1 PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E DELL’INSEGNANTE PER LE LESIONI AUTOCAGIONATE DALL’ALLIEVO TRACCIA La sedicenne Sempronia, studentessa presso il liceo scientifico statale della città di Alfa, si trova in gita scolastica a Roma insieme agli altri componenti della classe e sotto la guida e la sorveglianza del prof. Tizio. La comitiva studentesca alloggia presso l’albergo scelto dall’istituto scolastico e diretto dal Sig. Caio. Nella notte tra il secondo ed il terzo giorno della gita, Sempronia decide insieme ad un compagno di scuola di scavalcare il balcone della stanza da lei occupata e di raggiungere una terrazza posta allo stesso livello della medesima camera. La terrazza, tuttavia, si presentava priva di illuminazione, non protetta da alcun parapetto o da altri strumenti di contenimento e non segnalata. Non essendosi avvista della mancanza di protezione, Sempronia precipita nel vuoto da un’altezza di circa 12 m, riportando lesioni gravissime che la rendono totalmente invalida. Successivamente, i genitori di Sempronia comunicano al prof. Tizio, all’istituto scolastico ed all’albergatore l’intenzione di agire giudizialmente nei loro confronti per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore. Il candidato, assunte le vesti del legale del prof. Tizio, dell’istituto scolastico e del Sig. Caio, rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Il fatto Invito alla redazione del parere motivato
13
Embed
PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILEs3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/... · 2016-12-10 · 1 PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE DANNO AGIONATO DA OSE IN USTODIA E RESPONSAILITA’
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE
DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO E DELL’INSEGNANTE PER LE LESIONI AUTOCAGIONATE DALL’ALLIEVO
TRACCIA
La sedicenne Sempronia, studentessa presso il liceo scientifico statale della città di
Alfa, si trova in gita scolastica a Roma insieme agli altri componenti della classe e sotto
la guida e la sorveglianza del prof. Tizio. La comitiva studentesca alloggia presso
l’albergo scelto dall’istituto scolastico e diretto dal Sig. Caio.
Nella notte tra il secondo ed il terzo giorno della gita, Sempronia decide insieme ad un
compagno di scuola di scavalcare il balcone della stanza da lei occupata e di
raggiungere una terrazza posta allo stesso livello della medesima camera.
La terrazza, tuttavia, si presentava priva di illuminazione, non protetta da alcun
parapetto o da altri strumenti di contenimento e non segnalata.
Non essendosi avvista della mancanza di protezione, Sempronia precipita nel vuoto da
un’altezza di circa 12 m, riportando lesioni gravissime che la rendono totalmente
invalida.
Successivamente, i genitori di Sempronia comunicano al prof. Tizio, all’istituto
scolastico ed all’albergatore l’intenzione di agire giudizialmente nei loro confronti per
ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore.
Il candidato, assunte le vesti del legale del prof. Tizio, dell’istituto scolastico e del Sig.
Caio, rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla
fattispecie.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri
d'arte.
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con
essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la
loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall'incapace.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento
è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
Il fatto
Invito alla
redazione del
parere
motivato
2
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto
alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti,
può condannare l'autore del danno a una equa indennità.
Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cose in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito.
Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 1173 c.c. Fonti delle obbligazioni.
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 1227 c.c. Concorso del fatto colposo del creditore.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza
GIURISPRUDENZA PERTINENTE AL CASO PROSPETTATO
Orientamento prevalente sulla prima questione nodale: Cass. n. 24739/2007
La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di
una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia
prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è
sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra
la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla
pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul
quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso
fortuito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio
l'impugnata sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità dell'albergatore
per i danni conseguiti ad un cliente, in dipendenza della caduta nella vasca da bagno,
priva di congegni antiscivolo e di maniglie di appoggio, mentre stava facendo la doccia,
3
malgrado la riconducibilità del fatto all'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c., in relazione al
quale il danneggiato aveva provato il nesso causale mentre l'albergatore non aveva
fornito la prova del caso fortuito).
Primo orientamento sulla seconda questione nodale: Cass. n. 2485/1958; Cass. n.
5268/1995
L'art. 2048 c.c. - contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e
maestri d'arte - trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri
un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione,
tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta
disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia
autoprocurato un pregiudizio (nella specie, una minore si era procurata lesioni
scivolando da un'altalena a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto
imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche
la responsabilità di questa, a norma dell'art. 2048 c.c., per "culpa in vigilando").
Secondo orientamento sulla seconda questione nodale: Cass. n. 8390/1995
La responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, prevista dall'art.
2048, comma 2, c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente
adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità
personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Detta colpa, peraltro, quando
si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha
procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza
dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la
dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.
Orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. S.U. n.
9346/2002
Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto
scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso
che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un
vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla
sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione
scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno
a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra
insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito
del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed
educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che
l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie
instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto
scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218
4
c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello
svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento
dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Orientamento conforme alla sentenza delle Sezioni Unite: Cass., n. 1769/2012
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti
ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di provvedere ad idonea
scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva
pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile
prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla
destinazione effettiva degli alunni. (Fattispecie relativa al danno alla persona riportato
da uno studente per l'uso improprio di una terrazza a livello della camera d'albergo
occupata dal danneggiato).
SCHEMA DEL PARERE MOTIVATO
Esordio: individuare gli istituti della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e
della responsabilità degli insegnanti per l’illecito commesso dagli allievi (art. 2048
comma 2 c.c.).
Analisi introduttiva degli istituti rilevanti: nozione, specie e ratio della responsabilità
da cose in custodia e della responsabilità degli insegnanti.
Prima questione nodale: occorre accertare la posizione dell’albergatore alla luce della
disciplina della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Orientamento prevalente sulla prima questione nodale: riportare la massima
individuata nei codici annotati – Cass. n. 24739/2007.
Parte motiva: sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2051 c.c. : relazione di
custodia – evento dannoso – nesso di causalità tra res custodita ed eventus damni.
In questa parte si
indicano le
questioni
implicate nella
vicenda descritta
Si consiglia di
attenersi al
seguente schema:
definizione con
eventuale
riferimento
normativo, ratio,
specie ed eventuali
classificazioni
caratteristiche
dell’istituto
Evidenziare il
principale
quesito o le
principali
questioni che
pone la traccia
Posizione della
giurisprudenza
Ragionamento
giuridico
5
Conseguenza: l’albergatore potrebbe essere ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. per
i danni provocati a Sempronia dall’intrinseca pericolosità della terrazza soggetta alla
sua custodia.
Seconda questione nodale: accertare se l’istituto scolastico ed il prof. Tizio debbano
rispondere dei danni sofferti da Sempronia in base alla disciplina prevista dall’art. 2048
comma 2 c.c.
Primo orientamento: riportare la principale massima individuata nei codici annotati –
Cass. n. 2485/1958 - Cass. n. 5268/1995.
Parte motiva: inserire l’argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale