8/13/2019 Materiali per lo studio dell'Operazione Cecchetti 9: lettera di convocazione della pm Rita Ugolini per l'indagato Gui
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P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C APRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
V E N E Z I A
N. 3067/98 R
AL GIUDICE PER LE INDAG INI PRELIMINA RI
l VEN EZIA
Si trasmette l'unito fascicolo con richiesta di archiviazione nel confronti del Dott. GUIDO SALVINI e del Capitano MASSIMO GIRAUDO in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 610, 611 c.p. loro contestati nell'invito a comparire in atti.Al riguardo si
OSSERVA
A seguito di restituzione degli atti da parte della locale Procura presso la Pretura Circondariale, con l'osservazione che il reato di cui all'art.611 c.p. (in precedenza ipotizzato da questo Ufficio nel corpo della richiesta di archiviazione al GIP) non fosse configurabile nella forma del tentativo, ravvisando di conseguenza la
competenza del Tribunale, si provvedeva alla spedizione degli inviti a comparire ai due indagati.Entrambi comparivano dando ampia e articolata spiegazione dei fatti e, all'esito della valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti, risultato chiaramente come nessuno addebito possa essere loro mosso sotto l'aspetto, sia oggettivo, sia soggettivo, in ordine ai reati contestati.Invero, entrambi hanno precisato come i colloqui intrattenuti dal Capitano Giraudo con Carlo Maria Maggi ricadessero sotto l'istituto dei cosiddetti "colloqui investigativi", introdotti dalla legge 356 del 07/08/92, applicato per la prima volta dal Dott. Grassi (all'epoca titolare del procedimento avente ad oggetto la strage di
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Bologna), dopo aver ricevuto assicurazione interpretativa in tal senso dall'ufficio studi legislativi del Ministero di Grazia e Giustizia, anche ai reati di eversione.Al fine di estendere quella normativa anche ai collaboranti non ristretti in
: ambiente carcerario, preoccupandosi di diversificare il rapporto instaurando, da qello intrattenuto con i c.d. confidenti, venne introdotta la prassi - non codificata, ma rispettata in tutti i casi trattati dal ROS di Roma - di tenere
informata l'A.G., procedente ovvero di riferimento, mediante la redazione di . annotazioni aventi ad oggetto i contatti intrattenuti di volta in volta dall'ufficiale
M&P. G. nella fase di approccio, precedente cio a quella di vera e propria V'^edllaborazione con l'A.G..
L'adesione da parte del "coliaborante" avrebbe dato quindi accesso a tutti quei benefici previsti dalla legge, quali la possibilit di subire una detenzione in ambiente extracarcerario, ovvero di non subirla affatto, di veder mitigata la futura ed eventuale pena, di avere vantaggi di tipo economico e di sostentamento anche esterno alla famiglia.In sostanza, sarebbero stati estesi tutti quei benefici previsti e riconosciuti ai collaboratori nell'ambito di procedimenti per criminalit organizzata, anche ai collaboratori di giustizia nell'ambito di procedimenti per reati aggravati dalla finalit eversiva.Era naturale, quindi, che l'Ufficiale di P.G. che per la prima volta avvicinava il possibile coliaborante provvedesse anche ad illustrare vari benefici di cui avrebbe potuto fruire nel caso avesse inteso accettare la scelta processuale della collaborazione. Ed altrettanto ovvio che preliminarmente l'Ufficiale di P.G. avrebbe dovuto operare una sorta di convincimento per far maturare nella
persona del contattato l'adesione alla collaborazione.In ci si quindi concretata l'attivit del Capitano Giraudo, il quale aveva ricevuto incarico dal Dott. Salvini di sondare gli intendimenti del Dott. Carlo Maria Maggi. L-Ufficiale non era peraltro nuovo ad esperienze del genere, avendo in precedenza gi operato con altre Autorit Giudiziarie portando a compimento pi di 200 colloqui investigativi.
'^sDegli incontri e del contenuto degli stessi il Capitano relazionava al Giudice e -copia delle relazioni fu consegnata spontaneamente al P.M. di Venezia, allorch il
Cpitano Giraudo venne preliminarmente assunto a sit sul contenuto dell'esposto di Maggi.
: Cme solitamente accade in ogni opera di convincimento ad offrire la collaborazione all'A.G. - sarebbe ingenuo e scarsamente realistico credere che
>' l'adesione sia immediata e priva di sofferenza e ripensamenti da parte del contattato - anche nel caso di specie, furono prospettati da un lato i benefici e, dall'altro, illustrate le conseguenze che sarebbero derivate da una mancata collaborazione. All'epoca erano stati gi acquisiti consistenti elementi a carico del Dott. Maggi quale persona implicata in fatti eversivi, per alcuni dei quali poi stato rinviato a giudizio dal Giudice Istruttore Salvini con Ordinanza - Sentenza del 03/02/98 e si stavano delineando a suo carico elementi per contestare la sua implicazione nel p.p. avente ad oggetto la strage di Piazza Fontana.
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E' evidente quindi che all'assenza di collaborazione non poteva altro che conseguire, la prospettazione dell'emissione di un provvedimento restrittivo della
^Flibert personale e il travolgimento, per ripercussione (stante la gravissima
^ imputazione), nella vicenda dell'intera famiglia.f Si trattato in sostanza non di una minaccia, quanto piuttosto di una | prospettazione di un male (carcerazione) che ingiusto non , trattandosi di un ^ istituto previsto dalla legge, i cui presupposti, nel caso di specie, astrattamente
...erano sussistenti.N II beneficio prospettato, in virt di una collaborazione prestata, avrebbe costituito \viceversa il "premio" che la legge stessa a riconoscere ai "collaboranti" in
oresenza del verificarsi di condizioni anch'esse codificate.gassando ora ad esaminare l'altra imputazione, costituita dalla proposta non
/accolta di autoaccusarsi di reati e di accusare altri anche di fatti non commessi, ' va preliminarmente osservato che una valida e sincera collaborazione non pu
prescindere dalla confessione dei delitti commessi che costituisce una prova da parte del collaboratore di voler recidere ogni legame con il passato.E' quindi opportuno che chi intenda intraprendere il cammino della collaborazione, prima di conseguire il trattamento premiale, debba ammettere le proprie colpe - ovviamente se le ha - prima di chiamare in causa terze persone. Si tratta in pratica di una forma di "garanzia", per gii operatori di P.G. e per l'Autorit Giudiziaria stessa, della genuinit della collaborazione prestata.Quanto al secondo e pi rilevante punto, va attentamente e integralmente letta la nota del Capitano Giraudo datata 09/12/94 per meglio comprendere ia frase riportata in calce: "l'incontro si concludeva con il palesare, da parte del Maggi,
una disponibilit a verbalizzare, ovviamente le 'cose inventate' che si fossero volute, senza per 'inguaiare' troppa gente", posto che il suo significato stato sicuramente equivocato.
^L'Ufficiale, preliminarmente indica l'atteggiamento generale tenuto dal Maggi dimostratosi in quell'occasione, "duro sprezzante ed ironico", continua, segnalando che il Maggi non intese offrire collaborazione - che verr invece
0 preannunciata nel successivo incontro del 30/12/94 e di l a poco definitivamente -'^ revocata - limitandosi a profferire la frase sopra riportata nel momento del ^ commiato.
La frase quindi caratterizzata da un connotato velatamente ironico e sprezzante ~~.e in quel contesto deve essere letta.
D'altra parte non va dimenticato che fu lo stesso Cap. Giraudo a depositare quella nta - assieme alle altre - all'allora P.M. inquirente e sarebbe veramente Singolare che oltre a lasciare traccia in una annotazione di un commesso reato, .concertato tra Ufficiale di P.G. e Magistrato, lo stesso "corpo di reato" venisse anche consegnato al Magistrato inquirente!L^tiota deve essere quindi intesa come frase proveniente dal Maggi.
'ncora va rilevato che il Maggi, sia nell'esposto al Ministro, sia nelle dichiarazioni successive, non ha mai espressamente dichiarato che il Capitano Giraudo ebbe a proporgli di accusare falsamente terze persone. Le sue doglianze, sono circoscritte alle ripetute ma sottili pressioni, cui per non si mai sottratto,
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recandosi sempre agli appuntamenti, vivendo sicuramente nel suo intimo il [ travaglio di una cos sofferta decisione. Anche nei colloqui intercettati dalle varie
A. G. e allegati in atti, non vi sono riferimenti in tal senso nei confronti n del
Cap. Giraudo n del Dott. Salvini.Nn spetta certamente a questo PM entrare nel merito delle ragioni che hanno t'-'X determinato il Maggi a presentare l'esposto al Ministero di Grazia e Giustizia. Non
si pu tuttavia non tenere in considerazione quanto nella nota (A2/1996/DIGOS Sez.III) DIGOS di Venezia del 24/05/96 veniva osservato dall'allora Dirigente: "Parimenti strumentale ed ispirato dallo stesso Delfo Zorzi, appare l'esposto
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N. 3067/98 R.G. notizie di reato
N. 661/98 R. G.I.P. Arch.
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T R I B U N A L E DI V E N E Z I A
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Presidente dr. Luigi Nunziante
Letti gli atti del procedimento penale n. 661/98 relativo allesposto presentato da
Carlo Maria Maggi nei confronti di Salvini Guido e Giraudo Massimo;
Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 12/12/1998;
OSSERVA
In data 29.7.1995 Carlo Maria Maggi inviava al Ministero di Grazia e di
Giustizia un esposto contro il dr. Guido Salvini ed il Capitano dei R.O.S.
Massimo Giraudo in seguito ricaduto nella competenza della A.G. veneziana.
A carico del giudice Salvini e del Capitano Giraudo veniva ipotizzato il reato di
cui allart. 323 c.p..
In data 22.4.1998 il P.M. chiedeva larchiviazione ed ipotizzava a carico degli
stessi i reati di cui agli artt. 56, 610 c.p. e 611 c.p. di competenza della Procura
presso la Pretura Circondariale.
In data 23.6.1998 la Procura presso la Pretura restituiva gli atti osservando che
lipotesi di cui allart. 611 c.p. non ammetteva la forma del tentativo e che,
pertanto, la competenza era del Tribunale.
A seguito dellinvio degli atti da parte della locale Procura presso la Pretura, il
procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Rita Ugolini la quale in data
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17.11.1998 e 27.11.1998 procedeva allinterrogatorio rispettivamente di Guido
Salvini e Massimo Giraudo.
In data 12.12.1998 il PM trasmetteva il fascicolo a questo GIP con richiesta di
archiviazione.
La richiesta di archiviazione fondata per i seguenti motivi.
I colloqui effettuati dal Capitano Giraudo con Carlo Maria Maggi nel periodo
novembre/dicembre 1994 - gennaio/febbraio 1995 ricadevano nellambito dei
cos detti colloqui investigativi introdotti per la prima volta con la legge n. 356
del 7.8.1992, diretti a vagliare la possibilit di convincere indagati od imputati
appartenenti agli ambienti della criminalit organizzata a fornire informazioni
utili e, in prospettiva, a testimoniare avanti lAG. nellambito di tali delitti.
La normativa prevista dalla citata legge stata estesa anche ai reati di eversione
di destra (nel senso che leversione stata considerata una forma di criminalit
organizzata) a seguito del parere in tal senso espresso dallufficio studi legislativi
del M.G.G., parere richiesto dal giudice istruttore dr. Grassi (allepoca titolare del
procedimento avente ad oggetto la strage di Bologna), il quale applic per primo
listituto previsto dalla legge.
II programma di colloqui investigativi fu affidato al R.O.S. di Roma.
Lart. 16 della L. 356 del 7.8.1992 prevede una serie di benefici per chi decide di
collaborare con la giustizia (detenzione in ambiente extracarcerario, sconti di
pena, vantaggi di tipo economico, occupazione, cambio di identit, etc.).
Il rifiuto di collaborare esclude ovviamente tali benefici, ed espone colui che nega
la propria collaborazione alla possibilit della detenzione in carcere laddove nericorrano i presupposti.
Il capitano Giraudo, su incarico del dr. Salvini, al tempo G.I. per la strage di
Piazza Fontana, nel tentativo di comprendere le reali intenzioni del dr. Maggi, gi
capo di Ordine Nuovo per il Triveneto e, in ragione di tale ruolo rivestito in
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passato, potenzialmente capace di fornire notizie utili sulla strategia eversiva in
Italia dal 1966 al 1980, al fine di indurlo a collaborare gli prospett, nel corso dei
cinque colloqui con lui avuti, le opportunit che il programma offriva in cambio
della collaborazione.
Lo stesso Giraudo, nel corso dellinterrogatorio, ammetteva di aver rappresentato
al Maggi che la sua collaborazione avrebbe comportato la possibilit di una\ \
]dj detenzione extracarceraria, eventualmente un cambio di identit ed un:j J J
inserimento lavorativo in Italia o allestero.
E evidente pertanto che dal rifiuto di collaborare derivava, quale conseguenza
immediata e diretta, la detenzione in carcere qualora fosse stata accertata la
responsabilit dellindagato in ordine ai fatti a lui attribuiti; nel caso in ispecie,
gli elementi a carico del Maggi per contestare un suo coinvolgimento nella strage
di Piazza Fontana si stavano delineando: pertanto la prospettiva del carcere era
concreta e non costituiva certo un ricatto o una minaccia come ritenuto dal Maggi
nel suo esposto. Parimenti consequenziale, in caso di incarcerazione del Maggi,
sarebbe stata la rovina dellintera sua famiglia, come inevitabile e triste
corollario del suo stato di detenzione.
In tale contesto dunque, assolutamente lineare e coerente, vanno collocati itentativi del Capitano del R.O.S. diretti ad ottenere la collaborazione del dr.
Maggi, tentativi che richiedevano da parte del Capitano una opera dialettica di
persuasione la quale non poteva prescindere, per essere convincente, dalla
prospettazione delle conseguenze che la scelta di collaborare avrebbe comportato,
cos come delle conseguenze della decisione di non collaborare.
Lattivit del capitano Giraudo va correttamente intesa come unopera di
convincimento e di esortazione volta a far maturare nel Maggi la volont di
collaborare, attivit che il predetto ha condotto nel pieno rispetto della legge.
N pu attribuirsi al Capitano dei R.O.S. un atteggiamento persecutorio nei
confronti del Maggi.
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I cinque colloqui intrattenuti col Maggi (oltre ai numerosi contatti telefonici) sono
sempre stati accettati dallo stesso; il che lasciava evidentemente supporre che il
Maggi avrebbe collaborato. Quando il Maggi, nel febbraio 1995, mut il suo
atteggiamento di iniziale disponibilit, i colloqui furono immediatamente
interrotti.
In via generale peraltro, sarebbe assurdo pensare che il contattato si decida
immediatamente ad assumere un atteggiamento di collaborazione completo,
ovvero a negare il proprio aiuto alle Autorit. E evidente che una scelta di questo
tipo non pu essere immediata, ed assai improbabile che venga fatta al termine
di un singolo colloquio: gli incontri devono presumibilmente essere ripetuti alfine di far maturare nelPanimo del contattato un atteggiamento di dissociazione
e/o di collaborazione.
Nei suoi contatti, il Capitano Giraudo rese noto al Maggi, potenziale confidente e
collaboratore di giustizia, che egli operava su incarico del G.I. Salvini.
Non rivel invece che di quei colloqui egli redigeva una relazione che poi
sottoponeva al dr. Salvini subito dopo i colloqui, prassi questa non codificata ma
rispettata in tutti i casi di colloqui con soggetti liberi.
II dr. Maggi dunque non era a conoscenza che le dichiarazioni rese venivano
riportate in una relazione (una sorta di rapporto confidenziale) e pertanto si
sentiva sicuro di poter dire ci che voleva, proprio perch era convinto che le
cose dette non sarebbero state trascritte (si veda, a questo proposito, il passaggio a
pag. 13 del verbale di interrogatorio reso dal dr. Salvini importante che non
sapeva che c era la relazione ... Pensava di poter dire qualsiasi cosa di quello
che era avvenuto perch non c erano relazioni scritte ).
Il Maggi si sent pertanto sicuro nel proferire la frase che il suo interlocutore
riportava in calce alla nota del 9.12.1994 diretta al dr. Salvini: l incontro si
concludeva con il palesare, da parte del Maggi, una disponibilit a verbalizzare,
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ovviamente le cose inventate che si fossero volute senza per inguaiare
troppa gente.
Questo GIP condivide lopinione del P.M. secondo il quale il significato di tale
frase stato sicuramente equivocato.
E infatti evidente che sono state attribuite al Capitano Giraudo intenzioni che
erano invece espressione di una volont del dr. Maggi: diversamente
argomentando, si giungerebbe alla conclusione assurda che il Capitano Giraudo
avrebbe verbalizzato siffatte dichiarazioni attribuendo a se stesso la volont di
inventare qualsiasi cosa al solo fine dellutilit alle indagini.
La frase in questione stata evidentemente pronunciata dal Maggi, e di essa il
Capitano ha semplicemente, e correttamente, lasciato memoria nella suarelazione; tale conclusione emerge, peraltro, dallo stesso dato letterale della nota
apposta in calce alla relazione ove detto che il colloquio si concludeva nel
pa lesare da pa rte del M a g g i senza bisogno, secondo questo G.I.P., di alcuna
ulteriore interpretazione.
Parimenti non poteva essere equivocata la ragione che induceva il Capitano dei
R.O.S. a trascrivere detta frase nella relazione diretta al dr. Salvini.
Il dr. Maggi, gi nel corso del colloquio investigativo avuto il 9.12.1994 non forn
collaborazione, e di l a poco neg definitivamente ogni atteggiamento
collaborativo o dissociativo.
E evidente quindi che il Maggi aveva gi maturato lintenzione di recedere dai
suoi propositi iniziali di collaborazione, assumendo quellatteggiamento di
chiusura che lo avrebbe portato, di l a poco, a negare ogni forma di
collaborazione con il Cap. Giraudo e con la giustizia in generale.
Si noti infine che lUfficiale dei R.O.S. non solo riportava correttamente la frase
pronunciata dal Maggi, ma segnalava anche latteggiamento da lui assunto,
sottolineandone i toni di durezza, ironia e disprezzo: in questo contesto va quindi
interpretata, in accordo con quanto gi ritenuto dal Pubblico Ministero, la frase
del Maggi.
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Il fine stesso del comportamento del Giraudo, cio la corretta verbalizzazione di
quanto affermato dal Maggi, appare del tutto evidente a questo G.I.P.: quello di
mettere in guardia il G.I. Salvini dalFattegiamento del Maggi, sul quale il
Giraudo riteneva non poter fare ulteriore affidamento. Si leggano a questo
proposito le pagg. 7 ed 8 del verbale di interrogatorio del Giraudo: Io
rappresento queste cose al dr. Salvini perch si rendesse conto della personalit
del Maggi e del pericolo che il Maggi, prospettando una sua eventuale
collaborazione, avrebbe potuto inficiare le indagini
In linea con quanto affermato da Giraudo sono anche le parole dello stessoSalvini (pagg. 24 e 25 del verbale di interrogatorio): Si noti che a ll inizio della relazione Maggi, come riferisce l ufficiale, si mostra molto duro, ironico, e sprezzante, ed quindi evidente che quanto relazionato nella parte fina le non altro che l espressione de llatteggiamento di Maggi irridente, il quale in sostanza dice: il giudice mi chiami pure, se verr racconter solo balle '1'; ( . . . ) . .. il capitano ... ne ha dato atto per un motivo molto importante. ... il capitano
ponendo tale affermazione di Maggi a chiosa della relazione, in questo modo avverte me e qualsiasi altro Magisrato che nel caso in cui Maggi fosse stato chiamato per lo meno in quella fase avrebbe cercato di inquinare le indagini invece di assumere quell 'atteggiamento leale che ci si attendeva
Non pu essere sottaciuto infine come appaia, per tabulas, la strumentalit
dellesposto del Maggi.Dagli stralci delle intercettazioni telefoniche disposte nei 1996 dalla Procura diMilano sulle utenze e nelle abitazioni di ex ordinovisti vicini a Maggi e a DelfoZorzi, risulta chiaramente che lesposto era strumentalmente finalizzato adinquinare e financo a fermare le indagini condotte dai R.O.S. e dalla Procura diMilano.La stessa Digos veneziana che operava per conto della dott.ssa Maria Grazia
Pradella rilevava nel suo rapporto conclusivo (24 maggio 1996) che lesposto era
strumentale ed ispirato da Delfo Zorzi dietro corresponsione di notevoli somme di
danaro.
Anche per tale aspetto, non pu che ribadirsi lestraneit degli indagati ai fatti a
loro attribuiti.
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P.Q.M.
V. gli artt. 409-411 cpp.
DISPONE
larchiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico
Ministero in sede.
Venezia 28/12/1998
li President^d^la^Sez. G.I.P.
Luigi r
Redatto con la collaborazione dellUditore GiudiziaVio Mara De Don
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