Cassazione. Condanna pecuniaria: il «prestito» per pagare i servizi è dumping tra colleghi Notai, concorrenza sleale anticipare fondi ai clienti Alessandro Galimberti MILANO p La Seconda sezione civile della Corte di cassazione (sentenza 23886/16) ha reso definitiva la condanna pecu- niaria a tre notai milanesi, in- colpati per aver tenuto in de- posito somme di denaro sen- za separazione contabile, e per aver offerto alla clientela anticipazioni in denaro per il pagamento dei servizi, dan- neggiando così la concorren- za fra notai. La Corte ha respinto ieri il ri- corso dei tre professionisti, che nei confronti della deci- sione dell’Appello di Milano - dove era stato impugnato il provvedimento del Collegio di disciplina - eccepivano in sostanza una falsa applicazio- ne delle regole sull’ordina- mento professionale. I fatti oggetto dell’incolpa- zione - rivelati tra l’altro nel- l’esposto di un notaio già parte della associazione professio- nale - non erano in discussione. I tre avevano di fatto uti- lizzato due conti bancari in- distinti (rispetto a quelli dell’associazione professio- nale/studio) su cui veniva- no versate ingenti somme - da parte di Snam ed Eni Gas - destinate a essere girate a terzi per procedure di esproprio o di costituzione di servitù coattive, inte- grando così la violazione de- ontologica prevista dall’ar- ticolo 45 del codice di com- portamento professionale. Inoltre, secondo il Coredi, le anticipazioni di cassa, at- tingendo a quegli stessi con- ti, integravano anche una ipotesi di illecita concorren- za tra notai, perché tali esborsi di denaro «non rien- trano nel normale esercizio dell’attività notarile». I ricorsi dei tre incolpati era- no pertanto incentrati sulla va- lutazione dell’insolito modus operandi, da cui peraltro uno dei tre si era dissociato produ- cendo l’esposto al Collegio re- gionale di disciplina. Proprio quest’ultimo professionista sosteneva di essere stato incol- pato sulla basi di una sorta di re- sponsabilità oggettiva, essen- dosi inserito quasi “inconsape- volmente” su una prassi irri- tuale dei colleghi; tuttavia la sua firma su 347 atti di costitu- zione di servitù, con relativo utilizzo di uno dei conti bancari “confusi” , ha messo di fatto la sua difesa fuori gioco. Quanto all’utilizzo del conto per anticipi e compensazioni - conto finito peraltro più volte in rosso per centinaia di migliaia di euro - la difesa era incentrata sul punto che i versamenti a coper- tura, più che un illecito anticipo di cassa, costituivano la mera condizione per «proseguire l’attività di rogazione degli atti». Invece secondo la Cassa- zione, che ha ripreso in toto le motivazioni dell’Appello, «il ricorso al fido del conto nota- rile per far fronte alle esigenze dei clienti costituiva “tratta- mento privilegiato” prestato nei confronti della società cliente per fidelizzarla, cioè per indurla a chiedere presta- zioni allo studio, disposto a onerose anticipazioni di cas- sa, piuttosto che rivolgersi ad altri professionisti». © RIPRODUZIONE RISERVATA Illecito anche tenere in deposito somme senza contabilità separata Cassazione. Condanna pecuniaria: il «prestito» per pagare i servizi è dumping tra colleghi Notai, concorrenza sleale anticipare fondi ai clienti Alessandro Galimberti MILANO p La Seconda sezione civile della Corte di cassazione (sentenza 23886/16) ha reso definitiva la condanna pecu- niaria a tre notai milanesi, in- colpati per aver tenuto in de- posito somme di denaro sen- za separazione contabile , e per aver offerto alla clientela anticipazioni in denaro per il pagamento dei servizi, dan- neggiando così la concorren- za fra notai . La Corte ha respinto ieri il ri- corso dei tre professionisti, che nei confronti della deci- sione dell’Appello di Milano - dove era stato impugnato il provvedimento del Collegio di disciplina - eccepivano in sostanza una falsa applicazio- ne delle regole sull’ordina- mento professionale. I fatti oggetto dell’incolpa- zione - rivelati tra l’altro nel- l’esposto di un notaio già parte della associazione professio- nale - non erano in discussione. I tre avevano di fatto uti- lizzato due conti bancari in- distinti (rispetto a quelli dell’associazione professio- nale/studio) su cui veniva- no versate ingenti somme - da parte di Snam ed Eni Gas - destinate a essere girate a terzi per procedure di esproprio o di costituzione di servitù coattive, inte- grando così la violazione de- ontologica prevista dall’ar- ticolo 45 del codice di com- portamento professionale. Inoltre, secondo il Coredi, le anticipazioni di cassa, at- tingendo a quegli stessi con- ti, integravano anche una ipotesi di illecita concorren- za tra notai, perché tali esborsi di denaro «non rien- trano nel normale esercizio dell’attività notarile». I ricorsi dei tre incolpati era- no pertanto incentrati sulla va- lutazione dell’insolito modus operandi , da cui peraltro uno dei tre si era dissociato produ- cendo l’esposto al Collegio re- gionale di disciplina. Proprio quest’ultimo professionista sosteneva di essere stato incol- pato sulla basi di una sorta di re- sponsabilità oggettiva, essen- dosi inserito quasi “inconsape- volmente” su una prassi irri- tuale dei colleghi; tuttavia la sua firma su 347 atti di costitu- zione di servitù, con relativo utilizzo di uno dei conti bancari “confusi” , ha messo di fatto la sua difesa fuori gioco. Quanto all’utilizzo del conto per anticipi e compensazioni - conto finito peraltro più volte in rosso per centinaia di migliaia di euro - la difesa era incentrata sul punto che i versamenti a coper- tura, più che un illecito anticipo di cassa, costituivano la mera condizione per «proseguire l’attività di rogazione degli atti». Invece secondo la Cassa- zione, che ha ripreso in toto le motivazioni dell’Appello, «il ricorso al fido del conto nota- rile per far fronte alle esigenze dei clienti costituiva “tratta- mento privilegiato” prestato nei confronti della società cliente per fidelizzarla, cioè per indurla a chiedere presta- zioni allo studio, disposto a onerose anticipazioni di cas- sa, piuttosto che rivolgersi ad altri professionisti». © RIPRODUZIONE RISERVATA m Illecito anche tenere in deposito somme senza contabilità separata