Manfredonia, 10 giugno Funzioni strumentali al POF: le relazioni di fine anno. MODELLO L’articolo 28 del CCNL scuola introduceva, nell’a.s. 1999/2000, l’istituto delle “funzioni obiettivo” quale strumento per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, in coerenza con specifici piani dell’offerta formativa. Le funzioni strumentali introdotte dalla vigente normativa contrattuale, però, non vanno confuse con le funzioni obiettivo che contraddistinsero i primi anni dell’autonomia scolastica. I criteri di preferenza suggeriti per le funzioni obiettivo nel periodo contrattuale 1998-2001 (CCNI firmato il 31 agosto 1999) non erano uguali a quelli successivamente scelti per l’identificazione e l’attribuzione delle ordinarie funzioni strumentali (CCNL firmato il 24 luglio 2003). Ragion per la quale le interpretazioni giurisprudenziali che si riferiscono all’assegnazione delle funzioni obiettivo non possono essere trasferite sic et simpliciter sulle funzioni strumentali sottovalutando le modifiche apportate alla norma. – La norma sull’individuazione delle funzioni strumentali è chiara e ben espressa in lingua italiana, questo compito spetta al Collegio dei docenti, ma per alcuni Ds è una prerogativa dirigenziale. Normativa e funzioni strumentali La normativa delle funzioni strumentali resta a tutti gli effetti l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009. Tale norma, al comma 1, recita: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI”. Il comma 2 del suddetto art.33 prevede che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in unione con il PTOF che, congiuntamente, ne viene a tracciare sia i criteri di attribuzione che il numero e i destinatari. Si esclude, apriori, che siano disposti in ragione di tali funzioni esoneri totali dall’attività principale del docente che è e rimane l’insegnamento. Lo stesso comma prevede i relativi compensi sono che devono essere definiti in contrattazione d’istituto. Parrebbe chiaro che il termine “identificare”, che viene appositamente utilizzato per l’individuazione delle funzioni strumentali, sulla scorta di specifici criteri deliberati dal Collegio dei docenti, fissa che sia lo stesso Collegio dei docenti a scegliersi, attraverso un voto “segreto” eseguito ai sensi e per gli effetti del comma 4, art.37 del d.lgs. 297/94, i docenti che svolgeranno il ruolo di funzione strumentale. Naturalmente tale scelta e tale voto dovrebbe, ma di fatto non lo è, tenere conto di parametri ineludibili per la scelta della funzione. Secondo la tesi dell’associazione nazionale dei presidi, invece, sarebbe il Dirigente scolastico che, avvalendosi delle facoltà di gestione delle risorse umane riconosciutegli dalla legge 150/09, ha già l’abitudine di scegliersi direttamente le funzioni strumentali e può conglobarle, ai sensi del comma 83 della legge 107/2015, nel 10% dei docenti scelti da Ds per formare il proprio staff di direzione. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (M.I.) Istituto Comprensivo << San Giovanni Bosco >> 71043 M A N F R E D O N I A – F G Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc_fgic86700e Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827 Sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it PEO: [email protected]– PEC: [email protected]
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Normativa e funzioni strumentali...Manfredonia, 10 giugno Funzioni strumentali al POF: le relazioni di fine anno. MODELLO L’articolo 28 del CCNL scuola introduceva, nell’a.s. 1999/2000,
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Manfredonia, 10 giugno
Funzioni strumentali al POF: le relazioni di fine anno. MODELLO
L’articolo 28 del CCNL scuola introduceva, nell’a.s. 1999/2000, l’istituto delle “funzioni obiettivo”
quale strumento per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, in coerenza con specifici
piani dell’offerta formativa.
Le funzioni strumentali introdotte dalla vigente normativa contrattuale, però, non vanno confuse con
le funzioni obiettivo che contraddistinsero i primi anni dell’autonomia scolastica. I criteri di
preferenza suggeriti per le funzioni obiettivo nel periodo contrattuale 1998-2001 (CCNI firmato il 31
agosto 1999) non erano uguali a quelli successivamente scelti per l’identificazione e l’attribuzione
delle ordinarie funzioni strumentali (CCNL firmato il 24 luglio 2003). Ragion per la quale le
interpretazioni giurisprudenziali che si riferiscono all’assegnazione delle funzioni obiettivo non
possono essere trasferite sic et simpliciter sulle funzioni strumentali sottovalutando le modifiche
apportate alla norma.
– La norma sull’individuazione delle funzioni strumentali è chiara e ben espressa in lingua italiana,
questo compito spetta al Collegio dei docenti, ma per alcuni Ds è una prerogativa dirigenziale.
Normativa e funzioni strumentali La normativa delle funzioni strumentali resta a tutti gli effetti l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009.
Tale norma, al comma 1, recita: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime
di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da
valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la
realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse
utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle
complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono
annualmente assegnate dal MPI”.
Il comma 2 del suddetto art.33 prevede che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera
del collegio dei docenti in unione con il PTOF che, congiuntamente, ne viene a tracciare sia i
criteri di attribuzione che il numero e i destinatari. Si esclude, apriori, che siano disposti in
ragione di tali funzioni esoneri totali dall’attività principale del docente che è e rimane
l’insegnamento. Lo stesso comma prevede i relativi compensi sono che devono essere definiti in
contrattazione d’istituto. Parrebbe chiaro che il termine “identificare”, che viene appositamente utilizzato per l’individuazione
delle funzioni strumentali, sulla scorta di specifici criteri deliberati dal Collegio dei docenti, fissa che
sia lo stesso Collegio dei docenti a scegliersi, attraverso un voto “segreto” eseguito ai sensi e per gli
effetti del comma 4, art.37 del d.lgs. 297/94, i docenti che svolgeranno il ruolo di funzione
strumentale. Naturalmente tale scelta e tale voto dovrebbe, ma di fatto non lo è, tenere conto di
parametri ineludibili per la scelta della funzione.
Secondo la tesi dell’associazione nazionale dei presidi, invece, sarebbe il Dirigente scolastico che,
avvalendosi delle facoltà di gestione delle risorse umane riconosciutegli dalla legge 150/09, ha già
l’abitudine di scegliersi direttamente le funzioni strumentali e può conglobarle, ai sensi del comma
83 della legge 107/2015, nel 10% dei docenti scelti da Ds per formare il proprio staff di direzione.