1 Oggetto: RIORDINO CONSORZI INDUSTRIALI E LORO FUSIONE NELL’ARAP Sommario: 1) Premessa; 2) Inquadramento normativo degli interventi di riordino delle funzioni in materia di aree produttive e della fusione nell’ARAP dei preesistenti Consorzi Industriali; 3) Le problematiche amministrativistiche; 4) Le problematiche societarie e di governance; 5) Il regime fiscale; 6) Le problematiche lavoristiche e previdenziali; 7) Identificazione delle fasi Aziendalistiche e tecnico-professionali per dar seguito al progetto di fusione 7.1) Problematiche connesse a talune poste del Patrimonio netto dei Consorzi, 7.2) Metodo di Valutazione applicabile, 7.3) Aspetti preliminari relativi alla predisposizione del progetto di fusione; 8) Previsione dei tempi e stima dei costi; 9) Conclusioni. 1) PREMESSA In data 13.08.2011 è entrata in vigore la Legge Regionale 29.07.2011, n. 23, che prevede il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in particolare, l’istituzione di un’unica Azienda regionale delle Aree Produttive (di seguito denominata ARAP), avente natura giuridica di ente pubblico economico, competente a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive, mediante la fusione dei Consorzi ASI esistenti. Successivamente, in data 24.10.2011 i Commissari regionali per il riordino dei Consorzi hanno conferito mandato per una prestazione di ricerca all’Università degli Studi di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche, al fine di elaborare uno studio preliminare volto ad identificare le fasi amministrative-esecutive per l’attuazione della Legge di riordino dei Consorzi, indicando in forma analitica le fasi procedimentali ed amministrative necessarie per addivenire alla fusione dei Consorzi Industriali, tenuto conto della natura giuridica di tali enti, della natura dei loro beni, con particolare riguardo alle opere realizzate, del rapporto di cambio delle quote ed evidenziando eventuali difficoltà di valutazione, con una stima dei costi e dei tempi per le operazioni di fusione.
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Oggetto: RIORDINO CONSORZI INDUSTRIALI E LORO FUSIONE
NELL’ARAP
Sommario: 1) Premessa; 2) Inquadramento normativo degli interventi di riordino
delle funzioni in materia di aree produttive e della fusione nell’ARAP dei
preesistenti Consorzi Industriali; 3) Le problematiche amministrativistiche; 4) Le
problematiche societarie e di governance; 5) Il regime fiscale; 6) Le
problematiche lavoristiche e previdenziali; 7) Identificazione delle fasi
Aziendalistiche e tecnico-professionali per dar seguito al progetto di fusione 7.1)
Problematiche connesse a talune poste del Patrimonio netto dei Consorzi, 7.2)
Metodo di Valutazione applicabile, 7.3) Aspetti preliminari relativi alla
predisposizione del progetto di fusione; 8) Previsione dei tempi e stima dei costi;
9) Conclusioni.
1) PREMESSA
In data 13.08.2011 è entrata in vigore la Legge Regionale 29.07.2011, n. 23,
che prevede il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in
particolare, l’istituzione di un’unica Azienda regionale delle Aree Produttive (di
seguito denominata ARAP), avente natura giuridica di ente pubblico economico,
competente a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive,
mediante la fusione dei Consorzi ASI esistenti.
Successivamente, in data 24.10.2011 i Commissari regionali per il riordino
dei Consorzi hanno conferito mandato per una prestazione di ricerca
all’Università degli Studi di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
al fine di elaborare uno studio preliminare volto ad identificare le fasi
amministrative-esecutive per l’attuazione della Legge di riordino dei Consorzi,
indicando in forma analitica le fasi procedimentali ed amministrative necessarie
per addivenire alla fusione dei Consorzi Industriali, tenuto conto della natura
giuridica di tali enti, della natura dei loro beni, con particolare riguardo alle opere
realizzate, del rapporto di cambio delle quote ed evidenziando eventuali difficoltà
di valutazione, con una stima dei costi e dei tempi per le operazioni di fusione.
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Per l’esecuzione della suindicata prestazione il Dipartimento di Scienze
Giuridiche ha designato quali responsabili scientifici dell’attività i proff.ri Stefano
Civitarese Matteucci, Lorenzo del Federico (anche quale coordinatore), Federico
Briolini e Valerio Speziale. Detti responsabili, stante apposita previsione del
mandato, hanno a loro volta ritenuto di integrare l’elenco delle professionalità
necessarie allo svolgimento dell’incarico conferito con i seguenti nominativi:
Prof. Michele Rea, Ordinario di Economia Aziendale, Dipartimento di Economia
dell’Università G. d’Annunzio; Prof. Andrea Ziruolo, Ordinario di Economia
Aziendale, Dipartimento di Economia Aziendale, stessa Università; Dott.
Domenico Di Michele, Commercialista iscritto all’Ordine dei Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Pescara, docente di Finanza Aziendale presso la Facoltà
di Economia dell’Università d’Annunzio.
Il parere preliminare ha ad oggetto, secondo quanto previsto nell’incarico
ricevuto, la descrizione delle fasi procedimentali ed amministrative necessarie per
addivenire alla fusione dei Consorzi Industriali nell’ARAP; l’identificazione delle
principali problematiche all’uopo emergenti; le modalità tecnico-professionali
della fusione.
Resta escluso, quindi, tutto ciò che riguarda la costituzione dell’ARAP, il
Disciplinare della stessa ed i profili istituzionali, che interessano la Regione
Abruzzo.
Per l’attuazione della normativa, si fa riferimento al cronoprogramma
estrapolabile dalla L.R. n. 23/2011.
2) INQUADRAMENTO NORMATIVO DEGLI INTERVENTI DI
RIORDINO IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE E DELLA FUSIONE
NELL’ARAP DEI CONSORZI INDUSTRIALI.
Per attivare il previsto riordino delle funzioni in settore materia di aree
produttive, dunque, è stata scelta la forma dell’ente pubblico economico.
Si prevede, altresì, la fusione dei vari Consorzi di sviluppo industriale (fatta
eccezione per quello di Chieti-Pescara) nell’ente pubblico ARAP.
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Le funzioni che la neo-istituita Azienda regionale è chiamata a svolgere sono
individuate ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 1, L.R. n. 23/2011.
In particolare, si prevede che, in attuazione dell’art. 56 dello Statuto
regionale e ai sensi dell’art. 2 della L.R. 24.03.2009, n. 4, l’ARAP sia costituita
con le modalità che dovranno essere stabilite dal Disciplinare di cui all’art. 11,
L.R. n. 23/2011. Inoltre, entro 180 gg dall’entrata in vigore della legge, i Consorzi
dovranno predisporre l’elenco dei soci, tenendo conto dei rispettivi apporti; quindi
detti Consorzi dovranno essere fusi nella costituita ARAP.
Quanto alla procedura di fusione dei Consorzi nell’ARAP, ed alla natura
giuridica della stessa, diversi spunti della L.R. n. 23/2011 parrebbero deporre a
favore di una connotazione puramente pubblicistica della stessa (ad es. nomina
degli organi di vertice dell’ARAP da parte del Consiglio regionale, recepimento
dello schema-tipo di statuto della costituenda ARAP), tuttavia, per altro verso, la
stessa Legge Regionale ed altresì i decreti di nomina dei Commissari per il
riordino, sembrano deporre per una connotazione essenzialmente civilistica e
para-societaria del procedimento di fusione (ad es. con il riferimento alla
relazione sulla situazione patrimoniale certificata dal Collegio sindacale, alla
redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi, alla predisposizione
dell’elenco dei soci, fra i quali sono da annoverare – accanto agli enti pubblici -
anche soci privati).
In tale contesto sembra ragionevole valorizzare in via prudenziale i profili
civilistici/societari che maggiormente consentono di stemperare in una prospettiva
negoziale-consensuale e societaria eventuali tensioni relative ai Consorzi ed ai
soci.
Al futuro Disciplinare, dunque, è demandato il compito di dare attuazione
alla legge regionale, trovando un equilibrio tra l’indubitabile natura pubblicistica
della struttura dell’ARAP ed il profilo più squisitamente privatistico–societario,
derivante dalla previsione dell’Assemblea dei soci e dagli altri collaterali profili
paracivilistici.
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Su tali basi, e, quindi in un’ottica civilistico–societaria, viene prospettata
l’articolazione dell’intervento regionale e della operazione di fusione nell’ARAP
dei Consorzi industriali.
Ai fini della fusione, l’art. 1, comma 12, L.R. n. 23/2011 ha previsto la
nomina per ciascun Consorzio di un Commissario per il riordino in vista della
costituzione dell’ARAP.
Tutti gli atti propedeutici e consequenziali all’applicazione della L.R.
29.07.2011, n. 23, pertanto, sono in carico ai Commissari per il riordino.
Trattasi, in particolare, per ciascun Consorzio di riferimento, delle seguenti
attività:
predisposizione dell’elenco dei soci;
relazione sulla situazione patrimoniale certificata dal Collegio sindacale;
recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda ARAP;
redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi, anche avvalendosi
di professionisti esterni, secondo le vigenti norme in materia, facendo
riferimento ad un univoco modello di pianificazione, al fine di evitare
possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di
fusione per le possibili eterogeneità delle soluzioni adottate.
3) LE PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVISTICHE.
Come anticipato nella premessa, l’art. 1.1 della L.R. n. 23/2011 istituisce
l’Azienda regionale delle aree produttive (ARAP), qualificandola ―ente pubblico
economico‖. Il riferimento legislativo più immediato di tale figura è l’art. 2201
c.c., che assoggetta all’obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli enti
pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
Si tratta di soggetti la cui attività è in parte retta dal diritto privato, ma che,
essendo pur sempre enti pubblici e non società, sono assoggettati al diritto
amministrativo essenzialmente per quanto riguarda le relazioni con gli apparati
politici, la nomina dei titolari degli organi e gli atti di indirizzo.
Gli enti pubblici economici (come gli altri enti pubblici) sono istituiti per
legge e normalmente è la legge, come si diceva, che stabilisce le concrete
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modalità di costituzione degli organi, vista la riserva agli apparati politici appena
menzionata.
Nel caso di specie, tuttavia, la specificità delle modalità di riordino introdotte
dalla legge regionale sembra rinviare, almeno in parte, alla disciplina sulla fusione
di società, nel senso che in seguito meglio si chiarirà e che viene illustrato più
puntualmente nel paragrafo 4) del presente Studio preliminare (cui integralmente
si rinvia).
La legge regionale aggiunge infatti che l’ARAP è costituita mediante
―fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale‖ in attuazione dell’art. 56 dello
Statuto regionale e dell’art. 2, L.R. 4/2009.
Ne consegue che funzioni di gestione, promozione, ecc. sono rimesse
all’ARAP, la quale subentra ai Consorzi anche nella titolarità dei beni strumentali.
Nella legge regionale si precisa infine che sono organi dell’ARAP
l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il Presidente, il collegio dei
revisori dei conti. Lo statuto dell’ARAP (la cui approvazione è rimessa alla
Giunta Regionale) dovrà però più puntualmente indicare le modalità di
costituzione del C.d.A. e i suoi compiti; i componenti del C.d.A. saranno a loro
volta nominati dal Consiglio regionale. Del Presidente non si dice nulla. Si
prevede invece che l’assemblea generale sia costituita dai soci.
Un atto particolarmente importante è il ―Disciplinare‖ che deve regolare
tanto la suddetta fusione, quanto funzioni, attività e organizzazione dell’ARAP,
oltre che le caratteristiche delle aree attrezzate e dei relativi servizi alle imprese.
Il Disciplinare dovrà essere approvato dalla Giunta regionale entro 120
giorni dall’entrata in vigore della legge. Dovrà poi essere inviato alla
commissione consiliare competente che a sua volta si dovrà esprimere entro 15
giorni dalla ricezione.
La disciplina dettata dalla legge regionale pone una serie di problemi
interpretativi.
Questi sono i punti fermi:
a) l’ARAP è un ente pubblico economico;
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b) esso è costituito mediante fusione degli attuali Consorzi industriali (tranne
quello Val Pescara);
a. questo comporta che, all’atto della fusione, ―si costituisce‖
l’ARAP, di cui i Consorzi divengono associati (infra);
b. l’atto produttivo di questi effetti è il cosiddetto ―Disciplinare‖, da
considerarsi, ai sensi dell’art. 2, L.R. 4/2009, come l’atto
amministrativo che dispone, riordina, fonde o sopprime gli enti
regionali «mediante l’adozione di uno o più atti legislativi o
amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed
efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella […] legge».
Un primo problema che merita approfondimento è pertanto il seguente.
Pur avendo la legge regionale n. 23 del 2011 espressamente richiamato la
L.R. 2/2009, se ne allontana nella previsione degli organi. Secondo l’art. 4 di
quest’ultima gli organi delle Aziende regionali sono infatti:
a) Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti;
b) Collegio dei revisori dei conti.
Qui si aggiunge invece il Presidente, senza precisare in che modo questi deve
essere individuato e nominato e, soprattutto, si aggiunge l’Assemblea generale.
Essa, si dice, è formata ―dai soci‖. Ma non è chiaro quali dovrebbero essere i soci.
In primo luogo un ente pubblico economico non ha soci propriamente detti. In
secondo luogo, anche se potesse averne, si pone la difficoltà di individuare quali
sarebbero i soci dell’ARAP. Sicuramente non potrebbero ritenersi tali i Consorzi,
che si fondono infatti per unione nell’ARAP, come a seguire meglio si chiarirà.
Probabilmente, la sola risposta plausibile è che i ―soci‖ (così come avviene per gli
attuali Consorzi industriali) sono a loro volta altri enti pubblici, in primo luogo
Comuni e Camere di commercio, ad esempio, nonché quei soggetti privati indicati
dalla legislazione regionale previgente (enti economici pubblici e/o privati, gli
istituti di credito e le associazioni imprenditoriali che operano nel territorio
provinciale). Ossia i soggetti originariamente consorziati. Anche la struttura
dell’ARAP sarebbe dunque quella di un ente pubblico in forma consortile, non
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avente, più precisamente, ―soci‖ (nel senso di soci di una società di persone o
capitali) ma ―associati‖. Un indizio in favore di questa interpretazione sta nel fatto
che nell’art. 1.15 della L.R. si prevede che lo statuto dell’ARAP deve essere
conforme alla legislazione in materia di enti locali.
Si è già detto che l’ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo
Sviluppo Industriale con le modalità previste nel citato Disciplinare. Una prima
possibile interpretazione, in ottica squisitamente pubblicistica, è che la fusione sia
già stata disposta per legge e che appunto l’ARAP sia un nuovo ente pubblico che
succede nei rapporti giuridici dei Consorzi industriali, i quali, pertanto, sarebbero
stati soppressi dalla legge stessa. In questo caso il compito dei Commissari
sarebbe sostanzialmente quello di definire le modalità amministrative e contabili
dei passaggio dai Consorzi al nuovo ente.
Una seconda interpretazione, probabilmente più plausibile1, di matrice para-
civilistica, è quella secondo cui la legge ha determinato la sola astratta istituzione
dell’ente prevedendo, però, particolari modalità per la sua costituzione, consistenti
appunto nella fusione tra i Consorzi industriali. Questi ultimi, pertanto,
continuerebbero a esistere come tali sino al completamento della procedura di
fusione, che d’altra parte, pur se da condursi sulla base dell’applicazione
analogica delle disposizioni del codice civile sulle società, risulta oggetto di
un’obbligazione ex lege in capo agli organi consortili (Commissari). Non va,
peraltro, dimenticato che le modalità di costituzione sono state rinviate al citato
Disciplinare e quindi sarà questo atto che dovrà definire in che modo debba
avvenire il processo di passaggio dai Consorzi all’ARAP, preliminarmente
indicando quale delle due suddette interpretazioni sia da preferire.
Il punto è comunque molto delicato poiché si costituisce un ente pubblico
regionale (Azienda) con funzioni pubbliche rilevanti senza che una fonte
legislativa definisca ruolo e compiti del suo (presumibile) organo di indirizzo, che
1 In considerazione del fatto che il ―trapasso‖ dai Consorzi all’ARAP coinvolge una pluralità di
altri soggetti pubblici e privati, in quanto, come sopra menzionato, la scelta è stata quella di
prevedere un organo assembleare formato da tutti i soci degli attuali Consorzi (secondo quanto è
dato desumere dallo scarno testo legislativo). In breve l’ARAP verrebbe a configurarsi come una
sorta di super-Consorzio regionale formato da centinaia di associati.
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dovrebbe essere invece stabilito da atti della giunta regionale: il Disciplinare e lo
schema di statuto. Sarà compito del Disciplinare anche definire tali aspetti, visto
che a esso è rimessa l’indicazione delle modalità di costituzione, delle funzioni,
delle attività e dell’organizzazione dell’ARAP.
Essendo il presente un mero studio preliminare, si evita di entrare nel merito
di tutti i problemi che questo comporta sotto il profilo del principio di legalità, da
un lato, e della difficile coerenza con i principi di efficacia ed economicità,
dall’altro.
4) LE PROBLEMATICHE SOCIETARIE E DI GOVERNANCE
4.1 La «fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale» di cui all’art. 1, 3°
comma, L.R. 23/2011 può considerarsi una fusione atipica, alla quale sono
applicabili in via analogica «segmenti» della disciplina del codice civile in tema
di fusione.
La fusione è atipica perché le norme sulla fusione (artt. 2501 ss. c.c.)
appaiono riservate alle operazioni cui prenda parte, o dalle quali risulti, una
società (di persone o di capitali), mentre la «fusione» prevista dalla L.R. 23/2011
concerne enti pubblici economici — per l’appunto: i Consorzi per lo sviluppo
industriale — che certamente non sono delle società (per quanto essi siano
sottoposti a regole legali e statutarie modellate sotto vari profili su quelle della
s.p.a.).
Tuttavia, a tale «fusione» possono essere applicate norme della fusione
propriamente detta considerando, da un lato, la circostanza che i Consorzi in
esame esercitano attività d’impresa e in quanto tali debbono iscriversi nel registro
delle imprese ai sensi dell’art. 2201 c.c. e, dall’altro, le linee di tendenza del
moderno diritto societario, da cui emerge un’indubbia valorizzazione del principio
di continuità dell’impresa alla base degli artt. 2501 ss. c.c., come recentemente
rilevato anche dalla Corte di Cassazione, che — facendo leva proprio su tale
principio — ha riconosciuto la possibilità di applicare (per analogia) le regole del
codice a fusioni relative ad enti diversi dalle società.
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Con riguardo alle modalità operative della fusione, in mancanza di specifiche
previsioni nella L.R. 23/2011, deriva da quanto sopra la necessità di seguire il
procedimento governato dagli artt. 2501 ss. c.c., salvo valutare di volta in volta se
sussistano ragioni che ostino all’applicazione di singoli precetti dettati per la
fusione societaria.
4.2 In primo luogo, non pare dubbio che all’operazione debba applicarsi l’art.
2501-ter c.c., il quale richiede che sia predisposto un progetto di fusione. La
relativa competenza può attribuirsi al Commissario per il riordino, del resto
espressamente abilitato in tal senso dal Decreto di nomina. Occorre inoltre che il
progetto di fusione — il cui contenuto è precisato dallo stesso art. 2501-ter c.c. —
sia reso pubblico tramite deposito nel registro delle imprese del luogo ove hanno
sede i Consorzi partecipanti alla fusione, e che fra tale pubblicità e la data fissata
per la decisione sulla fusione intercorrano non meno di trenta giorni.
4.3 Altro adempimento che certamente deve essere rispettato è la
predisposizione — sempre da parte del Commissario per il riordino — della
situazione patrimoniale dei Consorzi partecipanti alla fusione e di una relazione
che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di
fusione, con particolare riguardo al rapporto di cambio (artt. 2501-quater e 2501-
quinquies c.c.).
4.4 È inoltre necessario, ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c., che uno o più
esperti per ciascun Consorzio predisponga una relazione sulla congruità del
rapporto di cambio. In via interpretativa, può ritenersi che la competenza a
designare gli esperti competa ai singoli Consorzi, non sembrando applicabile nel
caso di specie la regola del terzo comma dello stesso art. 2501-sexies c.c. (che
prescrive che l’esperto sia designato dal Tribunale ove la società incorporante o
risultante dalla fusione sia una s.p.a. o una s.a.p.a., ciò che nell’ipotesi in esame
non accade).
4.5 Una volta eseguito il deposito presso la sede dei Consorzi degli atti
indicati dall’art. 2501-septies c.c., occorre che la fusione sia decisa da ciascun
Consorzio mediante approvazione del relativo progetto (art. 2502 c.c.), fermo
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restando che in base all’attuale disciplina al progetto potrebbero anche essere
apportate delle modifiche, purché queste «non incidano sui diritti dei soci o dei
terzi» (art. 2502, 2° comma, c.c.).
4.6 Ulteriore «passaggio» del complesso procedimento è il deposito e
l’iscrizione della decisione di fusione (e dei documenti elencati dall’art. 2501-
septies c.c.) presso i competenti registri delle imprese (art. 2502-bis c.c.).
L’ultima delle iscrizioni riveste particolare importanza, perché a norma dell’art.
2503 c.c. — certamente applicabile nel caso di specie — la fusione non può
essere attuata prima che siano trascorsi sessanta giorni da tale momento, durante i
quali i creditori anteriori possono fare opposizione (sempre che gli stessi creditori
non abbiano dato il proprio consenso, o non siano stati pagati, o non siano state
depositate le somme per pagarli). È invece dubbio se si possa far capo (in via
analogica) al precetto di cui all’inciso finale dell’art. 2503, 1° comma, c.c., che
permette di dar immediatamente luogo alla fusione ove la relazione ex art. 2501-
sexies c.c. sia redatta da un’unica società di revisione che attesti che la fusione
non comporta alcun rischio per i creditori.
4.7 Qualora i sessanta giorni siano decorsi senza che siano state proposte
opposizioni, o queste ultime siano state respinte (o, ancora, siano state prestate
idonee garanzie e il Tribunale abbia autorizzato il proseguimento dell’operazione,
ex art. 2445, ultimo comma, c.c.), diviene possibile la stipula dell’atto di fusione
— ad opera dei Commissari per il riordino — nella forma dell’atto pubblico (art.
2504, 1° comma, c.c.). Tale atto deve altresì essere depositato, da parte del notaio
o degli amministratori dell’ARAP, entro trenta giorni, per l’iscrizione nell’ufficio
del registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede i Consorzi partecipanti alla
fusione e l’ARAP (deposito, quest’ultimo, che deve obbligatoriamente seguire
tutti gli altri: art. 2504, 3° comma, c.c.).
4.8 Eseguite le iscrizioni di legge, si produce finalmente l’effetto
caratteristico della fusione (c.d. principio di continuità dei rapporti giuridici,
stabilito dall’art. 2504-bis, 1° comma, c.c.), per cui «la società che risulta dalla
fusione o quella incorporante» — quindi, nell’ipotesi considerata, l’ARAP —
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assume tutti i diritti e gli obblighi delle società (vale a dire dei Consorzi)
partecipanti alla fusione. Queste ultime non rappresentano più autonomi centri di
imputazione di rapporti giuridici, che dal momento indicato dall’art. 2504-bis c.c.
fanno capo solo all’ente risultante dalla fusione o incorporante.
4.9 Quanto alla decorrenza degli effetti della fusione, essa varia a seconda
che l’operazione vada qualificata come fusione in senso stretto, oppure come
fusione per incorporazione. Nel caso di specie sembra corretto ritenere — visto
anche il tenore della legge regionale — che la vicenda delineata dalla L.R.
23/2011 integri una fusione in senso stretto: l’ARAP si intende pertanto costituita
nel momento in cui è compiuta l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504
c.c. (art. 2504-bis, 2° comma. c.c.), anche se poi in base alla stessa legge
l’Agenzia può svolgere la propria attività solo a partire dalla data — posteriore —
di insediamento dell’Assemblea generale (art. 1, 6° comma, L.R. 23/2011).
5) IL REGIME FISCALE
La Legge regionale di riordino delle funzioni in materia di aree produttive
prevede che l’ARAP sia costituita mediante la fusione dei Consorzi per lo
Sviluppo Industriale esistenti.
Ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile all’operazione,
dunque, deve aversi riguardo alla disciplina prevista dalle leggi tributarie (primo
fra tutti, il TUIR n. 917 del 22.12.1986 per l’imposizione sui redditi) in tema di
fusioni, valutandone la compatibilità con la fattispecie concreta, caratterizzata –
come s’è detto – dalla fusione in un ente pubblico economico (l’ARAP, appunto)
di Consorzi preesistenti.
5.1) Il regime dell’imposizione sui redditi
In tema di imposte sui redditi il riferimento è alle norme contenute nell’art.
172 del TUIR n. 917/1986 in tema di fusioni di società, applicabili per espressa
previsione normativa analogicamente, ed in quanto compatibili, anche nei casi di
fusione di enti diversi dalle società.
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La norma in parola detta la regola generale, secondo cui la fusione è
operazione fiscalmente neutra, sia per i soggetti che vengono incorporati o fusi,
sia per i rispettivi soci: ciò vuol dire che il soggetto incorporante o risultante da
fusione unifica le proprie voci contabili con quelle provenienti dai soggetti fusi,
utilizzando gli stessi valori fiscali che erano riconosciuti in capo a questi ultimi.
Nella concreta fattispecie dovrà poi verificarsi se il patrimonio netto del neo-
costituito ente pubblico economico corrisponda esattamente alla somma dei
patrimoni netti dei Consorzi fusi o meno. In tale ultima circostanza emergerà un
avanzo o un disavanzo da fusione, a seconda che il patrimonio netto della neo-
costituita ARAP sia inferiore ai patrimoni netti dei Consorzi incorporati ovvero
superiore (avanzo o disavanzo da concambio).
In base al principio generale della neutralità della fusione, comunque, non
dovrebbero emergere nella fattispecie elementi reddituali di sorta, tali da
assumere rilievo fiscale.
Quanto poi allo specifico regime da applicarsi ai singoli beni che saranno
trasferiti dai Consorzi all’ARAP, è necessario operare dei distinguo.
Nel caso di beni d’impresa il regime è, sulla base della regola generale
sopra enunciata, senz’altro quello della neutralità se confluiscono nei beni
d’impresa del soggetto risultante da fusione.
Ove, viceversa, detti beni d’impresa, non confluiscano nell’attività d’impresa
del nuovo soggetto, gli stessi dovranno considerarsi a valore normale – in
analogia a quanto disposto dall’art. 171, comma 1 del TUIR in materia di
trasformazione eterogenea – e genereranno plusvalenze imponibili a causa della
loro destinazione a finalità estranee all’impresa.
Con specifico riguardo, poi, agli eventuali beni rientranti nell’attività
istituzionale (e cioè non commerciale) dei soggetti pubblici coinvolti
nell’operazione di fusione, nel caso di beni relativi ad attività non commerciale
che confluiscono in un’impresa troverà applicazione in via analogica l’art. 171,
co. 2, TUIR che, in caso di trasformazione di ente non commerciale in società
commerciale, rinvia alla disciplina dei conferimenti.
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Nell’altra ipotesi (cioè di beni non relativi all’impresa, che confluiscono
nell’attività istituzionale del nuovo ente risultante dalla fusione), l’operazione sarà
fuori dal regime d’impresa e non realizzerà, quindi, plusvalori di sorta.
Orbene, nella concreta fattispecie si deve ritenere che i Consorzi siano
qualificabili enti pubblici economici, che svolgono dunque attività commerciale;
al tempo stesso l’ARAP è inequivocabilmente ente pubblico economico, tale
definito espressamente dalla legge regionale istitutiva, deputato a svolgere le
stesse attività commerciali dei Consorzi. Salvo interventi legislativi e/o profili
pubblicistici atipici, pertanto, troverà applicazione nel caso concreto la regola
generale della neutralità dell’operazione, vertendosi in tema di beni d’impresa che