più beni, appartenenti ad un medesimo soggetto, siano
collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati
congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una
famiglia di prodotti o di un gruppo di processi, tali beni possonocostituire un solo bene immateriale.
Il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della
stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa
utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o
processo.
Valenza interpretativa: si può applicare anche ai regimi avviati condecorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di rulingpresentate entro il 31 dicembre scorso.
NOVITA’
ATTENZIONE
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TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI
Il titolare del diritto impiega l’IP per
produrre e commercializzare beni o
fornire servizi
Occorre determinare per ciascun
bene immateriale il contributo
economico da esso derivante che ha
concorso alla formazione del
reddito/perdita d’impresa
RULING OBBLIGATORIO
Il titolare del diritto concede a terzi,
in licenza, il diritto di utilizzo dell’IP
E’ costituito dai canoni derivanti
dalla concessione in uso dei beni
immateriali, al netto dei costi
fiscalmente rilevanti diretti e
indiretti a essi connessi
MERCATO – RULING FALCOTATIVO
USO DIRETTOCONCESSIONE IN USO
(USO INDIRETTO)
REDDITO AGEVOLABILE
DETERMINAZIONE DEL VALORE
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CRITERI VALUTAZIONE - CENNI
Il contributo economico derivante dall’utilizzo diretto dei beniimmateriali va determinato sulla base degli “standard internazionalirilevanti elaborati dall’OCSE” con particolare riferimento alle linee guida inmateria di prezzi di trasferimento (art. 12 d.m. 30 luglio 2015)
Capitolo II - paragrafi 2.1 - 2.11
Capitolo VI - paragrafo D.2.5.
Indicazioni e principi per la selezione del MAM (Most Appropriate Method)
Il punto 2.9 del Capitolo II delle Guidelines consente l’applicazione dimetodi differenti da quelli previsti nelle Linee Guida, purché i prezzi cosìdeterminati siano conformi al principio di arm’s length (valore normale)sancito in ambito OCSE e contenuto nelle Linee Guida.
LINEE GUIDA OCSE in materia di prezzi di trasferimento
ATTENZIONE
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DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo
RICERCA FONDAMENTALEi
ii RICERCA APPLICATA
DESIGN
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTW. COPYRIGHT
RICERCHE PREVENTIVE, TEST E RIC. DI MERCATO
iii
iv
v
PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONEvi
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra
NEXUS RATIOREDDITO
DA IP
QUOTA
REDDITO
AGEVOLABILE
Qualifying expenditures incurred
to develop IP asset
Overall expenditures incurred to
develop IP asset
XOverall income
from IP asset=
Income
receiving tax
benefits
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun IP,
sulla base del rapporto
0 < valore > 1
Il Nexus rappresenta il nesso necessario tra reddito agevolabile e spesa«qualificata» in attività di ricerca
N.B.: numeratore e denominatore non differiscono per la natura dei costi
NEXUS RATIO
COSTI
QUALIFICATI
COSTI
COMPLESSIVI
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
A: costi di R&S sostenuti
direttamente dal contribuente;
B: costi per attività di R&S
appaltate a soggetti terzi;
E: [(A + B + C + D) – (A + B)]
E ≤ 30% (A + B) [Up-lift]
C: costi per attività di R&S
appaltate a società del gruppo
D: costi di acquisizione di beni
immateriali
COSTI QUALIFICATI COSTI COMPLESSIVI
RAPPORTI TRA COSTI QUALIFICATI E COMPLESSIVI
A E
B CA D
B
Ai fini del rapporto non rilevano: interessi passivi, spese relative ad immobili, costi non direttamente
correlati a specifici beni immateriali
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il
reddito d’impresa (variazione in diminuzione)
30% - 2015
40% - 2016
50% - 2017
NEXUS RATIO REDDITO
DA IP
QUOTA
REDDITO
AGEVOLABILE
QUOTA
REDDITO
AGEVOLABILE
VARIAZIONEIRPEF, IRES ED
IRAP
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
Regole di calcolo del NEXUS RATIO per i primi tre esercizi (2015 - 2017)
•I costi di ricerca e sviluppo sono assunti CUMULATIVAMENTE per tutti gli IPutilizzati e non distintamente
•I costi di ricerca e sviluppo sono quelli COMPLESSIVI dell’esercizio e dei TREesercizi precedenti
ATTENZIONE
20122012 20132013 20142014 20152015
COSTI COMPLESSIVICOSTI COMPLESSIVI
20132013 20142014 20152015 20162016
COSTI COMPLESSIVICOSTI COMPLESSIVI
20142014
COSTI COMPLESSIVI
20152015 20162016 20172017
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
Regole di calcolo del NEXUS RATIO dal 2018
• I costi di ricerca e sviluppo sono assunti DISTINTAMENTE per CIASCUN IPutilizzato;
• I costi di ricerca e sviluppo sono quelli SOSTENUTI nei periodi di imposta di
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TRACCIABILITA’ DELLE SPESE E DEI REDDITI
Il diretto collegamento delle attività di R&S, beni immateriali e
reddito agevolabile deve risultare da un adeguato sistema di
rilevazione contabile o extraconabile
Il contribuente dovrà essere in grado di fornire evidenza del «nesso» tra icosti di ricerca e sviluppo e i beni immateriali nonché tra questi ultimi ed ilrelativo reddito agevolabile (OECD: Tracking project-by-project basis)
Adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile che consentadi isolare i componenti positivi e negativi di reddito relativi all’intangible.
CONTABILITA’ ADEGUATA
IDENTIFICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI E DEI
RICAVI PER OGNI SINGOLO IP
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REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI IP
Sono escluse dal reddito d’impresa le plusvalenze derivanti
dalla cessione degli IP.
Reimpiego, entro il secondo esercizio successivo alla cessione, di
almeno il 90% del corrispettivo nella manutenzione o nello sviluppo di
altri beni immateriali “agevolabili” (art. 6 del d.m. del 30 luglio 2015).
Esercizi:
Cessione Periodo di reinvestimento
In caso di plusvalenza realizzata nell’ambito del gruppo: ruling facoltativo
CONDIZIONE
ATTENZIONE
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CIRCOLARE 36/E 2015 - PERDITE DA PATENT BOX
Nel caso di perdita, l’impresa rinvierà gli effetti positivi
dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo
di reddito.
I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immaterialeconcorrono in modo ordinario alla determinazione del redditod’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazionein diminuzione per fruire dell’agevolazione.
Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordoagevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili alsingolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento.
MECCANISMO DI RECAPTURE
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CIRCOLARE 36/E 2015 - IP COMPANY
Le operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento), neutrali aifini fiscali, in un’ottica organizzativa potrebbero consentire una più facilegestione della disposizione agevolativa e, allo stesso tempo, rendere piùefficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.
Le operazioni straordinarie non sono considerate abusive solamente aifini del ruling obbligatorio
Resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di sindacare, con icanoni dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede diconcessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali tra societàappartenenti allo stesso gruppo.
NON CI SONO VANTAGGI DI NATURA FISCALE
ATTENZIONE
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LA PROCEDURA – OPZIONE E ISTANZA
OPZIONE
TELEMATICA
ISTANZA DI
RULING
RULING
OBBLIGATORIO
ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO
ESERCIZIO DI DECORRENZA
DELL’OPZIONE
IN CARTA LIBERA ENTRO LO STESSO
TERMINE
RULING
FACOLTATIVO
PER I BENI UTILIZZATI DIRETTAMENTE
LICENZA D’USO E PLUSVALENZE DA
CESSIONE A SOCIETA’ DEL GRUPPO
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Presentazione da parte del contribuente di un’istanza scritta in carta libera
consegnabile brevi manu o da inoltrarsi a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’Ufficio Accordi preventivi e controversie
internazionali dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale
Accertamento – Settore Internazionale.
Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti su
supporto elettronico.
ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RULING
ROMA – VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D
MILANO – VIA MANIN 25
SEDI
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LA PROCEDURA – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
INTEGRAZIONE
ISTANZA
INDIVIDUAZIONE DEI BENI
ENTRO 120 GIORNI
ILLUSTRAZIONE VINCOLI DI COMPLEMENTARIETA’
DESCRIZIONE ANALITICA ATTIVITA’ DI R&S
METODI ADOTTATI PER DETERMINARE IL REDDITO
a
b
c
d
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Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, l’Ufficio
competente dell’Agenzia delle entrate comunica il rigetto
dell’istanza quando la stessa è carente degli elementi essenziali.
Il termine per il rigetto è di 180 giorni.
Il rigetto è comunicato dall’Ufficio con provvedimento motivato a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui sia possibile desumere mediante ulteriore attivitàistruttoria i predetti elementi, il termine utile per il rigetto rimane
sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa.
AMMISSIBILITA’ / RIGETTO DELL’ISTANZA
TERMINE ORDINARIO A REGIME
ATTENZIONE
TERMINE PER LE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Al fine di verificare la completezza
delle informazioni fornite, di
formulare eventuale richiesta di
ulteriore documentazione ritenuta
necessaria e di definire i termini di
svolgimento del procedimento in
contraddittorio.
Allo scopo di prendere diretta
cognizione di elementi informativi utili
ai fini istruttori.
INCONTRIACCESSI (EVENTUALI)
CONCORDATI
SVOLTI IN CONTRADDITTORIO
Viene redatto un processo verbale di cui una
copia viene rilasciata al contribuente
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L’attività istruttoria può richiedere l’attivazione di strumenti di
cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi
paesi
In tal caso, la procedura viene sospesa per il periodo di tempo
necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste
all’amministrazione fiscale del paese di cui si è chiesta la
collaborazione
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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LA PROCEDURA –ACCORDO
La procedura si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo in cui sonodefiniti i metodi ed i criteri di calcolo del reddito del bene immateriale pergli esercizi 2015 - 2019.
Se il ruling si conclude dopo la presentazione del modello Unico, lededuzioni si effettuano cumulativamente nella dichiarazione relativaall’anno di sottoscrizione dell’accordo
La constatazione viene effettuata mediante processo verbale.
ATTENZIONE
ACCORDO TRA CONTRIBUENTE ED UFFICIO
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO
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LA PROCEDURA – RINNOVO DELL’ ACCORDO
L’impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini dell’accordo
almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accordo preventivo.
Istanza di rinnovo va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di
avvenuta ricezione.
Almeno quindici giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo,
l’ufficio comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il
proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato.
ATTENZIONE
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