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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" A.A. 2012/13 CdL Magistrale in Architettura(Restauro) Corso di Principi di Tutela del Paesaggio Studente: Vitaliano Magro matricola: 1202043 Prof.ssa: Pia Petrangeli TEMA: Condono edilizio di un'abitazione su un terreno soggetto a vincolo paesaggistico nel comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro.
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paesaggistico nel comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro

Feb 07, 2023

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Page 1: paesaggistico nel comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" A.A. 2012/13

CdL Magistrale in Architettura(Restauro)

Corso di Principi di Tutela del Paesaggio

Studente: Vitaliano Magro matricola: 1202043

Prof.ssa: Pia Petrangeli

TEMA:

Condono edilizio di un'abitazione su un terreno soggetto a vincolo

paesaggistico nel comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro.

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DESCRIZIONE DEL CASO OGGETTO DI STUDIO Il lotto in esame sorge all'interno del villaggio HOMO MORTO, sito sulla costa Ionica

Calabrese, insieme ad altri villaggi circostanti compongono il comprensorio di Simeri Mare,

località marinara del comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro.

Questi terreni erano di proprietà di Baroni e Marchesi che venivano usati per le loro

passeggiate a cavallo e per le loro piantagioni, con la legge sulla riforma fondiaria, questi

terreni furono percepiti dall'A.R.S.S.A (Agenzia regionale dello sviluppo e per i servizi in

agricoltura) ex O.V.S. che per bonificarli li hanno assegnati con patto di riservo dominio

previo pagamento di un canone annuo ai contadini che ne facevano richiesta, sarebbero

diventati proprietari dopo 30anni. Prima del condono edilizio che legalizzò oltre 600 unità

immobiliari, questa fascia costiera faceva parte di uno dei più bei paesaggi della costa

Ionica, fonte d'ispirazione per numerosi artisti, "fascia" naturale situata tra le colline che

ospitano il borgo ed il mare. Importante è conoscere la sua collocazione geografica per

capire i vincoli paesaggistici che gravano su di essi.

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ANALISI DEI VINCOLI Questo è uno dei casi in cui si può trovare un nesso tra autorizzazione paesaggistica ed

edilizia.

Il diritto del paesaggio e quello edilizio pur basandosi su procedimenti distinti, aventi ad

oggetto la cura di due interessi pubblici diversi, la tutela del paesaggio ed il controllo delle

trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in alcuni casi interferiscono in quanto nelle aree

assoggettate a vincolo paesaggistico ottenere l'autorizzazione paesaggistica è condizione

preliminare per il rilascio del condono edilizio.

L'area presa in esame è vincolata dalla legge 1497/39, "Norme sulla protezione delle bellezze naturali" (art.1). Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole

interesse pubblico :

1) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità

geologica;

2) Le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose

d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore

estetico e tradizionale;

4) Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di

vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle

bellezze.

Il regolamento della legge (R.D. 3 giugno 1940,n.1357) raggruppò i quattro tipi di bellezze

naturali in due categorie:

1)Le bellezze individue (riguardanti i primi due punti precedenti);

2)Le bellezze d’insieme (riguardanti gli ultimi due punti precedenti);

Dalle caratteristiche dell'area oggetto di studio posso affermare che rientra nelle bellezze d'insieme.

A rafforzare la legge 1497/39, fu all'epoca sottosegretario al ministero Giuseppe Gallasso

con la legge 431/1985 (legge Gallasso). Che assoggettava a vincolo paesaggistico una

serie di categorie di contesti territoriali tra le quali le fasce costiere ed i corsi d'acqua, in

quanto non era più necessario uno specifico provvedimento di vincolo oltre all'obbligo, per

le regioni, la redazione di piani paesistici.

A far fronte alle direttive Statali , la Regione Calabria si adeguò redigendo delle leggi per la

tutela e la salvaguardi del paesaggio.

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La Legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995, Delega ai Comuni e alle Province in

materia di rilascio della autorizzazione paesistica, fino ad allora l'organo preposto è stato

l'assessorato competente e trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'emissione

del relativo decreto. Nello specifico gli articoli:

Art. 1 2. Alle Province e agli enti parco per interventi ricadenti nell’ambito dei territori dei parchi

sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica per interventi

ricadenti nelle altre zone previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti.

Art. 2 1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale rilasciano l'autorizzazione

paesistica previo parere scritto del proprio ufficio tecnico in ordine alla conformità, con gli

strumenti urbanistici approvati, dei con tenuti del progetto, della descrizione dello stato dei

luoghi e delle motivazioni che giustifichino o meno l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico

ambientale.

Art. 3 1. La documentazione da produrre al Comune ed alle Province per il rilascio del

l'autorizzazione paesistica è la seguente:

a) richiesta di autorizzazione paesistica;

b) stralcio del documento urbanistico vigente con relativa norma di attuazione;

c) quattro copie di elaborati grafico-progettuali redatti in congrua scala, debitamente firmati

da tecnici e consistenti in:

1) planimetria generale al 500, debitamente quotata, estesa almeno ad un raggio di 200

metri circostante con l'indicazione dei fabbricati esistenti e delle relative altezze, viabilità,

piazze;

2) planimetria particolareggiata in scala 1.200 esaurientemente quotata;

3) piante, sezioni e prospetti;

4) relazione tecnico-ambientale nella quale sia descritto il contesto dei luoghi interessati

dall'episodio edilizio e come lo stesso si inserisce nello ambiente;

5) descrizione dei materiali usati con particolare riguardo alla copertura agli intonaci, agli

infissi e tinteggiature esterne e alle ringhiere;

6) organizzazione degli spazi esterni ed eventuale piantumazione;

7) esauriente documentazione fotografica.

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La legge regionale più importante in termini di pianificazione paesaggistica è stata la 23/90

volta all'attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431, che sostituiva il piano .

Gli articoli riguardanti il nostro studio sono:

Art 1 (Contenuti della pianificazione regionale)

1. La pianificazione di competenza regionale provvede a dettare prescrizioni volte alla

tutela:

a) dell'identità culturale del territorio regionale, delle caratteristiche essenziali intrinseche

delle componenti territoriali di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali,

paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico archeologiche,

storico artistiche, storico testimoniali ed etnologiche;

b) dell'integrità fisica del territorio regionale, in considerazione di specifiche

caratteristiche geologiche o idrogeologiche, nonché in funzione della salvaguardia dagli

effetti dei fenomeni sismici, della prevenzione dagli inquinamenti e della difesa dagli

stessi, della preservazione delle risorse primarie.

2. Le prescrizioni di cui al precedente comma stabiliscono, per le componenti territoriali

considerate, gli usi previsti o possibili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le

caratteristiche qualitative delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, ovvero

necessari o da prevedersi, ed i correlativi divieti.

Art. 6 (Componenti territoriali assoggettate a misure minime salvaguardia) 1. Fatti salvi i maggiori vincoli statali e fino all'adozione di uno strumento di pianificazione

regionale avente i contenuti e le caratteristiche di cui al comma I dell'art. 1, alle seguenti

componenti territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui al successivo art. 7:

a) i territori costieri ricadenti in una fascia compresa tra la linea di battigia e la linea di

quota di 150 metri sul livello del mare, in ogni caso di larghezza non inferiore a metri 300 e

non superiore a metri 700;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali in zone C, D, F, purché

comprese in programmi pluriennali di attuazione, ovvero qualora esistano all'interno della

stessa zona tutte le opere di urbanizzazione primaria e risultino legittimamente edificate

per almeno l'80% della superficie. Le modalità di esecuzione restano comunque

disciplinate dalla normativa prevista dai vigenti strumenti urbanistici;

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c) i fiumi, i torrenti ed i corsi di acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, le relative sponde o piedi degli argini

per una fascia di 150 metri ciascuna;

Art. 7 (Misure minime di salvaguardia)

1. Nelle componenti territoriali di cui all'art. 6 sono ammessi esclusivamente:

c) gli interventi di realizzazione di sentieri e di percorsi di accesso e di altri servizi minimi

complementari, finalizzati alla fruizione turistica naturalistica culturale, purché non

comportino tagli di alberi, opere di scavo e di riporto di terra, ed altre opere che possano

alterare l'assetto idrogeologico ed ambientale;

2. Nelle componenti territoriali di cui appresso, fatte salve prescrizioni più restrittive,

valgono le seguenti prescrizioni:

a) sugli arenili e sulle sponde demaniali dei laghi e dei corsi d'acqua, non sono ammesse

costruzioni stabili;

b) nelle aree adiacenti agli arenili demaniali sono ammesse strutture precarie stagionali di

servizio al godimento turistico balneare in ogni caso non residenziali, ed a condizione che

non sia precluso il libero accesso al mare;

Art. 9 (Disposizioni transitorie) 1. Entro il 31 dicembre 1990 la Regione, su cartografia in scala 1/25.000 identifica le

componenti di cui all'art. 6, articolando e definendo i perimetri e la relativa normativa d'uso.

2. In tale fase la Regione, per particolari esigenze paesaggistiche e tenendo conto della

orografia dei suoli può:

a) aumentare il minimo di metri lineari 300 fino a 500 metri lineari dalla battigia;

b) diminuire il massimo di metri lineari 700 fino a 500 metri lineari dalla battigia;

5. Allo scopo di consentire puntuali verifiche di conformità dei progetti, entro il 31 luglio

1990, la Regione provvede all' acquisizione della copertura fotografica del territorio

regionale in scala atta alla identificazione delle costruzioni e delle infrastrutture esistenti

alla data della ripresa fotografica.

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RICHIESTA DI N.O. PAESAGGISTICO

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CONCLUSIONI L' obiettivo di questo studio è stato quello di individuare le tipologie di vincoli paesaggistici

che gravano sul lotto in esame, ripercorrere in sintesi l'iter burocratico per la richiesta di un

autorizzazione paesaggistica. Capire se a distanza di 10 anni dal condono si è risolto il

problema dell'abusivismo edilizio in territori soggetti a vincoli paesaggistici, se in ultimo

sono stati adottati provvedimenti e misure più restrittive.

Inoltre volevo capire se poteva rappresentare un caso di interferenza tra paesaggio ed

ambiente.

Le correlazioni tra i due termini sono molto complicate sia perché la nozione di ambiente è

controversa,sia perché fino al 2004 le due espressioni,sembravano unite da un cordone

ombellicale,a causa dell’espressione “beni ambientali”.

La prima incertezza sta nella pluralità di significati della parola ambiente in ambito

giuridico.

Esso è inteso come bene giuridico da tutelare;si tratta di un bene dai contorni elastici,che

mutano in funzione delle finalità da perseguire.

La prima finalità è tutelare le componenti fisiche(aria,atmosfera,suolo,sottosuolo e le

acque)e le forme di vita che compongono l’ecosistema.

La tutela delle varie componenti dei sistemi ambientali ha come finalità la salvaguardia

della salute umana e la difesa della struttura fisica dell’habitat(ad esempio con la

protezione del suolo e del sottosuolo)anche come forma di prevenzione di frane o

inondazioni(difesa dall’ambiente).

La tutela dell’ambiente ha oggetti diversi dalla tutela del paesaggio.

In alcuni casi,le due discipline,possono avere il medesimo oggetto e allora si ha un corso

di più tutele complementari.

Dopo quanto detto posso affermare che non c'è alcuna interazione tra paesaggio ed

ambiente in quanto la zona oggetto di studio è soggetta al vincolo di primo e secondo tipo.

Come abbiamo potuto analizzare la Regione ha delegato le Provincie ed i Comuni per

rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, rifacendosi alle leggi statali. Fondamentale è

coordinarsi con gli enti locali, chi più di loro conosce il territorio, ma non reputo sia corretto

affidare la gestione del patrimonio ambientale ai suddetti enti, non avendo quest'ultime le

competenze necessarie per poter valutare gli indirizzi e le strade da percorrere e in

secondo luogo in quanto esiste un conflitto d' interessi tra geomorfologia e geopolitica. Ad

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accentuare questo problema è la mancanza di un piano che coordini il tessuto urbano con

quello ambientale e che salvaguardi e tuteli, nella sua totalità, il paesaggio regionale.

Da allegare alla domanda di condono va richiesta l'autorizzazione paesaggistica con

"procedimento ordinari":

1) Il proprietario dell'immobile sito nell'area vincolata ha dovuto presentare

all'amministrazione competente, il progetto degli interventi.

2) Una volta ricevuta l'istanza l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione

verifica se l'istanza è corretta, l'idoneità della documentazione e, occorrendo ne richiede le

integrazioni (non è il caso preso in esame).

L'amministrazione deve accertare se l'intervento progettato sia assoggettato, o meno,

all'obbligo di previa autorizzazione. I parametri in base ai quali deve essere effettuata la

verifica sono tre:

- Si deve appurare che l'intervento non rientri tra le attività esonerate dall'obbligo di munirsi

dell'autorizzazione.

- Se l'intervento sia assoggettato ad autorizzazione semplificata

- Appurare se in, questo caso, le leggi regionali vigenti abbiano previsto, per quella

determinata area, l'esonero dall'obbligo di previe autorizzazioni.

Come abbiamo potuto costatare il procedimento si è concluso con l'indicazione di

assoggettare il progetto ad autorizzazione, il procedimento va avanti senza che se ne sia

data comunicazione all'esterno.

3) Entro 40giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti

circa la conformità dell'intervento proposto e trasmette alla soprintendente la

documentazione presentata dall'interessato, accompagnata da una relazione tecnica

illustrativa nonchè dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento.

4)Pur trattandosi di ambiente e non di beni culturali il ruolo del soprintendente nella

procedura autorizzatoria è molto importante, essendo il suo parere è vincolante.

5)Una volta ricevuto il parere, l'amministrazione procedente ha il dovere di concludere il

procedimento con un provvedimento espresso, in questo caso positivo.

6)Una volta adottata dal comune, l'autorizzazione diventa efficace decorsi trenta giorni dal

suo rilascio. Subito dopo l'adozione essa viene comunicata alla soprintendenza, alla

Regione ed agli altri enti pubblici territoriali interessati.

L'autorizzazione è valida per cinque anni dal rilascio, dopo di che decade e deve essere

nuovamente richiesta.

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Nella maggior parte dei casi le autorizzazioni paesaggistiche vengono rilasciate con

riserva, nel nostro caso infatti ,a condizioni:

- La copertura in eternit oltre ad essere illegale secondo le norme vigenti, crea impatto ,

per cui va smantellata, da ditta specializzata nel settore e sostituita con coppi o altro;

-Lo zoccolo perimetrale dei corpi di fabbrica vanno completati come tinteggiatura , usando

il colore bianco.

Anche la Costituzione si è espressa a favore della nozione di paesaggio come forma del

territorio, frutto del rapporto, nella storia, tra l'evoluzione dell'assetto naturale e gli

interventi antropici; ha affermato il valore primario della sua tutela e ha distinto tale

funzione dalla disciplina urbanistica, soprattutto comunale. La dominanza dell'interesse

pubblico alla tutela è stata costantemente riaffermata dalla Corte con l'unica, ma grave,

eccezione, con il condono del 2003 delle opere abusive. Si contestava, che questa

sanatoria edilizia comportava, la definitiva compromissione dell'interesse paesistico

ambientale, in quanto venivano legittimate opere abusive realizzate in aree vincolate.

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Un cambiamento sostanziale si è avuto nel 2004 con l'introduzione del Codice, che colmò i

vuoti legislativi causate dalle leggi vigenti.

In tema di vigilanza il Codice stabilisce:

Art. 150 1)La Regione o il Ministero hanno facoltà di :

- Inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare

pregiudizio al paesaggio;

- Ordinare la sospensione dei lavori iniziati.

2)L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1. cessa di avere

efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione

all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Le misure cautelari sono la diffida e la sospensione dei lavori.

Iniziamo dalla diffida :

-Il soprintendente , o la Regione , possono diffidare a non iniziare i lavori;

-La diffida è dunque preventiva e può essere adottata sia in caso che i lavori imminenti

siano privi di autorizzazioni, sia in caso di lavori autorizzati.

Come si vede il presupposto , che legittima l'adozione della diffida è la valutazione, da

parte dell'autorità di tutela.

Più precisamente ove, ignorando la diffida , il privato abbia iniziato i lavori , il ministero o la

Regione possono ordinare la sospensione.

La sospensione può essere adottata anche senza che prima sia stata adottata la diffida. Il

procedimento di sospensione deve essere puntualmente motivato.

Entrambe le misure cautelari hanno un termine di novanta giorni.

Art. 151 Il privato può chiedere il rimborso della spesa , a seguito della sospensione dei lavori , se

questa non è stata preceduta dalla diffida.

Art. 155 1) Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate

dal Ministro e delle Regioni.

2) Le Regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto.

L'inerzia di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del

Ministero.

Si può intuire che in questi anni si sono fatti passi in avanti per la salvaguardia e la tutela

del paesaggio , cercando di prevenire con misure sempre più restrittive , ma a mio avviso

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il problema principale non è stato ancora risolto, perchè nel momento in cui gli enti non

hanno nessuna direttiva nel redigere i piani e l'ente superiore otre che da controllo può

intervenire con misure contrastanti nei riguardi degli enti locali, è facilmente intuibile che il

problema da risolvere non è su piano ambientale.