Sede Legale - Via Santa Lucia n. 50 – 80132 Napoli Telefono 0817644559 Fax 0812452395 Via Banchi Vecchi n.112 - 00186 Roma Telefono/Fax 0692956546 C.F. P.Iva 05017550632 Registro delle Imprese di Napoli n. 05017550632 E-mail [email protected]PEC [email protected]Napoli, 10 dicembre 2018 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI LA FLAT TAX La Manovra 2019 estende l’ambito di applicazione del regime forfetario previsto per professionisti ed imprese individuali introdotto dalla legge n. 190/2014 introducendo per l’accesso al regime un’unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata. Non sarà possibile effettuare una valutazione comune ad ogni contribuente, in quanto dovrà essere verificata la propria posizione personale. Tuttavia, alcune considerazioni generali potranno rappresentare un utile punto di riferimento per le prime valutazioni. Vediamo di seguito in dettaglio. La Flat tax, anche detta tassa piatta, è applicabile ai redditi percepiti da ditte individuali e professionisti. La legge di Bilancio 2019 prevede l'aliquota al 15% per compensi e ricavi fino a 65mila euro, ed una flat tax start-up giovani under 35 e over 55 al 5% rispettivamente di 4 e 5 anni. A seconda delle diverse attività economiche, sono previsti diversi coefficienti di redditività, i quali, determinano il reddito imponibile. In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di 65mila euro è riferito alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. CIRCOLARE N. 11/2018
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Napoli, 10 dicembre 2018 A TUTTI GLI ... - Interconsult Italia · C.F. P.Iva 05017550632 Registro delle Imprese di Napoli n. 05017550632 E-mail [email protected] PEC
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Napoli, 10 dicembre 2018
A TUTTI GLI SPETTABILI
CLIENTI
LORO SEDI
LA FLAT TAX
La Manovra 2019 estende l’ambito di applicazione del regime forfetario previsto per professionisti
ed imprese individuali introdotto dalla legge n. 190/2014 introducendo per l’accesso al regime
un’unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività
esercitata.
Non sarà possibile effettuare una valutazione comune ad ogni contribuente, in quanto dovrà essere
verificata la propria posizione personale. Tuttavia, alcune considerazioni generali potranno
rappresentare un utile punto di riferimento per le prime valutazioni. Vediamo di seguito in dettaglio.
La Flat tax, anche detta tassa piatta, è applicabile ai redditi percepiti da ditte individuali e
professionisti.
La legge di Bilancio 2019 prevede l'aliquota al 15% per compensi e ricavi fino a 65mila euro, ed una
flat tax start-up giovani under 35 e over 55 al 5% rispettivamente di 4 e 5 anni.
A seconda delle diverse attività economiche, sono previsti diversi coefficienti di redditività, i quali,
determinano il reddito imponibile.
In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di 65mila euro è riferito
alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
CIRCOLARE N. 11/2018
S e d e Le g a l e - Vi a S a n t a Lu c ia n . 5 0 – 80 1 32 Na po l i
Te l e f o n o 0 8 17 64 45 5 9 Fa x 0 812 4 52 3 95
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Il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta
il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività
svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata
un’imposta sostitutiva pari al 15%. Per i primi 5 anni di attività, è assoggettato a un’imposta
sostitutiva del 5% purché sussistano i particolari requisiti di cui al comma 65, articolo 1, legge di
Stabilità citata, ovvero:
1. nei 3 anni precedenti l'inizio dell’attività, il contribuente non deve aver esercitato attività
artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
professioni;
3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei
relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del
predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al citato comma 54.
L'eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile. Sul
reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali
e comunali e dell'Irap in misura pari al 15%.
Modificate anche le cause di esclusione di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1
della legge n. 190 del 2014, con l'obiettivo di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa
o di lavoro autonomo svolte o trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro
autonomo.
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Te l e f o n o 0 8 17 64 45 5 9 Fa x 0 812 4 52 3 95
Vi a B a n c h i Ve c c h i n . 1 1 2 - 0 01 8 6 Rom a
Te l e f o n o / F a x 0 69 2 95 65 4 6
C . F . P . I v a 0 50 1 75 50 6 32 R e g i s t r o d e l l e Im p r es e d i Nap o l i n . 0 5 01 75 5 06 32
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La lettera d) dispone l’esclusione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari
di cui all’articolo 5 del Tuir, ovvero a tutte le società a responsabilità limitata (non più solo a quelle
trasparenti di cui all’articolo 116 del Tuir) o ad associazioni in partecipazione.
La lettera d) bis, invece, prevede che non possono avvalersi del regime agevolato i soggetti che hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano
attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro
dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o
indirettamente riconducibili.
Il possesso di altri redditi.
Si consideri il caso in cui il contribuente percepisca nel periodo di imposta 2019 compensi per un
importo pari a 35.000 euro ed altri redditi. In questo caso la scelta potrebbe essere molto conveniente,
in quanto il possesso di altri redditi derivanti, ad esempio, dalla locazione di un immobile, consentirà
al contribuente di conservare il diritto ad applicare le eventuali detrazioni per gli oneri dovuti alle
spese mediche. Inoltre, non si verificherà il cumulo tra le due categorie di redditi e la circostanza
risulterà già di per sé idonea a determinare una riduzione degli oneri fiscali. Si consideri la seguente
situazione:
• Compensi: € 35.000 x 78% coefficiente di redditività - Reddito = € 27.300
• canone di locazione: € 10.000 euro – riduzione forfetaria 5% = Reddito netto € 9.500
• spese mediche detraibili al netto della franchigia: € 5.000 X 19% = Detrazione € 950
Le imposte complessivamente dovute possono essere così calcolate: