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Direzione Agricoltura, Sviluppo Economico e Programmazione, Cooperazione Internazionale e Sociale Parco Mediceo di Pratolino 276, via Fiorentina 50036 Loc. Pratolino Vaglia Fi tel. 055 4080777 fax 055 409272 42, via Mercadante 50144 Firenze tel. 055 2760399 fax 055 2760639 [email protected] [email protected] www.cittametropolitana.fi.it Prot. N° Cl. 007 Cat. 02 Cas. 16/01/2015 Firenze Alle imprese invitate LORO SEDI e p. c. Al Responsabile del Procedimento Dott. For. Lorenzo Nencioni - S e d e OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 122 D.LGS. 163/2006 E SMI, PER AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI ”INTERVENTI PREVENTIVI E DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO” Codesta Spett.le Impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs n.163/2006 e s.m., secondo quanto previsto dall’art. 57 comma 6 per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di cui al presente invito con le modalità e prescrizioni di seguito riportate. 1. STAZIONE APPALTANTE Città Metropolitana – via Cavour n.1 – 50100 Firenze (Italy) – C.F. 80016450480 - Tel. n. 055.2760399/617/645 – 055.4080721/723 – Fax n. 055.2760639 - http://www.cittametropolitana.fi.it - e-mail [email protected] [email protected] - [email protected] - [email protected] [email protected] - pec: [email protected] 2. OGGETTO, DESCRIZIONE, TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 2.1. Oggetto: interventi preventivi e di lotta agli incendi boschivi nel Parco Mediceo di Pratolino dell’importo a base di gara di € 68.555,51 di cui € 925,54 per oneri per la sicurezza e € 38.978,20 non soggetti a ribasso d'asta. CIG: 5999997A26 - CUP: B34H14001370008; 2.2. CIG 6048708FBB - CUP B31H13000880006 2.3. Importo complessivo dell’appalto a base di gara (compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia) € 68.555,51 così suddivisi: Descrizione A Corpo A Misura A Lavori soggetti a ribasso € 68.555,51 B Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 925,54 C Spese manodopera non soggette a ribasso € 38.978,20 A+B+C Importo totale dell’Appalto € 68.555,51
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OGGETTO INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 122 D.LGS… · Si precisa che ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis, introdotto dall'art. 32, com ma 7-bis, legge n. 98 del 2013, l’importo

Oct 09, 2018

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Page 1: OGGETTO INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 122 D.LGS… · Si precisa che ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis, introdotto dall'art. 32, com ma 7-bis, legge n. 98 del 2013, l’importo

Direzione Agricoltura, Sviluppo Economico e Programmazione, Cooperazione Internazionale e Sociale Parco Mediceo di Pratolino 276, via Fiorentina 50036 Loc. Pratolino Vaglia Fi tel. 055 4080777 fax 055 409272 42, via Mercadante 50144 Firenze tel. 055 2760399 fax 055 2760639 [email protected] [email protected] www.cittametropolitana.fi.it

Prot. N° Cl. 007 Cat. 02 Cas.

16/01/2015 Firenze

Alle imprese invitate LORO SEDI e p. c. Al Responsabile del Procedimento Dott. For. Lorenzo Nencioni - S e d e

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 122 D.LGS. 163/2006 E SMI, PER AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI ”INTERVENTI PREVENTIVI E DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO” Codesta Spett.le Impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs n.163/2006 e s.m., secondo quanto previsto dall’art. 57 comma 6 per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di cui al presente invito con le modalità e prescrizioni di seguito riportate. 1. STAZIONE APPALTANTE Città Metropolitana – via Cavour n.1 – 50100 Firenze (Italy) – C.F. 80016450480 - Tel. n. 055.2760399/617/645 – 055.4080721/723 – Fax n. 055.2760639 - http://www.cittametropolitana.fi.it - e-mail [email protected][email protected] - [email protected] - [email protected][email protected] - pec: [email protected]

2. OGGETTO, DESCRIZIONE, TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

2.1. Oggetto: interventi preventivi e di lotta agli incendi boschivi nel Parco Mediceo di Pratolino dell’importo a base di gara di € 68.555,51 di cui € 925,54 per oneri per la sicurezza e € 38.978,20 non soggetti a ribasso d'asta. CIG: 5999997A26 - CUP: B34H14001370008;

2.2. CIG 6048708FBB - CUP B31H13000880006

2.3. Importo complessivo dell’appalto a base di gara (compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia) € 68.555,51 così suddivisi:

Descrizione A Corpo

€ A Misura

A Lavori soggetti a ribasso € 68.555,51

B Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 925,54

C Spese manodopera non soggette a ribasso € 38.978,20

A+B+C Importo totale dell’Appalto € 68.555,51

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Si precisa che ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis, introdotto dall'art. 32, com ma 7-bis, legge n. 98 del 2013, l’importo soggetto a ribasso è al netto delle spese relative al costo del personale, oltre che al netto degli oneri della sicurezza.

2.4. Condizioni: è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di provvedere dell’acquisto, al valore definito in fase progettuale, e stimato in € 4.500,00, del legname ricavato dagli interventi. Tale importo, di cui l’aggiudicatario sarà debitore verso questa Amministrazione, andrà per l’importo corrispondente, a compensare ai sensi di quanto consentito dall’art 1252 c.c., il debito dell’Amministrazione verso l’aggiudicatario per il corrispettivo di appalto.

2.5. Approvazione progetto esecutivo: Determina Dirigenziale n. 1974 del 11/12/2014;

2.6. Determina a contrarre n. 1974 del 11/12/2014;

2.7. Validazione progetto esecutivo: Ai sensi dell’art.55, c.3, del DPR 207/2010, il progetto è stato validato dal RUP con atto del 1974 del 11/12/2014;

2.8. Descrizione sommaria dei lavori compresi nell’appalto: Le tipologie di intervento sono: b.1 rimozione delle piante morte; b.2 eliminazione delle piante pericolanti; b.3 taglio di piante arboree; b.4 eliminazione della vegetazione arbustiva infestante b.5 potatura di n. 20 querce I lavori proposti prevedono di effettuare interventi selvicolturali ed opere di adeguamento funzionale della viabilità forestale esistente finalizzati alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi e a garantire la percorrenza in sicurezza dei mezzi impiegati attraverso.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli e delle relazioni geologiche,) dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2.9. Comune di esecuzione: Vaglia (FI);

2.10. Termine di esecuzione: 45 (quarantacinque) giorni dall’affidamento dei lavori e comunque non oltre il 30/04/2015. L’Ente appaltante si riserva la facoltà della consegna dei lavori all’aggiudicatario anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge, ai sensi dell’art.11, c.10 del D. Lgs n.163/2006 e s.m. e dell’art.153 del DPR n.207/2010 e s.m..

2.11. Penalità: Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell’ultimazione sarà applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo netto contrattuale, e negli ulteriori casi di cui all’art 18 del capitolato speciale di appalto.

2.12. Validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.

2.13. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura ai sensi di quanto dall'art. 53, comma 4 del D. Lgs 163/2006 e s.m..

3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE 3.1. I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del DPR n.207/2010:

indicazioni speciali ai fini della gara

lavorazione

cate-goria D.P.R.. 207/2010

qualifica- zione ob- bligatoria

(si/no)

importo (euro)

% prevalente o scorporabile

subap paltabile (si/no)

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Creazione e sistemazione dei sentieri tagli, potature e abbattimenti di vegetazione arborea e arbustiva.

OG 13 si

(art.90 c.2 DPR 207/2010)

€ 68.555,51 100 Prevalente SI (20%*)

Importo complessivo dell'appalto € 68.555,51

* ai sensi dell’Art. 122, c.7 del Codice dei Contratti QUALIFICAZIONE: l’offerente ai sensi dell’art.40 del D. Lgs n.163/2006 e dell'art. 92 del DPR n. 207/2010, ai fini dell’ammissione alla gara, deve essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla Categoria e Classifica dei lavori da eseguire. Il concorrente deve essere qualificato nella classifica II della categoria OG13 che “riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche”.

4. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

4.1. Fondi Comunitari e Provinciali.

4.2. Ai sensi dell’art 26-ter del D.L. 69/2013 convertito in legge con modificazioni dalla L 98/2013, è prevista per il presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale previa presentazione della fidejussione a garanzia dell’anticipazione ai sensi dell’art. 124 del DPR 207/2010 e nei modi e tempi stabiliti dall’art. 140 del medesimo DPR. La suddetta anticipazione verrà compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo.

4.3. La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d’opera, su stati di avanzamento, quando il credito dell’appaltatore raggiunga un importo non inferiore al 50% dell’importo contrattuale, al netto delle ritenute di legge.

4.4. L’appaltatore , ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire la medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto.

4.5. Il mancato utilizzo da parte dell’appaltatore e subappaltatore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto , ai sensi dell’articolo 1456 del C.C. , nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art.6 della legge n. 136/2010. Il CUP e CIG da inserire nelle fatture è riportato nel presente atto.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

5.1. Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, di cui all’art 82 c. 2 lett. a) del d.lgs 163/2006, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, c 9, del D. Lgs 163/2006 e s.m., individuate a norma dell’art. 86 c.1 dello stesso D. Lgs 163/2006.

5.2. Saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La soglia di anomalia sarà calcolata fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

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5.3. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; in tal caso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 86, c. 3) del D. Lgs 163/2006, la stazione appaltante ha facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che appaiono anormalmente basse.

5.4. Ai sensi dei quanto consentito dall’art 88 c.7 secondo periodo la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

5.5. Sono ammesse solo offerte in ribasso.

5.6. Non sono ammesse offerte in variante.

5.7. Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio pubblico.

5.8. L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

6. PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO

6.1. Ai sensi dell'art.107 del D. Lgs n.267/2000, la gara sarà presieduta da un Dirigente della Città Metropolitana, assistito da un dipendente della Direzione Agricoltura, Sviluppo Economico e Programmazione, Cooperazione internazionale e Sociale in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti, e da due testimoni designati da chi presiede la Gara. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Provincia, comunicandolo agli offerenti con lettera da inviarsi via fax o PEC ai recapiti indicati nel plico contenete l’offerta, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

6.2. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seduta pubblica, procede alla verifica dei requisiti dei plichi, all’apertura degli stessi ed alla verifica della documentazione amministrativa per l’ammissione o esclusione degli offerenti alla gara, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli offerenti ammessi, alla determinazione della soglia di anomalia ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che avrà presentato l’offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia come sopra determinata oppure nel caso di offerte valide inferiori a dieci, al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso.

6.3. E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

6.4. L'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto.

6.5. Successivamente la stazione appaltante procederà d’Ufficio all’acquisizione della documentazione per le verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dalle ditte prima e seconda classificata, salva la facoltà di ulteriori verifiche.

6.6. Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procede ad effettuare: - i controlli sui requisiti di qualificazione nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito negativo del controllo, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, oltre all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. - i controlli sui requisiti di ordine generale. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede: - all’esclusione del soggetto dalla procedura; - a revocare l’aggiudicazione provvisoria formulata e ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio; - relativamente all’aggiudicatario, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione definitiva, provvede a controllare il rispetto da parte dell’impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti: - la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;

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- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso; - la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08; - l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici. La Stazione appaltante provvede inoltre ad acquisire ulteriore documentazione prevista dall’art 90 del D.lgs 81/2008 circa la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell’offerta; la stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Per le imprese che hanno sede in altro stato membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in alternativa al DURC la documentazione equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza. In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto. L’esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa è condizione per l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto.

6.7. Si precisa che: a) L’offerente provvisoriamente aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla stazione appaltante Direzione Agricoltura, Sviluppo Economico e Programmazione, Cooperazione internazionale e Sociale., entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione provvisoria di aggiudicazione, la documentazione di cui all’art.16 della LRT n. 38/2007 e s.m. e dell’art.90, c.9) del D. Lgs 81/2008 e s.m.; b) L’impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto d’appalto entro giorni 15 dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva. La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno elencati e richiesti successivamente. c) Il termine per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa è stabilito, ai sensi dell’art. 11 – comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., in giorni 120 a decorrere dall’esecutività della determina di aggiudicazione definitiva. d) La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79, c.5) del D. Lgs n.163/2006, comunica:

a) l’aggiudicazione definitiva dei lavori; b) la stipulazione del contratto.

7. DATA APERTURA OFFERTE

7.1. Il giorno 2 febbraio 2015 alle ore 10.00, in seduta pubblica, presso una sala della sede della Città Metropolitana, posta in via Mercadante n. 42, Firenze, si procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, all’ammissione degli offerenti alla gara, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica ed all’aggiudicazione provvisoria della gara.

7.2. Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o legali rappresentanti delle ditte partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

8.1 Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.

8.2 Sono ammessi i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 e 5 , 39, 44 e 47 del D. Lgs. 163/2006.

8.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 c. 8) del D. Lgs n. 163/2006, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett. e) (consorzi di cui all’art. 2602 c.c.) del d. Lgs n. 163/2006 possono presentare offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere

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sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

8.4 Ai sensi dell'art. 37, c. 7), del D. Lgs n. 163/2006, è fatto divieto agli offerenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

8.5 I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

8.6 Ai sensi dell'art. 36, c. 5) del D. Lgs 163/2006, è vietata, a pena di esclusione, la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati per i quali in consorzio concorre. E' inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

8.7 Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell’art.37 del citato D. Lgs 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopra indicati raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta.

8.8 Ai sensi dell’art. 37, comma 9 del cit. D. Lgs n. 163/2006 è vietata l’associazione in partecipazione. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE (ex art. 38 D. LGS. n. 163/2006, e succ. modif.)

9.1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011); l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; In relazione alla precedente lettera C) gli offerenti devono dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. La valutazione dell’eventuale incidenza sull’affidabilità professionale dell’impresa spetta infatti unicamente alla

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stazione appaltante. Inoltre le indicazioni relative agli estremi dell’eventuale condanna dovranno essere chiare e dettagliate al fine di consentire all’organo di gara la verifica direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione per la celerità del procedimento. Gli offerenti non sono invece tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 04.08.2006, n. 248 (ora art.14, c.1, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.); m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In relazione alla dichiarazione di cui all’art 38 c. 1 lett. a), le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. 163/2006 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E). Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

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L’operatore economico in relazione alle dichiarazioni ai sensi dell’ art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, deve indicare, negli allegati 1) e 2) tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di: - amministratore munito del potere di rappresentanza; - institore; - direttore tecnico - socio avendo cura di indicare:

⇒ tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;

⇒ i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice;

⇒ tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una associazione professionale;

⇒ socio unico persona fisica o socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate.

In relazione alla precedente lettera m-quater) gli offerenti dichiarano alternativamente: a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; in tal caso la dichiarazione è corredata dai documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. La stazione appaltante esclude gli offerenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (art. 38, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.). Le cause di esclusione di cui sopra non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

9.2 Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall'offerente tramite autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.

10. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

10.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs n. 163/2006 gli offerenti devono essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia.

10.2 Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall'offerente presentando un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO.

11.1 L’offerente deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 207/20010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come richiesto al superiore punto 3.

11.2 Ai sensi di quanto previsto dall’art 92 c. 8 del D.P.R. 207/2010 Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori.

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11.3 In virtù di quanto disposto all’art 61 .c.2 del D.P:R. 207/2010, “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”.

11.4 Nel caso in cui l'offerente intenda qualificarsi tramite l'avvalimento l'impresa esecutrice dovrà possedere i requisiti minimi come stabilito dal successivo punto 12.

11.5 Per le imprese straniere, stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione SOA, devono possedere i requisiti previsti dall’art 62 del D.P.R. n. 207/2010.

11.6 Ai sensi dell’art. 87, c. 4 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m “nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.”.

11.7 Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D. Lgs 163/2006, di Tipo Orizzontale: Ai sensi dell’art. 92, comma 2) del DPR n. 207/2010 e s.m., per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D. Lgs 163/2006 e s.m., di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% nella categoria prevalente; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. E’ inoltre possibile associare altre imprese secondo quanto previsto dal comma 5) dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

11.8 Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione raggruppamenti temporanei e dei Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D. Lgs 163/2006., di Tipo Verticale: Ai sensi dell’art. 92, comma 3) del DPR n. 207/2010 e s.m., per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D. Lgs 163/2006, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. E’ inoltre possibile associare altre imprese secondo quanto previsto dal comma 5) dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

12. AVVALIMENTO

12.1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs n. 163/2006, gli offerenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 dello stesso D. Lgs 163/2006, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta dell’attestazione delle certificazioni SOA necessarie per partecipare alla presente gara.

12.2 A tal fine gli offerenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta al successivo punto 16.2) del presente invito alla gara, devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, anche la seguente ulteriore documentazione: a) Dichiarazione del legale rappresentante attestante:

• La volontà di ricorrere all’avvalimento;

• L’indicazione di tutti i dati identificativi dell’impresa ausiliaria e della qualificazione SOA da essa posseduta di cui ci si intende avvalere;

b) originale o copia conforme dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria di cui si intende avvalere; 1. originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto (Il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata); nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto

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può essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). 2. una dichiarazione, resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima: a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto la propria attestazione SOA (con l’indicazione della relativa categoria e classifica) e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, precisando sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata; b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una situazione di controllo, di cui al comma 2 del medesimo art. 34, con una delle altre imprese che partecipano alla gara; c) attesta:

• la forma giuridica della Ditta con l’indicazione dei titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari;

• l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dei relativi dati;

• (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs n. 220/2002 con l’indicazione dei relativi dati ovvero di non essere soggetto all’iscrizione nel predetto Albo;

• le posizioni previdenziali ed assicurative e l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;

• l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

• l’esistenza o meno di condanne definitive, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione;

d) indica:

• (nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e s.m. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento;

• (nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006) le ditte che formano il consorzio.

Alla suddetta autocertificazione va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

12.3 Si precisa che: a) Gli offerenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavori prevista dal presente invito alla gara; b) Non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; c) Nel caso che l’impresa ausiliaria intenda assumere il ruolo di subappaltatore, potrà svolgere direttamente i lavori per cui è qualificata nel rispetto delle modalità e delle limitazioni previste per il subappalto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

13 CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono dichiarare: . di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267. - l’impresa ausiliaria di cui all’art. 186 bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) - il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio decreto. L’operatore economico deve altresì,: a) presentare la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la

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conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra. E, alternativamente: b) indicare, nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata ex art. 186-bis R.D. 267/1942, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, appartenga al medesimo gruppo, il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; c) presentare il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 163/2006, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto., Alternativamente alla presentazione del contratto di avvalimento, indicare, nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata ex art. 186-bis R.D. 267/1942, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, appartenga al medesimo gruppo, il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942. non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria

14 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI DI CUI ALL'ART. 90 DEL DPR N. 207/2010 I concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art.48, comma 1 del d. lgs n.163/2006 e s.m.i., nonché il concorrente aggiudicatario ed il secondo in graduatoria dimostrano il possesso dei requisiti con le modalità e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni legislative e con le precisazioni del presente disciplinare.

14.1. Il concorrente deve comprovare, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti dal bando e dal presente disciplinare per la partecipazione alla gara. Entro il suddetto termine i concorrenti estratti dovranno provvedere a comprovare i requisiti dichiarati tramite la seguente documentazione: a) importo dei lavori, simili a quelli oggetto dell’appalto, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di ricezione della presente non inferiore all’importo del contratto da stipulare: deve essere documentato dai certificati di esecuzione dei lavori contenenti l’espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Nell’ipotesi di lavori in conto proprio o eseguiti per conto di privati i suddetti certificati dovranno essere accompagnati nel primo caso dalla concessione edilizia e dalle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti; nel secondo caso dal contratto, dalla concessione edilizia e dalle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti. b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di ricezione della presente: Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza. Esso è comprovato: Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello 740, 750 e Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione resa dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga. Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulterà dalla voce “costi del personale” del conto economico redatto ai sensi di legge. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

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Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e la cifra di affari in lavori sia inferiore a quanto richiesto, la cifra d’affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire la percentuale richiesta; la cifra d’affari in lavori così figurativamente ridotta vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). Ai sensi di quanto previsto dall’art.79, c.13) del DPR n. 207/2010, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. c) Adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio. L’adeguata attrezzatura tecnica dovrà essere comprovata con mezzi appropriati quali ad es: contratti o fatture d’acquisto delle singole componenti o attraverso il sistema degli ammortamenti. Gli ammortamenti sono dimostrati: Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello 740, 750 e Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione e da autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all’attrezzatura tecnica come sopra precisata. In particolare. A seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, l’ammortamento dovrà essere evidenziato o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati di bilancio, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri. Qualora dalle dichiarazioni non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato. Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. Qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la ripartizione della cifra prevista alla voce “ammortamento delle immobilizzazioni materiali” del conto economico dovrà essere comprovata da presentazione di autocertificazione del legale rappresentante corredata da copia del libro beni ammortizzabili vidimato. Se l’attrezzatura tecnica non è in proprietà dell’impresa, ma è da questa assunta in locazione finanziaria o noleggio, i canoni di locazione finanziaria e di noleggio sono comprovati, oltre che dalla documentazione precedentemente indicata, dai corrispondenti contratti e dalle fatture ricevute per il pagamento dei predetti canoni.

14.2 Si precisa che per i requisiti dimostrabili con la presentazione di bilanci o di altra documentazione fiscale il quinquennio di riferimento è quello in cui detti atti sono effettivamente disponibili ed utilizzabili, in quanto approvati o presentati; mentre per i requisiti dimostrabili con la produzione di altri documenti (ad es. certificati di esecuzione dei lavori) il quinquennio di riferimento è effettivamente quello antecedente alla data di ricezione della presente di gara. 14.3 Nel caso di lavori eseguiti in regime di subappalto, ai fini della qualificazione, le imprese subappaltatrici potranno utilizzare il quantitativo delle lavorazioni eseguite appartenenti alla categoria prevalente indicata nella presente lettera; le imprese aggiudicatarie potranno utilizzare l’importo complessivo dei lavori appartenenti alla suddetta categoria prevalente se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell’importo complessivo; in caso contrario l’ammontare complessivo dei lavori verrà decurtato della quota eccedente quella anzidetta del 30%.

15 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

15.1 Ai sensi dell’art.75 del D. Lgs n.163/2006 l’offerta dei soggetti offerenti deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori a base di gara (compreso gli oneri per la sicurezza), costituita – sempre a pena di esclusione dalla gara - con le seguenti modalità:

a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria Provinciale – UNICREDIT Spa – Via Vecchietti, n. 11 (Filiale Vecchietti B). – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799; Qualora la cauzione venga prestata in contanti o in titoli, a norma dell’art.75, c.8, del D. Lgs n.163/2006, la stessa dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso l’offerente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente.

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b) fidejussione bancaria; La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria ed iscritte in apposito albo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs n.385/1993. c) fidejussione assicurativa; La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi dell’art.17 del DPR n.449/1959; d) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.. Si fa presente che non saranno ammesse, a pena di esclusione, sottoscrizioni del garante con firma in formato prestampato dovendo la firma essere apposta in originale, mentre le polizze con firma digitale dovranno essere accompagnate con CD per la verifica della validità della firma.

15.2 Le suddette fideiussioni e polizze devono prevedere integralmente ed espressamente le seguenti condizioni:

a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.; b) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; c) impegno del fideiussore a versare la somma garantita presso la Tesoreria Provinciale, a semplice e prima richiesta scritta dell’Ente appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta medesima; d) a pena di esclusione, impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; e) validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.

15.3 Ai sensi del DM 123/04 del Ministero delle Attività Produttive, gli offerenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. Considerato che gli schemi di polizza tipo adottati con il D.M. 12 marzo 2004 n.123 non contengono la clausola relativa alla rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile , gli offerenti sono tenuti a far integrare le relative schede tecniche con la predetta clausola.

15.4 Le suddette fideiussioni e polizze di cui ai punti b), c) e d) del punto 14.1 devono riportare quale beneficiario la Città Metropolitana, via Cavour n. 1 – 50100 Firenze (Italy).

15.5 La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria è svincolata agli offerenti non aggiudicatari entro 30 giorni decorrenti dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

15.6 Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 l’aggiudicatario è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; dove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

15.7 Per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40, c. 7) e dell’art. 75, c.7) del D. Lgs n.163/2006, la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall’art.75 e dall’art.113 del D. Lgs n.163/2006, sono ridotte del 50%. In tal caso la Ditta dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di certificazione.

15.8 A pena di esclusione dalla gara, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata, oltre che all’impresa mandante, anche a tutte le imprese da associarsi o consorziarsi ovvero, in alternativa, riportare la seguente clausola: ”La fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dalle Imprese ……………………. (denominazione) con sede ……………………………….. (denominazione) con sede …………. che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero Consorzio o GEIE non ancora costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante”.

15.9 Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. 207/2010 in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti, la cauzione deve essere presentata, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti gli offerenti.

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15.10 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 129 del D. Lgs 163/2006 e dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, la Ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata dovrà essere: Partita 1 - Opere del contratto, importo del contratto stesso; Partita 2 – Opere preesistenti - € 100.000,00; La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per la assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi dovrà essere di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

15.11 L’esecutore del contratto è tenuto a presentare una Polizza a garanzia della rata di saldo (Art. 124 DPR 207/2010 e Art.141, c.9, D. Lgs 163/06) per l’importo stabilito dalle predette disposizioni. Qualora tale garanzia non sia presentata dall’appaltatore, il pagamento della rata di saldo sarà effettuato dopo due anni dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

16 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E CHIARIMENTI

16.1 La documentazione di gara comprende: 1) la presente lettera di invito ed i relativi allegati; 2) il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e tutti gli altri elaborati tecnici approvati con Determina Dirigenziale n. 1974 del 11/12/2014; 3) il piano di sicurezza e coordinamento.

16.2 Gli elaborati progettuali sono disponibili online all’indirizzo http://www.provincia.fi.it/bandi-gare-concorsi/appalti-e-contratti/gare-e-appalti// sezione: in corso di validità – tipologia lavori – Procedura Negoziata art. 122 D.Lgs. 163/2006 e smi, per affidamento dei seguenti lavori “Interventi preventivi e di lotta agli incendi boschivi nel Parco Mediceo di Pratolino”.

16.3 Le informazioni di natura tecnica (chiarimenti sugli elaborati progettuali) potranno essere richieste alla Direzione Agricoltura, Sviluppo economico e Programmazione, Collaborazione Internazionale e Sociale – P.O. Sviluppo rurale e Tutela del territorio aperto- Via Mercadante 42, Firenze – Dott. For. Alessandro Varallo Tel. 055.2760399 o Dott. For Lorenzo Nencioni Tel. 055.2760617 o Dott. Agr. Matteo Vannella Tel. 055.4080723 Fax . 0552760639.

16.4 Le informazioni di natura amministrativa e quelle concernenti i documenti da predisporre per la partecipazione alla gara, potranno essere richieste all’Ufficio P.O. Sviluppo rurale e Tutela del territorio aperto - Tel. 055.2760645 – 055.4080721. Eventuali quesiti per la partecipazione alla procedura potranno essere inviati via fax al n. 055-2761639 o per e-mail agli indirizzi [email protected][email protected] - [email protected] - [email protected][email protected].

16.5 Il Capitolato Speciale d'Appalto ed ogni altro documento dovrà intendersi eventualmente modificato secondo le disposizioni di cui al DPR n.207/2010 come da tabella di comparazione dell’ANAC.

16.6 Il Patto di Integrità tra la Città Metropolitana di Firenze e i partecipanti alla presente gara.

In attuazione a quanto previsto dall’art. 6-bis del dlgs 163/2006 aggiornato con art. 20, comma 1, lettera a), della legge n. 35 del 2012 e dalla delibera n. 111/2012 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, questa stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti nelle modalità AVCPASS. Ogni operatore che intenda partecipare alla procedura negoziata in oggetto, dovrà pertanto inserire nella busta amministrativa anche il PASSOE rilasciato mediante apposita procedura di iscrizione da effettuare sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP).

17 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

17.1 Modalità presentazione offerte I plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta dovranno pervenire, a pena esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno veenrdì 20 gennaio 2015, a mezzo postacelere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante – Provincia di Firenze. Il plico deve essere indirizzato a: CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE - DIREZIONE AGRICOLTURA, SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE, COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE E SOCIALE – c/o Ufficio Protocollo - Via De' Ginori n.10 – 50123 FIRENZE .

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E’ altresì facoltà degli offerenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9 alle ore 12 all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante – Città Metropolitana di Firenze – con ingresso da Via Ginori n.10, Firenze, che ne rilascerà - su specifica richiesta - ricevuta su fotocopia del plico predisposta dall’offerente. Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo. Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Le offerte dovranno pervenire in un’unica busta chiusa e sigillata recante all’esterno, oltre al nominativo della Ditta mittente, la seguente dicitura: NON APRIRE: Contiene documenti ed offerta economica per la procedura negoziata art. 122 D.Lgs. 163/2006 e smi, per affidamento dei seguenti lavori “Interventi preventivi e di lotta agli incendi boschivi nel Parco Mediceo di Pratolino”. La busta, come sopra sigillata, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione amministrativa richiesta nel presente invito per la partecipazione alla gara ed un plico, ugualmente sigillato e contrassegnato, con l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell'offerente e recante la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA. A pena di esclusione dalla gara il plico dovrà contenere documenti redatti esclusivamente in lingua italiana, o corredati di traduzione giurata.

17.2 Documentazione richiesta per l’ammissione alla gara A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Per l’ammissione alla gara la documentazione dovrà, a pena di esclusione, consistere in:

1. UNICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta, attestante a pena di esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l’ammissione alla gara, resa dal titolare dell’Impresa o dal Legale Rappresentante della Società o Cooperativa di produzione e lavoro o Consorzio ovvero dal Procuratore Generale o Speciale munito dei relativi poteri, sotto la responsabilità in caso di dichiarazione mendace prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui la documentazione per la partecipazione alla procedura di gara sia sottoscritta da un Procuratore, è necessaria la presentazione di una Procura generale o speciale in originale o copia autentica, a pena di esclusione dalla gara. L’Amministrazione ha predisposto all’uopo apposita modulistica – Allegato 1“Autocertificazione”-, che costituisce documentazione integrativa del presente invito alla gara. Detto Allegato 1 deve essere corredato, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara e le ulteriori dichiarazioni prescritte ai fini dell’ammissione alla gara devono essere esibite utilizzando direttamente l’Allegato 1, che va compilato riportando negli appositi spazi i dati e le informazioni richieste e barrando, ove prescritto, le caselle in conformità delle quali sono riportati i requisiti da dichiarare ai fini dell’ammissione alla gara, ovvero devono essere esibite in modo conforme a quanto trascritto nel suddetto modello. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del D. Lgs n.163/2006, la medesima autocertificazione dovrà essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio. In particolare la mandataria dovrà compilarlo in ogni sua parte, mentre le mandanti dovranno cancellare le dichiarazioni relative al subappalto. Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere allegato in originale o copia conforme, da parte della mandataria/capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. Solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del D. Lgs n.163/2006 dichiarano di concorrere)

2. UNICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il/i legale rappresentante del/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs n.163/2006 e s.m. indicano di concorrere, dichiara di possedere i requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto. La dichiarazione di cui al presente punto deve essere redatta sullo schema allegato che costituisce parte integrante del presente invito (Allegato 2). Tale autocertificazione, debitamente compilata, va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore a norma del DPR n. 445/2000.

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PRECISAZIONI Si precisa che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73 comma 3 e 74 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, l’utilizzo dei Modelli 1 e 2 non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli stessi. Costituisce comunque motivo di esclusione, l’inosservanza delle relative prescrizioni. Le autodichiarazioni non sottoscritte, omesse e/o incomplete nelle parti indicate nei relativi modelli costituiscono causa di esclusione ai fini della partecipazione alla gara. Non barrare le caselle che interessano l’offerente, dove prescritto negli Allegati 1 e 2, equivale a omessa dichiarazione. La non indicazione dei soggetti che rivestono le qualifiche di legali rappresentanti, amministratori, soci e direttori tecnici, ecc., costituisce omessa dichiarazione. E’ escluso dalla gara il raggruppamento temporaneo o GEIE nei quali anche una sola delle imprese che lo costituiscono o lo costituiranno sia incorsa nelle violazioni di cui sopra.

3. (SOLO PER GLI OFFERENTI CHE PARTECIPANO ALLA STESSA GARA E SI TROVANO IN SITUAZIONE DI CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) L’impresa che si trova in situazione di controllo con altra impresa partecipante alla presente gara, dovrà dichiarare tale situazione al punto 6 del modello di autocertificazione e presentare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. I predetti atti dovranno essere inseriti in separata busta chiusa.

4. (SOLO PER GLI OFFERENTI CHE SI FANNO RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. LGS N. 163/2006) In caso di ricorso all'Istituto dell'Avvalimento l'offerente deve integrare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione amministrativa con tutti i documenti relativi all'impresa ausiliaria dettagliatamente indicati al precedente punto 12) del presente invito.

5. COPIA CONFORME DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA S.O.A. REGOLARMENTE AUTORIZZATA O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. L’attestazione può essere presentata anche in fotocopia corredata da relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge (art.19 DPR 445/2000).

6. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto (€ 1.864,11), corredata dell’impegno di un fideiussore verso l’offerente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui al comma 1 dell’art. 113 del D. Lgs n.163/2006, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. Le modalità di costituzione della cauzione sono indicate al punto “CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE”.

7. SOLO PER GLI OFFERENTI CHE PARTECIPANO ALLA PROCEDURA IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D. LGS N.163/2006 E S.M.) DICHIARAZIONE, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, degli offerenti con la quale le imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché la quota di partecipazione al raggruppamento, redatto sulla base dello schema predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 4). 8. SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 BIS E ALL'ART. 46 COMMA 1 TER DEL D.LGS 163/2006 Ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e all'art. 46 comma 1 ter del D.Lgs 163/2006, così come introdotti dal D.L. 90/2014, in fase di verifica della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, si applica quanto previsto al comma 2 bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a Euro 125,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Si precisa che la suddetta cauzione, richiesta ai sensi art. 75 del D.Lgs. 163/2006, deve indicare espressamente di garantire l’eventuale mancato versamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 comma 2 bis e dall'art. 46 comma 1 ter del d.lgs. 163/2006. 9. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP)

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10. Patto di Integrità tra la Città Metropolitana di Firenze e i partecipanti alla presente gara, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara.

B) OFFERTA ECONOMICA Per l’ammissione alla gara il plico dell'offerta economica dovrà contenere a pena di esclusione: Dichiarazione (allegato 3 o 3a), in bollo da € 16,00, riportante l’oggetto della gara ed i dati identificativi della Ditta (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta), sottoscritta – a pena di esclusione dalla gara - da colui che rappresenta l’offerente, indicante – in cifre ed in lettere - il ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari, che il concorrente stesso offre per l’esecuzione dei lavori. La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con quattro o più decimali la terza cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di imprese riunite, qualora sia stato già conferito il mandato, l’offerta dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi di cui alle lett. d) ed e) del comma 1 dell’art.34 del D. Lgs n.163/2006 e dovrà contenere le indicazioni previste dall’art.37, comma 8 del predetto D. Lgs n.163/2006. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa offerente. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in lettere. Oltre all’offerta nel plico non dovranno essere inseriti altri documenti.

18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

18.1 L’impresa aggiudicataria è obbligata a redigere e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:

a) A norma dell'art.131, c.2), lett. a), del D. Lgs n.163/2006 e s.m eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo n.494/1996 e s.m. (ora D. Lgs n.81/2008), del quale assume ogni onere e obbligo; b) Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs n.163/2006 e s.m. un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al Piano esistente, con i contenuti minimi previsti dall’art.6 del D.P.R. 3 luglio 2003, n.222. Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui alla lett. e) comma 1 dell’art.34 del D. Lgs 163/2006 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui alle lett. b) e c), comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs 163/2006 alle imprese che eseguiranno i lavori.

18.2 Nell’accettare i lavori oggetto del contratto, l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

18.3 Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l’eventuale richiesta di risarcimento del danno.

18.4 L’Appaltatore è tenuto a svolgere, ai sensi dell’art. 23, commi 4, 5 e 6 della L.R. n. 38/2007 e s.m., momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche della sicurezza. La formazione è rivolta a qualunque soggetto che, a qualsiasi titolo si trovi ad operare nel cantiere anche a titolo di lavoro autonomo, nonché ai subappaltatori.

19 SUBAPPALTI

19.1 L'offerente (Impresa singola/Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/ consorzio ordinario di concorrenti), all'atto di presentazione dell'offerta, deve indicare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente

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ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2000 e s.m. intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni (artt. 107, 108 e 109 del DPR n.207/2010). Non saranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta riservata all'offerta economica. Si precisa che la generica dichiarazione di avvalersi del subappalto o del cottimo carente delle indicazioni richieste o l’omissione della dichiarazione stessa comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto o al cottimo dei lavori pertinenti l’appalto.

19.2 L’affidamento in subappalto e/o in cottimo delle parte delle opere o dei lavori compresi nell’appalto, di cui al presente appalto, potrà avvenire, ai sensi dell’art. 118, c. 8, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte dell’Amministrazione Provinciale entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.

19.3 La stazione appaltante, prima dell’autorizzazione al subappalto, provvederà ad acquisire anche la documentazione dell’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore prevista all’art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/2007 e s.m..

19.4 Ai sensi del comma 3 del predetto art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all’aggiudicatario l’importo dei lavori eseguiti da eventuali subappaltatori o cottimisti.

19.5 E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanziate relative ai suddetti pagamenti, con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

19.6 Il mancato rispetto del suddetto obbligo, qualora dipenda da effettivo mancato pagamento nei confronti dei subappaltatori, costituirà grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto, con conseguente escussione della cauzione definitiva.

19.7 L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7 dell’art.118 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

19.8 Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

19.9 L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal c. 4 dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006.

19.10 L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

20 ALTRE INFORMAZIONI

20.1 Il recapito del plico all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana, in tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio stabilito dal presente invito.

20.2 Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia apposto il nome dell’offerente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.

20.3 Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.

20.4 Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.

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20.5 Non saranno altresì ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle indicazioni del prezzo offerta.

20.6 Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del Contratto (Diritti di Segreteria, l’Imposta di Registro, Imposta di Bollo, ecc.) saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A.

20.7 L’Ente appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

20.8 A norma dell’art. 133, c.2, del D. Lgs n. 163/2006 non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

20.9 Prima della stipula del contratto si procederà alla pubblicazione dell’elenco delle Ditte invitate e partecipanti alla gara e dell’esito della stessa con le modalità stabilite dal D. Lgs n. 163/2006.

20.10 Le norme del presente invito sono prevalenti rispetto alle eventuali norme in contrasto contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto.

20.11 Ai sensi dell’art. 24, c. 1 L. Regione Toscana 38/2007 l’Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.

20.12 Per quant’altro non specificatamente previsto nel presente invito si fa riferimento alle norme vigenti in materia alla data dell’invito stesso. In particolare, si precisa che, ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dallo stesso Codice e dal relativo Regolamento, da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente la domanda o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza.

20.13 Il presente invito non vincola la stazione appaltante Città Metropolitana di Firenze, a norma dell’art. 81, comma 3, del D. lgs. 163/2006, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara, di rinviare l’aggiudicazione, di non procedere all’aggiudicazione, di ripetere l’esperimento di gara nel caso che la stessa sia andata deserta o qualora si renda eventualmente indispensabile modificare il relativo invito, senza che le imprese possano pretendere alcun indennizzo di sorta

20.14 Si precisa che, ai sensi del disposto dell'art. 244 del D. Lgs n. 163/2006, tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento di lavori, ivi incluse quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al TAR Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, 50129 Firenze, con le modalità ed entro il termine stabilito dall’art. 120 del D. Lgs 02.07.2010, 104, così come stabilito dall’art. 245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

20.15 Risoluzione delle controversie: E’ escluso il ricorso arbitrale. Qualunque controversia sarà devoluta al competente Giudice del Foro di Firenze.

20.16 Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

21 COMUNICAZIONI Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. L’Amministrazione aggiudicatrice invia le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC, o in caso di problematiche connesse all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate al numero di fax se l’utilizzo di questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomandata con

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avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso. Qualora il concorrente non indichi l’indirizzo PEC, né il domicilio eletto, né il numero di fax le comunicazioni di cui sopra verranno trasmesse presso la sede legale.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 22.1 Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati inseriti nella dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’all. 2 e all’all. 3, nella dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui al paragrafo 8 e nella dichiarazione di possesso requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, allegati al presente disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 22.2 Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 22.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati potranno essere comunicati a: - soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 163/2006, dalla legge n. 241/90, dalla L.R. n. 9/95 e dalla L.R. 40/2009. 22.4 Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. La presentazione dell’offerta e la sottoscrivi one del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 22.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze. Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Gennaro Giliberti. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della Direzione Direzione Agricoltura, Sviluppo Economico e Programmazione, Cooperazione internazionale e Sociale.

23 ALLEGATI Sono allegati al presente disciplinare di gara, a formarne parte integrante, i seguenti documenti: 1) Allegato 1 - autocertificazione da rilasciarsi dal legale rappresentante dell’impresa concorrente 2) Allegato 2 - autocertificazione da rilasciarsi dalle imprese consorziate per cui il consorzio concorre 3) Allegato 3 – dichiarazione per offerta economica di cui al punto 17.2, lett.B) per le imprese singole 4) Allegato 3a – dichiarazione per offerta economica di cui al punto 17.2, lett.B) per i R.T.I. 5) Allegato 4 - Dichiarazione costituzione RTI di cui al punto 17.2, lett.A) 7) 6) Allegato 5 – Patto di integrità, di cui al punto 17.2, lett.A) 10)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del Procedimento (art. 10 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.) è il Dott. For. Lorenzo Nencioni della Direzione Agricoltura, Sviluppo economico e Programmazione, Cooperazione Internazionale e Sociale della Città Metropolitana di Firenze – Tel. 0552760617 Fax 0552760639 –

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E-mail [email protected] . Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito:

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, ferme le ipotesi di divieto e di differimento dell’accesso previste dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicate, l’accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 (dieci) giorni dall’invio delle comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e all’avvenuta stipula del contratto secondo le modalità previste dal citato comma 5-quater e indicate nelle richiamate comunicazioni; dopo il suddetto termine di 10 (dieci) giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti. Mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.

Il Dirigente della Direzione Agricoltura, Sviluppo economico e Programmazione, Cooperazione

Internazionale e Sociale (Dott. Agr. Gennaro Giliberti)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Firenze.