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Registrazione delle attrazioni Arriva la circolare Collaboratori familiari Regolarizzarli? Forse no Commissioni Provinciali operative fino a novembre www.anesv.it n. 7-8 luglio agosto 2013 • anno L1
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Lo Spettacolo Viaggiante n. 7\8 2013

Mar 29, 2016

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Rivisa che tratta di parchi di divertimento, luna park, parchi avventura, laser game. Organo associativo dell'ANESV.
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Registrazionedelle attrazioni

Arriva la circolare

Collaboratori familiariRegolarizzarli? Forse no

Commissioni Provincialioperative fino a novembre

www.anesv.itn. 7-8 luglio agosto 2013 • anno L1

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Presidenza NazionaleVia di Villa Patrizi, 1000161 RomaTel 0688473-273 o 274Fax 0645481356www.anesv.it • [email protected]

Sezioni TerritorialiSezione Piemonte, Valle d’AostaVia dei Mille, 9 • 10123 TorinoTel. 0118127637 / Fax 0118127632

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ANESV-AGIS

ANESV e anche:

Editoriale

Questo numero raggiun-gerà i nostri lettori nel periodo di maggiore atti-vità, quando le nostre im-prese operano per offrire alle persone in vacanza il divertimento che merita-

no. È veramente una funzione sociale, quella del settore dello spettacolo viag-giante, chiamato al massimo impegno nel momento in cui le famiglie possono usufruire del tempo libero.

Apriamo la rivista con il testo della circolare sulle modifiche alla proce-dura di registrazione delle attrazioni. Viene così commentato il decreto dello scorso dicembre, fornendo indicazioni operative sulla registra-zione delle piccole attrazioni e ribadendo i confini delle competenze degli organismi di controllo. Altro testo molto interessante per la mag-gior parte degli Associati è la circolare che pubblichiamo, emanata dal Ministero del Lavoro dopo ampie sollecitazioni da parte delle Associa-zioni di categoria – ne parlammo alcuni mesi fa nell’incontro con l’al-lora Ministro Fornero – e relativa all’inquadramento dei collaboratori familiari. Un tema questo, che riguarda molte categorie di attività, e è fortemente sentito anche da molti esercenti dello spettacolo viaggian-te; i chiarimenti della nota ministeriale presentano elementi positivi, soprattutto riguardo alla regolarità del lavoro di familiari pensionati e parenti con altra occupazione.

Altro tema di particolare rilievo è quello delle Commissioni Provinciali di Vigilanza che, pur operando, in alcune note ministeriali venivano considerate già soppresse da mesi. Un parere del Consiglio di Stato ne conferma in effetti l’esecutività fino al prossimo novembre. L’ANESV è ampiamente rappresentata negli organismi prefettizi, e questa noti-zia sarà gradita da coloro che continuavano a svolgere un importante compito di verifica, in un contesto normativo lacunoso.

Diamo infine ampio spazio ad un evento che si è tenuto a Bergamo, nel corso di due giornate che hanno visto esperti internazionali affrontare il tema dell’accessibilità delle attrazioni alle persone diversamente abili. Sono state coinvolte le associazioni del mondo delle diverse abilità, i cui ragazzi hanno effettuato test sulle attrazioni del parco Minitalia Leolandia. Il lavoro svolto a Bergamo, che proseguirà attraverso som-ministrazione di questionari ed altri momenti di confronto tra tecnici, e consentirà di acquisire un patrimonio di dati che formeranno la base scientifica per modificare le norme tecniche di settore. Vietare ad un bambino di salire su una giostra è una cosa che imbarazza produttori di attrazioni e gestori, e tutti concordiamo sul fatto che un divieto così forte, e doloroso, debba essere finalizzato alla sicurezza degli utilizza-tori, senza pregiudizi o classificazioni non scientificamente supportate. L’obiettivo di questo lavoro è quello di conseguire la massima inclusio-ne, garantendo ovviamente la sicurezza di tutti.

Buona lettura.

di Evelina ChristillinPresidente dell’ANESV

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#7-8luglio agosto 2013

anno LI

Autorizzazione del Tribunaledi Roma n. 565/1996

Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post.D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)

art. 1, comma 1, DCB RomaDirettore responsabileMassimo Piccaluga

VicedirettoreMaurizio Crisanti

Dalle sezioniAmedeo Zanetti, Adriano Rossi,

Angelo Catellani, Franco Moruzzi,Fabio Mannello, Ciro Guida,

Cosimo Amato, Salvatore Speciale

Direzione, amministrazione e pubblicitàANESV–AGIS

Via di Villa Patrizi, 10tel. 0688473-273 o 274 – Fax 0645481356

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www.anesv.itwww.parchipermanenti.it

www.parchiavventuraitaliani.it

GraficaMassimiliano D’[email protected]

Stampa8x8 S.r.l.

Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desi-derino collaborare nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scrit-to e ogni altro mezzo di diffusione non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma».

Registrazionedelle attrazioni

Arriva la circolare

Collaboratori familiariRegolarizzarli? Forse no

Commissioni Provincialioperative fino a novembre

www.anesv.itn. 7-8 luglio agosto 2013 • anno L1 Sommario

IN COPERTINA

6 Una circolare a commento del DM 13 dicembre 201216 Collaboratori familiari. Soluzione interpretativa del Ministero del lavoro22 Commissioni di vigilanza. Sono operative fino a Novembre 2013

ANESv Informa

30 In vigore le modifiche al decreto 81 del nuovo decreto legge “del fare”

Eventi

36 “Una giostra per tutti”

46 Incontro tra gli esperti sull’accessibilità ai parchi divertimento delle persone con speciali esigenze48 Giostre. Che festa sarebbe senza di loro? E a proposito di tolleranza zero

Parchi di divertimento

50 Le acque scenografiche. Quali i parametri e la disciplina da applicare?54 Thrill coasters + attrazioni per famiglie = Successo. Questa la chiave del rapporto 2012 Theme Index di TEA56 Previsioni meteo inattendibili. Si attiva la Regione Emilia Romagna58 I Social media marketing e parchi di divertimento. L’esperienza di Mirabilandia

Parchi avventura

60 Cosa ricercano i clienti in un parco avventura61 Parchi Avventura Italiani ritorna a Bergamo

Parchi acquatici

62 Acquascivoli: il punto sulle norme tecniche

Fuoricampo

66 Giostre a cavalli. Una rassegna itinerante installata a New York

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Ministero dell’interno ha emanato la circolare che pubblichiamo, che commenta le modifiche al DM 18 maggio 2007, sulla registrazione delle attrazioni. Nelle premesse, il documento chiarisce che è stata ravvisata la necessità di verificare, dopo anni di applicazione, la procedura introdotta nel 2007 ed apportare alcu-ne integrazioni. La nota ministeriale commenta la esclusione dello “spettacolo di strada” dalla procedura di registrazione, che è uno degli elementi più innovativi del decreto dello scorso dicembre. Altra modifica importante è quella che prevede che sia di fatto possibile registrare l’attrazione presso qualsiasi Comune, ove essa “è resa disponibile”. Ulteriore modifica alla disciplina previgente riguarda la pro-cedura di comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali dell’avvenuta registrazione. Il nuovo DM ha previsto infatti l’inoltro, a cura del Comune, di una copia in formato elettronico del solo atto di registrazione, e non più anche della documentazione tecnica. Ne consegue che all’istanza di registrazione presentata in Comune devono essere allegate solo due copie del libretto dell’attività e del manuale di uso e manutenzione.

Tuttavia la modifica più significativa apportata in dicembre, ottenuta dopo approfondita interlocuzio-ne con i dirigenti ministeriali, è quella relativa alle Piccole attrazioni, ai balli a palchetto e Teatri di bu-rattini, ed alle Arene ginnastiche, con la sostituzio-ne del parere della Commissione di vigilanza con un’asseverazione del professionista. Tale proce-dura ha semplificato la procedura di assegnazione del codice identificativo per migliaia di apparecchi a gettone, molti dei quali nei centri commerciali.Per Teatri viaggianti, Circhi equestri e ginnastici ed Esibizioni moto-auto acrobatiche, la circolare chia-risce che la registrazione venga effettuata sulla base delle sole verifiche documentali, in quanto tali forme di spettacolo sono reiteratamente soggette alle verifiche delle locali Commissioni di vigilanza prima di ogni apertura.Ancora una volta, la circolare ribadisce che “Sem-pre in merito al ruolo della Commissione di vigilanza nell’iter complessivo di rilascio del codice, in linea con quanto già chiarito nelle Circolari precedenti, è stato confermato il ruolo della stessa ovvero di verifica dì idoneità rispetto alla documentazione tecnica, di identificazione, ovvero di corrisponden-za della attività in loco rispetto a quella descritta in atti, di controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di accertamento

Una circolare a commentodel DM 13 dicembre 2012 di Maurizio Crisanti

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dell’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tec-nico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione”. La circolare chiarisce infine che il termine del 19 giugno per la registrazione delle attrazioni in esercizio è da con-siderarsi non prorogabile, così come quello del 30 giugno per la regolarizzazione delle procedure già avviate pres-so gli uffici comunali. Significativo, a questo riguardo, il richiamo della circolare al fatto che “Si tratta di una ulteriore e definitiva “riapertura dei termini” mirata so-prattutto alle “piccole attrazioni”, ora destinatarie di una procedura semplificata, collocate al di fuori degli ordinali ambiti dello spettacolo viaggiante (sale giochi, pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico con gruppi di attrazioni)”.

Prot. n°17082/114 Roma,11 giugno 2013

Ai sigg. prefetti della Repubblica / loro sedi / al sig. com-missario del governo per la Provincia di Trento / al sig. commissario del Governo per la Provincia di Bolzano / al sig. Presidente della giunta regionale della Valle D’A-osta / ai sigg. questori della Repubblica / loro sedi / ai sigg. direttori interregionali e regionali dei Vigili del Fuo-co / loro sedi / ai sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco / loro sedi

OGGETTO: D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e inte-grazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicu-rezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 dicembre 2012 recante modifiche e integrazioni al DM 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.

Come indicato in premessa, tale decreto nasce dalla ne-cessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007 “al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli or-ganismi dì certificazione, nonché per semplificare il proce-dimento di registrazione di alcune tipologie dì classi delle attività dì spettacolo viaggiante “. Modifiche e integrazioni suggerite dai primi 4 anni di attuazione del citato decre-

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Per una maggiore immediatezza e facilità di lettura, la presente circolare è articolata in modo tale che i chiari-menti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corri-spondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Si precisa, inoltre, che i richiami alle “Commissioni dì vi-gilanza” contenuti nelle indicazioni che seguono vanno ri-feriti alle Commissioni comunali o provinciali di vigilan-za previste dall’art. 141 bis e art. 142 del Regolamento TULPS ovvero agli eventuali diversi Uffici subentrati nelle competenze delle Commissioni provinciali ai sensi dell’art. 12 comma 20 del Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

> Art. 1 - Modifiche all’art. 1“Scopo e campo di applicazione”del DM18/5/2007.

comma 2-bis.- Le attività dì “spettacolo di strada” di cui alla sezione VI dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di appli-cazione del presente decreto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti norme dì sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.

Con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28/2/2005 (G.U. 6/4/2005 n. 79) era stata creata una nuova sezione dell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 337/68 per l’inserimento della seguente nuova atti-vità: “Sezione VI Spettacolo dì strada “Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcosce-nico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di «minimi» stru-menti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addet-ti scritturati nell’attività deve essere inferiore ad 8 e il nu-mero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere inferiore a 150 “

Ora, sulla base delle segnalazioni pervenute e verificata la effettiva consistenza della particolare attività, si è ritenu-to possibile escludere la stessa dal campo di applicazio-ne del decreto 2007, fermo restando l’obbligo, da parte dell’artista, in base alle specificità degli spettacoli propo-sti e delle attrezzature e/o strumenti utilizzati, di rispettare le vigenti regole e principi di buona tecnica per la sicurez-za del pubblico e degli artisti.

to del 2007, già parzialmente affrontate tramite Circolari, in particolare quelle del 2009 e 2010 e divenute essenziali e improrogabili in forza dei termini fissati dal decreto del Mini-stro dell’interno del 28 dicembre 2011 (31/12/2012) - ora prorogato al 30/6/2013 in forza dell’art. 6 punto 3 del DM 13/12/2012 - per l’esame, da parte delle Commissioni di vigilanza, delle istanze di registrazione e rilascio del codice presentate dai gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti entro il 12 dicembre 2009.

Ferma restando la corretta ed efficace strategia tecnico amministrativa scelta per garantire la sicurezza, siamo di fronte ad un settore di elevata peculiarità, con attività estremamente diverse per tipologia e livello di comples-sità, regolamentate da norme tecniche, nazionali e inter-nazionali, in costante evoluzione e, soprattutto nell’ambito delle piccole attrazioni, caratterizzate da problematiche di interfaccia -sia di natura amministrativa che tecnica - con il mondo dei giochi, ovvero presenti, in numero estrema-mente elevato rispetto a tutte le altre attività, anche nelle sale giochi, negli esercizi pubblici e in altre attività aperte al pubblico, diverse dai parchi di divertimento permanenti o dai luna park temporanei.

In attesa di un definitivo pronunciamento su tali proble-matiche da parte dei Dicasteri competenti, l’attuale ed unico sistema autorizzativo, ancora definito dall’art. 69 del TULPS legato alla sicurezza dì ogni singola attività, come segnalato anche dai rappresentanti di settore, ha reso palese la sensibile onerosità, temporale ed econo-mica, dei procedimenti autorizzativi all’esercizio di alcune attività particolari come le pìccole attrazioni, i giochi gon-fiabili, i circhi, i teatri tenda e altre tipologie specifiche.

Da qui il lavoro per la redazione del nuovo decreto, svol-to, per gli aspetti di rispettiva competenza, dai competen-ti Dipartimenti dì questo Ministero, ossia dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica- e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Uf-ficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale- sentiti i Ministeri dei BB.AA.CC. e dello Sviluppo Economi-co e i principali rappresentanti di settore.

Nel nuovo decreto hanno trovato spazio anche le esigenze di revisione di alcuni termini e definizioni, di alcuni aspetti legati ai nuovi procedimenti e di riapertura, in via transito-ria (180 gg), dei termini per la richiesta, da parte dei ge-stori delle attività esistenti, di registrazione e rilascio del codice identificativo.

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zione possa essere chiesta, in pratica, in qualsiasi Comu-ne purché, per le previste modalità di controllo, la attività da valutare sia resa disponibile ai controlli della Commis-sione.Questo per garantire, in una ottica di semplificazione e ri-duzione dei costi, la massima flessibilità procedurale a vantaggio dei costruttori e degli altri operatori del settore che possono ottenere la registrazione e il relativo codice in ogni Comune; ciò costituisce l’adempimento essenzia-le per la operatività della stessa attività ai fini dell’otteni-mento della licenza ex art. 69 del TULPS o della iscrizione, nell’apposito elenco ministeriale, di una nuova tipologia di attività.

Nella stessa ottica, su istanza del MIBAC, l’obbligo di in-formazione allo stesso MIBAC della registrazione avve-nuta, è stato limitato alla copia - in formato elettronico - dell’atto di registrazione con il relativo codice identifi-cativo. Di conseguenza, diversamente da quanto stabili-to dalla precedente Circolare 2010, la documentazione tecnica a corredo dell’istanza di registrazione può essere presentata al Comune in due copie (una per il Comune e una per il richiedente). In pratica il Comune, dopo aver ri-lasciato il codice, segnala all’Ufficio competente (ora de-nominato Direzione generale per lo spettacolo dal vivo) dello stesso MIBAC, per via telematica, i dati della attra-zione e trattiene invece, per ogni futura esigenza, l’origi-nale della documentazione tecnica di supporto.

Con l’occasione giova ricordare che, fra i dati essenzia-li da richiamare nell’atto di registrazione c’è anche, ove previsto, il parere della Commissione di vigilanza. Lo stes-so infatti è un presupposto indispensabile per la conclu-sione del procedimento.

Sempre in merito al ruolo della Commissione di vigilan-za nell’iter complessivo di rilascio del codice, in linea con quanto già chiarito nelle Circolari precedenti, è stato con-fermato il ruolo della stessa ovvero di verifica dì idonei-tà rispetto alla documentazione tecnica, di identificazione, ovvero di corrispondenza^ della attività in loco rispetto a quella descritta in atti, di controllo di regolare funziona-mento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di accerta-mento dell’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

A conferma di quanto, sopra il comma 5 dello stesso art. 4 è stato modificato sottolineando il principio generale che la Commissione di vigilanza ha facoltà di disporre o

> Art. 2 - Modifiche all’art. 2“Definizioni” del DM18/5/2007

“i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo pro-fessionale che opera nell’ambito del proprie competenze;l) organismo di certificazione: organismo di certificazio-ne autorizzato per le attività del presente decreto o orga-nismo notificato per le direttive applicabili all’attività da certificare”

Le nuove definizioni sono state dettate dall’esigenza di allineare il decreto alle attuali disposizioni procedurali di prevenzione incendi (vedi DPR 151/2011 e DM 7/8/2012) e dalla volontà di favorire il ricorso agli organismi di cer-tificazione, abilitati dal Ministero competente, anche per le verifiche di conformità ai requisiti cogenti del DM 18/5/2007.

> Art. 3 - Modifiche all’art. 4“Registrazione e codice identificativo delle nuove attività” del DM 18/5/2007

1. All’art. 4 del decreto sono apportate le seguenti mo-dificazioni:a) ai comma 1 dopo le parole: «sede sociale del ge-store» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comu-ne ove è resa disponibile per i controlli previsti dal pre-sente decreto»;b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal se-guente: «Una copia dell’atto di registrazione dell’attivi-tà, con attribuzione del codice identificativo, deve esse-re inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettaco-lo dal vivo.»e) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «pro-fessionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «ac-creditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:«b) identifica l’attività rispetto alla documentazione di cui alta lettera a) del presente comma, effettua un con-trollo di regolare funzionamento nelle ordinarie condi-zioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale dì collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»;d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e…

Con il primo comma si è inteso chiarire come la registra-

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eseguire ulteriori approfondimenti ma solo se adeguata-mente motivati.

d) .... dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:«5-bis. Limitatamente alle “piccole attrazioni” di cui alla Sezione I dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 mar-zo 1968, n. 337, nonché ai “balli a palchetto (o balere)” di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai “teatrini di burattini (o marionette)” di cui alla Sezione III del mede-simo elenco e alle “arene ginnastiche” di cui alla Sezio-ne IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituita da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certifica-zione, dalla quale risulta la corrispondenza della docu-mentazione allegata all’istanza di registrazione ai requi-siti previsti dal presente decreto.5-ter. Per i “teatri viaggianti” di cui alla Sezione III dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per ì “circhi equestri e ginnastici” di cui alla Se-zione IV del medesimo elenco e per le “esibizioni moto-auto acrobatiche” di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.».e) al comma 6, dopo le parole: “provinciale di vigilanza” sono inserite le seguenti: “ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo”.f) al comma 7, la parola “metallica “ è soppressa.

Con il presente articolo si introducono i procedimenti semplificati già annunciati, limitatamente alle “piccole at-trazioni”, nella Circolare 2009.Tali procedimenti, in base alle tipologie di attività conside-rata, sono di due tipi: il primo è relativo ad attività di mo-desta entità e/o limitata complessità, per le quali il pa-rere della Commissione di vigilanza è stato sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazio-ne dell’organismo di certificazione; il secondo, è relativo alle strutture (p.e. i tendoni dei circhi) che, come già se-gnalato nella Circolare 2009, oltre a costituire attività del-lo spettacolo viaggiante, rientrano, in esercizio, fra i locali di pubblico spettacolo soggetti al controllo della Commis-sione di vigilanza.

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al controllo della Commissione di vigilanza o, per ì loca-li fino a 200 posti, alla dichiarazione di tecnico abilitato.

Da qui la possibilità di semplificare l’iter di registrazione e rilascio del codice legando il parere della Commissione di vigilanza alla sola verifica documentale di cui al comma 4 lettera a) dell’art. 4 del decreto 2007. In questo modo vengono superate anche le criticità affrontate nella Circo-lare 2010 nel caso, frequente, di diversi possibili configu-razioni della attività in ordine al numero e alle dimensioni dei tendoni montati, alle tribune per ti pubblico o alle altre eventuali attrezzature o impianti di tipo predefinito (p.e. impianto elettrico, impianto di riscaldamento).

Il controllo sugli allestimenti occasionali e sulle ulterio-ri predisposizioni impiantistiche e gestionali, resta infat-ti compreso nel procedimento di rilascio, da parte del Co-mune, della autorizzazione, temporanea o permanente, all’esercizio del locale di pubblico spettacolo.

> Art. 4 - Modifiche all’art 5“Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti” del DM18/5/2007

!.. Al comma 2, dell’art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell’attività sul territorio nazionale» sono ag-giunte le seguenti: «o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.».2. Al comma 2, lettera d), dell’art. 5 del decreto, sosti-tuire la parola: «professionista» con «tecnico» e soppri-mere la parola «accreditato».

Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedentemen-te formulate.

> Art 5 - Modifiche agli articoli 6“Dichiarazione di corretto montaggio”e 7 “Verifiche periodiche” delDM 18/5/2007

1. Al comma 2, dell’art. 6 del decreto, la parola: «pro-fessionista» è sostituita dallaseguente: «tecnico».2. Al comma 1, dell’art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».

Le “piccole attrazioni” infatti, che comprendono, natural-mente, anche le “piccole attrazioni a funzionamento sem-plice”, introdotte nell’elenco ministeriale dal decreto MI-BAC del 14 giugno 2012, comportano una interazione con il pubblico quasi nulla (come nel caso ad esempio dei bigliardini, delle rotonde o tiri al gettone) o molto limitata (come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a get-tone o a moneta, denominate “kiddie ride”) e, per la quasi totalità, non sono presidiate (ovvero non è previsto il con-duttore).

Anche i “balli a palchetto (o balere)”, le “arene ginnasti-che” e i “teatrini di burattini (o marionette)” come attivi-tà dello spettacolo viaggiante ovvero con le caratteristiche previste dall’elenco tipologico ed esclusivo di cui all’art. 4 della legge 337/681, non hanno interazione con il pubbli-co, sono strutturalmente semplici e riconducibili a fatti-specie regolate da specifiche regole e/o norme tecniche.

Per tali attività, come anticipato, il parere della commis-sione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pub-blico spettacolo, ai finì della registrazione e assegnazio-ne del codice, è sostituito da una asseverazione, redatta da tecnico abilitato, o da una certificazione di un organi-smo di certificazione, dalla quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti (per la stessa documentazione) dal de-creto 2007.

Detta asseverazione infatti, come già sottolineato nei con-fronti del parere della Commissione di vigilanza, non cer-tifica la “sicurezza” della attività ma la completezza e la idoneità della documentazione tecnica illustrativa e cer-tificativa preposta allo scopo ai sensi degli articoli 3 e 4 (per le nuove attrazioni), o 5 (per le attrazioni esistenti), del decreto 2007.

Posto quanto sopra, resta comunque impregiudicata la facoltà dei Comuni di avvalersi, in caso di motivata ne-cessità, della Commissione di vigilanza locale e, in tema di asseverazioni, il consueto obbligo, sempre da parte dei Comuni, di sottoporre le asseverazioni ricevute a control-lo a campione.

I “teatri viaggianti”, i “circhi equestri e ginnastici” e le “esibizioni moto-auto acrobatiche” sono invece strutture complesse e destinate ad ospitare un numero significati-vo di persone, e proprio per questo costituiscono, come già ricordato nella Circolare del 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti, ad ogni nuovo allestimento,

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Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedenti.

Art 6 - Disposizioni transitorie

1. 1 gestori delle attività di spettacolo viaggiante esi-stenti prima della entrata in vigore del decreto del Mini-stro dell’interno 18 maggio 2007, che non hanno chie-sto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presen-tare nuova istanza per la registrazione entro 180 gior-ni dalla pubblicazione del presente decreto. Quanto di-sposto dal primo comma dell’art. 6 consente ai gestori delle attività esistenti dì presentare una nuova istanza di registrazione entro 180 gg dalla data pubblicazio-ne del nuovo decreto, ovvero entro il 19 giugno 2013.

Si tratta di una ulteriore e definitiva “riapertura dei termi-ni” mirata soprattutto alle “piccole attrazioni”, ora desti-natane di una procedura semplificata, collocate al di fuori degli ordinali ambiti dello spettacolo viaggiante (sale gio-chi, pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico con gruppi di attrazioni).

Tale opportunità riguarda tutte le. attrazioni comunque in esercizio prima della entrata in vigore del DM 18/5/2007 (12/12/2007) che, per ottenere la licenza ex art. 69 del TULPS come attività dello spettacolo viaggiante, possono attivare la procedura prevista dall’alt. 5 del decreto del 2007 come ora aggiornato dal comma 2 delle norme transitorie.

2. L’istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comu-ne nel cui territorio l’attrazione oggetto dell’istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente de-creto. L’istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:a) disegni ovvero schemi, corredati dì foto, delle strut-ture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecni-co abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo affe-renti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli im-pianti elettrici ovvero elettronici;

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3. Le disposizioni dì cui al decreto del Ministro dell’in-terno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giu-gno 2013.

Con il comma 3 sono stati prorogati al 30 giugno 2013 i termini, per le Commissioni di vigilanza, per proseguire, ove ancora non concluso, l’iter di controllo delle istanze di registrazione delle attività esistenti inoltrate prima del 12 dicembre 2009. A queste attività è quindi consentita la prosecuzione dell’esercizio salvo gli effetti dei provvedi-menti di diniego già espressi.

I Sigg. Prefetti sono comunque invitati ad adottare le ini-ziative ritenute più opportune per una corretta ed ampia diffusione della presente circolare, che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vigilando nel contempo sulla corretta ed uniforme attuazione delle nuove disposizioni.

Roma, 11 giugno 2013 D’ORDINE DEL MINISTROIL CAPO DI GABINETTO

Procaccini

c) verbali delle successive verifiche periodiche dì cui all’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno 18 mag-gio 2007;d) istruzioni di uso e manutenzione dell’attività e copia del libretto dell’attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto in-formatico.

Al riguardo giova sottolineare come la “validazione” del parco esistente sia stata affidata ad un accurato “check up” dello stato di funzionamento e manutenzione realiz-zato attraverso verifiche visive, eventuale analisi dei rischi più significativi nonché prove e controlli di base, secondo buona tecnica, sulla idoneità delle strutture portanti, de-gli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli im-pianti elettrici ovvero elettronici. Da qui la necessità che la documentazione presentata comprenda, di tali prove e controlli, i relativi verbali con la descrizione delle operazio-ni compiute, i risultati ottenuti e i parametri assunti a rife-rimento per la accettabilità.

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Ministero del Lavoroe delle Politiche Sociali

Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Roma, 10/06/2013 – Prot. 37 / 0010478 / MA007.A001

Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro / e p. c. / all’ INPS e all’INAILLORO SEDI

Oggetto: collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del com-mercio - indicazioni operative per il personale ispettivo.

Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti da parte del per-sonale ispettivo, nonché da parte di professionisti e di associazioni di categoria, in or-dine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasio-nale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio.

Ministero del lavoro, con la circolare che pubblichiamo – su un tema segnalato da molte associazioni di categoria, tra le quali l’ANESV, che ne parlò con il Ministro Fornero lo scorso mese di Luglio – fornisce indicazioni agli ispettori sulle verifiche da fare in caso di presenza di collaboratori familiari nelle attività imprenditoriali. In sostanza il regime dell’agricoltura e dell’artigianato, del quale parlammo su questa rivista, viene esteso – in via interpretativa – al settore del commercio. Ma si dice di più: le prestazioni lavorative di pensionati o lavoratori dipendenti fruiscono di una totale “presunzione di occasionalità”. Un vero aiuto, questo, alle piccole imprese ed a quelle nelle quali il titolare è il capofamiglia e tutti i familiari dipendono economicamente da quell’unica attività. Un sollievo per lo spettacolo viaggiante, fisso o itinerante che sia, costretto nei festivi ed in estate ad osservare orari impegnativi, nei quali è imprescindibile la collaborazione dei familiari.

Collaboratori familiariSoluzione interpretativadel Ministero del lavoro

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RiassumendoDalla lettura della circolare si può affermare che non siano dovuti i contributi per i collaboratori familia-ri se l’attività svolta dagli stessi è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se viene svol-ta per massimo 720 ore all’anno solare (90 giorni), a prescindere della presenza del titolare nei locali dell’azienda. La prova del superamento di tali limiti da parte dei singoli collaboratori familiari è a carico degli ispettori.Vengono inoltre individuate due categorie di collabo-ratori familiari per i quali l’obbligo contributivo viene meno: il familiare pensionato, in quanto l’attività pre-stata è solo occasionale e prestata con spirito so-lidaristico, ed il familiare occupato altrove a tempo pieno, che, quindi, presta in modo residuale il proprio lavoro nell’impresa di famiglia.

I quesiti sollevati attengono, in particolare, alla possibili-tà per l’imprenditore, rientrante in uno dei citati settori, di utilizzare l’attività di familiari - già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale at-tività in modo prevalente o continuativo - a titolo di colla-borazione meramente occasionale, senza necessità di as-solvere gli obblighi nei confronti dell’ Istituto previdenziale competente.Si riscontra, infatti, di frequente che, nelle piccole real-tà imprenditoriali, il soggetto titolare dell’azienda si avval-ga della collaborazione di coniuge, parenti -e affini, per espletare compiti o attività a carattere puramente resi-duale o saltuario, a titolo di mero “aiuto” nella conduzio-ne dell’ azienda.

Quadro normativo.

Nella maggior parte dei casi, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basata sulla c.d. af-fectio vel benevolentiae causa ovvero sul legame soli-daristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di afiìnità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.Sull’ argomento in esame - il carattere abituale e preva-lente del lavoro del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestio-ni previdenziali INPS - la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In al-cune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalità della

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puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile.Fatta questa premessa per illustrare due casi specifici di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale, ricor-diamo alcuni interventi di legge aventi l’obiettivo di affer-mare, al verificarsi di determinate condizioni, il carattere occasionale della prestazione lavorativa.Il riferimento è in particolare agli artt. 21, comma 6 ter , D.L. n. 269/2003 (conv. da L. n. 326/2003) e 74, D.lgs. n. 276/2003 concernenti, rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese appartenenti ai settori dell’arti-gianato e dell’agricoltura.La prima delle due disposizioni stabilisce che “gli impren-ditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono av-valersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un pe-riodo complessivo nel corso deliberano non supe-riore a novanta giorni”. La norma prosegue, inoltre, evi-denziando che le collaborazioni debbano avere “carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale”, ovvero senza cor-responsione alcuna di compensi ed essere rese nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’e-spletamento della propria attività lavorativa. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assi-curazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali ex D.P.R. n. l124l1965 (cfr. art. 21. comma 6 ter).Con riferimento alle attività agricole, l‘art.74 D.Lgs. n. 2îl6l2003 dispone. invece, che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le presta-zioni svolte da parenti e affini sino al quarto gra-do in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione ali compensiPer quanto concerne il settore del commercio, pur non rin-venendosi un’espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può co-munque richiamare l’art. 29, L. n. 16oi 1975, come modi-ficato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n 613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette pre-valentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al pun-to vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.Comune denominatore delle norme sopra illustrate è co-stituito dal fattore dell’occasionalità che rappresenta l’e-

prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto.In via prioritaria, appare opportuno ricondurre nell’ambi-to delle collaborazioni occasionali affetionis causa, esclu-se dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Le ra-gioni possono essere molte: la scarsa volontà di impegnar-si in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri pro-getti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi è sempre possibile individuare una o più ragioni che pos-sano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavo-rativo. Ciò appare tanto più plausibile in quanto la “contro-partita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensio-ne, potrebbe apparire poco “invitante” anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare.Alla luce di tali osservazioni, il personale ispettivo consi-dererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.Analoga conclusione può adottarsi nell’ipotesi di prestazio-ni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compi-ti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azien-da del familiare.Nei suddetti casi, dunque, la collaborazione del familiare si considera “presuntivamente” di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di ac-cedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una “prestazione lavorativa“ in senso stret-to, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante

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generale al fine di uniformare l’attività di vigilanza in ordine all’accertamento delle collaborazioni “familiari” in questione.Tale parametro può essere utilmente desunto dalla disposi-zione di cui all’art. 21, comma 6 ter citato già previsto spe-cificatamente per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro. Lo stesso può dun-que essere ragionevolmente applicato agli artigiani, al com-mercio e al settore agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale.Si ricorda, infatti, che la norma considera collaborazioni oc-casionali, in deroga alla normativa previdenziale vigente, le prestazioni rese da parenti entro il terzo grado, aventi an-che il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni.In tal senso, nei diversi contesti settoriali, appare op-portuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare.Nel caso di superamento dei 90 giorni. il limite quantitati-vo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al gior-no, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.Trattandosi di parametro esclusivamente orientativo non si ritiene necessario, ai fini del rispetto dello stesso, che l’atti-vità del collaboratore venga svolta “in sostituzione” del titola-

lemento dirimente al fine di escludere l’obbligo di iscri-zione all’Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a tito-lo gratuito.

Parametri e casistiche utili al riscontrodell’occasionalità nelle collaborazionifamiliari

Prendendo le mosse dal summenzionate quadro normativo, obiettivo della presente circolare risulta quello di fornire indi-cazioni di carattere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l’utilizzo di presunzioni operative; ciò al fine di orientare le valutazioni in merito alle collabora-zioni familiari di tipo occasionale escluse dagli obblighi pre-videnziali, assicurando in tal modo un’uniforme applicazione delle soluzioni da adottare in sede di accertamento ispettivo.Occorre sottolineare, innanzitutto. che per attività occasio-nale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione c del funzionamento dell’impresa.Al di fuori delle fattispecie sopra declinati: (familiare pen-sionato o lavoratore full time), al fine di fornire una linea guida che orienti il giudizio sulla non abitualità della presta-zione, appare opportuno individuare un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea

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e 179 del 199?), restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni. Più complesse sono le disposizioni che individuano la figuradell’imprenditore agricolo e per tale motivo si rimanda in pri-mo luogo alle specifiche norme su coltivatori diretti , coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Collaborazioni familiari nonoccasionali- tipologie contrattuali

Merita una ulteriore considerazione la circostanza che nelle realtà imprenditoriali il familiare collaboratore sia inquadrato con differenti tipologie contrattuali. quali il contratto di natu-ra subordinata, autonoma o mediante voucher.Nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, nulla vieta, infatti, che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausi-lio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico. In queste ipotesi, l’eventuale disco-noscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una pun-tuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testi-moniali, volti a suffragare le soluzioni adottate.In altri termini, laddove il familiare risulti inquadrato nell’am-bito di tipologie contrattuali di lavoro subordinato o autono-mo (ad esempio iscrizione alla gestione INPS in concomi-tanza di eventi che danno diritto alle prestazioni indennitarie di maternità), si predisporrà l’attività istruttoria alla luce dei consueti criteri già evidenziati da questo Ministero in prece-denti circolari.Premesso quanto sopra si invita tutto il personale di vigi-lanza ad attenersi scrupolosamente alle suddette indicazio-ni operative richiamando, in ordine a tali profili, l’attenzione anche di coloro che presiedono alla verifica delle pratiche ispettive ed i Dirigenti chiamati ad adottare i provvedimenti definitivi sia di carattere sanzionatorio che volti al recupero della contribuzione obbligatoria. Il rispetto di tali orientamen-ti, evidentemente, è richiesto anche da parte degli organi deputati a decidere su eventuali ricorsi amministrativi in me-rito alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.Si ricorda, da ultimo, che il mancato rispetto delle predet-te istruzioni può rilevare anche sotto il profilo disciplinare e sulla valutazione del comportamento organizzativo del per-sonale dirigenziale in forza di eventuali segnalazioni che verranno trasmesse alla competente Direzione generale di questo Ministero (cfr. nota 27 aprile 2009 - Progetto Traspa-renza e Uniformità dell’azione ispettiva).Si confida nella puntuale osservanza della presente nota al fine di assicurare l’uniformità sull’intero territorio nazionale dell’azione ispettiva.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Paolo Pennesi)

re dell’azienda. L’art. 21, infatti, fa semplicemente riferimen-to all’ipotesi di temporanea impossibilità dell’imprenditore di espletare la propria attività lavorativa ed appare dunque pos-sibile riscontrare la genuina occasionalità della pre-stazione del collaboratore a prescindere dalla conte-stuale presenza del titolare nei locali dell’azienda ove impegnato in altre attività.Sotto il profilo propriamente istruttorio, in virtù dei criteri gene-rali di ripartizione dell‘onere della prova. il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà evidentemente essere dimostra-to dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.

Vincolo di parentela e naturagiuridica dell’impresa

Per quanto attiene al riscontro del vincolo di parentela, si ri-tiene opportuno ricondurre in linea generale nell’ambito del-le collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale. quelle instaurate tra il titolare dell’a-zienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affi-nità fino al quarto grado.In proposito, si ricorda che sono parenti:– di primo grado i genitori e i figli;– di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;– di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di Fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di se-condo grado.

Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:– di primo grado i suoceri;– di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;– di terzo grado i bisnonni dei coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Per quanto infine concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito, in linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contri-butivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in acco-mandita) sia di società a responsabilità limitata. Disposizio-ni più specifiche valgono per le imprese artigiane e agrico-le, soprattutto in ragione delle possibili attività esercitate. Per quanto riguarda l’impresa artigiana, essa può essere eser-citata in forma individuale e di società, a responsabilità limi-tata (INPS circ. n. 12611997), in nome collettivo (INPS circ. n. 94/1987) e in accomandita semplice (INPS circ. nn. 126

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quasi un anno le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di Spettacolo nel-le Prefetture operano senza certezze sulla legittimità del loro operato. Nelle più recenti circolari del Ministero dell’interno si è parlato di soppressione, usando ad-dirittura espressioni come “secondo una interpretazione rigorosa, la soppressione potrebbe addirittura considerarsi già avvenuta lo scorso mese di luglio, per tutti gli organismi interessati”. (nota n.557/pas/u/016945/13500.a del 21 settembre 2012).Recentemente il Ministero dell’interno ha formulato un quesito al Consiglio di Stato sulla effettiva soppressione delle CPV, perché il problema riguarda anche altri comitati tecnici, come quello che si occupa degli esplosivi. Con parere n. 02632/2013 del 06/06/2013 il Consiglio di Stato ha confermato l’interpretazione secondo la quale le commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo, saranno sop-presse - ove non intercorrano integrazioni normative - a far data dal 28 novembre 2013, ovvero dopo due anni dall’entrata in vigore del DPCM 13 ottobre 2011, pubblicato in G.U. del successivo 28 novembre.

Parere del Consiglio di StatoNumero 02632/2013 e data 06/06/2013 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA / Consiglio di Stato / Adunanza della Commissione specia-le del 24 aprile 2013

OGGETTO:Ministero dell’interno. Quesito concernente l’applicazione dell’art. 12, comma 20, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente agli organismi del Ministero dell’interno.

LA SEZIONEVista la relazione 15005/20 del 08/02/2013 con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato numero 30 del 9 aprile 2013 che deferisce ad una Commissione speciale l’affare in oggetto;Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:Presso il Ministero dell’interno operano numerose strutture interessate dal proces-so di riordino degli organi collegiali e degli organismi operanti nelle Pubbliche Am-ministrazioni, che ha avuto avvio con l’art. 29 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.I commi 2 e 2-bis di tale decreto stabiliscono che:“[p]er realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entra-

Commissioni di vigilanzaSono operative fino a Novembre 2013

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ta in vigore del presente decreto, al riordino degli organi-smi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell’arti-colo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedi-menti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzio-nali;b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento de-gli organismi;d) diminuzione del numero dei componenti degli organi-smi;e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi automaticamente soppresso;e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all’am-ministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, pri-ma della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conse-guenti iniziative per l’eventuale proroga della durata del-lo stesso”.Gli organismi non individuati dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono automatica-mente soppressi.Su tale meccanismo è intervenuto successivamente l’art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (converti-to, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), il cui comma 2 ha disposto che, nei casi di cui al comma 2-bis dell’articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, “la proroga è concessa per un periodo non supe-riore a due anni”. In questo modo è stato previsto comun-que un termine finale, non prorogabile, per l’operatività di questi residui organismi.La previsione coinvolge un consistente numero di com-missioni e comitati costituiti presso il Ministero e presso

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24 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013

la specializzazione delle competenze e la neutralità del ruolo svolto, siano infungibili, in quanto la relativa atti-vità non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia dalle strutture burocratiche del Ministero, nonché tutti gli organi collegiali la cui soppressione, essendo incardinati nell’organizzazione ministeriale, non sortirebbe alcun si-gnificativo effetto pratico. In entrambe le ipotesi la sal-vezza di tali figure avverrebbe sul presupposto che il loro funzionamento comporti un onere finanziario modesto per lo Stato.

CONSIDERATO:La prima questione posta dal Ministero riferente può es-sere risolta facendo leva sul tenore letterale dell’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, secondo cui il trasferimento delle attività avviene “[a] decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti pres-so le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giu-gno 2008, n. 112”, ciò postulando che si debba fare ri-ferimento all’effettiva durata della proroga, che è quella disposta dal D.P.C.M. 13.10.2011, con decorrenza a far data dalla sua entrata in vigore, secondo il principio gene-rale di irretroattività della legge.

Più complessa la seconda questione.

Nella giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato è maturata l’opinione che sono sottratti al riordino gli or-ganismi caratterizzati da particolari ambiti di competen-za, che richiedono precipue cognizioni specialistiche, non attinenti al normale ambito di conoscenze del persona-le dell’Amministrazione di appartenenza, nonché gli or-ganismi istituiti a salvaguardia di diritti fondamentali della persona in adempimento di obblighi discendenti diretta-mente dalla Costituzione (parere, Sez 1, 19 maggio 2010, n. 2358/2010), ovvero derivanti da trattati e convenzioni, posto che in quest’ultimo caso è da escludere in radice la possibilità della soppressione degli organismi che si ri-collegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Pa-ese, in quanto l’intervento finirebbe per alterare l’asset-to dei rapporti internazionali (parere, Sez. 1, 5 febbraio 2007, n. 5077/2006).In tali precedenti è stata valorizzata, altresì, la posizione di autonomia di cui godono tali organismi, indispensabile affinché possano esprimere il proprio parere in modo del tutto neutrale, equilibrato e ponderato, nonché l’assenza delle ragioni di risparmio di spesa e di incremento dell’ef-ficienza dei procedimenti amministrativi sottese alla pre-visione della loro soppressione.

gli uffici periferici dell’Amministrazione dell’interno, elen-cati alcuni dal d.P.R. 14.5.2007, n. 85 (che ne aveva fis-sato la scadenza a tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento), ed altri dal D.P.C.M. 4 mag-gio 2007 (che analogamente ne aveva fissato la scaden-za a tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto).Per tutti gli organismi sopra indicati, il D.P.C.M. 13.10.2011, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29.11.2011, ne ha dispo-sto la successiva proroga biennale.È sopraggiunto il decreto legge n. 95, del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135, del 7 agosto 2012, il cui art. 12, comma 20, ha disposto che “[a] decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sen-si dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffi-ci delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano”.Secondo quanto disposto da tale previsione, gli organismi in questione dovrebbero dunque cessare la propria attivi-tà alla scadenza della proroga, attività che dovrebbero es-sere assorbite dal Ministero.Tuttavia, osserva l’Amministrazione richiedente, l’inter-pretazione della disposizione pone alcuni problemi, sia per quanto attiene alla decorrenza della soppressione, sia per quanto attiene al perimetro soggettivo di applicazione.Sotto il primo profilo, infatti, secondo la tesi patrocinata dalla Presidenza del Consiglio, la data di decorrenza della proroga biennale andrebbe fissata nella data di scadenza del termine di durata in carica, prevista dall’art. 3, com-ma 1, del d.P.R. 14.5.2007, n. 85, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5.7.2007 (tre anni dal 20 luglio 2007, data di en-trata in vigore dello stesso regolamento) e dall’art. 2 del D.P.C.M., comma 1, del 4 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 27.8.2007 (tre anni dalla pubblicazione). Con la conseguenza che la decorrenza della soppressio-ne si collocherebbe nel mese di luglio 2010, per gli orga-nismi previsti dal DPR n. 85/2007, e nel mese di agosto 2010, per quelli individuati dal D.P.C.M. 4 maggio 2007.Tuttavia, il Ministero sostiene la diversa tesi in base alla quale la data di scadenza degli organismi collegiali an-drebbe collocata al decorso di due anni dalla data di en-trata in vigore del citato D.P.C.M 13.10.2011, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29 novembre 2011, con la conse-guenza che gli organismi in argomento dovrebbero consi-derarsi ancora operativi.Sotto il secondo profilo, ad avviso del Ministero restereb-bero sottratti alla soppressione tutti gli organismi che, per

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Si è così concluso nel senso che «non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l’appli-cazione ai medesimi dell’articolo 68, commi 1 e 2, del de-creto-legge n. 112 del 2008».Muovendo da ciò l’Adunanza Generale (parere 23 dicem-bre 2010, n. 5632/2010) ha esaminato il problema della fonte normativa competente ad abrogare quella che – erro-neamente – aveva previsto la soppressione dell’organismo.In tale quadro si inserisce il citato art. 12, comma 20, decre-to legge n. 95 del 6 luglio 2012, che ha confermato, per gli organismi inseriti nell’apposito elenco e mantenuti in vita in regime di proroga, la definitiva scadenza, con assorbimento delle relative funzioni presso i competenti uffici delle Ammi-nistrazioni nell’ambito delle quali operano.Tale previsione, tuttavia, non impone di per sé il superamen-to dell’orientamento ermeneutico sopra delineato.

Essa, infatti, si riferisce “agli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giu-gno 2008, n.112”, prevedendo che “le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai compe-tenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali ope-rano”. Ciò significa che la portata della soppressione non viene estesa oltre l’ambito già previsto, ma ne viene san-cita la definitività, disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dall’organismo soppresso in capo all’Amministrazio-ne cui si riferisce. Ne consegue che, se tale trasferimento non è possibile, la soppressione non opera. Al riguardo, è sufficiente ricordare come, essendo la disposizione di leg-ge fondata su un’inferenza logica di tipo deduttivo, secon-do lo schema fatto-norma-effetto, l’interprete è vincolato ad escludere dai possibili significati del “fatto” quelli che rendo-no impossibile la produzione dell’effetto. Diversamente opi-nando si violerebbe il nesso di implicazione normativa ed il principio di non contraddizione. Né l’espressa formulazio-ne di un elenco di organismi esclusi dall’applicazione mi-lita necessariamente nel senso di ritenere tutti gli altri enti soppressi, ben potendo tale elenco intendersi come esem-plificativo.Non può, però, neppure ritenersi che la nuova disposizione sia priva di impatto sulla questione.Nell’interpretazione di un sistema di fonti normative dichia-ratamente mosso da obiettivi di “razionalizzazione e con-tenimento della spesa pubblica”, non solo ribaditi, ma anzi elevati a elementi fondamentali di riforma del sistema pub-blico (v. anche il nuovo comma 1 dell’art. 97 Cost. introdot-to dall’articolo 2 della l. cost. n. 1 del 2012), occorre asse-gnare maggiore rilevanza ai profili di carattere finanziario, in un’ottica integrata, secondo l’analisi costi/benefici, poi-

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te avrebbero eventualmente diritto – per le norme ordina-mentali in vigore in materia di pubblico impiego – se fuori sede, esattamente al medesimo rimborso spese spettan-te ad oggi ai partecipanti alle Commissioni e, solo se ap-partenenti alle Forze di Polizia, anche ad una indennità di modesto importo.Il Ministero osserva, inoltre, che la possibilità di poter con-tare su organi collegiali corrisponde proprio a una logica di semplificazione, in quanto consente di poter acquisi-re, con una singola determinazione condivisa, l’avviso su una pluralità di aspetti di natura tecnica. In caso contrario, stante l’indispensabilità di ulteriori valutazioni di caratte-re tecnico, le diverse posizioni dovrebbero essere acquisi-te singolarmente presso gli Enti coinvolti, con un evidente aggravio del procedimento e senza poter contare su quel valore aggiunto che logicamente discende dal confronto che si realizza in sede collegiale. In tal senso, dalla sop-pressione di tali organismi, più che una razionalizzazione e un risparmio di risorse, deriverebbe un inevitabile effet-to di “frantumazione” dell’attività amministrativa, che raf-forza le argomentazioni che, in via interpretativa, portano ad escludere gli organismi sotto indicati dalla applicazione della normativa in argomento, e giustifica la permanenza di organi con una valenza prevalentemente tecnica in gra-do di garantire quella “sintesi” in sede istruttoria, neces-saria per il corretto approfondimento dei diversi profili che vengono in rilievo.Tali osservazioni appaiono di massima condivisibili, atteso che la rilevanza internazionale dell’organismo non costi-tuisce la ragione esclusiva dell’inapplicabilità dell’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012 e dell’art. 68, comma 2 del decreto legge n. 112 del 2008, ma un indice della sua incompatibilità con tali previsioni, che sussiste anche qualora siano contemporaneamente pre-senti tutte le altre condizioni sopra delineate.Si tratta, però, di verificare se gli organismi contenuti nell’elenco ministeriale soddisfino effettivamente tali re-quisiti.Al riguardo la Commissione speciale rileva che man-ca l’indicazione dei costi di funzionamento delle singole commissioni, essendo insufficiente la generica osserva-zione secondo cui “il loro funzionamento è privo di oneri per la finanza pubblica, salvo il pagamento di limitate dia-rie di missione per qualcuno dei componenti in casi del tutto sporadici e occasionali, atteso che, di regola, i mem-bri dei collegi in argomento prestano servizio presso la stessa sede dell’Amministrazione procedente”.Inoltre, manca una vera e propria analisi di impatto del-la soppressione in merito all’effetto di semplificazione che potrebbe derivarne, pur nell’ipotesi in cui talune delle atti-

ché il principio del buon andamento non si identifica con il mero risparmio delle risorse, ma con l’ottimale impiego delle stesse.In base a tali premesse di carattere generale devono es-sere valutate sia la natura degli organismi in questione, sia le conseguenze della loro soppressione in termini di reale risparmio di spesa e recupero di efficienza della macchina amministrativa.Per rispondere al quesito posto dal Ministero dell’interno, allora, occorre innanzitutto accertare se gli organismi in esame, pur non operando in materie di rilevanza interna-zionale, presentino requisiti di autonomia e tecnicismo tali da far ritenere infungibili, almeno in parte, l’esercizio del-le funzioni, e, in secondo luogo, se la soppressione di tali figure realizzi gli obiettivi di efficacia, efficienza ed eco-nomicità dell’azione amministrativa sottesi alla norma fi-nanziaria.La tesi del Ministero riferente è apertamente affermati-va con riguardo a una serie di organismi, puntualmente individuati e descritti (n. 1-13 del punto II della relazio-ne illustrativa, ossia dalla Commissione consultiva centra-le per il controllo delle armi e in materia di esplosivi alla Commissione consultiva per la concessione dei benefi-ci in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che esprimono pareri obbligatori e adottano atti propedeutici all’adozione di provvedimenti che indivi-duano prescrizioni alle quali i destinatari devono attener-si, comunque intesi alla salvaguardia di diritti fondamen-tali della persona, tra i quali quelli alla pubblica sicurezza e all’incolumità, anche degli stessi dipendenti.Tali organismi non sarebbero assoggettabili alla richiama-ta legislazione di riordino, sia per il carattere assoluto e non comprimibile dei diritti coinvolti, che trovano un diret-to riconoscimento nelle previsioni costituzionali, sia per-ché effettuano indispensabili valutazioni e verifiche di or-dine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono l’apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato, ad ordinamento civile e mi-litare, ad enti locali, alle ASL, ad Agenzie pubbliche, non-ché, in qualche caso, fornite anche dallo stesso settore privato interessato.Poiché essi svolgono attività tecnica, in buona parte go-vernata da regole scientifiche, anche qualora fossero sop-pressi, l’Amministrazione procedente avrebbe comunque il dovere di acquisire un contributo valutativo di qualifi-cati tecnici appartenenti alle stesse Amministrazioni già presenti nell’ambito degli organismi, dovendosi peraltro escludere che l’eventuale apporto tecnico-specialistico di privati sarebbe a titolo gratuito: in quanto dipenden-ti pubblici, i “consulenti” dell’Amministrazione proceden-

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sione consultiva per le nomine a Prefetto), che non costi-tuiscono “organismi”, bensì “organi” dell’Amministrazione dell’interno, e andrebbero ad avviso del Ministero del tutto escluse dalla soppressione in quanto immanenti all’Am-ministrazione di appartenenza, perché composte solo o prevalentemente da appartenenti alla stessa Amministra-zione procedente, con l’eventuale partecipazione di terzi a titolo di presenza del soggetto portatore dell’interesse pri-vato al procedimento, conformemente alla l. n . 241/90.Ad avviso del Ministero, anche a voler ritenere che il le-gislatore non abbia usato il termine “organismi” in sen-so proprio, per escludere dall’ambito di applicazione delle norme gli “organi”, non sarebbe plausibile che l’Ammini-strazione non possa, nell’esercizio del potere organizza-tivo, prevedere e regolamentare, anche con mero prov-vedimento dirigenziale, identici collegi di consultazione,

alla stregua di tavoli tecnici permanen-ti, quali strumenti finalizzati all’assunzio-ne di più meditate e condivise decisioni amministrative o per l’adozione di pro-grammi e piani di azione in determina-ti settori (tipicamente quelli formativi). In sostanza, dalla soppressione di tali com-missioni non potrebbe derivare l’effetto sostanziale ad esse ricollegato, ossia il trasferimento delle competenze alle Am-ministrazioni, essendo già gli organi col-legiali immanenti all’Amministrazione e longa manus della stessa.

Le argomentazioninon sono condivisibili.

Anzitutto, non pare corretta la distinzio-ne tra “organismi” ed “organi” fonda-ta sulla mera composizione delle com-missioni in questione, piuttosto essendo rilevante, specie ai fini dell’applicazio-ne della norma in esame, stabilire il rap-porto organizzativo con l’Amministrazio-ne. In tal senso le commissioni da ultimo considerate, se da un lato sono sprov-viste del carattere di autonomia posse-duto da quelle facenti parte del primo gruppo, nondimeno non sono incorpo-rate nella struttura burocratica in guisa identificarsi in essa, come uffici ordinari.In secondo luogo, la tesi per cui la loro soppressione lascerebbe sostanzial-mente invariata l’organizzazione mini-

vità svolte dagli organismi soppressi non possano essere affidate agli uffici dell’amministrazione dell’interno, ma ri-chiedano una conferenza di servizi o, comunque, di inve-stire competenze esterne.Infine, non si chiarisce, a fronte dell’elevato numero di or-ganismi di cui si propone la conservazione, quanti sono, invece, quelli destinati alla soppressione.Si ritiene, dunque, di disporre un approfondimento in mate-ria, invitando il Ministero a specificare per ciascuna commis-sione l’onere finanziario annuale e l’impatto derivante dalla loro soppressione, nonché a predisporre un elenco degli or-ganismi cui si applica la disposizione di legge in esame.Situazione diversa per un’altra tipologia di commissioni (n. 14-18 del punto II della relazione illustrativa, ossia dalla Commissione centrale e commissioni periferiche per le ri-compense al personale della Polizia di Stato alla Commis-

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steriale non è corretta, poiché le relative attività sarebbero assorbite dalle strutture ordinarie del Ministero, e il ricor-so a “tavoli tecnici permanenti” potrebbe avvenire solo nel rispetto delle norme che ne disciplinano le funzioni, sen-za peraltro che tali collegi di consultazione assumano ca-rattere strutturale.La soppressione delle indicate figure non è legata tanto all’obiettivo di risparmio di spesa, quanto a un recupero di efficienza, evitando la moltiplicazione delle figure sogget-tive all’interno di un plesso organizzativo.

P.Q.M.

Dispone l’istruttoria di cui in motivazione, sospendendo l’emanazione del parere all’esito dell’adempimento.

L’ESTENSORE Francesco BellomoIL SEGRETARIO Licia Grassucci

IL PRESIDENTE Giuseppe Barbagallo

Giunta Esecutiva ANESV

Direttiva Bolkestein, accordi assicurativi e sviluppo as-sociativo: questi i temi trattati nel corso della riunione della Giunta esecutiva del 5 giugno scorso. In avvio di riunione è stato commentato il parere richiesto ad uno studio legale, sull’applicabilità della direttiva Bolke-stein alle modalità di concessione delle aree dello spettacolo viaggiante. Il problema preoccupa forte-mente gli esercenti che occupano suolo pubblico, con concessioni temporanee o pluriennali. Si è deliberato di agire su due fronti, richiedendo la collaborazione di parlamentari italiani nel parlamento europeo, ed attra-verso l’ANCI, per adottare un’intesa che confermi la tu-tela dei diritti acquisiti. E’ stata quindi affidata al vice-presidente Mannello la delega per i rapporti con ANCI ed al consigliere delegato Amato l’attivazione dei ca-nali per il coinvolgimento dei parlamentari europei. Nel corso della riunione è stato anche riferito dell’incontro con il Viceministro dell’interno, Sen. Bubbico, nel corso del quale si è trattato il tema della professionalizza-zione degli esercenti per l’accesso all’attività e delle competenze delle commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo. Si è quindi commentata la formalizza-zione della costituzione di Parchi permanenti Italiani, quale sezione dell’ANESV, e l’adesione a Federturismo Confindustria. Alcune tematiche che riguardano i rap-porti con l’AGIS, i servizi ai soci, come le convenzioni assicurative ed il tesseramento, sono stati oggetto di valutazioni e proposte, per il resto della riunione.

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ella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno. Il decreto-legge, al di là delle previste disposizioni per rilancio dell’economia, contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Adempimenti che inizialmente si pensava fossero inseriti nel disegno di legge in materia di semplificazioni - approvato il 19 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri - e successivamente discussi ed eventualmente modificati e perfezionati in sede parla-mentare. È stata invece scelta la via del decreto-legge e i nuovi adempimenti sono già entrati in vigore (anche se in molti casi sono richiesti “decreti attuativi” e intese in sede di Conferenza Stato-Regioni per la piena applicazione). Sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta (il 22 giugno 2013) e dovranno poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza.È evidente che un’entrata in vigore così repentina, non può che creare un po’ di confu-sione iniziale nelle aziende, tra i vari attori della sicurezza e tra gli stessi enti ispettivi.Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza ripercorrendo e presentando una breve, non esauriente, analisi del contenuto del decreto legge “del fare” in materia di lavoro e sicurezza.

Formazione e informazione generale deilavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

L’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio. Inoltre il certificato di agibilità, come indicato nel comunicato del Consiglio dei Ministri, “può essere richiesto anche per singoli edifici, singole por-zioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria”. Infine per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità

Il “decreto del fare” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le modifiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono entrate in vigore il 22 giugno 2013. Le modifiche al DUVRI, al DURC, al POS, alla valutazione dei rischi e alla formazione.

In vigore le modificheal decreto 81 del nuovodecreto legge “del fare”

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re le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo”.

Altra semplificazione riguarda poi, per i cantieri tem-poranei e mobili, la possibilità di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera. Infatti al capo I del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri tem-poranei e mobili).1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del pia-no di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di co-municare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazio-ne all’organo di vigilanza relativa al superamento dei va-lori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedi-bili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni. O ancora l’inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell’am-biente di un agente biologico pericoloso. Sempre relativa a notifiche, la modifica dell’articolo 67 del Decreto 81: in caso di costruzione e di realizzazio-ne di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comu-nicati all’organo di vigilanza competente per territorio. Il datore di lavoro effettua tale comunicazione nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni pre-sentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

contributiva (DURC) si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni. In particolare, riguardo a questo documento, il decreto-legge provvede all’eliminazione, all’articolo 13 bis, co. 5, del d.l. n. 52/2012, dell’esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006: questo al fine di consentire l’applicazione della procedura ‘com-pensativa’ anche ai DURC che sono rilasciati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e nell’ambito degli appalti privati in edilizia. Viene inoltre previsto che le sta-zioni appaltanti acquisiscano esclusivamente attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità. Altre novità (art. 32, DL 69/2013) riguardano il Docu-mento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l’individua-zione di un incaricato, in possesso di formazione, espe-rienza e competenza professionali, tipiche di un prepo-sto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. Inoltre niente DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comporti-no rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e for-niture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Sempre l’art. 32 del DL 69/2013 aggiunge all’articolo 29 del Testo Unico (Modalità di effettuazione della valutazio-ne dei rischi) un comma 6-ter dove si indica che l’even-tuale futuro decreto di indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizza-

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cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è ricono-sciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Un comma similare si aggiunge all’articolo 37 in merito alla formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappre-sentanti dei lavoratori per la sicurezza. Infine ci soffermiamo su alcune modifiche, contenute nell’articolo 35 del decreto legge, all’articolo 3 del decreto legislativo 81/2008. Viene infatti aggiunto il seguente comma: “13-bis. - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di sem-plificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presen-te decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno sola-re di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’an-no solare in corso”. Dunque una riduzione degli adempi-menti, richiesti dal Testo Unico, in materia di formazione e sorveglianza sanitaria con l’intento di evitare la ripetizio-ne di adempimenti già posti in essere da uno stesso o da altri datori di lavoro. Ad esempio riguardo alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa o a quella, quando previsto, di ripetere l’attività di formazione perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mu-tato. Sicuramente il decreto o future circolari dovranno tuttavia meglio specificare termini troppo generici come “idonee attestazioni” o, comunque, tener conto che una non ripetizione della formazione può aver senso solo per attività che hanno lo stesso profilo di rischio.

Tiziano Menduto(fonte: Puntosicuro.it)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavo-ro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indivi-duate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente artico-lo. L’obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Altre notifiche “semplificate” riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro.

È abrogato l’articolo 54 del DPR 1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all’autorità loca-le di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.È inoltre sostituito l’articolo 56 del DPR 1124/65 elimi-nando l’obbligo per l’autorità di pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l’infortunio. Denuncia che permette al Pretore di accerta-re le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali de-ficienze di misure di igiene e di prevenzione. Altro cambiamento rilevante riguarda invece l’amplia-mento delle attività a cui non si applicano più le dispo-sizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini/giorno, finalizzati alla rea-lizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi. Queste invece alcune semplificazioni in merito alla for-mazione alla sicurezza e alla sorveglianza sanitaria. In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi for-mativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi. Ad esempio dopo il comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 si aggiunge il comma 5bis: “in tutti casi di formazione e ag-giornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in

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ella prima giornata si sono svolti test nei quali due gruppi di 40 ragazzi, con sindrome di Down, ed altrettanti normodotati, sono stati osservati nell’utilizzare alcune attrazioni e sottoposti ad alcuni test clinici prima e dopo i giri in giostra. Una giornata impegnativa, nel corso della quale è stata verificata l’accessibilità delle attrazioni e sono stati monitorati i comportamenti degli utilizzatori.

Il giorno successivo si è invece tenuta una sessione di studio, alla presenza dei più autorevoli esperti di sicurezza dei parchi di divertimento di gruppi internazionali, quali Universal Studios e Merlin, oltre a professionisti provenienti dalle maggiori strutture italiane, progettisti di attrazioni e collaudatori, tra i quali tecnici ADISP UK e TUV tedeschi ed italiani. Molto qualificato anche il gruppo di scienziati, con rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità, neurologi, psichiatri ed esperti di psicomotricità. Erano infine presenti esperti di diritto civile e penale, specializzati nel campo della responsabilità civile e penale nel settore dei parchi di diverti-mento, oltre a rappresentanti delle Associazioni ANCASVI, ANESV e Coordown. Un evento, quello di Bergamo, che ha preso avvio dal Progetto C+1 e dalla sensibilità della Provincia di Reggio Emilia e delle imprese costruttrici di attarzioni.

Il seminario, condotto da Massimiliano Freddi, Direttore di Minitalia Leolandia, è stato introdotto da Antonio Monaco, Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, presso il cui Polo Didattico di Dalmine si è svolta la giornata di studio,

“Una giostra per tutti”“Una giostra per tutti”, questo l’ambizioso obiettivo che ha caratterizzato le due giornate di approfondimento sulla fruizione delle attrazioni da parte di persone con esigenze speciali. L’11 ed il 12 giugno si sono incontrati a Minitalia Leolandia medici, progettisti e collaudatori di attrazioni, ragazzi con sindrome di Down o tetraplegie, per valutare come garantire inclusione sociale e sicurezza.

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nerli sempre dipendenti da altri – anche se molti di loro lavorano, sono autonomi e consapevoli – e la conside-razione dei genitori come di persone non obiettive né in grado di valutare le situazioni. Si è poi succeduto sul podio Stefano Vicari, neurologo dell’ospedale pedia-trico Bambino Gesù, che ha ricordato gli aspetti medici della sindrome e la storia della sua classificazione da parte del dott. J. L. Down nel 1862. Quanto agli ele-menti più caratterizzanti – ha sostenuto il professore - può verificarsi un ritardo nello sviluppo motorio, e dif-ficoltà nella produzione verbale. Sul piano invece dei punti di forza c’è una spiccata capacità di apprendi-mento implicito, ovvero nell’acquisizione di abilità sulla base dell’esperienza. Francesco Manfredi, ortopedico e fisiatra, ha trattato invece il tema delle disabilità fisi-che, che sono più evidenti rispetto a quelle intellettive. Nel suo intervento è stata commentata l’esperienza del giorno precedente con ragazzi paraplegici, e mostra-to un video nel quale è stata mostrata la possibilità di fruire di alcune attrazioni senza grandi difficoltà, e con vero piacere da parte dei ragazzi. E’ quindi seguito l’in-tervento di Antonella Piccotti, insegnante di scienze motorie - che ha effettuato i test di equilibrio nel corso della giornata a Minitalia - la quale ha commentato le modalità di integrazione nella scuola italiana. Da una prima elaborazione dei dati rilevati – ha affermato la professoressa - non si sono evidenziate variazioni tra i due gruppi di ragazzi nei rilievi effettuati prima e dopo l’utilizzo delle attrazioni. L’intervento di Giorgio Cara-mori, legale di grandi parchi di divertimento ed impre-se costruttrici di attrazioni, ha evidenziato l’opportunità di definire i confini delle responsabilità dei gestori e dei produttori. Nella sua esperienza forense, Caramori ha segnalato di aver sempre perseguito l’obiettivo di dimostrare che è necessario rispettare le prescrizioni di produttori e gestori, dimostrando l’incidenza cau-sale del comportamento degli utilizzatori. Anche Licia

il quale ha ricordato l’impegno del corpo nell’assicurare la sicurezza dei parchi di divertimento ed il contributo per gli aspetti tecnici nella elaborazione delle norme di riferimento.Francesca Cirulli, dell’Istituto Superiore di Sanità, ha quindi sottolineato la necessità di trattare il tema delle diverse abilità “spostando il focus da quello che man-ca a quello che c’è”, con un approccio finalizzato ad evidenziare ciò che si sa fare. Per coniugare accessi-bilità e sicurezza - ha evidenziato la dottoressa - serve innanzi tutto maggiore conoscenza, per poter valutare i reali fattori di rischio, superando luoghi comuni non supportati scientificamente. E’ seguito l’intervento di Massimiliano Freddi, che ha invece sottolineato le diverse accezioni del termine “accessibilità”, declinato nei concetti di raggiungibilità, prezzo adeguato, cor-retta informazione e superamento delle barriere. “La possibilità di farsi male – ha sottolineato il direttore di Minitalia Leolandia citando dati IAAPA – è di 1 su24 mi-lioni, e questo dato va adeguatamente pubblicizzato”. La sicurezza, ha sottolineato Freddi, è composta dai concetti anglosassoni di safety e security, e se i visita-tori dei parchi sono portati al ritenere che “fare scenate è divertente”, bisogna far in modo che i comportamenti sulle attrazioni siano orientati da informazioni corrette e puntuali. Ha poi preso la parola Gianni Chiari, col-laudatore, collaboratore dell’ANCASVI ed organizzatore dell’evento, il quale ha segnalato che bisogna appro-fondire gli aspetti di responsabilità “dei costruttori? Dei gestori?”, del concetto di “accompagnatore” ed entrare nel merito del concetto anglosassone di ALARP (acro-nimo di “as low as reasonably practicable”, secondo il quale il rischio residuo deve essere quello più basso ragionevolmente possibile). Nel suo intervento Anna Contardi, esponente del Coordown, coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down, ha quindi posto l’accento sulla evoluzione lessicale, passando dal temine “handicappati a disabili, fino a diversamente abili”, che è stata generata da un nuovo atteggiamento della società italiana, confermato dagli ottimi risultati dell’inclusione scolastica. “L’aspettativa di vita di queste persone è 62 anni, - ha rilevato la rela-trice - e la maggior parte di loro è attualmente maggio-renne”. Il percorso compiuto nella mentalità delle per-sone deve evolversi, passando dal ritenere la persona “dipendente da altri ad il più indipendente possibile”. Anna Contardi ha quindi evidenziato tre problemi nella relazione con le strutture del divertimento: l’atteggia-mento escludente, in quanto i ragazzi sono somatica-mente identificabili, l’”infantilizzazione”, ovvero il rite-

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fico, composta da neuropsichiatri infantili, ricercatori nel campo delle neuroscienze, psichiatri, ortopedici e fisiatri, esperti di scienze motorie e sportive; uno giuri-dico-legale, composto da avvocati e magistrati esperti del settore, e uno con funzione consultive, composto da esperti con differenti specificità per fornire collabora-zione e consulenza sul progetto, ciascuno per il proprio settore di riferimento. Fra loro anche i rappresentanti dei parchi di divertimento e delle associazioni di fami-liari delle persone con disabilità.

I test scientifici a MinitaliaLeolandiaA Minitalia Leolandia (BG) sono stati realizzati i primi test con persone con disabilità intellettiva, per “misu-rare” da un punto di vista scientifico la loro risposta alla fruizione delle diverse tipologie di attrazioni. A essere sottoposto alle prove è stato un gruppo di 35 ragazzi con sindrome di Down, di età compresa fra i 10 e i 18 anni, e relativo gruppo di controllo composto da altrettanti ragazzi normodotati. Suddivisi in piccoli gruppi i ragazzi hanno potuto sperimentare tre attrazio-ni via via più “adrenaliniche”: Bici da Vinci, Trinchetto e Rapide di Leonardo. Con ciascuno di loro, prima e dopo essere saliti sull’attrazione e averla sperimentata, qua-lificati esperti hanno svolto test di equilibrio, osserva-zione comportamentale e rilevazione del cortisolo sali-vare. A conclusione della giornata dei test si sono svolte anche due simulazioni di evacuazione dalle attrazioni, sotto lo sguardo attento dei molti esperti internazionali presenti e con la supervisione dei Vigili del Fuoco pronti per ogni evenienza.Il progetto può contare sulla collaborazione e il patro-cinio di: Istituto Superiore di Sanità, Ospedale Pediatri-co Bambin Gesù, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, ANCASVI - Associazione Nazionale Costruttori Attrezzature Spettacoli Viaggianti, ANESV – AGIS Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viag-gianti, Consorzio C.A.S.A., Consorzio Fun Italian Export, COORDOWN - Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con sindrome di Down, EAASI - European Association Amusement Supplier Industry, IAAPA Euro-pe - International Association of Amusement Parks and Attractions, Pianeta Down, Parco MinitaliaLeolandia, ParcoMiragica, Università degli Studi di Perugia, CNA Servizio Estero, Vigili del Fuoco, Village for All. Presente in forze l’industria italiana dei Costruttori di attrazioni, con capofila Preston & Barbieri Srl e A. Zam-perla SpA nel supportare fortemente il progetto. Non

Giannini, legale di Minitalia Leolandia, ha commentato una figura chiave nella relazione tra parco ed ospiti con diverse abilità, quella dell’accompagnatore. L’avvocato si è anche soffermata sull’utilizzo della dichiarazione liberatoria, che deve essere interpretata come “atto di scienza”, ovvero dichiarazione di conoscenza di infor-mazioni e fatti giuridicamente rilevanti, la quale sarà sottoscritta dall’accompagnatore del ragazzo minoren-ne “in correttezza e buona fede”. Si è quindi succeduto Thomas Sheehan, legale americano, il quale ha spie-gato che negli Stati Uniti una norma del ’99 impone di rendere accessibili i luoghi pubblici a tutte le persone. Il legale ha segnalato che sono state predisposte delle li-nee guida, la cui applicazione ha portato ad individuare specifiche soluzioni, quali i tornelli da 150 cm, veicoli nelle attrazioni con caratteristiche adeguate, accorgi-menti per trasferire persone diversamente abili. Anche l’organismo ASTM, ente di normazione statunitense, sta focalizzando l’attenzione sulla figura dell’accompa-gnatore. Infine Stefano Zanut, funzionario dei Vigili del Fuoco di Por-denone, ha segnalato che una circolare del 2002 ha stabilito linee comportamentali per la valutazione dei rischi riguardo alle persone diversamente abili, attra-verso misure preventive, impiantistiche e gestionali. E’ stato poi emanato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco sul “Soccorso alle persone disabili, indicazioni per la gestione dell’emergenza”. Zanut ha poi presentato un video nel quale alcuni ragazzi autistici hanno parteci-pato ad una esercitazione con i Vigili del Fuoco, simu-lando un’emergenza.

Il Progetto “Una giostra per tutti”

Il progetto pilota Una giostra per tutti è il punto di par-tenza per affrontare il problema dell’accessibilità ai parchi di divertimento da parte delle persone diversa-mente abili da un punto di vista scientifico e tecnico, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. Scopo finale del progetto è l’elaborazione, prevista per l’au-tunno 2014, di Linee Guida condivisibili a livello na-zionale e internazionale in modo che alle persone con speciali necessità sia garantito l’accesso alle attrazioni dei parchi di divertimento senza particolari problemi, in modo sicuro e con il massimo grado di autonomia possibile.

A guidare il progetto secondo una specifica metodolo-gia di studio e a garantirne la valenza, sia scientifica che tecnica, tre diversi Comitati: uno medico-scienti-

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Neuroscienza presso la Stanford University, Stanford Ca, USA, è attualmente Primo Ricercatore Dipartimen-to di Biologia Cellulare e Neuroscienza presso l’Istituto Superiore di Sanità.

IL PARCO DEI DIVERTIMENTI: SICUREZZA, DISPONI-BILITÀ, ACCESSIBILITÀ (M. FREDDI)

Per la prima volta in Italia si apre un tavolo di lavoro che affronta il tema dell’accessibilità dei parchi di diverti-mento per le persone con disabilità fisica o mentale.Ad oggi in Italia ogni parco affronta questa tematica in modo autonomo. La riflessione, per chi gestisce un par-co di divertimenti, parte da un assunto imprescindibile: la sicurezza dell’ospite viene prima di tutto. A questo proposito, ciò che sappiamo in materia di accessibili-tà delle attrazioni è quello che ci dice il costruttore: ci sono parametri oggettivi (ad es. l’altezza) che limitano l’accesso alle attrazioni a una parte di ospiti garanten-do la loro incolumità.Il gestore però può scegliere di vincolare l’uso dell’at-trazione anche sulla base di altre considerazioni. La di-sabilità mentale disorienta i gestori perché ogni caso è diverso dall’altro e si presume che alcune sollecitazioni possano provocare disagio alle persone con particolare sensibilità. Quanto di ciò che condiziona la nostra disponibilità è dovuto a pregiudizio? E se fino ad oggi avessimo usato un approccio sbagliato?L’obiettivo per i parchi del futuro è di conquistare una maggiore conoscenza che, unita a ciò che abbiamo ve-rificato empiricamente, generi nuove linee guida da se-guire per consentire l’accesso alle attrazioni a quante più persone possibili senza discriminazioni e in piena sicurezza.

Massimiliano Freddi, Direttore MinitaliaLeolandia, Ber-gamo, Italia.

hanno fatto mancare il loro supporto la Dotto Trains, Fabbri Group, 3B Bertazzon, I.E. Park e Technical Park.

Gli abstract delle relazioni

ACCESSIBILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NELLA SOCIE-TÀ ATTUALE (F. CIRULLI)

Negli ultimi anni si è accresciuta la consapevolezza che barriere fisiche e/o sociali possano contribuire a creare o ad accrescere le disabilità. L’Organizzazio-ne Mondiale della Sanità (World Report on Disability, 2011) sottolinea come una maggiore consapevolezza e una sfida alle attitudini negative (linguaggio, stereotipi, stigma) rappresentino il primo passo nella creazione di ambienti accessibili e siano alla base di una cultu-ra dell’integrazione. L’accesso a strutture pubbliche e commerciali è uno dei diritti fondamentali delle perso-ne diversamente abili e, nel contesto della disabilità in-fantile, di particolare rilievo è l’accessibilità a strutture ricreative, quali i parchi di divertimento. Coniugare il diritto a non veder discriminati gli ospiti con disabilità con gli aspetti di responsabilità e tutela dell’incolumità di tutti gli utenti, è possibile attraverso l’individuazio-ne delle abilità necessarie per l’accesso alle attrazioni e la conoscenza delle abilità/disabilità riferibili a una particolare patologia. È dunque necessario affrontare in maniera sistematica e corretta, sia dal punto di vi-sta scientifico che da quello tecnico, tali problematiche con lo scopo di migliorare l’accessibilità ai parchi di divertimento, per una piena e consapevole fruibilità nel rispetto dei diritti delle persone diversamente abili, del-le norme di sicurezza e della legislazione vigente. Fine ultimo è evitare episodi di discriminazione e stigma nei confronti di soggetti con disabilità tanto di tipo fisico che psichico, specialmente quando portano all’esclu-sione da attività ludico-ricreative e socializzanti, parti-colarmente importanti in questa categoria di persone.

Francesca CIRULLI, Laureata in Scienze Biologiche, Master in Scienze Biologiche e Dottorato di ricerca in

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IL PUNTO DI VISTA DELLE FAMIGLIE (A. CONTARDI)

Negli ultimi anni molte cose sono cambiate tra le per-sone con sindrome di Down: si è allungata l’aspettativa di vita e sono sempre più numerosi gli adulti la cui pre-senza supera in Italia di gran lunga quella dei minori. L’esperienza dell’inclusione ha inoltre portato queste persone ad essere presenti in ogni luogo di vita.Tali cambiamenti hanno creato nuovi luoghi di incontro con le persone con sdD: dalla scuola ai luoghi di lavoro, dagli ambulatori medici ai luoghi di divertimento, dai mercati alle strutture sportive. Il tempo libero è diventato per loro come per tutti uno spazio importante nella vita : tempo per divertirsi, per fare esperienze nuove e nuovi incontri.Negli ultimi anni la cronaca ha portato alla luce però fenomeni di esclusione dalla partecipazione ai giochi per tutti in alcuni grandi Parchi di divertimento giusti-ficati da “problemi di sicurezza”. Questo ha messo in evidenza:- un atteggiamento escludente che legge queste per-sone in modo uniforme solo attraverso la sindrome e la facile identificazione attraverso l’aspetto somatico.- un atteggiamento che li vede sempre “incapaci” e che tende ad “infantilizzarli” e a ritenerli sempre di-pendenti da altri.- un atteggiamento che vede i genitori come incapaci di valutare la situazione, valutandoli, in quanto genitori di un disabile, genitori disabili.Per questo appare importante un lavoro di chiarifica-zione e di informazione/formazione del personale dei parchi e un rinnovamento del sistema di sicurezza in tal senso.Tutto ciò anche in applicazione della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità (artt.9 e 30).

Anna CONTARDI, Assistente sociale ed esperta su aspetti legati all’educazione delle persone con disabili-tà intellettiva e coordinatrice dell’Associazione Italiana Persone Down a Roma dove opera fin dal 1981. È vi-

ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA DEI COSTRUTTORI (G. CHIARI)

I costruttori sono spesso indicati dai parchi come la fonte della limitazione dell’accessibilità alle attrazioni.Si deve essere consapevoli che non tutte le persone possono utilizzare tutte le attrazioni, questo vale per qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue spe-ciali esigenze o meno.Come costruttori in Italia abbiamo sviluppato in colla-borazione con i Parchi e le Associazioni delle persone con esigenze speciali un’esperienza importante deno-minata protocollo “C+1 Entertainment”, che ha portato a una prassi operativa volontaria al fine di consentire alle persone con Sindrome di Down un utilizzo informa-to e consapevole delle attrazioni nei parchi di diverti-mento. Questa fondamentale esperienza ha evidenziato quanto difficile e complesso sia il problema dell’acces-sibilità dal punto di vista tecnico, giuridico e ancor più importante umano. Allo stesso tempo ci si è resi conto di quanto sia possibile fare per migliorare l’attuale si-tuazione lavorando assieme, condividendo esperienze, procedure e buone prassi.Un lavoro lungo e complesso che porterà nel medio termine a una maggior fruibilità delle attrazioni e dei parchi, nel rispetto degli alti livelli di sicurezza che il settore ha sempre avuto.

Gianni CHIARI, Segretario operativo dell’EAASI, Eu-ropean Association of Amusement Supplier Industry, membro del gruppo di lavoro Giostre presso l’UNI,dal 1989 membro italiano nel comitato tecnico europeo CEN/TC 152, che ha preparato la norma tecnica EN 13814:2004 “Fairground and amusement park machi-nery and structures - Safety”. Dal 2010 membro ISO/TC 254 “Safety of Amusement Rides and Amusement Devices”.

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Infantile, Dirigente Servizio Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma.

ACCESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DELLE ATTRAZIO-NI: CONSIDERAZIONI SULLA DISABILITÀ FISICA (F. MANFREDI)

Lo studio ha l’obiettivo di comprendere in che modo persone con disabilità fisica possano accedere alle at-trazioni nei parchi giochi, cercando di non precludere nessuno né per età, né per patologia. Fra le persone con disabilità fisica che accedono ai parchi giochi, i bambini e adolescenti affetti da esisti di Paralisi Ce-rebrali Infantili rappresentano il maggior numero di frequentatori reali o potenziali. Infatti, persone affette da altre disabilità, come per esempio lesioni midollari (para o tetraplegia) o amputazioni, rappresentano un numero inferiore di utenza in quanto sono patologie che colpiscono prevalentemente persone in età più adulta (incidenti stradali, infortuni sul lavoro). Fra le disabilità fisiche dobbiamo considerare anche quelle causate da malattie genetiche che possono comportare grave fra-gilità ossea (es. osteogenesi imperfetta), grave lassità legamentosa oppure l’instabilità atlanto-assiale del ra-chide cervicale. Quest’ultima condizione è talvolta pre-sente nelle persone affette da Sindrome di Down e può rappresentare un importante pericolo per la salute.Lo studio, per il momento, ha ritenuto privilegiare l’at-tenzione sulle Paralisi Cerebrali Infantili (PCI), in quanto racchiudono spesso espressività, variabilità e compli-canze molto comuni a tante altre disabilità. Infatti, nelle PCI abbiamo diversi quadri clinici (emiparesi, parapa-resi, tetraparesi), deficit posturali del capo e del tronco, complicanze ortopediche (lussazioni delle anche, sco-liosi, fratture patologiche, ecc.), complicanze neurolo-giche (epilessia, disturbi dell’equilibrio, ipertonie, disto-nie, ecc.), tutte condizioni che possiamo trovare anche in tante altre patologie o come esiti di traumatismi.Dalle osservazioni effettuate emergono alcune consi-derazioni.

cepresidente della European Down Syndrome Associa-tion.

LA SINDROME DI DOWN (S. VICARI)

La sindrome di Down è la anormalità dei cromosomi più diffusa nel genere umano. È stata identificata come trisomia del cromosoma 21 dal dott. Jérôme Lejeune nel 1959 ed è tipicamente associata ad un ritardo delle abilità cognitive, nella crescita fisica e a un particolare insieme di caratteristiche fisiche e dimorfismi faccia-li. La maggior parte delle persone con sdD presentano una disabilità intellettiva che va dal grado medio (IQ 50–70) a quello moderato (IQ 35–50) e mostrano un profilo cognitivo disomogeneo. Solitamente le persone con sdD hanno un ritardo nello sviluppo del linguag-gio, con differenze tra le capacità di comprensione e di espressione linguistica. Mostrano difficoltà fino-mo-torie e le abilità grosso-motorie possono variare. Sono inoltre presenti difficoltà nella memoria a breve termi-ne verbale e nella memoria a lungo termine esplicita, mentre le abilità visuo-spaziali e di memoria implicita sono relativamente preservate.Anche lo sviluppo delle abilità di adattamento non è semplicemente rallentato ma presenta un profilo spe-cifico che è caratterizzato da relativi punti di forza nelle capacità di socializzazione e nelle abilità quotidiane e punti di debolezza nelle capacità di comunicazione e nelle abilità motorie. Alcune persone con sdD tuttavia riescono a concludere l’educazione superiore e a svol-gere lavori retribuiti.Sebbene le persone con sdD abbiano una probabilità superiore alla popolazione normale di sviluppare una psicopatologia, tale rischio è comunque inferiore a quello di altre popolazioni con disabilità intellettiva.I percorsi educativi e di riabilitazione specifici sono quindi fondamentali per le persone con sdD e possono migliorare significativamente la loro qualità di vita.

Stefano VICARI, Medico specialista in Neuropsichiatria

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Consorzio Attività Specialistiche per le diverse Abilità (C.A.S.A.) Onlus.

ACCESSIBILITÀ AI PARCHI DI DIVERTIMENTO PER OSPITI CON PARTICOLARI NECESSITÀ - IL PROGET-TO PILOTA (S. CERINO)

Negli ultimi anni le statistiche, per quanto non ufficiali, hanno evidenziato il verificarsi di incidenti nei parchi di divertimento, che, in considerazione di ciò, vengono ritenuti luoghi potenzialmente pericolosi. Nello stesso tempo sono aumentati anche gli episodi di discrimina-zione nei confronti di ospiti con particolari necessità. Il presente progetto vuole appunto fronteggiare que-sti problemi, dal punto di vista scientifico e da quello tecnico, con lo scopo finale di arrivare a redigere delle Linee Guida, condivisibili sia a livello nazionale che in-ternazionale, in modo tale da consentire agli ospiti con particolari necessità di poter utilizzare le attrazioni dei parchi, senza problemi, discriminazioni, in sicurezza e con la maggior autonomia possibile. Il progetto verrà presentato nelle sue linee principali, metodologia, con-vegni futuri con particolare riguardo verso i test effet-tuati su persone con Sindrome di Down. La metodolo-gia riguarderà:- Analisi quantitativa dell’utenza costituita da persone disabili nei parchi- Analisi delle difficoltà più importanti riscontrate nei parchi- Test clinici relativi a persone con disabilità fisica, mentale e al gruppo di controlloSi discuteranno alcuni dei risultati preliminari, la revi-sione della letteratura scientifica effettuata e le osser-vazioni informali compiute durante la giornata dei test dell’11 giugno, in modo da poterli già condividere con gli esperti presenti mente i dati finali e la loro relativa elaborazione statistica saranno pubblicati il prossimo anno, in concomitanza con il meeting di chiusura del progetto.

Dal punto di vista dell’attrazione bisogna considerare:1) La sicurezza intesa sia come “condizione che non deve produrre un danno alla persona” sia come possi-bilità di “fuga ed evacuazione” in caso di emergenza.2) Insulti meccanici e spostamenti vettoriali che possa-no danneggiare l’apparato osteo articolare o sollecitare negativamente il sistema nervoso già compromesso.3) Produzione di emozioni positive (es. anche il piacere può essere causa scatenante di reazioni inaspettate in utenti affetti da patologie neurologiche).4) Produzione di emozioni ansiogene che possano cre-are paure eccessive e crisi di panico.Queste condizioni sono fortemente variabili ed estre-mamente soggettive anche in un qualsiasi campione di popolazione in condizioni di normalità.Dal punto di vista delle persone con disabilità dobbia-mo considerare diversi fattori fra cui:1) L’età e lo stato generale di salute a prescindere dalla disabilità (es. cardiopatie).2) La risposta posturale alle sollecitazioni (es. bambini con spasticità e con distonie).3) La risposta neurologica alle stimolazioni/sollecitazio-ni (es. luci psichedeliche stimolano alcuni tipi di crisi epilettiche).4) La capacità di non mantenere una posizione (es. esiti di fratture della colonna vertebrale).5) La possibilità di ancoraggio e contenzione in sicu-rezza per persone con assenza di arti (per natura con-genita o traumatica). È importante considerare anche l’ancoraggio e la stabilizzazione delle protesi che po-trebbero staccarsi dal moncone per le sollecitazioni.6) L’accessibilità e la possibilità di posizionare nel modo più sicuro persone che non controllano adeguatamente parti del corpo (es. l’instabilità del controllo capo-tron-co nelle Paralisi Cerebrali Infantili può essere contenuta da appositi cuscini posturali).7) Il rischio di creare complicanze in situazioni pato-logiche non stabilizzate (es. rifratture in persone con fratture patologiche).Se incrociamo le variabili avremo una serie di condizio-ni apparentemente difficilmente gestibili all’interno dei parchi. Questo studio vorrà mettere in atto delle linee guida semplici e, tenendo presente i diversi fattori, farà in modo di essere leggibile e fruibile nella quotidianità.

Francesco MANFREDI, medico, specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina Fisica e Riabilitazione. È esperto nella diagnosi e trattamento di disabilità in-fantili con particolare attenzione alle pluridisabilità e alle patologie associate a spasticità. Presidente del

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L’educazione motoria deve essere organizzata per promuovere la formazione di ogni singolo soggetto in quanto persona, favorendo il processo di apprendi-mento, così che diventi protagonista attivo consapevo-le della crescita e formazione della propria personalità.

Antonella PICCOTTI, Diplomata ISEF Perugia, laureata in Pedagogia, con Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap, è attualmente Coordinatore di Cattedra e Docente del Corso “Metodologia e Tecniche dagli Sport Individua-li” per il Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia.

IL GESTORE DEI PARCHI DIVERTIMENTO NEL CON-FRONTO TRA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E I DIRITTI DEGLI OSPITI CON ESIGENZE SPECIALI. PARTICOLARI RIFERIMENTI ALLA FIGURA DELL’AC-COMPAGNATORE (L. GIANNINI)

In virtù di quanto stabilito dal Cd. Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011) viene considerato discriminatorio l’im-pedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali ed intellettive di fruire dell’offerta turistica, esclusivamen-te per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.Il gestore del parco di divertimenti si trova nella situa-zione di dover applicare la normativa cogente in mate-ria di sicurezza e di prescrizioni dettate dai costruttori delle attrazioni e dagli altri enti preposti ed al contempo di garantire i diritti degli ospiti con esigenze speciali, nel rispetto di quanto stabilito dal summenzionato Co-dice del Turismo. Nell’alveo del percorso intrapreso con il Protocollo C+1 e nel tentativo, in attesa di una legislazione specifica, del “miglior accomodamento ragionevole”, così come definito ex L.18/2009, fondamentale appare la figura dell’accompagnatore.

Stefania CERINO, medico, specialista in Psichiatria e Criminologia Clinica, già Dirigente I livello DSM ASL NA1, si occupa da molti anni di disabilità e riabilitazio-ne psichiatrica, con particolare riferimento agli ambiti della psicologia del profondo.

EDUCAZIONE MOTORIA COME MODALITÀ DI INTE-GRAZIONE SOCIALE (A. PICCOTTI)

Il dibattito sull’educazione e sull’integrazione sociale delle persone con disabilità è stato da sempre caratte-rizzato da una notevole vivacità.L’integrazione non è un concetto peculiare della disa-bilità, ma è un processo che coinvolge ogni individuo, ogni volta che questi è inserito in un ambiente sociale; viene intesa quindi come acquisizione di un ruolo fun-zionale alla vita del gruppo di appartenenza, nel quale ci si riconosce e si viene riconosciuti dagli altri.Si tratta di processo dinamico, in continua evoluzione.Per raggiungere il successo del processo è necessa-rio conoscere e riconoscere i bisogni speciali di tutti i componenti del gruppo e individuare le potenzialità e i bisogni del soggetto disabile.EDUCAZIONE MOTORIA E DISABILITÀ:Come sancito dalla Carta Europea dello Sport e dal Co-dice di Etica Sportiva l’educazione motoria dovrebbe costituire un canale preferenziale attraverso il quale l’individuo può affermarsi e valorizzarsi.L’attività motoria e sportiva per un’integrazione di qualità.Le esperienze motorie del bambino vissute con il corpo e attraverso il corpo, sono importanti perché permetto-no lo sviluppo di quei meccanismi che gli permettono di accedere ai vari stadi di sviluppo mentale.L’attività motoria ha, infatti, la grande capacità di essere un vero motore di supporto al sistema cognitivo, sia nei mec-canismi della memoria, che nell’organizzazione dei proces-si logici, contribuendo alla costruzione della personalità e al suo modo di relazionarsi dinamicamente con il mondo, attraverso atteggiamenti, modi e forme abilitative.

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giuridiche tipiche, come il danno causato da “cose in custodia” o il danno derivante dall’esercizio di “attivi-tà pericolose”: queste interpretazioni si affiancano ai criteri generali di individuazione della responsabilità, rispetto ai quali si deve anche considerare la condotta delle persone del pubblico, che a volte risulta non con-forme alle prescrizioni di impiego e di fruizione delle attrazioni date dai costruttori di attrazioni e dai gestori dei parchi.L’intervento ha lo scopo di illustrare lo stato normativo e giurisprudenziale nazionale riguardante questi argo-menti.

Giorgio CARAMORI, Avvocato.

LA STORIA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL’AC-CESSIBILITÀ AI PARCHI DI DIVERTIMENTO NEGLI USA (T. SHEEHAN)

Tom Sheehan è un avvocato statunitense con forma-zione tecnica, che lavora in tutto il mondo come con-sulente dei più importanti parchi di divertimento e come rappresentante legale dei costruttori. Da tempo si occupa delle creazione di una regolamentazione re-lativa all’accessibilità dei parchi negli USA. In questa presentazione parlerà della storia dell’ADA (Americans with Disabilities) e dello sforzo dell’industria nello stu-diare progetti e metodi – legalmente accettabili – che possano migliorare l’accessibilità ai parchi, tutelando al contempo costruttori ed utenti. Saranno presentate alcune delle soluzioni più importanti trovate che pro-pongono giusto equilibrio tra gli aspetti dell’ emozione, essenziali per le attrazioni e il loro funzionamento, in modo tale da poter garantire l’accesso a chiunque, in-dipendentemente dalle proprie abilità.

Tom SHEENAN, Avvocato e ingegnere, è consulente le-gale dei costruttori dei più importanti parchi di diverti-mento e si occupa da anni di studi sull’accessibilità e regolamentazione della stessa negli Stati Uniti.

L’accompagnatore, adulto e maggiorenne, potrà essere di valido supporto per consentire all’ospite con esigen-ze speciali, in qualità altresì di responsabile di quest’ul-timo, la fruibilità delle attrazioni, una volta edotto sulle prescrizioni e/o limitazioni relative alla sicurezza delle attrazioni medesime.A tal fine è necessario che venga rilasciata dall’accom-pagnatore un’espressa dichiarazione che fornisca al gestore, manlevandolo, una valutazione della disabilità, la quale non potrà in alcun caso essere posta in capo a quest’ultimo.

Licia GIANNINI, Avvocato.

SICUREZZA DELLE ATTRAZIONI PER PARCHI DI DI-VERTIMENTO: LE RESPONSABILITÀ DEL COSTRUT-TORE, DEL GESTORE E I COMPORTAMENTI DEL PUB-BLICO (G. CARAMORI)

La gestione della sicurezza nei parchi di divertimento è un tema molto complesso, in quanto riguarda aspetti di rilevanza interna (inerenti alla tutela degli operatori), che sono anche oggetto di norme giuridiche in materia di salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni, e, in particolare, aspetti di rilevanza esterna, inerenti alla sicurezza del pubblico, materia rilevante sotto il profilo giuridico, per molti aspetti.Norme giuridiche nazionali e di derivazione comunitaria (direttive in materia di sicurezza generale dei prodotti e di responsabilità per danni causati da difetti del pro-dotto), sanciscono obblighi e responsabilità specifiche, in primo luogo, per i fabbricanti di attrazioni e giochi; altre norme stabiliscono i criteri di valutazione delle re-sponsabilità del gestore del parco e hanno rilevanza sia penale che civile; infine ulteriori prescrizioni sono date in materia di “protezione del consumatore” dal Codice del Consumo.La giurisprudenza ha variamente configurato la re-sponsabilità del gestore con riferimento a fattispecie

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prevenzione incendi che della gestione del soccorso, indirizzate non solo a chi si occupa di progettare e/o costruire opere, ma anche a chi può essere chiamato a svolgere specifici compiti in situazioni di emergenza, dai vigili del fuoco alle squadre aziendali.Tali attività risultano peraltro in linea con i contenuti della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita dall’Italia nel 2007, nel cui ambito viene richiamata la necessità che gli Stati adottino “tut-te le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali” .Più recentemente questi aspetti sono stati anche inse-riti nell’ambito dei percorsi di formazione dei vigili del fuoco, una condizione che incrementerà l’efficacia del soccorso.Nella comunicazione saranno descritti e commentati sin-teticamente gli aspetti appena riassunti, a partire dalle norme tecniche di prevenzione incendi fino alle linee gui-da sulle operazioni di soccorso in caso evento critico.

Stefano ZANUT, architetto, componente del Corpo Vigili del Fuoco.

LA SICUREZZA DELLE PERSONE DISABILI TRA PRE-VENZIONE E SOCCORSO: IL CONTRIBUTO DEI VIGILI DEL FUOCO (S. ZANUT)

La centralità delle persone è da sempre una prero-gativa del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, affrontata sia con attività di normazione che di pianificazione del soccorso. Nel caso particolare delle persone disabili la stessa attenzione si è manifestata con l’elaborazione di specifiche indicazioni che tengano conto delle loro specifiche necessità, ma in un quadro organico che permetta di conseguire adeguati standard di sicurezza in un percorso che incrementi la sicurezza di tutti e non attraverso piani speciali o separati tra le persone. Su tali aspetti negli ultimi 20 anni sono state elabora-te norme tecniche e linee guida sia nel settore della

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diventa potenzialmente ingestibile. Ed è questo uno dei motivi che ha portato il progetto “Una giostra per tutti” a partire dalle persone con Sindrome di Down e dalle disa-bilità fisiche.I problemi sono complessi e toccano diverse aree:– Medica / – Sicurezza / – Responsabilità / – gestione e business.Cercando di fare un’analisi sintetica delle problematiche, si deve partire necessariamente dagli aspetti medici ed aggiungerei psicologici.È indubbio che le attrazioni generano nei passeggeri del-le emozioni e sensazioni che possono essere generate da parametri fisici come velocità, accelerazione, altezza, oppure legate alla tematizzazione ed effetti speciali, o dall’insieme dei due aspetti. Vengono progettate e costru-ite con questo scopo. Ogni passeggero reagisce a suo modo, questo vale per qualunque tipo di persona. Ma vi possono essere dei limiti imposti dal proprio fisico, dalla età, da patologie legate ad una particolare sindrome ecc.. In questi casi è necessarie prevedere una serie di precauzioni, che possono portare anche a delle limitazio-ni o a sconsigliare fortemente l’utilizzo dell’attrazione.Sicurezza: è sempre (o meglio dovrebbe essere) il fattore base di ogni attività. Nei parchi divertimenti ancor di più, perché nella percezione generale del pubblico non può esistere il ben che minimo rischio nei luoghi di diverti-mento. Se per un verso questo ci fa molto piacere, per l’altro ci crea non pochi problemi perché gli ospiti spesso si comportano in modo estremamente scorretto, pensan-do che comunque nulla può accadere. I livelli di sicurezza nei parchi di divertimento sono per fortuna altissimi, ma non a prova di ogni possibile comportamento che definire scorretto è un complimento.Il problema si complica ulteriormente quando è neces-

La parte conclusiva delle due giornate di Bergamo è stata riservata agli esperti internazionali che si sono incontrati il pomeriggio del 12 giugno sempre presso il Polo Didat-tico dei VVF.Si è trattato di una naturale prosecuzione ed approfon-dimento delle tante tematiche aperte e che la due giorni bergamasca ha evidenziato.Non è facile riunire nello stesso posto tante esperienze da tutto il mondo, visto la particolarità del nostro settore, ma stavolta uno dei maggiori successi è rappresentato proprio dall’aver creato questa opportunità.Che nel mondo dei parchi divertimento ci fosse grande attenzione e sensibilità al problema dell’accessibilità di persone con speciali esigenze per noi addetti al settore non è certo una novità. Lo ha dimostrato ancora una volta la partecipazione di esperti che rappresentavano pratica-mente tutte le realtà coinvolte: dai Costruttori ai Parchi, dalle associazioni dei consumatori a quelle delle famiglie dei diversamente abili, fino ad arrivare ai legali, agli or-ganismi di certificazione ed alle autorità coinvolte come i Vigili del Fuoco. Tutti hanno voglia di trovare la miglior soluzione possibile, ma nessuno si deve fare illusioni che tutto sia fattibile, facile ed immediato.Se si pensa alle varie disabilità e le si incrocia con tutte le tipologie di attrazioni e situazioni possibili il problema

Incontro tra gli esperti sull’accessibilità ai parchi divertimento delle persone con speciali esigenzeAbbiamo chiesto a Gianni Chiari, promotore dell’evento di Bergamo, di raccontarci l’esito della riunione tra gli esperti internazionali, per fare il punto sulle problematiche rappresentate dagli aspetti medici, normativi e di sicurezza.

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Lo sforzo comune e la sfida è proprio questa: comprende-re le reciproche necessità e trovare una soluzione equi-librata.Gestione e business non sono elementi secondari, posso-no diventare fondamentali per la fattibilità di un progetto. Come ha detto in riunione un collega del Belgio un pro-getto di un locale di spettacolo è stato cancellato perché le richieste di accessibilità da parte delle Associazioni coinvolte già nella fase progettuale hanno portato ad un budget non sostenibile. Risultato è che non si è fatto nulla e sono andati persi 150 posti di lavoro. Si potrebbe di-scutere molto su questo esempio, resta il fatto che questo è stato il risultato finale e qualcosa ci deve insegnare.La riunione tra gli esperti non ha mancato di sottolineare questo aspetto critico della gestione ed è stato affrontato apertamente, suscitando un interessante confronto e qual-che disaccordo. Fino dove è possibile spingersi in termini di operatività e modifica delle attrazione per l’accessibili-tà? Non va dimenticato il momento di difficoltà economica per tutti, i parchi non fanno purtroppo eccezione. Vi sono poi parchi piccoli e medi che devono avere una gestione oculata del personale e del loro business, qui i margini di manovra si riducono notevolmente, nonostante stiano di-mostrando una grande sensibilità e disponibilità.Da ultimo vorrei sottolineare che nelle norme interna-zionali sono state introdotti dei contenuti che riguardano l’accessibilità delle persone con speciali esigenze. Non dimentichiamo che l’Italia ha la segreteria della norma Europea del CEN/TC 152. Visto che siamo i primi a svilup-pare un progetto simile sull’accessibilità non potevamo perdere l’occasione di inserire delle utili informazioni sul-lo “stato dell’arte”.Lo stesso stiamo facendo a livello mondiale con le norme del comitato tecnico ISO/TC 254.Sono contenuti di base che iniziano a dare uno scenario completo delle problematiche ed individuano delle prime soluzioni di base.Nel tempo questi contenuti verranno sicuramente ampliati fino ad arrivare a delle indicazioni di procedure operative.Concludo questa breve panoramica su quanto discusso tra gli esperti sottolineando un aspetto che è fondamen-tale e rappresenta il motore di tutto il progetto che stiamo portando avanti.C’è una grande voglia e motivazione da parte di tutti a la-vorare e trovare tutte le possibili e ragionevoli soluzioni. C’è già tanta esperienza disponibile sia nell’industria che nelle associazioni, la stiamo mettendo assieme rendendole di-sponibili a tutti. I problemi ci sono e sono grossi, ma li pos-siamo superare o ridurre. Certo ci vorrà tempo, ma abbiamo iniziato e visti gli ottimi risultati di Bergamo direi bene.

Gianni Chiari

sario personalizzare i criteri di sicurezza e le precauzioni per ospiti con esigenze speciali. Il punto di partenza è una corretta e preventiva informazione da parte del parco e che l’ospite deve fare lo sforzo di comprendere piena-mente. Se questa comprensione è limitata da fattori lega-ti a patologie dell’ospite, allora ci deve essere chi assiste nella piena comprensione e nelle conseguenti decisioni. Qui si apre lo scenario sull’Accompagnatore della perso-na con esigenze speciali. Un problema dibattuto in tutto il mondo, il nostro mondo dei parchi divertimento.Non si può pretendere che il parco od il personale addetto pos-sano comprendere potenzialità e limiti di una persona sempli-cemente guardandolo ed incontrandolo per pochi minuti.Occorre chi conosce bene la persona, compreso limi-ti e potenzialità. Questo vale in particolar modo sia per i bambini che per le persone con esigenze speciali. E l’Accompagnatore deve poter decidere ed assumersi la responsabilità delle sue decisioni, anche in maniera scrit-ta. Su questo aspetto vi sono già delle procedure in atto in diversi parchi che sono molto simili tra loro, anche se sono state sviluppate separatamente ed in tempi diversi. Questo fa ben sperare che si possa arrivare ad una buona prassi internazionale in tempi ragionevolmente brevi.Vi è poi la grande problematica delle situazioni di emer-genza, compresa l’evacuazione. In condizioni normali potrebbe non essere necessario un accompagnatore, ma se interviene una situazione di blocco dell’attrazione con necessità di evacuazione come la si affronta? Siamo certi che l’ospite con esigenze speciali sarà in grado di lascia-re agevolmente l’attrazione. In qualche caso potrebbe la sua condizione di difficoltà accrescere i rischi per gli altri passeggeri? E se la sua patologia lo porta ad ostacola-re anziché collaborare nell’evacuazione? Tutte domande semplice e logiche ma che non trovano altrettante sem-plici risposte, almeno ad oggi.Sulle responsabilità vi è un forte dibattito. La giurispru-denza non è affatto chiara e per molti versi la legislazione è contraddittoria. È per questo che nel progetto “Uno gio-stra per tutti” vi è un Board legale con un nutrito gruppo di avvocati e giudici che stanno analizzando la situazione, non solo a livello nazionale. È chiaro che i costruttori ed i parchi non possono accettare responsabilità per situa-zioni che non siano sotto il loro controllo e qui la cosa si complica molto. Se da un lato non si “potrebbe” limi-tare l’accesso a persone con esigenze speciali, vi sono condizioni oggettive che per ragioni di sicurezza portano necessariamente a queste limitazioni.I costruttori ed i parchi vorrebbe ammettere “Tutti si tut-te le attrazioni”, ma questo non è possibile come non è possibile fare tutto nella vita normale. Se però si lavora assieme, come i test di Bergamo hanno dimostrato, la situazione può migliorare e molto.

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Giostre. Che festa sarebbe senza di loro? E a proposito di tolleranza zero di Massimiliano Martucci (www.martinanews)

ppena arrivati in Piazza d’Angiò, mettiamo mano alla macchina fotografica ma ci chiedono di non fotografare l’immondizia che fa da tappeto alla piazza dedicata al Principe di Taranto. Noi un po’ perplessi e un po’ perché a trattare di immondizia sono più bravi altri, lasciamo correre perché ci interessa capire il punto di vista dei giostrai, di coloro che per quattro giorni all’anno (ormai contiamo anche il venerdì) vengono a Martina Franca con i loro mastodonti di acciaio e ferro e contemporaneamente fanno divertire i bambini ma infastidiscono il vicinato. Abbiamo appuntamento con Cosimo Amato, presidente regionale Anesv, il sindacato degli esercenti degli spettacoli viag-gianti, nonché giostraio da generazioni.

“Le giostre sono l’anima di una festa patronale. Senza di loro che festa sarebbe?” ci dice, ma subito proviamo a provocarlo chiedendo del rapporto con gli abitanti: “Dire che non creiamo disagio, sarebbe da stupidi, ma chiediamo sempre un po’ di colla-borazione ai cittadini. In fondo si tratta solo di tre o quattro giorni”.Martina Franca, per loro, è una delle piazze più importanti nel sud, una sorta di sal-vagente per la stagione, perché è una piazza che ancora risponde: “Lei pensi che se dovesse venire meno Martina Franca, potrebbero venir meno le condizioni per una famiglia di mantenersi per un’intera stagione“. Infatti con macchine da scontro, tagadà e ombrellini si lavora solo da aprile fino a fine estate, per il resto si sta fermi.

L’arrivo delle giostre a Martina Franca sembra tiri fuori davvero il peggio da parte dei nostri concittadini. A parte il fatto che da qualche mese a questa parte sembra abbia-no imparato a usare Facebook non solo per postare foto di simpaticissimi gattini, ma anche per polarizzare conversazioni su quanto sporcano i giostrai ma non di meno gli extracomunitari, il manto di monnezza sparsa per piazza d’Angiò, viale Carella e tutte le zone interessate dalla festa, non è stato di certo provocato dal Ranger o dal Cobra. O meglio, essendo cartacce di panini, bottiglie e lattine, si suppone che siano stati i cittadini a consumare e quindi a gettare dove capita. Oppure i bidoni erano strapieni.Cosimo Amato sembra conoscere verso dove vogliamo andare a parare, sul fatto che

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dei piccolissimi ambulanti, diventava più complicato con altri. L’acceso dibattito che è successo in Corso Messapia sabato pomeriggio ne è la dimostrazione: i vigili urbani in-tervengono per far sgomberare un venditore abusivo, ma quello sventola la ricevuta della Soget per l’occupazione di suolo pubblico che comunque si paga, autorizzazione o no. Misunderstanding multiculturale che da un lato sfrut-ta fino all’ultima goccia chi è già sfruttato da malavita e organizzazioni poco luminose, dall’altro non esita a punire chi è, in questo caso, più debole.

A proposito della Soget e dell’occupazione di suolo pub-blico, quest’anno pare abbiamo pagato tutto per intero e non in maniera forfettaria, come negli passati: “Quest’an-no ci hanno salassati. Tra suolo pubblico e tutto il resto si arriva fino a trecento euro ad attività. Poi contribuiamo volontariamente alla festa patronale. Quest’anno in modo minore, perché gli altri anni pagavamo un forfait come suolo pubblico, e quello che si racimolava andava alla festa“.

A quanto arrivavate gli altri anni?“Gli altri anni era molto congrua. Si aggirava intorno ai sette, otto mila euro”

Ma la delusione è sulla promessa della tolleranza zero: “Qui funzionava quando c’era l’ex Comandante Cito, che usciva con due vigili e faceva i sequestri”.

La verità sulla festa di San Martino non sembra esserci tutta da una parte. La situazione caotica permette un po’ a tutti di fare quello che vogliono. Ma se da una parte i gio-strai sono quelli sotto i riflettori, proprio per questo sono i più controllati, a differenza, sembra, di tutti gli altri, che sorgono come funghi con braci per salsicce o camioncini con panini, oppure con borse e portafogli falsi. Poi ci sono i cittadini che non sembrano avere timore a contribuire a chi insozza la città, dimenticandosi che quelle strade non sono terra di nessuno, ma sono le stesse che hanno percorso fino a qualche ora prima e che percorreranno poi. Da una macchina una signora grida: “Non fateli più venire” commentando la situazione di Piazza D’Angiò, ma d’altro canto, come ci fanno notare gli stessi giostrai, il cui valore sociale dell’attività è riconosciuta da un pro-tocollo firmato con l’Anci. Poi c’è un percorso intrapreso, in Puglia, con l’assessore Godelli, per creare un calen-dario degli spettacoli, in modo anche di ufficializzare la loro presenza. Tutto sta nell’uscire dall’ombra quindi, per permettere di dividere chi è in regola e chi no, permetten-do anche a chi deve decidere di poter discernere davvero cosa importuna la vita del quartiere in quei quattro giorni e chi invece fa solo il proprio lavoro.

questo sembra sia l’ultimo anno che le giostre staranno in paese. “A noi conviene sempre stare in città, perché il posto attrezzato, almeno qui a Martina Franca, sarebbe decentrato di almeno quattro o cinque chilometri”.

Avete avuto contatti con l’amministrazione?“Abbiamo avuto contatti, abbiamo collaborato. Tutte le rou-lotte dei ragazzi che lavorano con noi le abbiamo lasciate al Pergolo. Anche i camion vuoti. Sono quattro mesi che ci sentiamo. Da quattro mesi che va avanti questa storia“.

L’amministrazione vi ha proposto di andare fuori dal centro?“La loro intenzione era quella di mandarci fuori. Ma non ci sono le condizioni: un’area attrezzata che possa conte-nere tutte le attrazioni. Eravamo novantuno esercenti. Ci sono una ventina di grandi attrazioni e poi molte attrazioni per bambini”.

Se ci sono state divergenze sul posto lo si comprende, quindi, anche per il fatto che, racconta sia Amato che Mario Colletti, consigliere regionale e delegato nazionale Anesv, intervenuto dopo, è che in tutte le città le giostre sono in centro. Anche a Amsterdam, in Piazza Dam, ci dice un loro collega che ascolta la conversazione. Il grup-po dei giostrai che sarebbe venuto a Martina Franca ha presentato per tempo un progetto, che comprendeva tra le altre cose i passaggi per i mezzi di soccorso, spazi di almeno cinque metri per far passare le ambulanze. Ad-dirittura avevano proposto di utilizzare il Tursi, per con-centrare le più grandi attrazioni, lasciando fuori quelle dei bambini. Ma l’amministrazione non ne ha voluto sapere, ma ha garantito, quest’anno, tolleranza zero nei confronti degli abusivi, che non sono solo quelli che vendono borse contraffatte, ma anche loro colleghi giostrai, che montano subito dopo che passa la commissione per verificare se sono in regola e smonta già la notte del lunedì. Poi ci sono le paninoteche ambulanti, nota dolente su cui intervengo-no anche Amato e Colletti.

“Noi veniamo accusati di non lasciare gli spazi… chiun-que può fare quello che vuole. Abbiamo mandato lettere a tutte le Forze dell’Ordine per chiedere controlli. Ab-biamo parlato con la dott.ssa Montanaro [dirigente di PS del Commissariato di Martina Franca]. Ha detto che quest’anno doveva essere tolleranza zero. Hai visto qual-cuno? Questo è quello che è mancato a noi. Poi la gente dice: non si passa. Ma non si passa perché ci sono gli abusivi”.

Regolarità in cambio di tolleranza zero nei confronti degli abusivi. E se gli interventi erano più facili nei confronti

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argomento che sta molto a cuore ai gestori dei parchi di divertimento è quello delle cosiddette “acque scenografiche”, cioè dell’acqua che viene utilizzata per la realizzazione di attrazioni e non per la tradizionale balneazione. Pensiamo ai flume ride, agli ottovolanti acquatici, agli “splash battle”, ma anche alla Motonau-tica per bambini ed alle Water Balls: queste attrazioni prevedono solitamente un bacino artificiale nel quale scorre l’acqua, movimentata da pompe e la presenza di macchinari per il sollevamento dei componenti delle attrazioni, quali rotaie, funi di acciaio, elementi di blocco, di sicurezza, e altro. In queste acque i frequentatori del parco non si immergono, ma possono essere colpiti da spruzzi o possono immergervi le mani o venirne comunque a contatto. La necessità di mantenere anche visivamente una buona qualità dell’acqua fa si che questi bacini siano quasi sempre dotati di una o più unità di trattamento acqua, costituita da sistemi filtranti e di trattamento chimico.La domanda è: dal punto di vista normativo, qual è il corretto inquadramento delle acque scenografiche? Sono assimilabili alle piscine o piuttosto alle fontane ornamentali? Dal punto di vista igienico sanitario l’acqua deve essere potabile, balneabile o non deve aver nessun particolare requisito?Come spesso accade in Italia, una risposta chiara ed univoca non c’è. Appare scontata la necessità di mettere in atto una seppur minima salvaguardia della salute degli utenti, che comunque possono venire a contatto con l’acqua e non devono subire danni, ma su quale sia il grado di salvaguardia corretto e opera-tivamente applicabile nessuno ancora si è pronunciato. I gestori dei parchi di divertimento devono quindi adeguarsi alle indicazioni che vengono loro date dalle autorità competenti, se ciò accade. Purtroppo, però, anche gli organi di controllo non dispongono di una norma alla quale riferirsi e di conseguenza tali indicazioni sono spesso discordanti da zona a zona, e tra ASL diverse.

Le acque scenograficheQuali i parametri e la disciplinada applicare?

In breveNel vuoto normativo, una so-luzione ragionevole è quella di applicare alle acque sce-nografiche delle attrazioni la disciplina delle acque di balneazione, e non l’Accordo Stato Regioni sulle piscine.

di Rossana Prola

Jukatan a Rainbow M

agicland

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to-Regioni 2003 detta i requisiti chimico-fisici e batte-riologici di idoneità dell’acqua delle piscine. I parametri da analizzare sono diversi, dal pH dell’acqua alla con-centrazione di cloro, dai nitrati all’acido cianurico. Molti di questi parametri sono riferiti alla situazione classica di una piscina e sono difficilmente riconducibili alla si-tuazione di una attrazione che utilizzi acqua.Il D.lgs. 116/2008 ed il D.M. 30 marzo 2010 individua-no invece solamente indicatori biologici, in particolare enterococchi intestinali ed escherichia coli, secondo la tabella in alto.

I decreti sulle acque balneabili individuano inoltre una serie di competenze territoriali di Regioni e Comuni che riguardano il monitoraggio e la informazione alla popola-zione sulla balneabilità o meno delle acque. In particolare:

Competenze regionali individuazione acque di balneazione e dei punti di mo-

nitoraggio istituzione di un programma di monitoraggio prima

dell’inizio della stagione balneare aggiornamento delle acque di balneazione facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare

Competenze comunali la delimitazione prima dell’inizio della stagione balne-

are delle acque non adibite alla balneazione e delle ac-que di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qua-

Venendo allo specifico, i possibili inquadramenti nor-mativi sono tre: il Dlgs 31/2001 sui requisiti delle acque potabili;

l’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni 2003 sulle pi-scine; il D.lgs. 116/2008 (e D.M. 30 marzo 2010) sulle acque

balneabili.

Il primo inquadramento, cioè quello che uniforma le ac-que scenografiche a quelle potabili, appare senza dub-bio peccare di eccessiva tutela, oltre a risultare molto difficilmente realizzabile. Il mantenimento delle carat-teristiche di potabilità in un’acqua sottoposta a notevo-le stress ed esposta a continuo inquinamento da parte dell’ambiente (ricordiamo che tali attrazioni sono situate all’aperto) risulta davvero impossibile.D’altra parte, le modalità di contatto con l’acqua da parte degli utenti sono di gran lunga meno rischiose di quelle regolate dalle disposizioni successive, cioè quelle relative alle acque di piscina ed a quelle balneabili. Nelle attrazioni dei parchi di divertimento non ci si immer-ge, né si entra direttamente a contatto con l’acqua. Tale contatto è solo accidentale, attraverso schizzi, oppure si limita all’immersione di una mano. Ma pensiamo con quanti agenti anche patogeni la mano di un bambino entra in contatto durante una intera giornata!L’assimilazione delle acque scenografiche a quelle delle piscine potrebbe comportare l’applicazione di una serie di vincoli costruttivi oltre che di rispetto dei parametri igienico-sanitari dell’acqua, vincoli che spesso non sono applicabili e ancora più spesso non avrebbe senso ap-plicare. Pensiamo ad esempio a quanto dispone la Nor-ma UNI 10637 sui tempi di ricircolo oppure sul numero di pompe e filtri necessari per l’impianto di trattamento dell’acqua. La commissione tecnica UNI sulle piscine non ha ancora emanato una norma relativa alle piscine dotate di impianti idromassaggio vista la complessità e la eterogeneità della materia, immaginiamo quanto po-trebbe essere complessa la stesura di una norma sugli impianti che impiegano acque scenografiche!Dal punto di vista quindi dello specifico utilizzo di tali acque appare sufficiente, se non addirittura sovrabbon-dante, la normativa applicata alle acque balneabili.La Tabella A contenuta nell’allegato1 dell’Accordo Sta-

Rio Bravo a Mirabilandia

Parametri Classi di qualitàMPN O UFC/100 m Eccellente Buona Sufficiente ScarsaEnterococchi intestinali 200 (*) 400 (*) 330 (**) > 330 (**)Escherichia Coli 500 (*) 1000 (*) 900 (**) > 900 (**)(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile / (**) Basato sulla valutazione del 90° percentile

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tra la situazione “piscina” e quella “acqua di balneazione” è l’esistenza di un sistema di trattamento, allora perché non vengono assimilate alle piscine anche le acque delle fontane ricreative? Lo Stato tutela, più che giustamen-te, l’igienicità dell’acqua delle fontane dalle quali viene attinta acqua ad uso umano, imponendo che rispetti le direttive del D.lgs. 31/2001 e cioè che l’acqua sia a tutti gli effetti potabile, ma non si esprime su quelle fontane che hanno solamente una funzione decorativa nelle quali però potrebbe accidentalmente accadere che qualcuno si immerga, pensiamo alla famosissima fontana di Piazza Navona a Roma, ad esempio. Difficile pensare che fonta-ne con portate simili non abbiano un impianto di tratta-mento... sarebbe uno spreco assurdo, che viene per altro impedito dalla legge vigente.Concludendo, l’unica strada percorribile per le acque sce-nografiche appare quella della assimilazione alle acque balneabili. Si tratta di una situazione chiara, ben definita, gestibile, che le associazioni di categoria ed i singoli ge-stori devono difendere con forza e vedere, possibilmente, presto riconosciuta da atti ufficiali.

lora nel corso della stagione balneare si verifichi o una si-tuazione inaspettata che ha o potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti (ordinanze sindacali).Il decreto prevede inoltre un monitoraggio costante sulle acque balneabili, prima e durante la stagione balneare.

Se lo Stato considera tali misure sufficienti ed idonee a salvaguardare la salute dei bagnanti che, come dice il termine stesso, si immergono nelle acque superficiali, perché tali misure non dovrebbero essere ben più che sufficienti per salvaguardare la salute delle persone che utilizzano strutture di divertimento a contatto con l’acqua, senza immergersi?La disciplina sulle acque balneabili viene utilizzata anche dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’idoneità alla balneazione delle numerose piscine biologiche pub-bliche presenti sul territorio. Anche in quel caso si tratta di bacini artificiali nei quali le persone fanno il bagno, si-tuazione ben più simile a quella delle piscine che non a quella delle acque superficiali. Se il fattore discriminante

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numero complessivo di presenze nei parchi a tema in Europa è stato relativamente statico per due anni consecutivi, e si aggira intorno a 58 milioni di visite nei 20 parchi più importanti. L’industria ha sofferto del clima di recessione permanente, aggravata dal clima freddo e piovoso nei paesi del Nord Europa. La tendenza di non andare in vacanza ha aiutato il settore nel 2011, ma il freddo e l’estate umida del 2012 sembrano aver interrotto questa tendenza e alcuni parchi a tema e attra-zioni all’aperto hanno avuto difficoltà.Ciò detto, i parchi più visitati hanno tutti registrato una crescita costante, ma più lentamente dell’anno precedente. Un certo numero di parchi mostra presenze in calo per il 2012, ma vi sono elementi che mostrano che è possibile fare qualcosa anche in un periodo di recessione. Le realizzazioni di Parc Asterix, Puy du Fou e Legoland Windsor in questo anno difficile dovrebbero essere istruttivo per l’indu-stria. È stato un buon anno per i nuovi, roller coaster estremi, così come per le attrazioni per bambini.

Quali sono stati i principali fattori alla base del calo di visitatori nei parchi a tema nel Regno Unito?È stato un anno straordinariamente difficile, ammettiamolo. I parchi inglesi hanno subito un colpo derivante da tre fattori: la recessione economica, il clima freddo ed umido ed i Giochi Olimpici 2012 a Londra. E ‘istruttivo vedere quanto danno può

Pubblichiamo, per gentile concessione di AECOM Economics, un estratto del rapporto TEA, Theme Index 2012, con un’intervista a Natalia Bakhlina, direttore associato Economics Europe, che commenta i dati del rapporto in relazione all’Europa. Il rapporto mondiale può essere prelevato dal sito www.aecom.com

Thrill coasters + attrazioni per famiglie =Successo. Questa la chiave del rapporto 2012 Theme Index di TEA

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Merlin Entertainments Group ha visto una crescita enorme quest’anno - ci può dire qualcosa a riguardo?Merlin è in crescita del 16% in generale, che un valore eccezionale nel quadro coplessivo. Questa performance conferma l’importanza di diversificare, dato il clima e le variazioni economiche che questo settore vive. I parchi a tema sono solo una parte delle attività di Merlin. I par-chi Legoland e “attrazioni a metà strada” hanno fatto molto bene, in crescita del 33% e 23%, rispettivamente. Per attrazioni a metà strada (midway attractions) inten-do gli acquari Sea Life, Dungeons, ed i musei del gruppo Tussauds, tutto tranne i parchi a tema e parchi LEGO. Il gruppo continua inoltre a crescere e aumentare i ricavi attraverso acquisizioni e nuove realizzazioni. Le nuove attrazioni Merlin in Asia hanno avuto molto successo, tra cui Legoland Malaysia, inaugurato nel 2012. I parchi Le-goland continuano a crescere e Merlin aggiunge alberghi per trasformarli in destinazioni per famiglie. I parchi a tema Merlin nel Regno Unito e l’Italia hanno avuto risul-tati negativi principalmente a causa delle condizioni già descritte per i parchi di quelle aree geografiche.

Parc Asterix e Puy du Fou tutti mostrano una cresci-ta significativa per il 2012. Come hanno fatto questi parchi ad ottenere risultati in un clima di recessione?Attraverso notevoli investimenti e riconoscimenti. A Parc Asterix, un top performer nel 2012, è aumentata l’area del parco di circa il 10%, o poco meno di 3 ettari, con una crescita di visitatori dell’8%. I miglioramenti includono una nuova area a tema egiziano, e diverse attrazioni, tra le quali l’attesissimo tra cui OZIRIS, un inverted coaster di 40 metri di altezza che si immerge sotto l’acqua durante i suoi numerosi loop. Per i bambini, c’è la nuova attrazione SOS Numérobis nella nuova area del parco. Puy du Fou celebra il 35 ° anniversario del suo spetta-colo originale Cinéscénie, che gli operatori considerano un fattore chiave del 2012 per l’aumento di visitatori , oltre al riconoscimento a livello mondiale che il parco ha ricevuto come risultato di essere stato nominato per il premio di Tea Thea 2012. Questo riconoscimento ha at-tirato l’attenzione della stampa internazionale, e il parco ha fatto molto per utilizzarlo come leva di marketing. Il Presidente di Puy du Fou mi ha detto che il Premio Thea ha contribuito all’immagine del parco come luogo per trascorrere il tempo per la famiglia nel mercato nazio-nale, con un aumento di visitatori francesi. Il parco ritie-ne anche che le persone apprezzino molto gli spettacoli da vivo che differenziano Puy du Fou da altre strutture. Il nuovo spettacolo natalizio Grand Noel è stato un suc-cesso, con 90.000 spettatori. Nelle attuali condizioni economiche, anche una mode-sta crescita è una conquista per un parco a tema, e un

arrecare il cattivo tempo all’industria dei parchi a tema. In Inghilterra il 2012 ha registrato un freddo da record, e le temperature rigide sono state accompagnate da pioggia ininterrotta nei mesi di giugno e luglio. In realtà, il 2012 è stato l’anno più piovoso negli ultimi 100 anni. Secondo un sondaggio del portale VisitEngland , che ha condotto un indagine sulle persone che non sono andate in vacanza, il 17% degli intervistati ha dovuto cambiare i programmi a causa delle condizioni atmosferiche, sia andando all’e-stero che accorciando o annullando il viaggio. Questo fenomeno può avere implicazioni di lungo termine per i parchi britannici, perché il 16% degli intervistati ha affer-mato che il cattivo tempo del 2012 li ha sconsigliati dal recarsi in Gran Bretagna anche nel 2013.Le Olimpiadi hanno costretto a pagare un tributo pesante soprattutto sul turismo locale in generale, grazie alle città deserte per diverse settimane in estate, nel periodo in cui, tradizionalmente, i parchi inglesi sono più visitati. Nonostante ciò, Legoland Windsor ha avuto un bel successo, grazie alla sua nuova strategia di trasformare il parco in una destinazio-ne per famiglia, attraverso l’aggiunta di un hotel.

Che impatto hanno avuto le Olimpiadi sul turismo nel Regno Unito?Tutti sono andati via da Londra per evitare la folla. Il sindaco di Londra ha lanciato un avvertimento a tutticirca l’afflusso in occasione delle Olimpiadi e le implica-zioni sui trasporti pubblici, per evitare il caos. Ha funzio-nato troppo bene: il centro di Londra era praticamente vuoto. I turisti che sono venuti per i Giochi sono stati concentrati nell’area olimpica. Questo è ciò che può ac-cadere con mega-eventi come eventi sportivi interna-zionali ed esposizioni mondiali. Si anticipa che l’evento porterà grandi folle e farà aumentare il flusso di visita-tori in tutta l’area metropolitana. In realtà non accade sempre così - l’impatto del turismo è spesso inferiore al previsto. Londra 2012 è stato un enorme successo in molti modi, e ne hanno beneficiato alberghi, trasporti e sport, per esempio. Ma l’impatto non è per tutto.

Che cosa ha contribuito al calo delle presenze 2012 nei parchi a tema in Nord Europa e in Italia?Nel Nord Europa, freddo e umido è stato il principale responsabile . L’Italia ha sofferto molto per problemi economici e un nuovo tipo di tassa di proprietà, l’IMU, ha costretto a tagliare le spese meno necessarie. I pro-prietari di casa sono stati tutti obbligati a pagare una somma di denaro in un particolare giorno dell’anno – la tassa è applicata per prima e seconde case, questo è sin-tomatico di molti Paesi europei – e le misure di austerità imposte come conseguenza della recessione hanno un effetto deterrente per la spesa per il tempo libero.

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Certamente il freddo è un problema minore nel periodo natalizio. Lo stesso vale per halloween. Altri parchi po-trebbero guardare a ciò che possono fare con certi tipi di investimenti, e facendo il più possibile nelle vacan-ze, per compensare i cattivi numeri estivi e addirittura superare le tendenze negative. L’Europa, in particolare il Nord Europa, non vede una buona estate da tempo. Con l’incertezza del clima nel corso degli ultimi anni, potrebbe essere il momento di esplorare altre opzioni. C’è un sacco di interesse per roller coaster estremi in Europa. Allo stesso tempo, l’attenzione alle famiglie con bambini piccoli è più importante che mai. PortAventura ha impostato la sua strategia per diventare la miglio-re destinazione per famiglie in Europa, Parc Asterix ha bilanciato il suo nuovo coaster con un’attrazione per bambini e Puy du Fou permette a tutta la famiglia di go-dere i suoi spettacoli, senza liniti di età e altezza. I parchi Lego hanno scelto di evolvere in destinazioni turistiche per famiglie attraverso la realizzazione di alberghi e vil-laggi vacanze.

reinvestimento tempestivo è fondamentale in questo. PortAventura è molto presente sulla stampa perché ha appena aperto il suo rinnovato l’area acquatica Costa Caribe, e nel 2012 ha attirato una folla grazie al nuovo roller coaster “Shambhala: spedizione in Himalaya,” che ha superato il record dei coasters europei per altezza per altezza (76 metri), caduta (78 metri) e velocità (134 km / h nella prima discesa). La rivista specializzata Kir-mes e Parks ha assegnato a Shambhala il premio per la “migliore attrazione europea 2012”. La nuova area per bambini SésamoAventura, inaugurata nel 2011 mantiene il suo richiamo. Come risultato, i migliora-menti apportati da InvestIndustrial, che ha avuto il pieno controllo del parco nel 2012 con l’acquisto del restante 50% della partecipazione, ha portato a una crescita tra il calo generale degli altri parchi spagnoli.

Può dare qualche indicazione su come i parchi eu-ropea possono contrastare le tendenze negative del maltempo e della recessione?

Previsioni meteo inattendibili. Si attiva la Regione Emilia Romagna

Abbiamo trattato nel numero scorso il problema dell’inattendibilità delle previsioni meteo. Nel confronto con gli operatori è emerso che il simbo-lo riassuntivo delle condizioni dell’intera giornata è quello relativo all’e-vento “più importante”, così ci hanno risposto dalla redazione del por-tale Ilmeteo.it. In sostanza, se c’è la minima possibilità che si verifichi un temporale, magari alle 19, il simbolo riassuntivo dell’intera giornata sarà ricco di fulmini. In questo modo non si fa informazione scientifica, ma sensazionalismo. Su questo tema, caro a tutti gli operatori dell’industria turistica, si è attivata la Regione Emilia Romagna, convocando un ta-volo di lavoro nazionale per mettere a punto una regolamentazione del settore delle comunicazioni meteorologiche, attual-mente “troppo affollato di soggetti privati, titolati a dare informazioni e interpretazioni meteorologiche spesso discordanti”, e con pesanti effetti negativi sull’economia territoriale, turismo in testa. Lo ha proposto a Rimini l’assessore al Turismo dell’E-milia-Romagna Maurizio Melucci, nel corso di un incontro organizzato il 22 giugno scorso dalla Regione e dall’Agenzia re-gionale prevenzione e ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna, che ha visto la presenza di esperti del settore e i rappresen-tanti degli operatori turistici. “Da Rimini – ha dichiarato l’assessore Melucci – lanciamo una proposta nazionale per avviare una regolamentazione del settore delle comunicazioni meteo che hanno una rilevante influenza a livello turistico, come documentato da quanto è successo in occasione del recente ponte pasquale”. Per Melucci “la serietà e affidabilità delle notizie diffuse da tv, radio, portali Internet, quotidiani… è fondamentale. Il gruppo di lavoro nazionale, che abbiamo deci-so di costituire e che sarà coordinato da Arpa Emilia-Romagna, affiderà poi le sue proposte alla Conferenza Stato-Regioni che, a sua volta, rappresenterà questa necessità a livello governativo per gli interventi che si riterrà opportuno compiere”. Oltre alle proposte di regolamentazione – ha aggiunto aggiunge l’assessore Melucci – “il gruppo di lavoro si attiverà per perfezionare il dialogo con i mezzi di comunicazione e per una migliore gestione e valorizzazione comunicativa delle infor-mazioni meteo”. “Con le conclusioni dell’incontro di oggi – ha concluso Melucci – siamo passati, come rappresentanti del turismo italiano, dalla protesta alla proposta. La materia è delicata, spesso viene raccontata con enfasi poco scientifiche e molto sensazionalistiche e quindi va gestita con professionalità evitando improvvisazioni”.La nostra associazione si è complimentata con l’iniziativa, rendendosi disponibile a far parte del gruppo di lavoro che af-fronterà questo tema. (M. C.)

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It’s exciting.It’s funny.It’s amazing.

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Unisciti a più di 350 espositori per speri-mentare i nuovi prodotti della industria del divertimento ed incontrare più di 8.000 colleghi del settore provenienti da tutto il mondo. EAS 2013 mette in mostra le tendenze del settore, le attrazioni, le tecnologie più innovative, il networking, ed è un punto di incontro tra colleghi.

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elle grandi strutture ci si avvale ormai di risorse interne, debitamente formate, o di professionisti del settore. Più volte abbiamo ribadito da queste pagine che una stra-tegia di marketing digitale è questione complessa, che può essere affrontata a vari livelli, dal “fai da te” – apprezzabile, perché questa attività è troppo recente per non consentire a tutti di sperimentare, imparando dagli errori - delle piccole strutture ad una vera e propria strategia, pianificata nei dettagli. Un professionista progetta un piano di comunicazione digitale, decide cosa comunicare e come relazionarsi agli utenti, individua i canali, i giorni della settimana e gli orari nei quali postare i nuovi contenuti sui singoli social network, effettua infine un continuo monitoraggio dei risultati, per verificare se le azioni messe in campo realizzano quanto previsto. Ovviamente ci si interroga anche sul come valorizzare le attività sui social in ottica SEO, per aumentare le conversioni al sito del parco, dal quale in genere si acquistano i biglietti. L’obiettivo del social media marketing è, in sostanza, quello di accrescere il numero di visitatori, agendo sulla brand reputation, ma anche spingendo gli utenti a visitare il parco.Per la stagione 2013, dopo un’apposita gara, In questa stagione Mirabilandia ha deciso di affidare la gestione della campagna sui social network a Marco Marozzi,

I parchi di divertimento e la promozione attraverso il social media marketing. Ma come gestire i social network?

Social media marketinge parchi di divertimento.L’esperienza di Mirabilandia di Maurizio Crisanti

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real-time e su Facebook e G+ per costruire e fidelizzare una community che è molto attiva e piace molto ai fan di Mirabilandia. Ma teniamo conto che le immagini sono la ragione delle interazioni e delle condivisioni sui social, che la progressiva crescita del mobile e delle applicazioni favoriscono la diffusione immediata di foto e video an-che attraverso YouTube, Instagram e Pinterest. Per questo motivo abbiamo sviluppato un’applicazione che risiede su Facebook “Cronache da Mirabilandia” e che raccoglie tutte le foto pubblicate dagli utenti su qualsiasi social net-work con l’hashtag #mirabilandia.

Nel sito internet è il parco a “dire” qualcosa ai na-vigatori, mentre “social” è sinonimo di condivisione. Sono i visitatori del parco i redattori sui social net-work?Il dialogo che si sviluppa apertamente sui social network, amplifica opinioni e pensieri, raccoglie comportamenti e preferenze, comprende esigenze e desideri I visitatori di Mirabilandia sono molto attenti, precisi e attivi: soprat-tutto quando si conclude la loro esperienza vengono sui social a raccontarci cos’è andato bene, cosa è piaciuto e cosa no, chiedono spiegazioni o semplicemente ringra-ziano. Saper ascoltare cosa gli utenti vogliono e come interagiscono è fondamentale. La nostra attività consiste nel raccogliere le risposte e i feedback per le successive elaborazioni creative e per attivare un dialogo che diventa anche servizio al consumatore.

Mirabilandia ha recentemente ospitato il primo Blog-ger Tour, una selezione di affermati redattori che ge-stiscono blog legati a turismo, famiglie e parchi di divertimento. Perché avete pensato di inserire i blog in una strategia di digital marketing?È un’iniziativa di digital PR che si basa sulla reale espe-rienza del Parco da raccontare, condividere e diffondere viralmente in rete. TheGoodOnes ha invitato una sele-zione di blogger italiani, molto diversi tra loro (mamme, papà, appassionati di viaggi, cucina, fotografia, lifestyle) a trascorrere un giorno intero a Mirabilandia per provare ed esplorare assieme a noi tutte le emozioni del Par-co, sotto diversi e molteplici punti di vista. La mamma blogger ha scrutato minuziosamente i servizi per bam-bini, il traveller ha fatto una riflessione sulla possibilità di venire al parco ma includere anche escursioni nella bellissima Emilia Romagna e l’appassionato di attrazio-ni estreme ha valutato il livello di adrenalina dei coaster. Oltre alle recensioni dei nostri blogger è interessante che il buzz su Twitter è triplicato prima, durante e dopo il tour.

fondatore dell’agenzia milanese Thegoodones. Gli abbia-mo posto alcune domande:

Social media marketing nel settore dei parchi di di-vertimento. Ci sono esperienze in ambiti che hanno qualche affinità, come quello turistico, ma nel nostro settore siamo in una fase sperimentale, molto inte-ressante. Quali valutazioni avete fatto per progettare una campagna di digital pr di un grande parco di di-vertimenti?TheGoodOnes affronta ogni campagna di social marke-ting con un metodo strutturato. Prima di tutto abbiamo condotto un’approfondita analisi degli utenti e delle loro conversazioni in rete, abbiamo mappato i comportamenti più tipici. Gli utenti sognano letteralmente la magia del Parco e la condividono nei social network, come discu-tono naturalmente delle attrazioni, ma soprattutto i visi-tatori cercano informazioni, suggerimenti e pareri da chi c’è già stato e ha condiviso la propria esperienza in rete. Poi abbiamo valutato il prodotto, punti di forza e debo-lezza, panorama competitivo italiano e internazionale… e abbiamo visitato il parco di persona. Il divertimento tra coaster, giochi e spettacoli sembra infinito e si espande per una superficie di più di 1 milione di metri quadri. La nostra strategia punta a dare valore a questa esperienza, online e offline, favorendo la condivisione di storie, racco-mandazioni e ispirazioni che oggi contano più di ogni altra forma di promozione turistica.

L’obiettivo di un parco di divertimenti è accrescere il numero di visitatori. In che modo una corretta gestio-ne dei social network può contribuire a questo?In un scenario di progressiva convergenza tra turismo, in-trattenimento e tecnologia, i social media giocano un ruolo chiave nell’esperienza del visitatore che ha voglia e piacere di condividere con amici e famigliari quei momenti inten-si di azione, avventura e divertimento che Mirabilandia è capace di offrire. I nostri obiettivi sono quelli di accrescere la visibilità del Parco e sostenere l’offerta, innanzitutto svi-luppando una forte identità di brand negli spazi sociali ma soprattutto favorendo il modo di relazionarsi tra e con gli utenti attivi nei social network. L’utente cerca anche offer-te e compara prezzi. È fondamentale quindi fornire infor-mazioni su prezzi, promozioni stagionali o dirette a target particolari. Le attività di engagement sui social network devono poi essere dirette a creare traffico sul sito dove av-vengono prenotazioni e acquisto dei biglietti.

Quali social network avete deciso di presidiare? Ci concentriamo su Twitter come canale di conversazione

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1) Il primo è quello di considerare il fruitore di un parco avventura come un numero. Invece di considerarlo come una persona, con i propri desideri, valori, bisogni e paure, ci si concentra sui flussi, sulle quantità. Si privilegia quasi esclusi-vamente l’aspetto numerico a quello psicologico dell’esperienza. Questo atteggia-mento si riflette molto, ad esempio, sull’uso della tecnologia adottata, spesso, solo per velocizzare le fasi del servizio (dalle informazioni alle prenotazioni, al briefing) ed aumentare gli accessi.

2) Si crede che l’esperienza coincida con la fruizione dei percorsi acrobatici e che la loro sola presenza sia sufficiente a giustificare la scelta del parco e a determinare la soddisfazione del cliente. La tendenza è quella di sottostimare la

Cosa ricercano i clientiin un parco avventuraNella gestione di un parco avventura ciò che frequentemente passa in secondo piano è l’attenzione nei confronti della clientela. Cosi come avviene nel settore del turismo in generale anche in quello dei parchi avventura, che risultano comunque essere un’attrattiva per il turismo ed il tempo libero, si commettono alcuni errori in tal senso e in particolare due.

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L’esperienza unica: vivere un’esperienza nuova signi-fica tornare a casa un pò cambiati. I parchi avventu-ra sono anche un momento di crescita personale, di riflessione, di educazione, soprattutto per i bambini. Significa misurarsi con il proprio essere, i propri limi-ti e la propria mentalità. I luoghi, i servizi e i prodotti commercializzati nel parco (da quelli enogastronomici a quelli culturali) devono parlare, devono raccontare del territorio e delle proprie unicità.Tutti questi elementi possono coesistere solo se la strut-tura rappresenta la principale attività dell’imprenditore, se tutte le attenzioni, le risorse e le energie vengono incanalate nel miglioramento dell’esperienza del visi-tatore. Se, invece, si tratta soltanto di una strategia di diversificazione degli investimenti difficilmente questi elementi verranno presi in considerazione dal manage-ment nella fase di progettazione della sua gestione e, altrettanto difficilmente, il parco potrà caratterizzarsi e posizionarsi in un punto preciso della mente del poten-ziale cliente.Non è difficile, infatti, costruire e avviare un parco av-ventura, è più difficile dargli una personalità, un’identità ben definita, unica arma per competere in un mercato sempre più affollato.Massimiliano Capalbo, imprenditore, è amministrato-re di GH Calabria impresa turistica che ha realizzato e gestisce nella Sila, Orme nel Parco, il primo Parco Avventura in Calabria.

complessità del fruitore di un parco avventura e di con-siderarlo un avventuriero disposto a rischiare pur di vivere l’esperienza senza andare troppo per il sottile.Il modo in cui le persone decidono di trascorrere il proprio tempo libero ci parla della società, dei nostri desideri e delle nostre paure. Parla di ciascuno di noi. L’antropologo direbbe: “dimmi come scegli di trascor-rere il tuo tempo libero e ti dirò qual è la tua concezione dell’esistenza.” Chi sceglie di vivere un’esperienza in un parco avventura lo fa tenendo conto delle seguenti caratteristiche che coincidono con quelle che il turista post-moderno privilegia nella scelta della sua destina-zione di viaggio:

La sicurezza: un tempo si partiva all’avventura con un certo gusto per l’imprevisto, oggi l’imprevisto fa pau-ra, tutto deve essere previsto e prevedibile (navigatori, app, assicurazioni, prenotazioni, informazioni). Viviamo in una società sempre più fragile che ha paura di com-mettere errori e dunque di soffrire. L’esperienza che si vuole vivere deve dunque essere sicura, senza rischi.L’accoglienza: strettamente legata alla sicurezza, sen-tirsi accolti è un prerequisito della sicurezza, sentirsi a casa, al sicuro, a proprio agio. Accoglienza significa anche possibilità di esprimersi, di lasciarsi andare, di essere liberi, disinibiti, di riappropriarsi di sè. Il tempo libero alla stregua delle vacanze è un momento privile-giato per esprimere le mancanze ed esaudire le aspet-tative dell’individuo ma soprattutto per provare nuove esperienze mai prima d’ora vissute, per uscire fuori dalla routine di tutti i giorni.

L’ambiente: la salubrità e l’integrità dei luoghi. Luoghi incontaminati e selvaggi vengono privilegiati a quelli inquinati o troppo antropizzati. L’artificio lascia il posto alla naturalità, alla veridicità che può anche non essere “confortevole”. L’integrità viene preferita all’appiatti-mento e alla standardizzazione. Bisogna fare attenzio-ne a non confondere il supporto con la funzione pen-sando che un certo luogo manifesti indiscutibilmente un certo desiderio.

L’avventura controllabile: se sono sicuro che in caso di disagio o difficoltà qualcuno mi verrà in soccorso, se al termine della fatica troverò il comfort e dunque la mia avventura è controllabile e sicura posso anche permet-termi delle brevi esperienze poco confortevoli (non solo fisicamente ma anche mentalmente). E’ l’immaginario che fa del mondo un’attrazione senza il quale il deside-rio di provare nuove esperienze non esisterebbe.

Parchi Avventura Italiani ritornaa Bergamo

Si terrà alla fiera di Bergamo, dall’11 al 13 ottobre 2013, la rassegna fieristica Alta Quota. Nel corso del-la manifestazione si terrà il V° Meeting dei parchi av-ventura italiani. Il programma è in corso di definizione e sarà comunicato attraverso la newsletter. Sono pre-visti workshop e l’Assembrea annuale dei Soci. Mag-giori informazioni saranno disponibili a breve sul sito www.parchiavventuraitaliani.it

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mmediato il successo ed al solito immediata la re-azione dell’ente di normazione tedesco con la pub-blicazione nel maggio 1982 della norma DIN 7937 “Wasserutsche ab 2 m Höhe”. Nel frattempo grazie al CEN stava prendendo piede la normazione euro-pea, nel settore delle attrezzature sportive e ricreati-ve con la costituzione del Comitato Tecnico 136. Gli esperti avevano iniziato ad identificare alcuni settori ritenuti critici, e dopo le attrezzature da parco giochi per bambini e quelle da ginnastica l’attenzione era caduta su questo nuovo settore in grande espansio-ne in tutta Europa, con impianti sempre più grandi veloci eccitanti ma normato solo in Germania. Di qui la costituzione del terzo gruppo di lavoro. Nei primi anni ‘90 il Working Group 3 aveva così pubblicato la prima edizione della norma EN 1069, divisa in due parti: la prima sui requisiti tecnici e relativi metodi di prova, la seconda sulle istruzioni e informazioni al

pubblico. Lavoro non facile, partito dall’unico documento esistente, la DIN 7937, con la delegazione tedesca restia ad aprirsi alle evoluzioni più recenti e veloci, ed il resto del gruppo più orientato ad una norma prestazionale che non limitasse il design di prodotti sicuri. Nel 2005 alla scadenza della revisione periodica della norma i nuovi modelli di acquascivolo e il diverso approc-cio normativo in materia di sicurezza hanno imposto una modifica profonda di tutto l’impianto. Il lavoro di revisione è stato pertanto particolarmente lungo e la pubblicazione della nuova versione si è conclusa nel 2010. Tra le ragio-ni anche la pubblicazione della EN 15288 sui requisiti di sicurezza per le piscine in fase di progettazione e di gestione. Il documento, elaborato da un altro gruppo del TC 136, il WG8 Swimming pools, seguiva una decina di norme di prodotto ed era stato reso necessario dalla con-statazione che componenti sicuri andavano integrati nella progettazione e gestione per la sicurezza del complesso. L’introduzione di un approccio basato su analisi di rischio specifiche ad integrazione dei requisiti dati ha fatto pe-santemente sentire la sua influenza anche sull’edizione

2010 della EN 1069, prontamente nazionalizzata dall’UNI ma in versione inglese. Va detto che il mercato aveva ben accolto la preceden-te edizione: numerose Regioni l’avevano anzi richiama-ta nella disciplina delle piscine pubbliche. Una revisione disponibile nella sola lingua inglese poneva alcune og-gettive difficoltà: ottima pertanto l’iniziativa dell’UNI che a giugno del 2012 ha pubblicato le versioni in italiano.

Ma che cosa è cambiatonella UNI EN 1069?

Le regole anche del CEN prevedono che nell’Introduzione vengano listate le modifiche principali. Per la parte prima ne sono listate ben 24, per la parte 2 apparentemente “solo” 8. Ciò che questi elenchi non riescono però a dare è un’indicazione della profondità delle modifiche appor-tate, che solo una lettura dei documenti permette di ap-prezzare: prima di tutto l’approccio di fondo, che ora si richiama all’analisi dei rischi ad integrazione dei requisiti necessari: uno spostamento dal morfologico al presta-zionale, che consente di coprire l’intero settore incluso ad esempio lo sviluppo di prodotti non ancora concepiti. Infatti nello scopo si precisa che i requisiti di sicurezza generali sono applicabili per analogia anche a tipi non de-finiti e descritti. Entriamo ora brevemente nel merito delle modifiche più importanti anche per il lettore non specia-lista del settore. Un primo elemento riguarda ambedue le

Acquascivoli: il punto sulle norme tecnicheGli acquascivoli in Europa sono nati nei primi anni ‘80 grazie all’intuizione di un imprenditore tedesco, Rolf Baumann, che per diversificare l’attività di produzione levigatrici per stadi del ghiaccio aveva aperto Rolba Nautic, offrendo un primo tipo di scivolo: canale in vetroresina, larghezza standard di 900 mm, pendenza inferiore al 10% e quindi scivolata lenta, insomma lo scivolo per tutta la famiglia.

di Lionello Ambrosi*

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parti ed è costituito dal campo di applicazione: scompa-re la limitazione ad acquascivoli di due metri di altezza ed oltre, ed ora il titolo è un asciutto e omnicomprensivo “Acquascivoli”. Nello Scopo viene specificato che ora il documento copre ogni tipo di scivolo installato in piscine di uso pubblico (definite richiamando la già citata UNI EN 15288), e sono pertanto inclusi i microscivoli per bambini (spesso zoomorfi, l’elefante sul naso del quale si scivola, il serpente ...). L’adozione di un approccio basato all’analisi dei rischi anche in fase di revisione ha portato ad identi-ficare l’arrivo come uno dei punti critici. Tradizionalmente gli scivoli arrivavano in piscina, con un piccolo tuffo in velocità: ma mentre la scivolata è individuale, ed il rischio di impatti ridotto da una bassa differenza di velocità re-lativa tra i vari utenti, nella zona di arrivo chi si è fermato può essere investito da chi segue. Di qui la ricerca da parte delle aziende del settore, che hanno identificato due soluzioni ora standardizzate: unità di arresto-catch unit (fermata nel canale, figura 1) e unità di rallentamento-sofà (arrivo con progressivo rallentamento sullo scivolo e deviazione laterale lenta in piscina, figura 2). Nel primo caso si rallenta progressivamente in tratto finale rettili-neo e orizzontale dell’acquascivolo, frenati da un piccolo strato d’acqua, per poi alzarsi in piedi ed uscire di lato. In quello che tedeschi e inglesi chiamano sofà la piscina è invece ancora prevista, ma nella stessa viene installata una superficie di accompagnamento sagomata per pro-

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8 U&C n.5 maggio 2013

Gli acquascivoli in Europa sono nati nei primi anni ‘80 grazie all’intui-zione di un imprenditore tedesco, Rolf Baumann, che per diversifi-

care l’attività di produzione levigatrici per stadi del ghiaccio avevaaperto Rolba Nautic, offrendo un primo tipo di scivolo: canale in vetro-resina, larghezza standard di 900 mm, pendenza inferiore al 10 % equindi scivolata lenta, insomma lo scivolo per tutta la famiglia. Imme-diato il successo ed al solito immediata la reazione dell’ente di norma-zione tedesco con la pubblicazione nel maggio 1982 della norma DIN7937 “Wasserutsche ab 2 m Höhe”. Nel frattempo grazie al CEN stavaprendendo piede la normazione europea, nel settore delle attrezzaturesportive e ricreative con la costituzione del Comitato Tecnico 136. Gliesperti avevano iniziato ad identificare alcuni settori ritenuti critici, edopo le attrezzature da parco giochi per bambini e quelle da ginnastical’attenzione era caduta su questo nuovo settore in grande espansionein tutta Europa, con impianti sempre più grandi veloci eccitanti ma nor-mato solo in Germania. Di qui la costituzione del terzo gruppo di lavoro.Nei primi anni ‘90 il Working Group 3 aveva così pubblicato la primaedizione della norma EN 1069, divisa in due parti: la prima sui requisititecnici e relativi metodi di prova, la seconda sulle istruzioni e informa-zioni al pubblico. Lavoro non facile, partito dall’unico documento esi-stente, la DIN 7937, con la delegazione tedesca restia ad aprirsi alleevoluzioni più recenti e veloci, ed il resto del gruppo più orientato aduna norma prestazionale che non limitasse il design di prodotti sicuri.Nel 2005 alla scadenza della revisione periodica della norma i nuovimodelli di acquascivolo e il diverso approccio normativo in materia disicurezza hanno imposto una modifica profonda di tutto l’impianto. Il la-voro di revisione è stato pertanto particolarmente lungo e la pubblica-zione della nuova versione si è conclusa nel 2010. Tra le ragioni anchela pubblicazione della EN 15288 sui requisiti di sicurezza per le piscinein fase di progettazione e di gestione. Il documento, elaborato da un al-tro gruppo del TC 136, il WG8 Swimming pools, seguiva una decina dinorme di prodotto ed era stato reso necessario dalla constatazioneche componenti sicuri andavano integrati nella progettazione e gestio-ne per la sicurezza del complesso. L’introduzione di un approccio basa-to su analisi di rischio specifiche ad integrazione dei requisiti dati hafatto pesantemente sentire la sua influenza anche sull’edizione 2010della EN 1069, prontamente nazionalizzata dall’UNI ma in versione in-glese. Va detto che il mercato aveva ben accolto la precedente edizio-ne: numerose Regioni l’avevano anzi richiamata nella disciplina dellepiscine pubbliche. Una revisione disponibile nella sola lingua ingleseponeva alcune oggettive difficoltà: ottima pertanto l’iniziativa dell’UNIche a giugno del 2012 ha pubblicato le versioni in italiano.Ma che cosa è cambiato nella UNI EN 1069? Le regole anche del CENprevedono che nell’Introduzione vengano listate le modifiche principa-li. Per la parte prima ne sono listate ben 24, per la parte 2 apparente-mente “solo” 8. Ciò che questi elenchi non riescono però a dare èun’indicazione della profondità delle modifiche apportate, che solo unalettura dei documenti permette di apprezzare: prima di tutto l’approccio

di fondo, che ora si richiama all’analisi dei rischi ad integrazione dei re-quisiti necessari: uno spostamento dal morfologico al prestazionale,che consente di coprire l’intero settore incluso ad esempio lo sviluppodi prodotti non ancora concepiti. Infatti nello scopo si precisa che i re-quisiti di sicurezza generali sono applicabili per analogia anche a tipinon definiti e descritti.Entriamo ora brevemente nel merito delle modifiche più importanti an-che per il lettore non specialista del settore. Un primo elemento riguar-da ambedue le parti ed è costituito dal campo di applicazione: scompa-re la limitazione ad acquascivoli di due metri di altezza ed oltre, ed orail titolo è un asciutto e omnicomprensivo “Acquascivoli”. Nello Scopoviene specificato che ora il documento copre ogni tipo di scivolo instal-lato in piscine di uso pubblico (definite richiamando la già citata UNIEN 15288), e sono pertanto inclusi i microscivoli per bambini (spessozoomorfi, l’elefante sul naso del quale si scivola, il serpente ...).L’adozione di un approccio basato all’analisi dei rischi anche in fase direvisione ha portato ad identificare l’arrivo come uno dei punti critici.Tradizionalmente gli scivoli arrivavano in piscina, con un piccolo tuffoin velocità: ma mentre la scivolata è individuale, ed il rischio di impattiridotto da una bassa differenza di velocità relativa tra i vari utenti, nella

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Gli acquascivoliin Europa

di Lionello AmbrosiFigura 1

Figura 2

Foto gentilmente concessa da Piscine Castiglione

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chiara delle zone di sicurezza circostanti; questa inte-grazione si è resa necessaria alla luce degli incidenti tra utenti e altre persone presenti nelle aree più vicine, noti-ficati dai paesi membri: un punto che fa sempre parte del percorso di revisione di una norma.Prima di aprire un impianto al pubblico è poi sempre es-senziale il collaudo: il capitolo sulla prova pratica è stato pertanto riscritto sulla base delle esperienze pratiche e dei commenti ricevuti: ora elenca le caratteristiche fisiche e le competenze che lo specialista che esegue la prova deve avere, ed i contenuti minimi del suo report.Abbiamo già menzionato l’integrazione della UNI EN 1069 con altri documenti quali la norma sulla sicurezza delle piscine in fase di progettazione e di gestione. Nella stessa ottica si è ritenuto di richiamare per la prevenzione dell’in-trappolamento di parti del corpo, non solo i requisiti specifici della UNI EN 13451-1:2010 sui componenti per piscina ma anche quelle dei paragrafi 4.2.2 - 4.2.3 della UNI EN ISO 13857:2008, la norma alla base della Direttiva Macchine. Con identico approccio, per l’antisdrucciolevolezza delle su-perfici sono stati richiamati i requisiti della UNI EN 13451-1:2010 sui componenti per piscina. Una menzione brevissi-ma per l’Allegato D, un contributo concreto presentato dalla delegazione austriaca in materia di misurazione pratica di velocità e di accelerazione apprezzato al punto da venire inserito come Allegato normativo. La parte 2 della norma, dal sintetico titolo “Istruzioni”, lista molte meno modifiche: sono però tutte molto significative ed importanti. L’analisi di rischio viene prescritta anche per gli aspetti di informazione e quindi di gestione come ele-mento fondamentale per definire linee guida operative in materia di riduzione dei rischi, adeguata supervisione, ge-stione degli aspetti tecnici, istruzioni di gestione delle emer-genze. Si parla di “programmazione e uso di segnali”, un approccio ben più ampio dell’installare qualche cartello, e pertanto di progettare sistematicamente la comunicazione in materia di sicurezza. Tutti i pittogrammi sono stati ridise-gnati in conformità alle norme ISO applicabili: immaginabile qualche perplessità degli operatori del settore, che dovranno esaminare il nuovo documento e decidere come adeguar-si; facendolo avranno però una segnaletica più efficace, in linea con i requisiti oggi adottati in tutto il mondo sia per la sicurezza che per l’informazione pubblica, e quindi più facilmente comprensibile ad esempio da parte dei turisti.La UNI EN 1069, con le sue due parti, fornisce premes-se complete ed aggiornate per progettazione e gestione corretta degli acquascivoli. Il mercato ha già dimostrato attenzione e interesse ad adottarle: quindi… scivolate pure in sicurezza e buon divertimento a tutti!

(*) Progettista, membro CT Impianti e attrezzi sportivi e ricre-ativi UNI Piscine Castiglione

vocare un progressivo scivolamento laterale, che porta a fermarsi praticamente in piedi sul fondo della vasca. Le due figure rendono meglio di qualsiasi descrizione ver-bale. È anche previsto l’arrivo in una piscina destinata a permettere di surfare ad esempio su una tavoletta, con evidenti rischi aggiuntivi da gestire sia in fase di proget-tazione che di gestione.La classificazione degli acquascivoli è stata ora allargata: i tipi 1 e 2 coprono tutti i piccoli scivoli di norma destinati ai bambini. Sono stati inoltre aggiunti il tipo 8, spesso de-finito roller-coaster e che prevede oltre ai tratti in discesa delle salite nelle quali sfruttare l’inerzia accumulata, il tipo 9 spesso commercialmente denominato side-winder, che proietta l’utente su una sorta di vassoio invece che in un canale di arrivo, generando una serie di oscillazio-ni trasversali progressivamente smorzate dall’attrito, ed il tipo 10 costituito da soluzioni combinate dei tipi pre-cedente, sempre più usate nei moderni acquaparchi: ad esempio, con un primo scivolo che sfocia in un catino circolare, spesso chiamato space bowl, nel quale si sci-vola a spirale verso il centro per cadere in una piscina di arrivo oppure per entrare in un altro scivolo e così via. Il paragrafo 5 sui materiali, che era invero un po’ magro e tautologico (in sintesi diceva che “può essere usato ogni materiale adatto all’uso”) ora comprende nell’Allegato normativo B i requisiti per l’utilizzo nelle parti strutturali di acciai inossidabili non suscettibili di SCC-stress crack corrosion e indicazioni per la sistematica pulizia super-ficiale degli stessi, nonché la proibizione di impiego di sostanze caratterizzate dalla frase di rischio “R 43 - può causare sensibilizzazione della pelle”. Altro cambiamento apparentemente minore ma che non lo è: il punto 6 non è più denominato “Carichi di progetto” bensì “Progettazio-ne”. È un’altra conseguenza dell’approccio al risk asses-sment: non vengono più indicati solo valori di carico da utilizzare, ma si forniscono le indicazioni per l’esecuzione di corrette analisi di rischio in fase di progettazione, nei momenti topici dello sviluppo del progetto. Abbiamo già detto che le zone di ammaraggio tradizionale in piscina sono state identificate come uno dei punti critici ai fini della sicurezza: le relative specifiche sono state pertan-to raccolte e spostate all’Allegato normativo A. Ora sono meglio dettagliate, ed è stata inclusa una definizione più

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cletta. Fête Paradiso comprenderà anche un padiglione dei primi del ‘900 che comprende statue e caricature a grandezza naturale di Josephine Baker, Charlie Chaplin e altre celebrità del tempo.Per ricreare ancor di più l’atmosfera da sogno, un vecchio padiglione da autoscontro è stato trasformato in una bir-reria all’aperto e spazio per eventi speciali, e cibo ispirato a quello servito nei luna park francesi sarà servito dal noto bistrot francese Le Gamin di New York. Inoltre, una giostra per bambini del 1930 è stata trasformata in un padiglione dove musicisti intratterranno i visitatori con brani d’epoca e spettacoli che riprodurranno un’atmosfe-ra ispirata a Fellini.Tutte le storiche attrazioni di Fête Paradiso sono state fati-cosamente restaurate da una famiglia francese di artigiani specializzati nella riparazione e costruzione di giostre di qualità museale. Il gruppo è volato a New York per allestire l’evento, apprezzato da visitatori di ogni età.“Fête Paradiso trasporterà adulti e bambini in un’affasci-nante fiera parigina di un tempo”, ha dichiarato il titolare Francis Staub. “Fino ad ora, questa collezione è rimasta in Francia, e sono entusiasta che i newyorkesi e visitatori da tutto il mondo possano godere di questa rassegna di gio-stre a cavalli estremamente rare e preziose. Anche se que-sta raccolta è storicamente importante, i visitatori avranno la straordinaria opportunità di godere e di interagire con i divertimenti proprio come altri hanno fatto un secolo fa”.

La collezione, che comprende esemplari da museo, com-prende una gamma diversificata di attrazioni dal tardo 20° secolo 19° e l’inizio, come giostre, gabbie volanti e un organo meccanico, sarà disponibile per il pubblico che potrà fare un giro in giostra tutti i fine settimana dal 13 luglio – 29 settembre.La straordinaria collezione di giostre d’epoca è la prima nel suo genere ad apparire negli Stati Uniti. Tra le attra-zioni, che provengono dalle collezioni di Francesco Staub e Regis Masclet, è una giostra azionata a pedali della fine dell’800 – uno dei due soli esemplari presenti nel mondo, che furono creati a Parigi, per incoraggiare l’uso di quella che allora era la nuova modalità di trasporto – la bici-

Questa estate, Fête Paradiso, prima rassegna itinerante di giostre e caroselli d’epoca, farà il suo debutto americano su Governors Island a New York City.

Giostre a cavalliUna rassegna itineranteinstallata a New York

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Registrazionedelle attrazioni

Arriva la circolare

Collaboratori familiariRegolarizzarli? Forse no

Commissioni Provincialioperative fino a novembre

www.anesv.itn. 7-8 luglio agosto 2013 • anno L1