OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA I L S I N D A C O In virtù dell’art. 56 dello Statuto del Comune di Isola (B.U. nn. 15/99 e 17/12) P R O M U L G O il D E C R E T O SUI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI TUTELA DELLE AREE PRESSO PUNTA GALLO, VIALE CANKAR – NORD, OSPEDALE E ŠARED I l S i n d a c o mag. Igor K O L E N C 1
13
Embed
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA46.101.236.219/izola/priponke/13033ei.doc · Web view... 2979/5 2979/6 2979/7 2979/8 2979/9 2980 2982/1 2982/2 2982/3 2982/4 2983 2984/1 2984/2 2984/3
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA I L S I N D A C O
In virtù dell’art. 56 dello Statuto del Comune di Isola (B.U. nn. 15/99 e 17/12)
P R O M U L G O
il
D E C R E T OSUI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI TUTELA
DELLE AREE PRESSO PUNTA GALLO, VIALE CANKAR – NORD, OSPEDALE E ŠARED
I l S i n d a c o mag. Igor K O L E N C
Prot. n.: 354-75/2013 Data: 15. 7. 2013
1
OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA CONSIGLIO COMUNALE
In virtù dell'art. 81 della Legge sull'assetto del territorio (Gazz. Uff. RS nn. 110/2002, 8/2003 e 33/2007, 108/2009 - sigla: ZGO-1C, 79/2010 - Sentenza della CC: U-I-85/09-8, 80/2010 – sigla: ZUPUDPP, 106/2010 - rett.), in concordanza con l'art. 103 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazz. Uff. RS nn. 33/2007, 70/2008 - sigla: ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – sigla: ZUPUDPP, 106/2010 – rett., 43/2011 – sigla: ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – sigla: ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013, Delibera della CC: U-I-43/13-8), e degli artt. 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/1999 e 17/2012), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 20. 6. 2013 alla sua 20a seduta ordinaria, accoglie il seguente
D E C R E T OSUI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI TUTELA
DELLE AREE PRESSO PUNTA GALLO, VIALE CANKAR – NORD, OSPEDALE E ŠARED
Articolo 1° (area di assetto)
(1) Con il presente decreto si accolgono i provvedimenti temporanei di tutela dell’assetto del territorio nel Comune di Isola, per l’area comprendente le superfici delle seguenti unità di pianificazione:
- Z 2/2 - parte (presso Punta Gallo) con il seguente uso finalizzato: aree assestate a verde e aree ricreative, turismo, stabilimento balneare pubblico
- TC 2/6 - parte (Viale Cankar – nord) con il seguente uso finalizzato: attività di servizio e d'approvvigionamento, turismo, superfici viabili, infrastrutture pubbliche
- C 6/1 (Ospedale) con il seguente uso finalizzato: area a destinazione mista e area destinata alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche ovv. alla costruzione di strutture sanitarie, previdenziali e assistenziali, di enti di educazione ed istruzione, e degli stabili residenziali
- Z 6/2 (Ospedale) con il seguente uso finalizzato: aree assestate a verde e aree sportivo-ricreative
- C 6/4 (Ospedale) con il seguente uso finalizzato: area a destinazione mista - S 10/1, S 10/2 e S 10/3 (Šared) con il seguente uso finalizzato: alloggi, aree a
destinazione mista, aree assestate a verde e aree sportivo-ricreative, aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza economica
- Z 10/2 (Šared) con il seguente uso finalizzato: terreni agricoli
Articolo 2°(scopo di approvazione)
(1) Lo scopo dei suddetti provvedimenti temporanei è quello di prevenire eventuali difficoltà o impossibilità di attuazione del previsto assetto territoriale ovvero di evitare che si verifichi un aumento sproporzionato dei rispettivi costi oppure che si rendano necessari maggiori interventi nei diritti e interessi legali dei proprietari di beni immobili e di altri soggetti coinvolti, garantendo allo stesso tempo la possibilità di eseguire singoli interventi nell’area di assetto.
Articolo 3° (basi per il previsto assetto territoriale)
(1) L’approvazione dei previsti atti urbanistici esecutivi poggia sui seguenti documenti:- Delibera di predisposizione del Piano territoriale comunale (PTC) (Boll. Uff. del
Comune di Isola n. 5/08),- Delibera di predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale riferito
alla zona del parco, del passeggio e dello stabilimento balneare presso Punta Gallo a Isola – 1a fase (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 20/08) – unità di pianificazione 2/2 (presso Punta Gallo),
- Delibera di predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale riferito all'area est della Città – Cantiere navale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 14/08) – unità di pianificazione 2/6 - parte (Viale Cankar – nord),
- Programma di predisposizione delle modifiche degli atti di pianificazione e degli atti esecutivi per l'area dell'abitato di Šared (prot. n.. 350-03-2/00, datato 25. 05. 2000) – unità di pianificazione 10 (Šared),
- Programma di predisposizione delle modifiche degli atti urbanistici esecutivi per l'area dell'Ospedale (prot. n. 350-05-2/2002, datato 6. 6. 2002) – unità di pianificazione 6/1, 6/2 e 6/4 (Ospedale).
Area interessata dai provvedimenti temporanei
Articolo 4°(1) L’are tutelata comprende le particelle catastali, elencate nelle tabelle sottostanti:
- unità di pianificazione – Z 2/2 - parte (presso Punta Gallo): comprendente le seguenti particelle catastali, tutte C.c. Isola:
1 2 3/1 3/2 4 5 6 78 9 33/1 33/2 34/1 34/2 35 36
37 38
Le relative superfici di contatto fanno parte della p.c. 2, C.c. Mare.
- unità di pianificazione – TC 2/6 - parte (Viale Cankar – nord), comprendente le particelle catastali, tutte C.c. Isola:
124/4 124/8 124/11 124/14 124/16 124/17 124/18 124/19 125e parti delle seguenti pp.cc., tutte C.c. Isola:
124/1 124/3 124/5 124/7 124/13 270 314 2352
- unità di pianificazione C 6/1 e C 6/4 (Ospedale), comprendente le seguenti particelle catastali, tutte C.c. Cetore:
Articolo 5°(1) Per il periodo fino all’approvazione del pianificato atto urbanistico si accolgono i
seguenti provvedimenti temporanei: divieto di lottizzazione dei terreni, di esecuzione di opere edili e di assetto di coltivazioni permanenti.
5
Articolo 6°(1) A prescindere dalle disposizioni dell’art. 5°, nell’area interessata dai provvedimenti
temporanei sono ammessi i seguenti interventi: a) rilevamenti geodetici ed altri lavori preparatori necessari alla predisposizione
dell'atto urbanistico, purché ciò sia nel pubblico interesse od in altri casi giustificati, b) opere edili destinate a migliorare le opere d’urbanizzazione primaria e le altre
infrastrutture di rilevanza economica, c) interventi di manutenzione, ristrutturazione, costruzioni sostitutive, modifica della
destinazione d'uso dei manufatti legalmente costruiti, demolizione di fabbricati fatiscenti e sistemazioni degli spazi all’aperto, quando si tratti di garantire la manutenzione degli edifici e le condizioni standard di vita e di lavoro,
d) interventi edilizi oggetto della concessione edilizia rilasciata prima dell’entrata in vigore del presente decreto,
e) edificazione e manutenzione di costruzioni non esigenti e di struttura semplice, ad eccezione di fabbricati per l’allevamento del bestiame, costruzioni ausiliarie a destinazione agricola o forestale, costruzioni destinate alla conservazione dei prodotti agricoli e fabbricati destinati ad attività integrative, fatte salve le cantine e le cantine vinicole. Tali interventi sono ammessi sui terreni funzionali pertinenti agli stabili costruiti legalmente.
f) Nei parchi, nelle aree assestate a verde e sulle superfici pubbliche è possibile realizzare costruzioni non esigenti e di struttura semplice, costruzioni provvisorie e padiglioni di dimensioni ridotte, che si adattano al programma del parco ovv. delle dette superfici, a patto che sia assicurata la prevalenza delle componenti naturali del territorio.
(2) Nell'unità di pianificazione Z 2/2 (presso Punta Gallo) sono ammessi anche i seguenti interventi:- realizzazione di costruzioni annesse, sopraelevazioni e modifica della destinazione
d'uso degli edifici esistenti (fino ad un max del 10% delle planimetrie e delle capienze consentite per gli edifici).
(3) Ottemperate le altre disposizioni di questo decreto, nell'unità di pianificazione 10 (Šared) valgono le seguenti prescrizioni:- Gli interventi vanno attuati applicando in maniera sensata le disposizioni del
Decreto sulle Condizioni di assetto ambientale, relative alle aree rurali del Comune di Isola (Boll. Uff. dei comuni di Ilirska Bistrica, Isola, Capodistria, Pirano, Postojna e Sežana - Primorske novice n. 35/89, Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 12/2003, 24/2004 e 10/2012).
- È ammessa la legalizzazione degli interventi abusivi nel territorio, in conformità con l'Ordinanza sulle Condizioni di assetto ambientale per il risanamento dell'ambiente degradato nel Comune di Isola (Gazz. Uff. RS nn. 62/1994 e 72/1994 e 76/2008).
Articolo 7°(1) I lavori e gli interventi di cui all'articolo precedente sono ammessi alle seguenti
condizioni: a. non devono pregiudicare l’integrità delle soluzioni e devono essere realizzati in
conformità alle norme in materia e alle disposizioni degli elementi urbanistici del piano sociale e agli approfondimenti tecnici già elaborati nella fase di predisposizione dell'atto urbanistico;
b. devono essere conformi al Decreto sull'aspetto della città, degli abitati e delle aree rurali del Comune di Isola;
c. e deve essere garantito l’adempimento delle seguenti condizioni:
6
- la coerenza, dal punto di vista costruttivo, tecnico, funzionale ed architettonico, degli interventi sui manufatti e sulle rispettive aree scoperte,
- nell’ambito del procedimento di rilascio della concessione per la costruzione di manufatti provvisori e per l’assetto provvisorio delle superfici occorre definire le modalità e gli obblighi della rimozione dei manufatti ed il ripristino dello stato iniziale delle superfici interessate ovvero il miglioramento dello stato delle medesime.
- I distacchi minimi degli stabili dai confini dei lotti contermini devono essere di minimo 4 m. In caso di distanze minori, è necessaria l’acquisizione dell’assenso del proprietario del terreno adiacente.
(2) I succitati interventi sono ammessi in base all’assenso del Comune di Isola.
Articolo 8°(1) Ai sensi delle norme di procedura, i proprietari ovvero utenti degli immobili ubicati
nelle zone oggetto degli atti urbanistici hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai detti immobili e l’esecuzione dei rilevamenti geodetici, geologici ed altri necessari all’elaborazione dello strumento urbanistico in oggetto, come pure per fini di esproprio o limitazione di altri diritti nel pubblico interesse.
(2) Se nel corso di esecuzione degli interventi di cui sopra si verifichino dei danni, il proprietario ovvero l’utente ha il diritto di richiedere il risarcimento dal committente di tali interventi.
(3) Previa realizzazione di manufatti provvisori occorre definire le modalità e gli obblighi della rispettiva rimozione ed il ripristino dello stato iniziale delle superfici interessate ovvero il miglioramento dello stato delle medesime.
(4) I fabbricati realizzati legalmente sono quelli costruiti in base alla concessione edilizia, registrati nel catasto fondiario dietro domanda del proprietario. Costituisce prova legale dell’avvenuta realizzazione del fabbricato in conformità della relativa normativa, la concessione edilizia rilasciata a norma di legge, fatti salvi i manufatti costruiti prima del 1967 ed allibrati nel catasto fondiario entro quell’anno.
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 9° (durata dei provvedimenti temporanei)
(1) I provvedimenti temporanei hanno efficacia massima di quattro anni e rimangono in vigore per il periodo di un anno dall’approvazione dello strumento urbanistico relativo alla singola area di assetto, fatti salvi quei provvedimenti che ostacolerebbero l’attuazione dello strumento urbanistico.
(2) L'entrata in vigore del presente decreto comporta la cessazione dell'effetto del Decreto sui provvedimenti temporanei di tutela dell’assetto del territorio nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 15/09).
(3) L’assetto della parte sud dell'area dell'unità di pianificazione Z 2/2, comprendente le pp.cc. 548, 549, 657, 658, 659, 660/1, 660/2, 660/3, 660/4, 661, 662, 663/2, 663/3, 663/4, 663/5, 665, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677/1, 677/2, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693/2, 693/3, 693/4, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703/1, 703/2, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 1105, 547, 656, 726, 737, 1112, tutte C.c. Isola, che rientrano nella zona del centro storico di Isola, procede in base al Decreto di approvazione del piano di ristrutturazione (risanamento) del centro storico di Isola (1a fase) (Boll. Uff. n. 25/81), e del Regolamento per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione (risanamento) del centro storico di Isola.
7
Articolo 10° (1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.