Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected]- http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 NOTE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE AI MINISTRI AMBIENTE E SALUTE IN RELAZIONE ALLE LACUNE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA CENTRALE ENEL DELLA SPEZIA La Spezia Marz0 2014
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Note su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel sp
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PARTE A LE LACUNE ISTRUTTORIE NEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA CENTRALE ENEL DELLA SPEZIA .................................. 3
PARTE B LA CONVENZIONE ENEL ENTI LOCALI SPEZZINI ATTUATIVA DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ...................................................................... 14
PARTE C LA “EVENTUALE” REVISIONE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE .................................................................................................................................. 21
LE LACUNE ISTRUTTORIE NEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE ALLA CENTRALE ENEL DELLA SPEZIA
SCRIVEVA L’ATTUALE SINDACO DEL COMUNE DELLA SPEZIA NEL SUO PROGRAMMA ELETTORALE, RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE ENEL “Per quanto riguarda la centrale termoelettrica Enel, l'obiettivo della dismissione del sito potrebbe aprire nuove prospettive strategiche di utilizzo del territorio e di conversione dell'economia cittadina: diventa allora importante perseguire quest'obiettivo per il futuro prossimo, plausibilmente entro il 2015, alla scadenza della prima Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente in via di istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente; già nell'immediato, comunque, la procedura di rilascio dell'AIA dovrà essere l’occasione per rimettere in discussione l’impianto nelle attuale funzioni e caratteristiche:
• ridiscussione della potenza, della tipologia dei combustibili,
• delle tecniche di disinquinamento nonché della possibilità di investimenti in politiche energetiche territoriali a favore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
1. Non mette in discussione il sito 2. mette in discussione il modello gestionale dell’impianto in rapporto al sito 0 3. riprende nella sua istruttoria temi tipici della via
Articolo 10 DLGS 152/2006 “Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti: “ 1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato”
Quindi è chiaro che se è vero che formalmente non si applica la VIA nella sostanza l’istruttoria da svolgere per l’AIA si rifà a principi tipici della VIA a
METTERE IN DISCUSSIONE IL MODELLO GESTIONALE RISPETTO AL SITO PUO’ VOLER DIRE METTERE IN DISCUSSIONE POTENZA E QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI
“ tra le considerazioni per determinare le migliori tecnologie applicabili alla centrale ci debbano essere anche il consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica” (punto 9 allegato XI parte II al dlgs 152/2006)
ESEMPIO
AIA centrale termoelettrica di Fiume Santo “Il Gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA ed è autorizzato all’utilizzo dei seguenti combustibili, ovvero combustibili più puliti, definiti nelle caratteristiche merceologiche ai sensi delle normative vigenti”.
COSA VUOL DIRE METTERE IN DISCUSSIONE IL MODELLO GESTIONALE DELL’IMPIANTO IN RAPPORTO AL SITO SECONDO LA NORMATIVA DELL’AIA
1. domanda AIA: contiene: 1.1. stato del sito sede dell’impianto 1.2. situazione dell’impianto (tecnologica, gestionale etc.) 1.3. alternative tecnico gestionale dell’impianto
2. Istruttoria di AIA principi: 2.1. impatto cumulativo con altre fonti 2.2. divieto trasferimento inquinamento da un fattore ambientale all’altro
3. Strumenti da attivare previsti dalla normativa sull’AIA 3.1. Norma di qualità ambientale 3.2.La valutazione a confronto delle alternative tecnico gestionali 3.3. Parere sanitario del Sindaco Tutte e tre questi strumenti si tengono insieme anche se: la 3.1. compete formalmente al ministero con il decreto previo passaggio in conferenza dei servizi la 3.2. compete alla Commissione AIA la 3.3. compete al Sindaco del Comune territorialmente competente Si tengono insieme anche perché la 3.1. (norma di qualità ambientale) è definita sula base di una istruttoria che abbia valorizzato le altre due. Vediamo partitamente questi tre strumenti:
DEFINIZIONE DI NORMA DI QUALITÀ AMBIENTALE “ la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;” QUESTO STRUMENTO E’ LA CONFERMA DI QUANTO AFFERMATO DA ULTIMO DAL TAR Friuli 231/2013: “l’AIA è espressione amministrativa del principio di precauzione” (nel rispetto dell’articolo 37 della Carta dei Diritti fondamentali della UE
“ Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”
In altri termini non decido di adeguare il sito ai limiti di emissione di legge come avveniva
nel passato
Ma adeguo l’impianto al sito e quindi posso imporre, oltre a quelli di legge vigenti,
ulteriori e più adeguate/i:
1. Limiti di emissione
2. Tecnologie disinquinanti
3. Tipologie di combustibile
4. Modelli gestionali
Per arrivare alla norma di qualità ambientale bisogna svolgere bene l’istruttoria
utilizzando gli alti due strumenti citati:
La valutazione a confronto delle alternative tecnico gestionali
Parere sanitario del Sindaco
Il tutto nel quadro di una analisi rigorosa della specificità del sito e quindi del modello
COME FARE LA VALUTAZIONE A CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE TECNICO GESTIONALI
Applicando le analisi costi benefici (vedi comma 4 articolo 15 Direttiva 75/2010 disciplina dell’AIA) Che dimostri la fondatezza ambientale/sanitaria, tecnica ed economica delle alternative Come si svolge questa analisi ? Lo spiega un decreto specifico per l’AIA Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad AIA): “le alternative siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects) cioè poter valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori”. L’obiettivo metodologico dei Cross-Media è quello di fornire - nei casi più complessi come questo della CTE - una guida alla scelta dell’opzione migliore sotto il profilo sanitario ed ambientale, fra le tecniche o le tecnologie che in alternativa possono essere implementate in un contesto di rilascio dell’AIA.
Fondamento giuridico del Parere Sanitario del Sindaco Recita il comma 7 articolo 29quater del dlgs 152/2006 : “7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,”. Tradotta in concreto questa norma significa che il Parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale.
Si vedano :
1. Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009 “dal dato positivo, si desume che l’autorità procedente deve comunque concludere nei termini fissati i lavori della conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la competenza ad un distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie nella quale il dissenso, veicolato dal parere sindacale negativo, investe un interesse sensibile (quello “alla tutela della salute e della pubblica incolumità” di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217 R.D. 1265/1934)……” 2. il comma 3 dell’articolo 14 quater legge 241/1990 “ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Cosa deve contenere il Parere Sanitario 1. una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto, attraverso:
- una valutazione delle emissioni inquinanti della centrale - una valutazione delle ricadute inquinanti in aria, acqua e suolo - simulazioni sui tassi di mortalità e morbilità determinati da tali ricadute
2. una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata 3. una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto 4. una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto 5. prescrizioni conseguenti alle valutazioni di cui ai punti precedenti
GLI STRUMENTI SOPRA DESCRITITTI NON SONO STATI UTILIZZATI ADEGUATAMENTE DAL COMUNE DI SPEZIA, DALLA COMMISSIONE TECNICA AIA E DAL MINISTRO DELL’AMBIENTE
Nonostante che, come dimostrato sopra la legge e la giurisprudenza riconoscono:
1. i principi/obiettivi cogenti : precauzione in rapporto ad istruttoria aia
2. gli strumenti : norma di qualità ambientale, parere sanitario
3. una procedura: valutazione delle alternative con il sistema effetti ambientali ed
economici incrociati
Tutto ciò non è stato utilizzato, a cominciare dal parere Sanitario del Sindaco come
dimostra lo stesso Decreto del rilascio dell’AIA 1. Afferma questo Decreto nelle sue
premesse: “i Sindaci della Spezia e di Arcola non hanno formulato per l’impianto
specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del RD 27/7/1934 n. 1265” si tratta
cioè dell’atto che il Sindaco deve rilasciare all’interno della procedura di approvazione
dell’AIA come previsto dal comma 7 articolo 29quater del DLgs 152/2006 (c.d T.U
ambientale). Tale Parere doveva essere rilasciato Atto rilasciato dal Sindaco nella qualità
di Autorità Sanitaria ai sensi del TU sulle leggi sanitarie del 1934.
Non solo ma si è arrivati quasi alla presa in giro, come con la la richiesta accolta in
conferenza dei servizi ad integrazione del parere istruttorio di prevedere in base all’esito
del suddetto modello di ricadute dei microinquinanti, “uno specifico riesame dell’AIA”.
Infatti la legge prevede un’ipotesi di questo tipo. Recita infatti l’articolo 29-octies del DLgs 152/2006: “ 4. Il riesame é effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto é tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.”
1 Decreto Ministeriale (prot. DEC MIN - 0000244 - del 06/09/2013)
Nel rilascio della autorizzazione integrata ambientale alla centrale enel della Spezia sono
mancati
1. un parere sanitario 2. una analisi delle alternative come sopra spiegato
Tutto questo perché continua a permanere da parte delle istituzioni locali spezzine ma
anche del Ministero dell’Ambiente un limite di approccio culturale e quindi di sudditanza
verso Enel S.p.A.
Ma c’è anche una interpretazione giuridica in aperto contrasto con gli indirizzi recenti
della Corte di Giustizia sull’AIA per impianti esistenti che vanno a tale autorizzazione per
la prima volta.
Si veda Corte Di Giustizia 31 marzo 2011 causa C-50/10 (testo integrale pag. 47 e 48 osservazioni Comitato). Secondo questa sentenza la valutazione di una “esecuzione piena e conforme” degli Impianti esistenti alla direttiva sull’AIA deve essere fatta come se fossimo di fronte ad una nuova AIA. Invece il Decreto che autorizza la centrale E nel della Spezia si è limitato ad adeguare l’impianto ai nuovi limiti di emissione che entreranno in vigore, riducendoli solo in parte ed in modo non adeguato o comunque senza aver dimostrato il livello di tollerabilità sanitaria del territorio spezzino in rapporto alla permanenza di una centrale a carbone sia pure in parte aggiornata. In sostanza si sono rinviati al dopo AIA:
1. monitoraggi
2. valutazioni sanitarie
3. risoluzione di problematiche tecnologiche come quelle del ciclo del carbone che
andavano affrontate da anni
Non sono state sfruttate, da chi di dovere , tutte le potenzialità della istruttoria AIA e ora tutto sarà più difficile come dimostra la nota che Enel ha presentato dopo la autorizzazione
Infatti già nelle autorizzazione passate Enel era stato impegnato ex post a raggiungere degli obiettivi che però non ha mai attuato e ora dichiara di attuare, ma come vuole l’ente, non come prevede la normativa europea. Vediamo ad esempio. 1. la questione dei c.d. transitori
Sia la vecchia normativa (articolo 8 di un decreto del 1989), sia il decreto del 1997 con
la quale la centrale è attualmente autorizzata (punto 16) sia infine la vigente normativa
nazionale (comma 14 articolo 271 del DLgs 152/2006). Tutte norme che prevedono
prescrizioni da applicare a questi transitori e delle quali non si sa "se e come" siano state
fino ad ora applicate, visto che nessun rapporto pubblico è stato mai prodotto.
2. Non risultano mai pubblicati i rapporti sullo stato della gestione delle prescrizioni
suddette in relazione a questi transitori (vedi comma 8 articolo 29 decies Parte II del
DLgs 152/2006).
Quanto sopra è già previsto dal comma 14 articolo 271 del dlgs 152/2006 che recita: “14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si
verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.” Quindi secondo questa norma per i transitori si possono prevedere apposite prescrizioni nella autorizzazione alla centrale . Non solo ma sempre secondo questa norma, che esiste da oltre 6 anni, nel caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tutte emesse da questa centrale) l’autorizzazione deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. la Decisione 2012/249/UE relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE
La nuova Decisione introduce vincoli più stringenti in materia di gestione di questi transitori anche per un impianto come la centrale Enel di Spezia.
All’articolo 3 infatti afferma che per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto, si devono applicare le seguenti regole:
1) i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto devono essere trasparenti e verificabili da terzi;
2) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto deve essere basata su condizioni che consentano un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza;
Inoltre ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto le autorizzazioni agli impianti dovranno includere:
1. La introduzione del termine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto, oppure processi specifici o valori soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio e all’inizio del periodo di arresto chiari, facilmente monitorabili e applicabili alla tecnologia impiegata;
2. misure che assicurino che i periodi di avvio e di arresto siano ridotti al minimo necessario;
3. misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi in funzione non appena tecnicamente possibile.
Come si vede questa Decisione rispetto alla normativa passata (a quanto consta, non rispettata fino ad ora dal gestore) contiene le seguenti novità:
1. la necessità di una verifica di soggetti terzi (quindi esterni all’Enel) nel definire i criteri e
i parametri per la gestione dei transitori; 2. la massima trasparenza sulla gestione e sul rispetto delle vincoli di legge nella gestione
dei transitori; quindi la necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i controlli svolti, i risultati degli stessi;
3. riduzione al minimo dei transitori (la normativa vigente invece richiedeva solo una loro gestione);
4. la necessità di legare i protocolli tecnici di gestione dei transitori con particolari dispositivi di abbattimento;
5. parametri precisi per definire i criteri di gestione dei transitori (vedi allegato alla Decisione).
LA “EVENTUALE” REVISIONE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
L’ex Ministro dell'Ambiente (vedi QUI) ha ricordato di aver prescritto, per la centrale Enel di Spezia, uno studio sanitario entro un anno: "se emergeranno anomalie -ha concluso- l'AIA sarà rivista". Il Ministro dovrebbe sapere che se emergono anomalie l'AIA (autorizzazione integrata ambientale) deve essere rivista per legge a prescindere dalle dichiarazioni del Ministro. COME FUNZIONA LA REVISIONE DELL'AIA Recita il comma 4 articolo 29 octies del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale): " 4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono." COSA SI POTEVA FARE SIN DAL RILASCIO DELL'AIA ATTUALE Peraltro se fossero state effettuate analisi e monitoraggi preventivi (che non sono stati fatti nonostante lo prevedesse la normativa sull'AIA) si potevano dare obiettivi di qualità (ambientale e sanitaria, si definiscono norme di qualità ambientale nella vigente legge[1]) già con l'attuale AIA ed applicare da subito (non tra un ipotetico anno) quanto previsto dall'articolo 29septies del DLgs 152/2006, che recita: "Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale". Per inciso l'autorità competente citata in questo articolo è quella che rilascia l'AIA: il Ministero dell'Ambiente.
Insomma quello che secondo il Ministro verrà, forse, fatto tra un anno poteva essere applicato prima. Ricordo che la domanda di AIA è stata presentata alla fine dell'anno 2006....altro che valutazioni si potevano fare nel frattempo. Ovviamente il Ministro Orlando è stato nominato da poco, ma questo non cambia una virgola la sostanza del problema e della violazione secca della normativa in materia, semmai dimostra che non c'è niente di personale nella mia critica ma solo la legittima richiesta di un cittadino attivo e competente di far rispettare una legge del nostro Stato nei tempi giusti ed utili per la salute dei cittadini.
[1] “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;...” (lettera i-nonies comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006)